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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/11/2024, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 28/11/2024 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 366/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. SAMPIETRO ELISA, che Parte_1
lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso ricorrente e
- , elettiv. dom. presso l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, che lo CP_1
rappresenta e difende, in forza di procura generale alle liti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, depositato il 29.4.2024 a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, ha impugnato l'avviso di Parte_1
addebito n. 403 2023 0001153351000 notificatogli da il 19.12.2023 in relazione a pretesi CP_1
contributi Gestione Commercianti anni 2021 e 2022 per l'importo complessivo di euro 4.559,10 eccependo l'insussistenza dell'obbligazione contributiva.
Il ricorrente, socio e amministratore unico della soc. OTTO CLUB srl, ha dedotto di aver sempre svolto unicamente le mansioni intellettuali tipiche dell'incarico ricoperto e di essere iscritto alla Gestione Separata;
ha aggiunto di non aver mai partecipato, tantomeno in maniera abituale e prevalente, all'attività esecutiva e materiale della società poiché dal 1.10.2020 lavorava alle dipendenze della dal lunedì al venerdì per sei ore al giorno, con Controparte_2
mansioni di impiegato di terzo livello e contratto a tempo indeterminato, e presso la sala giochi gestita dalla OTTO CLUB srl operavano due lavoratori subordinati ( Persona_1
fino al 30.11.2021 e dal 1.12.2021 in poi). Persona_2 Persona_3
Lo stesso ha quindi chiesto l'accoglimento, nel merito, delle seguenti conclusioni:
“ritenute fondate le ragioni del presente ricorso per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, accertare e dichiarare, e conseguentemente disporre la cancellazione a far data dal 30.9.2020 dalla iscrizione del sig. alla Gestione commercianti (matricola Parte_1 CP_1
2139032210); accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese creditorie dell' e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del CP_1
CP_ provvedimento dell' impugnato “avviso di addebito” n. 40320230001153351000 emesso il
24.11.2023 e notificato a mezzo pec il 19.12.2023, nonché tutti gli atti e provvedimenti al predetto collegati o dallo stesso discendenti, compreso l'avviso bonario n.
810021390322LS202403 notificato il 30.3.2024; dichiarare il ricorrente non tenuto a versare ad alcuna somma o, solo in via di estremo subordine, dichiararlo tenuto al versamento della CP_1
minor e veriore somma accertanda in corso di causa. Il tutto con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite.”.
si è costituito in giudizio anche nel giudizio in riassunzione contestando la CP_1
fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
2 L' , in particolare, ha rilevato che aveva svolto la sua attività prevalente ed CP_3 Pt_1 abituale presso l'unità locale di Cisano sul Neva della società, ed anche all'esterno, tenendo i rapporti con i fornitori, i clienti, con le banche e con i professionisti che curavano la contabilità della società. ha, poi, aggiunto che il ricorrente non aveva impugnato il precedente avviso CP_1
di addebito n. 403 2022 00020018 90 relativo al 2°, 3° e 4° trimestre 2021, notificatogli il
31.1.2023.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti.
All'esito, i difensori hanno discusso la causa illustrando oralmente le rispettive argomentazioni e precisando le conclusioni come negli atti depositati.
L'opposizione all'esito dell'istruttoria appare fondata.
come detto, ha contestato la legittimità della sua iscrizione alla Gestione Parte_1
Commercianti affermando di ricoprire esclusivamente il ruolo di socio e amministratore della
OTTO CLUB srl e di non svolgere altre attività in favore della società, che gestisce una sala giochi e occupa due addetti.
, al contrario, ha affermato che aveva sempre partecipato attivamente CP_1 Pt_1 all'attività della società, occupandosi del coordinamento e della gestione amministrativa e finanziaria della stessa. L' ha rilevato che il ricorrente è amministratore unico della OTTO CP_3
CLUB SRL ininterrottamente dal 28.10.2016 e da allora (sia nei periodi in cui era formalmente dipendente della o della fallita LIGURGIOCHI SRL, sia nei periodi in cui Controparte_2
era solo amministratore unico della aveva sempre svolto la medesima CP_4
attività, con le stesse modalità.
E' pacifico e comunque provato dalla documentazione in atti (ed in particolare dalla visura camerale prodotta) che il ricorrente, socio al 16,5% della OTTO CLUB srl, rivesta il ruolo di amministratore unico di tale società.
A norma dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662/96 “l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1996 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) che siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti alla
3 famiglia ivi compresi i parenti e gli affini di terzo grado, ovvero siano coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Le Sezioni Unite con la sentenza n.17076/2011, hanno affermato che, “in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996”
(Cass. SSUU 17076/11; nello stesso senso Cass. 10426/18).
La Suprema Corte ha, poi, ripetutamente affermato che la qualità di socio amministratore non è non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (Cass. n. 31286/19; Cass. n. 8613/17).
L'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti sorge, dunque, “qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi” (Cass. n. 8613/17). Inoltre, “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass. n. 6944/20).
4 La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che, in tale materia, l'onere della prova grava sull'ente previdenziale che esige i contributi ed esso può dirsi assolto solo attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società: a tal fine possono assumere rilevanza anche la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (Cass. n. 17673/17, Cass. n.
6944/20).
Stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, comunque, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 5360/12;
Cass. 35181/21; Cass. 24439/23). Rientrano, ad esempio, nella partecipazione personale al lavoro aziendale le attività di coordinamento dei dipendenti, i contatti con fornitori e clienti, rapporti con le banche e tutte le attività di natura intellettuale tramite le quali il socio offre il suo apporto personale all'attività di impresa.
Ciò detto, nel caso in esame all'esito dell'istruttoria non è stata raggiunta la prova di una effettiva e concreta partecipazione del all'attività commerciale della OTTO CLUB srl. Pt_1
Il teste si è detto non informato circa l'attività del e della Testimone_1 Pt_1
OTTO CLUB srl.
Il teste amministratore della e socio al 16,5% della Testimone_2 Controparte_2
OTTO CLUB, ha negato che abbia partecipato attivamente alla gestione di tale ultima Pt_1
società di cui era solo azionista, aggiungendo che della gestione di tale società si occupava
CP_5
Il teste ha riferito di essere dipendente della e di essere Tes_3 Controparte_2
stato azionista della OTTO CLUB srl fino a due anni prima, quando aveva ceduto le sue quote a
Lo stesso ha dichiarato che socio della OTTO CLUB srl, prestava la sua CP_5 Pt_1 attività nell'ufficio della sito presso un civico adiacente ai locali della prima Controparte_2
società gestita solo dal . CP_5
5 Anche il teste ha confermato che era solo socio di OTTO CLUB CP_5 Pt_1
(“al più dà un'occhiata con me ai bilanci oppure dà un'occhiata alla cassa me per il resto ci sono i dipendenti”) e che la società era gestita da lui stesso, insieme ai dipendenti.
non ha, quindi, provato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente CP_1
alla Gestione Commercianti. Le somme portate dall'avviso di addebito opposto sono, quindi, dovute e l'Istituto deve essere condannato alla cancellazione del dalla Gestione in esame. Pt_1
Non rileva nel presente giudizio la mancata impugnativa, da parte del ricorrente, dell'avviso di addebito n. 403 2022 00020018 90, relativo al 2°, 3° e 4° trimestre 2021, notificatogli dall'Istituto il 31.1.2023.
La mancata opposizione al primo avviso di addebito notificato da , infatti, può CP_1
essere dipesa dalle ragioni più varie e, se determina l'irretrattabilità della pretesa contributiva portata da tale atto impositivo, non comporta alcuna acquiescenza in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del RIZZI alla Gestione Commercianti. La mancata impugnazione del primo avviso di addebito, dunque, non può esplicare effetti anche in relazione a importi e trimestri diversi da quelli in esso riportati.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni affrontate, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dall'avviso di addebito n. 403 2023 0001153351000, che conseguentemente annulla, e ordina all' di procedere alla CP_1
cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti in relazione alla sola carica di amministratore della OTTO CLUB srl.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida CP_1 in € 43,00 per esborsi ed € 1.312,00, oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge.
Savona, 28.11.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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