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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 911/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IL LV, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
─ sull'appello n. 3197/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 8579/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239061762137000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110299921215000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120239270335000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130103431480000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130121099359000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140261384582000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150185672053000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170005585203000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200041068785000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio. Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia dei provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata loro notificazione e dell'intervenuta prescrizione dei diritti, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 8579/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, la Sezione n. 13 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239061762137, per un totale di euro 17.523,94. I primi giudici osservavano in motivazione che dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente risultavano dimostrate le corrette notificazioni delle cartelle sottostanti all'intimazione, che il ricorrente assumeva di non aver ricevuto, e che le stesse erano state seguite dalla notificazione di atti interruttivi della prescrizione (intimazione di pagamento n. 09720179005806773000, notificata in data 17.11.2017 e intimazione di pagamento n. 09720239019372333000 notificata in data 27.07.2023). Di qui il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al rimborso alla controparte delle spese di lite. Avverso la decisione ha interposto appello il contribuente, il quale ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1. omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
─ si eccepisce, secondo il principio affermato dalla Corte di cassazione (sentenza delle S.U. n. 23397/2016), l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese in esame, comprese le sanzioni e gli interessi;
2. rilievo d'ufficio della prescrizione, omessa notifica ex art. 139 c.p.c. e s.s. e onere della prova ex art. 2697 c.c.
─ si eccepisce l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti di cui agli artt. 140, 143 e 160 c.p.c.;
─ il giudice deve sempre verificare la regolarità del procedimento notificatorio (“Il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio”, Cass. n. 21889/2023). Per detti motivi l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia dei provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata loro notificazione e dell'intervenuta prescrizione dei diritti, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione non si è costituita, pur avendo ritualmente ricevuto l'atto di appello, come comprovato dalla ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata
- 2 - utilizzato per la sua notificazione depositata dall'appellante. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio, in mancanza di richiesta dell'appellante di trattazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è manifestamente infondato e, dunque, non può trovare accoglimento.
1.1 La difesa del contribuente insiste nella richiesta di declaratoria della prescrizione, che assume essere quinquennale, sottolineando l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e di atti interruttivi. In primo luogo si deve rilevare che l'assunto dell'appellante si fonda su di una non corretta lettura della sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, posto che in tale pronuncia non è stato mutato il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale per i crediti erariali la prescrizione è decennale. Infatti, nella menzionata decisione è stato affermato che «[…] Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Risulta, pertanto, errato il convincimento dell'appellante circa la generale applicabilità di un termine di prescrizione quinquennale.
1.2 Premesso quanto sopra, va osservato che l'appellante non si è confrontato con il compendio documentale prodotto in primo grado dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. In particolare, non ha considerato l'avvenuta dimostrazione della notificazione, in data 17 novembre 2017, dell'intimazione di pagamento n. 09720179005806773000, non impugnata, che concerneva anche le cartelle di pagamento n. 09720110299921215000, n. 09720120239270335000, n. 09720130103431480000, n. 09720130121099359000, n. 09720140261384582000 e n. 09720150185672053000, di nuovo riportate nell'intimazione n. 09720239061762137, oggetto del presente giudizio e notificata il 1° agosto 2023. Per i crediti portati da dette cartelle, dunque, si applica il principio secondo il quale la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento intermedia comporta la cristallizzazione del credito e preclude al contribuente di far valere anche la prescrizione eventualmente maturata anteriormente (in tal senso, da ultimo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 938 del 16 gennaio 2026,
- 3 - che così motiva sul punto: «[…] Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, l'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata, è assimilabile all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n. 22108/2024) e, come tale, annoverabile tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: con la conseguenza che, ove non impugnato, si determina la cristallizzazione del credito fiscale.
4.2. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente, espressamente annoverato nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/92. L'abrogato testo dell'art. 46 – rubricato appunto «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46, nell'attuale art. 50, il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non può allora dubitarsi che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992: invero, essendo identica la funzione dell'avviso di intimazione e quella dell'avviso di mora, essi si identificano (in questi termini Cass. n. 29476/2025; v. anche Cass. n. 5436/2025)»).
1.3 Inoltre, si deve osservare che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento sostenendo di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento in essa indicate, così come atti interruttivi successivi, ma l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva smentito detta affermazione producendo la documentazione afferente a tali notificazioni. A fronte di tale produzione, la difesa del contribuente non si avvalse della facoltà, prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, di integrazione dei motivi per muovere rilievi in ordine alla ritualità e completezza delle produzioni della controparte, omettendo qualsivoglia interlocuzione sul punto. Invero, la menzionata disposizione prevede quanto segue: «[…]
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione
- 4 - in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.». In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera
“eccezione di inesistenza” della notifica […] non può far ritenere acquisito al “thema decidendum” l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica dell'atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente).» (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479). In una successiva decisione è stato espressamente osservato che il deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, legittima «[…] il contribuente ad introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» e che la contestazione delle produzioni della controparte non può, però, avvenire «[…] soltanto nell'ambito delle memorie illustrative» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020). Il contribuente non ha proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità a contestare la validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento di cui trattasi, comprovata dai documenti che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva depositato in primo grado senza essere ritualmente contrastata, sicché risultano inammissibili tutte le eccezioni sollevate nell'atto di appello, stante il divieto di proporre domande nuove previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, anche per tali ragioni, l'appello, con riferimento alle suindicate cartelle di pagamento e al successivo atto interruttivo, deve essere disatteso.
1.4 Per quanto riguarda, invece, la cartella di pagamento n. 09720170005585203000 – relativa alla TA.RI. dell'anno 2014 e non ricompresa nella menzionata intimazione di pagamento n. 09720179005806773000 – va rilevato che essa è stata notificata il 13 novembre 2017 e
- 5 - che, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata (1° agosto 2023), la prescrizione quinquennale del credito da essa portato non si era determinata, dovendosi considerare la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposta dalla normativa emanata nel periodo di emergenza Covid. Pertanto, l'appello è da disattendere anche con riguardo a tale cartella di pagamento.
1.5 Infine, la cartella di pagamento n. 09720200041068785000 (relativa a tassa automobilistica dell'anno 2017) è stata notificata con consegna a mani della moglie del contribuente il 21 settembre 2021, seguita da regolare invio della C.A.N., e, pertanto, alla data del 1° agosto 2023, allorché venne notificata l'intimazione di pagamento impugnata, la prescrizione triennale non era ancora decorsa.
2. Per quanto sin qui illustrato, l'appello risulta infondato in tutte le sue articolazioni e, dunque, deve essere integralmente rigettato. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Salvatore IL
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Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IL LV, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
─ sull'appello n. 3197/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 8579/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239061762137000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110299921215000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120239270335000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130103431480000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130121099359000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140261384582000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150185672053000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170005585203000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200041068785000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio. Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia dei provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata loro notificazione e dell'intervenuta prescrizione dei diritti, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 8579/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, la Sezione n. 13 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239061762137, per un totale di euro 17.523,94. I primi giudici osservavano in motivazione che dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente risultavano dimostrate le corrette notificazioni delle cartelle sottostanti all'intimazione, che il ricorrente assumeva di non aver ricevuto, e che le stesse erano state seguite dalla notificazione di atti interruttivi della prescrizione (intimazione di pagamento n. 09720179005806773000, notificata in data 17.11.2017 e intimazione di pagamento n. 09720239019372333000 notificata in data 27.07.2023). Di qui il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al rimborso alla controparte delle spese di lite. Avverso la decisione ha interposto appello il contribuente, il quale ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1. omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
─ si eccepisce, secondo il principio affermato dalla Corte di cassazione (sentenza delle S.U. n. 23397/2016), l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese in esame, comprese le sanzioni e gli interessi;
2. rilievo d'ufficio della prescrizione, omessa notifica ex art. 139 c.p.c. e s.s. e onere della prova ex art. 2697 c.c.
─ si eccepisce l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti di cui agli artt. 140, 143 e 160 c.p.c.;
─ il giudice deve sempre verificare la regolarità del procedimento notificatorio (“Il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio”, Cass. n. 21889/2023). Per detti motivi l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia dei provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata loro notificazione e dell'intervenuta prescrizione dei diritti, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione non si è costituita, pur avendo ritualmente ricevuto l'atto di appello, come comprovato dalla ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata
- 2 - utilizzato per la sua notificazione depositata dall'appellante. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio, in mancanza di richiesta dell'appellante di trattazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è manifestamente infondato e, dunque, non può trovare accoglimento.
1.1 La difesa del contribuente insiste nella richiesta di declaratoria della prescrizione, che assume essere quinquennale, sottolineando l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e di atti interruttivi. In primo luogo si deve rilevare che l'assunto dell'appellante si fonda su di una non corretta lettura della sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, posto che in tale pronuncia non è stato mutato il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale per i crediti erariali la prescrizione è decennale. Infatti, nella menzionata decisione è stato affermato che «[…] Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Risulta, pertanto, errato il convincimento dell'appellante circa la generale applicabilità di un termine di prescrizione quinquennale.
1.2 Premesso quanto sopra, va osservato che l'appellante non si è confrontato con il compendio documentale prodotto in primo grado dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. In particolare, non ha considerato l'avvenuta dimostrazione della notificazione, in data 17 novembre 2017, dell'intimazione di pagamento n. 09720179005806773000, non impugnata, che concerneva anche le cartelle di pagamento n. 09720110299921215000, n. 09720120239270335000, n. 09720130103431480000, n. 09720130121099359000, n. 09720140261384582000 e n. 09720150185672053000, di nuovo riportate nell'intimazione n. 09720239061762137, oggetto del presente giudizio e notificata il 1° agosto 2023. Per i crediti portati da dette cartelle, dunque, si applica il principio secondo il quale la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento intermedia comporta la cristallizzazione del credito e preclude al contribuente di far valere anche la prescrizione eventualmente maturata anteriormente (in tal senso, da ultimo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 938 del 16 gennaio 2026,
- 3 - che così motiva sul punto: «[…] Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, l'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata, è assimilabile all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n. 22108/2024) e, come tale, annoverabile tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: con la conseguenza che, ove non impugnato, si determina la cristallizzazione del credito fiscale.
4.2. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente, espressamente annoverato nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/92. L'abrogato testo dell'art. 46 – rubricato appunto «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46, nell'attuale art. 50, il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non può allora dubitarsi che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992: invero, essendo identica la funzione dell'avviso di intimazione e quella dell'avviso di mora, essi si identificano (in questi termini Cass. n. 29476/2025; v. anche Cass. n. 5436/2025)»).
1.3 Inoltre, si deve osservare che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento sostenendo di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento in essa indicate, così come atti interruttivi successivi, ma l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva smentito detta affermazione producendo la documentazione afferente a tali notificazioni. A fronte di tale produzione, la difesa del contribuente non si avvalse della facoltà, prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, di integrazione dei motivi per muovere rilievi in ordine alla ritualità e completezza delle produzioni della controparte, omettendo qualsivoglia interlocuzione sul punto. Invero, la menzionata disposizione prevede quanto segue: «[…]
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione
- 4 - in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.». In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera
“eccezione di inesistenza” della notifica […] non può far ritenere acquisito al “thema decidendum” l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica dell'atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente).» (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479). In una successiva decisione è stato espressamente osservato che il deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, legittima «[…] il contribuente ad introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» e che la contestazione delle produzioni della controparte non può, però, avvenire «[…] soltanto nell'ambito delle memorie illustrative» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020). Il contribuente non ha proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità a contestare la validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento di cui trattasi, comprovata dai documenti che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva depositato in primo grado senza essere ritualmente contrastata, sicché risultano inammissibili tutte le eccezioni sollevate nell'atto di appello, stante il divieto di proporre domande nuove previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, anche per tali ragioni, l'appello, con riferimento alle suindicate cartelle di pagamento e al successivo atto interruttivo, deve essere disatteso.
1.4 Per quanto riguarda, invece, la cartella di pagamento n. 09720170005585203000 – relativa alla TA.RI. dell'anno 2014 e non ricompresa nella menzionata intimazione di pagamento n. 09720179005806773000 – va rilevato che essa è stata notificata il 13 novembre 2017 e
- 5 - che, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata (1° agosto 2023), la prescrizione quinquennale del credito da essa portato non si era determinata, dovendosi considerare la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposta dalla normativa emanata nel periodo di emergenza Covid. Pertanto, l'appello è da disattendere anche con riguardo a tale cartella di pagamento.
1.5 Infine, la cartella di pagamento n. 09720200041068785000 (relativa a tassa automobilistica dell'anno 2017) è stata notificata con consegna a mani della moglie del contribuente il 21 settembre 2021, seguita da regolare invio della C.A.N., e, pertanto, alla data del 1° agosto 2023, allorché venne notificata l'intimazione di pagamento impugnata, la prescrizione triennale non era ancora decorsa.
2. Per quanto sin qui illustrato, l'appello risulta infondato in tutte le sue articolazioni e, dunque, deve essere integralmente rigettato. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Salvatore IL
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