Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 911
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti presupposti e degli atti interruttivi

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in primo grado la documentazione attestante le notifiche, e che il contribuente non ha contestato ritualmente tali produzioni né ha integrato i motivi di ricorso come previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, le eccezioni sollevate nell'appello relative alla validità delle notifiche sono inammissibili.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale delle pretese

    La Corte chiarisce che la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 non ha modificato il principio generale della prescrizione decennale per i crediti erariali, applicabile salvo titolo giudiziale definitivo. Inoltre, per le cartelle notificate il 17 novembre 2017 e il 13 novembre 2017, la prescrizione non era maturata considerando la sospensione per emergenza Covid-19 e la mancata impugnazione di intimazioni intermedie che cristallizzano il credito. Per la cartella del 2017, notificata nel settembre 2021, la prescrizione triennale non era decorsa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 911
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 911
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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