TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/09/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 16 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 894/2025 R.G. e al n. 2601/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente Piazza Carso, Giostra, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Micali giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 14.5.2024 Controparte_1 premettendo di svolgere attività lavorativa alle dipendenze della società con Controparte_2 la qualifica di piazzalista ed era in possesso del diploma di perito elettrotecnico, riferiva che,
1 essendo affetto da varie infermità, aveva presentato, in data 29.3.2023, domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per l'accertamento del diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità. Lamentava che l' , in data 22.5.2023 aveva respinto la Pt_1 domanda. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale.
Disposta la c.t.u. medico legale nella resistenza dell' , il consulente nominato aveva Pt_1 riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario richiesto con decorrenza dall'1.5.2024.
In data 21.1.2025 l' aveva depositato dichiarazione di dissenso. Pt_1
Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 19.2.2025 l' contestava le Pt_1 conclusioni del c.t.u., deducendo che, in ordine all'affezione artropatica, diagnosi di cervico- dorso-lombalgia cronica da spondilodiscoartrosi diffusa e protrusioni discali cervicali a discreta incidenza funzionale, l'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare non evidenziava rilevanti ripercussioni clinico-funzionali.
Osservava che, relativamente alla colite cronica congestiva microerosiva, come diagnosticata, dal punto di vista medico-legale si riteneva che l'entità della patologia, allo stato, non fosse tale da causare una riduzione permanente della capacità di lavoro del ricorrente a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Rilevava, infine, che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito medico-legale, non si doveva fare esclusivo riferimento alla mansione specifica che svolta dal ricorrente (nel caso di specie piazzalista) ma occorreva altresì tenere conto delle possibili attività compatibili con la sua età e con i titolo di studio (nel caso di specie perito elettrotecnico).
Concludeva chiedendo l'accertamento della insussistenza in capo al resistente del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 22.4.2025, Controparte_1 eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine di trenta giorni dal deposito del dissenso nonché l'inammissibilità della domanda per carenza di motivi di contestazione.
Nel merito contestava la fondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario.
2 Chiedeva, dunque, l'integrale rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento relativo alla fase sommaria, veniva disposto il rinnovo della c.t.u..
4.- Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 16.9.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
5.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini decadenziali previsti per l'espressione della dichiarazione di dissenso, eccezione sollevata dall'odierno resistente e comunque rilevabile d'ufficio.
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 445bis comma 4 c.p.c. “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione”.
Avuto riguardo al caso di specie, a seguito del deposito della relazione di c.t.u. nel procedimento sommario iscritto al n. 2601/2024 r.g., avvenuto in data 23.12.2024, parte ricorrente in data 21.1.2025 ha depositato dichiarazione di dissenso, rispettando così il termine perentorio.
6.- Passando all'esame dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte odierna resistente, giova premettere un breve richiamo alla normativa di riferimento. L'art. 445 bis comma VI così dispone: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto
3 l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, l'atto introduttivo del presente giudizio di merito contiene in maniera sufficientemente precisa e dettagliata in motivi della contestazione, sicché ne va esclusa l'eccepita inammissibilità.
Così disattese le eccezioni preliminari e passando all'esame del merito, l' chiede Pt_1 accertarsi l'insussistenza del requisito sanitario in questione in capo all'odierno resistente, censurando l'accertamento peritale effettuato nella fase sommaria.
Tale domanda è meritevole di accoglimento.
7.- Il c.t.u. nominato nel corso del presente giudizio di merito ha accertato che il ricorrente
è affetto da “Colite cronica aspecifica congestiva microerosiva biopticamente accertata, cardiopatia ipertensiva in buon compenso funzionale, disturbo d'ansia cronica con spunti fobici in terapia farmacologica in soggetto splenectomizzato.”. Ha quindi motivatamente concluso, affermando che tali malattie, nel loro complesso e per la loro entità, non riducono in maniera permanente a meno di un terzo le sue capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali (piazzalista con funzioni di controllo dei titoli di viaggio).
Va rilevato che il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni formulate da parte resistente, ha precisato che “La citata pancolonscopia del 14.12.2022 riflette un momento di acuzie del processo patologico di cui ho dato atto ma che, pur essendo cronico, risente della terapia farmacologica come esperienza clinica insegna e che pertanto non presenta carattere di acuzie per periodi anche prolungati. Non presenta pertanto caratteri di non emendabilità e di costanza sintomatologica. Per quanto attiene la componente Psichiatrica del quadro patologico è evidente che trattasi di un disturbo ansioso-depressivo che comunque risponde ad una terapia farmacologica efficace da un punto di vista sintomatologico. Infatti gli Psichiatri sia nel lontano 2011 che nel 2012 hanno posto diagnosi di disturbo d'ansia cronico che poi nel 2024
è stato catalogato come sindrome ansiosodepressiva reattiva con spunti fobici. L'Avv. Micali cita un Certificato emesso dall'Ospedale Papardo in data 8 Agosto 2024 in cui si pone diagnosi
4 di asma bronchiale allergico che per definizione, come è noto, ha carattere stagionale e che si giova di una vasta gamma di molecole che ne annullano i sintomi.”
Il c.t.u. ha, poi, osservato che “All'esame clinico ho notato valori pressori nella norma e che
l'atriogramma cui si riferisce l'Avv. Micali ha fatto osservare morfologia ai limiti della norma, quale si riscontra in tracciati elettrocardiografici normali con aspecifiche anomalie della ripolarizzazione ventricolare, tanto che il Ricorrente è stato ascritto alla I Classe NYHA (che per definizione comporta una sintomatologia soggettiva molto debole). Ho inoltre precisato che dalla consultazione della documentazione clinica esibita non si riscontrano segni o sintomi di riduzione dei poteri di difesa dell'Organismo che potrebbero riscontrarsi nei soggetti cui è stata asportata la milza.
Il c.t.u. ha infine concluso rilevando che “un cenno sulla giovane età del Ricorrente (37anni) che è in possesso di un diploma di elettricista e che pertanto può trovare collocazione in altra sede di lavoro qualora la attuale attività di controllo dei titoli di viaggio fosse considerata non adatta alle proprie capacità lavorative sebbene la stessa non comporti sforzi fisici rilevanti”.
L'esame medico-legale condotto dal c.t.u., sulla base di un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e a seguito dell'esame obiettivo condotto sulla persona del resistente, appare completo ed approfondito. Il c.t.u. ha condotto un'analisi attenta e scrupolosa di tutti i referti prodotti esaminando in maniera attenta e analitica le patologie descritte anche alla luce dell'esame obiettivo che denota la reale situazione del periziato.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., ribadite dal predetto nel rispondere in maniera analitica e convincente alle osservazioni formulate da parte resistente, sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
8.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso presentato dall' in data 19.2.2025, vanno rigettate le domande proposte da con Pt_1 Controparte_1 ricorso ex art. 445bis comma 1 c.p.c. del 14.5.2024.
9.- Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno resistente nell'anno precedente la
5 presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico dell' . Pt_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex art. Controparte_1
445bis comma 1 c.p.c. del 14.5.2024 e dall' , in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, con ricorso ex art.445bis comma 6 c.p.c. del 19.2.2025 e, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto dall' in data 19.2.2025, rigetta le domande Pt_1 proposte da con ricorso del 14.5.2024; Controparte_1
- esonera dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 Controparte_1 disp. att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, Pt_1 liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 17 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
6