Articolo 17 della Legge 26 luglio 1939, n. 1336
Articolo 16Articolo 18
Versione
5 ottobre 1939
Art. 17.

Quando al diritto di palco sia connessa la comproprieta' di locali comuni ad altri proprietari di palchi, ovvero di talune parti dell'edificio indicate nel terzo comma dell'articolo 2, l'espropriazione del palco si estende di diritto alla quota di partecipazione sulle anzidette cose comuni.

In tal caso e' dovuto all'espropriato un supplemento d'indennita' in relazione al valore della sua quota di comproprieta'.

Tale quota, ove il titolo non disponga altrimenti, si presume eguale a quella degli altri condomini, se trattasi di locali che formano oggetto di comunione fra i proprietari di palchi; se invece la comunione riguardi talune parti dell'edificio indicate nell'articolo 2 la quota espropriata, salvo titolo contrario, si considera, proporzionata al valore del palco in relazione al valore dell'edificio destinato a teatro.


Entrata in vigore il 5 ottobre 1939