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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5371/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 5371 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali”
Tra
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Salciarini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Perugia, Via Baldeschi n. 6, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
e
EF (C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._1
29/10/1974, in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia,
Via Campo Battaglia n. 1
Convenuto
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 21 (già e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
ha proposto tempestiva opposizione al decreto
[...] ingiuntivo n. 1330/2017, emesso dall'intestato Tribunale in favore dell'Avv.
Stefano Castellani, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro
412.128,15, oltre interessi, spese e compensi del monitorio, a titolo di compensi professionali per l'attività prestata dall'Avv. in alcuni procedimenti CP_1 giudiziali civili, nonché per attività stragiudiziale svolta in relazione alle contestate responsabilità dei soci accomandanti della società opponente e alla divisione del complesso aziendale tra i soci al fine di addivenire allo scioglimento del vincolo sociale, attività poi sfociata nella procedura di mediazione n. 58/2014 svoltasi dinanzi all'organismo di gestione delle controversie denominato
“Resolutia”, nonché per attività stragiudiziale relativa alla redazione del contatto di locazione stipulato tra e Parte_3 Controparte_3
A fondamento della domanda, l'opponente ha eccepito, quanto ai compensi giudiziali civili, l'infondatezza della domanda di pagamento relativamente alla pretesa attività svolta nei procedimenti rubricati al R.G. n. 5385/2014 e n.
7827/2014 di questo Tribunale, per non essersi la società costituita nei predetti giudizi con il patrocinio dell'Avv. Stefano Castellani.
Ha poi lamentato, in relazione agli altri giudizi, l'invalidità delle procure rilasciate da in qualità di legale rappresentante della Controparte_2 CP_2 [...]
atteso il conflitto di interessi tra la Controparte_2 rappresentante legale e la società rappresentata, perseguendo la prima – dietro lo schema societario – l'unico scopo di contrastare i due soci e CP_4 [...] in disaccordo con il fratello cui la madre era CP_5 CP_3 Controparte_2 solidale.
Ha sostenuto la responsabilità professionale dell'Avv. per violazione CP_1 dell'obbligo di diligenza, per non avere il professionista rappresentato alla cliente tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento di un risultato favorevole e per non averla sconsigliata dall'intraprendere o dal proseguire giudizi dall'esito probabilmente sfavorevole.
In relazione ai compensi stragiudiziali domandati a fronte del procedimento di mediazione n. 58/2014, ha eccepito la carenza di titolarità Parte_1
pagina 2 di 21 passiva della pretesa creditoria avversaria, trattandosi di attività svolte nell'esclusivo interesse di nei confronti degli altri soci e Controparte_2 CP_4
avendo ad oggetto, da un lato, la richiesta di Controparte_5 risoluzione/nullità/annullamento dell'atto di vendita della nuda proprietà delle quote di partecipazione nella società poi trasformata nella Controparte_6
e, dall'altro lato, lo scioglimento per liquidazione Controparte_7 volontaria della società e divisione del patrimonio societario, in cui veniva in rilievo l'interesse esclusivo dei soci condividenti e non anche l'interesse della società.
Con riferimento all'attività di assistenza stragiudiziale per la redazione del contratto di locazione immobiliare aziendale, parte opponente ha sostenuto l'invalidità o, comunque, l'inefficacia del mandato di assistenza stragiudiziale rilasciato a suo tempo da quale legale rappresentante – all'epoca Controparte_2 dei fatti di causa – della società opponente, in quanto posto in essere per scopi estranei all'oggetto sociale e, quindi, da falsus procurator ovvero dal rappresentante in conflitto di interessi con la società opponente, costituendo lo strumento con il quale e intendevano Controparte_2 Controparte_3 eludere l'avvenuta esclusione dalla società di quest'ultimo attraverso, peraltro, la stipulazione di un contratto ad un canone annuo irrisorio, con conseguente danno per la società.
In via subordinata, nel caso in cui non fosse dichiarata l'invalidità o l'inefficacia del contratto d'opera professionale, la società opponente ha chiesto che sia accertata la responsabilità professionale dell'Avv. per violazione CP_1 dell'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c.
In ogni caso, ha lamentato l'eccessività delle pretese avversarie, tanto in relazione ai compensi giudiziali, che per quelli stragiudiziali, e ha chiesto di ridurre l'ammontare dei compensi professionali, tenendo conto delle attività effettivamente svolte e dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. 55/2014.
La Società opponente ha contestato, inoltre, l'idoneità dei preventivi prodotti in sede monitoria ad assurgere a fonte contrattuale dell'obbligazione, nonché delle notule del C.O.A. di Perugia, allegate al ricorso monitorio, a fondare i crediti azionati.
pagina 3 di 21 In ragione di ciò, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
Si è costituito in giudizio l'Avv. Stefano Castellani, contestando, quanto agli incarichi stragiudiziali, il lamentato conflitto di interessi nella stipula del contratto di locazione, sull'assunto che lo stesso era stato concluso al canone pattuito anche al fine di compensare, in parte, i crediti maturati dal socio nei confronti della società. CP_3
Ha anche insistito nel sostenere, quanto alla procedura di mediazione, di aver ricevuto l'incarico da nella sua qualità di legale rappresentante e Controparte_2 amministratrice della CP_2
Ha dedotto che l'attività espletata in favore di non era mai Parte_1 stata contestata, né la documentazione a fondamento del procedimento monitorio era stata disconosciuta dall'opponente.
Ha quindi chiesto di liquidare i compensi nella misura indicata nei preventivi prodotti nel procedimento monitorio, ritenuti pienamente efficaci e vincolanti tra le parti, con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata dall'opponente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 17/01/2018, il precedente Giudice istruttore ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in relazione ai compensi stragiudiziali, mentre, in relazione ai compensi per attività giudiziale, ha disposto lo scambio di memorie autorizzate sulla questione del mutamento del rito davanti al collegio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, alla luce della sentenza n. 4485/2018 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Scambiate le rispettive note autorizzate, con ordinanza del 06/12/2018, il
Tribunale ha disposto la separazione della domanda relativa al pagamento dei compensi per prestazioni giudiziali civili, disponendone il mutamento del rito da ordinario a procedimento sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011, mentre il presente procedimento è proseguito limitatamente alla domanda avente ad oggetto i compensi stragiudiziali.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e mutata la persona del giudice istruttore, la causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza dell'08/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
pagina 4 di 21 • Parte opponente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 03/10/2024, richiamando altresì la documentazione sopravvenuta depositata in data 01/10/2024, ovvero: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Perugia, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e senza inversione dell'onere della prova (a carico del Professionista, attore-sostanziale), preso atto dell'ordinanza di separazione del 6/12/2018 della Dott.ssa che ha espunto dal Per_1 vaso processuale le controversie giudiziali civili in atti descritte (confluite nel fasc. R.G. n.6578/2018, definite con ordinanza collegiale del
Tribunale di Perugia cron. N.6040/2019 depositata l'11/7/2019), circoscrivendo così il thema decidendi alla sola domanda per compensi stragiudiziali monitoriamente azionati dall'Avv. Nel merito: – In CP_1 linea principale, accertare e dichiarare l'invalidità/inefficacia del mandato di assistenza stragiudiziale apparentemente rilasciato a suo tempo da quale legale rapp.te protempore (all'epoca) della Controparte_2
“ (ora Controparte_2
“ ) per l'attività stragiudiziale descritta Parte_2 nell'atto introduttivo (in particolare quella indicata nel paragrafo N1 dell'atto di citazione, pagg. 39-41: “mandato di assistenza stragiudiziale contrattualistica/redazionale di locazione immobiliare aziendale”) per cui
è causa, in quanto posta in essere dalla in conflitto di Controparte_2 interessi con la Società, e dunque quale “falsus procurator”, con conseguente invalidità/inefficacia, anche ex artt. 2298 e 2318 C.C., del sottostante contratto di patrocinio (per eccesso dai limiti dei suoi poteri gestori), o in alternativa e/o in subordine, con conseguente annullamento dello stesso ai sensi dell'art.1394 C.C.; in entrambi i casi, con esclusione di ogni diritto al compenso del Professionista ricorrente in confronto della
Società opponente, per le ragioni esplicitate in atti;
- Sempre in via principale, accertare e dichiarare – con specifico riferimento all' attività stragiudiziale descritta al paragrafo N2 dell'atto introduttivo, pagg. 41-43
(inerente il procedimento di mediazione N.58/2014 innanzi all'organismo
Resolutia) – la carenza di legittimazione passiva in capo alla Società
pagina 5 di 21 opponente, trattandosi di attività svolte in favore non già della Società, ma di terzi soggetti ivi indicati (la Sig.ra in proprio, per Controparte_2
l'attività di mediazione relativa alle domande da questa svolte individualmente in confronto dei figli e di cui al CP_4 Controparte_5 paragrafo N2, lett.a, della citazione;
i singoli soci condividenti , CP_3
e per l'attività di mediazione relativa alla CP_4 Controparte_5 domanda di divisione consensuale degli “asset” immobiliari della Società, con conseguente suo scioglimento, di cui al paragrafo N2, lett.b, della citazione) per le assorbenti ragioni specificate nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, con conseguente esclusione di ogni diritto al compenso rivendicato a tale titolo dall'Avv. in confronto CP_1 dell'opponente; – In linea subordinata e gradata, per l'eventualità che venga invece ritenuta la validità ed efficacia del sopra citato mandato e del relativo contratto di patrocinio, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per violazione CP_1 dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176, C.C., per i motivi esposti in atti, ed il suo conseguente inadempimento ex artt. 1176 e 2236 C.C, con esclusione, parimenti, di ogni diritto al compenso dallo stesso preteso, salvo il risarcimento dei danni subìti e subendi dalla società opponente, da far valere in separata sede in confronto del Professionista ricorrente/opposto; - In linea subordinata e gradata, con riferimento alla attività stragiudiziale di cui al sopra menzionato paragrafo N2, lett.b – in caso di ritenuta (non condivisa) infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva – escludere in ogni caso il diritto al compenso preteso a tale titolo, non essendo stato concluso alcun accordo divisionale/transattivo e quindi conseguito alcun risultato e/o vantaggio utile per il Cliente, peraltro escluso dalla volontà delle parti, o comunque impedito dalla situazione giuridica in cui versavano i beni immobili oggetto dell'ipotizzata divisione, come risultante in atti;
-In linea ulteriormente subordinata e gradata, e salvo gravame, quantificare gli eventuali compensi che dovessero essere in ipotesi ritenuti dovuti, tenendo conto delle attività effettivamente svolte dal professionista
pagina 6 di 21 opposto, alla luce di tutti i criteri parametrici di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n.55 (ed in particolare di quelli di cui al comma 1, id est:
“delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), nonché dello scaglione di valore realmente ed effettivamente applicabile alle varie fattispecie, con conseguente drastica e sensibile riduzione dell'abnorme importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto;
– In ogni caso, revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
Con vittoria di spese ed onorario per compenso professionale”;
• L'Avv. Stefano Castellani, come da note del 14/02/2022, ovvero:
“Vista separazione processuale disposta con ordinanza del 6.12.2018 nella pendente opposizione a decreto ingiuntivo, su iniziale ricorso unitario – per trattazione in rito sommario / speciale, a mente dell'art. 14
d.lgs. n. 150 / 2011 delle domande introdotte per pagamenti di compensi professionali forensi da di patrocinii difensivi civili – iscritta al n. CP_8
6578 /2018R.G. /Sede, definita con statuizione collegiale nn.6040 Cron.
– 2345Rep.-143Ord./2019 e impugnata dinanzi Corte Suprema di
Cassazione (come in allegati di comparsa esponente datata 11.11.2021, cui si rinvia) l'odierno contenzioso ordinario di piena cognizione dichiarativa prosegue sui soli temi devoluti rimasti da accertare in merito
a istanze liquidative di consulenze e assistenza stra-giudiziali svolte dal prevenuto, nei confronti della impresa commerciale attrice servita, con riguardo, segnatamente, a: - lavoro demandatogli da Amministratrice unica plenipotenziaria della Ditta collettiva intestata Sig.ra CP_2 per conto di omonima S.a.s. – poi trasformata in S.r.l.s. – e due
[...] anni di attività negoziale certificata dal 2013 al 2014 inerente a pareri, incontri e atti relativi a responsabilità contestate da parte e nella carica gestoria Sua esclusiva accomandataria dell'Ente, avverso singoli soci accomandanti, figli Propri e terze Società di capitali familiari, per inadempimenti pattizi/statutari e illeciti aquiliani/gius-pubblicistici,
pagina 7 di 21 fiscali, o tributari e penali, trattative d'intese preliminari per transazioni,
o soluzioni conciliative, procrastinate sino in procedura di mediazione forense, riunita, omnicomprensiva e globale proposta ad hoc e celebrata al n. 58 / 2014 R.G. davanti Organismo Resolutia adìto, in Perugia, a cure e perfino spese anticipate dallo scrivente dietro accordo di consulenza su preventivo di costi e compensi obbligatori, prestabiliti in forma solenne e pari data, con la Cliente, a norme degli artt. 2233, co. I,
1 a parte, c.c. e 13, l. n. 247 / 2012 di ordinamento in vigore e materia per tabulas pacifici e incontestati, né disconosciuti a contrario e firme di
Lei (esibiti da comparsa di costituzione e risposta referente del
14.12.2017,ad all. D – 17 pure con visto di opinamento positivo sopraggiunto da ad abundantiam su corrispettiva parcella, Pt_4 sottopostaVi a procedimento n. 386 / 2016 e controlli in contraddittorio, per identici esatti crediti totali) convenuti in via espressa, separata e autonoma da successive liti aziendali, per somma netta di Euro
32.140,00, più rimborso forfaitario ex art. 2, d.m. Giustizia n. 55 / 2014, contributo previdenziale, I.v.a. e interessi di mora, chiesti – da originarie intimazioni risalenti a mese di agosto 2016 – con saggi U.E. operanti su ritardati versamenti da transazioni fra imprese ed equiparati, a norme di dd.lgss.nn.231/2002e192/2012(cfr. id-all.D-6/8); - incarico di redazione contrattuale per locazione immobiliare, assolta e commissionata a opera del sottoscritto, da carte riconosciute, anch'esse – ut ibi / supra ad all. D
– 27 pure con vidimazione postuma di congruità favorevole della parcella emessa dopo patto sui compensi da Ella siglato a priori però, vincolante, riportata inoltre da C.O.A. /prot. N. 387/2016– su Sue precipue istruzioni insindacabili e con succedanea stipula definitiva di affitto adottate, indipendentemente, dalla medesima Titolare, per quanto solo a oggi recriminate, anziché (mai) all' , frattanto, deceduta, a distanza di Per_2 anni e inammissibile, iniquo discapito invece dell'estraneo professionista compilatore, da interpellato, allora, allo scopo, per preteso ed Per_3 erroneo conflitto di interessi–privo di fondatezza, o in ipotesi denegata di graduale ed eventuale subordine manco imputabile, invero, unicamente a
pagina 8 di 21 Quest'ultima–con il Gruppo (quale già smentito all'epilogo decisorio della pronuncia resa nel separato procedimento anzidetto, dal Collegio a Quo) per importo netto di base prefissato, dovuto e ancóra insoluto dal tempo di Euro 14.000,00, più accessori di legge e frutti ai tassi legali correnti, come sopra e noto, ripetibili e domandati, da pagg. 20 / 21, 26 / 28 e ss. della comparsa di replica esponente summenzionata, in dettagli analitici.
Consentendo Si dunque di richiamare integralmente le vicissitudini e allegazioni o deduzioni spiegate, a salvaguardia e riconferma di diritti quaesiti in re giudicanda che ne risulta da sùbito e stato di atti c.d. documentale, o di pronta e più agevole soluzione adesso si riducono le istanze proposte, rispettosamente, per mezzi di prove, mero scrupolo e miglior disimpegno limitate a ultronei riscontri delle credute e consolidate ragioni convenute, affinché Si voglia acquisire, per Proprio convincimento
o apprezzamenti meritevoli di tutela e riesame a dimostrazione, scanso, o ad excludendum di vizi invalidanti, per conflitti d'interessi, congetturali e capziosi, arguiti sulle prestazioni lavorative residue da compensare con le spettanze pattuite – manco negate, poi, censurandole, bensì, con gratuite illazioni offensive, pretestuose, strumentali e fuorvianti, neppure rivolte alla Fondatrice / Amministratrice e committente, sino a che vissuta, o senza poi doveroso distinguo tra la e il diverso piano degli Pt_5 incarichi assegnati al Legale– da controparte / Ditta / Cliente, semplici ispezioni, assunzioni informative od ordini di esibizioni dai fascicoli di
Ufficio in Sede di atti, originali, da procedimenti rubricati a nn.5358/-
1,5359e5561/2014,738/2015,3377/2016, 2903/2017, 6578,
1900/2018 R.G.A.C. e 4754/2016 R.G.N.R.-P.M. nonché da procedure di verifiche e conciliative tentate avanti (prott. 386, 387 e 388/2016) Pt_4
e – sub R.G.n. 58/2014 – riprodotti in Controparte_9 estratti (ad all. D-14/19-25/30-F-33-L/M-U/ V -R/ T- α /ALFA-i-iii/iv-
v/vi-viii/ix-xxiii) confidati bastevoli, ai fini del decidere oggi chiedendole sole liquidazioni di intese, attività e parcelle professionali circoscritte ai capoversi – e i mezzi istruttòri / argomentativi – premessi, Qui innanzi la
Autorità in epigrafe”.
pagina 9 di 21 Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
*****
1. Il presente procedimento, a seguito della separazione della domanda relativa ai compensi professionali per prestazioni giudiziali decisa con ordinanza di questo
Tribunale del 24/05/2019 resa nel procedimento n. 6578/2018, ha ad oggetto esclusivamente le prestazioni stragiudiziali di cui l'Avv. reclama il CP_1 pagamento nei confronti della società opponente.
In particolare, si osserva come le attività che l'Avv. assume di aver CP_1 svolto in favore della società opponente e di cui reclama il pagamento sono due:
- la predisposizione del contratto di locazione immobiliare stipulato tra la società opponente e figlio dell'allora legale rappresentante della Controparte_3 società firmataria, Controparte_2
- l'attività stragiudiziale poi risoltasi nell'avvio della procedura di mediazione n.
58/2014.
Principiando dall'attività relativa alla predisposizione del contratto di locazione immobiliare, parte opponente lamenta l'invalidità o l'inefficacia del mandato conferito dall'allora legale rappresentante della società opponente al professionista.
A detta dell'opponente, la stipulazione del contratto di locazione oggetto del mandato professionale costituiva lo strumento con il quale madre e figlio intesero eludere l'avvenuta esclusione del socio dalla società Controparte_3 proprietaria dell'immobile oggetto della locazione.
Da ciò ne deriverebbe l'annullabilità del contratto di mandato perché posto in essere da un soggetto, in conflitto di interessi con la società Controparte_2 opponente di cui aveva la rappresentanza.
Ha anche sostenuto l'inefficacia/invalidità del contratto d'opera professionale per essere stato stipulato al fine di redigere un contratto – la locazione – che esorbitava dall'oggetto sociale e, quindi, da un soggetto privo dei poteri rappresentativi dell'ente in relazione al negozio per cui era stato conferito il mandato professionale.
pagina 10 di 21 A detta di parte opponente, quindi, la avrebbe concluso il contratto di CP_2 mandato quale falsus procurator.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 2298 c.c., richiamato dall'art. 2315 c.c. in materia di società in accomandita semplice, dispone che l'amministratore che ha la rappresentanza dell'ente può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura.
Applicando, quindi, in via analogica l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'ipotesi – sempre contemplata dall'art. 2298 c.c. come richiamato dall'art. 2315 c.c. in tema di S.a.s. – in cui siano previste nell'atto costitutivo o nella procura limitazioni in capo all'amministratore nella rappresentanza dell'ente, se l'atto posto in essere esorbita dall'oggetto sociale ricorre un'ipotesi di atto posto in essere da chi sia privo del potere di rappresentare il soggetto in nome del quale l'atto è stipulato, con conseguente sua inefficacia nei confronti della società rappresentata (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
11/03/1997, n. 2174, Rv. 502956 – “Nel caso di atto stipulato a nome di una società in nome collettivo da uno solo dei soci amministratori, in violazione della clausola dell'atto costitutivo (regolarmente iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2298, primo comma, cod. civ.), la quale, legittimamente derogando alla disciplina del codice civile attributiva del potere di amministrazione e di rappresentanza a ciascuno dei soci, preveda per talune categorie di atti che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da determinati soci, non è configurabile una mera causa di annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1425 cod. civ. ma, trova applicazione il principio, secondo cui il contratto posto in essere da chi sia privo del potere di rappresentare il soggetto in nome del quale esso è stipulato costituisce un negozio giuridico inefficace nei confronti dell'interessato, fin quando, eventualmente, questi lo ratifichi, manifestando inequivocabilmente la volontà di rendere operante nei propri confronti l'atto concluso dal falsus procurator").
Il compimento, quindi, da parte dell'amministratore di un atto che esorbita dall'oggetto sociale integra, senz'altro, un atto posto in essere eccedendo i limiti della facoltà conferitegli e, quindi, come falsus procurator, con conseguente pagina 11 di 21 inefficacia per il falsamente rappresentato del negozio posto in essere dal falso rappresentante (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 11377 del 2015).
Nel caso di specie, occorre innanzitutto interrogarsi se il contratto di locazione per la cui predisposizione è stato conferito mandato professionale all'Avvocato rientra o meno nell'oggetto sociale. CP_1
A tal fine, occorre preliminarmente precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio per stabilire se un atto rientra o meno nell'oggetto sociale è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'attività economica come definita nella clausola statutaria e concordata dai soci in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente.
Ciò che rileva, per la giurisprudenza di legittimità, non è tanto, e solo, l'astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere, né il criterio della conformità dell'atto all'interesse della società.
Sotto il primo profilo, infatti, l'elencazione degli atti non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita degli stessi funzionali all'esercizio di una determinata attività.
Inoltre, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività, dovendo invece la pertinenza dell'atto rispetto all'oggetto sociale essere dimostrata da chi avanzi pretese nei confronti della società (Cass. Civ., Sez. I, 08/09/2016, n. 17761, Rv. 641173 e Cass. Sez.
1, 12/12/2016, n. 25409, Rv. 642146; ma vd. diff. Cass. Sez. III, 08/07/2020, n.
14254, Rv. 658314 che, con riferimento all'ipotesi in cui un determinato atto risulta indicato nell'oggetto sociale, pone in capo alla società l'onere di provare che, a prescindere dalla formale previsione, l'atto compiuto è estraneo all'oggetto sociale, senza che sia il terzo a dover dimostrare l'effettiva pertinenza dell'atto rispetto all'oggetto sociale).
Sotto il secondo profilo, l'oggetto sociale, costituendo un limite al potere rappresentativo degli amministratori, limita anche questi ultimi in ordine al settore in cui rischiare il capitale, non potendo loro perseguire l'interesse della società operando indifferentemente in qualsiasi settore economico (Cass. Civ.,
pagina 12 di 21 Sez. I, 08/09/2016, n. 17761, Rv. 641173 e Cass. Sez. 1, 12/12/2016, n. 25409,
Rv. 642146).
Ciò posto, dalla lettura dello statuto societario della S.a.s., emerge che la società in questione avesse, quale oggetto sociale, “lo svolgimento di attività agricole in genere: commercializzazione di prodotti agricoli di pregio anche non di produzione propria;
attività di allevamento di qualsiasi tipo di bestiame;
attività di agriturismo;
gestione di alberghi, ristoranti, pensioni, discoteche, bar, strutture ricreative per il tempo libero. La società potrà anche compiere tutte le attività, siano esse mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali che i soci ritengano utili per il migliore raggiungimento dello scopo sociale. La società potrà prestare e/o ricevere fideiussioni e garanzie reali, potrà contrarre leasing” (cfr. art. 3 dello statuto della
S.a.s. di cui all'allegato I di parte convenuta).
Il contratto stipulato tra la società e ha ad oggetto la Controparte_3 locazione di un immobile a scopo abitativo, detenuto dal a titolo di CP_3 comodato prima dell'esclusione da socio accomandante della società, come si legge nelle premesse del medesimo contratto in cui e Controparte_2 [...]
nel dare atto del rapporto di parentela, rappresentavano anche la CP_3 circostanza che quest'ultimo era stato destinatario di “recente delibera di esclusione…pure contestata dagli scriventi, ognuno nella propria posizione sociale…”.
Il predetto contratto segue poi di pochi giorni l'ordinanza del 5/12/2014 di rigetto del ricorso cautelare resa nel procedimento n. 5385-1/2014 di impugnazione della delibera di esclusione del socio accomandante Controparte_3
È allora evidente che la stipula del contratto di locazione è avvenuta in un momento in cui era divenuto concreto e attuale il rischio che venisse richiesto a di liberare l'immobile occupato senza alcuna formalizzazione Controparte_3 del rapporto.
La locazione, quindi, non rientrava nell'oggetto sociale nemmeno considerando la possibilità prevista nello Statuto del compimento di attività, anche immobiliari, ritenute utili al miglior raggiungimento dello scopo sociale, atteso che alcuno scopo sociale era perseguito dalla rappresentante legale, la quale, invece, aveva la manifesta intenzione di consentire, mediante formalizzazione di un accordo, al pagina 13 di 21 figlio di continuare ad abitare l'immobile aziendale anche dopo la delibera di esclusione.
In altri termini, la conclusione del contratto di locazione è solo da collegarsi alle vicende societarie che avevano portato all'esclusione di dalla Controparte_3
S.a.s.
L'estraneità all'oggetto sociale del predetto contratto risulta, poi, ancor più palese alla luce delle considerazioni espresse da questo Tribunale nella causa R.G. n.
4631/2017 avente ad oggetto la declaratoria di invalidità del contratto di locazione.
Nella pronuncia resa all'esito del predetto procedimento, il Tribunale ha evidenziato come lo stesso descriveva l'immobile locato come Controparte_3 casa di abitazione familiare, ove ha trascorso ogni momento felice della propria giovinezza e con i propri figli ormai maggiorenni, nonché insieme al padre, fin dall'atto di fondazione aziendale, chiedendosi quali fossero gli scopi sociali ai quali il bene sarebbe stato sottratto se detto immobile è stato utilizzato in via esclusiva dal medesimo per circa venticinque anni senza alcun contratto.
Dalle stesse argomentazioni spese da quindi, emerge Controparte_3 evidentemente come la locazione dell'immobile non fosse funzionale a perseguire gli scopi sociali, essendo piuttosto finalizzata a consentirgli, anche dopo la delibera di esclusione, di continuare ad abitare l'immobile aziendale sottratto sino a quel momento, per sua stessa ammissione, al perseguimento degli scopi sociali in quanto destinato a sua abitazione.
È allora evidente come la stipula del predetto contratto, ancorché possa essere astrattamente ricompresa nell'elenco delle attività immobiliari utili al perseguimento dello scopo sociale, non serviva, in concreto, a dare attuazione agli scopi sociali, in quanto destinato a consentire all'ex socio accomandante di godere dell'immobile aziendale per il soddisfacimento di bisogni personali.
Né, d'altra parte, la previsione di un canone di locazione può far propendere per la qualificazione dell'atto come idoneo comunque a perseguire, indirettamente, mediante l'incasso del canone di affitto, gli scopi societari, atteso che il canone deve considerarsi effettivamente irrisorio anche tenuto conto della revoca della pagina 14 di 21 delibera di approvazione del bilancio che riconosceva pregressi crediti in favore del socio (cfr. doc. 36 allegato all'atto di opposizione).
Con la locazione, in definitiva, si perseguiva lo scopo di assicurare a
[...] la disponibilità dell'immobile aziendale, sottraendolo, di fatto, per gli CP_3 anni a venire e dopo la sua esclusione da socio accomandante, ad un impiego produttivo per il perseguimento degli scopi sociali.
Il che corrobora le argomentazioni spese circa l'estraneità all'oggetto sociale del contratto di locazione stipulato.
Vi è, in sostanza, la prova che il contratto di locazione non fosse, in concreto, strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, ma funzionale al perseguimento di un interesse personale dell'ex socio escluso.
L'estraneità dell'atto posto in essere all'oggetto sociale ne determina la sua inefficacia.
Ne discende, pertanto, che, se il contratto di locazione deve dirsi estraneo all'oggetto sociale, anche il mandato conferito all'Avv. per la CP_1 predisposizione di tale regolamento negoziale è estraneo all'oggetto sociale.
Se, infatti, la socia accomandataria poteva sicuramente concludere contratti di prestazione d'opera professionale, rientrando questi nella concezione lata di attività mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali di cui allo Statuto, è altrettanto vero che siffatti contratti avrebbero dovuto perseguire gli scopi sociali.
Tuttavia, la stipulazione di un contratto di opera professionale per la predisposizione di un negozio estraneo all'oggetto sociale non è attività che persegue scopi sociali ed è, pertanto, anch'essa estranea all'oggetto sociale.
Se, quindi, quale legale rappresentante e amministratore della Controparte_2
nel concludere il contratto di locazione, ha travalicato i poteri di CP_2 rappresentanza alla stessa attribuiti in forza dello Statuto societario, allo stesso modo, ha agito esorbitando dai propri poteri di rappresentanza anche nel momento in cui ha conferito al legale il mandato per la redazione di un contratto che non rientrava nell'oggetto sociale e non era funzionale al perseguimento degli scopi societari.
D'altra parte, non può nemmeno sostenersi, nell'ottica di una tutela dell'affidamento del terzo contraente, ovvero dell'Avv. che l'astratta CP_1
pagina 15 di 21 possibilità prevista nello Statuto di porre in essere atti immobiliari utili al miglior raggiungimento dello scopo sociale – tra cui far rientrare la predetta locazione – sia sufficiente a rendere efficace il contratto di prestazione d'opera intellettuale.
A differenza che nelle società di capitali in cui l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede, nelle società di persone non opera siffatto principio e l'atto
è comunque inefficace anche se il terzo era in buona fede, non potendo trovare applicazione analogica la disciplina delle società di capitali nell'ambito di una disciplina – quella delle società di persone – regolata da specifiche norme e che non presenta lacune da colmare con il ricorso all'analogia (cfr. Cass. Civ. Cass.
Sez. I, 14/05/1999, n. 4774, Rv. 526321).
Piuttosto, la tutela dell'affidamento del terzo impone una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale, da intendere con molta larghezza, cosa che, nel caso in esame, non consente comunque, per le ragioni anzidette, di considerare rientrante nell'oggetto sociale la stipula di un contratto di prestazione d'opera professionale che ha ad oggetto la redazione di un contratto di locazione utile solo a consentire all'ex socio escluso di continuare a godere, come in passato, di un bene aziendale.
Non può, allora, che concludersi per l'inefficacia del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato dalla socia accomandataria per il perseguimento di un fine estraneo all'oggetto sociale.
Il contratto inefficace è improduttivo di effetti nei confronti della società opponente, sicché alcun compenso spetta da parte della Parte_1 all'Avv. per l'attività posta in essere, il quale – ricorrendone i CP_1 presupposti – potrà semmai avvalersi del disposto di cui all'art. 1398 c.c.
2. Quanto, invece, al compenso per l'attività stragiudiziale risoltasi nel procedimento di mediazione n. 58/2014, si osserva che l'Avv. fonda la CP_1 propria pretesa innanzitutto su un preventivo sottoscritto per ricevuta da CP_2 in proprio – e non nella veste di legale rappresentante della società – in
[...] cui l'attività stragiudiziale descritta è la seguente: “Assistenze stragiudiziali per contestazioni responsabilità civili / sociali, amministrative, negoziali, extra –
pagina 16 di 21 contrattuali, contabili e gestorie, con tentativi di conciliazioni correlate, per gli anni
2013 – 2014, fino a procedura di mediazione forense n. 58 / 2014 R.G.
(Associazione Resolutia – Perugia)”.
Ebbene, tale preventivo non assurge a prova del conferimento di incarichi professionali per tutte le attività descritte e, conseguentemente, del compenso dovuto al professionista, in ragione del fatto che il preventivo risulta sottoscritto soltanto “per ricevuta”, il che lascia ragionevolmente ritenere che la sottoscrizione sia stata apposta solo per dare atto di aver ricevuto il preventivo redatto dal professionista.
Peraltro, anche diversamente opinando e, quindi, considerando valido contratto di prestazione d'opera professionale il preventivo sottoscritto dalla non si CP_2 può far a meno di rilevare come detto mandato risulta conferito dalla in CP_2 proprio e non nella qualità di legale rappresentante della non avendo la CP_2 stessa speso tale qualità nel sottoscrivere il documento.
Ne discende che l'unica tenuta al pagamento del dovuto in forza del preventivo sottoscritto sarebbe semmai e non la società, avendo ella Controparte_2 concluso in proprio il contratto di prestazione d'opera professionale.
Ancorché, poi, si volesse ritenere che la prestazione è stata resa in favore della società – e come si vedrà nel prosieguo non è così –, il contratto di mandato si atteggerebbe come un contratto a favore di terzo, in cui l'unico obbligato al pagamento del compenso resta lo stipulante, ovvero e non il Controparte_2 beneficiario della prestazione.
Ciò posto e tenuto conto del fatto che non si ritiene il preventivo documento probante il conferimento di un mandato professionale essendo stato sottoscritto solo “per ricevuta”, va detto che la società opponente eccepisce il proprio difetto di titolarità passiva, per essere stata la prestazione resa in favore della socia accomandataria, e non in favore della società. Controparte_2
Sul punto, si osserva che l'Avv. a riprova del proprio credito, produce CP_1 alcune missive sottoscritte soltanto dal socio accomandatario Controparte_2 nella sua qualità, datate 23/11/2012 e 10/12/2012 con le quali quest'ultimo contestava ai soci accomandanti l'emissione da parte della società
[...] di una fattura per attività di marketing e pubbliche relazioni, Controparte_7
pagina 17 di 21 nonché di due fatture emesse da e da Controparte_7 [...] per la fornitura di olio di oliva, di cui la Controparte_10 si dichiarava ignara non avendo mai sottoscritto alcun contratto per CP_2 attività di marketing e pubbliche relazioni con la e Controparte_7 non avendo mai commissionato la fornitura di olio alla
[...]
Controparte_10
Siffatte missive – che potrebbero rappresentare la volontà dell'amministratrice di contestare eventuali responsabilità ai soci accomandanti diffidati dall'ingerirsi nell'amministrazione della società, attività per cui l'Avv. reclama il CP_1 pagamento del compenso – sono, però, antecedenti al periodo in cui l'Avv. assume aver svolto l'incarico professionale, atteso che il legale, proprio CP_1 nel preventivo, ammette di aver svolto l'attività stragiudiziale negli anni 2013 e
2014, mentre le missive sono datate 2012.
Peraltro, come detto, le predette missive sono sottoscritte esclusivamente dalla e non vi è prova, quindi, che siano state redatte dall'Avv. per CP_2 CP_1 conto della società.
Le altre prove documentali offerte si risolvono in due lettere datata 3/10/2013 e
31/10/2013 in cui la in proprio, senza spendere il nome della società, CP_2 contestava le rimostranze dei soci accomandanti e su CP_5 Parte_6 ingerenze nell'amministrazione della società da parte dell'altro socio accomandante e intimava i primi a provvedere ad effettuare i Controparte_3 versamenti dovuti per far fronte ai debiti sociali.
Anche queste missive sono state sottoscritte esclusivamente dalla senza CP_2 che risulti l'intermediazione dell'Avv. per cui anche in questo caso CP_1 difetta la prova del conferimento dell'incarico al legale e del suo adempimento.
A ciò si aggiunge, poi, la procedura di mediazione n. 58/2014 avviata da CP_2 in proprio e quale socio e amministratore della con il patrocinio
[...] CP_2 dell'Avv. nonché da in proprio e quale socio CP_1 Controparte_3 accomandante della nei confronti degli altri soci accomandanti e CP_2 CP_4
Controparte_5
Nella descrizione dell'oggetto della mediazione si legge: “la domanda di mediazione verte su duplice causa instauranda, da un lato, dalla NOa Controparte_2
pagina 18 di 21 singolarmente assistita dall'Avv. Stefano Castellani, nonché dalla prevenuta insieme al figlio, NO separatamente difeso dall'Avv. Pietro Controparte_3
Giovannini. […]. In primis, si tratta di addivenire ad un auspicato scioglimento consensuale per liquidazione volontaria di società semplice agricola e corrente tra madre – accomandataria ed amministratrice unica illimitatamente responsabile – e figli meri accomandanti, condividendosene i beni aziendali, peraltro, secondo un programma negoziale preliminare già precostituito, dall'origine fra loro, oltre a reclamarsene il ripianamento di pendenze debitorie insolute che l'ascendente reclama dai soli ultimogeniti, avendovi medio tempore sopperito, in via esclusiva, il sig. che da parte propria ne rivendica maggior credito Controparte_3 compensativo.
In secondo luogo, la sola genitrice lamenta, invece, sempre avverso i due figli minori, vizi rescindenti di validità e/o sopravvenute a titolo di risoluzione contrattuali per loro inadempimento su una cessione in nuda proprietà, con riservato usufrutto vitalizio di quote partecipative della compagine di capitali da cui era precedentemente fuoriuscito il primogenito Controparte_7
NO extraneus alla controversia, ma che la madre, oltre a Controparte_3 tutelare se stessa, intende altresì mediatamente salvaguardare per aspettative ereditarie future che lo vedrebbero, diversamente pretermesso quale suo successore necessario, con l'altra prole…”.
È chiaro come il contenzioso afferente alla vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto delle quote di partecipazione nella Controparte_7
idonea ad influire, secondo la prospettazione svolta nella domanda di
[...] mediazione, anche sulla successione materna, è vicenda senz'altro estranea alla
Casale del Sole S.r.l. già S.a.s., riguardando invero questioni che coinvolgono in proprio e non la società di cui era, all'epoca, socio Controparte_2 accomandatario.
Ne discende che risulta fondata l'eccezione di difetto di titolarità passiva della pretesa creditoria avanzata dall'Avv. sollevata dalla società opponente, CP_1 non risultando il contenzioso coinvolgere la società ma esclusivamente CP_2
[...]
pagina 19 di 21 Quanto al contenzioso avente ad oggetto la liquidazione volontaria della società e la conseguente divisione del patrimonio aziendale, in cui si inserisce la richiesta di ripianamento delle pendenze debitorie insolute dei soci accomandanti e CP_5 da eventualmente compensare in sede divisionale, anche sotto Parte_6 questo profilo risulta fondata l'eccezione di difetto di titolarità passiva avanzata dalla società opponente.
Risulta, infatti, che e il figlio avessero Controparte_2 Controparte_3
l'intenzione di addivenire ad un accordo consensuale per la liquidazione volontaria della società in accomandita semplice e la conseguente divisione del patrimonio sociale.
Si trattava, quindi, di raggiungere un accordo con e per CP_4 Controparte_5 lo scioglimento della società per volontà dei soci ai sensi dell'art. 2308 c.c.
È pertanto evidente come, anche questo aspetto della mediazione introdotta, fosse destinato a soddisfare un interesse personale di allo scioglimento Controparte_2 della società e alla divisione del patrimonio societario, piuttosto che un interesse sociale.
È convincimento del Tribunale, allora, che la pretesa creditoria vantata dall'Avv. sia stata mal indirizzata nei confronti della società, avendo egli speso la CP_1 propria professionalità in favore di e non della società, per il Controparte_2 perseguimento di uno interesse personale della socia volto ad ottenere lo scioglimento della società per volontà dei soci e la conseguente divisione del patrimonio sociale al fine di derimere “contrasti interni al nucleo familiare fra loro –
e – condiviso con la restante prole Controparte_2 Controparte_11 della donna nelle persone dei signori e e, malgrado le CP_4 Controparte_5 separate liti da dirimere, per le rispettive e autonome posizioni…”, come si legge nella descrizione dell'oggetto della mediazione richiesta.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione risulta fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., a carico di parte opposta.
pagina 20 di 21 Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore dei compensi stragiudiziali richiesti e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• In accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 1330/2017;
• Condanna l'Avv. Stefano Castellani al pagamento delle spese di lite in favore della società che liquida in euro 7.616,00 Parte_1 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 634,00 per esborsi.
Così deciso, in Perugia, il 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 5371 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali”
Tra
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Salciarini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Perugia, Via Baldeschi n. 6, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
e
EF (C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._1
29/10/1974, in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia,
Via Campo Battaglia n. 1
Convenuto
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 21 (già e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
ha proposto tempestiva opposizione al decreto
[...] ingiuntivo n. 1330/2017, emesso dall'intestato Tribunale in favore dell'Avv.
Stefano Castellani, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro
412.128,15, oltre interessi, spese e compensi del monitorio, a titolo di compensi professionali per l'attività prestata dall'Avv. in alcuni procedimenti CP_1 giudiziali civili, nonché per attività stragiudiziale svolta in relazione alle contestate responsabilità dei soci accomandanti della società opponente e alla divisione del complesso aziendale tra i soci al fine di addivenire allo scioglimento del vincolo sociale, attività poi sfociata nella procedura di mediazione n. 58/2014 svoltasi dinanzi all'organismo di gestione delle controversie denominato
“Resolutia”, nonché per attività stragiudiziale relativa alla redazione del contatto di locazione stipulato tra e Parte_3 Controparte_3
A fondamento della domanda, l'opponente ha eccepito, quanto ai compensi giudiziali civili, l'infondatezza della domanda di pagamento relativamente alla pretesa attività svolta nei procedimenti rubricati al R.G. n. 5385/2014 e n.
7827/2014 di questo Tribunale, per non essersi la società costituita nei predetti giudizi con il patrocinio dell'Avv. Stefano Castellani.
Ha poi lamentato, in relazione agli altri giudizi, l'invalidità delle procure rilasciate da in qualità di legale rappresentante della Controparte_2 CP_2 [...]
atteso il conflitto di interessi tra la Controparte_2 rappresentante legale e la società rappresentata, perseguendo la prima – dietro lo schema societario – l'unico scopo di contrastare i due soci e CP_4 [...] in disaccordo con il fratello cui la madre era CP_5 CP_3 Controparte_2 solidale.
Ha sostenuto la responsabilità professionale dell'Avv. per violazione CP_1 dell'obbligo di diligenza, per non avere il professionista rappresentato alla cliente tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento di un risultato favorevole e per non averla sconsigliata dall'intraprendere o dal proseguire giudizi dall'esito probabilmente sfavorevole.
In relazione ai compensi stragiudiziali domandati a fronte del procedimento di mediazione n. 58/2014, ha eccepito la carenza di titolarità Parte_1
pagina 2 di 21 passiva della pretesa creditoria avversaria, trattandosi di attività svolte nell'esclusivo interesse di nei confronti degli altri soci e Controparte_2 CP_4
avendo ad oggetto, da un lato, la richiesta di Controparte_5 risoluzione/nullità/annullamento dell'atto di vendita della nuda proprietà delle quote di partecipazione nella società poi trasformata nella Controparte_6
e, dall'altro lato, lo scioglimento per liquidazione Controparte_7 volontaria della società e divisione del patrimonio societario, in cui veniva in rilievo l'interesse esclusivo dei soci condividenti e non anche l'interesse della società.
Con riferimento all'attività di assistenza stragiudiziale per la redazione del contratto di locazione immobiliare aziendale, parte opponente ha sostenuto l'invalidità o, comunque, l'inefficacia del mandato di assistenza stragiudiziale rilasciato a suo tempo da quale legale rappresentante – all'epoca Controparte_2 dei fatti di causa – della società opponente, in quanto posto in essere per scopi estranei all'oggetto sociale e, quindi, da falsus procurator ovvero dal rappresentante in conflitto di interessi con la società opponente, costituendo lo strumento con il quale e intendevano Controparte_2 Controparte_3 eludere l'avvenuta esclusione dalla società di quest'ultimo attraverso, peraltro, la stipulazione di un contratto ad un canone annuo irrisorio, con conseguente danno per la società.
In via subordinata, nel caso in cui non fosse dichiarata l'invalidità o l'inefficacia del contratto d'opera professionale, la società opponente ha chiesto che sia accertata la responsabilità professionale dell'Avv. per violazione CP_1 dell'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c.
In ogni caso, ha lamentato l'eccessività delle pretese avversarie, tanto in relazione ai compensi giudiziali, che per quelli stragiudiziali, e ha chiesto di ridurre l'ammontare dei compensi professionali, tenendo conto delle attività effettivamente svolte e dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. 55/2014.
La Società opponente ha contestato, inoltre, l'idoneità dei preventivi prodotti in sede monitoria ad assurgere a fonte contrattuale dell'obbligazione, nonché delle notule del C.O.A. di Perugia, allegate al ricorso monitorio, a fondare i crediti azionati.
pagina 3 di 21 In ragione di ciò, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
Si è costituito in giudizio l'Avv. Stefano Castellani, contestando, quanto agli incarichi stragiudiziali, il lamentato conflitto di interessi nella stipula del contratto di locazione, sull'assunto che lo stesso era stato concluso al canone pattuito anche al fine di compensare, in parte, i crediti maturati dal socio nei confronti della società. CP_3
Ha anche insistito nel sostenere, quanto alla procedura di mediazione, di aver ricevuto l'incarico da nella sua qualità di legale rappresentante e Controparte_2 amministratrice della CP_2
Ha dedotto che l'attività espletata in favore di non era mai Parte_1 stata contestata, né la documentazione a fondamento del procedimento monitorio era stata disconosciuta dall'opponente.
Ha quindi chiesto di liquidare i compensi nella misura indicata nei preventivi prodotti nel procedimento monitorio, ritenuti pienamente efficaci e vincolanti tra le parti, con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata dall'opponente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 17/01/2018, il precedente Giudice istruttore ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in relazione ai compensi stragiudiziali, mentre, in relazione ai compensi per attività giudiziale, ha disposto lo scambio di memorie autorizzate sulla questione del mutamento del rito davanti al collegio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, alla luce della sentenza n. 4485/2018 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Scambiate le rispettive note autorizzate, con ordinanza del 06/12/2018, il
Tribunale ha disposto la separazione della domanda relativa al pagamento dei compensi per prestazioni giudiziali civili, disponendone il mutamento del rito da ordinario a procedimento sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011, mentre il presente procedimento è proseguito limitatamente alla domanda avente ad oggetto i compensi stragiudiziali.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e mutata la persona del giudice istruttore, la causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza dell'08/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
pagina 4 di 21 • Parte opponente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 03/10/2024, richiamando altresì la documentazione sopravvenuta depositata in data 01/10/2024, ovvero: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Perugia, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e senza inversione dell'onere della prova (a carico del Professionista, attore-sostanziale), preso atto dell'ordinanza di separazione del 6/12/2018 della Dott.ssa che ha espunto dal Per_1 vaso processuale le controversie giudiziali civili in atti descritte (confluite nel fasc. R.G. n.6578/2018, definite con ordinanza collegiale del
Tribunale di Perugia cron. N.6040/2019 depositata l'11/7/2019), circoscrivendo così il thema decidendi alla sola domanda per compensi stragiudiziali monitoriamente azionati dall'Avv. Nel merito: – In CP_1 linea principale, accertare e dichiarare l'invalidità/inefficacia del mandato di assistenza stragiudiziale apparentemente rilasciato a suo tempo da quale legale rapp.te protempore (all'epoca) della Controparte_2
“ (ora Controparte_2
“ ) per l'attività stragiudiziale descritta Parte_2 nell'atto introduttivo (in particolare quella indicata nel paragrafo N1 dell'atto di citazione, pagg. 39-41: “mandato di assistenza stragiudiziale contrattualistica/redazionale di locazione immobiliare aziendale”) per cui
è causa, in quanto posta in essere dalla in conflitto di Controparte_2 interessi con la Società, e dunque quale “falsus procurator”, con conseguente invalidità/inefficacia, anche ex artt. 2298 e 2318 C.C., del sottostante contratto di patrocinio (per eccesso dai limiti dei suoi poteri gestori), o in alternativa e/o in subordine, con conseguente annullamento dello stesso ai sensi dell'art.1394 C.C.; in entrambi i casi, con esclusione di ogni diritto al compenso del Professionista ricorrente in confronto della
Società opponente, per le ragioni esplicitate in atti;
- Sempre in via principale, accertare e dichiarare – con specifico riferimento all' attività stragiudiziale descritta al paragrafo N2 dell'atto introduttivo, pagg. 41-43
(inerente il procedimento di mediazione N.58/2014 innanzi all'organismo
Resolutia) – la carenza di legittimazione passiva in capo alla Società
pagina 5 di 21 opponente, trattandosi di attività svolte in favore non già della Società, ma di terzi soggetti ivi indicati (la Sig.ra in proprio, per Controparte_2
l'attività di mediazione relativa alle domande da questa svolte individualmente in confronto dei figli e di cui al CP_4 Controparte_5 paragrafo N2, lett.a, della citazione;
i singoli soci condividenti , CP_3
e per l'attività di mediazione relativa alla CP_4 Controparte_5 domanda di divisione consensuale degli “asset” immobiliari della Società, con conseguente suo scioglimento, di cui al paragrafo N2, lett.b, della citazione) per le assorbenti ragioni specificate nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, con conseguente esclusione di ogni diritto al compenso rivendicato a tale titolo dall'Avv. in confronto CP_1 dell'opponente; – In linea subordinata e gradata, per l'eventualità che venga invece ritenuta la validità ed efficacia del sopra citato mandato e del relativo contratto di patrocinio, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per violazione CP_1 dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176, C.C., per i motivi esposti in atti, ed il suo conseguente inadempimento ex artt. 1176 e 2236 C.C, con esclusione, parimenti, di ogni diritto al compenso dallo stesso preteso, salvo il risarcimento dei danni subìti e subendi dalla società opponente, da far valere in separata sede in confronto del Professionista ricorrente/opposto; - In linea subordinata e gradata, con riferimento alla attività stragiudiziale di cui al sopra menzionato paragrafo N2, lett.b – in caso di ritenuta (non condivisa) infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva – escludere in ogni caso il diritto al compenso preteso a tale titolo, non essendo stato concluso alcun accordo divisionale/transattivo e quindi conseguito alcun risultato e/o vantaggio utile per il Cliente, peraltro escluso dalla volontà delle parti, o comunque impedito dalla situazione giuridica in cui versavano i beni immobili oggetto dell'ipotizzata divisione, come risultante in atti;
-In linea ulteriormente subordinata e gradata, e salvo gravame, quantificare gli eventuali compensi che dovessero essere in ipotesi ritenuti dovuti, tenendo conto delle attività effettivamente svolte dal professionista
pagina 6 di 21 opposto, alla luce di tutti i criteri parametrici di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n.55 (ed in particolare di quelli di cui al comma 1, id est:
“delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), nonché dello scaglione di valore realmente ed effettivamente applicabile alle varie fattispecie, con conseguente drastica e sensibile riduzione dell'abnorme importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto;
– In ogni caso, revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
Con vittoria di spese ed onorario per compenso professionale”;
• L'Avv. Stefano Castellani, come da note del 14/02/2022, ovvero:
“Vista separazione processuale disposta con ordinanza del 6.12.2018 nella pendente opposizione a decreto ingiuntivo, su iniziale ricorso unitario – per trattazione in rito sommario / speciale, a mente dell'art. 14
d.lgs. n. 150 / 2011 delle domande introdotte per pagamenti di compensi professionali forensi da di patrocinii difensivi civili – iscritta al n. CP_8
6578 /2018R.G. /Sede, definita con statuizione collegiale nn.6040 Cron.
– 2345Rep.-143Ord./2019 e impugnata dinanzi Corte Suprema di
Cassazione (come in allegati di comparsa esponente datata 11.11.2021, cui si rinvia) l'odierno contenzioso ordinario di piena cognizione dichiarativa prosegue sui soli temi devoluti rimasti da accertare in merito
a istanze liquidative di consulenze e assistenza stra-giudiziali svolte dal prevenuto, nei confronti della impresa commerciale attrice servita, con riguardo, segnatamente, a: - lavoro demandatogli da Amministratrice unica plenipotenziaria della Ditta collettiva intestata Sig.ra CP_2 per conto di omonima S.a.s. – poi trasformata in S.r.l.s. – e due
[...] anni di attività negoziale certificata dal 2013 al 2014 inerente a pareri, incontri e atti relativi a responsabilità contestate da parte e nella carica gestoria Sua esclusiva accomandataria dell'Ente, avverso singoli soci accomandanti, figli Propri e terze Società di capitali familiari, per inadempimenti pattizi/statutari e illeciti aquiliani/gius-pubblicistici,
pagina 7 di 21 fiscali, o tributari e penali, trattative d'intese preliminari per transazioni,
o soluzioni conciliative, procrastinate sino in procedura di mediazione forense, riunita, omnicomprensiva e globale proposta ad hoc e celebrata al n. 58 / 2014 R.G. davanti Organismo Resolutia adìto, in Perugia, a cure e perfino spese anticipate dallo scrivente dietro accordo di consulenza su preventivo di costi e compensi obbligatori, prestabiliti in forma solenne e pari data, con la Cliente, a norme degli artt. 2233, co. I,
1 a parte, c.c. e 13, l. n. 247 / 2012 di ordinamento in vigore e materia per tabulas pacifici e incontestati, né disconosciuti a contrario e firme di
Lei (esibiti da comparsa di costituzione e risposta referente del
14.12.2017,ad all. D – 17 pure con visto di opinamento positivo sopraggiunto da ad abundantiam su corrispettiva parcella, Pt_4 sottopostaVi a procedimento n. 386 / 2016 e controlli in contraddittorio, per identici esatti crediti totali) convenuti in via espressa, separata e autonoma da successive liti aziendali, per somma netta di Euro
32.140,00, più rimborso forfaitario ex art. 2, d.m. Giustizia n. 55 / 2014, contributo previdenziale, I.v.a. e interessi di mora, chiesti – da originarie intimazioni risalenti a mese di agosto 2016 – con saggi U.E. operanti su ritardati versamenti da transazioni fra imprese ed equiparati, a norme di dd.lgss.nn.231/2002e192/2012(cfr. id-all.D-6/8); - incarico di redazione contrattuale per locazione immobiliare, assolta e commissionata a opera del sottoscritto, da carte riconosciute, anch'esse – ut ibi / supra ad all. D
– 27 pure con vidimazione postuma di congruità favorevole della parcella emessa dopo patto sui compensi da Ella siglato a priori però, vincolante, riportata inoltre da C.O.A. /prot. N. 387/2016– su Sue precipue istruzioni insindacabili e con succedanea stipula definitiva di affitto adottate, indipendentemente, dalla medesima Titolare, per quanto solo a oggi recriminate, anziché (mai) all' , frattanto, deceduta, a distanza di Per_2 anni e inammissibile, iniquo discapito invece dell'estraneo professionista compilatore, da interpellato, allora, allo scopo, per preteso ed Per_3 erroneo conflitto di interessi–privo di fondatezza, o in ipotesi denegata di graduale ed eventuale subordine manco imputabile, invero, unicamente a
pagina 8 di 21 Quest'ultima–con il Gruppo (quale già smentito all'epilogo decisorio della pronuncia resa nel separato procedimento anzidetto, dal Collegio a Quo) per importo netto di base prefissato, dovuto e ancóra insoluto dal tempo di Euro 14.000,00, più accessori di legge e frutti ai tassi legali correnti, come sopra e noto, ripetibili e domandati, da pagg. 20 / 21, 26 / 28 e ss. della comparsa di replica esponente summenzionata, in dettagli analitici.
Consentendo Si dunque di richiamare integralmente le vicissitudini e allegazioni o deduzioni spiegate, a salvaguardia e riconferma di diritti quaesiti in re giudicanda che ne risulta da sùbito e stato di atti c.d. documentale, o di pronta e più agevole soluzione adesso si riducono le istanze proposte, rispettosamente, per mezzi di prove, mero scrupolo e miglior disimpegno limitate a ultronei riscontri delle credute e consolidate ragioni convenute, affinché Si voglia acquisire, per Proprio convincimento
o apprezzamenti meritevoli di tutela e riesame a dimostrazione, scanso, o ad excludendum di vizi invalidanti, per conflitti d'interessi, congetturali e capziosi, arguiti sulle prestazioni lavorative residue da compensare con le spettanze pattuite – manco negate, poi, censurandole, bensì, con gratuite illazioni offensive, pretestuose, strumentali e fuorvianti, neppure rivolte alla Fondatrice / Amministratrice e committente, sino a che vissuta, o senza poi doveroso distinguo tra la e il diverso piano degli Pt_5 incarichi assegnati al Legale– da controparte / Ditta / Cliente, semplici ispezioni, assunzioni informative od ordini di esibizioni dai fascicoli di
Ufficio in Sede di atti, originali, da procedimenti rubricati a nn.5358/-
1,5359e5561/2014,738/2015,3377/2016, 2903/2017, 6578,
1900/2018 R.G.A.C. e 4754/2016 R.G.N.R.-P.M. nonché da procedure di verifiche e conciliative tentate avanti (prott. 386, 387 e 388/2016) Pt_4
e – sub R.G.n. 58/2014 – riprodotti in Controparte_9 estratti (ad all. D-14/19-25/30-F-33-L/M-U/ V -R/ T- α /ALFA-i-iii/iv-
v/vi-viii/ix-xxiii) confidati bastevoli, ai fini del decidere oggi chiedendole sole liquidazioni di intese, attività e parcelle professionali circoscritte ai capoversi – e i mezzi istruttòri / argomentativi – premessi, Qui innanzi la
Autorità in epigrafe”.
pagina 9 di 21 Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
*****
1. Il presente procedimento, a seguito della separazione della domanda relativa ai compensi professionali per prestazioni giudiziali decisa con ordinanza di questo
Tribunale del 24/05/2019 resa nel procedimento n. 6578/2018, ha ad oggetto esclusivamente le prestazioni stragiudiziali di cui l'Avv. reclama il CP_1 pagamento nei confronti della società opponente.
In particolare, si osserva come le attività che l'Avv. assume di aver CP_1 svolto in favore della società opponente e di cui reclama il pagamento sono due:
- la predisposizione del contratto di locazione immobiliare stipulato tra la società opponente e figlio dell'allora legale rappresentante della Controparte_3 società firmataria, Controparte_2
- l'attività stragiudiziale poi risoltasi nell'avvio della procedura di mediazione n.
58/2014.
Principiando dall'attività relativa alla predisposizione del contratto di locazione immobiliare, parte opponente lamenta l'invalidità o l'inefficacia del mandato conferito dall'allora legale rappresentante della società opponente al professionista.
A detta dell'opponente, la stipulazione del contratto di locazione oggetto del mandato professionale costituiva lo strumento con il quale madre e figlio intesero eludere l'avvenuta esclusione del socio dalla società Controparte_3 proprietaria dell'immobile oggetto della locazione.
Da ciò ne deriverebbe l'annullabilità del contratto di mandato perché posto in essere da un soggetto, in conflitto di interessi con la società Controparte_2 opponente di cui aveva la rappresentanza.
Ha anche sostenuto l'inefficacia/invalidità del contratto d'opera professionale per essere stato stipulato al fine di redigere un contratto – la locazione – che esorbitava dall'oggetto sociale e, quindi, da un soggetto privo dei poteri rappresentativi dell'ente in relazione al negozio per cui era stato conferito il mandato professionale.
pagina 10 di 21 A detta di parte opponente, quindi, la avrebbe concluso il contratto di CP_2 mandato quale falsus procurator.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 2298 c.c., richiamato dall'art. 2315 c.c. in materia di società in accomandita semplice, dispone che l'amministratore che ha la rappresentanza dell'ente può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura.
Applicando, quindi, in via analogica l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'ipotesi – sempre contemplata dall'art. 2298 c.c. come richiamato dall'art. 2315 c.c. in tema di S.a.s. – in cui siano previste nell'atto costitutivo o nella procura limitazioni in capo all'amministratore nella rappresentanza dell'ente, se l'atto posto in essere esorbita dall'oggetto sociale ricorre un'ipotesi di atto posto in essere da chi sia privo del potere di rappresentare il soggetto in nome del quale l'atto è stipulato, con conseguente sua inefficacia nei confronti della società rappresentata (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
11/03/1997, n. 2174, Rv. 502956 – “Nel caso di atto stipulato a nome di una società in nome collettivo da uno solo dei soci amministratori, in violazione della clausola dell'atto costitutivo (regolarmente iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2298, primo comma, cod. civ.), la quale, legittimamente derogando alla disciplina del codice civile attributiva del potere di amministrazione e di rappresentanza a ciascuno dei soci, preveda per talune categorie di atti che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da determinati soci, non è configurabile una mera causa di annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1425 cod. civ. ma, trova applicazione il principio, secondo cui il contratto posto in essere da chi sia privo del potere di rappresentare il soggetto in nome del quale esso è stipulato costituisce un negozio giuridico inefficace nei confronti dell'interessato, fin quando, eventualmente, questi lo ratifichi, manifestando inequivocabilmente la volontà di rendere operante nei propri confronti l'atto concluso dal falsus procurator").
Il compimento, quindi, da parte dell'amministratore di un atto che esorbita dall'oggetto sociale integra, senz'altro, un atto posto in essere eccedendo i limiti della facoltà conferitegli e, quindi, come falsus procurator, con conseguente pagina 11 di 21 inefficacia per il falsamente rappresentato del negozio posto in essere dal falso rappresentante (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 11377 del 2015).
Nel caso di specie, occorre innanzitutto interrogarsi se il contratto di locazione per la cui predisposizione è stato conferito mandato professionale all'Avvocato rientra o meno nell'oggetto sociale. CP_1
A tal fine, occorre preliminarmente precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio per stabilire se un atto rientra o meno nell'oggetto sociale è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'attività economica come definita nella clausola statutaria e concordata dai soci in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente.
Ciò che rileva, per la giurisprudenza di legittimità, non è tanto, e solo, l'astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere, né il criterio della conformità dell'atto all'interesse della società.
Sotto il primo profilo, infatti, l'elencazione degli atti non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita degli stessi funzionali all'esercizio di una determinata attività.
Inoltre, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività, dovendo invece la pertinenza dell'atto rispetto all'oggetto sociale essere dimostrata da chi avanzi pretese nei confronti della società (Cass. Civ., Sez. I, 08/09/2016, n. 17761, Rv. 641173 e Cass. Sez.
1, 12/12/2016, n. 25409, Rv. 642146; ma vd. diff. Cass. Sez. III, 08/07/2020, n.
14254, Rv. 658314 che, con riferimento all'ipotesi in cui un determinato atto risulta indicato nell'oggetto sociale, pone in capo alla società l'onere di provare che, a prescindere dalla formale previsione, l'atto compiuto è estraneo all'oggetto sociale, senza che sia il terzo a dover dimostrare l'effettiva pertinenza dell'atto rispetto all'oggetto sociale).
Sotto il secondo profilo, l'oggetto sociale, costituendo un limite al potere rappresentativo degli amministratori, limita anche questi ultimi in ordine al settore in cui rischiare il capitale, non potendo loro perseguire l'interesse della società operando indifferentemente in qualsiasi settore economico (Cass. Civ.,
pagina 12 di 21 Sez. I, 08/09/2016, n. 17761, Rv. 641173 e Cass. Sez. 1, 12/12/2016, n. 25409,
Rv. 642146).
Ciò posto, dalla lettura dello statuto societario della S.a.s., emerge che la società in questione avesse, quale oggetto sociale, “lo svolgimento di attività agricole in genere: commercializzazione di prodotti agricoli di pregio anche non di produzione propria;
attività di allevamento di qualsiasi tipo di bestiame;
attività di agriturismo;
gestione di alberghi, ristoranti, pensioni, discoteche, bar, strutture ricreative per il tempo libero. La società potrà anche compiere tutte le attività, siano esse mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali che i soci ritengano utili per il migliore raggiungimento dello scopo sociale. La società potrà prestare e/o ricevere fideiussioni e garanzie reali, potrà contrarre leasing” (cfr. art. 3 dello statuto della
S.a.s. di cui all'allegato I di parte convenuta).
Il contratto stipulato tra la società e ha ad oggetto la Controparte_3 locazione di un immobile a scopo abitativo, detenuto dal a titolo di CP_3 comodato prima dell'esclusione da socio accomandante della società, come si legge nelle premesse del medesimo contratto in cui e Controparte_2 [...]
nel dare atto del rapporto di parentela, rappresentavano anche la CP_3 circostanza che quest'ultimo era stato destinatario di “recente delibera di esclusione…pure contestata dagli scriventi, ognuno nella propria posizione sociale…”.
Il predetto contratto segue poi di pochi giorni l'ordinanza del 5/12/2014 di rigetto del ricorso cautelare resa nel procedimento n. 5385-1/2014 di impugnazione della delibera di esclusione del socio accomandante Controparte_3
È allora evidente che la stipula del contratto di locazione è avvenuta in un momento in cui era divenuto concreto e attuale il rischio che venisse richiesto a di liberare l'immobile occupato senza alcuna formalizzazione Controparte_3 del rapporto.
La locazione, quindi, non rientrava nell'oggetto sociale nemmeno considerando la possibilità prevista nello Statuto del compimento di attività, anche immobiliari, ritenute utili al miglior raggiungimento dello scopo sociale, atteso che alcuno scopo sociale era perseguito dalla rappresentante legale, la quale, invece, aveva la manifesta intenzione di consentire, mediante formalizzazione di un accordo, al pagina 13 di 21 figlio di continuare ad abitare l'immobile aziendale anche dopo la delibera di esclusione.
In altri termini, la conclusione del contratto di locazione è solo da collegarsi alle vicende societarie che avevano portato all'esclusione di dalla Controparte_3
S.a.s.
L'estraneità all'oggetto sociale del predetto contratto risulta, poi, ancor più palese alla luce delle considerazioni espresse da questo Tribunale nella causa R.G. n.
4631/2017 avente ad oggetto la declaratoria di invalidità del contratto di locazione.
Nella pronuncia resa all'esito del predetto procedimento, il Tribunale ha evidenziato come lo stesso descriveva l'immobile locato come Controparte_3 casa di abitazione familiare, ove ha trascorso ogni momento felice della propria giovinezza e con i propri figli ormai maggiorenni, nonché insieme al padre, fin dall'atto di fondazione aziendale, chiedendosi quali fossero gli scopi sociali ai quali il bene sarebbe stato sottratto se detto immobile è stato utilizzato in via esclusiva dal medesimo per circa venticinque anni senza alcun contratto.
Dalle stesse argomentazioni spese da quindi, emerge Controparte_3 evidentemente come la locazione dell'immobile non fosse funzionale a perseguire gli scopi sociali, essendo piuttosto finalizzata a consentirgli, anche dopo la delibera di esclusione, di continuare ad abitare l'immobile aziendale sottratto sino a quel momento, per sua stessa ammissione, al perseguimento degli scopi sociali in quanto destinato a sua abitazione.
È allora evidente come la stipula del predetto contratto, ancorché possa essere astrattamente ricompresa nell'elenco delle attività immobiliari utili al perseguimento dello scopo sociale, non serviva, in concreto, a dare attuazione agli scopi sociali, in quanto destinato a consentire all'ex socio accomandante di godere dell'immobile aziendale per il soddisfacimento di bisogni personali.
Né, d'altra parte, la previsione di un canone di locazione può far propendere per la qualificazione dell'atto come idoneo comunque a perseguire, indirettamente, mediante l'incasso del canone di affitto, gli scopi societari, atteso che il canone deve considerarsi effettivamente irrisorio anche tenuto conto della revoca della pagina 14 di 21 delibera di approvazione del bilancio che riconosceva pregressi crediti in favore del socio (cfr. doc. 36 allegato all'atto di opposizione).
Con la locazione, in definitiva, si perseguiva lo scopo di assicurare a
[...] la disponibilità dell'immobile aziendale, sottraendolo, di fatto, per gli CP_3 anni a venire e dopo la sua esclusione da socio accomandante, ad un impiego produttivo per il perseguimento degli scopi sociali.
Il che corrobora le argomentazioni spese circa l'estraneità all'oggetto sociale del contratto di locazione stipulato.
Vi è, in sostanza, la prova che il contratto di locazione non fosse, in concreto, strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, ma funzionale al perseguimento di un interesse personale dell'ex socio escluso.
L'estraneità dell'atto posto in essere all'oggetto sociale ne determina la sua inefficacia.
Ne discende, pertanto, che, se il contratto di locazione deve dirsi estraneo all'oggetto sociale, anche il mandato conferito all'Avv. per la CP_1 predisposizione di tale regolamento negoziale è estraneo all'oggetto sociale.
Se, infatti, la socia accomandataria poteva sicuramente concludere contratti di prestazione d'opera professionale, rientrando questi nella concezione lata di attività mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali di cui allo Statuto, è altrettanto vero che siffatti contratti avrebbero dovuto perseguire gli scopi sociali.
Tuttavia, la stipulazione di un contratto di opera professionale per la predisposizione di un negozio estraneo all'oggetto sociale non è attività che persegue scopi sociali ed è, pertanto, anch'essa estranea all'oggetto sociale.
Se, quindi, quale legale rappresentante e amministratore della Controparte_2
nel concludere il contratto di locazione, ha travalicato i poteri di CP_2 rappresentanza alla stessa attribuiti in forza dello Statuto societario, allo stesso modo, ha agito esorbitando dai propri poteri di rappresentanza anche nel momento in cui ha conferito al legale il mandato per la redazione di un contratto che non rientrava nell'oggetto sociale e non era funzionale al perseguimento degli scopi societari.
D'altra parte, non può nemmeno sostenersi, nell'ottica di una tutela dell'affidamento del terzo contraente, ovvero dell'Avv. che l'astratta CP_1
pagina 15 di 21 possibilità prevista nello Statuto di porre in essere atti immobiliari utili al miglior raggiungimento dello scopo sociale – tra cui far rientrare la predetta locazione – sia sufficiente a rendere efficace il contratto di prestazione d'opera intellettuale.
A differenza che nelle società di capitali in cui l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede, nelle società di persone non opera siffatto principio e l'atto
è comunque inefficace anche se il terzo era in buona fede, non potendo trovare applicazione analogica la disciplina delle società di capitali nell'ambito di una disciplina – quella delle società di persone – regolata da specifiche norme e che non presenta lacune da colmare con il ricorso all'analogia (cfr. Cass. Civ. Cass.
Sez. I, 14/05/1999, n. 4774, Rv. 526321).
Piuttosto, la tutela dell'affidamento del terzo impone una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale, da intendere con molta larghezza, cosa che, nel caso in esame, non consente comunque, per le ragioni anzidette, di considerare rientrante nell'oggetto sociale la stipula di un contratto di prestazione d'opera professionale che ha ad oggetto la redazione di un contratto di locazione utile solo a consentire all'ex socio escluso di continuare a godere, come in passato, di un bene aziendale.
Non può, allora, che concludersi per l'inefficacia del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato dalla socia accomandataria per il perseguimento di un fine estraneo all'oggetto sociale.
Il contratto inefficace è improduttivo di effetti nei confronti della società opponente, sicché alcun compenso spetta da parte della Parte_1 all'Avv. per l'attività posta in essere, il quale – ricorrendone i CP_1 presupposti – potrà semmai avvalersi del disposto di cui all'art. 1398 c.c.
2. Quanto, invece, al compenso per l'attività stragiudiziale risoltasi nel procedimento di mediazione n. 58/2014, si osserva che l'Avv. fonda la CP_1 propria pretesa innanzitutto su un preventivo sottoscritto per ricevuta da CP_2 in proprio – e non nella veste di legale rappresentante della società – in
[...] cui l'attività stragiudiziale descritta è la seguente: “Assistenze stragiudiziali per contestazioni responsabilità civili / sociali, amministrative, negoziali, extra –
pagina 16 di 21 contrattuali, contabili e gestorie, con tentativi di conciliazioni correlate, per gli anni
2013 – 2014, fino a procedura di mediazione forense n. 58 / 2014 R.G.
(Associazione Resolutia – Perugia)”.
Ebbene, tale preventivo non assurge a prova del conferimento di incarichi professionali per tutte le attività descritte e, conseguentemente, del compenso dovuto al professionista, in ragione del fatto che il preventivo risulta sottoscritto soltanto “per ricevuta”, il che lascia ragionevolmente ritenere che la sottoscrizione sia stata apposta solo per dare atto di aver ricevuto il preventivo redatto dal professionista.
Peraltro, anche diversamente opinando e, quindi, considerando valido contratto di prestazione d'opera professionale il preventivo sottoscritto dalla non si CP_2 può far a meno di rilevare come detto mandato risulta conferito dalla in CP_2 proprio e non nella qualità di legale rappresentante della non avendo la CP_2 stessa speso tale qualità nel sottoscrivere il documento.
Ne discende che l'unica tenuta al pagamento del dovuto in forza del preventivo sottoscritto sarebbe semmai e non la società, avendo ella Controparte_2 concluso in proprio il contratto di prestazione d'opera professionale.
Ancorché, poi, si volesse ritenere che la prestazione è stata resa in favore della società – e come si vedrà nel prosieguo non è così –, il contratto di mandato si atteggerebbe come un contratto a favore di terzo, in cui l'unico obbligato al pagamento del compenso resta lo stipulante, ovvero e non il Controparte_2 beneficiario della prestazione.
Ciò posto e tenuto conto del fatto che non si ritiene il preventivo documento probante il conferimento di un mandato professionale essendo stato sottoscritto solo “per ricevuta”, va detto che la società opponente eccepisce il proprio difetto di titolarità passiva, per essere stata la prestazione resa in favore della socia accomandataria, e non in favore della società. Controparte_2
Sul punto, si osserva che l'Avv. a riprova del proprio credito, produce CP_1 alcune missive sottoscritte soltanto dal socio accomandatario Controparte_2 nella sua qualità, datate 23/11/2012 e 10/12/2012 con le quali quest'ultimo contestava ai soci accomandanti l'emissione da parte della società
[...] di una fattura per attività di marketing e pubbliche relazioni, Controparte_7
pagina 17 di 21 nonché di due fatture emesse da e da Controparte_7 [...] per la fornitura di olio di oliva, di cui la Controparte_10 si dichiarava ignara non avendo mai sottoscritto alcun contratto per CP_2 attività di marketing e pubbliche relazioni con la e Controparte_7 non avendo mai commissionato la fornitura di olio alla
[...]
Controparte_10
Siffatte missive – che potrebbero rappresentare la volontà dell'amministratrice di contestare eventuali responsabilità ai soci accomandanti diffidati dall'ingerirsi nell'amministrazione della società, attività per cui l'Avv. reclama il CP_1 pagamento del compenso – sono, però, antecedenti al periodo in cui l'Avv. assume aver svolto l'incarico professionale, atteso che il legale, proprio CP_1 nel preventivo, ammette di aver svolto l'attività stragiudiziale negli anni 2013 e
2014, mentre le missive sono datate 2012.
Peraltro, come detto, le predette missive sono sottoscritte esclusivamente dalla e non vi è prova, quindi, che siano state redatte dall'Avv. per CP_2 CP_1 conto della società.
Le altre prove documentali offerte si risolvono in due lettere datata 3/10/2013 e
31/10/2013 in cui la in proprio, senza spendere il nome della società, CP_2 contestava le rimostranze dei soci accomandanti e su CP_5 Parte_6 ingerenze nell'amministrazione della società da parte dell'altro socio accomandante e intimava i primi a provvedere ad effettuare i Controparte_3 versamenti dovuti per far fronte ai debiti sociali.
Anche queste missive sono state sottoscritte esclusivamente dalla senza CP_2 che risulti l'intermediazione dell'Avv. per cui anche in questo caso CP_1 difetta la prova del conferimento dell'incarico al legale e del suo adempimento.
A ciò si aggiunge, poi, la procedura di mediazione n. 58/2014 avviata da CP_2 in proprio e quale socio e amministratore della con il patrocinio
[...] CP_2 dell'Avv. nonché da in proprio e quale socio CP_1 Controparte_3 accomandante della nei confronti degli altri soci accomandanti e CP_2 CP_4
Controparte_5
Nella descrizione dell'oggetto della mediazione si legge: “la domanda di mediazione verte su duplice causa instauranda, da un lato, dalla NOa Controparte_2
pagina 18 di 21 singolarmente assistita dall'Avv. Stefano Castellani, nonché dalla prevenuta insieme al figlio, NO separatamente difeso dall'Avv. Pietro Controparte_3
Giovannini. […]. In primis, si tratta di addivenire ad un auspicato scioglimento consensuale per liquidazione volontaria di società semplice agricola e corrente tra madre – accomandataria ed amministratrice unica illimitatamente responsabile – e figli meri accomandanti, condividendosene i beni aziendali, peraltro, secondo un programma negoziale preliminare già precostituito, dall'origine fra loro, oltre a reclamarsene il ripianamento di pendenze debitorie insolute che l'ascendente reclama dai soli ultimogeniti, avendovi medio tempore sopperito, in via esclusiva, il sig. che da parte propria ne rivendica maggior credito Controparte_3 compensativo.
In secondo luogo, la sola genitrice lamenta, invece, sempre avverso i due figli minori, vizi rescindenti di validità e/o sopravvenute a titolo di risoluzione contrattuali per loro inadempimento su una cessione in nuda proprietà, con riservato usufrutto vitalizio di quote partecipative della compagine di capitali da cui era precedentemente fuoriuscito il primogenito Controparte_7
NO extraneus alla controversia, ma che la madre, oltre a Controparte_3 tutelare se stessa, intende altresì mediatamente salvaguardare per aspettative ereditarie future che lo vedrebbero, diversamente pretermesso quale suo successore necessario, con l'altra prole…”.
È chiaro come il contenzioso afferente alla vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto delle quote di partecipazione nella Controparte_7
idonea ad influire, secondo la prospettazione svolta nella domanda di
[...] mediazione, anche sulla successione materna, è vicenda senz'altro estranea alla
Casale del Sole S.r.l. già S.a.s., riguardando invero questioni che coinvolgono in proprio e non la società di cui era, all'epoca, socio Controparte_2 accomandatario.
Ne discende che risulta fondata l'eccezione di difetto di titolarità passiva della pretesa creditoria avanzata dall'Avv. sollevata dalla società opponente, CP_1 non risultando il contenzioso coinvolgere la società ma esclusivamente CP_2
[...]
pagina 19 di 21 Quanto al contenzioso avente ad oggetto la liquidazione volontaria della società e la conseguente divisione del patrimonio aziendale, in cui si inserisce la richiesta di ripianamento delle pendenze debitorie insolute dei soci accomandanti e CP_5 da eventualmente compensare in sede divisionale, anche sotto Parte_6 questo profilo risulta fondata l'eccezione di difetto di titolarità passiva avanzata dalla società opponente.
Risulta, infatti, che e il figlio avessero Controparte_2 Controparte_3
l'intenzione di addivenire ad un accordo consensuale per la liquidazione volontaria della società in accomandita semplice e la conseguente divisione del patrimonio sociale.
Si trattava, quindi, di raggiungere un accordo con e per CP_4 Controparte_5 lo scioglimento della società per volontà dei soci ai sensi dell'art. 2308 c.c.
È pertanto evidente come, anche questo aspetto della mediazione introdotta, fosse destinato a soddisfare un interesse personale di allo scioglimento Controparte_2 della società e alla divisione del patrimonio societario, piuttosto che un interesse sociale.
È convincimento del Tribunale, allora, che la pretesa creditoria vantata dall'Avv. sia stata mal indirizzata nei confronti della società, avendo egli speso la CP_1 propria professionalità in favore di e non della società, per il Controparte_2 perseguimento di uno interesse personale della socia volto ad ottenere lo scioglimento della società per volontà dei soci e la conseguente divisione del patrimonio sociale al fine di derimere “contrasti interni al nucleo familiare fra loro –
e – condiviso con la restante prole Controparte_2 Controparte_11 della donna nelle persone dei signori e e, malgrado le CP_4 Controparte_5 separate liti da dirimere, per le rispettive e autonome posizioni…”, come si legge nella descrizione dell'oggetto della mediazione richiesta.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione risulta fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., a carico di parte opposta.
pagina 20 di 21 Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore dei compensi stragiudiziali richiesti e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• In accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 1330/2017;
• Condanna l'Avv. Stefano Castellani al pagamento delle spese di lite in favore della società che liquida in euro 7.616,00 Parte_1 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 634,00 per esborsi.
Così deciso, in Perugia, il 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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