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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/08/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 nella persona della dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.882/2024 promossa da:
, nato li 08.03.1966 a Crotone, residente a [...]
Largo
Parmigianino n. 3, C.F. , elettivamente domiciliato in Reggio C.F._1
Emilia, viale dei Mille 22, nello studio e presso la persona dell'Avv. Paola Soragni
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-
[...] tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. M. Converso
- CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, artigiano edile, denunciava all' di essere affetto da “tendinopatia della CP_1 spala destra da sovraccarico biomeccanico”, ritenendo di averle contratte a causa dell'attività lavorativa svolta.
L'Istituto Assicuratore respingeva la propria competenza in merito al caso in questione, ritenendo che, non fosse stata accertata una idonea esposizione al rischio tale da determinare la malattia.
Veniva quindi presentato ricorso con espletamento di collegiale medica in data 13.07.2016, conclusa in disaccordo in quanto a parere del medico legale di sede vi era: "assenza di storia di malattia".
Ritenendo tale giudizio inadeguato, veniva presentato pre-contenzioso.
Con lettera del 05.11.2019 l' respingeva la domanda, con le seguenti motivazioni: "lI CP_1 Centro Medico Legale della Sede conferma li giudizio già precedentemente espresso, ribadito anche in occasione della collegiale medica (luglio 2016) ritenendo che non siano emersi elementi nuovi, tali da giustificare una nuova collegiale. Pertanto non si accoglie la richiesta di precontenzioso e si conferma la posizione già assunta dall ." CP_1
Da qui il presente ricorso ove -previo accertamento della causa o concausa professionale della malattia - si chiede ad riconoscimento della malattia professionale. CP_1
Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' non si costituiva in giudizio nonostante CP_1 regolarità della notifica stessa, e ne è stata dichiarata la contumacia.
Espletata la CTU medico-legale affidata al dr. il Giudice, fissata udienza con modalità Per_1
cartolare e verificato il deposito di note scritte da entrambe le parti, ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che il ricorrente ha congruamente documentato (anche a mezzo documenti quali il contratto di lavoro e le buste paga) la sua attività professionale: infatti, il Sig. Pt_1
lavora come edile dal 1984, sempre come artigiano, dapprima con la propria azienda che si chiamava , entrata poi in consorzio che si chiamava quindi, chiusa Parte_1 CP_2
l'azienda nel 2017, nel 2018 con l'azienda della moglie, Edilmartino di Ruggiero Mariella, dove lavora come coadiuvante.
Le mansioni del lavoratore sono sempre state di edile sia per ristrutturazioni che nuove edificazioni, sia in esterno che esterno. Lavorava e lavora almeno 9 ore al giorno lavorando 6 giorni su 7, soprattutto a seconda delle lavorazioni che venivano svolte. Si occupa e occupava di solai, di pavimenti, tracce, demolizioni, molta muratura pesante, con utilizzo del poroton, sollevamento dei sacchetti già di 50 chili poi di 25 chili, impasto con la betoniera, intonaco.
Ad esempio, poteva intonacare un giorno intero o anche i giorni successivi se vi era da terminare il lavoro. Inizialmente il lavoro era svolto tutto manualmente poi, solo in seguito, da una quindicina di anni fa circa, con utilizzo di una macchina intonacatrice, sempre da tirare manualmente. Si occupava di posare i telai, sia interni che esterni, sostenendoli a mano, poi i
Pag. 2 di 5 davanzali delle finestre e le soglie, si occupava di posare gli architravi, il getto per i pilastri, ecc.
Il ricorrente utilizzava pressoché quotidianamente la cazzuola, con la mano destra, utilizzava i martelli elettrici, i flessibili, il vibratore per il cemento, che è uno strumento con un tubo attaccato da sostenere con il braccio.
Il vibratore per cemento consiste in una macchina da posare a terra, cui è collegato un tubo, la cui parte estrema detta ago è immersa dentro la gettata di cemento in un cassero, o in un solaio o in un pilastro, e con le vibrazioni prodotte elimina le bolle d'aria per compattare il cemento durante tutta la gettata (tale operazione può durare un'ora o due, o anche di più a seconda della necessità).
Almeno uno di questi strumenti era utilizzato tutti i giorni e almeno in media 2/6 ore.
Le mansioni sopra descritte, provate documentalmente, non sono state contestate da CP_1
L'ampia ed esaustiva CTU affidata al dr. analizza poi, oltre che i rilevanti dati Per_1
anamnestici raccolti, i fattori di rischio.
Le conclusioni in tal senso espresse dal CTU –cui si rimanda integralmente- vanno condivise, in quanto congruamente motivate, logiche e prive di intrinseche contraddizioni.
In particolare mette conto riprodurre le conclusioni della articolata consulenza: “Per Pt_1
di aa 59 sussiste la dedotta malattia nosograficamente diagnosticabile “Patologia della
[...]
cuffia dei rotatori alla spalla dx”
La stessa ha in parte una origine professionale ed è insorta con adeguata probabilità nel febbraio 2019 su preesistenze a carattere degenerativo non quantificabili percentualmente per assenza del dato clinico;
Non è determinabile la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale.
Attualmente i postumi permanenti con incidenza percentuale sulla integrità psico-fisica del
Pag. 3 di 5 periziando (c.d. danno biologico) per una quota parte specifica valutabile al 7 % in riferimento alla tabella allegata al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000
L'assicurato è portatore di preesistenze riconosciute dall' e esaminando le stesse ho CP_1
stabilito il danno complessivo, considerando le infermità concorrenti e coesistenti, complessivamente al 29 % (ventinove per cento) su anteriorità valutate al 23 % (ventitre per cento).”.
Tale conclusione non è stata contestata da e pertanto risulta accertato il nesso causale CP_1
tra la malattia e le mansioni lavorative.
Le spese seguono la soccombenza dell'Istituto assicuratore, e vanno poste a suo carico in via definitiva anche le spese di CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- dichiara tenuto e condanna l' a corrispondere al ricorrente tutte le prestazioni di CP_1
legge per il danno biologico pari al 7%, a seguito della malattia professionale qui esaminata, che, unita alle preesistenze, porta ad un danno complessivo del 29%, con gli interessi sulla somma rivalutata;
Condanna altresì a corrispondere a parte attrice le spese giudiziali sostenute nel CP_1
presente procedimento, che liquida in complessivi € 2000,00 per compensi oltre accessori di legge e ne ordina la distrazione in favore del procuratore antistatario;
conferma a carico dell' le spese di CTU come già liquidate;
CP_1
1 Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
Reggio Emilia, 06/08/2025.
IL Giudice del Lavoro
Pag. 4 di 5 Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 5 di 5
n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 nella persona della dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.882/2024 promossa da:
, nato li 08.03.1966 a Crotone, residente a [...]
Largo
Parmigianino n. 3, C.F. , elettivamente domiciliato in Reggio C.F._1
Emilia, viale dei Mille 22, nello studio e presso la persona dell'Avv. Paola Soragni
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-
[...] tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. M. Converso
- CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, artigiano edile, denunciava all' di essere affetto da “tendinopatia della CP_1 spala destra da sovraccarico biomeccanico”, ritenendo di averle contratte a causa dell'attività lavorativa svolta.
L'Istituto Assicuratore respingeva la propria competenza in merito al caso in questione, ritenendo che, non fosse stata accertata una idonea esposizione al rischio tale da determinare la malattia.
Veniva quindi presentato ricorso con espletamento di collegiale medica in data 13.07.2016, conclusa in disaccordo in quanto a parere del medico legale di sede vi era: "assenza di storia di malattia".
Ritenendo tale giudizio inadeguato, veniva presentato pre-contenzioso.
Con lettera del 05.11.2019 l' respingeva la domanda, con le seguenti motivazioni: "lI CP_1 Centro Medico Legale della Sede conferma li giudizio già precedentemente espresso, ribadito anche in occasione della collegiale medica (luglio 2016) ritenendo che non siano emersi elementi nuovi, tali da giustificare una nuova collegiale. Pertanto non si accoglie la richiesta di precontenzioso e si conferma la posizione già assunta dall ." CP_1
Da qui il presente ricorso ove -previo accertamento della causa o concausa professionale della malattia - si chiede ad riconoscimento della malattia professionale. CP_1
Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' non si costituiva in giudizio nonostante CP_1 regolarità della notifica stessa, e ne è stata dichiarata la contumacia.
Espletata la CTU medico-legale affidata al dr. il Giudice, fissata udienza con modalità Per_1
cartolare e verificato il deposito di note scritte da entrambe le parti, ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che il ricorrente ha congruamente documentato (anche a mezzo documenti quali il contratto di lavoro e le buste paga) la sua attività professionale: infatti, il Sig. Pt_1
lavora come edile dal 1984, sempre come artigiano, dapprima con la propria azienda che si chiamava , entrata poi in consorzio che si chiamava quindi, chiusa Parte_1 CP_2
l'azienda nel 2017, nel 2018 con l'azienda della moglie, Edilmartino di Ruggiero Mariella, dove lavora come coadiuvante.
Le mansioni del lavoratore sono sempre state di edile sia per ristrutturazioni che nuove edificazioni, sia in esterno che esterno. Lavorava e lavora almeno 9 ore al giorno lavorando 6 giorni su 7, soprattutto a seconda delle lavorazioni che venivano svolte. Si occupa e occupava di solai, di pavimenti, tracce, demolizioni, molta muratura pesante, con utilizzo del poroton, sollevamento dei sacchetti già di 50 chili poi di 25 chili, impasto con la betoniera, intonaco.
Ad esempio, poteva intonacare un giorno intero o anche i giorni successivi se vi era da terminare il lavoro. Inizialmente il lavoro era svolto tutto manualmente poi, solo in seguito, da una quindicina di anni fa circa, con utilizzo di una macchina intonacatrice, sempre da tirare manualmente. Si occupava di posare i telai, sia interni che esterni, sostenendoli a mano, poi i
Pag. 2 di 5 davanzali delle finestre e le soglie, si occupava di posare gli architravi, il getto per i pilastri, ecc.
Il ricorrente utilizzava pressoché quotidianamente la cazzuola, con la mano destra, utilizzava i martelli elettrici, i flessibili, il vibratore per il cemento, che è uno strumento con un tubo attaccato da sostenere con il braccio.
Il vibratore per cemento consiste in una macchina da posare a terra, cui è collegato un tubo, la cui parte estrema detta ago è immersa dentro la gettata di cemento in un cassero, o in un solaio o in un pilastro, e con le vibrazioni prodotte elimina le bolle d'aria per compattare il cemento durante tutta la gettata (tale operazione può durare un'ora o due, o anche di più a seconda della necessità).
Almeno uno di questi strumenti era utilizzato tutti i giorni e almeno in media 2/6 ore.
Le mansioni sopra descritte, provate documentalmente, non sono state contestate da CP_1
L'ampia ed esaustiva CTU affidata al dr. analizza poi, oltre che i rilevanti dati Per_1
anamnestici raccolti, i fattori di rischio.
Le conclusioni in tal senso espresse dal CTU –cui si rimanda integralmente- vanno condivise, in quanto congruamente motivate, logiche e prive di intrinseche contraddizioni.
In particolare mette conto riprodurre le conclusioni della articolata consulenza: “Per Pt_1
di aa 59 sussiste la dedotta malattia nosograficamente diagnosticabile “Patologia della
[...]
cuffia dei rotatori alla spalla dx”
La stessa ha in parte una origine professionale ed è insorta con adeguata probabilità nel febbraio 2019 su preesistenze a carattere degenerativo non quantificabili percentualmente per assenza del dato clinico;
Non è determinabile la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale.
Attualmente i postumi permanenti con incidenza percentuale sulla integrità psico-fisica del
Pag. 3 di 5 periziando (c.d. danno biologico) per una quota parte specifica valutabile al 7 % in riferimento alla tabella allegata al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000
L'assicurato è portatore di preesistenze riconosciute dall' e esaminando le stesse ho CP_1
stabilito il danno complessivo, considerando le infermità concorrenti e coesistenti, complessivamente al 29 % (ventinove per cento) su anteriorità valutate al 23 % (ventitre per cento).”.
Tale conclusione non è stata contestata da e pertanto risulta accertato il nesso causale CP_1
tra la malattia e le mansioni lavorative.
Le spese seguono la soccombenza dell'Istituto assicuratore, e vanno poste a suo carico in via definitiva anche le spese di CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- dichiara tenuto e condanna l' a corrispondere al ricorrente tutte le prestazioni di CP_1
legge per il danno biologico pari al 7%, a seguito della malattia professionale qui esaminata, che, unita alle preesistenze, porta ad un danno complessivo del 29%, con gli interessi sulla somma rivalutata;
Condanna altresì a corrispondere a parte attrice le spese giudiziali sostenute nel CP_1
presente procedimento, che liquida in complessivi € 2000,00 per compensi oltre accessori di legge e ne ordina la distrazione in favore del procuratore antistatario;
conferma a carico dell' le spese di CTU come già liquidate;
CP_1
1 Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
Reggio Emilia, 06/08/2025.
IL Giudice del Lavoro
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