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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/09/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
Rg 228/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 228 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Pietro Boccardi e Giovanni Ronconi
-Appellante, appellata in via incidentale-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla
-Appellato, appellante in via incidentale-
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 2999/2023 del 06.11.2023 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro ha così statuito sulla domanda proposta dall'odierno appellato, dipendente della società in epigrafe indicata dal 01.10.1982 al 31.12.2020 con qualifica di
“operatore di stazione”, parametro 158: “1) accoglie parzialmente la domanda e, per
l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire per i giorni di ferie usufruiti una retribuzione inclusiva di indennità di presenza, fuori nastro, diarie e trasferte al 50% e pernottazione a far data dal 18.07.2007, ad eccezione di indennità di produttività, premio di produttività, ore di scorta, indennità giornaliera, indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario, indennità aziendale e interessenze;
1 2) condanna la al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente delle suddette indennità riconosciute per i giorni di ferie usufruiti a titolo di differenze retributive dal 18.07.2007, oltre accessori come per legge;
3) condanna la resistente soccombente al pagamento in favore del ricorrente di una metà delle spese di lite, metà già liquidata in € 1200,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e
c.p.a., da distrarre ai procuratori dichiaratisi antistatari, compensando fra le parti la restante metà”.
La domanda è stata disattesa in relazione alla pretesa del ricorrente di vedere inclusi, ai fini di cui sopra, l'indennità per lavoro straordinario, indennità lavoro notturno, indennità di produttività, premio di produttività, ore di scorta, indennità giornaliera, indennità aziendale, interessenze;
quanto alle indennità di diaria e trasferta, la domanda è stata accolta nella misura del 50%, avendo il Tribunale accertato il diritto all'inclusione di dette voci nei limiti del 50% del loro ammontare.
2. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, il lavoratore aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa (diarie e trasferte, indennità di disponibilità o aggiuntiva, indennità fuori nastro, indennità ore scorta, indennità lavoro notturno, lavoro straordinario, indennità di produttività, premio di produttività poi trasformato in indennità aziendale, indennità di presenza ex A.N. 21.05.1981, indennità giornaliera, interessenze), previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali e aziendali, nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
con conseguente condanna dell'azienda convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa e al ricorrente corrisposti in ragione del parametro e delle mansioni a lui assegnate dall'azienda, oltre agli arretrati da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3. Avverso la sentenza di primo grado la società datrice di lavoro (di seguito Cont indicata con la sigla ) ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata;
in subordine, la società ha chiesto procedersi alla determinazione delle differenze retributive secondo i criteri prospettati nell'atto di gravame, e in ogni caso con accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Con apposita memoria il lavoratore ha resistito all'avversa impugnazione, contestandone la fondatezza e spiegando a sua volta appello incidentale in relazione al
50% delle diarie e trasferte e all'indennità aziendale, voci che sono state escluse dalla base di calcolo per la retribuzione feriale.
2 Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, nonché richiesti chiarimenti su alcune delle voci controverse, all'esito dell'udienza del 25.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'appello principale è solo in minima parte fondato;
è fondato l'appello incidentale, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata nei termini di seguito esposti. Cont 4.1. L'appello proposto da consta di sei motivi di doglianza.
Con il primo motivo la società lamenta l'errata applicazione dell'art. 7 della
Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
A dire dell'appellante principale, il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
La società evidenzia altresì che la normativa interna e quella sovranazionale (che non si occupano degli aspetti quantitativi della retribuzione feriale) si esprimono in termini di paragonabilità della retribuzione feriale e ordinaria, concetto evidentemente ben diverso da quello di piena e assoluta coincidenza. Cont Ancora, addebita al giudice di prime cure di non aver considerato il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione della misura della retribuzione feriale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, la determinazione della retribuzione (compresa quella feriale) è limitata dal necessario rispetto, da parte dell'autonomia privata, dell'art. 36, primo comma, Cost., imponendo di riconoscere al lavoratore – anche durante il periodo di riposo – una retribuzione
“proporzionata e sufficiente”, sicché è in relazione a tale parametro che il giudice è tenuto a valutare le clausole della contrattazione collettiva che prevedono la retribuzione dei giorni di ferie.
4.2. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la contraddittorietà e/o carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla valutazione in concreto del c.d. “effetto dissuasivo”.
Osserva che, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE e della Suprema Corte, è necessario verificare in concreto se la retribuzione feriale implica una “perdita apprezzabile” rispetto a quella ordinaria tale da avere un effetto dissuasivo per il lavoratore.
3 Deduce che nel caso di specie – considerati gli emolumenti chiesti dalla controparte
– tale effetto dissuasivo doveva essere escluso, posto che l'incidenza delle differenze retributive dà luogo a un valore percentuale risibile, come emerge dal conteggio allegato.
Inoltre, quanto al periodo minimo di ferie, secondo l'appellante – sulla scorta della comunicazione interpretativa della direttiva 2003/88/CE n. C165/1 del 24 maggio 2017 – il diritto a ottenere l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate può, al limite, essere riferito a quattro settimane, equivalenti a 24 giorni (essendo l'orario articolato su sei giorni). Cont Quanto al divisore, sostiene che le differenze sulla retribuzione feriale giornaliera debbano essere calcolate applicando il divisore “365”, considerato che il divisore mensile previsto dal contratto collettivo per la determinazione della retribuzione giornaliera è pari a “30” (art. 15 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976).
4.3. Con il terzo motivo si lamenta l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie (prova documentale, buste paga, accordi e contratti collettivi) con riferimento alle voci retributive di cui si richiede l'inclusione, in relazione sia alla continuità nella percezione e alla apprezzabilità degli importi percepiti, sia al disagio e nesso intrinseco con le mansioni sia, infine, alle singole indennità indicate nel ricorso di primo grado.
Condivisa la sentenza impugnata laddove ha escluso dalla retribuzione feriale le indennità per lavoro straordinario e notturno, l'indennità giornaliera, l'indennità di produttività, il premio di produttività, l'indennità ore scorta, l'indennità aziendale e le interessenze, l'appellante passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo giudice (indennità di presenza;
indennità di fuori nastro;
indennità di disponibilità; indennità di diaria e trasferte), evidenziandone, da un lato, la non continuità della relativa percezione e la scarsa apprezzabilità dei relativi importi, dall'altro l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dall'istante.
Con specifico riferimento all'indennità di trasferta e diaria ridotta (che il Tribunale Cont ha incluso nella misura del 50%), sostiene che essa debba essere totalmente esclusa dal calcolo della retribuzione da versare durante il periodo feriale, in quanto esente da imposizione fiscale e contributiva e dunque assimilabile a un rimborso spese, come desumibile dall'art. 51, comma 5, del DPR 22.12.1986 n. 917 (Tuir), il quale prevede, in relazione alle trasferte al di fuori del Comune, che detto emolumento non concorre a formare il reddito del dipendente fino all'importo di 46,48 euro al giorno.
4.4 Con il quarto motivo l'azienda chiede che, nel caso di conferma – anche parziale – della sentenza impugnata, l'applicazione della disciplina comunitaria sia limitata ai rapporti giuridici sorti o costituiti dopo il 2020, poiché diversamente sarebbe leso il legittimo affidamento del datore di lavoro che, peraltro, risulterebbe gravemente pregiudicato sul piano economico, tenuto conto dell'elevato numero di lavoratori alle sue dipendenze.
4 4.5. La quinta doglianza attinge il capo della sentenza nel quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda affermando che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla c.d. legge Fornero.
FSE critica l'interpretazione accolta dal giudice di prime cure e deduce che, al più, la domanda avrebbe potuto essere scrutinata nei limiti del quinquennio anteriore alla cessazione del rapporto (avvenuta in data 31 dicembre 2020).
4.6. Anche la sesta censura concerne la parte della decisione relativa all'eccezione di prescrizione.
Con essa l'azienda prospetta l'illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4), e
2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., per contrasto con gli artt. 3,
36 e 41 Cost., in quanto le citate disposizioni – se interpretate nel senso indicato dal
Tribunale – compromettono il legittimo affidamento maturato dalle parti sociali sulla stabilità della regolamentazione del rapporto contrattuale e si pongono in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata tutelata dall'art. 41 Cost.
5. Orbene, ritiene questa Corte che le doglianze che sorreggono il gravame principale, esaminabili congiuntamente perché connesse, possano trovare solo parziale accoglimento, con riguardo ad alcune delle indennità rivendicate dal lavoratore, risultando per il resto infondate per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7,
n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e Per_2 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di
5 chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n.
37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr.
Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva
6 del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del
15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_3 Persona_1
e a., EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della Per_ sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock
(punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza
Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di
7 disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […]
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.
5.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di
Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
5.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
5.5. Passando all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione nella retribuzione feriale è stata chiesta dal dipendente qui appellato, si osserva quanto segue.
8 La circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
La giurisprudenza di legittimità in tema di diaria ridotta (v. da ultimo Cass. nn.
11760 e 13321 del 2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che Pt_1 attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta) ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende quali spese sarebbero state in concreto Pt_1 rimborsate con la voce “diaria” in questione).
Inoltre, la "franchigia" delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa - più che dell'assenza di spese (come opina la società appellante) - della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio.
Da notare, poi, che a norma dell'art. 21, comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art.20”.
Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, afferendo esso alla diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso
9 di erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola).
Tanto premesso, condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui
l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non
è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro.
In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n.
3278/2004, n. 27826/2009 e n. 18479/2014).
Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla Suprema Corte) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594/2018, la quale ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità e obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b)
l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa.
5.6. Va parimenti confermato il diritto del dipendente all'inclusione dell'indennità di presenza di cui al punto 5, lett. a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, che è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per
10 ogni effettiva giornata di prestazione (nella misura di 0,52 euro al giorno: cfr. voce “029” nelle buste paga), sicché è intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa e costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che è attribuita indistintamente a tutto il personale a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito: ragion per cui non vi è alcun motivo che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo della retribuzione feriale.
5.7. Analogamente, va ribadito il diritto del dipendente all'inclusione dell'indennità di disponibilità o indennità aggiuntiva (cfr. voce “650” nelle buste paga, di compenso unitario pari a € 2,35 per ogni giornata di effettiva presenza).
Sul punto occorre chiarire che la fonte contrattuale istitutiva di detto emolumento non è l'accordo aziendale del 23 ottobre 2000 indicato dal Tribunale.
E' dunque corretto il rilievo della società appellante circa l'erronea individuazione di detto accordo, per la verità mai richiamato neppure dal lavoratore, che in sede di ricorso di primo grado aveva rivendicato l'indennità di disponibilità o aggiuntiva istituita dalla contrattazione del 1998.
Sollecitate a rendere chiarimenti sugli accordi applicabili, entrambe le parti hanno evidenziato che la fonte di detta indennità è costituita dagli Accordi del 3.2.1998 e del
9.6.1998.
In particolare, l'art.
5.3 dell'accordo aziendale 3.2.1998 stabilisce che: “a) per le qualifiche di Macchinista, Capo treno, Conduttore, Agente di movimento e Conducente di
Linea, l'indennità aggiuntiva è computata per ore di condotta o di scorta o di guida, al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti primi;
per le frazioni di ora di condotta o di scorta o di guida essa è corrispondente proporzionata. L'indennità aggiuntiva di condotta o di scorta o di guida non è corrisposta al personale delle suddette qualifiche utilizzato in attività di riserva o disponibilità o manovra;
tale utilizzo comporterà il riconoscimento della modalità del personale di cui al punto c;
b) per il personale degli Uffici di Direzione e Sezione l'indennità aggiuntiva è erogata per ogni giornata di rientro pomeridiano;
c) per il restante personale aziendale l'indennità aggiuntiva è erogata per ogni giornata di effettivo lavoro”. Cont Non ha pregio la tesi di secondo cui tale voce retributiva non dovrebbe rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale perché avente natura di produttività e comunque perché non destinata a compensare un maggiore disagio del lavoratore. Innanzitutto, è apodittica l'affermazione secondo cui l'indennità in questione avrebbe “indiscutibile natura di produttività”, posto che la regolamentazione convenzionale non riconnette affatto l'emolumento di cui si discute all'aumento della produttività. Esso, invece, ha il solo fine di compensare il maggior impegno del lavoratore che si rende disponibile a svolgere la sua prestazione anche nel caso in cui non sia in servizio, senza alcuna connessione con il raggiungimento di determinati risultati.
11 Quanto alla rilevanza del Verbale del 10 novembre 2020 richiamato dall'appellante
(v. art. 4 comma 2: «Le parti concordano che gli importi indicati nel presente articolo sono già comprensivi di ogni incidenza su tutti gli istituti diretti ed indiretti di legge e contratto e non sono utili ai fini del calcolo del TFR. Inoltre, originando tale compenso da un reciproco interesse di azienda e lavoratore, poiché strettamente dipendente dalla volontarietà di quest'ultimo, la sua corresponsione non ha la finalità di compensare un disagio»), indipendentemente dal contenuto letterale della pattuizione occorre considerare che la circostanza che la disponibilità all'attività aggiuntiva sia volontaria non implica affatto, di per sé, che la prestazione non sia disagevole e non importi un maggior sacrificio per il lavoratore, sicché il relativo importo deve comunque ritenersi correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile.
5.8. Non compete, invece, all'odierno appellato, risultando sul punto fondato il gravame principale della società, la indennità di fuori nastro.
Trattasi invero di emolumento non previsto per il profilo professionale rivestito dal lavoratore e a questi mai corrisposto, come eccepito dalla società appellante (e non contestato dal lavoratore appellato, il quale anzi ha ammesso di non aver mai percepito detta indennità: cfr. pag. 7 della memoria di costituzione in appello) e come risulta dalle buste paga relative all'intero periodo controverso.
5.9. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze e al numero minimo di ferie annuali, occorre rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n.
11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie, come Cont correttamente dedotto da .
Ebbene, il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie
“minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale
“normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
5.10. Con riguardo alla dedotta esiguità, occasionalità o mancata percezione in talune annualità delle indennità rivendicate, si tratta di profili che non incidono sul diritto
12 del lavoratore al relativo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlate allo status e alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi: v. al riguardo
Cass., Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate), ma che – potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore – potrebbero formare oggetto di delibazione in seno a un eventuale giudizio di quantificazione.
In tale contesto, occorre precisare che il primo giudice ha correttamente qualificato la domanda come di pagamento di differenze retributive (pur in forma di condanna generica), stimando dimostrati gli elementi costituitivi della pretesa attorea alla stregua della richiamata giurisprudenza comunitaria, e congruamente ripartito gli oneri probatori, addossando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli importi rivendicati dal lavoratore, qui, pacificamente, non avvenuto.
Né la domanda del lavoratore, così come articolata nell'atto introduttivo di lite, in quanto volta a ottenere la corresponsione delle differenze retributive spettanti, può qualificarsi come di mero accertamento.
5.11. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n.
88 del 2003 ha inteso evitare, in quanto un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere detta funzione dissuasiva.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad
13 evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Come da ultimo ribadito da Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare v. punti 26 e
27), non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato.
5.12. Non è condivisibile la censura esposta dall'appellante, secondo cui l'applicazione dei princìpi comunitari in materia di calcolo della retribuzione feriale ai rapporti sorti anteriormente al 2020 sarebbe lesiva del legittimo affidamento del datore di lavoro riguardo alla conservazione dei princìpi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali.
A ben vedere, la società invoca una impropria applicazione del c.d. “prospective overruling”, che è invece configurabile soltanto in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme processuali, nella ricorrenza dei relativi presupposti (cfr. Cass. Sez.
3, ordinanza n. 31681 del 09/12/2024); invero, il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere
14 produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato: non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione e al giudice il potere di dirimere la controversia (Cass. Sez. L, ordinanza n. 18290 del 04/07/2024; Sez. 1, ordinanza n. 4085 del 14/02/2024); per un'ipotesi di mutamento giurisprudenziale a seguito di adesione ai principi comunitari, v. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 15645 del 16/05/2022, secondo cui “In tema di rimborso di tributo dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del
1992, decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà, non operando i principi in tema di
"overruling", configurabile solo con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale”.
Senza dire, poi, che nel caso di specie neppure si è al cospetto di un imprevedibile mutamento giurisprudenziale.
5.13. Non sono fondati neppure i motivi di doglianza concernenti la prescrizione.
Esattamente il giudice di prime cure ha affermato – in adesione all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass. n. 26246 del 2022 – che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, con la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della citata l.
n. 92 (18 luglio 2012) e nel quinquennio anteriore (cioè, a decorrere dal 18 luglio 2007), il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Si tratta di interpretazione ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs.
n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
di conseguenza, per tutti quei diritti che – come nella specie – non sono prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In ordine, poi, ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n.
4), e 2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., in questa sede è sufficiente richiamare le ampie e condivisibili considerazioni contenute nella già citata
Cass. n. 26246 del 2022, la quale è giunta alle conclusioni interpretative prima ricordate proprio a partire da una lettura “costituzionalmente legittima” delle menzionate disposizioni, facendo leva tanto sui noti interventi in materia della Consulta (cioè Corte
Cost. sent. n. 63 del 1966, sent. n. 143 del 1969 e sent. n. 174 del 1972), quanto sulla
15 altrettanto nota distinzione – recepita dalla Costituzione – tra “diritto al lavoro”, riconosciuto a tutti i cittadini dalla Repubblica, e “diritto al posto di lavoro”, oggetto invece di una regolamentazione specifica di tutela nelle relazioni interne all'impresa.
Né ha pregio l'argomento di parte appellante secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforzata”, in quanto per esso trovano applicazione le norme contenute nel r.d. n. 148 del 1931, con la conseguenza che sarebbe di fatto inapplicabile la tutela meramente indennitaria di cui all'art. 18 cit.
Occorre ricordare, invero, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» e ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla Cont stabilità del rapporto alle dipendenze di , con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
16 In termini si è pronunciata, da ultimo, Cass. n. 25590 del 2023: «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n.
165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.», ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla legge Fornero in tema di licenziamenti individuali. Ad analoghe conclusioni Cass. n. 17631 del 2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici non si può fare leva, nel singolo contesto, «sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo ...».
6. Può ora procedersi all'esame dell'appello incidentale proposto dal lavoratore, che risulta fondato.
6.1. Meritevole di accoglimento, per le ragioni già esposte al paragrafo 5.5., è la pretesa volta alla inclusione della indennità di diaria e trasferte in misura intera, stante la natura pienamente retributiva di detti emolumenti, che non legittima la decurtazione del
50% effettuata dal Tribunale.
6.2. E' parimenti fondato l'appello incidentale concernente la voce “indennità aziendale” (cfr. codice “089” in busta paga), erroneamente esclusa dal Tribunale.
Anche in ordine a tale emolumento le parti hanno reso chiarimenti, in ossequio all'ordinanza di questa Corte del 13.03.2025, evidenziando che si tratta del premio di produttività di cui all'accordo del 2 giugno 1988 (con tale denominazione è presente, per esempio, nelle buste paga dell'anno 2013, sempre con il codice “089”), poi divenuto indennità aziendale disciplinata dall'Accordo 23.7.2009, specificamente prevista per il personale che ricopre la qualifica di capotreno e macchinista (da cui la correlazione con la professionalità e le mansioni) in relazione alla “disponibilità ad assolvere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali, come bigliettazione presso le stazioni, assistenza alla clientela, interventi straordinari, ecc. anche in considerazione delle attuali vacanze di organico rispetto all'organico approvato in sede di ristrutturazione”.
17 7. Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni, accolto in minima parte l'appello principale e integralmente l'appello incidentale, va parzialmente riformata la sentenza gravata, con accertamento del diritto del lavoratore all'inclusione delle indennità di presenza, diaria e trasferte in misura intera, indennità di disponibilità (o aggiuntiva), indennità aziendale (già premio di produttività), nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie a decorrere dal 18.07.2007, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di
24 giorni di ferie annui;
la va pertanto condannata al pagamento delle differenze CP_3 retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge.
Resta assorbita ogni altra questione.
8. Considerato l'esito finale della lite che vede il lavoratore vittorioso, pur se con riguardo a un numero inferiore di indennità rispetto a quelle rivendicate in ricorso, si stima equo disporre la compensazione delle spese processuali del doppio grado in misura della metà e porre a carico della società datrice la metà residua.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 02.04.2024 dalla
[...] nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da con memoria depositata il Controparte_1
03.03.2025, avverso la sentenza n. 2999/2023 resa dal Tribunale di Bari il 06.11.2023, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello principale e integralmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'inclusione delle indennità di presenza, diaria Controparte_1
e trasferte in misura intera, indennità di disponibilità (o indennità aggiuntiva), indennità aziendale (già premio di produttività) con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie a decorrere dal 18.07.2007, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui;
- condanna la società appellante al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge;
- condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte della metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell'intero in € 1.100,00 per il primo grado e in € 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario per spese
18 generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla dichiaratisi anticipanti;
- compensa la residua metà di dette spese.
Così deciso in Bari, il 25.09.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
19
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 228 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Pietro Boccardi e Giovanni Ronconi
-Appellante, appellata in via incidentale-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla
-Appellato, appellante in via incidentale-
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 2999/2023 del 06.11.2023 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro ha così statuito sulla domanda proposta dall'odierno appellato, dipendente della società in epigrafe indicata dal 01.10.1982 al 31.12.2020 con qualifica di
“operatore di stazione”, parametro 158: “1) accoglie parzialmente la domanda e, per
l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire per i giorni di ferie usufruiti una retribuzione inclusiva di indennità di presenza, fuori nastro, diarie e trasferte al 50% e pernottazione a far data dal 18.07.2007, ad eccezione di indennità di produttività, premio di produttività, ore di scorta, indennità giornaliera, indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario, indennità aziendale e interessenze;
1 2) condanna la al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente delle suddette indennità riconosciute per i giorni di ferie usufruiti a titolo di differenze retributive dal 18.07.2007, oltre accessori come per legge;
3) condanna la resistente soccombente al pagamento in favore del ricorrente di una metà delle spese di lite, metà già liquidata in € 1200,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e
c.p.a., da distrarre ai procuratori dichiaratisi antistatari, compensando fra le parti la restante metà”.
La domanda è stata disattesa in relazione alla pretesa del ricorrente di vedere inclusi, ai fini di cui sopra, l'indennità per lavoro straordinario, indennità lavoro notturno, indennità di produttività, premio di produttività, ore di scorta, indennità giornaliera, indennità aziendale, interessenze;
quanto alle indennità di diaria e trasferta, la domanda è stata accolta nella misura del 50%, avendo il Tribunale accertato il diritto all'inclusione di dette voci nei limiti del 50% del loro ammontare.
2. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, il lavoratore aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa (diarie e trasferte, indennità di disponibilità o aggiuntiva, indennità fuori nastro, indennità ore scorta, indennità lavoro notturno, lavoro straordinario, indennità di produttività, premio di produttività poi trasformato in indennità aziendale, indennità di presenza ex A.N. 21.05.1981, indennità giornaliera, interessenze), previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali e aziendali, nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
con conseguente condanna dell'azienda convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa e al ricorrente corrisposti in ragione del parametro e delle mansioni a lui assegnate dall'azienda, oltre agli arretrati da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3. Avverso la sentenza di primo grado la società datrice di lavoro (di seguito Cont indicata con la sigla ) ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata;
in subordine, la società ha chiesto procedersi alla determinazione delle differenze retributive secondo i criteri prospettati nell'atto di gravame, e in ogni caso con accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Con apposita memoria il lavoratore ha resistito all'avversa impugnazione, contestandone la fondatezza e spiegando a sua volta appello incidentale in relazione al
50% delle diarie e trasferte e all'indennità aziendale, voci che sono state escluse dalla base di calcolo per la retribuzione feriale.
2 Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, nonché richiesti chiarimenti su alcune delle voci controverse, all'esito dell'udienza del 25.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'appello principale è solo in minima parte fondato;
è fondato l'appello incidentale, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata nei termini di seguito esposti. Cont 4.1. L'appello proposto da consta di sei motivi di doglianza.
Con il primo motivo la società lamenta l'errata applicazione dell'art. 7 della
Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
A dire dell'appellante principale, il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
La società evidenzia altresì che la normativa interna e quella sovranazionale (che non si occupano degli aspetti quantitativi della retribuzione feriale) si esprimono in termini di paragonabilità della retribuzione feriale e ordinaria, concetto evidentemente ben diverso da quello di piena e assoluta coincidenza. Cont Ancora, addebita al giudice di prime cure di non aver considerato il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione della misura della retribuzione feriale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, la determinazione della retribuzione (compresa quella feriale) è limitata dal necessario rispetto, da parte dell'autonomia privata, dell'art. 36, primo comma, Cost., imponendo di riconoscere al lavoratore – anche durante il periodo di riposo – una retribuzione
“proporzionata e sufficiente”, sicché è in relazione a tale parametro che il giudice è tenuto a valutare le clausole della contrattazione collettiva che prevedono la retribuzione dei giorni di ferie.
4.2. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la contraddittorietà e/o carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla valutazione in concreto del c.d. “effetto dissuasivo”.
Osserva che, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE e della Suprema Corte, è necessario verificare in concreto se la retribuzione feriale implica una “perdita apprezzabile” rispetto a quella ordinaria tale da avere un effetto dissuasivo per il lavoratore.
3 Deduce che nel caso di specie – considerati gli emolumenti chiesti dalla controparte
– tale effetto dissuasivo doveva essere escluso, posto che l'incidenza delle differenze retributive dà luogo a un valore percentuale risibile, come emerge dal conteggio allegato.
Inoltre, quanto al periodo minimo di ferie, secondo l'appellante – sulla scorta della comunicazione interpretativa della direttiva 2003/88/CE n. C165/1 del 24 maggio 2017 – il diritto a ottenere l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate può, al limite, essere riferito a quattro settimane, equivalenti a 24 giorni (essendo l'orario articolato su sei giorni). Cont Quanto al divisore, sostiene che le differenze sulla retribuzione feriale giornaliera debbano essere calcolate applicando il divisore “365”, considerato che il divisore mensile previsto dal contratto collettivo per la determinazione della retribuzione giornaliera è pari a “30” (art. 15 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976).
4.3. Con il terzo motivo si lamenta l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie (prova documentale, buste paga, accordi e contratti collettivi) con riferimento alle voci retributive di cui si richiede l'inclusione, in relazione sia alla continuità nella percezione e alla apprezzabilità degli importi percepiti, sia al disagio e nesso intrinseco con le mansioni sia, infine, alle singole indennità indicate nel ricorso di primo grado.
Condivisa la sentenza impugnata laddove ha escluso dalla retribuzione feriale le indennità per lavoro straordinario e notturno, l'indennità giornaliera, l'indennità di produttività, il premio di produttività, l'indennità ore scorta, l'indennità aziendale e le interessenze, l'appellante passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo giudice (indennità di presenza;
indennità di fuori nastro;
indennità di disponibilità; indennità di diaria e trasferte), evidenziandone, da un lato, la non continuità della relativa percezione e la scarsa apprezzabilità dei relativi importi, dall'altro l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dall'istante.
Con specifico riferimento all'indennità di trasferta e diaria ridotta (che il Tribunale Cont ha incluso nella misura del 50%), sostiene che essa debba essere totalmente esclusa dal calcolo della retribuzione da versare durante il periodo feriale, in quanto esente da imposizione fiscale e contributiva e dunque assimilabile a un rimborso spese, come desumibile dall'art. 51, comma 5, del DPR 22.12.1986 n. 917 (Tuir), il quale prevede, in relazione alle trasferte al di fuori del Comune, che detto emolumento non concorre a formare il reddito del dipendente fino all'importo di 46,48 euro al giorno.
4.4 Con il quarto motivo l'azienda chiede che, nel caso di conferma – anche parziale – della sentenza impugnata, l'applicazione della disciplina comunitaria sia limitata ai rapporti giuridici sorti o costituiti dopo il 2020, poiché diversamente sarebbe leso il legittimo affidamento del datore di lavoro che, peraltro, risulterebbe gravemente pregiudicato sul piano economico, tenuto conto dell'elevato numero di lavoratori alle sue dipendenze.
4 4.5. La quinta doglianza attinge il capo della sentenza nel quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda affermando che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla c.d. legge Fornero.
FSE critica l'interpretazione accolta dal giudice di prime cure e deduce che, al più, la domanda avrebbe potuto essere scrutinata nei limiti del quinquennio anteriore alla cessazione del rapporto (avvenuta in data 31 dicembre 2020).
4.6. Anche la sesta censura concerne la parte della decisione relativa all'eccezione di prescrizione.
Con essa l'azienda prospetta l'illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4), e
2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., per contrasto con gli artt. 3,
36 e 41 Cost., in quanto le citate disposizioni – se interpretate nel senso indicato dal
Tribunale – compromettono il legittimo affidamento maturato dalle parti sociali sulla stabilità della regolamentazione del rapporto contrattuale e si pongono in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata tutelata dall'art. 41 Cost.
5. Orbene, ritiene questa Corte che le doglianze che sorreggono il gravame principale, esaminabili congiuntamente perché connesse, possano trovare solo parziale accoglimento, con riguardo ad alcune delle indennità rivendicate dal lavoratore, risultando per il resto infondate per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7,
n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e Per_2 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di
5 chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n.
37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr.
Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva
6 del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del
15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_3 Persona_1
e a., EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della Per_ sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock
(punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza
Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di
7 disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […]
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.
5.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di
Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
5.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
5.5. Passando all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione nella retribuzione feriale è stata chiesta dal dipendente qui appellato, si osserva quanto segue.
8 La circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
La giurisprudenza di legittimità in tema di diaria ridotta (v. da ultimo Cass. nn.
11760 e 13321 del 2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che Pt_1 attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta) ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende quali spese sarebbero state in concreto Pt_1 rimborsate con la voce “diaria” in questione).
Inoltre, la "franchigia" delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa - più che dell'assenza di spese (come opina la società appellante) - della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio.
Da notare, poi, che a norma dell'art. 21, comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art.20”.
Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, afferendo esso alla diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso
9 di erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola).
Tanto premesso, condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui
l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non
è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro.
In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n.
3278/2004, n. 27826/2009 e n. 18479/2014).
Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla Suprema Corte) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594/2018, la quale ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità e obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b)
l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa.
5.6. Va parimenti confermato il diritto del dipendente all'inclusione dell'indennità di presenza di cui al punto 5, lett. a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, che è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per
10 ogni effettiva giornata di prestazione (nella misura di 0,52 euro al giorno: cfr. voce “029” nelle buste paga), sicché è intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa e costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che è attribuita indistintamente a tutto il personale a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito: ragion per cui non vi è alcun motivo che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo della retribuzione feriale.
5.7. Analogamente, va ribadito il diritto del dipendente all'inclusione dell'indennità di disponibilità o indennità aggiuntiva (cfr. voce “650” nelle buste paga, di compenso unitario pari a € 2,35 per ogni giornata di effettiva presenza).
Sul punto occorre chiarire che la fonte contrattuale istitutiva di detto emolumento non è l'accordo aziendale del 23 ottobre 2000 indicato dal Tribunale.
E' dunque corretto il rilievo della società appellante circa l'erronea individuazione di detto accordo, per la verità mai richiamato neppure dal lavoratore, che in sede di ricorso di primo grado aveva rivendicato l'indennità di disponibilità o aggiuntiva istituita dalla contrattazione del 1998.
Sollecitate a rendere chiarimenti sugli accordi applicabili, entrambe le parti hanno evidenziato che la fonte di detta indennità è costituita dagli Accordi del 3.2.1998 e del
9.6.1998.
In particolare, l'art.
5.3 dell'accordo aziendale 3.2.1998 stabilisce che: “a) per le qualifiche di Macchinista, Capo treno, Conduttore, Agente di movimento e Conducente di
Linea, l'indennità aggiuntiva è computata per ore di condotta o di scorta o di guida, al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti primi;
per le frazioni di ora di condotta o di scorta o di guida essa è corrispondente proporzionata. L'indennità aggiuntiva di condotta o di scorta o di guida non è corrisposta al personale delle suddette qualifiche utilizzato in attività di riserva o disponibilità o manovra;
tale utilizzo comporterà il riconoscimento della modalità del personale di cui al punto c;
b) per il personale degli Uffici di Direzione e Sezione l'indennità aggiuntiva è erogata per ogni giornata di rientro pomeridiano;
c) per il restante personale aziendale l'indennità aggiuntiva è erogata per ogni giornata di effettivo lavoro”. Cont Non ha pregio la tesi di secondo cui tale voce retributiva non dovrebbe rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale perché avente natura di produttività e comunque perché non destinata a compensare un maggiore disagio del lavoratore. Innanzitutto, è apodittica l'affermazione secondo cui l'indennità in questione avrebbe “indiscutibile natura di produttività”, posto che la regolamentazione convenzionale non riconnette affatto l'emolumento di cui si discute all'aumento della produttività. Esso, invece, ha il solo fine di compensare il maggior impegno del lavoratore che si rende disponibile a svolgere la sua prestazione anche nel caso in cui non sia in servizio, senza alcuna connessione con il raggiungimento di determinati risultati.
11 Quanto alla rilevanza del Verbale del 10 novembre 2020 richiamato dall'appellante
(v. art. 4 comma 2: «Le parti concordano che gli importi indicati nel presente articolo sono già comprensivi di ogni incidenza su tutti gli istituti diretti ed indiretti di legge e contratto e non sono utili ai fini del calcolo del TFR. Inoltre, originando tale compenso da un reciproco interesse di azienda e lavoratore, poiché strettamente dipendente dalla volontarietà di quest'ultimo, la sua corresponsione non ha la finalità di compensare un disagio»), indipendentemente dal contenuto letterale della pattuizione occorre considerare che la circostanza che la disponibilità all'attività aggiuntiva sia volontaria non implica affatto, di per sé, che la prestazione non sia disagevole e non importi un maggior sacrificio per il lavoratore, sicché il relativo importo deve comunque ritenersi correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile.
5.8. Non compete, invece, all'odierno appellato, risultando sul punto fondato il gravame principale della società, la indennità di fuori nastro.
Trattasi invero di emolumento non previsto per il profilo professionale rivestito dal lavoratore e a questi mai corrisposto, come eccepito dalla società appellante (e non contestato dal lavoratore appellato, il quale anzi ha ammesso di non aver mai percepito detta indennità: cfr. pag. 7 della memoria di costituzione in appello) e come risulta dalle buste paga relative all'intero periodo controverso.
5.9. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze e al numero minimo di ferie annuali, occorre rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n.
11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie, come Cont correttamente dedotto da .
Ebbene, il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie
“minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale
“normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
5.10. Con riguardo alla dedotta esiguità, occasionalità o mancata percezione in talune annualità delle indennità rivendicate, si tratta di profili che non incidono sul diritto
12 del lavoratore al relativo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlate allo status e alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi: v. al riguardo
Cass., Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate), ma che – potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore – potrebbero formare oggetto di delibazione in seno a un eventuale giudizio di quantificazione.
In tale contesto, occorre precisare che il primo giudice ha correttamente qualificato la domanda come di pagamento di differenze retributive (pur in forma di condanna generica), stimando dimostrati gli elementi costituitivi della pretesa attorea alla stregua della richiamata giurisprudenza comunitaria, e congruamente ripartito gli oneri probatori, addossando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli importi rivendicati dal lavoratore, qui, pacificamente, non avvenuto.
Né la domanda del lavoratore, così come articolata nell'atto introduttivo di lite, in quanto volta a ottenere la corresponsione delle differenze retributive spettanti, può qualificarsi come di mero accertamento.
5.11. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n.
88 del 2003 ha inteso evitare, in quanto un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere detta funzione dissuasiva.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad
13 evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Come da ultimo ribadito da Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare v. punti 26 e
27), non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato.
5.12. Non è condivisibile la censura esposta dall'appellante, secondo cui l'applicazione dei princìpi comunitari in materia di calcolo della retribuzione feriale ai rapporti sorti anteriormente al 2020 sarebbe lesiva del legittimo affidamento del datore di lavoro riguardo alla conservazione dei princìpi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali.
A ben vedere, la società invoca una impropria applicazione del c.d. “prospective overruling”, che è invece configurabile soltanto in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme processuali, nella ricorrenza dei relativi presupposti (cfr. Cass. Sez.
3, ordinanza n. 31681 del 09/12/2024); invero, il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere
14 produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato: non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione e al giudice il potere di dirimere la controversia (Cass. Sez. L, ordinanza n. 18290 del 04/07/2024; Sez. 1, ordinanza n. 4085 del 14/02/2024); per un'ipotesi di mutamento giurisprudenziale a seguito di adesione ai principi comunitari, v. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 15645 del 16/05/2022, secondo cui “In tema di rimborso di tributo dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del
1992, decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà, non operando i principi in tema di
"overruling", configurabile solo con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale”.
Senza dire, poi, che nel caso di specie neppure si è al cospetto di un imprevedibile mutamento giurisprudenziale.
5.13. Non sono fondati neppure i motivi di doglianza concernenti la prescrizione.
Esattamente il giudice di prime cure ha affermato – in adesione all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass. n. 26246 del 2022 – che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, con la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della citata l.
n. 92 (18 luglio 2012) e nel quinquennio anteriore (cioè, a decorrere dal 18 luglio 2007), il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Si tratta di interpretazione ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs.
n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
di conseguenza, per tutti quei diritti che – come nella specie – non sono prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In ordine, poi, ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n.
4), e 2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., in questa sede è sufficiente richiamare le ampie e condivisibili considerazioni contenute nella già citata
Cass. n. 26246 del 2022, la quale è giunta alle conclusioni interpretative prima ricordate proprio a partire da una lettura “costituzionalmente legittima” delle menzionate disposizioni, facendo leva tanto sui noti interventi in materia della Consulta (cioè Corte
Cost. sent. n. 63 del 1966, sent. n. 143 del 1969 e sent. n. 174 del 1972), quanto sulla
15 altrettanto nota distinzione – recepita dalla Costituzione – tra “diritto al lavoro”, riconosciuto a tutti i cittadini dalla Repubblica, e “diritto al posto di lavoro”, oggetto invece di una regolamentazione specifica di tutela nelle relazioni interne all'impresa.
Né ha pregio l'argomento di parte appellante secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforzata”, in quanto per esso trovano applicazione le norme contenute nel r.d. n. 148 del 1931, con la conseguenza che sarebbe di fatto inapplicabile la tutela meramente indennitaria di cui all'art. 18 cit.
Occorre ricordare, invero, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» e ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla Cont stabilità del rapporto alle dipendenze di , con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
16 In termini si è pronunciata, da ultimo, Cass. n. 25590 del 2023: «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n.
165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.», ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla legge Fornero in tema di licenziamenti individuali. Ad analoghe conclusioni Cass. n. 17631 del 2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici non si può fare leva, nel singolo contesto, «sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo ...».
6. Può ora procedersi all'esame dell'appello incidentale proposto dal lavoratore, che risulta fondato.
6.1. Meritevole di accoglimento, per le ragioni già esposte al paragrafo 5.5., è la pretesa volta alla inclusione della indennità di diaria e trasferte in misura intera, stante la natura pienamente retributiva di detti emolumenti, che non legittima la decurtazione del
50% effettuata dal Tribunale.
6.2. E' parimenti fondato l'appello incidentale concernente la voce “indennità aziendale” (cfr. codice “089” in busta paga), erroneamente esclusa dal Tribunale.
Anche in ordine a tale emolumento le parti hanno reso chiarimenti, in ossequio all'ordinanza di questa Corte del 13.03.2025, evidenziando che si tratta del premio di produttività di cui all'accordo del 2 giugno 1988 (con tale denominazione è presente, per esempio, nelle buste paga dell'anno 2013, sempre con il codice “089”), poi divenuto indennità aziendale disciplinata dall'Accordo 23.7.2009, specificamente prevista per il personale che ricopre la qualifica di capotreno e macchinista (da cui la correlazione con la professionalità e le mansioni) in relazione alla “disponibilità ad assolvere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali, come bigliettazione presso le stazioni, assistenza alla clientela, interventi straordinari, ecc. anche in considerazione delle attuali vacanze di organico rispetto all'organico approvato in sede di ristrutturazione”.
17 7. Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni, accolto in minima parte l'appello principale e integralmente l'appello incidentale, va parzialmente riformata la sentenza gravata, con accertamento del diritto del lavoratore all'inclusione delle indennità di presenza, diaria e trasferte in misura intera, indennità di disponibilità (o aggiuntiva), indennità aziendale (già premio di produttività), nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie a decorrere dal 18.07.2007, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di
24 giorni di ferie annui;
la va pertanto condannata al pagamento delle differenze CP_3 retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge.
Resta assorbita ogni altra questione.
8. Considerato l'esito finale della lite che vede il lavoratore vittorioso, pur se con riguardo a un numero inferiore di indennità rispetto a quelle rivendicate in ricorso, si stima equo disporre la compensazione delle spese processuali del doppio grado in misura della metà e porre a carico della società datrice la metà residua.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 02.04.2024 dalla
[...] nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da con memoria depositata il Controparte_1
03.03.2025, avverso la sentenza n. 2999/2023 resa dal Tribunale di Bari il 06.11.2023, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello principale e integralmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'inclusione delle indennità di presenza, diaria Controparte_1
e trasferte in misura intera, indennità di disponibilità (o indennità aggiuntiva), indennità aziendale (già premio di produttività) con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie a decorrere dal 18.07.2007, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui;
- condanna la società appellante al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge;
- condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte della metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell'intero in € 1.100,00 per il primo grado e in € 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario per spese
18 generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla dichiaratisi anticipanti;
- compensa la residua metà di dette spese.
Così deciso in Bari, il 25.09.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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