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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1721/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1721/2022
TRA
EG QU, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Rodolfo Spanò
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.2022 parte ricorrente deduceva:
- di essere titolare di pensione della categoria VO. N. 14027569 con decorrenza dal 1°febbraio
2002; di aver ricevuto nella medesima data la comunicazione da parte della sede di Aversa dell'INPS di accoglimento della domanda di pensione della categoria VO. N.14027569 e conseguente liquidazione con decorrenza dal 1° febbraio 2002;
- che tale liquidazione, però, non teneva conto dei contributi per l'esposizione all'amianto nel corso dell'attività lavorativa prestata presso l'azienda IE GMT di Napoli, nella misura indicata dall'art. 13 comma 8 della legge nr. 257/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che in data 7/5/2002 presentava domanda per il computo di detti contributi non compresi;
1 - che in data 15/5/03 l'Inps sede di Aversa comunicava il rigetto della domanda, per cui in data 11/9/03 veniva inoltrato ricorso al comitato provinciale Inps, tramite la sede di Aversa cui seguiva un silenzio rifiuto;
- che in data 13/9/04 presentava presso la sede zonale dell'INPS di Aversa un'istanza di riesame della domanda di ricostituzione dei benefici per la esposizione all'amianto, cui non seguiva alcun riscontro;
- che in data 27/07/2009 presentava diffida e messa in mora avente come oggetto domanda di ricostituzione della pensione n. 14027569 categoria VO cui non seguiva riscontro alcuno;
- che in data 17/05/2010 presentava altra domanda per il computo di detti contributi non compresi e conseguentemente per la ricostituzione della pensione per esposizione all'amianto, la quale veniva però rigettata dall'INPS.
- che in data 19/04/2011 depositava ricorso all'Inps di Aversa;
- di aver sollecitato più volte l'INPS senza ottenere alcun riscontro.
Chiedeva pertanto di riconoscere il proprio diritto alla ricostituzione della pensione assegnata col nr
14027569 categoria VO con il calcolo aritmetico in aggiunta di nr.34,5 contributi, per i motivi indicati in premessa, ovvero riconoscere il diritto alla ricostituzione della pensione assegnata con il calcolo dei contributi a titolo di esposizione all'amianto in 1243,5 anziché 1209 assegnati e, di conseguenza, condannare l'INPS, in persona del suo legale rapp.te pt, al ricalcolo della pensione e al pagamento in suo favore degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione monetaria a partire dal 7.5.2002 ad oggi, ovvero dalla diversa data che riterrà l'adita Giustizia e nella misura determinata dal CTU;
condannare, di conseguenza, l'INPS, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali del giudizio, ivi comprese quelle di CTU e con distrazione.
L'INPS, sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, all'odierna udienza, udito il procuratore del ricorrente, all'esito della camera di consiglio, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso, osserva il Tribunale che il presente giudizio ha ad oggetto la ricostituzione della pensione del ricorrente categoria VO assegnata col nr 14027569.
Parte ricorrente deduce infatti di aver diritto ad una maggiorazione contributiva per essere stato sottoposto durante l'attività lavorativa ad amianto.
Va premesso che risulta dalla documentazione depositata in allegato al ricorso che il ricorrente è stato sottoposto ad amianto nel corso dello svolgimento del proprio lavoro per la IE (v. certificazione INAIL allegato al ricorso).
2 Con riferimento al calcolo della maggiorazione contributiva in questione, si osserva che ai sensi dell'art. 13 comma 8 legge nr. 257/92 il periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, deve essere moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.
Nel caso di specie, i contributi settimanali dovuti per il periodo dall'1/10/72 al 31/12/90 ammontano a nr. 829 che, moltiplicato per il coefficiente di 1.5 per un totale di 1243,5 contributi settimanali.
Dunque, al numero di settimane contributive riconosciute dall'INPS pari a 1.568 va aggiunto il bonus pari a 414,5 per un totale di 1.982,5.
A questo numero va sottratto il numero totale di contributi già riconosciuti dall'INPS al ricorrente, pari a 1.948, per un totale di 34,5 contributi.
Al ricorrente va quindi riconosciuto il diritto alla ricostituzione della pensione assegnata col nr
14027569 categoria VO con il calcolo aritmetico con l'aggiunta di nr.34,5 contributi con decorrenza dal 7.5.2002, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla decorrenza e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione assegnata col nr 14027569 categoria VO con il calcolo aritmetico con l'aggiunta di nr.34,5 contributi con decorrenza dal 7.5.2002, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla decorrenza e fino al soddisfo.
condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Aversa, 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1721/2022
TRA
EG QU, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Rodolfo Spanò
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.2022 parte ricorrente deduceva:
- di essere titolare di pensione della categoria VO. N. 14027569 con decorrenza dal 1°febbraio
2002; di aver ricevuto nella medesima data la comunicazione da parte della sede di Aversa dell'INPS di accoglimento della domanda di pensione della categoria VO. N.14027569 e conseguente liquidazione con decorrenza dal 1° febbraio 2002;
- che tale liquidazione, però, non teneva conto dei contributi per l'esposizione all'amianto nel corso dell'attività lavorativa prestata presso l'azienda IE GMT di Napoli, nella misura indicata dall'art. 13 comma 8 della legge nr. 257/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che in data 7/5/2002 presentava domanda per il computo di detti contributi non compresi;
1 - che in data 15/5/03 l'Inps sede di Aversa comunicava il rigetto della domanda, per cui in data 11/9/03 veniva inoltrato ricorso al comitato provinciale Inps, tramite la sede di Aversa cui seguiva un silenzio rifiuto;
- che in data 13/9/04 presentava presso la sede zonale dell'INPS di Aversa un'istanza di riesame della domanda di ricostituzione dei benefici per la esposizione all'amianto, cui non seguiva alcun riscontro;
- che in data 27/07/2009 presentava diffida e messa in mora avente come oggetto domanda di ricostituzione della pensione n. 14027569 categoria VO cui non seguiva riscontro alcuno;
- che in data 17/05/2010 presentava altra domanda per il computo di detti contributi non compresi e conseguentemente per la ricostituzione della pensione per esposizione all'amianto, la quale veniva però rigettata dall'INPS.
- che in data 19/04/2011 depositava ricorso all'Inps di Aversa;
- di aver sollecitato più volte l'INPS senza ottenere alcun riscontro.
Chiedeva pertanto di riconoscere il proprio diritto alla ricostituzione della pensione assegnata col nr
14027569 categoria VO con il calcolo aritmetico in aggiunta di nr.34,5 contributi, per i motivi indicati in premessa, ovvero riconoscere il diritto alla ricostituzione della pensione assegnata con il calcolo dei contributi a titolo di esposizione all'amianto in 1243,5 anziché 1209 assegnati e, di conseguenza, condannare l'INPS, in persona del suo legale rapp.te pt, al ricalcolo della pensione e al pagamento in suo favore degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione monetaria a partire dal 7.5.2002 ad oggi, ovvero dalla diversa data che riterrà l'adita Giustizia e nella misura determinata dal CTU;
condannare, di conseguenza, l'INPS, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali del giudizio, ivi comprese quelle di CTU e con distrazione.
L'INPS, sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, all'odierna udienza, udito il procuratore del ricorrente, all'esito della camera di consiglio, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso, osserva il Tribunale che il presente giudizio ha ad oggetto la ricostituzione della pensione del ricorrente categoria VO assegnata col nr 14027569.
Parte ricorrente deduce infatti di aver diritto ad una maggiorazione contributiva per essere stato sottoposto durante l'attività lavorativa ad amianto.
Va premesso che risulta dalla documentazione depositata in allegato al ricorso che il ricorrente è stato sottoposto ad amianto nel corso dello svolgimento del proprio lavoro per la IE (v. certificazione INAIL allegato al ricorso).
2 Con riferimento al calcolo della maggiorazione contributiva in questione, si osserva che ai sensi dell'art. 13 comma 8 legge nr. 257/92 il periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, deve essere moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.
Nel caso di specie, i contributi settimanali dovuti per il periodo dall'1/10/72 al 31/12/90 ammontano a nr. 829 che, moltiplicato per il coefficiente di 1.5 per un totale di 1243,5 contributi settimanali.
Dunque, al numero di settimane contributive riconosciute dall'INPS pari a 1.568 va aggiunto il bonus pari a 414,5 per un totale di 1.982,5.
A questo numero va sottratto il numero totale di contributi già riconosciuti dall'INPS al ricorrente, pari a 1.948, per un totale di 34,5 contributi.
Al ricorrente va quindi riconosciuto il diritto alla ricostituzione della pensione assegnata col nr
14027569 categoria VO con il calcolo aritmetico con l'aggiunta di nr.34,5 contributi con decorrenza dal 7.5.2002, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla decorrenza e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione assegnata col nr 14027569 categoria VO con il calcolo aritmetico con l'aggiunta di nr.34,5 contributi con decorrenza dal 7.5.2002, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla decorrenza e fino al soddisfo.
condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Aversa, 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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