Art. 78. Modifiche all'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 1. All'Allegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo ( Articoli da 41 a 44), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, puo' essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento di fattibilita' delle alternative progettuali puo' essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole «, analogamente al quadro esigenziale, puo' essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana»;
2) al comma 4:
2.1. alla lettera a), le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;
2.2. alla lettera b), le parole «mappa tematica archeologica ove esistente» sono sostituite dalle seguenti «carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti,»;
2.2. alla lettera c), le parole «illustrate anche mediante modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;»;
1.2 la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione e' sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;»;
1.3 alla lettera n), le parole «dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale»;
2) il comma 4 e' abrogato;
3) al comma 5, ultimo periodo, le parole «dalla configurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disponibilita'» e le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;
d) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Articolo 4-bis
Progettazione di servizi e forniture
1. La progettazione di servizi e forniture e' articolata in un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice»;
e) all'articolo 5, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;»;
f) all'articolo 6:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il PFTE e' elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andra' inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE e' supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS).»;
2) al comma 3, dopo la parola: «geologia,» e' inserita la seguente «strutture,»;
3) al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8»;
4) al comma 7:
4.1. alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di cui all'Allegato I.8»;
4.2. alla lettera g), dopo le parole «relazione specialistica» sono inserite le seguenti: «sulla modellazione informativa»;
4.3. alla lettera o) l'ultimo periodo e' soppresso;
4.4. la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;»;
4.5. alla lettera q), l'ultimo periodo e' soppresso;
4.6. il comma 8 e' abrogato;
4.7. dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilita' tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) computo metrico estimativo dell'opera;
c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , nonche' in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.»;
g) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
Articolo 6-bis
(Progetto di fattibilita' per la finanza di progetto)
1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilita' delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilita' composto almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera e' inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione e' altresi' corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
c) relazione preliminare di sostenibilita' dell'opera;
d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
f) cronoprogramma.
2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilita' e' composto almeno dai seguenti elaborati
a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.»;
h) all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), dopo la parola: «idrauliche,» e' inserita la seguente: «strutturali,»;
i) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La relazione illustra le attivita' svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilita' alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;
l) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Gli elaborati grafici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessita' di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui cio' sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.»;
m) all'articolo 13:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilita' tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformita' ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita', fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche' delle informazioni relative alla sostenibilita' sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
n) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
«Articolo 13-bis
(Modelli informativi)
1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.
2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilita' Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:
a) identita';
b) geometria, dimensioni ed aspetto;
c) localizzazione;
d) materiali;
e) prestazioni;
f) componenti e sistemi edilizi;
g) costi;
h) cronologia e fasi;
i) gestione e manutenzione;
l) normative e conformita';
m) sicurezza e salute
3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all' articolo 6 comma 7 del presente allegato.
4. L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi e' funzionale alla specifica tipologia di intervento ed e' disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato.
Articolo 13-ter
(Capitolato informativo del PFTE)
1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 9, dell'allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresi', la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.»;
o) all'articolo 15, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonche' l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
p) all'articolo 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»;
q) all'articolo 18:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attivita' di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all'allegato II.14.»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»;
r) all'articolo 19:
1) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e delle sue parti.»;
2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica.
10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
s) all'articolo 22:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) al comma 4, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.»;
3) il comma 5 e' abrogato;
t) all'articolo 23, il comma 5 e' abrogato;
u) all'articolo 24, il comma 4 e' abrogato;
v) all'articolo 25, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui cio' e' praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.»;
z) all'articolo 26, il comma 10 e' abrogato;
aa) all'articolo 27, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9.
In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e delle sue parti.»;
bb) all'articolo 27, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
cc) all'articolo 28 , dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
3-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonche' l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
dd) all'articolo 30:
1) al comma 4, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, descrizione dell'eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attivita', i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attivita' di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.»;
3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
ee) all'articolo 31:
1) al comma 1:
1.1. al primo periodo, le parole «a misura» sono soppresse;
1.2. al secondo periodo, le parole: «Nel caso di lavorazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni »;
1.3. al terzo periodo, dopo le parole «sono poi raggruppate» sono inserite le seguenti: «, sulla base degli indici sintetici previsti nell'Allegato II.2-bis»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.»;
3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
ff) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 32-bis
Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa
1. La relazione specialisticacentr+ sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8 dell'Allegato I.9 e la conformita' ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.
2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita', fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche' delle informazioni relative alla sostenibilita' sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.
Articolo 32-ter
Capitolato informativo
1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 9 dell'Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell'esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresi', la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.»;
gg) all'articolo 33:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attivita' di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.»;
hh) all'articolo 35, comma 1, lettera b), la parola «coerente» e' sostituita dalla seguente: «conforme»;
ii) all'articolo 36, comma 3, la parola «coerente» e' sostituita dalla seguente: «conforme»;
ll) all'articolo 37, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica accerta la conformita' del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica accerta la conformita' del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato.»;
mm) all'articolo 38:
1) al comma 1, lettera a), le parole «UNI EN ISO/IEC 1702» sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;
2) al comma 2, le parole «un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «un direttore tecnico»;
nn) all'articolo 40:
1) al comma 2:
1.1. alla lettera f), punto 9, le parole: «il 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento»;
1.2. dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilita', tracciabilita' e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonche' della esaustivita', coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformita' ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;
i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
oo) all'articolo 41, comma 1, il secondo periodo e' soppresso.
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, puo' essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento di fattibilita' delle alternative progettuali puo' essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole «, analogamente al quadro esigenziale, puo' essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana»;
2) al comma 4:
2.1. alla lettera a), le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;
2.2. alla lettera b), le parole «mappa tematica archeologica ove esistente» sono sostituite dalle seguenti «carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti,»;
2.2. alla lettera c), le parole «illustrate anche mediante modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;»;
1.2 la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione e' sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;»;
1.3 alla lettera n), le parole «dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale»;
2) il comma 4 e' abrogato;
3) al comma 5, ultimo periodo, le parole «dalla configurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disponibilita'» e le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;
d) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Articolo 4-bis
Progettazione di servizi e forniture
1. La progettazione di servizi e forniture e' articolata in un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice»;
e) all'articolo 5, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;»;
f) all'articolo 6:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il PFTE e' elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andra' inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE e' supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS).»;
2) al comma 3, dopo la parola: «geologia,» e' inserita la seguente «strutture,»;
3) al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8»;
4) al comma 7:
4.1. alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di cui all'Allegato I.8»;
4.2. alla lettera g), dopo le parole «relazione specialistica» sono inserite le seguenti: «sulla modellazione informativa»;
4.3. alla lettera o) l'ultimo periodo e' soppresso;
4.4. la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;»;
4.5. alla lettera q), l'ultimo periodo e' soppresso;
4.6. il comma 8 e' abrogato;
4.7. dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilita' tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) computo metrico estimativo dell'opera;
c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , nonche' in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.»;
g) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
Articolo 6-bis
(Progetto di fattibilita' per la finanza di progetto)
1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilita' delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilita' composto almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera e' inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione e' altresi' corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
c) relazione preliminare di sostenibilita' dell'opera;
d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
f) cronoprogramma.
2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilita' e' composto almeno dai seguenti elaborati
a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.»;
h) all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), dopo la parola: «idrauliche,» e' inserita la seguente: «strutturali,»;
i) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La relazione illustra le attivita' svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilita' alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;
l) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Gli elaborati grafici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessita' di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui cio' sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.»;
m) all'articolo 13:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilita' tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformita' ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita', fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche' delle informazioni relative alla sostenibilita' sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
n) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
«Articolo 13-bis
(Modelli informativi)
1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.
2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilita' Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:
a) identita';
b) geometria, dimensioni ed aspetto;
c) localizzazione;
d) materiali;
e) prestazioni;
f) componenti e sistemi edilizi;
g) costi;
h) cronologia e fasi;
i) gestione e manutenzione;
l) normative e conformita';
m) sicurezza e salute
3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all' articolo 6 comma 7 del presente allegato.
4. L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi e' funzionale alla specifica tipologia di intervento ed e' disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato.
Articolo 13-ter
(Capitolato informativo del PFTE)
1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 9, dell'allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresi', la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.»;
o) all'articolo 15, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonche' l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
p) all'articolo 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»;
q) all'articolo 18:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attivita' di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all'allegato II.14.»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»;
r) all'articolo 19:
1) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e delle sue parti.»;
2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica.
10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
s) all'articolo 22:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) al comma 4, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.»;
3) il comma 5 e' abrogato;
t) all'articolo 23, il comma 5 e' abrogato;
u) all'articolo 24, il comma 4 e' abrogato;
v) all'articolo 25, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui cio' e' praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.»;
z) all'articolo 26, il comma 10 e' abrogato;
aa) all'articolo 27, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9.
In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attivita' di manutenzione dell'opera e delle sue parti.»;
bb) all'articolo 27, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
cc) all'articolo 28 , dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
3-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonche' l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
dd) all'articolo 30:
1) al comma 4, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, descrizione dell'eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attivita', i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attivita' di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.»;
3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
ee) all'articolo 31:
1) al comma 1:
1.1. al primo periodo, le parole «a misura» sono soppresse;
1.2. al secondo periodo, le parole: «Nel caso di lavorazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni »;
1.3. al terzo periodo, dopo le parole «sono poi raggruppate» sono inserite le seguenti: «, sulla base degli indici sintetici previsti nell'Allegato II.2-bis»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.»;
3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
ff) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 32-bis
Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa
1. La relazione specialisticacentr+ sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8 dell'Allegato I.9 e la conformita' ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.
2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilita', fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche' delle informazioni relative alla sostenibilita' sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.
Articolo 32-ter
Capitolato informativo
1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 9 dell'Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell'esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresi', la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.»;
gg) all'articolo 33:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attivita' di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.»;
hh) all'articolo 35, comma 1, lettera b), la parola «coerente» e' sostituita dalla seguente: «conforme»;
ii) all'articolo 36, comma 3, la parola «coerente» e' sostituita dalla seguente: «conforme»;
ll) all'articolo 37, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica accerta la conformita' del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica accerta la conformita' del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato.»;
mm) all'articolo 38:
1) al comma 1, lettera a), le parole «UNI EN ISO/IEC 1702» sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;
2) al comma 2, le parole «un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «un direttore tecnico»;
nn) all'articolo 40:
1) al comma 2:
1.1. alla lettera f), punto 9, le parole: «il 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento»;
1.2. dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilita', tracciabilita' e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonche' della esaustivita', coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformita' ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;
i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
oo) all'articolo 41, comma 1, il secondo periodo e' soppresso.