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16 aprile 1958
16 aprile 1958
Art. 10.
Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza, all'estero, il professore universitario puo' essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.
Il congedo e' accordato dal Ministro, sentita la Facolta' cui il professore appartiene, e non puo' essere rinnovato nell'anno successivo.
Durante il periodo di congedo di cui ai precedenti commi il professore conserva la sua qualita' di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.
Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del rettore dell'Universita' o del direttore dell'Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Sono altresi' disposti con decreto Ministeriale il congelo e l'aspettativa di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 .
Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza, all'estero, il professore universitario puo' essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.
Il congedo e' accordato dal Ministro, sentita la Facolta' cui il professore appartiene, e non puo' essere rinnovato nell'anno successivo.
Durante il periodo di congedo di cui ai precedenti commi il professore conserva la sua qualita' di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.
Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del rettore dell'Universita' o del direttore dell'Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Sono altresi' disposti con decreto Ministeriale il congelo e l'aspettativa di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 .
Commentario • 1
- 1. Legge di stabilità 2012 pubblicata in Gazzetta ufficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 novembre 2011 · 1.2613686
Giurisprudenza • 35
- 1. Corte Cost., sentenza 08/04/1992, n. 166Provvedimento: […] n. 311, dell'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (così come modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705) e dell'art. 12 delle disposizioni preliminari del codice civile (la posizione del professore "fuori ruolo" nominato insegnante presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione non sarebbe diversa da quella del "professore in congedo per motivi di studio" prevista dall'art. 10 della legge 311 del 1958 e da quella dei professori investiti di cariche pubbliche, collocati d'ufficio in aspettativa, eppure titolari del diritto di partecipazione alle sedute del Consiglio di facoltà).Leggi di più...
- inammissibilita' della questione ( per difetto di pregiudizialita'.).·
- asserita violazione dei principi di eguaglianza ed imparzialita' della p.a.·
- sent. 166/92 b. universita' e istituzioni di alta cultura·
- inammissibilita' della questione.·
- nomina quali docenti presso la s.s.p.a·
- difetto di pregiudizialita'·
- avvenuto esaurimento della materia del contendere·
- collocamento fuori ruolo nelle universita'·
- rilevanza della questione·
- sent. 166/92 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- professori universitari