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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/07/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 133/2024
La Corte d'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 133/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato l'8.4.2024 e iscritto a ruolo il 16.4.2024, da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso per procura alle liti rilasciata su foglio separato dall'Avv. Massimiliano Rosa del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Udine, Via Mercatovecchio n. 11; appellante contro
, con studio in Gorizia, Via Maniacco n. 10, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luca Vecchioni, giusta procura alle liti già allegata in primo grado - presso lo studio del quale, in Trieste, Via del Coroneo n. 21, è domiciliato;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n.250/2023, pronunciata in data 08.09.2023 nel proc. con R.G. 148/2022, pubblicata in data 09.10.2023, non notificata – responsabilità professionale -.
CONCLUSIONI
Per parte appellante, come in note depositate il 7.3.2025:
1) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - in accoglimento del motivo unico esposto nel presente atto, previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado sub R.G. 148/2022 del Tribunale di Gorizia, nella misura ritenuta di giustizia;
1 2) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA - in accoglimento del motivo unico esposto nel presente atto, previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, dichiarare integralmente compensate le spese del giudizio di primo grado sub R.G. 148/2022 del Tribunale di Gorizia, ovvero, in ulteriore ed estremo subordine, disporne la parziale compensazione secondo la gradazione ritenuta di giustizia.;
3) IN OGNI CASO - condannare l'Avv. al pagamento delle spese, CP_1 diritti ed onorari del presente giudizio di appello, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte appellata, come da comparsa di costituzione e note depositate il 16.3.2025:
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi l'impugnazione avversaria, giacchè inammissibile, infondata e/o del tutto indimostrata.
Con integrale rifusione delle spese di lite.
FATTI DI CAUSA
Premesse in fatto
1. L'avv. ha patrocinato il qui appellante in una causa CP_1 Parte_1 di lavoro davanti al Tribunale di Trieste, impugnando un licenziamento da lui ricevuto, causa esitata con sentenza n.14/2020 di rigetto dell'opposizione dell'assistito dell'avv.
CP_1
2. A seguito di informativa circa l'alea della possibile impugnazione, il sig. Pt_1 insisteva per la proposizione di appello che, l'avv. depositava però CP_1 tardivamente, abbandonando, di conseguenza, il procedimento di secondo grado.
3. La compagnia assicurativa dell'avv. interpellata, negava il chiesto CP_1 indennizzo, sostenendo l'assenza di pregiudizi concreti in capo al per le ridotte Pt_1 possibilità di accoglimento dell'appello pur predisposto.
Il procedimento di primo grado
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha quindi convenuto in Pt_1 giudizio l'avv. chiedendo, se del caso previo rilievo di questioni di contrasto CP_1 con la normativa europea e di incostituzionalità, il risarcimento dei danni causati dall'errore professionale – proposizione tardiva di appello -, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, in subordine chiedendo la condanna alla restituzione dei compensi pagati per la trattazione del procedimento e, in ulteriore subordine, il risarcimento dei danni non patrimoniali.
5. Si è costituito in giudizio l'avv. resistendo e sostenendo l'infondatezza delle CP_1 domande formulate.
pag. 2/8 La sentenza di primo grado
6. Il Tribunale di Gorizia, all'esito del procedimento istruito documentalmente, non accolte le sollecitazioni al rilievo di questioni di illegittimità costituzionale o eurounitaria, ha respinto la domanda principale, ha accolto parzialmente la prima domanda subordinata e ha rigettato la seconda subordinata.
6.1. In primo luogo, qualificata la responsabilità invocata, in termini contrattuali, il Tribunale ha ritenuto che i tre motivi di appello predisposti dall'avv. e assentiti CP_1 dal sig. non avessero una significativa probabilità di accoglimento nel merito Pt_1
(requisito della cui prova era comunque onerato l'attore).
Venendo al dettaglio, il ricorso in appello predisposto dall'Avv era CP_1 articolato in tre motivi di impugnazione: 1) la tardività del licenziamento;
2) la violazione del principio di buona fede contrattuale;
3) la non computabilità, ai fini del superamento del periodo di comporto, dei periodi di ricovero e convalescenza port- operatoria.
6.1.1. Con riguardo al primo motivo di appello (licenziamento tardivo): il Tribunale ha rilevato che risulta maggioritario e consolidato l'insegnamento secondo il quale, mentre nel licenziamento disciplinare l'immediatezza del recesso è imposta a garanzia della pienezza del diritto di difesa all'incolpato, nell'ipotesi di superamento del periodo di comporto per malattia "l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con quello del datore di lavoro a disporre di un ragionevole spatium deliberandi, in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali. In tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa.” (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav. n. 22755/2023, Cass. Civ., Sez. Lav. 18960/2020, Cass. Civ., Sez. Lav. n. 25535/2018 Cass. Civ., Sez. Lav. n. 7037/2011).
Il Tribunale di Trieste aveva fatto, quindi, corretta applicazione di tale principio, motivando, in maniera logica e corretta, la tempestività del recesso del datore di lavoro, sulla base delle circostanze del caso concreto, quali: i giorni trascorsi, il fatto che Pt_1
i era presentato al lavoro e le dimensioni dell'azienda. Inoltre, parte attrice non
[...] aveva fornito ulteriori elementi idonei a provare la probabilità dell'accoglimento del motivo.
6.1.2. Con riguardo al secondo motivo di appello (violazione del principio di buona fede contrattuale):
Il Tribunale ha segnalato come l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito sia nel senso che:
pag. 3/8 “In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva;
non rileva, pertanto, la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cd. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. n. 20761/2018, C.d.A. Salerno, Sez. Lav. n. 448/2022).
D'altro canto, il Tribunale triestino aveva accertato, sulla base dell'istruttoria espletata, che il datore di lavoro aveva comunque fornito corrette indicazioni al sig. sul Pt_1 superamento del periodo di comporto.
Anche in questo caso parte attrice non aveva fornito ulteriori elementi idonei a provare la maggior probabilità dell'accoglimento di tale motivo di appello.
6.1.3. Con riguardo al terzo motivo di appello (non computabilità, ai fini del superamento del periodo di comporto, dei periodi di ricovero e convalescenza port- operatoria): il giudice del lavoro aveva correttamente applicato la norma, di chiara formulazione, contenuta nel CCNL di riferimento, facendo anche proprio l'orientamento giurisprudenziale, risalente e rimasto fermo, secondo cui: “è qualificabile come malattia
- e pertanto deve essere computato ai fini della scadenza del comporto - il periodo di convalescenza (nel caso, di tre mesi) seguito alla fase acuta dell'evento morboso e necessario ai fini della completa guarigione (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 5509/98).
Oltre a non fornire elementi volti a provare la maggior probabilità dell'accoglimento di tale motivo di appello, lo stesso attore aveva affermato che “il motivo non avrebbe avuto esagerate possibilità di accoglimento nella fase di impugnazione.”.
6.2. In secondo luogo, il Tribunale di Gorizia ha accolto la domanda, subordinata, di restituzione dei compensi, interpretata come connessa a domanda di risoluzione del contratto, limitatamente ai compensi del primo grado di giudizio, avendo l'avv. CP_1 provato la già intervenuta restituzione dei compensi relativi alla proposizione dell'appello.
pag. 4/8 6.3. Da ultimo, il giudice di primo grado ha respinto la domanda, pure subordinata, di risarcimento dei danni non patrimoniali, ritenendo insufficiente l'allegazione e la prova di mera sofferenza da frustrazione.
6.4. Quanto alle spese, il giudice ha condannato il sig. ritenuto soccombente, Pt_1 non risultando sufficiente, in senso opposto, l'accoglimento della domanda subordinata restitutoria, tenuto conto del relativo limitato importo rispetto a quello della domanda principale.
Il ricorso in appello del sig. Pt_1
7. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello il sig. limitatamente al Pt_1 capo relativo alle spese, chiedendo, in via principale, la condanna di controparte e, in subordine, la compensazione delle spese, con il favore delle spese di secondo grado.
Ha invocato, l'appellante, l'applicazione dei seguenti insegnamenti giurisprudenziali:
- “nel caso in cui sia rigettata la domanda principale e sia accolta quella subordinata, vi può essere soccombenza parziale di chi quelle domande ebbe a formulare, ma in un solo caso, ovvero quando la domanda principale e quella subordinata erano tra loro distinte ed autonome, ovvero fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto totalmente diversi (così sin dalla Sentenza capostipite n. 2262 del 20/08/1966).”
- in caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa" (cfr. ex multis, Cass. 23 gennaio 2018, n. 1572).
Ad ulteriore conferma della fondatezza dell'appello, poi, vi era stato l'atteggiamento di totale chiusura, ante causam, della controparte al riconoscimento delle ragioni del atteggiamento che aveva reso necessaria l'azione in giudizio. Pt_1
Le difese in appello di CP_1
8. Con comparsa depositata il 16.9.2024 si è costituito in giudizio , CP_1 resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
Ha rammentato, l'appellante, di avere, a suo tempo, chiaramente rappresentato al he l'appello aveva solo il 50% di probabilità di accoglimento. Pt_1
Ha evidenziato la mancata impugnazione del rigetto della domanda principale, con la quale era stato chiesto un risarcimento di euro 42.967,99.
Ha escluso che le valutazioni sulle spese di lite possono mutare in considerazione dell'accoglimento della domanda subordinata restitutoria, sia perché tale domanda è di valore nettamente inferiore a quella principale respinta, sia perché, pur in mancanza di pag. 5/8 impugnazione incidentale, era discutibile la decisione del giudice di condannare l'avvocato a restituire i compensi del giudizio di primo grado – immune da errori – sia perché le due domande, principale e prima subordinata, erano tra loro autonome.
Solo in via subordinata ha chiesto, l'appellato, la mera compensazione delle spese configurandosi una soccombenza reciproca (cfr. Cass. civ. sent. 14.9.2022 n.27131).
Il procedimento di secondo grado
9. All'udienza del 29.10.2024 le parti hanno chiesto fissarsi udienza per l'assunzione in riserva, con termini ex art. 352 c.p.c.
10. Con provvedimento del 6.5.2025 il consigliere istruttore, dato atto del deposito delle note sostitutive dell'udienza, ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. L'appello è fondato e merita accoglimento.
11.1. Questa Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale:
“Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio di secondo grado si fosse configurata una soccombenza reciproca, per avere il giudice accolto la domanda subordinata dell'appellante, volta alla riduzione del "quantum" liquidato dal primo giudice a titolo di spese processuali, in luogo di quella principale mirante alla compensazione delle stesse, trattandosi di domande non autonome, in quanto entrambe fondate sulla medesima regola giuridica – l'art. 92 c.p.c. – e sul medesimo presupposto di fatto, rappresentato dal divario tra l'importo preteso dall'attore a titolo di risarcimento e quello accordatogli dalla sentenza del tribunale).” (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26043 del 17/11/2020 (Rv. 659920 – 01; anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 20/08/1966, Rv. 324408 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985, Rv. 440976 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 27/07/2005, Rv. 583343 - 01).
11.2. Nel caso di specie sussistono più che sufficienti elementi per ritenere non autonome tra loro la domanda principale, respinta, e la prima subordinata, invece, accolta.
Il fatto storico-giuridico che è alla base delle domande è lo stesso, si tratta, infatti, del ritardo colposo con il quale il professionista ha depositato l'atto di appello.
Il petitum è, in entrambi i casi, una somma di denaro, e, in particolare, quella oggetto della domanda subordinata (esborso per i compensi delle spese legali di primo grado e per la proposizione dell'appello) era già ricompreso nel petitum nella prima domanda, essendo oggetto anche della domanda risarcitoria.
pag. 6/8 12. Ne consegue che deve escludersi una soccombenza totale o prevalente in capo all'odierno appellante.
13. Sussistono, peraltro, ragioni giustificatrici di una compensazione parziale delle spese di primo e secondo grado, in base ad una visione d'insieme dell'esito complessivo della vicenda, con residuo onere a carico di parte appellata (cfr. Cass Sez. 3 -
, Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023 (Rv. 669349 - 01)1.
Il fatto che la domanda principale in primo grado fosse di importo decisamente più consistente rispetto alla subordinata accolta, e che, in secondo grado, anche parte appellata abbia, solo in via di subordine, anch'essa concluso per la compensazione delle spese, porta a ritenere dovuta una compensazione parziale, in misura del 50%, con condanna del sig. rifondere il residuo 50% all'avv. Pt_1 CP_1
Le spese del presente grado di giudizio – non essendo in contestazione la quantificazione delle spese di primo grado -, data la semplicità e il limitato oggetto del contendere della causa, vanno liquidate su valori prossimi ai minimi del parametro di riferimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.133/2024 RG, così decide:
1. accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 sentenza appellata, n.250/2023, emessa dal Tribunale di Gorizia l'8.9.2023 e pubblicata in data 09.10.2023;
2 – compensa parzialmente, in misura del 50%, le spese di lite di primo grado di giudizio tra le parti e condanna a rifondere a la residua CP_1 Parte_1 quota di spese che liquida – già ridotta del 50% - in €.3.356,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
3 – compensa, in misura del 50%, le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti e condanna a rifondere a la residua quota di spese CP_1 Parte_1 che liquida – già ridotta del 50% - in €.1.850,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre alle spese vive in misura di €.191,25, oltre IVA e CPA come per legge;
Manda la Cancelleria per quanto di competenza. Trieste, 8.7.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa.”. pag. 7/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 133/2024
La Corte d'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 133/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato l'8.4.2024 e iscritto a ruolo il 16.4.2024, da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso per procura alle liti rilasciata su foglio separato dall'Avv. Massimiliano Rosa del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Udine, Via Mercatovecchio n. 11; appellante contro
, con studio in Gorizia, Via Maniacco n. 10, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luca Vecchioni, giusta procura alle liti già allegata in primo grado - presso lo studio del quale, in Trieste, Via del Coroneo n. 21, è domiciliato;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n.250/2023, pronunciata in data 08.09.2023 nel proc. con R.G. 148/2022, pubblicata in data 09.10.2023, non notificata – responsabilità professionale -.
CONCLUSIONI
Per parte appellante, come in note depositate il 7.3.2025:
1) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - in accoglimento del motivo unico esposto nel presente atto, previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado sub R.G. 148/2022 del Tribunale di Gorizia, nella misura ritenuta di giustizia;
1 2) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA - in accoglimento del motivo unico esposto nel presente atto, previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, dichiarare integralmente compensate le spese del giudizio di primo grado sub R.G. 148/2022 del Tribunale di Gorizia, ovvero, in ulteriore ed estremo subordine, disporne la parziale compensazione secondo la gradazione ritenuta di giustizia.;
3) IN OGNI CASO - condannare l'Avv. al pagamento delle spese, CP_1 diritti ed onorari del presente giudizio di appello, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte appellata, come da comparsa di costituzione e note depositate il 16.3.2025:
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi l'impugnazione avversaria, giacchè inammissibile, infondata e/o del tutto indimostrata.
Con integrale rifusione delle spese di lite.
FATTI DI CAUSA
Premesse in fatto
1. L'avv. ha patrocinato il qui appellante in una causa CP_1 Parte_1 di lavoro davanti al Tribunale di Trieste, impugnando un licenziamento da lui ricevuto, causa esitata con sentenza n.14/2020 di rigetto dell'opposizione dell'assistito dell'avv.
CP_1
2. A seguito di informativa circa l'alea della possibile impugnazione, il sig. Pt_1 insisteva per la proposizione di appello che, l'avv. depositava però CP_1 tardivamente, abbandonando, di conseguenza, il procedimento di secondo grado.
3. La compagnia assicurativa dell'avv. interpellata, negava il chiesto CP_1 indennizzo, sostenendo l'assenza di pregiudizi concreti in capo al per le ridotte Pt_1 possibilità di accoglimento dell'appello pur predisposto.
Il procedimento di primo grado
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha quindi convenuto in Pt_1 giudizio l'avv. chiedendo, se del caso previo rilievo di questioni di contrasto CP_1 con la normativa europea e di incostituzionalità, il risarcimento dei danni causati dall'errore professionale – proposizione tardiva di appello -, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, in subordine chiedendo la condanna alla restituzione dei compensi pagati per la trattazione del procedimento e, in ulteriore subordine, il risarcimento dei danni non patrimoniali.
5. Si è costituito in giudizio l'avv. resistendo e sostenendo l'infondatezza delle CP_1 domande formulate.
pag. 2/8 La sentenza di primo grado
6. Il Tribunale di Gorizia, all'esito del procedimento istruito documentalmente, non accolte le sollecitazioni al rilievo di questioni di illegittimità costituzionale o eurounitaria, ha respinto la domanda principale, ha accolto parzialmente la prima domanda subordinata e ha rigettato la seconda subordinata.
6.1. In primo luogo, qualificata la responsabilità invocata, in termini contrattuali, il Tribunale ha ritenuto che i tre motivi di appello predisposti dall'avv. e assentiti CP_1 dal sig. non avessero una significativa probabilità di accoglimento nel merito Pt_1
(requisito della cui prova era comunque onerato l'attore).
Venendo al dettaglio, il ricorso in appello predisposto dall'Avv era CP_1 articolato in tre motivi di impugnazione: 1) la tardività del licenziamento;
2) la violazione del principio di buona fede contrattuale;
3) la non computabilità, ai fini del superamento del periodo di comporto, dei periodi di ricovero e convalescenza port- operatoria.
6.1.1. Con riguardo al primo motivo di appello (licenziamento tardivo): il Tribunale ha rilevato che risulta maggioritario e consolidato l'insegnamento secondo il quale, mentre nel licenziamento disciplinare l'immediatezza del recesso è imposta a garanzia della pienezza del diritto di difesa all'incolpato, nell'ipotesi di superamento del periodo di comporto per malattia "l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con quello del datore di lavoro a disporre di un ragionevole spatium deliberandi, in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali. In tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa.” (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav. n. 22755/2023, Cass. Civ., Sez. Lav. 18960/2020, Cass. Civ., Sez. Lav. n. 25535/2018 Cass. Civ., Sez. Lav. n. 7037/2011).
Il Tribunale di Trieste aveva fatto, quindi, corretta applicazione di tale principio, motivando, in maniera logica e corretta, la tempestività del recesso del datore di lavoro, sulla base delle circostanze del caso concreto, quali: i giorni trascorsi, il fatto che Pt_1
i era presentato al lavoro e le dimensioni dell'azienda. Inoltre, parte attrice non
[...] aveva fornito ulteriori elementi idonei a provare la probabilità dell'accoglimento del motivo.
6.1.2. Con riguardo al secondo motivo di appello (violazione del principio di buona fede contrattuale):
Il Tribunale ha segnalato come l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito sia nel senso che:
pag. 3/8 “In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva;
non rileva, pertanto, la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cd. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. n. 20761/2018, C.d.A. Salerno, Sez. Lav. n. 448/2022).
D'altro canto, il Tribunale triestino aveva accertato, sulla base dell'istruttoria espletata, che il datore di lavoro aveva comunque fornito corrette indicazioni al sig. sul Pt_1 superamento del periodo di comporto.
Anche in questo caso parte attrice non aveva fornito ulteriori elementi idonei a provare la maggior probabilità dell'accoglimento di tale motivo di appello.
6.1.3. Con riguardo al terzo motivo di appello (non computabilità, ai fini del superamento del periodo di comporto, dei periodi di ricovero e convalescenza port- operatoria): il giudice del lavoro aveva correttamente applicato la norma, di chiara formulazione, contenuta nel CCNL di riferimento, facendo anche proprio l'orientamento giurisprudenziale, risalente e rimasto fermo, secondo cui: “è qualificabile come malattia
- e pertanto deve essere computato ai fini della scadenza del comporto - il periodo di convalescenza (nel caso, di tre mesi) seguito alla fase acuta dell'evento morboso e necessario ai fini della completa guarigione (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 5509/98).
Oltre a non fornire elementi volti a provare la maggior probabilità dell'accoglimento di tale motivo di appello, lo stesso attore aveva affermato che “il motivo non avrebbe avuto esagerate possibilità di accoglimento nella fase di impugnazione.”.
6.2. In secondo luogo, il Tribunale di Gorizia ha accolto la domanda, subordinata, di restituzione dei compensi, interpretata come connessa a domanda di risoluzione del contratto, limitatamente ai compensi del primo grado di giudizio, avendo l'avv. CP_1 provato la già intervenuta restituzione dei compensi relativi alla proposizione dell'appello.
pag. 4/8 6.3. Da ultimo, il giudice di primo grado ha respinto la domanda, pure subordinata, di risarcimento dei danni non patrimoniali, ritenendo insufficiente l'allegazione e la prova di mera sofferenza da frustrazione.
6.4. Quanto alle spese, il giudice ha condannato il sig. ritenuto soccombente, Pt_1 non risultando sufficiente, in senso opposto, l'accoglimento della domanda subordinata restitutoria, tenuto conto del relativo limitato importo rispetto a quello della domanda principale.
Il ricorso in appello del sig. Pt_1
7. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello il sig. limitatamente al Pt_1 capo relativo alle spese, chiedendo, in via principale, la condanna di controparte e, in subordine, la compensazione delle spese, con il favore delle spese di secondo grado.
Ha invocato, l'appellante, l'applicazione dei seguenti insegnamenti giurisprudenziali:
- “nel caso in cui sia rigettata la domanda principale e sia accolta quella subordinata, vi può essere soccombenza parziale di chi quelle domande ebbe a formulare, ma in un solo caso, ovvero quando la domanda principale e quella subordinata erano tra loro distinte ed autonome, ovvero fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto totalmente diversi (così sin dalla Sentenza capostipite n. 2262 del 20/08/1966).”
- in caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa" (cfr. ex multis, Cass. 23 gennaio 2018, n. 1572).
Ad ulteriore conferma della fondatezza dell'appello, poi, vi era stato l'atteggiamento di totale chiusura, ante causam, della controparte al riconoscimento delle ragioni del atteggiamento che aveva reso necessaria l'azione in giudizio. Pt_1
Le difese in appello di CP_1
8. Con comparsa depositata il 16.9.2024 si è costituito in giudizio , CP_1 resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
Ha rammentato, l'appellante, di avere, a suo tempo, chiaramente rappresentato al he l'appello aveva solo il 50% di probabilità di accoglimento. Pt_1
Ha evidenziato la mancata impugnazione del rigetto della domanda principale, con la quale era stato chiesto un risarcimento di euro 42.967,99.
Ha escluso che le valutazioni sulle spese di lite possono mutare in considerazione dell'accoglimento della domanda subordinata restitutoria, sia perché tale domanda è di valore nettamente inferiore a quella principale respinta, sia perché, pur in mancanza di pag. 5/8 impugnazione incidentale, era discutibile la decisione del giudice di condannare l'avvocato a restituire i compensi del giudizio di primo grado – immune da errori – sia perché le due domande, principale e prima subordinata, erano tra loro autonome.
Solo in via subordinata ha chiesto, l'appellato, la mera compensazione delle spese configurandosi una soccombenza reciproca (cfr. Cass. civ. sent. 14.9.2022 n.27131).
Il procedimento di secondo grado
9. All'udienza del 29.10.2024 le parti hanno chiesto fissarsi udienza per l'assunzione in riserva, con termini ex art. 352 c.p.c.
10. Con provvedimento del 6.5.2025 il consigliere istruttore, dato atto del deposito delle note sostitutive dell'udienza, ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. L'appello è fondato e merita accoglimento.
11.1. Questa Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale:
“Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio di secondo grado si fosse configurata una soccombenza reciproca, per avere il giudice accolto la domanda subordinata dell'appellante, volta alla riduzione del "quantum" liquidato dal primo giudice a titolo di spese processuali, in luogo di quella principale mirante alla compensazione delle stesse, trattandosi di domande non autonome, in quanto entrambe fondate sulla medesima regola giuridica – l'art. 92 c.p.c. – e sul medesimo presupposto di fatto, rappresentato dal divario tra l'importo preteso dall'attore a titolo di risarcimento e quello accordatogli dalla sentenza del tribunale).” (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26043 del 17/11/2020 (Rv. 659920 – 01; anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 20/08/1966, Rv. 324408 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985, Rv. 440976 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 27/07/2005, Rv. 583343 - 01).
11.2. Nel caso di specie sussistono più che sufficienti elementi per ritenere non autonome tra loro la domanda principale, respinta, e la prima subordinata, invece, accolta.
Il fatto storico-giuridico che è alla base delle domande è lo stesso, si tratta, infatti, del ritardo colposo con il quale il professionista ha depositato l'atto di appello.
Il petitum è, in entrambi i casi, una somma di denaro, e, in particolare, quella oggetto della domanda subordinata (esborso per i compensi delle spese legali di primo grado e per la proposizione dell'appello) era già ricompreso nel petitum nella prima domanda, essendo oggetto anche della domanda risarcitoria.
pag. 6/8 12. Ne consegue che deve escludersi una soccombenza totale o prevalente in capo all'odierno appellante.
13. Sussistono, peraltro, ragioni giustificatrici di una compensazione parziale delle spese di primo e secondo grado, in base ad una visione d'insieme dell'esito complessivo della vicenda, con residuo onere a carico di parte appellata (cfr. Cass Sez. 3 -
, Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023 (Rv. 669349 - 01)1.
Il fatto che la domanda principale in primo grado fosse di importo decisamente più consistente rispetto alla subordinata accolta, e che, in secondo grado, anche parte appellata abbia, solo in via di subordine, anch'essa concluso per la compensazione delle spese, porta a ritenere dovuta una compensazione parziale, in misura del 50%, con condanna del sig. rifondere il residuo 50% all'avv. Pt_1 CP_1
Le spese del presente grado di giudizio – non essendo in contestazione la quantificazione delle spese di primo grado -, data la semplicità e il limitato oggetto del contendere della causa, vanno liquidate su valori prossimi ai minimi del parametro di riferimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.133/2024 RG, così decide:
1. accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 sentenza appellata, n.250/2023, emessa dal Tribunale di Gorizia l'8.9.2023 e pubblicata in data 09.10.2023;
2 – compensa parzialmente, in misura del 50%, le spese di lite di primo grado di giudizio tra le parti e condanna a rifondere a la residua CP_1 Parte_1 quota di spese che liquida – già ridotta del 50% - in €.3.356,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
3 – compensa, in misura del 50%, le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti e condanna a rifondere a la residua quota di spese CP_1 Parte_1 che liquida – già ridotta del 50% - in €.1.850,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre alle spese vive in misura di €.191,25, oltre IVA e CPA come per legge;
Manda la Cancelleria per quanto di competenza. Trieste, 8.7.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa.”. pag. 7/8