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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/09/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1797/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
NARDI LUISA e con elezione di domicilio Telematico presso avv. NARDI LUISA;
ATTRICE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli aavv. CP_1 P.IVA_1 CP_2
e ( ) con elezione di domicilio in
[...] Controparte_3 C.F._2
CORSO EUROPA 13 MILANO, presso e nello studio dell'avv. ; CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 06/02/2025, che qui si intendono richiamate per relationem;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario pagina 2 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n.
9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 702 bis ss. c.p.c. depositato in data 9.3.2022 e notificato alla resistente in data 24.5.2022, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, , volta all'accertamento della Parte_1
responsabilità del convenuto, - a titolo precontrattuale, ex CP_1 CP_1
art.1337 c.c., contrattuale, ex art.1218 e/o extracontrattuale ex art.2043 c.c. - per aver contribuito nel fatto doloso o colposo, in via solidale, con , ed in ogni caso per CP_4
la diretta responsabilità imputabile per la condotta contraria ai propri doveri di diligente esecuzione della prestazione nell'ambito del contatto sociale qualificato, in occasione dell'acquisto dei 10 diamanti indicati in ricorso da parte dell'attrice proprio da CP_4
avvenuto nel marzo del 2005, presso la filiale ed a seguito di sollecitazione dei dipendenti della e di conseguentemente condanna di quest'ultima al risarcimento CP_5 dei danni patiti e quantificati in € 67.563,25, o comunque nella maggiore o minore o diversa somma diversamente risultante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data da ciascun acquisto al saldo effettivo;
- dato atto di come parte convenuta, costituitasi ritualmente con memoria di costituzione depositata in data 11.7.22, abbia chiesto il rigetto di tutte le domande della ricorrente eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti di cui all'art.702 bis c.p.c., il difetto di legittimazione passiva della banca essendo il contratto stato concluso tra la ricorrente e l'improcedibilità della Pt_1 CP_4
domanda per asserito danno potenziale non verificatosi ed, infine, la prescrizione della azioni di risarcimento del danno, ed, in via subordinata, per l'accertamento di un concorso di colpa ai sensi dell'art.1227 c.c.;
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona - dato atto di come, fallito il tentativo di conciliazione per mancata adesione della parte resistente alla proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. - formulata all'udienza del 21.7.2022 - e disposto il mutamento del rito con passaggio della trattazione nelle forme del rito ordinario di cognizione con ordinanza del 20.10.22, la causa sia stata istruita mediante produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali, assunzione delle prove orali, emissione di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. a carico della resistente, e svolgimento, anche ad ulteriori fini conciliativi, di CTU con deposito di elaborato peritale da parte della dott.ssa in data Persona_1
18.6.24, per effetto delle ordinanze interlocutorie del 18.5.23 e 18.1.24, qui richiamate per relationem;
- dato atto di come, sulla base degli atti e dei mezzi istruttori espletati risultino provate in fatto le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
1. in data 8 marzo del 2005, , acquistava dalla società Parte_1
i 10 diamanti indicati in ricorso al prezzo complessivo di € CP_4
153.703,25 (circostanza non contestata, docc. 1 parte ricorrente e doc. 1,2 parte convenuta);
2. gli acquisti avvenivano tutti presso la Agenzia Volta AN (MN) dell'allora Banco Popolare di Verona e Novara - dante causa dell'odierna resistente - ove parte ricorrente aveva il proprio conto CP_1
corrente, per il tramite del ed a seguito di specifico colloquio con il CP_1
consulente finanziario di fiducia del convenuto, CP_1 Persona_2
(circostanza non contestata, essendo la contestazione del limitata al fatto CP_1
che il correntista si fosse recato in banca per chiedere di sua iniziativa informazioni su tale investimento o se le informazioni siano state proposte dalla consulente del di sua iniziativa); CP_1
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona 3. parte ricorrente mai prima d'allora aveva acquistato diamanti (circostanza non specificatamente contestata) e, per contro, risulta che proprio il consulente del attenzionò tale forma di investimento alla attrice CP_1 Persona_2
quale circostanza, da un lato, desumibile dalle dichiarazioni specifiche dei testi e (sub cap. 7,8) e, dall'altro, dalla Testimone_1 Testimone_2
Cont presenza di un accordo specifico di promozione tra e il (cfr. doc. 1 CP_1
parte resistente e doc. 43 parte resistente), nonché dalla rispondenza di tali circostanze al contenuto dell'accordo, oltre che all'accertamento compiuto dall'Autorità indipendente di Garanzia A.G.C.M. al riguardo (cfr. doc. 11 parte ricorrente) oltre che al contenuto della brochure di cui al doc. 8 di parte ricorrente ed alle dichiarazioni conformi del teste (cfr. Testimone_3
capp. 25-28); secondo tali risultanze era proprio il consulente della Banca (nel caso di specie che: Per_2
a. riferiva loro che in tempi di crisi economico-finanziaria i diamanti erano un investimento sicuro e vantaggioso – tanto da definirli “bene-rifugio per eccellenza” – nonché agevolmente liquidabile, quotato a livello internazionale e certificato dai più autorevoli istituti gemmologici mondiali.
b. rassicurava i clienti dichiarando che si trattava di un investimento remunerativo, oltre che sicuro e – a riprova di quanto affermava – riferiva ai ricorrenti che molti funzionari della Banca avevano sottoscritto il medesimo investimento e gli mostrava sul monitor di un computer della
Agenzia un grafico il quale rappresentava l'andamento del valore dei diamanti in continua crescita. Riferiva inoltre allo stesso che era possibile anche investire in oro ma che l'investimento in diamanti era migliore in quanto il prezzo dell'oro era estremamente volatile;
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona c. precisava che la forma di investimento proposta prevedeva la possibilità per l'investitore che, come l'attuale ricorrenti, non avesse avuta la disponibilità di una cassetta di sicurezza presso la Banca, di avvalersi di un servizio gratuito di deposito e custodia delle pietre preziose in appositi caveau e che il clienti, in qualunque momento, avrebbe potuto rivendere le gemme alle quotazioni pubblicate periodicamente sul Sole24ore e comunque consultabili presso l'Agenzia, a fronte di una modesta penale fissata in misura decrescente nei primi sette anni dall'acquisto e motivata dal fatto che si trattava di un investimento pensato per il lungo periodo.
d. riferiva che i diamanti da investimento erano diversi rispetto a quelli che si potevano comprare in gioielleria e per questo venivano venduti in banca e presentavano vari vantaggi: 1) il diamante da investimento è un investimento come altri investimenti e non un gioiello;
2) è un bene rifugio;
3) il disinvestimento è facile e avviene in trasparenza viste le quotazioni pubblicate trimestralmente su Il Sole 24 Ore;
4) ha natura conservativa e non speculativa;
5) è altamente redditizio il 100% dei clienti che aveva investito in diamanti tenendoli almeno 5 anni aveva avuto un guadagno e che l'83% dei clienti che ha disinvestito indipendentemente dal tempo trascorso aveva comunque chiuso in positivo l'operazione; 6) il prezzo a cui viene venduto corrisponde al valore effettivo del diamante a differenza dei diamanti venduti in gioielleria.
4. - risulta infatti, altresì, circostanza ritualmente acquisita agli atti quella inerente, da un lato, l'esistenza di un siffatto specifico accordo (cfr. doc. 1 fasc. resistente) tra e NC RE (oltre ad altre NC), per effetto e CP_4
secondo il quale, il si impegnava a mettere in contatto i propri clienti con CP_1 per l'acquisto di diamanti da investimento, a proporre l'investimento in CP_4
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona diamanti, a mettere nelle proprie filiali materiale informativo sull'investimento in diamanti, a fare firmare la proposta di acquisto dei diamanti ai clienti, a raccogliere documenti e sottoscrizioni e a tenere aggiornati i clienti sui rendimenti dei diamanti;
5. secondo tale accordo, la banca guadagnava una percentuale (del 12,5%) da ogni acquisto andato a buon fine e tale percentuale aveva rilevanza ai fini delle valutazioni aziendali sulle filiali e dipendenti (cfr doc. 43-44 dimessi dalla resistente all'esito dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c);
6. la sollecitazione dell'acquisto dei diamanti presso la filiale avveniva per il tramite Cont Con di volantini e brochure predisposte da e fornite a appositamente ed in esecuzione dell'accordo a monte richiamato (cfr. circostanza non contestata e docc. 8 parte ricorrente e dich. testi citati);
7. con provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato in data Cont 30.10.2017 (cfr. doc. 11-12 parte attrice) veniva comminata sanzione ad e per pratiche commerciali ingannevoli e scorrette (Provvedimento CP_1
AGCM PS10677) proprio con riferimento alla vendita dei diamanti secondo le modalità concretizzatesi anche nel caso di specie nei confronti della ricorrente
Pt_2
Co 1 Secondo cui “La pratica posta in essere da , e , concernente le modalità di Controparte_7 CP_8 CP_1 prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su Il Sole 24 Ore, integra la violazione degli articoli
20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene Co calcolato - prospettato da come quotazione di mercato -; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e Co certo disinvestimento in termini di facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista che vanta una leadership europea”.. “..il sito e il materiale illustrativo complessivamente diffuso dal professionista si soffermavano sui seguenti aspetti: - il diamante è “bene rifugio per eccellenza” la cui quotazione è destinata ad aumentare a causa del progressivo calo della produzione, e che diversamente dall'oro diventato pericolosamente speculativo, non è sottoposto ad influenze politico-valutarie; - il diamante è liquidabile in tutto il mondo e non è soggetto alla tassazione sull'incremento di valore;
il diamante rappresenta un investimento utile in un'ottica di diversificazione nel medio-lungo periodo, in quanto il Co capitale è costantemente rivalutato e tutela l'investitore dall'inflazione;- i diamanti di - dei quali venivano descritte nel dettaglio le caratteristiche di eccellenza - appartengono alla fascia qualitativa più elevata della classificazione internazionale pagina 7 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona e sono quotati internazionalmente in quanto certificati da importanti istituti gemmologici a garanzia della circolabilità e Co rivendibilità in tutto il mondo;
- offre una serie di servizi legati all'acquisto del diamante: certificazioni, laboratori, quotazioni, assicurazione, deposito, consulenze postvendita;
in particolare, i diamanti sono dotati di certificazione di origine che ne attesta l'eticità; sono forniti sigillati in un blister e tatuati (con il numero di certificato impresso sulla pietra con il laser) e vengono consegnati all'acquirente con una polizza assicurativa gratuita per 1 anno, in alternativa è possibile Co chiedere che gli stessi siano conservati presso i caveaux di senza alcun costo;
- la pubblicazione trimestrale delle Co quotazioni dei diamanti sulle maggiori testate economiche da parte di in modo trasparente e continuativo delle quotazioni che valgono sia per l'acquisto che per la rivendita è presentata quale servizio, volto a rendere trasparente per il clienti sempre con certezza quale sarà il suo prezzo d'acquisto, già comprensivo di IVA” e nel caso di rivendita “i valori pubblicati in quel momento [che] fisseranno il prezzo [del diamante]”; essa è inoltre indicata quale elemento idoneo ad accrescere la sicurezza dell'investimento del clienti, stante l'asserita mancanza di un fixing mondiale, e ulteriore elemento Co di pregio dell'investimento;- offre ai propri clienti il servizio di ricollocamento attraverso la controllata
[...]
che assume l'incarico di rivendere i diamanti in precedenza acquistati dalla stessa, al prezzo come Controparte_7 Co pubblicato su Il Sole 24 Ore decurtato delle commissioni di rivendita;
- opera “in collaborazione con il sistema bancario Co offrendo in tal modo ai clienti una rete capillare di oltre 8000 sportelli su tutto il territorio nazionale”; è leader in Europa nei diamanti da investimento, offrendo servizi seri, affidabili e corretti”. La convenienza dell'investimento era promossa facendo leva sul trend positivo delle quotazioni dei diamanti, che veniva argomentata attraverso un grafico che raffrontava l'andamento in costante crescita dal 1992; sotto al grafico compariva il seguente commento “investire in diamanti non è comunque mai una scelta speculativa e rischiosa, bensì una ponderata tutela dei propri capitali”. Ancora sul Co sito sosteneva che il 100% dei propri clienti che aveva rivenduto i propri diamanti, tenendoli almeno cinque anni, “ne ha tratto un guadagno” e che “l'83% dei clienti che ha disinvestito, indipendentemente dal tempo trascorso dall'acquisto, ha chiuso in positivo tale operazione”. Il mancato guadagno era dovuto soltanto alla necessità di disinvestire in breve tempo. I guadagni netti nel medio periodo (5-10 anni) sarebbero stati pari fino al 35-40%, mentre la promessa per chi avesse tenuto il bene per 20 anni era di raddoppiare il capitale. Co Per quanto riguarda il prezzo, questo veniva fissato autonomamente da che però nel materiale promozionale faceva costante riferimento alle quotazioni pubblicate su “IlSole24Ore,” omettendo di riferire ai clienti che la pubblicazione avveniva dietro loro pagamento come pubblicità. Ed ancora,“emerge un coinvolgimento degli istituti bancari che hanno di fatto permesso la realizzazione della pratica oggetto di odierne disamine, proprio attraverso la messa disposizione delle sedi e in considerazione delle modalità con le quali si realizzava l'offerta di prodotti ai consumatori e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto. Le modalità con cui si atteggiava l'offerta dei prodotti, inoltre, hanno contribuito a condizionare le scelte del clienti che, come rilevato anche da era portato ad affidarsi con fiducia all'attività di consulenza svolte dal personale degli istituti di CP_9 credito, naturalmente attributario di specifiche qualifiche e competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali. Gli istituti bancari hanno in conclusione permesso in concreto l'attuarsi della condotta scorretta traendone uno specifico interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento e la responsabilità nell'attività di vendita dei Co diamanti di , con la quale era in essere un accordo di collaborazione. Tale qualificato coinvolgimento si inserisce sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano seguito della retrocessione delle ingenti commissioni sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientila”.. “il comportamento delle banche nella prospettazione dell'investimento in diamanti ha tradito l'affidamento riposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio. Competenza della quale il clienti, nella maggior parte dei casi abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare, dato che la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio fa tipicamente parte dell'attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito.”… “le segnalazioni stesse mostrano come proprio il rapporto fiduciario con il referente investimenti e le rassicurazioni da questo date circa la bontà dell'investimento e soprattutto la fiducia riposta nella serietà e nella reputazione della banca siano stati elementi determinanti nella decisione finale di acquisto, avendo generato in essi un legittimo affidamento verso quelle informazioni, veicolate dagli impiegati, che in realtà non erano mai state vagliate dagli istituti di credito”. La stessa AGCM rileva che la diligenza professionale attesa dalle NC nella consulenza ai propri clienti per la scelta degli investimenti pagina 8 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona 8. con sentenze del Tar Lazio n. 10967-8/18 (doc. 14,15 parte ricorrente) la sanzione comminata dall'AGCM, anche nei confronti dell'odierno convenuto, CP_1
veniva confermata2;
9. in data 28.1.2021 il Consiglio di Stato (cfr. doc. 16 parte ricorrente) confermava la sentenza del TAR Lazio di cui al punto precedente, che diveniva pertanto cosa giudicata;
10. l'effettivo valore dei diamanti al momento dell'acquisto risulta stabilito, con valutazioni immuni da vizi di logicità e congruità, pertanto qui fatte proprie dal decidente e richiamate per relationem, nell'elaborato peritale a firma della dott.ssa
(cfr pagg.
6-11 elaborato depositato in data 18.6.24) e Persona_1
richieda un approfondimento del contenuto del materiale promozionale proprio con riferimento alla rischiosità che avrebbe potuto comportare l'operazione. (cfr punti 225 e 226 provvedimento cit. doc. 14 parte attrice); 2 con la specificazione che “..“Con il terzo motivo di doglianza contesta l'imputabilità ad essa ricorrente della CP_1 Co pratica commerciale sanzionata, essendo, a tal fine, inidonee le dichiarazioni di (che ha dichiarato che quello bancario era il principale canale di vendita dei diamanti da investimento), la previsione di un ritorno economico (individuato dall'Autorità in un corrispettivo parametrato al volume di vendita e nel vantaggio conseguente alla fidelizzazione dei clienti) e l'attività di mera segnalazione prestata dai funzionari della banche. La prospettazione non può essere condivisa, avendo l'Autorità ben ricostruito i fatti ed esercitato, in maniera logica e congruente, la valutazione discrezionale di ingannevolezza della pratica. Co Il provvedimento, infatti, ai paragrafi 101 e ss., evidenzia come, in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra e (NDR ed anche in questo giudizio prodotto), la banca fosse tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri CP_1 Co Co locali, il materiale divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione. La delibera rappresenta inoltre come, per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%, ben lontana dalla misura di un ipotetico Co
“indennizzo”) e come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con , di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza) e un effetto di fidelizzazione del clienti. Il provvedimento, anche alla luce del contenuto delle linee guida operative ad uso interno dei dipendenti della banca e di circolari interne vigenti fino al 28 dicembre 2016, analizzate ai paragrafi 108 e seguenti, rileva poi come fosse espressamente previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” e come pure fosse descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell' “assistere” il clienti nell'eventuale acquisto. Già tali evidenze dimostrano come l'attività di “segnalazione” di , al di là della sua CP_1 formale definizione, comportasse un ruolo attivo nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era coinvolto.”
“Nel caso in esame la ricorrente stessa ammette di non aver operato alcuna verifica sul contenuto dell'offerta, comportamento questo che sicuramente non risponde alla diligenza professionale che ci si attende dalle banche laddove esse decidano di fornire ai propri clienti un servizio di consulenza su investimenti. Né vale invocare l'esistenza del parere che riguardava la liceità dell'attività in astratto e non le concrete CP_9 modalità con le quali veniva prospettata l'offerta, al controllo delle quali la ricorrente era dunque tenuta.” pagina 9 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona confermato dalle risposte analitiche alle osservazioni dei rispettivi CCTTPP (cfr allegati alla perizia);
11. Risulta, in particolare, come i diamanti acquistati, a fronte di un esborso complessivo di € 153.703,25 (iva inclusa al 20% pertanto un valore di €
122.962,60) avessero, al momento dell'acquisto, un valore effettivo complessivo di € 61.367,16 (iva 20% esclusa) sulla base dell'applicazione dei listini internazionali “Rapaport Diamond Report” che riporta le quotazioni, tenuto conto dei primari parametri rappresentati dalle caratteristiche qualitative delle “4c”
(peso in carati, colore, purezza e proporzioni di taglio) , rilevate nelle principali borse diamanti del mondo e utilizzate come riferimento nelle transazioni economico commerciali tra imprese e professionisti del settore a livello mondiale, abbiano un valore attuale al dettaglio di € 81.253,98 (iva esclusa al 22%) e un presumibile valore di realizzo di € 40.626,98;
12. Con missiva pervenuta al convenuto in data 15.5.19, la ricorrente CP_1
proponeva formale reclamo avverso il comportamento tenuto dalla banca e contestando le irregolarità nel comportamento da questa tenuto, invocando la risoluzione del contratto e il rimborso delle somme corrisposte (cfr. doc. 2 parte ricorrente);
13. La convenuta dava riscontro negativo a tale richiesta, pertanto, l'attrice CP_5
dava seguito alle proprie pretese proponendo, dopo ulteriori missive, formale procedimento di mediazione n. 179/2021 che, a seguito di mancata adesione del si concludeva in data 27.1.22 con esigo negativo (cfr. doc. 7 parte attrice); CP_1
A tali premesse in fatto ne segue in diritto:
Occorre in via assorbente e preliminare di merito, secondo il principio della ragione più liquida, dare corso all'esame dell'eccezione di prescrizione proposta dal CP_1
resistente.
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona Tale eccezione invero appare fondata.
Questo Tribunale ha già più volte esaminato la relativa questione ritenendo nel caso di specie, da un lato, configurabile la responsabiltà della in termini contrattuali e, CP_5
dall'altro, il relativo termine prescrizionale di natura ordinaria.
Infatti, va ribadito al riguardo l'assunto secondo cui la fonte della responsabilità della banca vada individuata nel rapporto che, come si è visto, è indubbiamente intercorso tra la l'istituto di credito in relazione all'acquisto dei diamanti e nell'ambito del Pt_1
quale la prima, per le ragioni dette, ha posto affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze professionali.
Di tale competenza la Cliente, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare, dato che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti le era stata presentata dal proprio referente investimenti contestualmente e la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio rientra nel servizio di consulenza finanziaria offerto dal personale dell'istituto di credito.
Pertanto, il comportamento tenuto in concreto dalla banca risulta aver tradito quell'affidamento e molto probabilmente, per una sorta di eterogenesi dei fini, ha anche pregiudicato quel risultato di fidelizzazione della clientela che la resistente si prefiggeva Cont di realizzare collaborando con .
Il rapporto intercorso tra le parti ha dunque generato a carico di un obbligo CP_1
di informazione e di protezione nei confronti della cliente a salvaguardia dell'affidamento in lei generato e il suo fondamento normativo può essere individuato, nel disposto dell'art. 1173 c.c. (sul punto si veda Cass., sez. un., 26 giugno 2007 n.
14712 in tema di fondamento della responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo).
pagina 11 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona Gli obblighi gravanti su vanno ad affermarsi, sulla base dei fatti di causa, su CP_1 una base contrattuale, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., atteso che l'attività di vendita di beni preziosi, alla quale ha sicuramente contribuito, CP_1 può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l'art.8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attivita' esercitata” aggiungendo che: “A titolo indicativo, costituiscono attivita' connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza”.
In tale prospettiva, viene quindi in rilievo il consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui nello svolgimento del rapporto contrattuale la buona fede implica non soltanto il rispetto della legge e delle pattuizioni contrattuali, ma altresì obblighi di protezione dell'altro contraente: in particolare, sono dovute quelle cautele e attività ulteriori che, senza sacrificio eccessivo per una parte, consentono all'altra di conservare o conseguire le utilità nascenti dal contratto (c.d. buona fede integrativa, richiamata da
Cass. 26 ottobre 2017, n. 25512; Cass. 7 novembre 2011, n. 23033 che parla in proposito di dovere di solidarietà contrattuale ma anche Cass. civ. Sez. I Ord., 16/04/2018, n.
9385).
Qualificata la fattispecie in tali termini occorre tuttavia, dall'altro lato, individuare il relativo termine a quo.
Nella prospettazione di parte ricorrente, fatta propria anche da questo Tribunale nei propri precedenti, tale termine decorrerebbe dalla scoperta del dolo tenuto dalla banca e Cont da ed, in particolare, in applicazione del principio secondo cui il combinato disposto degli artt.2935 e 2946 c.c. trovi deroga ogniqualvolta l'ignoranza del titolare derivi da un comportamento doloso della controparte, come si ricava dalla ratio di cui all'art. 2941 n.8 c.c., richiamando anche a conforto il contenuto del provvedimento
AGCM 20/9-30.10.2017 (confermato definitivamente da Tar e Consiglio di Stato), nella pagina 12 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona parte in cui ravvisava le omissioni gravemente ingannevoli nelle modalità di offerta/pubblicità dei diamanti da investimento e da valutare come decettiva ed ingannevole la condotta della banca nei confronti dei clienti, tanto da risultare frutto di una scelta consapevole anche della banca, che mirava al vantaggio economico e profittevole delle commissioni, così dovendosi concludere per ritenere che la condotta della banca integri gli estremi del dolo, atto a consentire di ritenere applicabile il principio espresso dall'art.2941 n.8 c.c.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, il dolo può dirsi 'scoperto' e conoscibile, nella prospettazione di parte ricorrente, dalla sig.ra soltanto nel momento della Pt_1
pubblicazione del provvedimento AgCom già citato.
Tuttavia, tale orientamento, come detto più volte espresso anche in precedenti di questo
Tribunale, deve essere rivisto sulla considerazione, ormai consolidata e rivista anche dalla Corte di Appello di appartenenza, secondo cui ciò che ostacoli in ogni caso il decorso del termine di prescrizione non pùo in ogni caso consistere in un impedimento di mero fatto ma deve tradursi in un impedimento di diritto o legale tale da determinare non una mera difficoltà di accertamento del credito ma una vera e propria impossibilità
(cfr. Cass. Civ. 1222/2004, 9113/2007 e 21567/2014).
Il presunto danno, infatti, si sarebbe soltanto verificato nel momento dell'acquisto, ma sarebbe stato altresì già percepibile a quella data, considerato che sarebbe stato sufficiente per la signora operare un confronto tra i valori delle pietre emergenti Pt_1
dai listini internazionali pubblicati su quotidiani ad ampia diffusione nazionale, quale Il Cont Sole24Ore, e il prezzo corrisposto alla , per avvedersi del presunto danno.
Sarebbe dunque bastato che controparte utilizzasse l'ordinaria diligenza per avere piena contezza del danno di cui lamenta l'esistenza.
pagina 13 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona Pertanto, anche a voler ritenere provata la sussistenza di un comportamento illecito della convenuta, in ogni caso la non potrebbe essere condannata a risarcire alcunché CP_5
alla controparte, stante l'intervenuta prescrizione della suddetta pretesa.
Operata dunque, come visto, in termini obbligatori e di responsabilità contrattuale la pretesa della ricorrente, il diritto di richiedere il risarcimento del danno risulta assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine iniziava a decorrere dalla consegna del bene, che segna il momento in cui si verifica l'inadempimento all'obbligazione dedotta e rilevata, senza che rilevi la circostanza che l'acquirente non fosse a conoscenza dell'effettivo valore dei beni, in quanto ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi
l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
La prescrizione, infatti, va fatta decorrere dal momento in cui si è verificato l'inadempimento, momento che coincide con la consegna del bene e l'omissione degli obblighi informativi e di protezione violati;
condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è dunque che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, con la conseguenza che ove il termine di prescrizione decorra senza che il compratore (il titolare del diritto) si attivi (sebbene sia in buona fede o ignori i propri diritti), questi non potrà agire nei confronti del "venditore scorretto" (così anche Cass.
19509/2012, nonché più recentemente Cass. 1889/2018).
L'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 Cod. Civ. prevede solo specifiche e tassative pagina 14 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. n. 3584 del 2012).
L'applicazione dell'art. 2941 n. 8 Cod. Civ. è da ammettersi (Cass. Sez. L. n. 21567 del
2014 conformi Cass. civ., 05/04/2022, n. 10972) in presenza di una condotta del debitore tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non in presenza di una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia stato posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. Si richiede a tal fine di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli anche con l'accesso a competenti uffici o attraverso l'esecuzione di normali controlli (si veda anche Sent. Corte d'Appello Venezia N. 102/2024, Trib. Asti, 24 febbraio 2020, Trib. Bologna, 20 gennaio 2021, Trib. Mantova, 30 marzo 2021, Trib.
Asti, 21 marzo 2022, n. 166, Trib. Venezia, 29 giugno 2022).
A tali premesse segue il rigetto delle domande attoree.
Derivando il rigetto della domanda da mutamento di orientamento di questo Tribunale e non rinvenendosi ancora in subiecta materia, specifici precedenti di legittimità, appaiono sussistere, in uno alla considerazione della effettiva riscontrata violazione degli obblighi informativi e di protezione in capo al gravi ed eccezionali motivi CP_1
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per contro, dovendosi dare atto della mancata comparizione della parte convenuta/resistente in sede di tentativo obbligatorio di media conciliazione, nonostante la rituale convocazione e senza che agli atti risulti alcuna idonea motivazione al riguardo
(cfr. verbale di media conciliazione in atti, doc. n. 6 parte ricorrente), ne segue la sussistenza dei presupposti per disporre la condanna della stessa parte convenuta a corrispondere direttamente in favore delle entrate a Bilancio dello Stato la somma pari al pagina 15 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona contributo unificato pari ad € 49,00 ex art. 8 d.lgs. 28/10, ratione temporis applicabile
(alla data del 27.1.22).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 1797 /2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. Rigetta le domande di parte ricorrente/attrice . Parte_1
2. Condanna parte convenuta, , al pagamento in favore CP_1 dell'Entrate del Bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato pari ad € 379,50.
3. Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Cosi' deciso in data 4 settembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1797/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
NARDI LUISA e con elezione di domicilio Telematico presso avv. NARDI LUISA;
ATTRICE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli aavv. CP_1 P.IVA_1 CP_2
e ( ) con elezione di domicilio in
[...] Controparte_3 C.F._2
CORSO EUROPA 13 MILANO, presso e nello studio dell'avv. ; CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 06/02/2025, che qui si intendono richiamate per relationem;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario pagina 2 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n.
9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 702 bis ss. c.p.c. depositato in data 9.3.2022 e notificato alla resistente in data 24.5.2022, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, , volta all'accertamento della Parte_1
responsabilità del convenuto, - a titolo precontrattuale, ex CP_1 CP_1
art.1337 c.c., contrattuale, ex art.1218 e/o extracontrattuale ex art.2043 c.c. - per aver contribuito nel fatto doloso o colposo, in via solidale, con , ed in ogni caso per CP_4
la diretta responsabilità imputabile per la condotta contraria ai propri doveri di diligente esecuzione della prestazione nell'ambito del contatto sociale qualificato, in occasione dell'acquisto dei 10 diamanti indicati in ricorso da parte dell'attrice proprio da CP_4
avvenuto nel marzo del 2005, presso la filiale ed a seguito di sollecitazione dei dipendenti della e di conseguentemente condanna di quest'ultima al risarcimento CP_5 dei danni patiti e quantificati in € 67.563,25, o comunque nella maggiore o minore o diversa somma diversamente risultante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data da ciascun acquisto al saldo effettivo;
- dato atto di come parte convenuta, costituitasi ritualmente con memoria di costituzione depositata in data 11.7.22, abbia chiesto il rigetto di tutte le domande della ricorrente eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti di cui all'art.702 bis c.p.c., il difetto di legittimazione passiva della banca essendo il contratto stato concluso tra la ricorrente e l'improcedibilità della Pt_1 CP_4
domanda per asserito danno potenziale non verificatosi ed, infine, la prescrizione della azioni di risarcimento del danno, ed, in via subordinata, per l'accertamento di un concorso di colpa ai sensi dell'art.1227 c.c.;
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona - dato atto di come, fallito il tentativo di conciliazione per mancata adesione della parte resistente alla proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. - formulata all'udienza del 21.7.2022 - e disposto il mutamento del rito con passaggio della trattazione nelle forme del rito ordinario di cognizione con ordinanza del 20.10.22, la causa sia stata istruita mediante produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali, assunzione delle prove orali, emissione di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. a carico della resistente, e svolgimento, anche ad ulteriori fini conciliativi, di CTU con deposito di elaborato peritale da parte della dott.ssa in data Persona_1
18.6.24, per effetto delle ordinanze interlocutorie del 18.5.23 e 18.1.24, qui richiamate per relationem;
- dato atto di come, sulla base degli atti e dei mezzi istruttori espletati risultino provate in fatto le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
1. in data 8 marzo del 2005, , acquistava dalla società Parte_1
i 10 diamanti indicati in ricorso al prezzo complessivo di € CP_4
153.703,25 (circostanza non contestata, docc. 1 parte ricorrente e doc. 1,2 parte convenuta);
2. gli acquisti avvenivano tutti presso la Agenzia Volta AN (MN) dell'allora Banco Popolare di Verona e Novara - dante causa dell'odierna resistente - ove parte ricorrente aveva il proprio conto CP_1
corrente, per il tramite del ed a seguito di specifico colloquio con il CP_1
consulente finanziario di fiducia del convenuto, CP_1 Persona_2
(circostanza non contestata, essendo la contestazione del limitata al fatto CP_1
che il correntista si fosse recato in banca per chiedere di sua iniziativa informazioni su tale investimento o se le informazioni siano state proposte dalla consulente del di sua iniziativa); CP_1
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona 3. parte ricorrente mai prima d'allora aveva acquistato diamanti (circostanza non specificatamente contestata) e, per contro, risulta che proprio il consulente del attenzionò tale forma di investimento alla attrice CP_1 Persona_2
quale circostanza, da un lato, desumibile dalle dichiarazioni specifiche dei testi e (sub cap. 7,8) e, dall'altro, dalla Testimone_1 Testimone_2
Cont presenza di un accordo specifico di promozione tra e il (cfr. doc. 1 CP_1
parte resistente e doc. 43 parte resistente), nonché dalla rispondenza di tali circostanze al contenuto dell'accordo, oltre che all'accertamento compiuto dall'Autorità indipendente di Garanzia A.G.C.M. al riguardo (cfr. doc. 11 parte ricorrente) oltre che al contenuto della brochure di cui al doc. 8 di parte ricorrente ed alle dichiarazioni conformi del teste (cfr. Testimone_3
capp. 25-28); secondo tali risultanze era proprio il consulente della Banca (nel caso di specie che: Per_2
a. riferiva loro che in tempi di crisi economico-finanziaria i diamanti erano un investimento sicuro e vantaggioso – tanto da definirli “bene-rifugio per eccellenza” – nonché agevolmente liquidabile, quotato a livello internazionale e certificato dai più autorevoli istituti gemmologici mondiali.
b. rassicurava i clienti dichiarando che si trattava di un investimento remunerativo, oltre che sicuro e – a riprova di quanto affermava – riferiva ai ricorrenti che molti funzionari della Banca avevano sottoscritto il medesimo investimento e gli mostrava sul monitor di un computer della
Agenzia un grafico il quale rappresentava l'andamento del valore dei diamanti in continua crescita. Riferiva inoltre allo stesso che era possibile anche investire in oro ma che l'investimento in diamanti era migliore in quanto il prezzo dell'oro era estremamente volatile;
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona c. precisava che la forma di investimento proposta prevedeva la possibilità per l'investitore che, come l'attuale ricorrenti, non avesse avuta la disponibilità di una cassetta di sicurezza presso la Banca, di avvalersi di un servizio gratuito di deposito e custodia delle pietre preziose in appositi caveau e che il clienti, in qualunque momento, avrebbe potuto rivendere le gemme alle quotazioni pubblicate periodicamente sul Sole24ore e comunque consultabili presso l'Agenzia, a fronte di una modesta penale fissata in misura decrescente nei primi sette anni dall'acquisto e motivata dal fatto che si trattava di un investimento pensato per il lungo periodo.
d. riferiva che i diamanti da investimento erano diversi rispetto a quelli che si potevano comprare in gioielleria e per questo venivano venduti in banca e presentavano vari vantaggi: 1) il diamante da investimento è un investimento come altri investimenti e non un gioiello;
2) è un bene rifugio;
3) il disinvestimento è facile e avviene in trasparenza viste le quotazioni pubblicate trimestralmente su Il Sole 24 Ore;
4) ha natura conservativa e non speculativa;
5) è altamente redditizio il 100% dei clienti che aveva investito in diamanti tenendoli almeno 5 anni aveva avuto un guadagno e che l'83% dei clienti che ha disinvestito indipendentemente dal tempo trascorso aveva comunque chiuso in positivo l'operazione; 6) il prezzo a cui viene venduto corrisponde al valore effettivo del diamante a differenza dei diamanti venduti in gioielleria.
4. - risulta infatti, altresì, circostanza ritualmente acquisita agli atti quella inerente, da un lato, l'esistenza di un siffatto specifico accordo (cfr. doc. 1 fasc. resistente) tra e NC RE (oltre ad altre NC), per effetto e CP_4
secondo il quale, il si impegnava a mettere in contatto i propri clienti con CP_1 per l'acquisto di diamanti da investimento, a proporre l'investimento in CP_4
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona diamanti, a mettere nelle proprie filiali materiale informativo sull'investimento in diamanti, a fare firmare la proposta di acquisto dei diamanti ai clienti, a raccogliere documenti e sottoscrizioni e a tenere aggiornati i clienti sui rendimenti dei diamanti;
5. secondo tale accordo, la banca guadagnava una percentuale (del 12,5%) da ogni acquisto andato a buon fine e tale percentuale aveva rilevanza ai fini delle valutazioni aziendali sulle filiali e dipendenti (cfr doc. 43-44 dimessi dalla resistente all'esito dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c);
6. la sollecitazione dell'acquisto dei diamanti presso la filiale avveniva per il tramite Cont Con di volantini e brochure predisposte da e fornite a appositamente ed in esecuzione dell'accordo a monte richiamato (cfr. circostanza non contestata e docc. 8 parte ricorrente e dich. testi citati);
7. con provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato in data Cont 30.10.2017 (cfr. doc. 11-12 parte attrice) veniva comminata sanzione ad e per pratiche commerciali ingannevoli e scorrette (Provvedimento CP_1
AGCM PS10677) proprio con riferimento alla vendita dei diamanti secondo le modalità concretizzatesi anche nel caso di specie nei confronti della ricorrente
Pt_2
Co 1 Secondo cui “La pratica posta in essere da , e , concernente le modalità di Controparte_7 CP_8 CP_1 prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su Il Sole 24 Ore, integra la violazione degli articoli
20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene Co calcolato - prospettato da come quotazione di mercato -; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e Co certo disinvestimento in termini di facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista che vanta una leadership europea”.. “..il sito e il materiale illustrativo complessivamente diffuso dal professionista si soffermavano sui seguenti aspetti: - il diamante è “bene rifugio per eccellenza” la cui quotazione è destinata ad aumentare a causa del progressivo calo della produzione, e che diversamente dall'oro diventato pericolosamente speculativo, non è sottoposto ad influenze politico-valutarie; - il diamante è liquidabile in tutto il mondo e non è soggetto alla tassazione sull'incremento di valore;
il diamante rappresenta un investimento utile in un'ottica di diversificazione nel medio-lungo periodo, in quanto il Co capitale è costantemente rivalutato e tutela l'investitore dall'inflazione;- i diamanti di - dei quali venivano descritte nel dettaglio le caratteristiche di eccellenza - appartengono alla fascia qualitativa più elevata della classificazione internazionale pagina 7 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona e sono quotati internazionalmente in quanto certificati da importanti istituti gemmologici a garanzia della circolabilità e Co rivendibilità in tutto il mondo;
- offre una serie di servizi legati all'acquisto del diamante: certificazioni, laboratori, quotazioni, assicurazione, deposito, consulenze postvendita;
in particolare, i diamanti sono dotati di certificazione di origine che ne attesta l'eticità; sono forniti sigillati in un blister e tatuati (con il numero di certificato impresso sulla pietra con il laser) e vengono consegnati all'acquirente con una polizza assicurativa gratuita per 1 anno, in alternativa è possibile Co chiedere che gli stessi siano conservati presso i caveaux di senza alcun costo;
- la pubblicazione trimestrale delle Co quotazioni dei diamanti sulle maggiori testate economiche da parte di in modo trasparente e continuativo delle quotazioni che valgono sia per l'acquisto che per la rivendita è presentata quale servizio, volto a rendere trasparente per il clienti sempre con certezza quale sarà il suo prezzo d'acquisto, già comprensivo di IVA” e nel caso di rivendita “i valori pubblicati in quel momento [che] fisseranno il prezzo [del diamante]”; essa è inoltre indicata quale elemento idoneo ad accrescere la sicurezza dell'investimento del clienti, stante l'asserita mancanza di un fixing mondiale, e ulteriore elemento Co di pregio dell'investimento;- offre ai propri clienti il servizio di ricollocamento attraverso la controllata
[...]
che assume l'incarico di rivendere i diamanti in precedenza acquistati dalla stessa, al prezzo come Controparte_7 Co pubblicato su Il Sole 24 Ore decurtato delle commissioni di rivendita;
- opera “in collaborazione con il sistema bancario Co offrendo in tal modo ai clienti una rete capillare di oltre 8000 sportelli su tutto il territorio nazionale”; è leader in Europa nei diamanti da investimento, offrendo servizi seri, affidabili e corretti”. La convenienza dell'investimento era promossa facendo leva sul trend positivo delle quotazioni dei diamanti, che veniva argomentata attraverso un grafico che raffrontava l'andamento in costante crescita dal 1992; sotto al grafico compariva il seguente commento “investire in diamanti non è comunque mai una scelta speculativa e rischiosa, bensì una ponderata tutela dei propri capitali”. Ancora sul Co sito sosteneva che il 100% dei propri clienti che aveva rivenduto i propri diamanti, tenendoli almeno cinque anni, “ne ha tratto un guadagno” e che “l'83% dei clienti che ha disinvestito, indipendentemente dal tempo trascorso dall'acquisto, ha chiuso in positivo tale operazione”. Il mancato guadagno era dovuto soltanto alla necessità di disinvestire in breve tempo. I guadagni netti nel medio periodo (5-10 anni) sarebbero stati pari fino al 35-40%, mentre la promessa per chi avesse tenuto il bene per 20 anni era di raddoppiare il capitale. Co Per quanto riguarda il prezzo, questo veniva fissato autonomamente da che però nel materiale promozionale faceva costante riferimento alle quotazioni pubblicate su “IlSole24Ore,” omettendo di riferire ai clienti che la pubblicazione avveniva dietro loro pagamento come pubblicità. Ed ancora,“emerge un coinvolgimento degli istituti bancari che hanno di fatto permesso la realizzazione della pratica oggetto di odierne disamine, proprio attraverso la messa disposizione delle sedi e in considerazione delle modalità con le quali si realizzava l'offerta di prodotti ai consumatori e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto. Le modalità con cui si atteggiava l'offerta dei prodotti, inoltre, hanno contribuito a condizionare le scelte del clienti che, come rilevato anche da era portato ad affidarsi con fiducia all'attività di consulenza svolte dal personale degli istituti di CP_9 credito, naturalmente attributario di specifiche qualifiche e competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali. Gli istituti bancari hanno in conclusione permesso in concreto l'attuarsi della condotta scorretta traendone uno specifico interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento e la responsabilità nell'attività di vendita dei Co diamanti di , con la quale era in essere un accordo di collaborazione. Tale qualificato coinvolgimento si inserisce sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano seguito della retrocessione delle ingenti commissioni sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientila”.. “il comportamento delle banche nella prospettazione dell'investimento in diamanti ha tradito l'affidamento riposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio. Competenza della quale il clienti, nella maggior parte dei casi abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare, dato che la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio fa tipicamente parte dell'attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito.”… “le segnalazioni stesse mostrano come proprio il rapporto fiduciario con il referente investimenti e le rassicurazioni da questo date circa la bontà dell'investimento e soprattutto la fiducia riposta nella serietà e nella reputazione della banca siano stati elementi determinanti nella decisione finale di acquisto, avendo generato in essi un legittimo affidamento verso quelle informazioni, veicolate dagli impiegati, che in realtà non erano mai state vagliate dagli istituti di credito”. La stessa AGCM rileva che la diligenza professionale attesa dalle NC nella consulenza ai propri clienti per la scelta degli investimenti pagina 8 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona 8. con sentenze del Tar Lazio n. 10967-8/18 (doc. 14,15 parte ricorrente) la sanzione comminata dall'AGCM, anche nei confronti dell'odierno convenuto, CP_1
veniva confermata2;
9. in data 28.1.2021 il Consiglio di Stato (cfr. doc. 16 parte ricorrente) confermava la sentenza del TAR Lazio di cui al punto precedente, che diveniva pertanto cosa giudicata;
10. l'effettivo valore dei diamanti al momento dell'acquisto risulta stabilito, con valutazioni immuni da vizi di logicità e congruità, pertanto qui fatte proprie dal decidente e richiamate per relationem, nell'elaborato peritale a firma della dott.ssa
(cfr pagg.
6-11 elaborato depositato in data 18.6.24) e Persona_1
richieda un approfondimento del contenuto del materiale promozionale proprio con riferimento alla rischiosità che avrebbe potuto comportare l'operazione. (cfr punti 225 e 226 provvedimento cit. doc. 14 parte attrice); 2 con la specificazione che “..“Con il terzo motivo di doglianza contesta l'imputabilità ad essa ricorrente della CP_1 Co pratica commerciale sanzionata, essendo, a tal fine, inidonee le dichiarazioni di (che ha dichiarato che quello bancario era il principale canale di vendita dei diamanti da investimento), la previsione di un ritorno economico (individuato dall'Autorità in un corrispettivo parametrato al volume di vendita e nel vantaggio conseguente alla fidelizzazione dei clienti) e l'attività di mera segnalazione prestata dai funzionari della banche. La prospettazione non può essere condivisa, avendo l'Autorità ben ricostruito i fatti ed esercitato, in maniera logica e congruente, la valutazione discrezionale di ingannevolezza della pratica. Co Il provvedimento, infatti, ai paragrafi 101 e ss., evidenzia come, in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra e (NDR ed anche in questo giudizio prodotto), la banca fosse tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri CP_1 Co Co locali, il materiale divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione. La delibera rappresenta inoltre come, per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%, ben lontana dalla misura di un ipotetico Co
“indennizzo”) e come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con , di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza) e un effetto di fidelizzazione del clienti. Il provvedimento, anche alla luce del contenuto delle linee guida operative ad uso interno dei dipendenti della banca e di circolari interne vigenti fino al 28 dicembre 2016, analizzate ai paragrafi 108 e seguenti, rileva poi come fosse espressamente previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” e come pure fosse descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell' “assistere” il clienti nell'eventuale acquisto. Già tali evidenze dimostrano come l'attività di “segnalazione” di , al di là della sua CP_1 formale definizione, comportasse un ruolo attivo nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era coinvolto.”
“Nel caso in esame la ricorrente stessa ammette di non aver operato alcuna verifica sul contenuto dell'offerta, comportamento questo che sicuramente non risponde alla diligenza professionale che ci si attende dalle banche laddove esse decidano di fornire ai propri clienti un servizio di consulenza su investimenti. Né vale invocare l'esistenza del parere che riguardava la liceità dell'attività in astratto e non le concrete CP_9 modalità con le quali veniva prospettata l'offerta, al controllo delle quali la ricorrente era dunque tenuta.” pagina 9 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona confermato dalle risposte analitiche alle osservazioni dei rispettivi CCTTPP (cfr allegati alla perizia);
11. Risulta, in particolare, come i diamanti acquistati, a fronte di un esborso complessivo di € 153.703,25 (iva inclusa al 20% pertanto un valore di €
122.962,60) avessero, al momento dell'acquisto, un valore effettivo complessivo di € 61.367,16 (iva 20% esclusa) sulla base dell'applicazione dei listini internazionali “Rapaport Diamond Report” che riporta le quotazioni, tenuto conto dei primari parametri rappresentati dalle caratteristiche qualitative delle “4c”
(peso in carati, colore, purezza e proporzioni di taglio) , rilevate nelle principali borse diamanti del mondo e utilizzate come riferimento nelle transazioni economico commerciali tra imprese e professionisti del settore a livello mondiale, abbiano un valore attuale al dettaglio di € 81.253,98 (iva esclusa al 22%) e un presumibile valore di realizzo di € 40.626,98;
12. Con missiva pervenuta al convenuto in data 15.5.19, la ricorrente CP_1
proponeva formale reclamo avverso il comportamento tenuto dalla banca e contestando le irregolarità nel comportamento da questa tenuto, invocando la risoluzione del contratto e il rimborso delle somme corrisposte (cfr. doc. 2 parte ricorrente);
13. La convenuta dava riscontro negativo a tale richiesta, pertanto, l'attrice CP_5
dava seguito alle proprie pretese proponendo, dopo ulteriori missive, formale procedimento di mediazione n. 179/2021 che, a seguito di mancata adesione del si concludeva in data 27.1.22 con esigo negativo (cfr. doc. 7 parte attrice); CP_1
A tali premesse in fatto ne segue in diritto:
Occorre in via assorbente e preliminare di merito, secondo il principio della ragione più liquida, dare corso all'esame dell'eccezione di prescrizione proposta dal CP_1
resistente.
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona Tale eccezione invero appare fondata.
Questo Tribunale ha già più volte esaminato la relativa questione ritenendo nel caso di specie, da un lato, configurabile la responsabiltà della in termini contrattuali e, CP_5
dall'altro, il relativo termine prescrizionale di natura ordinaria.
Infatti, va ribadito al riguardo l'assunto secondo cui la fonte della responsabilità della banca vada individuata nel rapporto che, come si è visto, è indubbiamente intercorso tra la l'istituto di credito in relazione all'acquisto dei diamanti e nell'ambito del Pt_1
quale la prima, per le ragioni dette, ha posto affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze professionali.
Di tale competenza la Cliente, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare, dato che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti le era stata presentata dal proprio referente investimenti contestualmente e la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio rientra nel servizio di consulenza finanziaria offerto dal personale dell'istituto di credito.
Pertanto, il comportamento tenuto in concreto dalla banca risulta aver tradito quell'affidamento e molto probabilmente, per una sorta di eterogenesi dei fini, ha anche pregiudicato quel risultato di fidelizzazione della clientela che la resistente si prefiggeva Cont di realizzare collaborando con .
Il rapporto intercorso tra le parti ha dunque generato a carico di un obbligo CP_1
di informazione e di protezione nei confronti della cliente a salvaguardia dell'affidamento in lei generato e il suo fondamento normativo può essere individuato, nel disposto dell'art. 1173 c.c. (sul punto si veda Cass., sez. un., 26 giugno 2007 n.
14712 in tema di fondamento della responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo).
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona Gli obblighi gravanti su vanno ad affermarsi, sulla base dei fatti di causa, su CP_1 una base contrattuale, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., atteso che l'attività di vendita di beni preziosi, alla quale ha sicuramente contribuito, CP_1 può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l'art.8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attivita' esercitata” aggiungendo che: “A titolo indicativo, costituiscono attivita' connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza”.
In tale prospettiva, viene quindi in rilievo il consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui nello svolgimento del rapporto contrattuale la buona fede implica non soltanto il rispetto della legge e delle pattuizioni contrattuali, ma altresì obblighi di protezione dell'altro contraente: in particolare, sono dovute quelle cautele e attività ulteriori che, senza sacrificio eccessivo per una parte, consentono all'altra di conservare o conseguire le utilità nascenti dal contratto (c.d. buona fede integrativa, richiamata da
Cass. 26 ottobre 2017, n. 25512; Cass. 7 novembre 2011, n. 23033 che parla in proposito di dovere di solidarietà contrattuale ma anche Cass. civ. Sez. I Ord., 16/04/2018, n.
9385).
Qualificata la fattispecie in tali termini occorre tuttavia, dall'altro lato, individuare il relativo termine a quo.
Nella prospettazione di parte ricorrente, fatta propria anche da questo Tribunale nei propri precedenti, tale termine decorrerebbe dalla scoperta del dolo tenuto dalla banca e Cont da ed, in particolare, in applicazione del principio secondo cui il combinato disposto degli artt.2935 e 2946 c.c. trovi deroga ogniqualvolta l'ignoranza del titolare derivi da un comportamento doloso della controparte, come si ricava dalla ratio di cui all'art. 2941 n.8 c.c., richiamando anche a conforto il contenuto del provvedimento
AGCM 20/9-30.10.2017 (confermato definitivamente da Tar e Consiglio di Stato), nella pagina 12 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona parte in cui ravvisava le omissioni gravemente ingannevoli nelle modalità di offerta/pubblicità dei diamanti da investimento e da valutare come decettiva ed ingannevole la condotta della banca nei confronti dei clienti, tanto da risultare frutto di una scelta consapevole anche della banca, che mirava al vantaggio economico e profittevole delle commissioni, così dovendosi concludere per ritenere che la condotta della banca integri gli estremi del dolo, atto a consentire di ritenere applicabile il principio espresso dall'art.2941 n.8 c.c.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, il dolo può dirsi 'scoperto' e conoscibile, nella prospettazione di parte ricorrente, dalla sig.ra soltanto nel momento della Pt_1
pubblicazione del provvedimento AgCom già citato.
Tuttavia, tale orientamento, come detto più volte espresso anche in precedenti di questo
Tribunale, deve essere rivisto sulla considerazione, ormai consolidata e rivista anche dalla Corte di Appello di appartenenza, secondo cui ciò che ostacoli in ogni caso il decorso del termine di prescrizione non pùo in ogni caso consistere in un impedimento di mero fatto ma deve tradursi in un impedimento di diritto o legale tale da determinare non una mera difficoltà di accertamento del credito ma una vera e propria impossibilità
(cfr. Cass. Civ. 1222/2004, 9113/2007 e 21567/2014).
Il presunto danno, infatti, si sarebbe soltanto verificato nel momento dell'acquisto, ma sarebbe stato altresì già percepibile a quella data, considerato che sarebbe stato sufficiente per la signora operare un confronto tra i valori delle pietre emergenti Pt_1
dai listini internazionali pubblicati su quotidiani ad ampia diffusione nazionale, quale Il Cont Sole24Ore, e il prezzo corrisposto alla , per avvedersi del presunto danno.
Sarebbe dunque bastato che controparte utilizzasse l'ordinaria diligenza per avere piena contezza del danno di cui lamenta l'esistenza.
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona Pertanto, anche a voler ritenere provata la sussistenza di un comportamento illecito della convenuta, in ogni caso la non potrebbe essere condannata a risarcire alcunché CP_5
alla controparte, stante l'intervenuta prescrizione della suddetta pretesa.
Operata dunque, come visto, in termini obbligatori e di responsabilità contrattuale la pretesa della ricorrente, il diritto di richiedere il risarcimento del danno risulta assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine iniziava a decorrere dalla consegna del bene, che segna il momento in cui si verifica l'inadempimento all'obbligazione dedotta e rilevata, senza che rilevi la circostanza che l'acquirente non fosse a conoscenza dell'effettivo valore dei beni, in quanto ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi
l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
La prescrizione, infatti, va fatta decorrere dal momento in cui si è verificato l'inadempimento, momento che coincide con la consegna del bene e l'omissione degli obblighi informativi e di protezione violati;
condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è dunque che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, con la conseguenza che ove il termine di prescrizione decorra senza che il compratore (il titolare del diritto) si attivi (sebbene sia in buona fede o ignori i propri diritti), questi non potrà agire nei confronti del "venditore scorretto" (così anche Cass.
19509/2012, nonché più recentemente Cass. 1889/2018).
L'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 Cod. Civ. prevede solo specifiche e tassative pagina 14 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. n. 3584 del 2012).
L'applicazione dell'art. 2941 n. 8 Cod. Civ. è da ammettersi (Cass. Sez. L. n. 21567 del
2014 conformi Cass. civ., 05/04/2022, n. 10972) in presenza di una condotta del debitore tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non in presenza di una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia stato posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. Si richiede a tal fine di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli anche con l'accesso a competenti uffici o attraverso l'esecuzione di normali controlli (si veda anche Sent. Corte d'Appello Venezia N. 102/2024, Trib. Asti, 24 febbraio 2020, Trib. Bologna, 20 gennaio 2021, Trib. Mantova, 30 marzo 2021, Trib.
Asti, 21 marzo 2022, n. 166, Trib. Venezia, 29 giugno 2022).
A tali premesse segue il rigetto delle domande attoree.
Derivando il rigetto della domanda da mutamento di orientamento di questo Tribunale e non rinvenendosi ancora in subiecta materia, specifici precedenti di legittimità, appaiono sussistere, in uno alla considerazione della effettiva riscontrata violazione degli obblighi informativi e di protezione in capo al gravi ed eccezionali motivi CP_1
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per contro, dovendosi dare atto della mancata comparizione della parte convenuta/resistente in sede di tentativo obbligatorio di media conciliazione, nonostante la rituale convocazione e senza che agli atti risulti alcuna idonea motivazione al riguardo
(cfr. verbale di media conciliazione in atti, doc. n. 6 parte ricorrente), ne segue la sussistenza dei presupposti per disporre la condanna della stessa parte convenuta a corrispondere direttamente in favore delle entrate a Bilancio dello Stato la somma pari al pagina 15 di 16
N. R.G. 1797/22Trib. Verona contributo unificato pari ad € 49,00 ex art. 8 d.lgs. 28/10, ratione temporis applicabile
(alla data del 27.1.22).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 1797 /2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. Rigetta le domande di parte ricorrente/attrice . Parte_1
2. Condanna parte convenuta, , al pagamento in favore CP_1 dell'Entrate del Bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato pari ad € 379,50.
3. Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Cosi' deciso in data 4 settembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
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N. R.G. 1797/22Trib. Verona