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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2024, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8530 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cherchi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cherchi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 29/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
29/09/2012 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 2012, numero 255, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cagliari.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Cagliari in Via Alagon n. 21, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. , proprietario dell'immobile. CP_1
Pag. 2 di 4 3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente figlio presso la dimora Persona_1
materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a. tre giorni la settimana, incluse le notti, due delle quali, a settimane alterne da concordare con la madre in base ai turni lavorativi, dal sabato mattina, fino al lunedì mattina, quando lo riporterà direttamente a scuola ovvero due giorni infrasettimanali, nonché un ulteriore giorno infrasettimanale da concordare;
b. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio, che il sig. CP_1
verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e
[...] Parte_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, pari a euro 500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Confermare il contributo casa che il sig. verserà alla sig.ra CP_1
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Parte_1
ogni mese, pari alla somma di euro 350,00, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 75% degli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Pag. 3 di 4 7. Confermare le spese straordinarie nell'interesse del figlio a carico di ciascun genitore nella misura rispettivamente del 70% per il padre e del 30% per la madre, secondo il seguente criterio:
a. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per l'attività sportiva (karate), quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche ordinarie, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., tra cui anche quelle dentistiche relative ad interventi importanti, quelle per attività ludiche, ricreative, per il campo estivo e per vacanze ovvero anche quelle scolastiche se relative alla scelta di scuole private la cui retta sia particolarmente onerosa, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, così come ogni altra spesa straordinaria non espressamente indicata.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 28/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8530 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cherchi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cherchi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 29/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
29/09/2012 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 2012, numero 255, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cagliari.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Cagliari in Via Alagon n. 21, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. , proprietario dell'immobile. CP_1
Pag. 2 di 4 3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente figlio presso la dimora Persona_1
materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a. tre giorni la settimana, incluse le notti, due delle quali, a settimane alterne da concordare con la madre in base ai turni lavorativi, dal sabato mattina, fino al lunedì mattina, quando lo riporterà direttamente a scuola ovvero due giorni infrasettimanali, nonché un ulteriore giorno infrasettimanale da concordare;
b. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio, che il sig. CP_1
verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e
[...] Parte_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, pari a euro 500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Confermare il contributo casa che il sig. verserà alla sig.ra CP_1
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Parte_1
ogni mese, pari alla somma di euro 350,00, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 75% degli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Pag. 3 di 4 7. Confermare le spese straordinarie nell'interesse del figlio a carico di ciascun genitore nella misura rispettivamente del 70% per il padre e del 30% per la madre, secondo il seguente criterio:
a. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per l'attività sportiva (karate), quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche ordinarie, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., tra cui anche quelle dentistiche relative ad interventi importanti, quelle per attività ludiche, ricreative, per il campo estivo e per vacanze ovvero anche quelle scolastiche se relative alla scelta di scuole private la cui retta sia particolarmente onerosa, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, così come ogni altra spesa straordinaria non espressamente indicata.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 28/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4