Ordinanza cautelare 24 febbraio 2021
Decreto cautelare 9 luglio 2021
Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 3 marzo 2022
Decreto cautelare 30 luglio 2022
Ordinanza cautelare 14 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 03/03/2022, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2022
N. 00364/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tiki S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota dell'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Brindisi del 19.11.2020 prot. n. 0038691/SUPRO, pervenuta con p.e.c. in medesima data, nonché della richiamata nota del S.U.A.T. del Comune di Brindisi del 6.11.2020 (prot. nr. 0097235/2020) allegata al diniego dell'Ufficio S.U.A.P. e trasmessa, anch'essa, con p.e.c. del 19.11.2020, con cui si riscontra la S.C.I.A. presentata dall’odierna ricorrente il 15.10.2020 per la riattivazione dell'attività di commercio al dettaglio itinerante su mezzo mobile da esercitare su aree pubbliche e private, con il divieto di prosecuzione e archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 19 comma 3 della Legge n. 241/1990, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tiki S.r.l.S. il 07-08/07/2021, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
della nota dirigenziale del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - S.U.A.P. del Comune di Brindisi del 16.06.2021 prot. n. 0023964/18-06-2021, pervenuta con p.e.c. il 18.06.2021, recante diniego all’esercizio dell’attività di che trattasi, nonchè del parere del Dirigente del S.U.A.T. del Comune di Brindisi del 4.05.2021 (prot. n. 0047401) richiamato nel diniego del S.U.A.P. innanzi indicato e conosciuto, anch'esso, in data 18.06.2021, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 18/01/2021 e depositato in giudizio il 10/02/2021, impugna la nota dell'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Brindisi del 19.11.2020, prot. n. 0038691, e l’allegata nota del S.U.A.T. del Comune di Brindisi del 6.11.2020, prot. nr. 0097235, con cui si riscontra la S.C.I.A. da essa presentata il 15.10.2020 per la riattivazione dell'attività di commercio al dettaglio itinerante su mezzo mobile da esercitare su aree pubbliche e private, con il divieto di prosecuzione e archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990, in ragione della ravvisata necessità di acquisire preventivamente il permesso di costruire in conformità della destinazione urbanistica dell’area di sosta prevista, trattandosi di intervento di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm., nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
I. ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI; FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.P.R. N. 380/2001; LEGGE N. 241/1990; D.P.R. N. 160/2010; P.U.C. E REGOLAMENTO DEL COMUNE DI BRINDISI IN MATERIA DI COMMERCIO); VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI VALIDA ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTO ADOTTATO DA UFFICIO IN CARENZA DI POTERE ALLA DETERMINAZIONE; CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL FATTO.
II. ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI; FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.P.R. N. 380/2001; LEGGE N. 241/1990; D.P.R. N. 160/2010; P.U.C. E REGOLAMENTO DEL COMUNE DI BRINDISI IN MATERIA DI COMMERCIO); VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI VALIDA ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTO ADOTTATO DA UFFICIO IN CARENZA DI POTERE ALLA DETERMINAZIONE; CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL FATTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E LEGITTIMO AFFIDAMENTO; VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il 17/02/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza per la discussione da remoto dell’udienza in camera di consiglio fissata per il giorno 23.02.2021.
Con ordinanza cautelare n. 105 del 24/02/2021, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e, per l’effetto, sospeso l’efficacia dei provvedimenti comunali impugnati, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22/12/2021, con la seguente motivazione:
“ Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto, come, peraltro, già rilevato da questo Tribunale in precedenti pronunce rese “in subiecta materia” in sede cautelare e di merito (cfr. ordinanza cautelare T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 25/07/2019, n. 467 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 08/02/2021, n. 207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 22/07/2020, n. 779, resa “inter partes”), il mezzo mobile itinerante di che trattasi (rimorchio), con cui la Società ricorrente svolge la propria attività itinerante di vendita al dettaglio di alimenti, non è qualificabile come intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm., sicché il suo posizionamento non richiede il preventivo rilascio di un permesso di costruire, non trattandosi di una struttura stabilmente infissa al suolo (né allacciata ai servizi) ma di un mezzo mobile su ruote, per di più itinerante, ossia privo di un collegamento stabile con una determinata area del territorio comunale.
Ritenuto altresì, sul piano del periculum in mora, sussistente l’allegato danno grave ed irreparabile per la Società ricorrente, impedita nello svolgimento della propria attività commerciale ”.
Con motivi aggiunti notificati il 07/07/2021 e depositati in giudizio l’08/07/2021, con richiesta di sospensiva e decreto cautelare ex art. 56 c.p.a., la Società ricorrente impugna, altresì, la nota dirigenziale del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - S.U.A.P. del Comune di Brindisi del 16.06.2021, prot. n. 0023964, notificata il 18.06.2021, nonchè l’allegato parere del Dirigente del S.U.A.T. del Comune di Brindisi del 4.05.2021, recanti formale diniego dell’esercizio dell’attività di che trattasi a seguito della comunicazione di riattivazione del 26/04/2021, in ragione “ della destinazione di zona del PRG vigente che, nel caso di specie, risulta essere “E” agricola” ove non è consentito esercitare attività commerciale o a servizio di altre attività (stabilimenti balneari) ”, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno dei motivi aggiunti, ha dedotto le seguenti censure:
I. ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI; FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.P.R. N. 380/2001; LEGGE N. 241/1990; D.P.R. N. 160/2010; P.U.C. E REGOLAMENTO DEL COMUNE DI BRINDISI IN MATERIA DI COMMERCIO); VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI VALIDA ISTRUTTORIA; CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL FATTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELLA P.A. E DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
II. ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI; FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.P.R. N. 380/2001; LEGGE N. 241/1990); VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI VALIDA ISTRUTTORIA; CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL FATTO.
III. ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI; FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE (DPR N. 160/2010; P.U.C. E REGOLAMENTO DEL COMUNE DI BRINDISI IN MATERIA DI COMMERCIO); VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI VALIDA ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTO ADOTTATO DA UFFICIO IN CARENZA DI POTERE ALLA DETERMINAZIONE; CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL FATTO.
Con decreto cautelare n. 401 del 09/07/2021, il Presidente di questa Sezione ha accolto la suindicata istanza di misure cautelari urgenti presidenziali proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospeso provvisoriamente l’efficacia dei provvedimenti comunali impugnati con i motivi aggiunti dell’8 Luglio 2021, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare formulata nei predetti motivi aggiunti la Camera di Consiglio del 7 Settembre 2021, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare urgente presidenziale, alla stregua delle principali censure formulate nei motivi aggiunti depositati l’8 Luglio 2021 e tenuto conto di quanto statuito da questa Sezione nell’ordinanza cautelare n. 105 del 24 Febbraio 2021 resa “inter partes”, si ravvisa la sussistenza del fumus boni juris. Ritenuto, altresì, presente l’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione ”.
Con ordinanza cautelare n. 504 dell’08/09/2021, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente con i motivi aggiunti proposti il 7-8/7/2021 e, per l’effetto, sospeso l’efficacia dei provvedimenti comunali con essi impugnati, confermando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22/12/2021, con la seguente motivazione: “ Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che (anche) i motivi aggiunti proposti in corso di causa appaiono assistiti dal necessario fumus boni iuris, alla stregua delle principali censure ivi formulate e tenuto conto di quanto statuito da questa Sezione nell’ordinanza cautelare n. 105 del 24 Febbraio 2021 resa “inter partes”, con particolare riferimento alle caratteristiche del mezzo mobile itinerante di che trattasi (rimorchio), privo di un collegamento stabile con una determinata area del territorio comunale, con cui la Società ricorrente svolge la propria attività itinerante di vendita al dettaglio di alimenti, e non apparendo, quindi, conferente al caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato con i predetti motivi aggiunti, recante diniego all’esercizio dell’attività della Società ricorrente, incentrato sulla destinazione agricola di zona prevista nel P.R.G. vigente.
Ritenuto altresì, sul piano del periculum in mora, sussistente l’allegato danno grave ed irreparabile per la Società ricorrente, impedita nello svolgimento della propria attività commerciale ”.
Il 19/11/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti nel presente giudizio, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Il 20/12/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza per il passaggio in decisione del ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi.
Nella pubblica udienza del 22/12/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto.
1. - Quanto al ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, con il primo pluriarticolato motivo di gravame, lamenta che il gravato “ provvedimento del Suap, che sostanzialmente si limita a comunicare le determinazioni del Settore Pianificazione e gestione del territorio, senza assumere le relative determinazioni di propria esclusiva competenza, sia da censurare in quanto nullo ed illegittimo, poiché adottato in difetto assoluto di attribuzione ”, evidenziando come “ l’istruttoria della pratica in questione sia stata svolta in carenza assoluta di potere da parte del Suat in quanto la richiesta era quella di riattivazione della licenza per lo svolgimento dell’attività con itinerante, su cui il Settore Urbanistico ed Assetto del Territorio non aveva alcuna competenza, non trattandosi di interventi rilevanti ed incidenti sul territorio ai sensi del DPR n. 380/2001. ”, mentre, con il secondo pluriarticolato motivo di gravame, contesta l’erroneità del presupposto delle note impugnate, ossia “ che il mezzo mobile itinerante in questione dovesse essere inteso quale “nuovo intervento” sul territorio” e “che per tale mezzo fosse necessario acquisire il preventivo PdC “in quanto qualificabile come intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e.5) del DPR 380/2001 e smi”. ”.
Il Tribunale, come già segnalato nell’ordinanza cautelare n. 105 del 24/02/2021 (avverso la quale non risulta proposto appello), ritiene condivisibili e assorbenti le principali censure sostanziali formulate nel secondo motivo di ricorso, in quanto, come, peraltro, già rilevato da questo Tribunale in precedenti pronunce rese “ in subiecta materia ” in sede cautelare e di merito (cfr. ordinanza cautelare T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 25/07/2019, n. 467 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 08/02/2021, n. 207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 22/07/2020, n. 779, resa “ inter partes ”), il mezzo mobile itinerante di che trattasi (rimorchio), con cui la Società ricorrente svolge la propria attività itinerante di vendita al dettaglio di alimenti, non è qualificabile come intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. (secondo cui “ l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti ”), non trattandosi di una struttura stabilmente infissa al suolo (né allacciata ai servizi), ma di un mezzo mobile su ruote, per di più itinerante, ossia privo di un collegamento stabile con una determinata area del territorio comunale, sicché il suo posizionamento non richiede il preventivo rilascio di un permesso di costruire.
2. - Quanto ai motivi aggiunti interposti il 07-08/07/2021, parte ricorrente, con il primo pluriarticolato motivo di gravame, lamenta che il diniego dell’A.C. intimata sconta un deficit, oltre che istruttorio, anche logico, postulando – erroneamente – l’operatività dell’attività su area privata (terreno) con destinazione agricola, “ in quanto la tipologia di richiesta da svolgersi con mezzo itinerante non può – e non potrebbe essere diversamente – indicare alcun luogo di svolgimento dell’attività in quanto, il contenuto della licenza, presuppone l’attività secondo le modalità dell’itineranza ”; con il secondo pluriarticolato motivo di gravame, “ ribadisce che lo svolgimento di attività con mezzo itinerante non necessita di autorizzazioni edilizie in quanto, quest’ultimo, non può determinare alcuna modifica o vulnus del territorio ” e l’erroneità del presupposto degli ulteriori atti comunali impugnati con i predetti motivi aggiunti ravvisato nella necessità di “ verifica della destinazione di zona del PRG vigente ”, “ poiché alcuna indicazione di sito viene formulata nella richiesta di riattivazione della presente licenza commerciale essendo una contraddizione in termini anche solo ipotizzare un sito specifico ove dover svolgere una attività di tipo itinerante, con consequenziale illogicità del diniego per travisamento della portata della richiesta e assenza di adeguata istruttoria da parte dell’ufficio Suap competente ”; infine, con la terza pluriarticolata censura, lamenta, da un lato, l’illogicità e la contraddittorietà manifesta dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, che contraddicono “ l’assenso consolidatosi rispetto alle comunicazioni di inizio attività presentate per gli anni pregressi, che autorizzavano lo svolgimento dell’attività itinerante in questione su area pubblica e privata ” e, dall’altro lato, ripropone la censura incentrata sulla nullità e illegittimità del provvedimento comunale impugnato, “ poiché adottato in difetto assoluto di attribuzione ”.
Anche le principali censure formulate nei primi due motivi aggiunti proposti in corso di causa sono fondate ed assorbenti, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 504 dell’08/09/2021 (avverso la quale non risulta proposto appello), tenuto conto di quanto sopra detto con particolare riferimento alle caratteristiche del mezzo mobile itinerante di che trattasi (rimorchio), privo di un collegamento stabile con una determinata area del territorio comunale, con cui la Società ricorrente svolge la propria attività itinerante di vendita al dettaglio di alimenti, e non essendo, quindi, conferente al caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato con i predetti motivi aggiunti, recante diniego all’esercizio dell’attività commerciale della Società ricorrente, incentrato sulla destinazione agricola di zona prevista nel P.R.G. vigente. Né può rilevare, ai fini di causa, la circostanza riportata nell’elaborato tecnico allegato alla comunicazione di riattivazione del 26/04/2021, ma di cui non si fa cenno alcuno nel provvedimento impugnato, secondo cui sia l’approvvigionamento del serbatoio contenente l’acqua potabile per l’igiene del personale e il lavaggio delle attrezzature, sia lo scarico e il lavaggio del serbatoio di scarico delle acque reflue rinvenienti dalle operazioni di lavaggio sarebbe effettuata presso apposita postazione della azienda agricola in Brindisi del socio della Società ricorrente.
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è fondato e va accolto e, per l’effetto, devono essere annullati tutti i provvedimenti impugnati.
4. - Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo direttamente in favore del difensore antistatario (come da richiesta formulata nella memoria difensiva del 19/11/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla tutti i provvedimenti comunali impugnati.
Condanna il Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente Avv. Anna Maria Ciardo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO