Art. 3.
Con decreti del Ministri interessati, di concerto con quello per il Tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione e la misura dell'assegno temporaneo di cui ai precedenti articoli, nei riguardi dei sottoindicati personali non previsti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni:
a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni;
b) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;
c) personale aggregato delle carceri;
d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica richiamata nel presente articolo.
Con decreti del Ministri interessati, di concerto con quello per il Tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione e la misura dell'assegno temporaneo di cui ai precedenti articoli, nei riguardi dei sottoindicati personali non previsti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni:
a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni;
b) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;
c) personale aggregato delle carceri;
d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica richiamata nel presente articolo.