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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/12/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OR, in sostituzione dell'udienza del 23 dicembre 2025 mediante il deposito di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1231/2024 r.g. e vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Daniele Romeo come da procura in atti;
ricorrente
e
Controparte_1
(C.F. P.I.
[...] P.IVA_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Fabrizio Allegrini come da procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 9 maggio 2024 , premesso Parte_1
Con di essere stato dipendente della società di aver svolto Parte_2 la mansione di chef amministratore e di aver subito un infortunio sul lavoro il
1/03/2022 a seguito del quale gli veniva riconosciuta una percentuale di danno del 3%, con conseguente diniego da parte dell' resistente dell'indennizzo CP_1
in capitale o della costituzione di rendita per mancato raggiungimento del grado minimo indennizzabile, ha adito questo giudice del lavoro al fine di:
“ACCERTARE e DICHIARARE che il ricorrente ha subito un infortunio professionale, descritto nella narrativa del ricorso, il quale ha determinato una menomazione dell'integrità psicofisica nella maggiore percentuale del 12%(dodici percento) o nella diversa percentuale minore o maggiore che risulterà in corso di causa;
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno biologico conseguente a malattia professionale ex D.lgs
38/2000 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, nella percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica del grado del 12%, come attestato da CTP allegata, ovvero nella diversa percentuale che risulterà in corso di causa e comunque maggiore rispetto alla percentuale riconosciuta nei prospetti di liquidazione oggetto di contestazione;
CP_1
per l'effetto CONDANNARE
[...]
, P.IVA C.F. Controparte_3 P.IVA_2
pec: con sede P.IVA_1 Email_1
legale in Via IV Novembre 144 –00198 Roma, nella persona del l.r.pt., nonché
Sede di Catanzaro, via Vittorio Veneto 38, 88100-Catanzaro (CZ), pec: CP_1
nella persona del legale rappresentante pro Email_2
tempore, al riconoscimento in favore del ricorrente dei maggiori benefici economici dipendenti e/o connessi all'accertamento dell'infortunio professionale e conseguentemente condannarlo al pagamento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico subito, quantificato nella percentuale del
12%, ovvero nella diversa percentuale che dovesse risultare giusta ed equa in corso di causa, per una somma pari ad € 22.917,23 come da tabelle – CP_1
fatti salvi errori di calcolo o una diversa e più equa quantificazione operata da
Codesto Ill.mo Giudicante – oltre interessi e rivalutazione dal dì della presentazione dell'apertura sinistro sino al soddisfo”.
Nella resistenza dell' sostituita l'udienza odierna di CP_1
discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita in via documentale e con C.T.U., viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione del lavoro - il diritto alle prestazioni di cui al d.p.r. n.
1124/1965 non consegue alla semplice circostanza che l'evento avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica, in quanto l'infortunio deve dipendere dal rischio inerente ad atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo e al perseguimento delle relative finalità;
l'onere di provare la sussistenza del suddetto requisito incombe su colui che chiede la prestazione previdenziale (v. Cass. n. 7486/1999).
Nella specie, va però rilevato che la derivazione eziologica tra l'attività lavorativa svolta dall'istante e l'infortunio occorsogli non è in contestazione, avendo l'istituto riconosciuto al lavoratore un danno biologico del 3 %.
Orbene, il nominato consulente tecnico d'ufficio, dott. ssa Per_1
, attraverso accurate indagini, ha accertato che il ricorrente ha riportato
[...] dall'evento un danno biologico che è valutabile, diversamente dalla tesi prospettata dall'istante, nella misura del 6 %. Tale conclusione, sorretta da congrue ed analitiche considerazioni medico legali e da persuasiva motivazione, merita di essere condivisa e resiste ai generici rilievi di parte resistente.
La domanda va quindi accolta limitatamente all'accertamento della menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente conseguente all'infortunio sul lavoro accertata in corso di causa, con condanna dell' CP_1 al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura corrispondente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n. 412/1991.
3.- L'accoglimento non integrale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 543,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Pone definitivamente in capo all'istituto resistente le spese per la consulenza tecnico d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che a seguito dell'infortunio sul lavoro del Parte_1
1/03/2022 ha subito un danno biologico del 6 % e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore del relativo indennizzo CP_1
in capitale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n.
412/1991;
2) condanna, altresì, l' resistente al pagamento delle spese di ctu CP_1
e delle altre spese del giudizio, liquidate in 543,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto;
Catanzaro, 26/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OR