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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 905/2024
Oggi 27 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per 'avv. CAO, in sostituzione dell'avv. BALZARETTI DAVIDE Parte_1
per delega orale;
per 'avv. SANTAGOSTINO RICCARDO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. Cao conferma la cessazione della materia del contendere e discute la causa riportandosi agli atti.
L'avv. Santagostino si riporta agli atti e insiste nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, la sentenza che segue, in assenza dei procuratori delle parti, autorizzati ad allontanarsi.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti ha pronunciato, tramite lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 905/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALZARETTI DAVIDE e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE RICORRENTE
contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SANTAGOSTINO RICCARDO e domicilio eletto presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 6 Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 404 c. 1 c.p.c., ha proposto opposizione Parte_1
ordinaria del terzo avverso l'atto di precetto per rilascio dell'immobile sito in Grignasco (NO),
via Biella n. 15, il cui titolo esecutivo è rappresentato dal decreto emesso nell'ambito della procedura fallimentare della società con cui il predetto bene immobile è stato Parte_2
trasferito all'aggiudicataria.
Poiché di tale immobile fa parte anche l'appartamento di civile abitazione destinato al custode, posto al primo piano, ove il ricorrente ha dichiarato di risiedere fin dal 2013 con il proprio nucleo familiare, avendone il godimento a titolo gratuito in qualità di custode, egli ha proposto l'odierno ricorso, affermando di avere diritto di proseguire nella detenzione gratuita dell'appartamento, non essendosi mai risolto il rapporto di custodia e chiedendo dichiararsi inefficace, nei suoi confronti, l'ordine di trasferimento.
si è costituita in giudizio, chiedendo dichiararsi la Controparte_1
cessazione della materia del contendere, avendo la controparte spontaneamente rilasciato l'immobile successivamente all'introduzione del procedimento;
nel merito, ha contestato la domanda avversaria, ritenuta infondata e, su questa scorta, ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 6 La causa è stata istruita in via documentale.
***
La materia del contendere è cessata a seguito del rilascio dell'unità immobiliare, intervenuto in data successiva al deposito del ricorso.
Non avendo le parti raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione delle spese di lite,
occorre procedere al giudizio di soccombenza virtuale.
La domanda proposta, ove la materia del contendere non fosse cessata, non avrebbe potuto trovare accoglimento.
ha allegato di essere stato dipendente di a far data dal Parte_1 Parte_3
1996 e, successivamente, di e di essere, all'epoca dell'introduzione del ricorso, Parte_2
dipendente di Egli, inoltre, ha dedotto di essersi accordato con il legale Parte_4
rappresentante di per svolgere le mansioni di custode dello stabilimento, Parte_2
dietro corrispettivo costituito dalla concessione a titolo gratuito dell'alloggio adibito alla guardiania, ove si è effettivamente trasferito con la famiglia dal 23/8/2013.
Il compendio immobiliare, nel 2020, è stato acquistato dall'odierna resistente
[...]
e, secondo l'allegazione attorea, l'attività di custode è stata svolta Controparte_1
anche successivamente a tale trasferimento immobiliare, non essendosi risolto il rapporto contrattuale di custodia sorto con il precedente proprietario.
ha contestato la ricostruzione avversaria, rilevando come Controparte_1
il sig. fosse dipendente di , non come custode, ma come operaio Parte_1 Parte_4
qualificato e contestando sia la sussistenza di un vincolo contrattuale nei propri confronti, sia l'effettivo svolgimento di servizi di guardiania in proprio favore.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 4 di 6 E' dirimente quanto previsto dall'art. 1 del contratto collettivo nazionale portieri e custodi prodotto da parte convenuta, che certamente regolerebbe il rapporto contrattuale dedotto da parte ricorrente, ove effettivamente sorto, in difetto di prova di diverse pattuizioni specifiche.
In esso, infatti, si legge che sono esclusi dall'ambito applicativo del contratto “tutti i lavoratori
addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, delle quali essi lavoratori dipendono”.
Tale circostanza ricorre nel caso di specie, essendo pacifica l'assunzione del resistente, in qualità di operaio, da parte di prima e di poi. Parte_2 Parte_4
Non trova dunque applicazione quanto previsto dall'art. 30 del predetto contratto, secondo cui “il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore
conserva i diritti e gli obblighi contemplati nel contratto individuale di lavoro in essere”.
I capitoli di prova articolati da parte ricorrente non sono stati ammessi, in quanto irrilevanti ai fini della prova dell'instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale con la resistente, a seguito dell'intervenuto acquisto dell'immobile.
Poiché le domande sarebbero state respinte, ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente.
La liquidazione è effettuata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e della limitata attività
processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto rilascio dell'immobile;
pagina 5 di 6 2) condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, liquidate in €
2.905,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Novara, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 905/2024
Oggi 27 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per 'avv. CAO, in sostituzione dell'avv. BALZARETTI DAVIDE Parte_1
per delega orale;
per 'avv. SANTAGOSTINO RICCARDO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. Cao conferma la cessazione della materia del contendere e discute la causa riportandosi agli atti.
L'avv. Santagostino si riporta agli atti e insiste nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, la sentenza che segue, in assenza dei procuratori delle parti, autorizzati ad allontanarsi.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti ha pronunciato, tramite lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 905/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALZARETTI DAVIDE e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE RICORRENTE
contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SANTAGOSTINO RICCARDO e domicilio eletto presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 6 Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 404 c. 1 c.p.c., ha proposto opposizione Parte_1
ordinaria del terzo avverso l'atto di precetto per rilascio dell'immobile sito in Grignasco (NO),
via Biella n. 15, il cui titolo esecutivo è rappresentato dal decreto emesso nell'ambito della procedura fallimentare della società con cui il predetto bene immobile è stato Parte_2
trasferito all'aggiudicataria.
Poiché di tale immobile fa parte anche l'appartamento di civile abitazione destinato al custode, posto al primo piano, ove il ricorrente ha dichiarato di risiedere fin dal 2013 con il proprio nucleo familiare, avendone il godimento a titolo gratuito in qualità di custode, egli ha proposto l'odierno ricorso, affermando di avere diritto di proseguire nella detenzione gratuita dell'appartamento, non essendosi mai risolto il rapporto di custodia e chiedendo dichiararsi inefficace, nei suoi confronti, l'ordine di trasferimento.
si è costituita in giudizio, chiedendo dichiararsi la Controparte_1
cessazione della materia del contendere, avendo la controparte spontaneamente rilasciato l'immobile successivamente all'introduzione del procedimento;
nel merito, ha contestato la domanda avversaria, ritenuta infondata e, su questa scorta, ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 6 La causa è stata istruita in via documentale.
***
La materia del contendere è cessata a seguito del rilascio dell'unità immobiliare, intervenuto in data successiva al deposito del ricorso.
Non avendo le parti raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione delle spese di lite,
occorre procedere al giudizio di soccombenza virtuale.
La domanda proposta, ove la materia del contendere non fosse cessata, non avrebbe potuto trovare accoglimento.
ha allegato di essere stato dipendente di a far data dal Parte_1 Parte_3
1996 e, successivamente, di e di essere, all'epoca dell'introduzione del ricorso, Parte_2
dipendente di Egli, inoltre, ha dedotto di essersi accordato con il legale Parte_4
rappresentante di per svolgere le mansioni di custode dello stabilimento, Parte_2
dietro corrispettivo costituito dalla concessione a titolo gratuito dell'alloggio adibito alla guardiania, ove si è effettivamente trasferito con la famiglia dal 23/8/2013.
Il compendio immobiliare, nel 2020, è stato acquistato dall'odierna resistente
[...]
e, secondo l'allegazione attorea, l'attività di custode è stata svolta Controparte_1
anche successivamente a tale trasferimento immobiliare, non essendosi risolto il rapporto contrattuale di custodia sorto con il precedente proprietario.
ha contestato la ricostruzione avversaria, rilevando come Controparte_1
il sig. fosse dipendente di , non come custode, ma come operaio Parte_1 Parte_4
qualificato e contestando sia la sussistenza di un vincolo contrattuale nei propri confronti, sia l'effettivo svolgimento di servizi di guardiania in proprio favore.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 4 di 6 E' dirimente quanto previsto dall'art. 1 del contratto collettivo nazionale portieri e custodi prodotto da parte convenuta, che certamente regolerebbe il rapporto contrattuale dedotto da parte ricorrente, ove effettivamente sorto, in difetto di prova di diverse pattuizioni specifiche.
In esso, infatti, si legge che sono esclusi dall'ambito applicativo del contratto “tutti i lavoratori
addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, delle quali essi lavoratori dipendono”.
Tale circostanza ricorre nel caso di specie, essendo pacifica l'assunzione del resistente, in qualità di operaio, da parte di prima e di poi. Parte_2 Parte_4
Non trova dunque applicazione quanto previsto dall'art. 30 del predetto contratto, secondo cui “il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore
conserva i diritti e gli obblighi contemplati nel contratto individuale di lavoro in essere”.
I capitoli di prova articolati da parte ricorrente non sono stati ammessi, in quanto irrilevanti ai fini della prova dell'instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale con la resistente, a seguito dell'intervenuto acquisto dell'immobile.
Poiché le domande sarebbero state respinte, ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente.
La liquidazione è effettuata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e della limitata attività
processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto rilascio dell'immobile;
pagina 5 di 6 2) condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, liquidate in €
2.905,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Novara, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 6 di 6