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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3779/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3779/2019 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Diaz n. 23/B di Catania, C.F. , nato a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
il 12.09.1989 e residente in [...], C.F. CodiceFiscale_2
e , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Diaz n. 23/B, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Amato del CodiceFiscale_3
Foro di Caltagirone, giusta procura alle liti in separato foglio allegato all'atto di citazione;
Attori
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis AR dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via vecchia
Ognina n.149, è per legge domiciliato;
Convenuto
------------
Conclusioni
pagina 1 di 12 All'udienza del 4 dicembre 2024 entrambe le parti precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa è stata posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, il e ne
[...] AR
chiedevano la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, sì come rivenienti dal decesso di , rispettivamente marito e padre, occorso in data 1 giugno 2014 per Persona_1
colangiocarcinoma epatico da virus HCV causato dalle trasfusioni di sangue somministrate al de cuius nel mese di ottobre del 1968 in occasione del ricovero presso l' di Controparte_2
Catania.
A fondamento della domanda, denunciavano, per un verso, che l'ente convenuto aveva negligentemente omesso di esercitare i controlli preventivi obbligatori sulle sostanze ematiche trasfuse, escludevano, per altro verso, ai fini dell'affermazione del nesso di causalità materiale tra le trasfusioni e l'insorgenza dell'epatite C, l'esistenza di ulteriori e diverse cause di contagio, allegavano, ancora, che il congiunto giammai aveva fatto uso di emoderivati e/o di sostanze stupefacenti né aveva frequentato in famiglia soggetti portatori del virus HCV in famiglia, producevano, infine, il verbale n. 190 del 16.07.2018 con il quale la CMO distaccata di Messina, accertata la corrispondenza eziologica tra le emotrasfusioni ed il decesso per
Epatopatia HCV correlata, aveva riconosciuto il diritto all'assegno di cui all'art. 2 co. 3 L. n.
210/1992.
Per tali motivi, chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio per lesione del rapporto parentale che quantificavano, per ciascuno, nella somma di euro
260.000,00 e/o in quella maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta per ragioni di giustizia.
Resisteva il , il quale, ritualmente costituitosi in persona del Ministro in AR carica, negava l'esistenza di qualsivoglia nesso di causa tra la condotta del e CP_1
l'occorso decesso;
nello specifico: contestava la valenza probatoria del verbale della CMO,
pagina 2 di 12 all'uopo opponendo che trattavasi di un documento amministrativo avente ad oggetto un giudizio sommario le cui conclusioni erano da considerarsi insufficienti ai fini probatori;
deduceva l'esistenza di molteplici ed eterogenei fattori di contagio;
precisava che tra la data delle emotrasfusioni e la data di accertata contrazione del virus era intercorso un lasso temporale di ben venticinque anni;
sosteneva che non vi era prova del denunciato comportamento negligente in capo ed esso ente convenuto con riferimento agli esami ed alle indagini imposte secondo le conoscenze medico-scientifiche risalenti all'epoca dei fatti di causa;
opponeva la insufficienza/genericità probatoria del danno (conseguenza) non patrimoniale lamentato dagli attori;
rilevava, per la contestata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che dall'indennità pretesa avrebbe dovuto essere comunque scomputata la somma già liquidata a titolo di indennizzo di cui alla
L. 210/92.
Con successiva memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc eccepiva poi l'inammissibilità della domanda sul rilievo che gli attori avevo aderito alla procedura transattiva di cui all'art. 27-bis del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella Legge 114/2014, sì dichiarando di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, in assenza di svolgimento di attività istruttoria, è stata posta in decisione per la prima volta all'udienza del 19 ottobre 2022.
Con la successiva ordinanza del 27 gennaio 2023 era indi rimessa sul ruolo al fine di espletarsi CTU medico legale.
All'udienza del 4 dicembre 2024 la causa è stata definitivamente posta in decisione sulle conclusioni della sola parte attrice.
Motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale denunciato dalla congiunta e dai figli di deceduto in data 1.06.2014, per colangio-carcinoma causato dalla Persona_1
contrazione del virus epatico HCV riveniente dalle trasfusioni di sangue somministrategli nel mese di ottobre del 1968 in occasione del ricovero presso l' di Catania. Controparte_2
pagina 3 di 12 Il fatto può certamente imputarsi a titolo di responsabilità extracontrattuale in capo all'ente pubblico convenuto sul decisivo rilievo che, secondo l'orientamento consolidato della suprema corte di legittimità (cfr. S.U. Cass. civ. S.U. n. 581/2008), la legge n. 592/1967 attribuiva al convenuto, già all'epoca delle denunciate emotrasfusioni, in uno alla CP_1
vigilanza, il potere di diramare le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, la preparazione, la conservazione, e la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale e la preparazione dei suoi derivati, e, all'art. 21, il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico.
Alla detta normativa si è poi aggiunto il d.p.r. n. 1256/1971, che contiene norme di dettaglio che hanno confermato in capo al la funzione di controllo e vigilanza in materia (artt. CP_1
2,3, 103, 112) e la legge n. 519/1973 che ha conferito all' compiti Parte_4
attivi a tutela della salute pubblica.
Nel complesso, vi è insomma un quadro normativo che ben permette di affermare che, anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990 n. 107, contenente la disciplina vigente per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sussisteva in materia un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano da parte del , Controparte_3
anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria.
Poche parole, dunque, per attestare che l'omissione da parte del di attività CP_1
funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce il potere ( qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espongono a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.
D'altra parte, in merito alle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche possedute all'epoca dei fatti di causa (1968) e necessarie al fine di prevenire il rischio di trasmissione di epatite virale di tipo C, è opportuno chiarire che, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, in caso di patologie conseguenti ad infezioni da HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni AR eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali tipi di virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi, atteso che già dalla fine degli anni 60 era noto il rischio di pagina 4 di 12 trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione indiretta dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando già sul in adempimento degli obblighi di vigilanza imposti AR dalle fonti normative speciali risalenti all'anno 1958 (L. 296/1958) l'obbligo di controllare che i prodotti emoderivati fossero esenti da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi, epoca di conoscenza del virus epatite B, a nulla rilevando il grado di conoscenza scientifica relativo al tipo di specifico di virus epatite C, trattandosi di manifestazioni patogene attinenti sempre allo stesso evento lesivo di contagio per mezzo di veicolo infetto (cfr. Cass. civ. 24163/2019; Cass. civ. n. 21145/2021).
Già a partire dai primi anni '60 deve dunque ritenersi che il era tenuto a AR
controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali su indicate.
Tutto quanto premesso in ordine alla posizione di garanzia ricoperta dal AR per l'utilizzo e la diffusione di prodotti emoderivati strumentali all'uso terapeutico ed alle conoscenze oggettive possedute dalla Comunità scientifica in materia di rischio da contagio di virus HCV per mezzo di emotrasfusioni, esistenti dell'epoca dei fatti di causa, occorre ora valutare l'esistenza del nesso di causalità materiale tra le emotrasfusioni effettuate dal Cocco
e la contrazione del virus HCV.
Nel caso di specie, la correlazione causale tra le tre emotrasfusioni somministrate al de cuius nell'anno 1968 in occasione del ricovero presso l e la Controparte_4
contrazione del virus di epatite C risulta in effetti confermata dalle evidenze medico-legali del verbale n. 2064 del 2004 con il quale la CMO distaccata di Messina ha espresso il giudizio diagnostico di “Epatopatia cronica HCV correlata, biopticamente accertata, in soggetto emotrasfuso” per concludere che “il Sig. nel 1968 fu sottoposto a trasfusioni di Persona_1 sangue” e che, posto che “il virus dell'epatite C si trasmette anche mediante le suddette trasfusioni…. è verosimile ammettere nesso causale tra trasfusioni subite e patologia epatica virale”.
Si tratta, d'altra parte, di conclusioni convalidate dalla stessa CTU medico-legale espletata nel presente giudizio che, se pur qualche incertezza e contraddizione, ha comunque evidenziato pagina 5 di 12 che le avvenute trasfusioni risultano registrate “senza nessuna indicazione di misure di prevenzione, conformi agli standard di esclusione dei rischi quali quelli conosciuti al più alto livello scientifico, concretamente esigibili, idonee a prevenire eventi nefasti del tipo di quello occorso”; scrive testualmente il nominato perito (CTU, pag. 15): “nessuna azione di prevenzione e di controllo facente capo al compare sulla cartella clinica AR
anche se sono stati difatti emanati molteplici provvedimenti, anche anticipando talvolta le successive raccomandazioni europee in tema di sicurezza d'impiego del sangue e dei suoi derivati”.
Si aggiunga che l'espletata istruttoria processuale non ha nemmeno documentato alcuna possibile altra e concorrente causa di contagio, pur astrattamente ipotizzabile: nel caso di specie, invero, va escluso che conducesse uno stile di vita insano, tale da Persona_1 doversi ritenere l'utilizzo di sostanze stupefacenti per via endovenosa ovvero la frequentazione di molteplici partner sessuali, sì come peraltro confermato dal CTU nella analisi della documentazione sanitaria prodotta in atti, laddove è dato di leggere che “Dalla verifica della documentazione sanitaria prodotta in atti venivano, pertanto, escluse le ipotesi di contagio ascrivibili a fattori di rischio acclarati in letteratura scientifica e dalle statistiche
SEIEVA dell' ISS Italiano, per inconsistenza dell' ipotesi di ricorrenza di fattori di rischio intercorsi al sig. negli anni 1968 > 1993, di fatto non documentati né accertati, ascivibili Per_1
a quelli statisticamente rilevati dalle statistiche SEIEVA 1991 >2004 e 1997 > 2004, 2006 >
2012, di seguito riportate in percentuali ed in tabelle : emodialisi 2,9 endoscopie 9,0 trasfusioni di sangue 5,9 ricoveri ospedalieri 26,4 trattamenti estetici 27,6 interventi chirurgici
23,8 cure odontoiatriche 23,8 uso di droghe endovena 31,9 più di due partner sessuali nell' anno 20,9 conviventi di soggetti HbsAg positivi 13,5.” (cfr. CTU pag. 17).
Ricondotta, a tal punto, la contrazione del virus di epatite C (causa accertata della patologia diagnosticata di colangio-carcinoma hcv correlato e del successivo decesso del , con Per_1 ragionevole probabilità logica, alla somministrazione degli emoderivati avvenuta nell'anno
1968, non resta che riconoscere l'esistenza del nesso eziologico di causalità materiale tra i due eventi e, con essa, dichiarare la responsabilità extracontrattuale del AR
per il fatto illecito commesso, sì come consistito nella omessa vigilanza sanitaria
[...]
ovvero nella violazione di regole di comune prudenza, di leggi e regolamenti a cui pagina 6 di 12 l'amministrazione è vincolata secondo i principi sopra coniugati (cfr. Cass. SS. UU. 2008 nn. da 576 a 585).
Tutto quanto premesso, occorre precisare che la domanda proposta dagli attori trae fondamento nel diritto alla famiglia di cui agli artt. 2, 29 e 30 della Cost. leso a causa della rescissione definitiva del rapporto familiare (di tipo nucleare) assunto dagli attori e derivato dal decesso di;
in particolare, il danno non patrimoniale oggetto di causa Persona_1
assume i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato ed, ancora, quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del soggetto superstite.
Al riguardo, aderendo ad orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di legittimità è possibile ritenere che ”La lesione del rapporto parentale - al pari della definitiva perdita dello stesso - può produrre (anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel "vissuto" del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come "sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo", ovvero "in termini dinamico-relazionali", per l'incidenza che quella lesione ha avuto "sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto" interessato
(così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 65622301).
Ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito "riflesso", enfatizzandosi la circostanza che esso risulta "subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri", mentre, in realtà, esso è pur sempre "la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette", ragion per cui non "v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni"
(cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 7748 del 2020, cit.).
Si tratta, dunque, di danni che "possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n.
13540 del 2023, cit.), sicché è proprio "in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il
pagina 7 di 12 significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28989 del 2019, cit.)
(cfr. Cass. civ. 23300/2024).
Al fine di garantire l'adeguatezza del risarcimento al caso concreto, la categoria di danno in questione deve essere liquidata in via equitativa, e, a tal fine, ben può tenersi conto dei parametri oggettivo-matematici esplicitati nelle tabelle del Tribunale di Milano che hanno elaborato i necessari criteri destinati a valutare in maniera uniforme il rapporto affettivo e relazionale intercorso tra le parti, sul rilievo in diritto che le voci di danno ricomprese nella categoria (l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico- relazionale) vanno risarcite unitariamente, essendo il danno parentale pacificamente comprensivo di tutte le conseguenze patite per la perdita del congiunto.
Solo va rilevato che, non potendosi considerare in re ipsa la prova della sofferenza lamentata, incombe sul decidente l'onere di valutare l'effettiva gravità del danno conseguenza subito alla luce degli elementi di prova prodotti dalle parti e, in via ulteriore, sulla base di elementi presuntivi, i quali assumono valore anche in relazione alla prossimità del legame parentale vantato.
Orbene, applicando i superiori principi è possibile accreditare , Parte_1 Parte_2
e , rispettivamente moglie e figli di , di un grado di
[...] Parte_3 Persona_1
intensità del vincolo parentale tale da permettere di presumere la lesione integrale dell'aspetto interiore del danno, quale intimo dolore subito per la perdita del prossimo congiunto (cfr. Cass. civ. sez. III n. 14422/21); la medesima presunzione può ritenersi operante, oltre che provata, riguardo a quei profili dinamico-relazionali connaturati ad un rapporto familiare di convivenza tra le parti dalle quali discende conseguenzialmente il cambiamento peggiorativo delle proprie abitudini di vita, in particolare non può non rilevarsi l'intensità della relazione affettiva tra le parti sulla base delle risultanze istruttorie in atti.
Le prove documentali allegate consentono nello specifico di ritenere che il rapporto affettivo e dinamico-relazionale tra le parti fosse di “normale” intensità, raffigurando le foto in atti ordinari pagina 8 di 12 rapporti di convivenza, se pur segnati da momenti di svago condiviso, epperò risalenti nel tempo, come evidenziato dall'età dei ragazzi.
Ne discende un riconoscimento pari al valore indennitario sì come predisposto dalle vigenti tabelle di Milano con aggiornato all'1.1.2024, segnatamente €. 3.911,00/punto, con esclusione di qualsivoglia valorizzazione del rapporto affettivo (tabella E).
Esso va determinato come segue:
- (moglie): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima primaria (61 Parte_1
anni): 16 punti;
età della secondaria (58 anni): 18 punti;
convivenza: 16 punti;
sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 punti;
qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0 punti;
totale: punti 59 = €. 230.749,00;
- (figlio): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima primaria (61 anni): Parte_2
16 punti;
età della secondaria (24 anni): 24 punti;
convivenza: 16 punti;
sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 punti;
qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0 punti;
totale: punti 65 = €. 254.215,00;
- (figlio): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima primaria (61 Parte_3
anni): 16 punti;
età della secondaria (22 anni): 24 punti;
convivenza: 16 punti;
sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 punti;
qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0 punti;
totale: punti 65 = €. 254.215,00.
Resta da esaminare il profilo della Legge n. 210/1992, sì come introdotto dalla difesa dell'ente pubblico convenuto che ha opposto, con la memoria ex art. 183 n. 1 cpc, l'inammissibilità della domanda per avere gli attori aderito alla procedura transattiva di cui all'art. 27-bis del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella Legge 114/2014.
Il rilievo, da ritemersi tempestivamente opposto in quanto eccezione in senso lato, è però infondato stante che l'oggetto della procedura transattiva è stato esclusivamente il danno biologico subito dal de cuius, sì come desumibile dalla circostanza, che costituiva presupposto normativo per l'adesione, della necessaria pendenza di un'azione risarcitoria da parte del danneggiato (cfr. l'art. 33 comma 1 del Decreto Legge n. 159 dello 01.10.2007, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 222 del 29.11.2007, rubricato “Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette” che così recita: “1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed
pagina 9 di 12 emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007”).
Nel caso a mano, siffatto presupposto era pienamente integrato dalla domanda inoltrata da al Tribunale di Roma, il cui procedimento, definito con la sentenza n. Persona_1
17906/2006 RG, trovavasi in grado di appello per l'iniziativa impugnatoria del AR
.
[...]
Il vero è che il sopravvenuto decesso del avvenuto il 01.06.2014, ha impedito allo Per_1
stesso di transigere il proprio danno biologico, sì trasmettendo il diritto agli eredi legittimi, moglie e figli, i quali, in effetti, hanno accettato nella qualità l'equa riparazione sottoscrivendo gli atti di rinuncia.
In tal senso anche l'art. 1, comma 440, della legge di bilancio – pubblicata, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 – che ha stabilito che fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono inclusi i familiari dei deceduti danneggiati, se pur agiscono solo iure proprio, epperò a condizione che facciano domanda di accesso all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010: ebbene, alla data suddetta è certo che le odierne parti attrici non avrebbero giammai potuto lamentare iure proprio la perdita del congiunto e, per tal via, accedere all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 per la semplice ragione che era ancora in vita. Persona_1
Le cose stanno diversamente quanto alla somma pagata dal alla sig.ra AR
, a titolo di una tantum prevista dalla legge 210/1992, pari ad €. 77.468,52. Parte_1
Essa è stata liquidata a titolo di risarcimento del danno iure proprio derivante dalla morte del marito.
Ebbene, trattandosi del medesimo titolo di debenza qui azionato, va richiamato il principio di diritto a tenore del quale, “ il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio
pagina 10 di 12 risarcitorio promosso contro il per omessa adozione delle dovute AR cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato, può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ( compensatio lucri cum danno) , venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto ( il ) due diverse attribuzioni patrimoniali CP_1 in relazione al medesimo fatto lesivo”.
Si impone, pertanto, di scomputare dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio quanto ricevuto dalla Leanza ai sensi della menzionata legge 210/1992 e, in proposito, al fine di rendere omogenei le sorti capitali da raffrontare, basterà devalutare l'importo di €. 230.749,00 sino alla data di liquidazione del dato indennizzo.
Non essendo stata fornita prova alcuna dell'epoca di liquidazione, la devalutazione viene effettuata alla data della domanda introduttiva, segnatamente il mese di marzo 2019.
Ne viene una somma di €. 195.054,00. E' da tale ultima somma che va detratto l'importo da ritemersi corrisposto nella misura di €. 77.468,52, in guisa da ridurre l'indennizzo risarcitorio ad €. 117.585,48, oltre interessi legali dalla data della presente statuizione sino al soddisfo.
Diversamente discorrendo, il va invece condannato a pagare, in AR favore di e , la somma, ciascuno, di €. 254.215,00, anche in tal Pt_2 Parte_3
caso, con gli interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo.
L'esito del giudizio impone la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese processuali: esse sono liquidate a misura del D.M. n. 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa, €. 520.000,00/€. 1.000.000,00 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisione).
Alla luce della soccombenza, le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3779/2019 RG, così statuisce:
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento, AR CP_5
a titolo di risarcimento del danno jure proprio, in favore di di €. Parte_1
pagina 11 di 12 117.585,48, e di e , ciascuno, di €. 254.215,00, oltre Pt_2 Parte_3
interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo.
- Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla refusione, AR
in favore degli attori da distrarsi in favore del procuratore antistatario, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 16.311,00, in essi compresi €. 1.713,00 per speseed €. 14.598,00 per onorario, oltre spese di CTU, iva e cpa.
Così deciso in Catania, il 9 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3779/2019 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Diaz n. 23/B di Catania, C.F. , nato a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
il 12.09.1989 e residente in [...], C.F. CodiceFiscale_2
e , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Diaz n. 23/B, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Amato del CodiceFiscale_3
Foro di Caltagirone, giusta procura alle liti in separato foglio allegato all'atto di citazione;
Attori
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis AR dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via vecchia
Ognina n.149, è per legge domiciliato;
Convenuto
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Conclusioni
pagina 1 di 12 All'udienza del 4 dicembre 2024 entrambe le parti precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa è stata posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, il e ne
[...] AR
chiedevano la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, sì come rivenienti dal decesso di , rispettivamente marito e padre, occorso in data 1 giugno 2014 per Persona_1
colangiocarcinoma epatico da virus HCV causato dalle trasfusioni di sangue somministrate al de cuius nel mese di ottobre del 1968 in occasione del ricovero presso l' di Controparte_2
Catania.
A fondamento della domanda, denunciavano, per un verso, che l'ente convenuto aveva negligentemente omesso di esercitare i controlli preventivi obbligatori sulle sostanze ematiche trasfuse, escludevano, per altro verso, ai fini dell'affermazione del nesso di causalità materiale tra le trasfusioni e l'insorgenza dell'epatite C, l'esistenza di ulteriori e diverse cause di contagio, allegavano, ancora, che il congiunto giammai aveva fatto uso di emoderivati e/o di sostanze stupefacenti né aveva frequentato in famiglia soggetti portatori del virus HCV in famiglia, producevano, infine, il verbale n. 190 del 16.07.2018 con il quale la CMO distaccata di Messina, accertata la corrispondenza eziologica tra le emotrasfusioni ed il decesso per
Epatopatia HCV correlata, aveva riconosciuto il diritto all'assegno di cui all'art. 2 co. 3 L. n.
210/1992.
Per tali motivi, chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio per lesione del rapporto parentale che quantificavano, per ciascuno, nella somma di euro
260.000,00 e/o in quella maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta per ragioni di giustizia.
Resisteva il , il quale, ritualmente costituitosi in persona del Ministro in AR carica, negava l'esistenza di qualsivoglia nesso di causa tra la condotta del e CP_1
l'occorso decesso;
nello specifico: contestava la valenza probatoria del verbale della CMO,
pagina 2 di 12 all'uopo opponendo che trattavasi di un documento amministrativo avente ad oggetto un giudizio sommario le cui conclusioni erano da considerarsi insufficienti ai fini probatori;
deduceva l'esistenza di molteplici ed eterogenei fattori di contagio;
precisava che tra la data delle emotrasfusioni e la data di accertata contrazione del virus era intercorso un lasso temporale di ben venticinque anni;
sosteneva che non vi era prova del denunciato comportamento negligente in capo ed esso ente convenuto con riferimento agli esami ed alle indagini imposte secondo le conoscenze medico-scientifiche risalenti all'epoca dei fatti di causa;
opponeva la insufficienza/genericità probatoria del danno (conseguenza) non patrimoniale lamentato dagli attori;
rilevava, per la contestata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che dall'indennità pretesa avrebbe dovuto essere comunque scomputata la somma già liquidata a titolo di indennizzo di cui alla
L. 210/92.
Con successiva memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc eccepiva poi l'inammissibilità della domanda sul rilievo che gli attori avevo aderito alla procedura transattiva di cui all'art. 27-bis del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella Legge 114/2014, sì dichiarando di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, in assenza di svolgimento di attività istruttoria, è stata posta in decisione per la prima volta all'udienza del 19 ottobre 2022.
Con la successiva ordinanza del 27 gennaio 2023 era indi rimessa sul ruolo al fine di espletarsi CTU medico legale.
All'udienza del 4 dicembre 2024 la causa è stata definitivamente posta in decisione sulle conclusioni della sola parte attrice.
Motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale denunciato dalla congiunta e dai figli di deceduto in data 1.06.2014, per colangio-carcinoma causato dalla Persona_1
contrazione del virus epatico HCV riveniente dalle trasfusioni di sangue somministrategli nel mese di ottobre del 1968 in occasione del ricovero presso l' di Catania. Controparte_2
pagina 3 di 12 Il fatto può certamente imputarsi a titolo di responsabilità extracontrattuale in capo all'ente pubblico convenuto sul decisivo rilievo che, secondo l'orientamento consolidato della suprema corte di legittimità (cfr. S.U. Cass. civ. S.U. n. 581/2008), la legge n. 592/1967 attribuiva al convenuto, già all'epoca delle denunciate emotrasfusioni, in uno alla CP_1
vigilanza, il potere di diramare le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, la preparazione, la conservazione, e la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale e la preparazione dei suoi derivati, e, all'art. 21, il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico.
Alla detta normativa si è poi aggiunto il d.p.r. n. 1256/1971, che contiene norme di dettaglio che hanno confermato in capo al la funzione di controllo e vigilanza in materia (artt. CP_1
2,3, 103, 112) e la legge n. 519/1973 che ha conferito all' compiti Parte_4
attivi a tutela della salute pubblica.
Nel complesso, vi è insomma un quadro normativo che ben permette di affermare che, anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990 n. 107, contenente la disciplina vigente per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sussisteva in materia un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano da parte del , Controparte_3
anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria.
Poche parole, dunque, per attestare che l'omissione da parte del di attività CP_1
funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce il potere ( qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espongono a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.
D'altra parte, in merito alle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche possedute all'epoca dei fatti di causa (1968) e necessarie al fine di prevenire il rischio di trasmissione di epatite virale di tipo C, è opportuno chiarire che, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, in caso di patologie conseguenti ad infezioni da HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni AR eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali tipi di virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi, atteso che già dalla fine degli anni 60 era noto il rischio di pagina 4 di 12 trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione indiretta dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando già sul in adempimento degli obblighi di vigilanza imposti AR dalle fonti normative speciali risalenti all'anno 1958 (L. 296/1958) l'obbligo di controllare che i prodotti emoderivati fossero esenti da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi, epoca di conoscenza del virus epatite B, a nulla rilevando il grado di conoscenza scientifica relativo al tipo di specifico di virus epatite C, trattandosi di manifestazioni patogene attinenti sempre allo stesso evento lesivo di contagio per mezzo di veicolo infetto (cfr. Cass. civ. 24163/2019; Cass. civ. n. 21145/2021).
Già a partire dai primi anni '60 deve dunque ritenersi che il era tenuto a AR
controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali su indicate.
Tutto quanto premesso in ordine alla posizione di garanzia ricoperta dal AR per l'utilizzo e la diffusione di prodotti emoderivati strumentali all'uso terapeutico ed alle conoscenze oggettive possedute dalla Comunità scientifica in materia di rischio da contagio di virus HCV per mezzo di emotrasfusioni, esistenti dell'epoca dei fatti di causa, occorre ora valutare l'esistenza del nesso di causalità materiale tra le emotrasfusioni effettuate dal Cocco
e la contrazione del virus HCV.
Nel caso di specie, la correlazione causale tra le tre emotrasfusioni somministrate al de cuius nell'anno 1968 in occasione del ricovero presso l e la Controparte_4
contrazione del virus di epatite C risulta in effetti confermata dalle evidenze medico-legali del verbale n. 2064 del 2004 con il quale la CMO distaccata di Messina ha espresso il giudizio diagnostico di “Epatopatia cronica HCV correlata, biopticamente accertata, in soggetto emotrasfuso” per concludere che “il Sig. nel 1968 fu sottoposto a trasfusioni di Persona_1 sangue” e che, posto che “il virus dell'epatite C si trasmette anche mediante le suddette trasfusioni…. è verosimile ammettere nesso causale tra trasfusioni subite e patologia epatica virale”.
Si tratta, d'altra parte, di conclusioni convalidate dalla stessa CTU medico-legale espletata nel presente giudizio che, se pur qualche incertezza e contraddizione, ha comunque evidenziato pagina 5 di 12 che le avvenute trasfusioni risultano registrate “senza nessuna indicazione di misure di prevenzione, conformi agli standard di esclusione dei rischi quali quelli conosciuti al più alto livello scientifico, concretamente esigibili, idonee a prevenire eventi nefasti del tipo di quello occorso”; scrive testualmente il nominato perito (CTU, pag. 15): “nessuna azione di prevenzione e di controllo facente capo al compare sulla cartella clinica AR
anche se sono stati difatti emanati molteplici provvedimenti, anche anticipando talvolta le successive raccomandazioni europee in tema di sicurezza d'impiego del sangue e dei suoi derivati”.
Si aggiunga che l'espletata istruttoria processuale non ha nemmeno documentato alcuna possibile altra e concorrente causa di contagio, pur astrattamente ipotizzabile: nel caso di specie, invero, va escluso che conducesse uno stile di vita insano, tale da Persona_1 doversi ritenere l'utilizzo di sostanze stupefacenti per via endovenosa ovvero la frequentazione di molteplici partner sessuali, sì come peraltro confermato dal CTU nella analisi della documentazione sanitaria prodotta in atti, laddove è dato di leggere che “Dalla verifica della documentazione sanitaria prodotta in atti venivano, pertanto, escluse le ipotesi di contagio ascrivibili a fattori di rischio acclarati in letteratura scientifica e dalle statistiche
SEIEVA dell' ISS Italiano, per inconsistenza dell' ipotesi di ricorrenza di fattori di rischio intercorsi al sig. negli anni 1968 > 1993, di fatto non documentati né accertati, ascivibili Per_1
a quelli statisticamente rilevati dalle statistiche SEIEVA 1991 >2004 e 1997 > 2004, 2006 >
2012, di seguito riportate in percentuali ed in tabelle : emodialisi 2,9 endoscopie 9,0 trasfusioni di sangue 5,9 ricoveri ospedalieri 26,4 trattamenti estetici 27,6 interventi chirurgici
23,8 cure odontoiatriche 23,8 uso di droghe endovena 31,9 più di due partner sessuali nell' anno 20,9 conviventi di soggetti HbsAg positivi 13,5.” (cfr. CTU pag. 17).
Ricondotta, a tal punto, la contrazione del virus di epatite C (causa accertata della patologia diagnosticata di colangio-carcinoma hcv correlato e del successivo decesso del , con Per_1 ragionevole probabilità logica, alla somministrazione degli emoderivati avvenuta nell'anno
1968, non resta che riconoscere l'esistenza del nesso eziologico di causalità materiale tra i due eventi e, con essa, dichiarare la responsabilità extracontrattuale del AR
per il fatto illecito commesso, sì come consistito nella omessa vigilanza sanitaria
[...]
ovvero nella violazione di regole di comune prudenza, di leggi e regolamenti a cui pagina 6 di 12 l'amministrazione è vincolata secondo i principi sopra coniugati (cfr. Cass. SS. UU. 2008 nn. da 576 a 585).
Tutto quanto premesso, occorre precisare che la domanda proposta dagli attori trae fondamento nel diritto alla famiglia di cui agli artt. 2, 29 e 30 della Cost. leso a causa della rescissione definitiva del rapporto familiare (di tipo nucleare) assunto dagli attori e derivato dal decesso di;
in particolare, il danno non patrimoniale oggetto di causa Persona_1
assume i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato ed, ancora, quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del soggetto superstite.
Al riguardo, aderendo ad orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di legittimità è possibile ritenere che ”La lesione del rapporto parentale - al pari della definitiva perdita dello stesso - può produrre (anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel "vissuto" del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come "sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo", ovvero "in termini dinamico-relazionali", per l'incidenza che quella lesione ha avuto "sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto" interessato
(così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 65622301).
Ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito "riflesso", enfatizzandosi la circostanza che esso risulta "subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri", mentre, in realtà, esso è pur sempre "la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette", ragion per cui non "v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni"
(cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 7748 del 2020, cit.).
Si tratta, dunque, di danni che "possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n.
13540 del 2023, cit.), sicché è proprio "in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il
pagina 7 di 12 significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28989 del 2019, cit.)
(cfr. Cass. civ. 23300/2024).
Al fine di garantire l'adeguatezza del risarcimento al caso concreto, la categoria di danno in questione deve essere liquidata in via equitativa, e, a tal fine, ben può tenersi conto dei parametri oggettivo-matematici esplicitati nelle tabelle del Tribunale di Milano che hanno elaborato i necessari criteri destinati a valutare in maniera uniforme il rapporto affettivo e relazionale intercorso tra le parti, sul rilievo in diritto che le voci di danno ricomprese nella categoria (l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico- relazionale) vanno risarcite unitariamente, essendo il danno parentale pacificamente comprensivo di tutte le conseguenze patite per la perdita del congiunto.
Solo va rilevato che, non potendosi considerare in re ipsa la prova della sofferenza lamentata, incombe sul decidente l'onere di valutare l'effettiva gravità del danno conseguenza subito alla luce degli elementi di prova prodotti dalle parti e, in via ulteriore, sulla base di elementi presuntivi, i quali assumono valore anche in relazione alla prossimità del legame parentale vantato.
Orbene, applicando i superiori principi è possibile accreditare , Parte_1 Parte_2
e , rispettivamente moglie e figli di , di un grado di
[...] Parte_3 Persona_1
intensità del vincolo parentale tale da permettere di presumere la lesione integrale dell'aspetto interiore del danno, quale intimo dolore subito per la perdita del prossimo congiunto (cfr. Cass. civ. sez. III n. 14422/21); la medesima presunzione può ritenersi operante, oltre che provata, riguardo a quei profili dinamico-relazionali connaturati ad un rapporto familiare di convivenza tra le parti dalle quali discende conseguenzialmente il cambiamento peggiorativo delle proprie abitudini di vita, in particolare non può non rilevarsi l'intensità della relazione affettiva tra le parti sulla base delle risultanze istruttorie in atti.
Le prove documentali allegate consentono nello specifico di ritenere che il rapporto affettivo e dinamico-relazionale tra le parti fosse di “normale” intensità, raffigurando le foto in atti ordinari pagina 8 di 12 rapporti di convivenza, se pur segnati da momenti di svago condiviso, epperò risalenti nel tempo, come evidenziato dall'età dei ragazzi.
Ne discende un riconoscimento pari al valore indennitario sì come predisposto dalle vigenti tabelle di Milano con aggiornato all'1.1.2024, segnatamente €. 3.911,00/punto, con esclusione di qualsivoglia valorizzazione del rapporto affettivo (tabella E).
Esso va determinato come segue:
- (moglie): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima primaria (61 Parte_1
anni): 16 punti;
età della secondaria (58 anni): 18 punti;
convivenza: 16 punti;
sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 punti;
qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0 punti;
totale: punti 59 = €. 230.749,00;
- (figlio): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima primaria (61 anni): Parte_2
16 punti;
età della secondaria (24 anni): 24 punti;
convivenza: 16 punti;
sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 punti;
qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0 punti;
totale: punti 65 = €. 254.215,00;
- (figlio): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima primaria (61 Parte_3
anni): 16 punti;
età della secondaria (22 anni): 24 punti;
convivenza: 16 punti;
sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 punti;
qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0 punti;
totale: punti 65 = €. 254.215,00.
Resta da esaminare il profilo della Legge n. 210/1992, sì come introdotto dalla difesa dell'ente pubblico convenuto che ha opposto, con la memoria ex art. 183 n. 1 cpc, l'inammissibilità della domanda per avere gli attori aderito alla procedura transattiva di cui all'art. 27-bis del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella Legge 114/2014.
Il rilievo, da ritemersi tempestivamente opposto in quanto eccezione in senso lato, è però infondato stante che l'oggetto della procedura transattiva è stato esclusivamente il danno biologico subito dal de cuius, sì come desumibile dalla circostanza, che costituiva presupposto normativo per l'adesione, della necessaria pendenza di un'azione risarcitoria da parte del danneggiato (cfr. l'art. 33 comma 1 del Decreto Legge n. 159 dello 01.10.2007, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 222 del 29.11.2007, rubricato “Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette” che così recita: “1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed
pagina 9 di 12 emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007”).
Nel caso a mano, siffatto presupposto era pienamente integrato dalla domanda inoltrata da al Tribunale di Roma, il cui procedimento, definito con la sentenza n. Persona_1
17906/2006 RG, trovavasi in grado di appello per l'iniziativa impugnatoria del AR
.
[...]
Il vero è che il sopravvenuto decesso del avvenuto il 01.06.2014, ha impedito allo Per_1
stesso di transigere il proprio danno biologico, sì trasmettendo il diritto agli eredi legittimi, moglie e figli, i quali, in effetti, hanno accettato nella qualità l'equa riparazione sottoscrivendo gli atti di rinuncia.
In tal senso anche l'art. 1, comma 440, della legge di bilancio – pubblicata, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 – che ha stabilito che fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono inclusi i familiari dei deceduti danneggiati, se pur agiscono solo iure proprio, epperò a condizione che facciano domanda di accesso all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010: ebbene, alla data suddetta è certo che le odierne parti attrici non avrebbero giammai potuto lamentare iure proprio la perdita del congiunto e, per tal via, accedere all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 per la semplice ragione che era ancora in vita. Persona_1
Le cose stanno diversamente quanto alla somma pagata dal alla sig.ra AR
, a titolo di una tantum prevista dalla legge 210/1992, pari ad €. 77.468,52. Parte_1
Essa è stata liquidata a titolo di risarcimento del danno iure proprio derivante dalla morte del marito.
Ebbene, trattandosi del medesimo titolo di debenza qui azionato, va richiamato il principio di diritto a tenore del quale, “ il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio
pagina 10 di 12 risarcitorio promosso contro il per omessa adozione delle dovute AR cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato, può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ( compensatio lucri cum danno) , venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto ( il ) due diverse attribuzioni patrimoniali CP_1 in relazione al medesimo fatto lesivo”.
Si impone, pertanto, di scomputare dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio quanto ricevuto dalla Leanza ai sensi della menzionata legge 210/1992 e, in proposito, al fine di rendere omogenei le sorti capitali da raffrontare, basterà devalutare l'importo di €. 230.749,00 sino alla data di liquidazione del dato indennizzo.
Non essendo stata fornita prova alcuna dell'epoca di liquidazione, la devalutazione viene effettuata alla data della domanda introduttiva, segnatamente il mese di marzo 2019.
Ne viene una somma di €. 195.054,00. E' da tale ultima somma che va detratto l'importo da ritemersi corrisposto nella misura di €. 77.468,52, in guisa da ridurre l'indennizzo risarcitorio ad €. 117.585,48, oltre interessi legali dalla data della presente statuizione sino al soddisfo.
Diversamente discorrendo, il va invece condannato a pagare, in AR favore di e , la somma, ciascuno, di €. 254.215,00, anche in tal Pt_2 Parte_3
caso, con gli interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo.
L'esito del giudizio impone la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese processuali: esse sono liquidate a misura del D.M. n. 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa, €. 520.000,00/€. 1.000.000,00 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisione).
Alla luce della soccombenza, le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3779/2019 RG, così statuisce:
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento, AR CP_5
a titolo di risarcimento del danno jure proprio, in favore di di €. Parte_1
pagina 11 di 12 117.585,48, e di e , ciascuno, di €. 254.215,00, oltre Pt_2 Parte_3
interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo.
- Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla refusione, AR
in favore degli attori da distrarsi in favore del procuratore antistatario, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 16.311,00, in essi compresi €. 1.713,00 per speseed €. 14.598,00 per onorario, oltre spese di CTU, iva e cpa.
Così deciso in Catania, il 9 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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