Decreto cautelare 10 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2025
Sentenza breve 3 marzo 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 17/07/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2025, proposto da
TR ZZ e Levan Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Dieter Schramm e Daniel Rudi Ellecosta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio degli stessi in Brunico (BZ), via Duca Sigismondo, 1;
contro
Comune di Laives, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;ù
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, TR Pignatta ed Eric Chini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
per l’annullamento
1) della deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 1000 dd. 12/11/2024, avente ad oggetto: “Cessione a titolo gratuito al Comune di Laives della p.f. 674/10 CC Laives.”, di approvazione della cessione della p.f. 674/10 CC Laives a titolo gratuito al Comune di Laives ai sensi dell’art. 20 della l.p. 2/1987, delibera non notificata e non comunicata a parte ricorrente, non pubblicata;
2) degli eventuali pareri resi dalle pubbliche amministrazioni, anche se non conosciuti da parte ricorrente;
e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposti, connessi, collegati e conseguenti, comunque lesivi ancorché non conosciuti aventi ad oggetto la cessione a titolo gratuito in favore del Comune di Laives della p.f. 674/10 CC Laives;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
dell’inefficacia del relativo contratto eventualmente medio tempore stipulato tra la Provincia Autonoma di Bolzano ed il Comune di Laives;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Comune di Laives;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 13 novembre 2024, notificato in data 10 gennaio 2025, EL PI, Levan Immobiliare S.r.l. e TR ZZ impugnavano la deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 1000 dd. 12/11/2024, avente ad oggetto la cessione a titolo gratuito al Comune di Laives della p.f. 674/10 CC Laives.” ai sensi dell’art. 20 della L.P. n. 2/1987.
Le ricorrenti, ripercorrendo tutti i rapporti intrattenuti con le Amministrazioni resistenti sin dall’anno 2005, evidenziavano come, a seguito dell’inserimento nel P.U.C. del Comune di Laives nell’anno 2006 del nuovo tracciato della SS 12 del Brennero ad opera della Provincia autonoma di Bolzano, la proprietà delle stesse fosse stata divisa in due parti, con contestuale privazione dei parcheggi utilizzati per la pizzeria “La Torre” e la discoteca “Keope”, entrambe da loro gestite.
Al fine di compensare la diminuita redditività di tali attività, pertanto, acquistavano in data 12 settembre 2012 la neo-formata p.f. 677/4 ( rectius : 677/11), avanzando al Comune di Laives istanza di accorpamento, in qualità di pertinenza, di tale particella alla sopra menzionata p.ed. 1034 e chiedendo contestualmente un cambio di destinazione urbanistica dell’intero compendio in zona turistica e/o residenziale.
A seguito dell’adozione, a distanza di pochi giorni dell’acquisto della p.f. 677/11, di una modifica al P.U.C. recante la trasformazione di tale particella in parco giochi per bambini con contestuale apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio, le ricorrenti adivano questo T.R.G.A., che con sentenza n. 225/2014, successivamente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3009/2019, annullava la variante. Il T.R.G.A. di Bolzano, nello specifico, stigmatizzava la contraddittorietà del comportamento tenuto dal Comune di Laives, che in un primo momento aveva rinunciato all’acquisto della p.f. 677/11 ingenerando una situazione di affidamento in capo alle interessate in buona fede, nei confronti delle quali aveva peraltro determinato una situazione di difficoltà economica.
Le ricorrenti evidenziavano inoltre come, a seguito della privazione dell’area di parcheggio in occasione della realizzazione del nuovo tracciato della SS 12, avessero in ogni caso cercato di trovare una soluzione rispetto alla situazione generatasi, instaurando un contraddittorio con la Provincia, che le invitava a “ incaricare un tecnico di fiducia per redigere il tipo di frazionamento necessario per creare la particella da trasferire al patrimonio disponibile della Provincia per la futura vendita ”.
A fronte delle trattative protrattesi nel tempo e nonostante la promessa di procedere al trasferimento, in favore delle ricorrenti, di un appezzamento di terreno per compensare i parcheggi persi a causa dell’esproprio subito nell’anno 2006, la Provincia autonoma di Bolzano decideva di mettere all’asta l’area di interesse.
In data 20 luglio 2020, tuttavia, l’Amministrazione comunicava l’annullamento della gara, in considerazione dell’interesse manifestato dal Comune di Laives di procedere alla modifica del P.U.C.
La Giunta comunale avviava effettivamente il relativo procedimento e, a seguito della condivisione della proposta da parte del Consiglio comunale di Laives, con deliberazione n. 389 del 21 maggio 2024 la Giunta Provinciale di Bolzano approvava definitivamente la previsione del parco giochi per bambini, del parcheggio pubblico, di un verde pubblico, dell’ampliamento di un’isola stradale e del prolungamento della pista ciclabile a Pineta di Laives.
Avverso tali provvedimenti e delibere le ricorrenti proponevano ricorso, che veniva iscritto presso questo T.R.G.A. sub n. 213/2024 R.G. e nel cui ambito veniva emesso il decreto presidenziale n. 131/2024, con il quale venivano interinalmente sospesa l’efficacia degli atti impugnati.
A fronte dell’instaurazione del contenzioso e della rituale notificazione del ricorso al Comune di Laives, quest’ultimo presentava alla Provincia autonoma di Bolzano domanda di cessione gratuita della p.f. 6574/10 C.C. Laives, sul presupposto della modifica della sua destinazione in parcheggio pubblico.
La Provincia autonoma di Bolzano, con l’impugnata delibera n. 1000 del 12 novembre 2024, approvava quindi la cessione a titolo gratuito del fondo anzidetto ai sensi della L.P. n. 2/1987.
2. A sostegno del proprio gravame, previa indicazione degli elementi idonei a fondare la sussistenza della condizione del cd. “interesse a ricorrere”, deducevano i seguenti motivi:
2.1. “ Invalidità rispettivamente illegittimità derivata per i motivi di ricorso proposti nel ricorso iscritto sub. n. 213/2024 R.G. avverso la modifica al PUC di Laives limitatamente alla previsione del parcheggio pubblico su p.f. 674/10 CC Laives e per illegittimità degli ivi impugnati provvedimenti di modifica al PUC ”.
Le ricorrenti evidenziavano la stretta connessione intercorrente tra i provvedimenti gravati nella presente sede e la modifica del P.U.C. oggetto di impugnazione nell’ambito del procedimento iscritto innanzi a questo T.R.G.A. sub n. 213/2024 R.G.
L’evidente e diretto collegamento tra modifica del P.U.C. e cessione a titolo gratuito dell’area interessata da tale variante determinava pertanto, in via derivata, l’invalidità/illegittimità di quest’ultimo provvedimento, nell’ambito del quale peraltro la Provincia autonoma di Bolzano rimarcava più volte la nuova destinazione urbanistica di parcheggio pubblico impressa all’area oggetto di cessione, con l’asserito intento di motivare l’interesse pubblico alla sua alienazione a titolo gratuito.
2.2. A tale censura, prospettata in via derivata rispetto ai profili di illegittimità caratterizzanti i provvedimenti impugnati nell’ambito del procedimento iscritto innanzi a questo T.R.G.A. sub n. 213/2024 R.G., le ricorrenti accompagnavano le seguenti ulteriori doglianze, raggruppate sub lett. B.2) e complessivamente intitolate: “ Motivi di ricorso proposti in via autonoma avverso i provvedimenti e atti impugnati con il presente ricorso ”:
2.3. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 l.p. 9/2018, dell’art. 1 delle norme di attuazione al PUC di Laives e dell’art. 24, comma 5 del regolamento edilizio di Laives; Violazione della sentenza Corte di Appello di Bolzano n. 57/2010; Eccesso di potere per difetto di motivazione ”.
Ad avviso delle ricorrenti dall’interazione sinergica tra l’art. 21 della L.P. n. 9/2018, l’art. 1 delle norme di attuazione al P.U.C. di Laives e l’art. 24, comma 5 del regolamento edilizio di Laives emergeva l’indispensabilità di mettere a disposizione parcheggi privati al fine di consentire ai proprietari di usufruire pienamente degli immobili.
In considerazione di tali disposizioni, dunque, le Amministrazioni avrebbero necessariamente dovuto trovare una soluzione per rimpiazzare i parcheggi andati persi, anziché approvare modifiche al P.U.C. implicanti una sostanziale impossibilità di fare fronte alle esigenze dei ricorrenti.
2.4. “ Eccesso di potere per contraddittorietà in atti, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 l.p. 2/1987 ”.
Le delibere impugnate si ponevano altresì in contrasto con l’esproprio eseguito in danno delle ricorrenti e gli atti conseguenti, essendo chiaro sin da allora che la privazione dei parcheggi avrebbe reso necessario il recupero di un’adeguata superficie alternativa al fine di garantire la funzionalità delle strutture commerciali insistenti sulla p.ed. 1034 C.C. Laives.
Dalla corrispondenza epistolare intercorsa con la Provincia emergeva infatti chiaramente la sussistenza di un accordo per il rimpiazzo dei parcheggi andati persi, come desumibile dalla promessa assunta dall’assessore ai lavori pubblici di fare il possibile per mantenere “ gli impegni assunti ”.
In tal senso deponeva altresì il provvedimento di determinazione dell’indennità di esproprio adottato in data 23 ottobre 2006, nel cui ambito si confermava la necessità di sostituire i parcheggi sottratti alle attività delle ricorrenti.
Con missiva di data 16 settembre 2008, inoltre, l’Ufficio tecnico strade centro-sud comunicava alla ricorrente EL PI e all’ing. AL quanto progettato, allegando una planimetria recante proprio sull’odierna p.f. 674/10 il disegno di un parcheggio denominato “ Parcheggio Pizzeria La Torre – Parkplatz Pizzeria La Torre ”.
In data 13 maggio 2013 la sig.ra EL PI chiedeva pertanto di acquistare un appezzamento di terreno corrispondente proprio all’odierna p.f. 674/10 C.C. Laives con l’intento di ripristinare l’espropriato parcheggio dell’attività di discoteca e pizzeria e, in data 26 settembre 2013, la Provincia la informava dell’intervenuta autorizzazione dell’Ufficio strade alla cessione del fondo previa predisposizione del tipo di frazionamento.
A fronte dell’inerzia della Provincia, con missiva di data 30 luglio 2019 le ricorrenti insistevano per il trasferimento del terreno, che veniva pertanto messo all’asta.
L’Amministrazione provinciale, con missiva di data 30 luglio 2019, replicava inoltre alle rimostranze dell’originaria attrice PI evidenziando che sarebbe stato realizzato un parcheggio anche in base alle esigenze a suo tempo già manifestate, segnatamente a “ compensazione dei posti auto espropriati in prossimità dell’esercizio commerciale ”.
La delibera impugnata, dunque, ometteva di considerare il sopra descritto comportamento tenuto dalla Provincia autonoma di Bolzano, che ingenerava in capo alle ricorrenti una situazione di affidamento sulla possibilità di rilancio economico della propria attività attraverso l’acquisto dell’area anzidetta.
Il provvedimento gravato si poneva altresì in contrasto con l’art. 16 della L.P. n. 2/1987, in quanto le promesse di vendita di un terreno a uso parcheggio ben potevano essere mantenute attraverso una vendita tramite trattativa privata, tenuto conto del valore di stima non superiore all’importo di € 260.000,00.
2.5. “ Eccesso di potere per contraddittorietà nel comportamento delle amministrazioni resistenti e per manifesta ingiustizia come per difetto di motivazione ”.
Le ricorrenti censuravano inoltre la contraddittorietà dell’atteggiamento tenuto dall’Amministrazione provinciale, in quanto, a seguito dell’annullamento della messa in vendita della p.f. 647/10 C.C. Laives, a tale area veniva impressa la destinazione di parcheggio pubblico senza procedere a una nuova asta. Il Comune di Laives, nell’ambito di tale vicenda, intendeva pertanto evitare che le ricorrenti potessero diventare proprietarie di appezzamenti di terreno nelle immediate vicinanze dei rispettivi esercizi commerciali, in maniera tale da privarle della possibilità di proseguire le loro attività.
La delibera impugnata si poneva in ogni caso in contrasto con il comportamento tenuto in passato dall’Amministrazione, tale da ingenerare in capo alle ricorrenti una situazione di affidamento sulla possibilità di un rilancio economico della propria attività attraverso l’acquisto dell’area di interesse, non rinvenendosi alcuna motivazione idonea a giustificare un mutamento talmente netto e ritenuto ingiusto.
2.6. “ Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione carente/errata; Violazione dell’art. 20 l.p. 2/1987; Eccesso di potere per carenza motivazionale ”.
Ad avviso delle ricorrenti le Amministrazioni omettevano di considerare l’effettiva collocazione del parcheggio pubblico di cui al provvedimento impugnato, in realtà ubicato fuori dal centro abitato di Pineta e, quindi, senza alcuna utilità per tale località.
Il parere al riguardo reso da un tecnico incaricato dal Comune di Laives si profilava infatti carente di qualsiasi analisi del fabbisogno dei parcheggi in zona, tenuto conto della presenza di parcheggi e garages di pertinenza delle abitazioni ivi presenti.
Né poteva rinvenirsi una qualsivoglia analisi in merito all’utilizzo del parcheggio esistente, il quale non risultava utilizzato dai residenti, bensì esclusivamente dai clienti della pizzeria/ristorante e della discoteca delle ricorrenti.
Non corrispondeva inoltre al vero quanto affermato dall’Ing. Ciurnelli nell’ambito della propria relazione tecnica del 29 aprile 2022 circa la presenza di numerosi esercizi commerciali nella parte bassa dell’abitato presente lungo via Brennero, rinvenendosi esclusivamente le attività delle ricorrenti nonché un terzo esercizio dotato di un proprio parcheggio privato.
La cessione a titolo gratuito del terreno non poteva pertanto essere giustificata in base alla destinazione urbanistica di “parcheggio pubblico”, dovendosi verificare e ulteriormente motivare i fini di interesse pubblico, richiesti imprescindibilmente ai sensi dell’art. 20 della L.P. n. 2/1987.
2.7. “ Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e per violazione delle sentenze passate in giudicato del TRGA Bolzano n. 225/2014 e CdS 3009/2019; Violazione dei principi cardine di buona amministrazione, terzietà e imparzialità ex art. 97 Cost. ”.
Da una disamina delle sopra menzionate sentenze rese in passato dai Giudici amministrativi, del resto, emergevano altresì elementi sintomatici di una sorta di accanimento del Comune di Laives nei confronti delle ricorrenti, finalizzato a costringerle alla chiusura delle rispettive attività commerciali.
Le precedenti delibere adottate negli anni 2012 e 2013 venivano infatti annullate per eccesso di potere per contraddittorietà tra atti amministrativi, difetto di motivazione e manifesta ingiustizia.
Nella presente vicenda, analogamente a quanto verificatosi in precedenza, il Comune di Laives si limitava a seguire le trattative intercorse tra le ricorrenti e la Provincia, intervenendo quindi estemporaneamente al fine di evitare la vendita del fondo di interesse e inventandosi una destinazione urbanistica tale da renderne impossibile l’alienazione a privati, facendo così venire meno le possibilità di compensazione dei parcheggi persi a causa dell’esproprio.
Il modus procedendi adottato dalle Amministrazioni resistenti ricalcava pedissequamente il comportamento tenuto nella vicenda precedentemente sottoposta al vaglio dei Giudici amministrativi, persistendo nel caso di specie nei confronti delle ricorrenti un’ostilità contrastante con i principi cardine “ dell’agire amministrativo di buona amministrazione, terzietà e imparzialità ”.
2.8. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione carente/mancante ”.
Il provvedimento gravato risultava altresì caratterizzato da una delibera falsa e inesistente, essendo prospettata in maniera assolutamente apodittica l’asserita sussistenza di un non meglio precisato interesse “ pubblico-comunale ”.
Parimenti destituito di fondamento doveva ritenersi l’assunto a tenore del quale il fondo oggetto di cessione rappresenterebbe un’importante risorsa per l’offerta di sosta sul suolo pubblico all’interno dell’abitato di Pineta, attesa la sua collocazione al di fuori del centro del paese e la conseguente assenza di utilità per le persone ivi residenti, peraltro dotate di autonomi parcheggi di proprietà.
2.9. “ Eccesso di potere per difetto di motivazione; Violazione degli artt. 16 e 20 l.p. 2/1987 ”.
Le ricorrenti censuravano altresì il valore attribuito dall’Amministrazione provinciale al fondo alienato, erroneamente ritenuto pari a € 5,16 e, per ciò stesso, asseritamente suscettibile di cessione gratuita in favore del Comune di Laives.
Nell’ambito dei conteggi per il pagamento dell’indennità di esproprio il costo del terreno era stato per contro stimato in € 63,00/mq, importo peraltro confermato sia nella proposta di accordo depositata presso la Provincia autonoma di Bolzano in data 24 febbraio 2012, sia nella successiva lettera di data 20 marzo 2012 a firma del Direttore di Ripartizione Ing. Valentino Pagani.
2.10. “ Istanza di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato ”.
Nell’ipotesi di effettiva stipula del contratto di cessione a titolo gratuito del terreno, le richiedenti, proprio in considerazione del preminente e prioritario interesse all’acquisizione della proprietà della p.f. 674/10 C.C. Laives, come asseritamente da sempre promesso e confermato dall’Amministrazione provinciale.
2.11. “ Istanza risarcitoria ”.
In via meramente subordinata, nell’ipotesi di impossibilità di acquisizione del terreno anelato, le ricorrenti insistevano per il risarcimento per equivalente del pregiudizio dalle stesse subito in considerazione della mancata esecuzione di quanto asseritamente promesso, ciò sia in termini di danno emergente, sia sotto un profilo di lucro cessante.
3. In data 3 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Laives, contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
4. In data 6 febbraio 2025 si costituiva in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, contestando a sua volta la fondatezza delle censure articolate nel ricorso introduttivo e insistendo anch’essa per la sua declaratoria di inammissibilità e in ogni caso per la sua reiezione.
5. Con decreto presidenziale n. 3 pubblicato in data 10 gennaio 2025 veniva provvisoriamente disposta la sospensione del provvedimento impugnato sino alla data della camera di consiglio, all’esito della quale il Collegio, ravvisata la sussistenza del requisito del cd. “ fumus boni juris ” e del cd. “ periculum in mora ”, accoglieva l’istanza cautelare presentata in calce al ricorso introduttivo, disponendo contestualmente la separazione della posizione della ricorrente EL PI al fine di statuire sull’ammissibilità del gravame presentato nel suo interesse ovvero sull’interruzione del giudizio in relazione alla sola posizione della stessa.
6. Con sentenza n. 67 del 3 marzo 2025 questo Collegio, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione presentata dalla ricorrente EL PI, in quanto deceduta prima della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.
7. A seguito della rituale produzione di ulteriori memorie difensive, all’udienza tenutasi in data 11 giugno 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. A seguito del necessario approfondimento proprio della presente sede di merito, il Collegio reputa, re melius perpensa rispetto a quanto ritenuto in sede cautelare, che il ricorso introduttivo sia destituito di fondamento e debba essere conseguentemente rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
L’infondatezza nel merito dell’impugnazione presentata dalle ricorrenti esime il Collegio dall’affrontare l’eccezione di inammissibilità per carenza della condizione del cd. “ interesse a ricorrere ” sollevata dalle difese delle Amministrazioni resistenti, trattandosi di questione assorbita dalla reiezione del ricorso.
2. I primi sei motivi di ricorso articolati sub lett. B.2), in quanto ricalcanti pedissequamente le censure prospettate nel procedimento pendente innanzi a questo T.R.G.A. sub n. 213/2024 R.G. e avente ad oggetto l’asserita illegittimità degli atti presupposti (cfr. doc. 61 depositato dalle ricorrenti), sono suscettibili di essere trattati unitamente al vizio di invalidità derivata denunciato sub lett. B.1).
Invero, tale specifica ipotesi di illegittimità risulta contestata proprio sulla scorta dello stretto collegamento intercorrente tra il provvedimento gravato nella presente sede e la modifica al P.U.C. impugnata nel citato procedimento n. 213/2014, espressamente qualificata come provvedimento presupposto la cui illegittimità spiegherebbe i propri effetti anche nei confronti della consequenziale cessione a titolo gratuito della p.f. 674/10.
L’essenziale identità delle doglianze prospettate nei confronti dell’atto presupposto rispetto a quanto dedotto nei primi sei motivi di ricorso ricondotti al gruppo rubricato sub lett. B.2), dunque, ne impone una disamina congiunta, con la specificazione che la trattazione dei motivi di impugnazione esaminati nel prosieguo si riferisce alla numerazione impressa nell’ambito di tale novero di censure.
Va in ogni evidenziato che il provvedimento presupposto ritenuto foriero dell’ipotesi di illegittimità derivata prospettata nella presente sede, gravato in via autonoma dalle ricorrenti, ha dato luogo a un giudizio innanzi a questo T.R.G.A., introitato in decisione alla stessa udienza pubblica del presente ricorso e definito con pronuncia di reiezione del gravame (sentenza resa nell’ambito del procedimento iscritto sub n. 213/2024 R.G.).
3. Il primo motivo di gravame, con il quale le ricorrenti lamentano plurime violazioni di norme asseritamente finalizzate a onerare le Amministrazioni della predisposizione di un proporzionato numero di parcheggi privati in favore delle unità immobiliari presenti sul territorio, non può trovare accoglimento.
La disposizione di cui all’art. 21 della l.p. n. 9/2018 rappresenta una norma di carattere squisitamente programmatico, finalizzata ad assolvere la funzione di indicare le linee generali degli scopi futuri e, per ciò stesso, priva di carattere precettivo e/o self executing . Nel demandare a successivi regolamenti emanati d’intesa con il Consiglio dei Comuni, invero, la disposizione anzidetta assume valenza di strumento di orientamento finalizzato a fornire una visione strategica necessaria ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità edilizia e urbanistica di insediamenti, attività produttive e servizi.
Dal tenore letterale della norma, dunque, non emerge assolutamente l’auspicato obbligo, in capo alle Amministrazioni, di attivarsi immediatamente al fine di sopperire alla prospettata carenza di posti auto in favore delle attività gestite dagli odierni ricorrenti.
Le ulteriori disposizioni invocate dai ricorrenti, segnatamente l’art. 1 delle norme di attuazione al P.U.C. di Laives nonché l’art. 24, comma 5 del regolamento edilizio di Laives, trovano inoltre applicazione esclusivamente nei confronti delle nuove costruzioni e delle demolizioni con ricostruzione, non anche in relazione a costruzioni già esistenti. Il citato art. 1, infatti, circoscrive l’obbligo di predisposizione di parcheggi privati esclusivamente a tali specifiche ipotesi, del tutto esorbitanti rispetto alle caratteristiche proprie degli immobili di proprietà dei ricorrenti.
Deve inoltre convenirsi con la difesa della resistente Provincia autonoma di Bolzano in relazione all’individuazione del soggetto obbligato a dotare gli immobili di aree destinate a parcheggio privato nel caso di sopravvenuta mancanza dell’originaria area a ciò adibita, da rinvenirsi nel proprietario dell’immobile.
Del tutto inconferente si profila altresì la disposizione di cui all’art. 24, comma 5 del regolamento edilizio del Comune di Laives, in quanto norma finalizzata esclusivamente a disciplinare l’inalienabilità del parcheggio in maniera separata rispetto all’unità immobiliare di pertinenza, non potendosi assolutamente ricavare un eventuale obbligo di predisposizione di nuove aree da adibire a tale destinazione.
Analogamente, deve escludersi una qualsivoglia rilevanza della sentenza n. 57/2010 pronunciata dalla “ Corte di Appello di Bolzano ” ( rectius : dalla Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano), riguardando tale pronuncia la natura inscindibile dell’area destinata a parcheggio rispetto all’edificio aziendale.
A ben vedere, le prospettazioni dedotte dalle ricorrenti attengono non tanto alla legittimità del provvedimento impugnato, quanto piuttosto al merito delle valutazioni ivi contenute, insuscettibili di essere sindacate nella presente sede in assenza di errori di fatto ovvero di abnormi illogicità. La doglianza oggetto di disamina si risolve infatti in una indicazione ab externo delle migliori soluzioni percorribili ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico in materia di pianificazione urbanistica, con ciò ponendosi in radicale contrasto rispetto all’orientamento al riguardo adottato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui: “ Le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l’ampia discrezionalità di cui godono gli enti (Regione; Comuni) che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 dicembre 2019 n. 8917) ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 7881 di data 21.08.2023; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 7977 di data 14.09.2022, secondo cui: “ le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità ”; in termini analoghi T.R.G.A. Bolzano, 6 agosto 2024, n. 242).
Nel caso di specie l’Amministrazione provinciale, lungi dall’incorrere in errori di fatto e/o abnormi illogicità, ha recepito le valutazioni positive adottate dalla Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio nella seduta del 9 febbraio 2024, richiamandole espressamente nella motivazione dell’atto presupposto rispetto al provvedimento impugnato, il quale a sua volta evidenzia e ribadisce i profili di interesse pubblico all’acquisizione dell’area da parte del Comune, trattandosi di “ risorsa importante per il potenziamento dell’offerta di sosta su suolo pubblico all’interno dell’abitato di Laives ”.
A fronte dell’ineccepibile iter logico-argomentativo caratterizzante la delibera di modifica al P.U.C. e, conseguentemente, del provvedimento di cessione della p.f. 674/10, alle ricorrenti è inibita la formulazione di una qualsivoglia ipotesi su come l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare in concreto il potere pianificatorio, con conseguente inammissibilità delle doglianze al riguardo prospettate.
La non censurabilità dell’esercizio di tale potere rende pertanto del tutto irrilevante le ulteriori considerazioni secondo cui, ai sensi dell’art. 20, comma 3 della L.P. n. 2/1987, il terreno in questione, una volta ceduto all’Amministrazione comunale, non potrebbe nemmeno teoricamente essere messo a disposizione delle ricorrenti, trattandosi di soluzione ineccepibilmente esclusa da parte delle competenti Autorità nell’ambito delle prerogative di pianificazione urbanistica.
4. Il secondo motivo di impugnazione, con il quale le ricorrenti lamentano la contraddittorietà dell’azione amministrativa, il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 16 della L. P. n. 2/1987, è a sua volta infondato.
L’obiettiva disamina della documentazione evocata nell’ambito del motivo di gravame consente infatti di escludere che l’atteggiamento tenuto dall’Amministrazione provinciale abbia ingenerato, in capo alle ricorrenti, un affidamento “qualificato” all’acquisizione dell’auspicata p.f. 674/10 al fine di sopperire alla sopravvenuta privazione dell’area adibita a parcheggio per gli esercizi commerciali nella loro titolarità.
Il Collegio osserva come, in materia di formazione di strumenti urbanistici generali, in assenza di evenienze idonee a ingenerare un affidamento qualificato – quali, a titolo meramente esemplificativo, convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato – non possa conseguentemente ravvisarsi, in capo al soggetto interessato, la sussistenza di un’aspettativa giuridicamente tutelata.
La giurisprudenza amministrativa ha anche recentemente ribadito il consolidato orientamento adottato in materia, secondo cui: “ in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, l'Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell’individuare le scelte ritenute idonee per disciplinare l’uso del proprio territorio (e anche nel rivedere le proprie, precedenti previsioni urbanistiche), valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico; senza che sia necessaria l’ostensione di motivazione specifica, in relazione alle singole scelte urbanistiche (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4867); - la scelta, compiuta in sede di pianificazione generale, di imprimere una particolare destinazione urbanistica ad una zona, non necessita di particolare motivazione, in quanto essa trova giustificazione nei criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nella impostazione del piano, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (cfr., ex pluribus, Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854); - le evenienze generatrici di affidamento “qualificato”, sulla scia della giurisprudenza ormai consolidata, sono ravvisabili nell’esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie, o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione. In mancanza di tali eventi, non è configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria non peggiorativa di quella pregressa, ma solo un’aspettativa generica, analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all’utilizzazione più proficua dell’immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione: sicché non può essere invocato il difetto di motivazione, in quanto si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto e i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854 cit.; Sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2104) ” (T.A.R. Sardegna, sez. II, 13 luglio 2022, n. 499).
Ciò posto, relativamente alla documentazione evocata dalle ricorrenti al fine di sostenere in capo alle stesse la sussistenza di un’aspettativa qualificata, il Collegio non può che evidenziarne l’assoluta genericità e, di conseguenza, l’inidoneità a ingenerare un’ipotesi di affidamento qualificato.
La corrispondenza epistolare intercorsa con l’allora assessore Florian Mussner, prodotta sub doc. 35), lungi dall’assurgere a vera e propria promessa giuridicamente vincolante, si risolve al più in una mera manifestazione di intenti, peraltro priva della specifica indicazione del bene materiale oggetto dell’inderogabile impegno asseritamente assunto. Il tenore testuale della missiva di data 5 agosto 2005 è al riguardo inequivocabile nel circoscrivere i dedotti impegni assunti dall’allora assessore nell’ambito di mere intenzioni assunte a titolo personale e non ancora avallate dall’Amministrazione provinciale: “ Le assicuro, che farò tutto il mio possibile, affinché gli impegni assunti vengano mantenuti. Le due proposte da Lei menzionate (scambio terreno ovvero passaggio parziale sul parcheggio), vengono attualmente valutate dal nostro ufficio competente. La informeremo del risultato. Al momento attendiamo gli sviluppi dell’assemblea convocata dal signor Sindaco per il mese corrente ”.
A fronte del principio di tipicità delle promesse unilaterali consacrato nell’art. 1987 c.c. (cfr. Cass. n. 3257/2007), deve escludersi che la corrispondenza evocata dalle ricorrenti sia suscettibile di essere inquadrata nell’ambito degli schemi legali tipizzati dal legislatore al fine di assurgere a fonte di obbligazioni (quali, a titolo meramente esemplificativo, la promessa di pagamento e il riconoscimento di debito di cui all’art. 1988 c.c. ovvero la promessa al pubblico ex art. 1989 c.c.).
Del resto, la semplice indeterminatezza dell’oggetto della missiva e il generico richiamo alle soluzioni alternative prospettate dalle richiedenti rappresentano elementi di per sé sufficienti a escludere l’insorgenza di un legittimo affidamento, giuridicamente tutelabile, all’acquisizione dello specifico terreno anelato nell’ambito del presente giudizio, ossia la p.f. 674/10 in C.C. Laives.
Parimenti irrilevante si profila la “stima di esproprio” prodotta dalle ricorrenti sub doc. 34), attraverso la quale le stesse evidenziano la necessità di recuperare “ un’adeguata superficie alternativa per l’apprestamento di un parcheggio ed una serie di interventi di adattamento all’immobile per ridare funzionalità alle varie destinazioni d’uso dei locali ”.
Invero, il documento invocato si limita a esprimere una mera considerazione, priva di valenza obbligatoria, circa l’opportunità di recuperare un’area da adibire a parcheggio privato in sostituzione dell’espropriando terreno, senza peraltro affermare uno specifico obbligo in tal senso in capo all’Amministrazione provinciale, a maggior ragione tenuto conto dell’omessa indicazione della specifica area oggetto del presente giudizio.
Anche in relazione a tale documento, dunque, deve escludersi una qualsivoglia valenza ad assurgere a fonte di obbligazioni per l’Amministrazione provinciale in relazione alla pretesa acquisizione della p.f. 674/10 in C.C. Laives, così come a ingenerare un’aspettativa qualificata e giuridicamente tutelata in relazione a tale specifico immobile.
Non può inoltre riconoscersi una qualsivoglia valenza in tal senso della proposta di accordo prodotta dalle ricorrenti sub doc. 45), trattandosi di documento predisposto unilateralmente e sottoscritto esclusivamente da queste ultime, per ciò stesso inidoneo ad assumere la valenza di impegno vincolante dell’Amministrazione provinciale in ordine al trasferimento dell’area da adibire a parcheggio.
Né può essere utilmente invocata l’autorizzazione dell’Ufficio strade intervenuta in data 26 settembre 2013, trattandosi di atto del tutto inidoneo a generare, in capo all’Amministrazione provinciale, un obbligo coercibile di perfezionare l’anelato trasferimento immobiliare. L’inidoneità ad assurgere a fonte di obbligazione tale da originare un’aspettativa qualificata, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, emerge del resto dall’assenza di una specifica competenza dell’Ufficio Strade a disporre trasferimenti immobiliari per conto della Provincia, potere invero spettante all’Ufficio Patrimonio.
L’asserita autorizzazione ricondotta alla missiva prodotta sub doc. 30), inoltre, rappresenta in realtà un mero parere tecnico non vincolante, come peraltro agevolmente desumibile dallo stesso tenore testuale adottato nell’ambito del documento stesso e artatamente omesso nell’esposizione del motivo di gravame: “ in riferimento alla Sua richiesta di cui all’oggetto del 13 maggio 2013 ed alla relativa documentazione tecnica allegata, si comunica che il Servizio strade Bolzano/Bassa Atesina ha rilasciato un parere tecnico favorevole, in quanto tale area non è strumentale alla manutenzione stradale ”.
L’atto richiamato dalle ricorrenti, pertanto, non si profila in alcun modo idoneo a fondare una situazione di legittimo affidamento tale da consentire l’accesso a una qualsivoglia tutela giurisdizionale.
Da ultimo, parimenti irrilevanti si profilano le sollecitazioni alla cessione dell’immobile avvenute nel luglio del 2019 e la successiva predisposizione, da parte dell’Amministrazione provinciale, di una gara informale di messa all’asta al migliore offerente.
Le richiamate sollecitazioni all’alienazione del terreno, come già in precedenza evidenziato, non rappresentano atti unilaterali idonei a generare in capo all’Amministrazione obblighi ai sensi dell’art. 1987 c.c., con ciò dovendosi escludere che le ricorrenti fossero titolari di una situazione di vantaggio tale da fondare un legittimo affidamento giuridicamente tutelabile. La sussistenza di un’ipotesi di legittimo affidamento, del resto, richiede la presenza di una situazione di vantaggio consolidatasi per effetto di una situazione di incolpevole apparenza promanante dal comportamento positivo tenuto dall’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato, recependo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza sovranazionale della C.G.U.E., ha evidenziato come la nozione di “ fondata aspettativa ”, direttamente riconducibile alla situazione di “ legittimo affidamento ”, sia ravvisabile esclusivamente nel caso di prospettazione di informazioni precise, concordanti e incondizionate provenienti da fonti autorizzate e affidabili. A tal proposito, è stato da ultimo statuito che: “ Il principio del legittimo affidamento (figura pretoria di matrice comunitaria), come chiarito dalla giurisprudenza ha la funzione di consentire un’eccezione all’applicazione di una regola di diritto positivo cui permette di derogarvi senza contestarne la validità. Tale principio costituisce il corollario del principio della certezza del diritto, che esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario e consente la deroga alla regola di diritto positivo qualora una sua applicazione produca conseguenze irragionevoli a causa di un comportamento tenuto dall’autorità comunitaria in un determinato caso di specie. La tutela del legittimo affidamento riveste, quindi, in effetti notevole importanza, seppure data la natura derogatoria ed eccezionale della applicazione viene ad essere limitata ad ipotesi del tutto marginali di errori imputabili alle autorità comunitarie (Consiglio di Stato sez. V, 10 giugno 2015, n. 2848). 16.3.1. In tale ottica la Corte di giustizia ha affermato che “ per quanto riguarda il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, esso si estende, quale corollario del principio della certezza del diritto, ad ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione ha fatto sorgere in lui fondate aspettative. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione. ” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 3 giugno 2021, in causa C-39/20). 16.4. La giurisprudenza amministrativa ha inoltre precisato che la tutela del legittimo affidamento è subordinata a tre condizioni: la prima ha natura oggettiva, e riguarda il vantaggio che la parte consegue dalla situazione giuridica apparente (creata dal comportamento positivo della P.A.); in secondo luogo, è necessario che la parte intenda difendere un’utilità ottenuta in buona fede; infine, che la situazione di cui si chiede tutela si sia consolidata nel tempo, evidenziando una sicura stabilità (Consiglio di Stato sez. II, 27 marzo 2023, n. 3112) ” (Consiglio di Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1305).
Il Collegio osserva pertanto come nel caso di specie non sussista alcuno degli elementi richiamati dal citato orientamento giurisprudenziale al fine di configurare un’ipotesi di legittimo affidamento. Invero, l’Amministrazione provinciale non risulta avere posto in essere alcun atto o comportamento idoneo a generare in modo certo e univoco una posizione di vantaggio in favore delle ricorrenti, non avendo mai menzionato in maniera precisa l’intenzione di cedere la p.f. 674/10 né tantomeno interloquito per il tramite dell’Ufficio competente, ossia di un proprio organo qualificabile, in ossequio alla giurisprudenza sovranazionale (cfr. C.G.E. 3 giugno 2021, in causa C-39/20, richiamata da C.d.S. 1305/2025), in termini di “ fonti autorizzate ed affidabili ”.
Del tutto inconferente si appalesa altresì il richiamo all’art. 16, comma 2, della L.P. n. 2/1987, non potendosi censurare la scelta operata dall’Amministrazione di non addivenire all’alienazione del terreno per il tramite di trattativa privata, come per contro sollecitato dai ricorrenti in considerazione dell’asserita esiguità del relativo valore di stima, ritenuto non superiore all’importo di € 260.000,00.
La disposizione richiamata dai ricorrenti prevede infatti testualmente che: “ L’amministrazione provinciale può procedere alla vendita dei beni immobili tramite trattativa privata nei seguenti casi: a) quando il valore di stima non superi l’importo di 260.000 euro; b) quando i beni vengano destinati alla realizzazione di impianti o di servizi pubblici o comunque al perseguimento di finalità di pubblico interesse; c) quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un diritto di prelazione; d) quando l’immobile è soggetto ai vincoli sulla tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi della legislazione vigente e l’acquirente si impegni al restauro entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale ed in conformità alle norme vigenti in materia ”.
La norma in questione, attraverso l’adozione del sintagma verbale “ può procedere ”, attribuisce evidentemente all’Amministrazione provinciale la mera facoltà – e non già l’obbligo – di procedere alla vendita di immobili mediante trattativa privata.
Le non meglio precisate “promesse” rivendicate dai ricorrenti, del tutto indeterminate in relazione all’oggetto, non assumono pertanto alcuna rilevanza in merito a eventuali obblighi di alienazione nelle forme della trattativa privata, non ravvisabili nemmeno a fronte della sussistenza di diritti di prelazione. La lett. c) della medesima norma, invero, dispone la persistenza di una mera facoltà – e non quindi di obblighi – di ricorrere a tale forma di cessione anche in presenza di veri e propri diritti di prelazione, ossia di situazioni giuridiche senz’altro più pregnanti rispetto a quelle rappresentate nell’ambito del motivo di impugnazione oggetto di disamina.
5. Il terzo motivo di impugnazione, con il quale viene lamentata la contraddittorietà dell’annullamento della vendita all’asta della p.f. 674/10 in C.C. Laives disposta dalla Provincia autonoma di Bolzano nell’anno 2019, è parimenti destituito di fondamento.
Deve in primo luogo escludersi che l’annullamento della procedura abbia comportato una lesione del legittimo affidamento asseritamente ingenerato in capo alle ricorrenti, atteso che, oltre a quanto già rilevato al § 4) circa l’insussistenza di una tale situazione, le stesse non risultavano in ogni caso destinatarie di alcuna determinazione provvedimentale definitiva favorevole.
In altri termini, l’unica situazione giuridica soggettiva ravvisabile poteva essere identificata nella pretesa di concorrere unitamente agli altri offerenti all’aggiudicazione del bene auspicato, ipotesi del tutto distinta da una aspettativa qualificata di ottenere un diritto dominicale sullo stesso.
Il provvedimento di annullamento risulta peraltro essere adeguatamente motivato sulla scorta della sopravvenuta volontà del Comune di Laives di procedere alla modifica del P.U.C. e in ogni caso, stante la diretta lesività rispetto alla posizione di tutti i partecipanti alla gara, la sua impugnazione doveva avvenire entro gli ordinari termini decadenziali, dovendosi ritenere le doglianze presentate nella presente sede tardive e, per ciò stesso, irricevibili.
Nel merito, il Collegio osserva in ogni caso come rappresenti principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui una procedura di gara ben può essere revocata anche a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, quale può essere la manifestata volontà di procede a una modifica del piano urbanistico comunale. A tal proposito, è stato affermato che: “ una gara ben può essere revocata non solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, ma anche per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, come evidentemente accaduto nel caso di specie. Per pacifica giurisprudenza, infatti, la revoca del bando di gara richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21 quinquies della L. 241/1990, nessuna esclusa, e rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2021, n. 1455) ” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 26 marzo 2024, n. 378).
Ne consegue l’infondatezza delle doglianze prospettate con il terzo motivo di gravame.
6. Le censure articolate con il quarto motivo di gravame, attraverso il quale le ricorrenti lamentano il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione derivante dall’asserita assenza di una qualsivoglia utilità del parcheggio pubblico oggetto di pianificazione, sono prive di pregio.
Tali doglianze, oltre ad attingere – more solito – valutazioni di merito sull’opportunità dell’opera insuscettibili di essere sindacate nella presente sede, omettono di considerare quanto al riguardo rilevato nella relazione tecnica di data 12 marzo 2024, prodotta dall’Amministrazione provinciale sub doc. 5). Nell’ambito di tale documento, segnatamente al § 2) intitolato “ inserimento di un parcheggio pubblico ”, viene espressamente evidenziato che: “ Esaminando le modifiche finora apportate ai parcheggi pubblici dall’approvazione della riconferma del PUC del 2018 ad oggi, è stato possibile verificare che la superficie dei parcheggi pubblici totale prevista dal piano urbanistico comunale vigente per la sola Pineta, considerata come “restante Comune” secondo il DPP 07.05.2020 n. 17, corrisponde a circa 2.740 m2, per un totale di 2.509 residenti a Pineta e di 18.315 pernottamenti nella sola Pineta nel 2022. Ai sensi del DPP 17/2020 All. A l’indice di pianificazione di cui alla lettera e) parcheggi pubblici pari a 2,5m2 /E risulta non soddisfatto: E=abitanti+pernottamenti/200 Superficie parcheggi da DPP 17/2020=2,5*E= 6.501 m2 I parcheggi pubblici a Pineta di Laives risultano quindi carenti. L’amministrazione comunale ha chiesto un parere al progettista incaricato della revisione del PGTU, in merito all’ipotesi di acquisizione a patrimonio comunale di un’area di proprietà provinciale per destinarla a parcheggio pubblico, nello specifico la p.f. 674/10. Il progettista del PGTU, Ing. Stefano Ciurnelli, con prot. 18279 del 16.05.2022 ha confermato che le analisi eseguite nell’ambito della redazione del PGTU hanno ampiamente confermato l’inadeguatezza delle sezioni della viabilità interna e della distribuzione dei parcheggi su strada e in aree pubbliche nella parte alta della Frazione di Pineta, che non consentono di rendere disponibile un’offerta di parcheggio adeguata e in grado di preservare, ovunque, condizioni di circolazione in promiscuo del traffico veicolare e di quello ciclopedonale, specificando inoltre come il luogo identificato per la previsione di un parcheggio pubblico è idoneo a tale scopo. Nella parte più bassa dell’abitato, che si sviluppa lungo via Brennero e su cui si affacciano numerosi esercizi commerciali, è necessario prevedere una riorganizzazione dell’offerta di parcheggi su strada in concomitanza con la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) prevista dal Piano Provinciale della Mobilità vigente, confermata anche dal PUMS del Comune di Bolzano. L’area di cui trattasi, grazie alla sua collocazione in corrispondenza della testata Sud di via Brennero all’ingresso dell’abitato e alla sua capacità di parcheggio per autovetture, è in grado di costituire una risorsa importante per il potenziamento dell’offerta di sosta su suolo pubblico all’interno di Pineta nel più ampio quadro del consolidamento dello scenario di mobilità sostenibile che l’Amministrazione comunale sta perseguendo. A tal proposito si evidenzia come la localizzazione dell’area in corrispondenza della connessione tra il nuovo ponte ciclopedonale sulla SS 12 e l’itinerario ciclopedonale Bolzano – Laives la configura anche come sito ideale per la realizzazione di una ciclostazione a favore dell’interscambio Bici -BRT in analogia con quanto già realizzato presso la fermata di Appiano del Metrobus dell’Oltradige. A tutti gli effetti il parcheggio, benché individuato attualmente in zona di verde agricolo è già realizzato e utilizzato a tale scopo. Con la presente modifica si intende adeguare il piano allo stato di fatto e migliorare il rapporto superfici di parcheggio pubblico/abitanti, tenendo conto dell’analisi del progettista del PGTU Ing. Stefano Ciurnelli per procedere quindi all’acquisizione del sedime ”.
A fronte degli esaustivi rilievi posti a fondamento della anzidetta relazione tecnica, recepita dalla deliberazione del Consiglio comunale di Laives adottata in data 26 marzo 2024 e a sua volta richiamata nel provvedimento presupposto in quanto ritenuta ossequiosa del parere della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, il Collegio non ravvisa le carenze istruttorie e motivazionali prospettate dalle ricorrenti. Anzi, proprio le motivazioni sottese a tale provvedimento consentono di ritenere che le scelte adottate dalle Amministrazioni siano state evidentemente finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico teso a incentivare un incremento della mobilità sostenibile. La cessione dell’area al fine di adibirla a parcheggio pubblico rappresenta, del resto, il fisiologico sviluppo di tale soluzione urbanistica, come peraltro agevolmente desumibile dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui il fondo “ costituisce una risorsa importante per il potenziamento dell’offerta di sosta su suolo pubblico all’interno dell’abitato di Pineta ”.
7. Non meritevole di accoglimento si profila altresì il quinto motivo di impugnazione, con il quale le ricorrenti deducono la violazione della sentenza n. 225/2014 pronunciata da questo T.R.G.A. così come dell’ulteriore decisione n. 3009/2019 adottata dal Consiglio di Stato, entrambe passate in giudicato e ritenute sovrapponibili rispetto alla vicenda prospettata nella presente sede processuale.
Il Collegio osserva al riguardo come la vicenda a suo tempo sottoposta all’attenzione di questo T.R.G.A. e in sede di gravame al Consiglio di Stato sia del tutto difforme rispetto alla fattispecie di cui al presente giudizio. Invero, nell’ambito del precedente giudizio demolitorio le ricorrenti erano effettivamente divenuti proprietari di un appezzamento, segnatamente della p.f. 677/11, in relazione al quale il Comune di Laives, dopo avere espressamente manifesto un proprio disinteresse declinando le offerte di vendita, a distanza di poco più di un mese vi apponeva un vincolo preordinato all’esproprio, con ciò tenendo un comportamento ondivago e contraddittorio.
Il Consiglio di Stato, nel definire in sede di gravame la pregressa vicenda processuale, ha invero testualmente rilevato che: “ la circostanza che il Comune, solo poco più di un mese dall’acquisto della p.f. 677/11 da parte dei ricorrenti, aveva deliberato di imprimervi un vincolo preordinato all’espropriazione, trasformandola in una zona di verde pubblico ‘Parco giochi per bambini’ ai sensi degli artt. 30 e 30.1 delle n.t.a. del p.u.c. di Laives, in contraddizione con il comportamento in precedenza tenuto quale sopra ricostruito – laddove, limitando l’acquisto alla sola parte dell’area confluita nella p.f. 677/4 e declinando le successive offerte di vendita relative all’area residua corrispondente alla neo-eretta p.f. 677/11, aveva segnalato il proprio disinteresse all’utilizzo di tale area per fini pubblici –, ha chiaramente leso l’affidamento ingenerato in capo agli odierni appellati, i quali si erano evidentemente determinati all’acquisto di detta area confidando nei segnali in precedenza ‘lanciati’ dal Comune circa il possibile utilizzo dell’area in funzione pertinenziale al loro esercizio pubblico ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 maggio 2019, n. 3009).
La lesione del legittimo affidamento ravvisata nella precedente vicenda processuale trova evidentemente il proprio fattore genetico nella distinta relazione delle ricorrenti con il bene attinto dalla modifica urbanistica, in relazione al quale le stesse effettivamente vantavano un diritto di proprietà e nei confronti del quale il Comune di Laives aveva espressamente manifestato disinteresse all’utilizzo per finalità pubbliche.
Trattasi, di tutta evidenza, di presupposti assolutamente non ravvisabili nel caso sottoposto all’attenzione di questo T.R.G.A., in cui la p.f. 674/10 anelata dalle ricorrenti risulta di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano e sulla quale il Comune di Laives, diversamente da quanto avvenuto con la p.f. 677/11 oggetto del precedente giudizio, non ha mai manifestato un qualsivoglia disinteresse.
8. Le censure articolate nell’ambito del sesto motivo di impugnazione, con il quale le ricorrenti lamentano l’assenza di un qualsivoglia interesse pubblico sotteso alla cessione e l’assenza di utilità del progettato parcheggio, reiterano essenzialmente le doglianze prospettate con il quarto motivo di impugnazione e si profilano, a loro volta, del tutto infondate.
Invero, l’atto di cessione si propone di fornire “ una risorsa importante per il potenziamento dell’offerta di sosta su suolo pubblico all’interno dell’abitato di Pineta ”, trovando al riguardo pieno conforto nella già citata relazione tecnica di data 12 marzo 2024 prodotta sub doc. 5) dall’Amministrazione provinciale ( supra , § 6).
Appare pertanto evidente come anche in relazione a tali doglianze, essenzialmente fondate sulle medesime censure di cui al 4° motivo di impugnazione e declinate sotto un profilo solo formalmente distinto, le ricorrenti sollecitino un non consentito sindacato sul merito delle scelte adottate dall’Amministrazione.
9. Non meritevole di accoglimento si profila altresì il settimo motivo di gravame, con il quale viene censurata la stima del terreno adottata nel provvedimento impugnato nonché l’asserita violazione degli artt. 16 e 20 della L. P. n. 2/1987.
A prescindere dai rilievi svolti dalla difesa dell’Amministrazione provinciale in merito alla natura inventariale della stima del cespite e delle finalità meramente contabili sottese alla sua indicazione nell’atto di cessione, non è dato comprendere in che termini l’erronea indicazione del valore del terreno possa inficiarne la cessione a titolo gratuito al Comune di Laives.
In ogni caso, la stessa normativa invocata dalle ricorrenti – peraltro esclusivamente nell’epigrafe del motivo oggetto di disamina – consente di ravvisare la piena legittimità dell’operazione immobiliare intrapresa dalla resistente.
L’art. 20 della L.P. n. 2/1987 autorizza infatti la cessione a titolo gratuito dei beni immobili patrimoniali ai Comuni laddove questi ultimi provvedano a destinarli al perseguimento dei fini istituzionali, senza attribuire alcun rilievo dirimente alla stima del valore attribuito al fondo oggetto di alienazione. La norma anzidetta, al comma 1, dispone infatti testualmente che: “ 1. Possono essere ceduti a titolo gratuito beni immobili patrimoniali ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o altri enti territoriali, che hanno la loro sede in provincia di Bolzano e perseguono fini di interesse pubblico, qualora gli stessi destinino i sopraccitati beni al perseguimento dei propri fini istituzionali ”.
Né le ricorrenti hanno in alcun modo sviluppato l’asserita violazione dell’art. 16, comma 2 della L.P. n. 2 del 1987, limitandosi invero a lamentare tale violazione nella sola rubrica del motivo di impugnazione e omettendo di indicare analiticamente in quali termini la censurata cessione a titolo gratuito del terreno dalle stesse anelato si ponga in contrasto con la normativa apoditticamente invocata.
Appare pertanto evidente come le ricorrenti abbiano dedotto le lamentate violazioni di legge in via meramente tautologica, dovendosi necessariamente concludere che le prospettazioni articolate in relazione a tali specifici profili non siano fondate su motivi specifici, con ciò difettando dei requisiti di precisione e specificità richiesti dall’art. 40, comma 1 lett. d) c.p.a. ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità. La giurisprudenza amministrativa è invero pacifica nel ritenere che: “ L’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. prevede che il ricorso contenga distintamente “i motivi specifici su cui si fonda”, il che implica che i motivi vadano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 giugno 2020 n. 1112; Catanzaro, sez. I, 15 settembre 2017 n. 1375; TAR Puglia, Bari, sez. I, 4 gennaio 2016 n. 2). Infatti, le critiche di legittimità alla base di un ricorso giurisdizionale amministrativo devono essere specifiche e precise, anche a salvaguardia dell’integrità delle garanzie del contraddittorio processuale (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 456; Tar Umbria, sez. I, 19 dicembre 2012, n. 536). Pertanto, non basta dedurre un vizio, ma è necessario precisare il profilo sotto il quale viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussiste (Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2019 n. 4491; sez. VI, 1° settembre 2017 n. 4158) ” (T.A.R. Lazio – Latina, sent. n. 645 di data 05.07.2022).
In relazione a tale profilo, dunque, il motivo di impugnazione oggetto di disamina non supera il vaglio di ammissibilità.
10. Per le suesposte ragioni l’impugnato provvedimento, unitamente agli atti connessi, resiste alle censure delle ricorrenti.
Il Collegio non può altresì esimersi dall’escludere la sussistenza dell’ipotesi di illegittimità derivata censurata sub lett. B.1) del ricorso, ciò sia in considerazione della reiezione del gravame interposto avverso il provvedimento presupposto nell’ambito del giudizio iscritto innanzi a questo T.R.G.A. sub n. 213/2024 R.G., sia del rigetto nella presente sede dei motivi di impugnazione presentati in via autonoma, in quanto ricalcanti pedissequamente le medesime argomentazioni articolate nel procedimento instaurato per la caducazione delle modifiche al P.U.C. di Laives.
10. A prescindere dalla radicale infondatezza del ricorso introduttivo, tale da implicare ex se la reiezione della richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, in relazione a tale specifica domanda il Collegio non può esimersi dal rilevarne l’inammissibilità, prima ancora che l’infondatezza.
La giurisprudenza amministrati va ha invero al riguardo chiarito che: “ al di fuori dei casi in cui l’ordinamento attribuisce espressamente al giudice amministrativo la giurisdizione sulla sorte del contratto che si pone a valle di un procedimento amministrativo viziato, spetta al giudice ordinario conoscere dei vizi del contratto, secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione, anche quando si tratti di invalidità derivata dal procedimento amministrativo presupposto dal contratto (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 3 giugno 2011 n. 10) ” (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 5 ottobre 2017, n. 1082).
11. Alla reiezione della domanda di annullamento del provvedimento impugnato si accompagna altresì, quale fisiologica conseguenza, il rigetto della domanda risarcitoria, caratterizzata peraltro da una rappresentazione tanto ellittica da rasentare l’inammissibilità per genericità.
12. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia Autonoma di Bolzano e del Comune di Laives, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
Edith Engl, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Sacchetti | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO