Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 agosto 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 dicembre 1996 |
Commentari • 11
- 1. ELETTROSMOG: telefonia mobile, informazione dei rischi per la salute e l’ambiente connessi ad un uso improprio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 15 gennaio 2019, n. 500 Pubblicato il 15/01/2019 N. 00500/2019 REG.PROV.COLL. N. 08373/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8373 del 2018, proposto da Associazione per la prevenzione e la lotta all'elettrosmog, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Ambrosio, Stefano Bertone, Chiara Ghibaudo, Luigi M. Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Marco De …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 7247 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7247 Anno 2013 Presidente: AMATUCCI ALFONSO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Ud. 18/01/2013 SENTENZA PU sul ricorso 21769-2011 proposto da: NATALE NINO NTLNNI51B25L174K, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato ROMBOLA' GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato BERTUOL ROBERTO giusta delega in atti; – ricorrente – 2013 140 contro COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1 Data pubblicazione: 22/03/2013 l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge; – controricorrenti nonchè contro …
Leggi di più… - 3. Emotrasfusioni: il Ministero della Salute risponde anche per le emotrasfusioni del 1973Accesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 18 marzo 2022
- 4. Contrazione del virus HCV nel 1965: Ministero era già obbligato a vigilareRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 10 agosto 2021
Accolto il ricorso di un uomo che chiedeva il risarcimento dei danni subiti per la contrazione del virus HCV in seguito a una trasfusione effettuata nel 1965 In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, la responsabilità del Ministero della salute va valutata anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi, atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono …
Leggi di più… - 5. Contagio da HIV: prescrizione del diritto al risarcimento dei danniAvv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 1 dicembre 2018
Giurisprudenza • 389
- 1. Trib. Palermo, sentenza 03/10/2024, n. 4740Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giu- dice dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10267 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente TRA e Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutti elettivamente domiciliati in Palermo, in via Ales- [...] sandro La Marmora, n. 72, presso lo studio dell'avv. ANDREA BENIGNO che li rappresenta e difende giusta procura in atti; – attori – CONTRO , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO che lo …Leggi di più...
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- 2. Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1739Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3827/2018 R.G., avente ad oggetto “responsabilità civile”, promossa da: , e , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Antonio Lo Russo, Attori contro , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, Convenuto Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 7.5.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter …Leggi di più...
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- 3. Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8916Provvedimento: N. 19733/2020 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI X Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 19733/2020 R.G.a.c. vertente tra (c.f.: ), nata a [...] il 12 Parte_1 C.F._1 febbraio 1937, (c.f.: ) Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_3 ), nato a [...] il [...], tutti in proprio C.F._3 e in qualità di eredi legittimi del sig. , nato a [...] il Persona_1 28 luglio 1935, rappresentati e difesi dall'avv. , Parte_3 anche quale procuratore di se stesso, presso il cui studio sito in Via …Leggi di più...
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- 4. Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 6299Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3018/2019, promossa da: (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 ), (C.F. , in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi dagli Persona_1 avv. Azzone Andrea e Leoncini Luca, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Bari, via S. Cognetti, n. 15, come da procura speciale in atti; - attori- Contro (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso …Leggi di più...
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- 5. Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1936Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta, in primo grado di giudizio, al n. 2240/2019 R.G., promossa DA e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Livio Cesare Ziani e Ilenia Pati; ATTORI NONCHE' DA Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 e Parte_7 rappresentati e difesi dall'avv. Livio Cesare Ziani e Ilenia Pati; INTERVENTORI CONTRO , in persona del Controparte_1 Direttore p.t., nella qualità di commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Ada Carolina Coluccello; CONVENUTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
E' istituito il Ministero della sanita' con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica.
Per il conseguimento della finalita' predetta spettano al Ministero della sanita' le seguenti attribuzioni:
1) provvedere ai servizi sanitari attribuiti dalle leggi alle Amministrazioni civili dello Stato, ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni con ordinamento autonomo e quelle esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro;
2) sovraintendere ai servizi sanitari svolti dalle Amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento, eventualmente necessario, per adeguare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi stessi alle esigenze della salute pubblica;
3) emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
4) provvedere alla vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti ed istituti che svolgano attivita' sanitaria e non rientrino tra quelli previsti dalle disposizioni precedenti.
Qualora la legge non disponga diversamente, i provvedimenti in materia di sanita' rientrano nella competenza del Ministero della sanita'. - Art. 2.
Sono devolute al Ministero della sanita':
1) le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
2) le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste dal n. 1) dell'articolo precedente, in materia di sanita' pubblica;
3) le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie.
Il Ministero della sanita', inoltre, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva i progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni; dichiara la pubblica utilita' e, quando occorra, l'indifferibilita' ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell' articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni. - Art. 3.
Fanno parte del Ministero della sanita':
1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;
2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;
5) la Direzione generale dei servizi veterinari;
6) la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
7) la Direzione generale degli ospedali.
Presso il Ministero della sanita' ha sede il Consiglio superiore di sanita'. Dipende dal Ministro per la sanita' l'Istituto superiore di sanita' che conserva la struttura e l'ordinamento di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 724 . (3) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) l'abrogazione del presente articolo; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".