Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 agosto 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 dicembre 1996 |
Commentari • 12
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TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 15 gennaio 2019, n. 500 Pubblicato il 15/01/2019 N. 00500/2019 REG.PROV.COLL. N. 08373/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8373 del 2018, proposto da Associazione per la prevenzione e la lotta all'elettrosmog, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Ambrosio, Stefano Bertone, Chiara Ghibaudo, Luigi M. Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Marco De …
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Giurisprudenza • 394
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- responsabilità contrattuale·
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Versioni del testo
- Art. 1.
E' istituito il Ministero della sanita' con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica.
Per il conseguimento della finalita' predetta spettano al Ministero della sanita' le seguenti attribuzioni:
1) provvedere ai servizi sanitari attribuiti dalle leggi alle Amministrazioni civili dello Stato, ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni con ordinamento autonomo e quelle esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro;
2) sovraintendere ai servizi sanitari svolti dalle Amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento, eventualmente necessario, per adeguare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi stessi alle esigenze della salute pubblica;
3) emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
4) provvedere alla vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti ed istituti che svolgano attivita' sanitaria e non rientrino tra quelli previsti dalle disposizioni precedenti.
Qualora la legge non disponga diversamente, i provvedimenti in materia di sanita' rientrano nella competenza del Ministero della sanita'. - Art. 2.
Sono devolute al Ministero della sanita':
1) le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
2) le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste dal n. 1) dell'articolo precedente, in materia di sanita' pubblica;
3) le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie.
Il Ministero della sanita', inoltre, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva i progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni; dichiara la pubblica utilita' e, quando occorra, l'indifferibilita' ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell' articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni. - Art. 3.
Fanno parte del Ministero della sanita':
1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;
2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;
5) la Direzione generale dei servizi veterinari;
6) la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
7) la Direzione generale degli ospedali.
Presso il Ministero della sanita' ha sede il Consiglio superiore di sanita'. Dipende dal Ministro per la sanita' l'Istituto superiore di sanita' che conserva la struttura e l'ordinamento di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 724 . (3) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) l'abrogazione del presente articolo; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".