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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/10/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 635/2024 del R.A.C.C. in data
03/04/2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 30 marzo 2024
d a
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANO Parte_1 P.IVA_1
BARBARA, giusto mandato in atti, attrice / opponente
c o n t r o
- (C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
UE LV, giusto mandato in atti, convenuta / opposta avente per oggetto: altri contratti d'opera, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
17/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte opponente come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con ricorso per decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.
5-bis del D.Lgs. 28/2010, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via istruttoria: - disporsi ctu sull'attività svolta da nell'anno 2023 CP_1 in forza del contratto stipulato in data 13.01.2022 (doc.2 opponente), onde accertare, previa analisi delle singole voci indicate nel contratto medesimo, se la stessa sia stata eseguita in osservanza dei parametri di diligenza ex art.1176 comma 2 c.c. avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata dall'opposta, determinando altresì il congruo compenso in rapporto
Pag. 1 all'attività effettivamente svolta da e comunque al valore della CP_1 stessa ed all'utilità conseguita da , demandando pertanto al ctu di Parte_1 accertare se l'attività svolta da l corrisponda agli standard CP_2 professionali del settore, se siano state utilizzate metodologie appropriate, se
i risultati ottenuti siano coerenti con le tecniche impiegate e se l'entità delle prestazioni giustifichi il compenso richiesto secondo i parametri di mercato.
- si insiste per l'ammissione a prova contraria sui capitoli formulati dall'opposta, ed ammessi dal Giudicante, con il teste , ex Testimone_1 legale rappresentante di nonché per l'ammissione dei capitoli di Parte_1 prova nn.1) e 2) formulati a prova contraria con indicazione del teste
[...]
come da terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opponente. in Tes_2 via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto datato
13.01.2022 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto a in via subordinata: Nella denegata ipotesi in CP_1 cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere nullo il contratto sopra citato con conseguente inefficacia dello stesso, accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte nei confronti di e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, rideterminare l'importo dovuto a in rapporto all'attività CP_1 effettivamente svolta e comunque al valore della stessa e all'utilità conseguita da previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in Parte_1 via riconvenzionale: accertata e dichiarata la nullità del contratto datato
13.01.2022, per l'effetto condannare a restituire a la CP_1 Parte_1 somma percepita nell'anno 2023 di cui alle fatture indicate al punto 4) dell'atto di opposizione, pari ad € 16.934,67 iva inclusa, detratti i costi sostenuti. in via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere nullo il contratto sopra citato con conseguente inefficacia dello stesso, accertato e dichiarato, per i motivi di cui in premessa, l'inadempimento di alle obbligazioni assunte nei CP_1 confronti di per l'effetto condannare a restituire a Parte_1 CP_1 la differenza tra la somma versata da quest'ultima nell'anno Parte_1
2023, pari ad € 16.934,67 iva inclusa, e quella rideterminata in rapporto all'attività effettivamente svolta e comunque al valore della stessa e all'utilità conseguita da detratti i costi sostenuti”; Parte_1
Pag. 2 per parte opposta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “NEL MERITO Per le ragioni esposte in atti, in accoglimento delle difese e delle eccezioni spiegate, respingersi l'interposta opposizione e le domande tutte siccome ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il Decreto Ingiuntivo n. 121/2024 e/o comunque, accertata l'inadempienza di , condannarsi la stessa a Parte_1 pagare a favore di la somma di Euro 9.965,12= a saldo delle CP_1 fatture azionate n. 40 dd. 31/07/23 – n. 46 dd. 31/08/23 – n. 52 dd. 30/09/23 e
n. 57 dd. 31/10/23, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.121/2024 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 16.02.2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di , la somma di euro CP_1
9.965,12 per attività di web marketing relativa all'anno 2023.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in via principale la nullità del contratto stipulato in data 13.01.2022 (sulla cui base erano state emesse le fatture anche nell'anno 2023), per genericità e indeterminatezza dell'oggetto; contestava la debenza dell'importo ingiunto, stante l'inadempimento dell'opposta in relazione alla mancata diligenza nell'adempimento della prestazione ex art.1176, comma 2, c.c.
Con ordinanza dell'11.04.2024, il Giudice differiva la data della prima udienza al giorno 04.10.2024, con decorrenza dalla stessa dei termini di cui all'art.171 ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.06.2024, si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie. CP_1
Il Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione e a scioglimento della riserva assunta, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e riteneva di non dover disporre la mediazione
Pag. 3 obbligatoria. Nell'ordinanza depositata il 4 ottobre 2025 il Giudice, infine, rinviava all'udienza del 18.02.2025 per l'assunzione delle prove testimoniali sui capitoli di prova ammessi, limitando i testi al numero massimo di due, con esclusione dei testi attuale legale rappresentante della Testimone_3 società attrice/opponente, e all'epoca dei fatti Testimone_1
Amministratore Unico della società attrice e responsabile per la stessa della conclusione e dell'attuazione del contratto oggetto di causa, in quanto incapaci essendo portatori di un interesse diretto e concreto in causa.
All'udienza del 18.02.2025, assunte le testimonianze, per parte opponente, di , e per l'opposta di e Controparte_3 Controparte_4
, il Giudice, alla luce dell'attività istruttoria svolta e ritenuta Controparte_5 la causa adeguatamente istruita, fissava udienza ex art. 189 c.p.c. per il giorno
17 ottobre 2025, concedendo i termini di legge per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza del 17 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Alla luce delle allegazioni di parte opponente appare doveroso precisare quanto segue.
Preso atto che l'interesse che genera l'incapacità deve essere valutato in concreto con riguardo allo specifico della pretesa dedotta in giudizio, così come determinata dal contenuto delle domande e delle eccezioni ed indipendentemente dal loro fondamento, di modo che l'incapacità venga stabilita alla stregua del thema decidendum proposto dalle parti, e non del decisum e indipendentemente dal contenuto della deposizione resa dal teste.
Rilevato che , all'epoca dei fatti era, tra l'altro, Testimone_1 legale rappresentante della società opponente, qualità poi venuta meno in corso di causa, è colui che per conto della ha direttamente curato Parte_1 le fasi delle trattative e poi la stipula del contratto atipico per cui è causa, contratto di cui la chiede espressamente la dichiarazione di Parte_1 nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
Ritenuto che, anche a seguito del venir meno della qualità di legale rappresentante della società, si possa configurare un interesse diretto in causa
Pag. 4 in capo ad alla luce del fatto che è stato l'unico soggetto Testimone_1 che ha curato e rappresentato la società opponente nelle trattative e nella successiva stipula di un contratto che la stessa parte assume invalido e pregiudizievole nei propri confronti tanto da chiedere la ripetizione di quanto nel frattempo pagato a controparte in esecuzione del predetto contratto.
La circostanza, quindi, che la domanda di nullità per indeterminatezza dell'oggetto non sia fondata per le ragioni di seguito indicate non fa venir meno l'incapacità di ai sensi dell'art. 246 c.p.c. come Testimone_1 eccepita da parte convenuta/opposta.
La richiesta CTU come formulata da parte opponente non è stata ritenuta ammissibile in quanto di carattere esplorativo anche alla luce delle prove per testi assunte: in altri termini parte opponente, di fatto equivocando sulla natura dell'obbligazione (di mezzi) assunta da parte convenuta/opposta, avrebbe voluto chiedere al CTU di valutare se la prestazione eseguita da controparte aveva soddisfatto i parametri di diligenza ex art. 1176 comma 2
c.c. avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata dall'opposta, determinando, altresì, il congruo compenso in rapporto all'attività effettivamente svolta da e comunque al valore della stessa ed CP_1 all'utilità conseguita da . Parte_1
Tale quesito presupponeva di fatto una obbligazione di risultato e non di mezzi e faceva riferimento a concetti genericamente formulati quali l'asserita congruità del compenso e i parametri (quali? Non appare a tal fine sufficiente far riferimento all'intero contenuto di relazioni di parte depositate agli atti) di diligenza rispetto alla natura dell'attività esercitata dall'opposta, e ciò con buona pace della libertà e autonomia contrattuale esercitata dalle parti
(imprenditori e non consumatori) al momento della stipula del contratto per cui è causa.
Non si comprende, infine, come tali deficienze si possano ritenere colmate dal deposito di una relazione di parte (a cui la parte opponente si richiama in toto nel corpo dell'atto, senza peraltro evidenziare gli elementi rilevanti ai fini di causa) che per definizione giurisprudenziale non può formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non assurge a fatto giuridico suscettibile di prova, ma
Pag. 5 costituisce tutt'al più un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice.
Altrettanto infondata appare, infine, la pretesa di parte opponente di qualificare il contratto stipulato tra le parti quale contratto tipico di prestazione d'opera professionale e come tale soggetto alla mediazione obbligatoria.
Quello perfezionato tra le odierne parti in causa è un contratto di web marketing che, per natura, è atipico o innominato in quanto privo di specifica disciplina da parte dell'ordinamento giuridico.
Nell'ambito dell'autonomia rimessa ai contraenti, detta forma contrattuale può avere tratti comuni e/o assimilabili a fattispecie tipizzate mantenendo tuttavia la propria autonomia.
Come tale, dunque, detta tipologia contrattuale non rientra nelle categorie previste dall'art. 5 del D.Lgs n. 28/2010 che di esse detta un elenco tassativo, non suscettibile di interpretazione estensiva, e ciò in ossequio al principio secondo il quale ogni limitazione al diritto di agire in giudizio deve essere strettamente delimitata dalla legge - (ex multis Trib. AM
14/06/25 n. 912 - Cass. S.U. 07/02/24 n. 3452 - Trib. Napoli Nord 11/07/16).
Fatte queste doverose premesse nel merito si osserva che l'opposizione come formulata da parte opponente, e le conseguenti domande riconvenzionali, sono destituite di fondamento e vanno, pertanto, in toto rigettate.
Sulla domanda di nullità del contratto per indeterminatezza e genericità dell'oggetto come formulata da parte opponente si osserva che la stessa, oltre che infondata, appare prima ancora incoerente con le ulteriori difese svolte dalla parte ove la stessa chiede una CTU “onde accertare, previa analisi delle singole voci indicate nel contratto medesimo, se la stessa sia stata eseguita in osservanza dei parametri di diligenza ex art.1176 comma 2 c.c. avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata dall'opposta..”: o il contratto è talmente indeterminato da risultare nullo oppure è analitico nel suo contenuto, tanto che la stessa parte si richiama alle singole voci indicate nel contratto, ma non può essere allo stesso tempo nullo perché indeterminato e analitico nella descrizione delle prestazioni a carico della parte opposta per fondare l'asserito inadempimento di controparte.
Pag. 6 La parte opponente quando poi passa ad illustrare le ragioni della nullità fa riferimento alla asserita necessità che “la parte debole” (che nel caso di specie sarebbe la stessa parte) dovrebbe essere tutelata attraverso la predisposizione di clausole contrattuali (nel caso di specie assenti) “che consentano l'effettiva conoscenza in capo alla parte committente circa il diligente espletamento delle obbligazioni assunte dalla parte opposta”.
La presenza di siffatte clausole contrattuali, peraltro non prevista o disciplinata da alcuna norma di legge, non può essere ritenuta un elemento indefettibile di un contratto, tra l'altro atipico, concluso da due soggetti, entrambi imprenditori, che nell'ambito della loro autonomia hanno volontariamente ritenuto di sottoscrivere il contratto per cui è causa a norma dell'art. 1322 c.c.
Il contratto atipico concluso tra le parti è, pertanto, valido ed efficace.
Non contestato il conferimento dell'incarico dall'opponente alla opposta, le prestazioni oggetto delle fatture azionate in via monitoria hanno trovato conferma nei riferiti, concordi, dei testi escussi Controparte_4
e in parte pure nelle dichiarazioni rese da , Controparte_5 Controparte_3 teste di parte opponente, sentita a prova contraria sulle circostanze descritte nel capitolo 7,
Le prestazioni effettuate dall'opposta e analiticamente descritte nel capitolo 7 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. hanno trovato conferma oltre che nell'esame testimoniale svoltosi nel corso dell'udienza del
18 febbraio 2025 anche nella copiosa documentazione depositata agli atti da parte convenuta/opposta.
L'incarico conferito all'opposta aveva a oggetto essenzialmente attività di web marketing ovvero promozione pubblicitaria di alcune aziende del gruppo attuata tramite canali digitali, includente strategie di Pt_1 comunicazione dei brand (quali ad esempio , e CP_6 Pt_1
VENEZIA PREZIOSI), dei relativi prodotti e/o servizi, anche sui diversi social nonché posizionamento dei siti internet, potenziati e/o creati ex novo, sui principali motori di ricerca, e precisamente:
- realizzazione e pubblicazione di innumerevoli articoli volti a promuovere il brand, i prodotti e i servizi offerti, completi di testi elaborati in chiave SEO e di immagini fotografiche previamente elaborate – (cfr. all. 78);
Pag.
7 - realizzazione e pubblicazione di fotografie rappresentative dell'attività svolta dal gruppo - (cfr. all. 80); Pt_1
- realizzazione e pubblicazione di campagne promozionali in genere per la brand e la product image delle aziende del gruppo nonché di Pt_1 attività in franchising del gruppo - (cfr. all. 81); CP_7
- realizzazione di vetrofanie e cartoncini per le diverse agenzie - (cfr. all. 82);
- gestione di canali Telegram di proprietà di utenti riferibili a Pt_1
( ) per attività informativa e pubblicitaria – (cfr. all. 83). Testimone_1
L'insieme delle attività SEO, inclusa quella più tecnica svolta da risulta, poi, comprovata anche dai file htacess, attestanti il CP_1 lavoro di aggiornamento dei contenuti riferibili ai siti web – (cfr. all. 84).
ha documentato la propria attività attraverso la CP_1 corrispondenza mail intercorsa con a dimostrazione sia Parte_1 dell'attività espletata sia dei continui contatti con la stessa intrattenuti in corso di rapporto, lo scambio di messaggistica, le fotografie di incontri e di accessi nei diversi negozi, pure effigiati a scopo pubblicitario, il materiale pubblicitario realizzato e pubblicato, le fatture per spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, CD audio e video.
A fronte di tale documentazione, peraltro confermata anche dai testi escussi, parte opponente ha allegato l'asserita mancanza di diligenza di parte convenuta nell'esecuzione delle prestazioni effettuate, depositando delle relazioni tecniche di parte [peraltro contestate da controparte attraverso la produzione degli elaborati dell'ing. – (cfr all. 75 e 95)] Controparte_8 che si connotano per il carattere generico delle contestazioni mosse all'operato di a cui viene imputato sostanzialmente il mancato CP_1 raggiungimento dei risultati attesi dalla committente: nel contratto in essere tra le parti non veniva, però, fatto alcun riferimento ad asseriti risultati da raggiungere, né è possibile rinvenire nello stesso elementi che facciano ritenere integrata una obbligazione di risultato a carico della convenuta/opposta.
Per tali ragioni l'opposizione come formulata da parte opponente va rigettata con conferma del d.i. opposto.
Pag. 8 Allo stesso modo non essendo stato provato alcun inadempimento di parte convenuta/opposta nell'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto, valido ed efficace, vigente tra le parti, vanno rigettate le ulteriori domande come formulate da parte opponente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opposizione come formulata da parte opponente e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il d.i. opposto;
2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le ulteriori domande come formulate da parte opponente;
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rifondere a , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro
4.835,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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