Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 258/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 258/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 03/07/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 27 Gennaio 2025
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Parte_1 C.F._1
VIA CICCOTTI, 70 POTENZA presso lo studio dell'Avv. VENEZIA VITO,
c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._2 procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- APPELLANTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Controparte_1
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II N. 5 BALVANO, presso lo studio dell'Avv. PICERNO ANTONIO, c.f.: , dal quale è C.F._3 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- APPELLATA E
, c.f.: con sede legale in Roma Piazza della CP_2 P.IVA_1
Croce Rossa n. 1 in persona del legale rapp.te p.t., rappta e difesa dall'AVv.Domenico di Giuseppe che la rapp.ta e difende in forza di mandato allegato agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Potenza alla via Vienna n. 11
APPELLATA
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 05.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante impugnava la sentenza n. 615/2015 pubblicata il 30.09.2015, emessa dal G.d.P. di Potenza chiedendone la riforma, censurando in particolare l'erronea applica-zione della disciplina sulla prescrizione dei crediti ingiunti nelle cartelle notificate
all'appellante nel giudizio di primo grado e l'errata valutazione della do- cumentazione prodotta in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 03 luglio 2024 prospettavano l'estinzione della materia del contendere, in esito all'ammissione della stessa al beneficio “rottamazione quater” (l. 29 dicembre 2022, n. 197) avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 092/2013/0005295941000 come da provvedimento del Riscossore del 21.07.2023, già allegato al verbale di udienza del 03.07.2024: si produce da ultimo pagamento circuito “PagoPA”, comprovante il regolare adempimento dell'obbligazione tributaria (rata 6°).
Alla luce di quanto sopra esposto, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Tale tipologia di pronuncia, ancorché non espressamente prevista dal codice di rito, è collegata dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente al venir meno dell'interesse ad agire quale presupposto dell'azione per effetto di una situa-zione sopravvenuta nel corso del giudizio che sia pienamente satisfattiva della posizione sostanziale dedotta in giudizio, di modo che venga meno ogni utilità alla correlativa pronuncia di merito (cfr. ex multis Cass. Sez. terza n.
2567/2007; Cass. Sez. Prima n. 4714/2006; Cass. Sez. Prima n. 14194/2004).
A differenza della rinunzia agli atti del giudizio, atto processuale, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale in cui interviene, la situazione sopravvenuta non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzio- ne, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto.
La cessazione della materia del contendere presuppone quindi che: a) soprav- vengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'esse-re venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalle parti, che in tal modo ricono-scano il venir meno delle ragioni del contendere.
Nel caso in esame, l'intervenuto annullamento ex lege delle cartelle di paga- mento oggetto del giudizio di primo grado integra atto sopravvenuto all'instaurazione del giudizio idoneo ad eliminare ogni contrasto tra le parti in ordine alla domanda proposta.
Deve pertanto essere dichiarata la cessata materia del contendere per il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti ad agire e contraddire nel presente giudizio.
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La circostanza che le cartelle siano state annullate in forza di un atto legislativo successivamente all'introduzione del giudizio di appello consente la compensazione delle spese di lite, anche considerando che la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa” (Cass. n. 1577/2023)
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
E nonché , così provvede:
[...] CP_2
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Potenza, il 28/01/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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