Ordinanza cautelare 21 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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- 1. Legittimo il provvedimento che vieta la detenzione di armi giustificato dalla presenza di conflitti familiariAccesso limitatoFabrizio D'Alessandri · https://www.altalex.com/ · 5 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03213/2025REG.PROV.COLL.
N. 02730/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2730 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Assunta Di Marzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di L’Aquila e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 346/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di L’Aquila e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025, il Cons. Stefania Santoleri. e udito per la parte appellante l’avvocato Bernardino Sisti su delega di Assunta Di Marzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L’Aquila, il ricorrente, -OMISSIS- dei Carabinieri in congedo, ha impugnato il provvedimento del Prefetto dell’Aquila prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di divieto di detenzione di armi e munizioni emesso in seguito al verbale -OMISSIS- dei Carabinieri di -OMISSIS-, intervenuti presso la sua abitazione -OMISSIS-, su richiesta della sua convivente durante un litigio familiare.
Nel decreto impugnato il Prefetto ha precisato che:
- in occasione del citato intervento i militari avevano riscontrato una forte situazione di conflittualità in ambito familiare, protratta nel tempo;
- per tali fatti era stato instaurato, a carico dell’interessato, il procedimento penale n. -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p..
In sede istruttoria era anche emerso che il ricorrente era imputato nel procedimento penale n. -OMISSIS- per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale consumato -OMISSIS- in danno di Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando Compagnia Carabinieri di l’Aquila.
Il Prefetto ha ritenuto, sulla base di quanto emerso dal verbale sopra citato, che sussistevano dubbi sul necessario affidamento del non abuso delle armi, atteso che, il giudizio di “non affidabilità” poteva essere desunto anche da situazioni di conflittualità fisica e verbale nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato.
1.1 - Nel ricorso di primo grado il ricorrente ha contestato tale decreto rappresentando che:
- il sequestro cautelativo delle armi sarebbe stato disposto in carenza dei presupposti d’urgenza essendo stato emesso a distanza di otto giorni dopo l’intervento avvenuto -OMISSIS-;
- tale atto, inoltre, sarebbe viziato perché adottato in violazione delle norme sul procedimento ed in particolare sul diritto di accesso alla relazione dei Carabinieri di -OMISSIS- sulla quale si fonda;
- l’atto impugnato sarebbe viziato per travisamento dei fatti, in quanto non vi sarebbe alcun conflitto familiare risalente nel tempo, come erroneamente dichiarato nel suddetto verbale; a carico suo e della sua convivente sarebbe pendente un procedimento penale per il reato di cui all’art. 582 c.p.;
- infine, sarebbe stato leso il suo legittimo affidamento.
2. - Con la sentenza impugnata n. 346 del 2022, il TAR ha respinto il ricorso.
3. - Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello formulando anche l’istanza cautelare.
L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere al ricorso depositando una memoria difensiva con la quale ha replicato alle doglianze proposte nell’appello.
3.1 - Con ordinanza n. 1623/23 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare.
4. - All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. - L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
6. - Nell’atto di appello l’appellante ha innanzitutto rappresentato che -OMISSIS- si era verificata soltanto una discussione familiare; nessuno aveva sporto querela; non vi erano referti medici, in quanto nessuno aveva subito lesioni. Si era trattato di un semplice bisticcio in famiglia.
Il procedimento penale a suo carico n. -OMISSIS- era stato archiviato con provvedimento -OMISSIS-.
6.1 - In particolare, l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 39 del T.U.L.P.S. sostenendo che egli, ex -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri, non avrebbe potuto ritenersi un soggetto inaffidabile non avendo mai dato adito ad un uso improprio delle armi; quanto all’asserito clima di conflittualità in ambito familiare, ha rilevato che la sua compagna, dal mese di aprile, sarebbe rientrata a casa per aiutarlo tenuto conto dei suoi problemi di salute.
Ha sottolineato che il procedimento penale era stato archiviato e che non vi sarebbero stati altri litigi.
Pertanto, secondo l’appellante, non sarebbero ricorsi i presupposti per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni.
6.2 - L’appellante ha poi rilevato che, al momento della proposizione del ricorso di primo grado non aveva potuto accedere alla relazione dei Carabinieri di -OMISSIS-; in seguito tale atto era stato esibito; ha ribadito nuovamente l’erroneità del riferimento ai reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. contenuto nel decreto impugnato e l’intervenuta archiviazione del procedimento ex art. 582 c.p.; ha dedotto, inoltre, che il potere discrezionale che compete al Prefetto deve essere esercitato nel rispetto del principio di ragionevolezza e logicità dando conto dell’istruttoria eseguita; l’atto, inoltre, deve recare una compiuta motivazione che tenga conto anche della personalità del soggetto destinatario del provvedimento: nel caso di specie tali principi non sarebbero stati osservati, in quanto il giudizio di inaffidabilità reso dall’Amministrazione si fonderebbe su presupposti erronei.
In definitiva, l’atto impugnato in primo grado sarebbe affetto da vizi di illogicità, contraddittorietà manifesta, e violazione del principio del legittimo affidamento.
7. - Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, essendo tra loro connesse, non possono essere condivise.
7.1 - Va premesso, in via generale, che il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 postula un giudizio sull’affidabilità del soggetto e sulla sua capacità di non abusare dell’arma. Per consolidata giurisprudenza della Sezione, per detto giudizio non è necessaria l’attribuzione all'interessato di una responsabilità penale per fatti riconducibili all’uso delle armi, in quanto la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (C.d.S., Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8368; pongono l’accento sulla finalità del divieto di prevenire, per quanto possibile, l’abuso delle armi, tra le altre: 6 dicembre 2019, n. 8360, 18 marzo 2019, n. 1790 e 24 agosto 2016, n. 3687).
L’autorizzazione di polizia rimuove, solo in via di eccezione, il divieto di portare armi in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire. Di conseguenza, spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l’individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa, e ad essa la normativa affida un potere largamente discrezionale, la cui funzione è quella non di sanzionare illeciti, bensì di prevenire i sinistri che possano verificarsi per effetto di un uso improprio o incauto delle armi, non necessariamente doloso e non necessariamente addebitabile in via diretta al proprietario delle stesse; il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza è dunque quello di svolgere una valutazione discrezionale nella quale debbono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, unite allo scopo di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (Cons. Stato Sez. III,10-07-2020, n. 4449)
La valutazione del Prefetto di cui all’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 (il quale prevede che: “. ..Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (...) alle persone ritenute capaci di abusarne ”) è, dunque, una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità, che ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2014, nr. 4121).
7.2 - Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “ buona condotta ” (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato sez. III, 12/06/2020; 25/08/2020, n. 5200; Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977; id. 7 marzo 2016, n. 922; id., 12 giugno 2014, n. 2987); costituiscono inoltre idonee ragioni per il divieto di detenzione di armi e munizioni le situazioni di conflittualità esistenti in ambito familiare o di vicinato, in quanto il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, nr. 2996; id. 20 marzo 2019, n. 1843; id. 7 settembre 2018 n. 4260).
Pertanto, come condivisibilmente osservato dall’Amministrazione, la valutazione sul pericolo di abuso delle armi, che ai sensi dell’articolo 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, può fondare il divieto di detenzione delle stesse, non si concreta in un giudizio di pericolosità sociale implicante un’analisi della personalità dell’interessato (donde l’irrilevanza di quanto dedotto dall’istante circa il proprio passato), ma può ancorarsi anche a singoli episodi specifici che, alla stregua di un giudizio discrezionale non manifestamente irragionevole né illogico, faccia ritenere sussistente il rischio di abuso delle armi, finanche al di là dell’esistenza di condotte “rimproverabili” dell’interessato.
7.3 - Ciò premesso, nel caso di specie non appare manifestamente illegittimo il giudizio dell’Amministrazione, la quale sulla scorta degli accertamenti condotti dai Carabinieri intervenuti nell’immediatezza di una lite familiare, hanno ritenuto sussistente una situazione di conflittualità, magari anche transitoria, ma comunque tale da concretare il pericolo di abuso delle armi in caso di nuovi litigi, senza che possa ciò essere ex se inficiato dalla successiva archiviazione del procedimento penale aperto dinanzi alla competente Procura della Repubblica, in quanto – come in precedenza precisato - la predetta situazione di pericolo non postula necessariamente la commissione di reati (né, tanto meno, il loro definitivo accertamento).
7.4 - Pertanto, le eventuali vicende sopravvenute rispetto al provvedimento impugnato (rientro a casa della compagna dell’appellante, eventuale – e auspicabile – ristabilimento di un clima di serenità familiare) potranno semmai essere poste a base di un’istanza di riesame del divieto rivolta all’Amministrazione, ma certamente non inficiare ex post la legittimità del divieto medesimo, del quale nel momento in cui è stato adottato ricorrevano certamente le condizioni di legge.
7.5 - Infine, per quanto riguarda l’accesso al verbale dei Carabinieri, la problematica risulta superata in quanto l’appellante ne ha avuto cognizione.
8. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto.
9. - Le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti in considerazione della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.