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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 50396/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 50396 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 4 luglio 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ); Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. , entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...], , nata a Parte_3
Napoli il 10.03.1979 (Cod. Fisc. ), residente in Genzano di Roma (RM) alla C.F._3 via Generale Lordi n. 102, rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Russo, con studio sito, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Velletri (RM), Via XXIV Maggio n. 70;
- attori
E
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower Controparte_1
A (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza
Brianza e Lodi ), rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco P.IVA_1
Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, elettivamente domiciliata presso lo studio legale La Scala in Roma (RM), alla Via Po n.12;
1 -convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
4 luglio 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir Parte_3 Controparte_1
“1) Accertare che il contratto di mutuo ipotecario stipulato tra i IG.ri e la Parte_1
IG.ra , e l'allora - oggi , in Parte_2 Controparte_2 CP_1
spregio ai dettami della L. 108/1996 e della normativa di settore di riferimento, risulta essere in superamento del tasso soglia e, pertanto, usurario, conformando la fattispecie di usura, per
l'effetto, dichiarare ex art. 1815 co. 2 c.c. la nullità delle clausole del contratto di mutuo che pattuiscono interessi a tassi usurari con conseguente conversione del contratto in parola da oneroso a gratuito, dichiarando altresì gli attori obbligati alla restituzione della sola somma capitale, con esclusione di tutti gli interessi di qualsiasi natura, e pertanto restituire quelli eventualmente già pagati in eccesso fino al momento della pubblicazione della sentenza;
2)
Accertare che l'allora istituto di credito - oggi - Controparte_2 CP_1
ha inserito una clausola abusiva/vessatoria o comunque invalida nel contratto di mutuo in oggetto
(segnatamente la penale di cessazione anticipata del mutuo), in quanto il calcolo ad essa riferito, secondo il piano di ammortamento del mutuo, conforma il superamento dei tassi con ricaduta nella fattispecie di usura, e per l'effetto, condannarlo alla restituzione degli interessi sino al momento della pubblicazione della sentenza rifusi dagli attori, che superano gli importi riferiti alla quota capitale; 3) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., in ossequio peraltro alla giurisprudenza dominante, condannando l'istituto di credito alla restituzione dei prefati esborsi per interessi ai ricorrenti, in quanto non dovuti;
4) Condannare l' odierna convenuta al pagamento delle spese…”.
Premettevano gli attori di avere richiesto ed ottenuto, in data 18.01.2007, contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso con l'allora per l'importo di euro Controparte_2
220.000,00, contraddistinto con il n. 055.000.9002053.000, per la cui restituzione si erano obbligati al pagamento di 360 rate mensili, dell'importo di euro 1.290,86, con pattuizione di un tasso
2 nominale del 5,800% (Taeg 6,018%, Teg 6,018%), e di un tasso di mora con maggiorazione del corrispettivo del 2%.
Riferivano di avere successivamente appurato, mediante ausilio di un esperto contabile, che nel contratto fossero state pattuite condizioni usurarie, tenuto conto delle spese per l'erogazione del finanziamento e della commissione di estinzione anticipata di esso pattuita;
si dolevano inoltre della vessatorietà di tale ultima clausola.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di accertare la nullità delle clausole aventi ad oggetto la pattuizione degli interessi, di rideterminare il piano di ammortamento del mutuo con espunzione degli interessi in esso illecitamente convenuti e disporsi condanna della banca alla restituzione in loro favore degli interessi pagati in misura eccedente quella dovuta.
Si costituiva la parte convenuta, negando la natura usuraria delle condizioni pattuite nel contratto costitutivo del rapporto, nonché la vessatorietà delle clausole in esso previste.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Nel merito: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto. ... In ogni caso: con vittoria di spese…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 4 luglio 2024, che si svolgeva nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
Le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta sono infondate e non meritano pertanto accoglimento.
Le stesse sono state fondate sul presupposto che le condizioni convenute nel contratto di mutuo per cui è causa dovessero considerarsi usurarie, avuto riguardo al fatto che fosse stato pattuito il pagamento di una commissione in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento e che il computo di essa, in aggiunta agli interessi, determinasse il superamento delle soglie previste dalla normativa anti-usura; sulla base del medesimo presupposto, gli attori hanno anche sostenuto che la clausola avente ad oggetto la previsione della commissione di estinzione anticipata del mutuo fosse da ritenere vessatoria, in relazione alla normativa a tutela del consumatore.
Sennonché le doglianze degli attori sono basate su presupposto erroneo: si ritiene infatti condivisibile l'orientamento della Corte di legittimità secondo il quale “In tema di usura bancaria,
3 ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
In tale prospettiva, non si rileva alcun profilo di invalidità nel contratto costitutivo del rapporto per cui è causa, né la clausola avente ad oggetto la pattuizione del pagamento della commissione anticipata del mutuo può ritenersi connotata da abusività.
Per tali motivi, le domande proposte dagli attori sono respinte.
In ragione della soccombenza, gli attori sono condannati al pagamento in favore della parte convenuta delle spese del procedimento, che si liquidano nella misura di euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento,
che liquida in complessivi euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 27/02/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 50396 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 4 luglio 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ); Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. , entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...], , nata a Parte_3
Napoli il 10.03.1979 (Cod. Fisc. ), residente in Genzano di Roma (RM) alla C.F._3 via Generale Lordi n. 102, rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Russo, con studio sito, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Velletri (RM), Via XXIV Maggio n. 70;
- attori
E
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower Controparte_1
A (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza
Brianza e Lodi ), rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco P.IVA_1
Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, elettivamente domiciliata presso lo studio legale La Scala in Roma (RM), alla Via Po n.12;
1 -convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
4 luglio 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir Parte_3 Controparte_1
“1) Accertare che il contratto di mutuo ipotecario stipulato tra i IG.ri e la Parte_1
IG.ra , e l'allora - oggi , in Parte_2 Controparte_2 CP_1
spregio ai dettami della L. 108/1996 e della normativa di settore di riferimento, risulta essere in superamento del tasso soglia e, pertanto, usurario, conformando la fattispecie di usura, per
l'effetto, dichiarare ex art. 1815 co. 2 c.c. la nullità delle clausole del contratto di mutuo che pattuiscono interessi a tassi usurari con conseguente conversione del contratto in parola da oneroso a gratuito, dichiarando altresì gli attori obbligati alla restituzione della sola somma capitale, con esclusione di tutti gli interessi di qualsiasi natura, e pertanto restituire quelli eventualmente già pagati in eccesso fino al momento della pubblicazione della sentenza;
2)
Accertare che l'allora istituto di credito - oggi - Controparte_2 CP_1
ha inserito una clausola abusiva/vessatoria o comunque invalida nel contratto di mutuo in oggetto
(segnatamente la penale di cessazione anticipata del mutuo), in quanto il calcolo ad essa riferito, secondo il piano di ammortamento del mutuo, conforma il superamento dei tassi con ricaduta nella fattispecie di usura, e per l'effetto, condannarlo alla restituzione degli interessi sino al momento della pubblicazione della sentenza rifusi dagli attori, che superano gli importi riferiti alla quota capitale; 3) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., in ossequio peraltro alla giurisprudenza dominante, condannando l'istituto di credito alla restituzione dei prefati esborsi per interessi ai ricorrenti, in quanto non dovuti;
4) Condannare l' odierna convenuta al pagamento delle spese…”.
Premettevano gli attori di avere richiesto ed ottenuto, in data 18.01.2007, contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso con l'allora per l'importo di euro Controparte_2
220.000,00, contraddistinto con il n. 055.000.9002053.000, per la cui restituzione si erano obbligati al pagamento di 360 rate mensili, dell'importo di euro 1.290,86, con pattuizione di un tasso
2 nominale del 5,800% (Taeg 6,018%, Teg 6,018%), e di un tasso di mora con maggiorazione del corrispettivo del 2%.
Riferivano di avere successivamente appurato, mediante ausilio di un esperto contabile, che nel contratto fossero state pattuite condizioni usurarie, tenuto conto delle spese per l'erogazione del finanziamento e della commissione di estinzione anticipata di esso pattuita;
si dolevano inoltre della vessatorietà di tale ultima clausola.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di accertare la nullità delle clausole aventi ad oggetto la pattuizione degli interessi, di rideterminare il piano di ammortamento del mutuo con espunzione degli interessi in esso illecitamente convenuti e disporsi condanna della banca alla restituzione in loro favore degli interessi pagati in misura eccedente quella dovuta.
Si costituiva la parte convenuta, negando la natura usuraria delle condizioni pattuite nel contratto costitutivo del rapporto, nonché la vessatorietà delle clausole in esso previste.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Nel merito: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto. ... In ogni caso: con vittoria di spese…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 4 luglio 2024, che si svolgeva nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
Le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta sono infondate e non meritano pertanto accoglimento.
Le stesse sono state fondate sul presupposto che le condizioni convenute nel contratto di mutuo per cui è causa dovessero considerarsi usurarie, avuto riguardo al fatto che fosse stato pattuito il pagamento di una commissione in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento e che il computo di essa, in aggiunta agli interessi, determinasse il superamento delle soglie previste dalla normativa anti-usura; sulla base del medesimo presupposto, gli attori hanno anche sostenuto che la clausola avente ad oggetto la previsione della commissione di estinzione anticipata del mutuo fosse da ritenere vessatoria, in relazione alla normativa a tutela del consumatore.
Sennonché le doglianze degli attori sono basate su presupposto erroneo: si ritiene infatti condivisibile l'orientamento della Corte di legittimità secondo il quale “In tema di usura bancaria,
3 ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
In tale prospettiva, non si rileva alcun profilo di invalidità nel contratto costitutivo del rapporto per cui è causa, né la clausola avente ad oggetto la pattuizione del pagamento della commissione anticipata del mutuo può ritenersi connotata da abusività.
Per tali motivi, le domande proposte dagli attori sono respinte.
In ragione della soccombenza, gli attori sono condannati al pagamento in favore della parte convenuta delle spese del procedimento, che si liquidano nella misura di euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento,
che liquida in complessivi euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 27/02/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
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