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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12411 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 21737/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21737/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Vengu ed elettivamente domiciliato in Milano, alla Via privata Carlone n. 3 come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
– AMBASCIATA A ISLAMABAD in persona del
[...] CP_2 ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che la ricorrente, in data 09.05.2025, ha proposto – per il tramite del suo difensore - ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “emettere decreto inaudita altera parte ordinando all'Ambasciata italiana di Islamabad di fissare un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso in favore di nato il [...] in [...] - in Parte_2 subordine fissare l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la notifica del decreto e per la costituzione del convenuto, per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI - accertare il silenzio ingiustificato dell'Ambasciata italiana di Islamabad in relazione alla domanda di rilascio del visto per motivi familiari inoltrata dal ricorrente, e per effetto ordinare all'Ambasciata italiana di Islamabad di fissare a
[...] nato il [...] in [...] l'appuntamento per la Parte_2 formalizzazione della domanda di visto per motivi familiari. - accogliere il presente ricorso per le cause tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare in favore del coniuge della ricorrente nato il [...] in [...]_2
1 (Pakistan) Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con provvedimento del 15.05.2025 il Giudice adito ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'emissione di un decreto inaudita altera parte, non essendo plausibile che la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione dell'eventuale provvedimento di accoglimento fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 10.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c., sia per la trattazione del merito che dell'istanza cautelare.
L'Amministrazione convenuta si è costituita, domandando la compensazione delle spese: deduceva di aver adottato un piano di smaltimento dell'arretrato e che doveva fronteggiare una mole di lavoro eccessiva con poche risorse e mezzi.
Con note del 02.09.2025, la difesa della ricorrente ha dato dell'avvenuta fissazione da parte dell'Amministrazione resistente dell'appuntamento richiesto per il giorno 04.12.2025, chiedendo, tuttavia, un rinvio del procedimento in attesa che la domanda di visto venga effettivamente acquisita dall'Ambasciata italiana di Islamabad.
*****
In diritto occorre rilevare come le pretese avanzate in via cautelare debbano intendersi assorbite nella presente decisione di merito.
Ciò premesso, si ritiene di dover rigettare la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa della ricorrente e di dover dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto la richiesta azionata è stata integralmente soddisfatta.
Ed invero, risulta che in data 01.08.2025, il Controparte_1
ha provveduto alla fissazione dell'appuntamento richiesto
[...] in favore di coniuge della ricorrente, per il 04.12.2025, Parte_2 come da produzione allegata.
Considerato che l'Amministrazione resistente ha adempiuto a quanto richiesto nel ricorso introduttivo e non risultano ulteriori domande articolate nella domanda (depositata in data 09.05.2025), può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Poiché l'Amministrazione ha spontaneamente dato seguito alla domanda avanzata dal ricorrente, diversamente da quanto paventato dalla difesa della ricorrente con le note del 02.09.2025, non spetta all'Autorità giudiziaria verificare se l'appuntamento venga effettivamente rispettato né, tantomeno, accertare l'eventuale rilascio del visto.
Quanto alle spese di lite occorre tener conto delle notorie difficoltà dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad a causa dell'enorme mole di richieste di visti e delle carenze organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle, anche attraverso il ricorso alle società di outsourcing.
Pag. 2 di 3 Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi” ed
“eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (S.U. 2572/2012).
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass. 21400/21), che si è subito adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto decritto.
Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 21737/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 10/09/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 21737/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21737/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Vengu ed elettivamente domiciliato in Milano, alla Via privata Carlone n. 3 come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
– AMBASCIATA A ISLAMABAD in persona del
[...] CP_2 ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che la ricorrente, in data 09.05.2025, ha proposto – per il tramite del suo difensore - ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “emettere decreto inaudita altera parte ordinando all'Ambasciata italiana di Islamabad di fissare un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso in favore di nato il [...] in [...] - in Parte_2 subordine fissare l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la notifica del decreto e per la costituzione del convenuto, per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI - accertare il silenzio ingiustificato dell'Ambasciata italiana di Islamabad in relazione alla domanda di rilascio del visto per motivi familiari inoltrata dal ricorrente, e per effetto ordinare all'Ambasciata italiana di Islamabad di fissare a
[...] nato il [...] in [...] l'appuntamento per la Parte_2 formalizzazione della domanda di visto per motivi familiari. - accogliere il presente ricorso per le cause tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare in favore del coniuge della ricorrente nato il [...] in [...]_2
1 (Pakistan) Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con provvedimento del 15.05.2025 il Giudice adito ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'emissione di un decreto inaudita altera parte, non essendo plausibile che la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione dell'eventuale provvedimento di accoglimento fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 10.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c., sia per la trattazione del merito che dell'istanza cautelare.
L'Amministrazione convenuta si è costituita, domandando la compensazione delle spese: deduceva di aver adottato un piano di smaltimento dell'arretrato e che doveva fronteggiare una mole di lavoro eccessiva con poche risorse e mezzi.
Con note del 02.09.2025, la difesa della ricorrente ha dato dell'avvenuta fissazione da parte dell'Amministrazione resistente dell'appuntamento richiesto per il giorno 04.12.2025, chiedendo, tuttavia, un rinvio del procedimento in attesa che la domanda di visto venga effettivamente acquisita dall'Ambasciata italiana di Islamabad.
*****
In diritto occorre rilevare come le pretese avanzate in via cautelare debbano intendersi assorbite nella presente decisione di merito.
Ciò premesso, si ritiene di dover rigettare la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa della ricorrente e di dover dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto la richiesta azionata è stata integralmente soddisfatta.
Ed invero, risulta che in data 01.08.2025, il Controparte_1
ha provveduto alla fissazione dell'appuntamento richiesto
[...] in favore di coniuge della ricorrente, per il 04.12.2025, Parte_2 come da produzione allegata.
Considerato che l'Amministrazione resistente ha adempiuto a quanto richiesto nel ricorso introduttivo e non risultano ulteriori domande articolate nella domanda (depositata in data 09.05.2025), può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Poiché l'Amministrazione ha spontaneamente dato seguito alla domanda avanzata dal ricorrente, diversamente da quanto paventato dalla difesa della ricorrente con le note del 02.09.2025, non spetta all'Autorità giudiziaria verificare se l'appuntamento venga effettivamente rispettato né, tantomeno, accertare l'eventuale rilascio del visto.
Quanto alle spese di lite occorre tener conto delle notorie difficoltà dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad a causa dell'enorme mole di richieste di visti e delle carenze organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle, anche attraverso il ricorso alle società di outsourcing.
Pag. 2 di 3 Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi” ed
“eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (S.U. 2572/2012).
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass. 21400/21), che si è subito adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto decritto.
Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 21737/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 10/09/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
Pag. 3 di 3