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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6200/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dott. Cesare de
Sapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 6200/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 29/10/2024 da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
-opponente- contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-opposta contumace - contro
Controparte_2
-opposto contumace -
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, l'Avv. ha proposto opposizione ex artt. 84 e 170 Pt_1
D.P.R. 115/2002 ed ex art. 15 D.lgs. 150/2011 avverso il decreto di pagamento emesso dal G.I.P. del
Tribunale di Bergamo in data 02/10/2024, lamentando la liquidazione di un compenso inferiore rispetto a quello da lui richiesto. Più precisamente, lo stesso ha rappresentato che:
- era stato nominato difensore d'ufficio del sig. nel procedimento penale n. 10138/2018 Controparte_2
R.G.N.R. e n. 10060/2019 R.G. GIP;
- in data 19/09/2024 aveva depositato istanza per la liquidazione del compenso, allegando sia la parcella relativa all'attività difensiva svolta in sede penale sia quella relativa alla procedura di recupero del credito professionale, resasi necessaria a causa del mancato spontaneo adempimento e dall'incapienza dell'assistito;
- con decreto di liquidazione del 02/10/2024 il Giudice, oltre al compenso per l'attività difensiva svolta in sede penale, gli aveva riconosciuto soli € 149,80 per l'attività di recupero dei compensi;
- il decreto aveva previsto la liquidazione delle somme “in favore dell'avv. ”. Controparte_2
Alla luce dei fatti così descritti, l'Avv. ha proposto opposizione richiedendo il riconoscimento e la Pt_1 conseguente liquidazione delle spese e dei compensi per l'attività di recupero del credito professionale, per un totale di € 1.744,49, di cui € 690,17 per la procedura monitoria promossa avanti il Giudice di Pace di Lecce, € 207,19 quale compenso per l'atto di precetto notificato al debitore ed € 847,13 per il pignoramento mobiliare.
Il Presidente ha fissato udienza in data 04/02/2025, disponendo lo svolgimento della stessa in modalità cartolare, e ha assegnato termini ex art. 281-undecies c.p.c. per la notifica del ricorso e la costituzione dei convenuti.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e non si sono costituiti in giudizio. Ne è stata pertanto dichiarata la Controparte_2 contumacia con ordinanza del 20/02/2025.
A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 05/03/2025, la causa viene ora in decisione.
Considerazioni in diritto
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha lamentato la violazione del disposto degli artt. 82
e 116 D.P.R. n. 115 del 2002, stante la mancata liquidazione dei compensi per l'esperimento del tentativo di recupero del proprio credito nei confronti di . Più precisamente, l'Avv. Controparte_2 Parte_1 ha rappresentato di aver domandato la liquidazione di € 1.744,49 a fronte di una laboriosa attività per il recupero del proprio credito, ma di aver ottenuto la liquidazione di soli € 149,80 a titolo di rimborso spese vive. A sostegno delle proprie pretese, ha allegato idonea documentazione atta a comprovare l'esperimento di un serio tentativo di recupero del credito nei confronti del proprio assistito.
Orbene tale motivo di ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Ed infatti, è ormai consolidato il principio giurisprudenziale - richiamato anche dal ricorrente - a mente della quale “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, n. 3673 del 7/02/2019; Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 22579 del 10/09/2019); d'altronde, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare (cfr. Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 31820 del 05/12/2019). Anche il GIP, nel proprio decreto di liquidazione, ha riconosciuto il diritto dell'Avv. di ottenere il Pt_1 rimborso dei compensi relativi all'attività di recupero del credito esperita in sede civile, ma ha poi immotivatamente limitato tale liquidazione alle “spese vive pari a €149,80 e con esclusione dei relativi onorari che gravano su chiunque intenda recuperare il proprio credito professionale”.
Premesso quanto sopra, è quindi doveroso procedere alla rideterminazione del compenso per l'attività di recupero del credito svolta dall'Avv. Pt_1
È allora possibile determinare i compensi dovuti per l'attività di recupero del credito dell'Avv. nei Pt_1 confronti di come segue: Controparte_2
- per la procedura d'ingiunzione dinnanzi al Giudice di Pace di Lecce, il compenso dell'Avv. va Pt_1 determinato applicando i valori minimi previsti per i procedimenti monitori per le cause di valore fino a € 5.200,00 dal D.M. 55/2014 e ss. mod., con la conseguenza che vanno liquidati € 237,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e C.P.A.);
- per la redazione dell'atto di precetto, il compenso dell'Avv. va determinato applicando i valori Pt_1 minimi previsti per le cause di valore fino a € 5.200,00 dal D.M. 55/2014 e ss. mod., con la conseguenza che vanno liquidati € 71,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e C.P.A.);
- per la procedura di pignoramento mobiliare, il compenso dell'Avv. va determinato applicando Pt_1
i valori minimi previsti per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 dal D.M. 55/2014
e ss. mod., con la conseguenza che vanno liquidati: € 184,00 per la fase di studio ed € 92,00 per la fase istruttoria e di trattazione (oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e C.P.A.);
- € 149,58 per le spese sostenute nel corso dell'attività di recupero delle somme, come da documentazione in atti (cfr. doc. n. 4, 5, 6, e 7).
La somma da liquidare al ricorrente va quindi determinata in un totale di € 584,00 oltre oneri e accessori di legge per l'attività di recupero del credito ed € 149,58 a titolo di rimborso spese.
Occorre precisare che, poiché la domanda del ricorrente concerne la sola rideterminazione delle somme dovute per l'attività intrapresa in sede civile, nulla questio sulla quantificazione in € 1.100,00, oltre accessori di legge, del compenso per l'attività difensiva svolta in sede penale dall'Avv. Pt_1
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha richiesto la correzione dell'errore materiale commesso dal GIP, il quale ha disposto “il pagamento in favore dell'avv. ”, evidentemente scambiando il Controparte_2 nominativo del difensore con quello dell'assistito. Anche sotto questo profilo la domanda va accolta. La possibilità di procedere alla correzione dell'errore materiale anche in sede di gravame è, d'altra parte, prevista dall'art. 130, primo comma, c.p.p. e pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, secondo qui “il potere di provvedere alla correzione è attribuito allo stesso giudice che è incorso nell'errore o nell'omissione, ma se la sentenza sia già stata appellata, la correzione rientra nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame […]” (cfr. Cass. civ.
n. 3009/1960; ex multis anche Cass. civ. n. 10447/1998). Per quanto riguarda le spese del presente giudizio, stante il principio della soccombenza e applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente ai giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale per cause di valore fino € 1.100,00, ma esclusi i compensi per la fase istruttoria e applicati i valori minimi stante la non particolare complessità della causa, le spese di lite vanno poste a carico del Controparte_1
e liquidate in € 125,00 per anticipazioni ed € 232,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, I.V.A e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, ANNULLA il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Bergamo, Sezione del Giudice per le Indagini preliminari e della
Udienza Preliminare, in data 02/10/2024 all'esito del procedimento penale n. 10138/2018 R.G.N.R.
e n. 10060/2019 R.G. GIP solo nella parte relativa alla liquidazione dei compensi per l'attività di recupero del credito svolta in sede civile dall'Avv. Pt_1
2. LIQUIDA in favore dell'Avv. € 149,58 a titolo di rimborso spese sostenute ed € 584,00, Parte_1 oltre oneri e accessori di legge, per l'attività di recupero del credito svolta in sede civile, ferma restando la quantificazione in € 1100,00 dei compensi dovuti per l'attività svolta in sede penale;
3. CONDANNA il a rifondere all'Avv. le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano complessivamente in € 125,00 per anticipazioni ed € 232,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Bergamo, lì 18/04/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dott. Cesare de
Sapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 6200/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 29/10/2024 da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
-opponente- contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-opposta contumace - contro
Controparte_2
-opposto contumace -
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, l'Avv. ha proposto opposizione ex artt. 84 e 170 Pt_1
D.P.R. 115/2002 ed ex art. 15 D.lgs. 150/2011 avverso il decreto di pagamento emesso dal G.I.P. del
Tribunale di Bergamo in data 02/10/2024, lamentando la liquidazione di un compenso inferiore rispetto a quello da lui richiesto. Più precisamente, lo stesso ha rappresentato che:
- era stato nominato difensore d'ufficio del sig. nel procedimento penale n. 10138/2018 Controparte_2
R.G.N.R. e n. 10060/2019 R.G. GIP;
- in data 19/09/2024 aveva depositato istanza per la liquidazione del compenso, allegando sia la parcella relativa all'attività difensiva svolta in sede penale sia quella relativa alla procedura di recupero del credito professionale, resasi necessaria a causa del mancato spontaneo adempimento e dall'incapienza dell'assistito;
- con decreto di liquidazione del 02/10/2024 il Giudice, oltre al compenso per l'attività difensiva svolta in sede penale, gli aveva riconosciuto soli € 149,80 per l'attività di recupero dei compensi;
- il decreto aveva previsto la liquidazione delle somme “in favore dell'avv. ”. Controparte_2
Alla luce dei fatti così descritti, l'Avv. ha proposto opposizione richiedendo il riconoscimento e la Pt_1 conseguente liquidazione delle spese e dei compensi per l'attività di recupero del credito professionale, per un totale di € 1.744,49, di cui € 690,17 per la procedura monitoria promossa avanti il Giudice di Pace di Lecce, € 207,19 quale compenso per l'atto di precetto notificato al debitore ed € 847,13 per il pignoramento mobiliare.
Il Presidente ha fissato udienza in data 04/02/2025, disponendo lo svolgimento della stessa in modalità cartolare, e ha assegnato termini ex art. 281-undecies c.p.c. per la notifica del ricorso e la costituzione dei convenuti.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e non si sono costituiti in giudizio. Ne è stata pertanto dichiarata la Controparte_2 contumacia con ordinanza del 20/02/2025.
A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 05/03/2025, la causa viene ora in decisione.
Considerazioni in diritto
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha lamentato la violazione del disposto degli artt. 82
e 116 D.P.R. n. 115 del 2002, stante la mancata liquidazione dei compensi per l'esperimento del tentativo di recupero del proprio credito nei confronti di . Più precisamente, l'Avv. Controparte_2 Parte_1 ha rappresentato di aver domandato la liquidazione di € 1.744,49 a fronte di una laboriosa attività per il recupero del proprio credito, ma di aver ottenuto la liquidazione di soli € 149,80 a titolo di rimborso spese vive. A sostegno delle proprie pretese, ha allegato idonea documentazione atta a comprovare l'esperimento di un serio tentativo di recupero del credito nei confronti del proprio assistito.
Orbene tale motivo di ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Ed infatti, è ormai consolidato il principio giurisprudenziale - richiamato anche dal ricorrente - a mente della quale “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, n. 3673 del 7/02/2019; Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 22579 del 10/09/2019); d'altronde, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare (cfr. Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 31820 del 05/12/2019). Anche il GIP, nel proprio decreto di liquidazione, ha riconosciuto il diritto dell'Avv. di ottenere il Pt_1 rimborso dei compensi relativi all'attività di recupero del credito esperita in sede civile, ma ha poi immotivatamente limitato tale liquidazione alle “spese vive pari a €149,80 e con esclusione dei relativi onorari che gravano su chiunque intenda recuperare il proprio credito professionale”.
Premesso quanto sopra, è quindi doveroso procedere alla rideterminazione del compenso per l'attività di recupero del credito svolta dall'Avv. Pt_1
È allora possibile determinare i compensi dovuti per l'attività di recupero del credito dell'Avv. nei Pt_1 confronti di come segue: Controparte_2
- per la procedura d'ingiunzione dinnanzi al Giudice di Pace di Lecce, il compenso dell'Avv. va Pt_1 determinato applicando i valori minimi previsti per i procedimenti monitori per le cause di valore fino a € 5.200,00 dal D.M. 55/2014 e ss. mod., con la conseguenza che vanno liquidati € 237,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e C.P.A.);
- per la redazione dell'atto di precetto, il compenso dell'Avv. va determinato applicando i valori Pt_1 minimi previsti per le cause di valore fino a € 5.200,00 dal D.M. 55/2014 e ss. mod., con la conseguenza che vanno liquidati € 71,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e C.P.A.);
- per la procedura di pignoramento mobiliare, il compenso dell'Avv. va determinato applicando Pt_1
i valori minimi previsti per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 dal D.M. 55/2014
e ss. mod., con la conseguenza che vanno liquidati: € 184,00 per la fase di studio ed € 92,00 per la fase istruttoria e di trattazione (oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e C.P.A.);
- € 149,58 per le spese sostenute nel corso dell'attività di recupero delle somme, come da documentazione in atti (cfr. doc. n. 4, 5, 6, e 7).
La somma da liquidare al ricorrente va quindi determinata in un totale di € 584,00 oltre oneri e accessori di legge per l'attività di recupero del credito ed € 149,58 a titolo di rimborso spese.
Occorre precisare che, poiché la domanda del ricorrente concerne la sola rideterminazione delle somme dovute per l'attività intrapresa in sede civile, nulla questio sulla quantificazione in € 1.100,00, oltre accessori di legge, del compenso per l'attività difensiva svolta in sede penale dall'Avv. Pt_1
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha richiesto la correzione dell'errore materiale commesso dal GIP, il quale ha disposto “il pagamento in favore dell'avv. ”, evidentemente scambiando il Controparte_2 nominativo del difensore con quello dell'assistito. Anche sotto questo profilo la domanda va accolta. La possibilità di procedere alla correzione dell'errore materiale anche in sede di gravame è, d'altra parte, prevista dall'art. 130, primo comma, c.p.p. e pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, secondo qui “il potere di provvedere alla correzione è attribuito allo stesso giudice che è incorso nell'errore o nell'omissione, ma se la sentenza sia già stata appellata, la correzione rientra nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame […]” (cfr. Cass. civ.
n. 3009/1960; ex multis anche Cass. civ. n. 10447/1998). Per quanto riguarda le spese del presente giudizio, stante il principio della soccombenza e applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente ai giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale per cause di valore fino € 1.100,00, ma esclusi i compensi per la fase istruttoria e applicati i valori minimi stante la non particolare complessità della causa, le spese di lite vanno poste a carico del Controparte_1
e liquidate in € 125,00 per anticipazioni ed € 232,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, I.V.A e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, ANNULLA il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Bergamo, Sezione del Giudice per le Indagini preliminari e della
Udienza Preliminare, in data 02/10/2024 all'esito del procedimento penale n. 10138/2018 R.G.N.R.
e n. 10060/2019 R.G. GIP solo nella parte relativa alla liquidazione dei compensi per l'attività di recupero del credito svolta in sede civile dall'Avv. Pt_1
2. LIQUIDA in favore dell'Avv. € 149,58 a titolo di rimborso spese sostenute ed € 584,00, Parte_1 oltre oneri e accessori di legge, per l'attività di recupero del credito svolta in sede civile, ferma restando la quantificazione in € 1100,00 dei compensi dovuti per l'attività svolta in sede penale;
3. CONDANNA il a rifondere all'Avv. le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano complessivamente in € 125,00 per anticipazioni ed € 232,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Bergamo, lì 18/04/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia