Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 25256/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 25256/2024 R.G. promosso da c.f. Parte_1 C.F._1
con l'avv. Sabrina Convento e l'avv. Maurizio Scattolin ricorrente, contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con l'avv. Gioia Barbato resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 10/04/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, ha chiesto che sia pronunciato la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto a Mira, il giorno 04/09/2010, con trascritto CP_1
nel registro dello Stato civile del Comune di Mira al n. 34, Parte II, Serie A, dell'anno 2010.
Per_ Il ricorrente ha allegato che dall'unione matrimoniale nascevano i figli e . Per_2
La parte ricorrente a, poi, introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione è Parte_1
proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiararsi, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4 settembre 2010 in Gambarare di Mira (VE) tra e trascritto presso il Comune di Mira agli atti di matrimonio Parte_1 CP_1
parte II serie A, numero 34; Per_ 2. Affidarsi i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con frequentazione paritetica dei genitori ma Per_2
residenza presso la ex casa coniugale sita in Mira, Via dello Scarparo n. 15;
3. Assegnarsi la casa coniugale costituita dall'immobile sito in Mira, Via dello Scarparo n. 15, con gli arredi e suppellettili, alla signora con accollo di tutte le utenze a carico della medesima;
CP_1
4. Nulla a titolo di concorso a favore della signora per i motivi esposti in premessa;
CP_1
5. Onerarsi il signor a versare alla signora a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori la Parte_1 CP_1
somma mensile di € 400,00 per figlio, rivalutabile ISTAT;
assegno unico al 50% tra i genitori. Spese straordinarie siccome indicate nel protocollo del Tribunale di Venezia suddivise come segue: 80% Poppi, 20% Lunardi.
6. Disporsi la frequentazione dei figli come già in atto ovvero: i figli restano con la madre tutti i lunedì e martedì nella settimana in cui trascorrono con la medesima anche il fine settimana e tutti i mercoledì e giovedì quando il fine settimana lo trascorrono con il padre. Tutti gli altri giorni i minori li trascorrono con il padre.
Vacanze natalizie: i figli staranno alternativamente con il padre o con la madre dalla del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre e l'anno successivo dalla mattina del 31 dicembre alla mattina del 6 gennaio.
Vacanze estive: confermarsi i provvedimenti separatizi.
Vacanze pasquali: vi sarà alternanza dei giorni di Pasqua e di Pasquetta.”
Si è costituita in giudizio la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1
condizioni:
“1) disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra che provvederà al rilascio in data 30 CP_1
giugno 2025;
2) confermare l'obbligo assunto dal Sig. in sede di separazione, di contribuire alle spese per la nuova soluzione Pt_1
abitativa della deducente nei seguenti termini: nella misura massima di € 750,00 per il primo anno e alla scadenza e fino all'indipendenza economica dei figli nella misura del 50% (€ 375,00); Per_ 3) disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocamento in misura paritetica ed Per_2
equipollente, e residenza presso la madre, secondo il seguente calendario: settimana A: i figli staranno con la madre durante il week-end (da venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando avrà cura di ricondurli a scuola), il mercoledì e il giovedì. Gli altri giorni della settimana (lunedì e martedì) saranno di competenza del padre;
settimana B: i figli staranno con il padre durante il week-end (da venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando avrà cura di ricondurli a scuola), il mercoledì e il giovedì. Gli altri giorni della settimana (lunedì e martedì) saranno di competenza della madre.
Dopo la sospensione estiva, a settembre di ogni anno, la ripresa dell'alternanza verrà stabilita a seconda del calendario lavorativo della Sig.ra CP_1
Per quanto riguarda il compleanno, le festività e le vacanze estive, i minori li trascorreranno come segue:
- il giorno del compleanno i figli lo trascorreranno possibilmente alla presenza di entrambi i genitori;
ove ciò non fosse possibile i figli lo trascorreranno ad anni alternati presso l'uno o l'altro genitore;
- le vacanze natalizie: i figli trascorreranno la settimana di Natale dalla mattina del 25 dicembre al 31 dicembre (mattina) con un genitore e quella della Epifania dal 31 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio (ore 18,00) con l'altro genitore ad anni alternati, salvo diverso accordo tra le parti;
i genitori avranno comunque cura di far trascorrere ai figli la Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro;
- le vacanze pasquali: durante le vacanze pasquali il Sig. potrà tenere con sé i figli minori per tre giorni, alterando di Pt_1
anno in anno tra i due genitori la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Nel caso in cui un genitore organizzi un viaggio con i figli potrà, previo preavviso di almeno 30 giorni, tenerli con sé per l'intero periodo festivo.
- le vacanze estive: i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane di vacanza anche non consecutive. I coniugi si comunicheranno, entro la fine di maggio di ogni anno il piano ferie. In caso di disaccordo, prevarrà la scelta materna negli anni dispari e quella paterna negli anni pari;
3) disporre in ragione di quanto esposto in narrativa che il Sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della Pt_1
Sig.ra l'importo di € 1.000,00 (mille) a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio con CP_1
decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo. L'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
4) confermare la ripartizione delle spese straordinarie dei minori già stabilita in sede di separazione ovvero nella misura dell'80% a carico del Sig. e il residuo 20% in capo alla madre nelle modalità e siccome individuate nel Protocollo del Pt_1
CNF con la precisazione che per quelle per cui non è prevista la previa concertazione, il limite di spesa dovrà essere di €
100,00 oltre il quale la spesa dovrà comunque essere concordata (doc. 11). Inoltre, considerato che la gestione dell'animale dimestico, un cane maltese, è integralmente a carico della Sig.ra disporre che la stessa ripartizione si applichi anche CP_1
per tutte le spese veterinarie (vaccinazioni, operazioni chirurgiche, tolettatura, sterilizzazione, farmaci et similia);
5) disporre che l'assegno unico, venga versato in via integrale ed esclusiva favore della Sig.ra CP_1
6) disporre che ogni genitore autorizzi sin d'ora l'ottenimento e il rilascio di documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio;
7) ciascuno dei coniugi vivrà con i proventi della propria attività essendo ognuno di essi economicamente autosufficiente;
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi professionali incluso il rimborso per spese generali.”
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 10/04/2025, le parti sono state sentite personalmente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo ed il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: Per_
“Quanto all'affidamento e alla frequentazione con i genitori dei minori e , come da accordo di separazione;
il Per_2
primo anno il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento dei figli la somma di €500,00 ciascuno Pt_1 CP_1
(€1.000,00 complessivi), da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre all'80% delle spese cd. straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
si precisa che le spese straordinarie possono essere decise dai genitori senza previo accordo entro la somma di €100,00; inoltre il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo per la locazione, Pt_1 CP_1
la somma di €500,00 per 12 mensilità, con decorrenza ottobre 2024 che verranno versati per il periodo ottobre 2024 – marzo 2025 in unica soluzione entro il 30.4.2024 tramite bonifico;
il deposito cauzionale già anticipato dalla sig.ra sarà restituito dal sig. in due rate con scadenza settembre e ottobre 2024; dal secondo anno, il sig. CP_1 Pt_1 Pt_1
corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento dei figli la somma di €700,00 ciascuno (€1.400,00 complessivi), CP_1
oltre all'80% delle spese cd. straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia. L'Assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla sig.ra Le spese per interventi straordinari ed economicamente impegnativi sopra gli CP_1
€50,00 per il cane saranno ripartiti tra le parti nella misura del 50% ciascuna. Spese di lite compensate”
Entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa già all'udienza del 10/04/2025. Per_ Nel complesso, le pattuizioni delle parti sono idonee a garantire le esigenze dei figli e , Per_2
tenuto conto delle esigenze proprie dell'età, per cui possono essere recepite dal Tribunale. In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04/09/2010 tra trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune Parte_1 CP_1
di Mira al n. 34, Parte II, Serie A, dell'anno 2010;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto, al suo passaggio in giudicato;
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10/04/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca