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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Presidente dott. Antonio Buccaro ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2837/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. SAVERIO Parte_1 C.F._1
PALERMO, elettivamente domiciliato in MA (Fg) alla Piazza del Popolo n.3, presso lo studio legale dell'avv. SAVERIO PALERMO
RICORRENTE contro
AVV. (c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
STEFANO PIO FOGLIA (c.f. ) e CLAUDIA FOGLIA (c.f. C.F._3
, elettivamente domiciliato in MA (Fg) alla Via Campanile n. 49, C.F._4
presso lo studio legale degli avv.ti STEFANO PIO FOGLIA e CLAUDIA FOGLIA
RESISTENTE
OGGETTO: riduzione di ipoteca giudiziaria;
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo 2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni,
pagina 1 di 6 risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., l'attore ha dedotto che:
- l'avv. è creditore nei suoi confronti della somma di € 12.126,69, oltre Controparte_1
interessi e spese del monitorio, giusto decreto ingiuntivo n. 2173/2020 del 24.12.2020 del
Tribunale Ordinario di Foggia (repertorio n.19/2021 del 7.1.2021);
- sulla scorta di detto titolo, con nota di iscrizione n.8392 di Registro Generale e n.878 di
Registro Particolare, presentazione n.10 del 16.4.2021, l'avv. ha iscritto, in Controparte_1 suo favore, ipoteca giudiziale per complessivi € 20.000,00, sui diritti di proprietà per la quota di
2/9, dell'intero patrimonio immobiliare del composto nello specifico da 6 immobili Pt_1
ubicati in MA e precisamente “1) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Arpi n.14, piano 2, interno 3 (foglio 143, particella 6777, sub.13): € 130.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 28.888,00; 2) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Arpi n.14, piano 2, interno 4, (foglio
143, particella 6777, sub.14): € 204.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 45.333,00; 3) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.8): € 275.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 61.111,00; 4) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1
(foglio 38, particella 333, sub.9): € 160.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 35.555,00 5) unità immobiliare ubicata in MA
(Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.10): €
275.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di €
61.111,00; 6) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio
n.57, piano S1 (foglio 38, particella 333, sub.4) € 407.200.00 e, conseguentemente, la quota di
2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 90.488,00”;
- il valore dei beni ipotecati supera di gran lunga il credito vantato, in quanto giusta perizia di stima a firma all'arch. di MA, gli immobili sui cui è stata Persona_1
iscritta ipoteca hanno un valore complessivo di marcato che per la sola quota di proprietà del ammonta ad euro € 322.486,00. Pt_1
pagina 2 di 6 Pertanto, parte ricorrente ha chiesto in via principale, dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità parziale dell'iscrizione dell'ipoteca su tutti gli immobili di sua proprietà, e per l'effetto dichiararsi la riduzione proporzionale della somma iscritta e/o dell'ipoteca iscritta previa individuazione di un solo cespite immobiliare – nel caso di specie l'unità immobiliare sita in
MA (Fg) alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.8) dal valore di € 61.111,00 -, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellazione parziale e/o riduzione e con esonerò da ogni responsabilità, a cure e spese del resistente il quale dovrà essere condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.
In data 20.09.2024 si è costituito in giudizio il resistente, avv. , il quale dopo aver Controparte_1 riscostruito l'intera vicenda e i motivi che lo hanno costretto ad iscrivere ipoteca sugli immobili del non si è opposto alla domanda di parte ricorrente, individuando a tal proposito come unico Pt_1
immobile su cui ridurre l'ipoteca iscritta quello di residenza dell'attore, ponendo le spese di cancellazione nonché quelle dell'odierno giudizio a suo esclusivo carico.
All'udienza del 2.4.2025, pervenuta a seguito di nuova calendarizzazione delle udienze nonché dopo istanza di astensione formulata dal precedente Giudice istruttore, la causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata all'udienza del 4.6.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Giova anzitutto brevemente esporre i tratti fondamentali della speciale disciplina che regola l'ipoteca giudiziaria.
Anzitutto, ai sensi dell'art. 2828 c.c. l'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore, ivi inclusi “quelli che gli pervengano successivamente alla condanna”.
Al fine di scongiurare il rischio di abusi da parte del creditore l'art. 2874 c.c. prevede un controllo ex post sulla proporzionalità dell'ipoteca disponendo che “le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se
i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta”, laddove, ai sensi del successivo art. 2875 “si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855”…quanto previsto pagina 3 di 6 dall'art. 2872 c.c. rubricato della riduzione, “La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione (cfr. art. 2838 c.c.) o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni. Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere”.
Appare opportuno sottolineare che la modificazione derivante dalla riduzione o dalla restrizione dell'ipoteca significa permanenza dell'antica iscrizione e dell'originaria ipoteca, che non viene cancellata, ma esclusivamente rettificata tramite la modificazione di uno dei due elementi previsti, quali l'entità della somma garantita e/o la quantità dei beni posti a garanzia.
In base al disposto dell'art. 2876 c.c. (“La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela”), nell'effettuare la riduzione dev'essere rispettato un margine di eccedenza di un quinto in relazione alla somma del credito e di un terzo per l'ipotesi di restrizione della cautela.
Da quanto brevemente esposto appare evidente come la disciplina della riduzione delle ipoteche miri a contemperare due contrapposte esigenze: quella del debitore di non far risultare dai pubblici registri un vincolo eccessivo rispetto all'ammontare effettivo del credito garantito e quella del creditore, assicurandogli un margine di sicurezza che possa, ad esempio, fronteggiare una svalutazione sul mercato immobiliare, oppure, evitare pregiudizio nell'ipotesi in cui la determinazione definitiva del credito dovesse risultare maggiore di quanto previsto".
Alla luce delle dette norme, dagli atti di causa risulta incontroverso che: (i) il credito ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 2173/2020 del 24.12.2020 del Tribunale di Foggia, non opposto, ammonta a complessivi euro 12.126,69, ai quali vanno aggiunte le spese legali del procedimento monitorio, nonché, quelle del successivo atto di precetto per un ammontare complessivi pari ad € 13.087,27, mentre l'iscrizione ipotecaria, pur essendo stata iscritta per un valore complessivo pari ad € 20.000,00,
è stata apposta su tutti e sei gli immobili di proprietà del ricorrente, il cui valore complessivo - giusta perizia di stima a firma dell'arch. di MA - ammonta a complessivi euro Persona_1
€ 322.486,00.
Il resistente, dal canto suo, costituendosi in giudizio non ha contestato la perizia di stima dei predetti immobili, né tanto meno, si è opposto alla riduzione proporzionale della iscrizione ipotecaria, individuando a tal proposito come bene su cui limitare l'ipoteca, quello di residenza del ricorrente, ubicato in MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.8), il cui valore di mercato ammonta a complessivi € 61.111,00.
pagina 4 di 6 Da quanto sopra esposto, né consegue il diritto di a ottenere la riduzione Parte_1 dell'iscrizione ipotecaria in proporzione al valore della cautela, nei limiti di cui all'art. 2876 c.c..
Conseguentemente, essendo il credito pari ad € 13.087,27 a cui aggiungere gli interessi legali ai sensi dell'art. 2874 c.c., e nel rispetto di un terzo del valore della cautela, di cui all'art. 2876 c.c.., questo
Giudice ritiene di dover ridurre l'iscrizione ipotecaria di euro 20.000,00 al solo immobile ubicato in
MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n. 51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.8), per un valore complessivo pari a € 61.111,00.
Tanto premesso va, tuttavia, rilevato come, nel caso di specie, le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti alla luce della mancanza di soccombenza avendo il resistente completamente aderito alla domanda del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata ogni contraria e diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la riduzione dell'ipoteca di € 20.000,00 iscritta il 16.4.2021, al n. 8392 Registro generale e al n. 878 di Registro Particolare, sui seguenti beni di proprietà del ricorrente nella misura di 2/9: “unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Arpi n.14, piano 2, interno 3 (foglio 143, particella
6777, sub.13): € 130.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 28.888,00; 2) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Arpi n.14, piano 2, interno 4, (foglio 143, particella 6777, sub.14): € 204.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 45.333,00; 3) unità immobiliare ubicata in MA
(Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.8): € 275.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 61.111,00; 4) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.9): € 160.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 35.555,00 5) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di
Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.10): € 275.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 61.111,00; 6) unità immobiliare ubicata in
MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.57, piano S1 (foglio 38, particella 333, sub.4) €
407.200.00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di €
90.488,00” limitatamente alla sola unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di
Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.8), il cui valore di mercato ammonta a complessivi
€ 61.111.00;
2) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Foggia di iscrivere la riduzione della predetta pagina 5 di 6 ipoteca di € 20.000,00 iscritta il 16.4.2021 al n. 8392 Registro generale e al n. 878 Registro Particolare, sulla sola unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1
(foglio 38, particella 333, sub.8), il cui valore di mercato ammonta a complessivo € 61.111.00, con esonero dello stesso da ogni responsabilità e con spese a carico del ricorrente;
Parte_1
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 4.6.2025
Il Presidente
Dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Presidente dott. Antonio Buccaro ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2837/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. SAVERIO Parte_1 C.F._1
PALERMO, elettivamente domiciliato in MA (Fg) alla Piazza del Popolo n.3, presso lo studio legale dell'avv. SAVERIO PALERMO
RICORRENTE contro
AVV. (c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
STEFANO PIO FOGLIA (c.f. ) e CLAUDIA FOGLIA (c.f. C.F._3
, elettivamente domiciliato in MA (Fg) alla Via Campanile n. 49, C.F._4
presso lo studio legale degli avv.ti STEFANO PIO FOGLIA e CLAUDIA FOGLIA
RESISTENTE
OGGETTO: riduzione di ipoteca giudiziaria;
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo 2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni,
pagina 1 di 6 risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., l'attore ha dedotto che:
- l'avv. è creditore nei suoi confronti della somma di € 12.126,69, oltre Controparte_1
interessi e spese del monitorio, giusto decreto ingiuntivo n. 2173/2020 del 24.12.2020 del
Tribunale Ordinario di Foggia (repertorio n.19/2021 del 7.1.2021);
- sulla scorta di detto titolo, con nota di iscrizione n.8392 di Registro Generale e n.878 di
Registro Particolare, presentazione n.10 del 16.4.2021, l'avv. ha iscritto, in Controparte_1 suo favore, ipoteca giudiziale per complessivi € 20.000,00, sui diritti di proprietà per la quota di
2/9, dell'intero patrimonio immobiliare del composto nello specifico da 6 immobili Pt_1
ubicati in MA e precisamente “1) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Arpi n.14, piano 2, interno 3 (foglio 143, particella 6777, sub.13): € 130.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 28.888,00; 2) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Arpi n.14, piano 2, interno 4, (foglio
143, particella 6777, sub.14): € 204.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 45.333,00; 3) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.8): € 275.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 61.111,00; 4) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1
(foglio 38, particella 333, sub.9): € 160.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 35.555,00 5) unità immobiliare ubicata in MA
(Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.10): €
275.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di €
61.111,00; 6) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio
n.57, piano S1 (foglio 38, particella 333, sub.4) € 407.200.00 e, conseguentemente, la quota di
2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 90.488,00”;
- il valore dei beni ipotecati supera di gran lunga il credito vantato, in quanto giusta perizia di stima a firma all'arch. di MA, gli immobili sui cui è stata Persona_1
iscritta ipoteca hanno un valore complessivo di marcato che per la sola quota di proprietà del ammonta ad euro € 322.486,00. Pt_1
pagina 2 di 6 Pertanto, parte ricorrente ha chiesto in via principale, dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità parziale dell'iscrizione dell'ipoteca su tutti gli immobili di sua proprietà, e per l'effetto dichiararsi la riduzione proporzionale della somma iscritta e/o dell'ipoteca iscritta previa individuazione di un solo cespite immobiliare – nel caso di specie l'unità immobiliare sita in
MA (Fg) alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.8) dal valore di € 61.111,00 -, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellazione parziale e/o riduzione e con esonerò da ogni responsabilità, a cure e spese del resistente il quale dovrà essere condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.
In data 20.09.2024 si è costituito in giudizio il resistente, avv. , il quale dopo aver Controparte_1 riscostruito l'intera vicenda e i motivi che lo hanno costretto ad iscrivere ipoteca sugli immobili del non si è opposto alla domanda di parte ricorrente, individuando a tal proposito come unico Pt_1
immobile su cui ridurre l'ipoteca iscritta quello di residenza dell'attore, ponendo le spese di cancellazione nonché quelle dell'odierno giudizio a suo esclusivo carico.
All'udienza del 2.4.2025, pervenuta a seguito di nuova calendarizzazione delle udienze nonché dopo istanza di astensione formulata dal precedente Giudice istruttore, la causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata all'udienza del 4.6.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Giova anzitutto brevemente esporre i tratti fondamentali della speciale disciplina che regola l'ipoteca giudiziaria.
Anzitutto, ai sensi dell'art. 2828 c.c. l'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore, ivi inclusi “quelli che gli pervengano successivamente alla condanna”.
Al fine di scongiurare il rischio di abusi da parte del creditore l'art. 2874 c.c. prevede un controllo ex post sulla proporzionalità dell'ipoteca disponendo che “le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se
i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta”, laddove, ai sensi del successivo art. 2875 “si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855”…quanto previsto pagina 3 di 6 dall'art. 2872 c.c. rubricato della riduzione, “La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione (cfr. art. 2838 c.c.) o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni. Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere”.
Appare opportuno sottolineare che la modificazione derivante dalla riduzione o dalla restrizione dell'ipoteca significa permanenza dell'antica iscrizione e dell'originaria ipoteca, che non viene cancellata, ma esclusivamente rettificata tramite la modificazione di uno dei due elementi previsti, quali l'entità della somma garantita e/o la quantità dei beni posti a garanzia.
In base al disposto dell'art. 2876 c.c. (“La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela”), nell'effettuare la riduzione dev'essere rispettato un margine di eccedenza di un quinto in relazione alla somma del credito e di un terzo per l'ipotesi di restrizione della cautela.
Da quanto brevemente esposto appare evidente come la disciplina della riduzione delle ipoteche miri a contemperare due contrapposte esigenze: quella del debitore di non far risultare dai pubblici registri un vincolo eccessivo rispetto all'ammontare effettivo del credito garantito e quella del creditore, assicurandogli un margine di sicurezza che possa, ad esempio, fronteggiare una svalutazione sul mercato immobiliare, oppure, evitare pregiudizio nell'ipotesi in cui la determinazione definitiva del credito dovesse risultare maggiore di quanto previsto".
Alla luce delle dette norme, dagli atti di causa risulta incontroverso che: (i) il credito ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 2173/2020 del 24.12.2020 del Tribunale di Foggia, non opposto, ammonta a complessivi euro 12.126,69, ai quali vanno aggiunte le spese legali del procedimento monitorio, nonché, quelle del successivo atto di precetto per un ammontare complessivi pari ad € 13.087,27, mentre l'iscrizione ipotecaria, pur essendo stata iscritta per un valore complessivo pari ad € 20.000,00,
è stata apposta su tutti e sei gli immobili di proprietà del ricorrente, il cui valore complessivo - giusta perizia di stima a firma dell'arch. di MA - ammonta a complessivi euro Persona_1
€ 322.486,00.
Il resistente, dal canto suo, costituendosi in giudizio non ha contestato la perizia di stima dei predetti immobili, né tanto meno, si è opposto alla riduzione proporzionale della iscrizione ipotecaria, individuando a tal proposito come bene su cui limitare l'ipoteca, quello di residenza del ricorrente, ubicato in MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.8), il cui valore di mercato ammonta a complessivi € 61.111,00.
pagina 4 di 6 Da quanto sopra esposto, né consegue il diritto di a ottenere la riduzione Parte_1 dell'iscrizione ipotecaria in proporzione al valore della cautela, nei limiti di cui all'art. 2876 c.c..
Conseguentemente, essendo il credito pari ad € 13.087,27 a cui aggiungere gli interessi legali ai sensi dell'art. 2874 c.c., e nel rispetto di un terzo del valore della cautela, di cui all'art. 2876 c.c.., questo
Giudice ritiene di dover ridurre l'iscrizione ipotecaria di euro 20.000,00 al solo immobile ubicato in
MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n. 51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.8), per un valore complessivo pari a € 61.111,00.
Tanto premesso va, tuttavia, rilevato come, nel caso di specie, le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti alla luce della mancanza di soccombenza avendo il resistente completamente aderito alla domanda del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata ogni contraria e diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la riduzione dell'ipoteca di € 20.000,00 iscritta il 16.4.2021, al n. 8392 Registro generale e al n. 878 di Registro Particolare, sui seguenti beni di proprietà del ricorrente nella misura di 2/9: “unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Arpi n.14, piano 2, interno 3 (foglio 143, particella
6777, sub.13): € 130.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 28.888,00; 2) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Arpi n.14, piano 2, interno 4, (foglio 143, particella 6777, sub.14): € 204.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 45.333,00; 3) unità immobiliare ubicata in MA
(Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.8): € 275.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 61.111,00; 4) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.9): € 160.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 35.555,00 5) unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di
Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.10): € 275.000,00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di € 61.111,00; 6) unità immobiliare ubicata in
MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.57, piano S1 (foglio 38, particella 333, sub.4) €
407.200.00 e, conseguentemente, la quota di 2/9 su cui è stata iscritta ipoteca ha un valore di €
90.488,00” limitatamente alla sola unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di
Vittorio n.51, piano 1 (foglio 38, particella 333, sub.8), il cui valore di mercato ammonta a complessivi
€ 61.111.00;
2) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Foggia di iscrivere la riduzione della predetta pagina 5 di 6 ipoteca di € 20.000,00 iscritta il 16.4.2021 al n. 8392 Registro generale e al n. 878 Registro Particolare, sulla sola unità immobiliare ubicata in MA (Fg), alla via Giuseppe di Vittorio n.51, piano 1
(foglio 38, particella 333, sub.8), il cui valore di mercato ammonta a complessivo € 61.111.00, con esonero dello stesso da ogni responsabilità e con spese a carico del ricorrente;
Parte_1
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 4.6.2025
Il Presidente
Dott. Antonio Buccaro
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