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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42545/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42545/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALMINI FABRIZIO Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SALMINI FABRIZIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROCCHIA ALESSANDRO CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 25 20123 MILANO presso il difensore avv.
ROCCHIA ALESSANDRO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 16952/2019 emesso in data 09/04/2019, pubblicato l'11/04/2019 e notificato in data 13/05/2019, il Giudice di Pace di Milano intimava al sig. di Parte_1 pagare all'avv. la somma capitale pari a “€ 2.918,24 già comprensiva di spese CP_1 generali pari al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%, oltre agli interessi legali maturati sul capitale dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, alle spese anticipate dall'avv. per il rilascio del CP_1 parere di congruità della parcella da parte dell'Ordine degli Avvocati di Milano, alle spese ed al compenso professionale della presente procedura monitoria, che si liquidano in complessivi €
726,00, di cui € 76,00 per spese vive ed € 650,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali pari al 15% del compenso professionale, IVA, CPA e le successive occorrende”
La somma ingiunta corrispondeva ai compensi maturati dall'avv. per l' CP_1 assistenza stragiudiziale svolta in favore del sig. nell'ambito della vertenza Parte_1 stragiudiziale d'infortunistica stradale insorta tra costui e la Controparte_2
Ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la Parte_1 condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite.
In ragione della mancata tempestiva comunicazione all'opposta dell'anticipazione dell'udienza indicata in atto di citazione in opposizione, quest'ultima si costituiva tardivamente chiedendo, in via preliminare, la revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia e la fissazione di nuova prima udienza, o, in subordine, la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. e per l'effetto di ritenersi tempestive le produzioni documentali e le eccezioni proposte, e di dichiararsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, e , in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto maggiorata degli interessi.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 4300/2022 depositata il 13.6.2022 ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto condannando l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte opposta.
Con atto di citazione notificato il 20.10.2022 ha proposto appello avverso Parte_1
l'anzidetta sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o
l'inefficacia giuridica e/o l'infondatezza del decreto ingiuntivo n. 22357/2019, RG. N. 16952/2019, emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 09 aprile 2019, pubblicato in data 11 aprile 2019 e pagina 2 di 6 notificato in data 13 maggio 2019 e, per l'effetto, disporne la revoca, respingendo ogni avversaria richiesta di pagamento;
ciò contestualmente accertando che nulla è dovuto dall'avv. da CP_1 parte del sig. .con vittoria di spese e compenso, rimborso forfettario ed accessori, come per Pt_2 legge” e formulando contestuale richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'esecutività della sentenza impugnata .
Si è costituita la parte appellata chiedendo: “ 1 ) In via preliminare rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'esecutività dell'appellata sentenza, stante la mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora Nel merito: 2) rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente esposti nella narrativa
[...] della presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
4300/2022 emessa dal Giudice di Pace di Milano, Sezione IV Civile, dott.sa Magnoli in data
09/05/2022 e pubblicata il 13/06/2022; 3) in subordine – nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario e di revoca del decreto ingiuntivo opposto – condannare il sig.
a corrispondere all'avv. la somma pari a € 2.918,24 (già al netto Parte_1 CP_1 dell'acconto di € 500,00 ricevuta dall'opposta e già comprensiva di spese generali apri al 15%, CPA al 4% ed IVA al 22%) o quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
In ogni caso: 4) con vittoria di spese e di compenso professionale del presente giudizio d'appello “.
In prima udienza l'appellante ha rinunciato a chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata ed il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Ha contestato l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato le emergenze processuali e che in particolare difetterebbe la prova del conferimento del mandato da parte dell'appellante, non risulterebbe dimostrato l'adempimento delle obbligazioni oggetto del mandato e sarebbero stati quantificati in modo errato i compensi professionali.
Più precisamente, con riferimento alla prima doglianza, ha contestato l'appellante che la procura prodotta in fase monitoria sarebbe priva di data e presenterebbe firme illeggibili ( cfr doc. 1 del fascicolo monitorio ) e che mancherebbe un preventivo scritto dei compensi professionali come previsto dalla L.
4.8.2017 n. 124, la cui mancanza che “ costituisce elemento pagina 3 di 6 di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso “ ( art. 1 comma 6° d.m. 140/2012 ).
Osserva in Tribunale che, posto il principio per il quale non è prescritta la forma scritta per il conferimento del mandato difensivo, è assolutamente pacifico che l'appellante abbia incaricato l'appellato di assisterlo nella fase stragiudiziale della vertenza con la società avente CP_3 ad oggetto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 27.2.2017 ( cfr p. 3 dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio laddove l'appellante ha ammesso che “ per ottenere l'adeguato risarcimento del danno derivante dal sinistro il sig. si è rivolto all'odierna convenuta “ e p. 2 dell'atto di appello “ Pt_1
Per ottenere l'adeguato risarcimento del danno derivante dal sinistro, il sig. si è rivolto Pt_1 all'avv. “ ). Al conferimento del mandato è seguita la trasmissione all'avv. dei CP_1 CP_1 dati necessari per predisporre la richiesta di risarcimento dei danni da spedire alla compagni assicuratrice ( cfr mail del 29.3.2017 sub. doc. 9 del fascicolo monitorio e mail del del 14.6.2017 sub doc 19 del fascicolo monitorio ) e l'invio da parte dell'appellata di richiesta di risarcimento dei danni a contenente l'espresso riferimento al mandato ricevuto dall'appellante Controparte_2 per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale ( cfr lettera del 30.3.2017 sub. doc.
20 del fascicolo monitorio ).
Quanto alla mancanza di un preventivo scritto relativamente ai compensi professionali , si osserva che la legge n. 124 del 4.7.2017 è successiva al conferimento dell'incarico professionale al difensore, di conseguenza non operava l'obbligo prescritto dalla norma e la relativa sanzione.
In ogni caso l'assenza di un preventivo scritto non incide in alcun modo sulla spettanza delle competenze al difensore ma comporta, in applicazione del disposto di cui all'art. 2233 c.c., che la loro determinazione avvenga sulla base delle tariffe di legge. ( cfr Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con sentenza n. 19427 del 08 luglio 2021, “ferma la presunzione di onerosità del contratto di prestazione d'opera professionale, la misura del compenso può essere determinata anche successivamente alla stipulazione del contratto, o progressivamente precisata e dettagliata a seconda dell'andamento della prestazione, caratterizzata da fasi alterne di programmazione ed attuazione, tipiche dei contratti avente ad oggetto un facere. Le stesse norme chiariscono che, quando all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta e, comunque, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante” ).
pagina 4 di 6 Lo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto del mandato conferito all'appellato risulta dimostrata dai numerosi documenti versati in atti ( cfr sub. doc. 7 e 8 del fascicolo monitorio, richiesta di chiarimenti alla Polizia Municipale circa dati indicati in maniera incompleta o contradditoria nel documento relativo alla scambio di generalità ; sub. 6 del fascicolo monitorio corrispondenza con la centrale operativa del 118 al fine di individuare testimoni oculari del sinistro;
scambio di numerose mail con l'appellante e la sua compagna relativamente alla documentazione medica, alle spese sostenute , al rapporto dei vigili ed alla documentazione fotografica cfr doc. 9,10.11,12,13,14,15,16,17,18,19 del monitorio;
invio di richiesta di risarcimento dei danni alla compagni assicuratrice del veicolo investitore cfr doc. Controparte_2
20 del fascicolo monitorio;
scambio di corrispondenza con il liquidatore della compagnia di assicurazioni relativa all'istruttoria del sinistro cfr doc. 22, 23,24 e 25 del fascicolo monitorio ) e dallo studio della documentazione attinente il sinistro, quali la relazione di incidente e la documentazione medica.
Destituita di fondamento, oltre che assolutamente generica, risulta la doglianza dell'appellante che lamenta che l'avv. non si sarebbe “ adoperata in modo adeguato e diligente al fine di CP_1 portare a termine l'attività necessaria “. Difetta l'allegazione di specifiche condotte omissive o di errori commessi dal difensore ed il mancato ottenimento di un ristoro del danno patito non è imputabile al legale, che , peraltro, non è tenuto ad un obbligo di risultato, bensì alla mancata stabilizzazione dei postumi permanenti conseguenti al sinistro, così da non consentire una quantificazione del danno sofferto. Non è probante della negligenza del difensore la circostanza che il nuovo legale - subentrato all'appellato in data 26.10.2017 – abbia ottenuto il pagamento di un acconto sul risarcimento del danno in data 14.5.2018 ( cfr doc. 3 di parte appellante ) e ciò in considerazione del fatto che la relazione medico legale risale al 12.12.2017 ed in essa viene dato atto che il sig. nel novembre 2017 non era ancora guarito, tanto da sottoporsi ad ulteriore Pt_1 visita il 23.10.2017 ed il 27.11.2017 ( cfr doc. 2 di parte appellante ), dunque non si può affermare che il nuovo difensore abbia ottenuto un risultato migliore dell'appellato, semplicemente ha prestato la propria assistenza in data successiva quanto vi erano gli elementi necessari per la liquidazione del danno.
I compensi sono stati correttamente determinati nella somma di euro 2.918,24 ( già al netto dell'acconto percepito dall'appellante di euro 500,00 e comprensivo di spese generali al 15%, cpa ed iva ) Tale importo risulta appena superiore ai valori medi tariffari per controversie di valore indeterminabile di complessità bassa ( euro 2.295,00 valori medi , somma pretesa euro 2.500,00
pagina 5 di 6 ). La riduzione del 50% dei compensi pretesa dall'appellante, sul presupposto che l'attività svolta sarebbe stata priva di pregio, non urgente e priva di difficoltà, oltre che infondata, non è conferente con l'applicazione dei compensi medi ( art. 19 del d.m. 55/2014 ).
Per le ragioni espresse deve respingersi l'appello e va confermata la sentenza gravata.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) l'appellante va condannato a rifondere all'appellato le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m.
147/2022, applicati i compensi medi tariffari per la fase di studio ed introduttiva e compensi minimi per quelle di trattazione e decisionale, trattandosi di giudizio di appello nel quale non vi è stata attività istruttoria e tutte le difese sono state svolte negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Milano n. 4300/2022 pubblicata il 13.6.2022, condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del giudizio che liquida in euro 1.702,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali , Cpa ed IVA, dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42545/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALMINI FABRIZIO Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SALMINI FABRIZIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROCCHIA ALESSANDRO CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 25 20123 MILANO presso il difensore avv.
ROCCHIA ALESSANDRO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 16952/2019 emesso in data 09/04/2019, pubblicato l'11/04/2019 e notificato in data 13/05/2019, il Giudice di Pace di Milano intimava al sig. di Parte_1 pagare all'avv. la somma capitale pari a “€ 2.918,24 già comprensiva di spese CP_1 generali pari al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%, oltre agli interessi legali maturati sul capitale dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, alle spese anticipate dall'avv. per il rilascio del CP_1 parere di congruità della parcella da parte dell'Ordine degli Avvocati di Milano, alle spese ed al compenso professionale della presente procedura monitoria, che si liquidano in complessivi €
726,00, di cui € 76,00 per spese vive ed € 650,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali pari al 15% del compenso professionale, IVA, CPA e le successive occorrende”
La somma ingiunta corrispondeva ai compensi maturati dall'avv. per l' CP_1 assistenza stragiudiziale svolta in favore del sig. nell'ambito della vertenza Parte_1 stragiudiziale d'infortunistica stradale insorta tra costui e la Controparte_2
Ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la Parte_1 condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite.
In ragione della mancata tempestiva comunicazione all'opposta dell'anticipazione dell'udienza indicata in atto di citazione in opposizione, quest'ultima si costituiva tardivamente chiedendo, in via preliminare, la revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia e la fissazione di nuova prima udienza, o, in subordine, la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. e per l'effetto di ritenersi tempestive le produzioni documentali e le eccezioni proposte, e di dichiararsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, e , in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto maggiorata degli interessi.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 4300/2022 depositata il 13.6.2022 ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto condannando l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte opposta.
Con atto di citazione notificato il 20.10.2022 ha proposto appello avverso Parte_1
l'anzidetta sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o
l'inefficacia giuridica e/o l'infondatezza del decreto ingiuntivo n. 22357/2019, RG. N. 16952/2019, emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 09 aprile 2019, pubblicato in data 11 aprile 2019 e pagina 2 di 6 notificato in data 13 maggio 2019 e, per l'effetto, disporne la revoca, respingendo ogni avversaria richiesta di pagamento;
ciò contestualmente accertando che nulla è dovuto dall'avv. da CP_1 parte del sig. .con vittoria di spese e compenso, rimborso forfettario ed accessori, come per Pt_2 legge” e formulando contestuale richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'esecutività della sentenza impugnata .
Si è costituita la parte appellata chiedendo: “ 1 ) In via preliminare rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'esecutività dell'appellata sentenza, stante la mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora Nel merito: 2) rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente esposti nella narrativa
[...] della presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
4300/2022 emessa dal Giudice di Pace di Milano, Sezione IV Civile, dott.sa Magnoli in data
09/05/2022 e pubblicata il 13/06/2022; 3) in subordine – nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario e di revoca del decreto ingiuntivo opposto – condannare il sig.
a corrispondere all'avv. la somma pari a € 2.918,24 (già al netto Parte_1 CP_1 dell'acconto di € 500,00 ricevuta dall'opposta e già comprensiva di spese generali apri al 15%, CPA al 4% ed IVA al 22%) o quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
In ogni caso: 4) con vittoria di spese e di compenso professionale del presente giudizio d'appello “.
In prima udienza l'appellante ha rinunciato a chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata ed il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Ha contestato l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato le emergenze processuali e che in particolare difetterebbe la prova del conferimento del mandato da parte dell'appellante, non risulterebbe dimostrato l'adempimento delle obbligazioni oggetto del mandato e sarebbero stati quantificati in modo errato i compensi professionali.
Più precisamente, con riferimento alla prima doglianza, ha contestato l'appellante che la procura prodotta in fase monitoria sarebbe priva di data e presenterebbe firme illeggibili ( cfr doc. 1 del fascicolo monitorio ) e che mancherebbe un preventivo scritto dei compensi professionali come previsto dalla L.
4.8.2017 n. 124, la cui mancanza che “ costituisce elemento pagina 3 di 6 di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso “ ( art. 1 comma 6° d.m. 140/2012 ).
Osserva in Tribunale che, posto il principio per il quale non è prescritta la forma scritta per il conferimento del mandato difensivo, è assolutamente pacifico che l'appellante abbia incaricato l'appellato di assisterlo nella fase stragiudiziale della vertenza con la società avente CP_3 ad oggetto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 27.2.2017 ( cfr p. 3 dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio laddove l'appellante ha ammesso che “ per ottenere l'adeguato risarcimento del danno derivante dal sinistro il sig. si è rivolto all'odierna convenuta “ e p. 2 dell'atto di appello “ Pt_1
Per ottenere l'adeguato risarcimento del danno derivante dal sinistro, il sig. si è rivolto Pt_1 all'avv. “ ). Al conferimento del mandato è seguita la trasmissione all'avv. dei CP_1 CP_1 dati necessari per predisporre la richiesta di risarcimento dei danni da spedire alla compagni assicuratrice ( cfr mail del 29.3.2017 sub. doc. 9 del fascicolo monitorio e mail del del 14.6.2017 sub doc 19 del fascicolo monitorio ) e l'invio da parte dell'appellata di richiesta di risarcimento dei danni a contenente l'espresso riferimento al mandato ricevuto dall'appellante Controparte_2 per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale ( cfr lettera del 30.3.2017 sub. doc.
20 del fascicolo monitorio ).
Quanto alla mancanza di un preventivo scritto relativamente ai compensi professionali , si osserva che la legge n. 124 del 4.7.2017 è successiva al conferimento dell'incarico professionale al difensore, di conseguenza non operava l'obbligo prescritto dalla norma e la relativa sanzione.
In ogni caso l'assenza di un preventivo scritto non incide in alcun modo sulla spettanza delle competenze al difensore ma comporta, in applicazione del disposto di cui all'art. 2233 c.c., che la loro determinazione avvenga sulla base delle tariffe di legge. ( cfr Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con sentenza n. 19427 del 08 luglio 2021, “ferma la presunzione di onerosità del contratto di prestazione d'opera professionale, la misura del compenso può essere determinata anche successivamente alla stipulazione del contratto, o progressivamente precisata e dettagliata a seconda dell'andamento della prestazione, caratterizzata da fasi alterne di programmazione ed attuazione, tipiche dei contratti avente ad oggetto un facere. Le stesse norme chiariscono che, quando all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta e, comunque, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante” ).
pagina 4 di 6 Lo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto del mandato conferito all'appellato risulta dimostrata dai numerosi documenti versati in atti ( cfr sub. doc. 7 e 8 del fascicolo monitorio, richiesta di chiarimenti alla Polizia Municipale circa dati indicati in maniera incompleta o contradditoria nel documento relativo alla scambio di generalità ; sub. 6 del fascicolo monitorio corrispondenza con la centrale operativa del 118 al fine di individuare testimoni oculari del sinistro;
scambio di numerose mail con l'appellante e la sua compagna relativamente alla documentazione medica, alle spese sostenute , al rapporto dei vigili ed alla documentazione fotografica cfr doc. 9,10.11,12,13,14,15,16,17,18,19 del monitorio;
invio di richiesta di risarcimento dei danni alla compagni assicuratrice del veicolo investitore cfr doc. Controparte_2
20 del fascicolo monitorio;
scambio di corrispondenza con il liquidatore della compagnia di assicurazioni relativa all'istruttoria del sinistro cfr doc. 22, 23,24 e 25 del fascicolo monitorio ) e dallo studio della documentazione attinente il sinistro, quali la relazione di incidente e la documentazione medica.
Destituita di fondamento, oltre che assolutamente generica, risulta la doglianza dell'appellante che lamenta che l'avv. non si sarebbe “ adoperata in modo adeguato e diligente al fine di CP_1 portare a termine l'attività necessaria “. Difetta l'allegazione di specifiche condotte omissive o di errori commessi dal difensore ed il mancato ottenimento di un ristoro del danno patito non è imputabile al legale, che , peraltro, non è tenuto ad un obbligo di risultato, bensì alla mancata stabilizzazione dei postumi permanenti conseguenti al sinistro, così da non consentire una quantificazione del danno sofferto. Non è probante della negligenza del difensore la circostanza che il nuovo legale - subentrato all'appellato in data 26.10.2017 – abbia ottenuto il pagamento di un acconto sul risarcimento del danno in data 14.5.2018 ( cfr doc. 3 di parte appellante ) e ciò in considerazione del fatto che la relazione medico legale risale al 12.12.2017 ed in essa viene dato atto che il sig. nel novembre 2017 non era ancora guarito, tanto da sottoporsi ad ulteriore Pt_1 visita il 23.10.2017 ed il 27.11.2017 ( cfr doc. 2 di parte appellante ), dunque non si può affermare che il nuovo difensore abbia ottenuto un risultato migliore dell'appellato, semplicemente ha prestato la propria assistenza in data successiva quanto vi erano gli elementi necessari per la liquidazione del danno.
I compensi sono stati correttamente determinati nella somma di euro 2.918,24 ( già al netto dell'acconto percepito dall'appellante di euro 500,00 e comprensivo di spese generali al 15%, cpa ed iva ) Tale importo risulta appena superiore ai valori medi tariffari per controversie di valore indeterminabile di complessità bassa ( euro 2.295,00 valori medi , somma pretesa euro 2.500,00
pagina 5 di 6 ). La riduzione del 50% dei compensi pretesa dall'appellante, sul presupposto che l'attività svolta sarebbe stata priva di pregio, non urgente e priva di difficoltà, oltre che infondata, non è conferente con l'applicazione dei compensi medi ( art. 19 del d.m. 55/2014 ).
Per le ragioni espresse deve respingersi l'appello e va confermata la sentenza gravata.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) l'appellante va condannato a rifondere all'appellato le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m.
147/2022, applicati i compensi medi tariffari per la fase di studio ed introduttiva e compensi minimi per quelle di trattazione e decisionale, trattandosi di giudizio di appello nel quale non vi è stata attività istruttoria e tutte le difese sono state svolte negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Milano n. 4300/2022 pubblicata il 13.6.2022, condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del giudizio che liquida in euro 1.702,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali , Cpa ed IVA, dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
pagina 6 di 6