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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione seconda civile
nella persona della giudice on. Liliana Anselmo pronunzia ex artt. 127 ter e 429 c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 28 maggio 2024 al N° di R.G.A.C. 6227/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANEDDA Francesca del Parte_1
Foro di Livorno e VANNOZZI Irene del Foro di Pisa
-Opponente- contro
Controparte_1 presso la Corte di Appello di Firenze, in persona del Presidente p.t. – rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Firenze
-Opposto-
Oggetto: opposizione O.I. prot. 27.7.2023.0008066.U notificata il 27.7.2023
Conclusioni
Per l'opponente: Voglia il Tribunale di Firenze accogliere il ricorso e annullare
l'ordinanza ingiunzione, con vittoria di compensi e di spese di lite con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
Per l'opposto: Voglia il Tribunale adito respingere l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Esposizione delle ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
L'avv. candidatasi alle elezioni politiche del 25.09.2022 nel Parte_1
Collegio plurinominale di Livorno, Siena, Arezzo e Grosseto per la Camera dei
Deputati, non veniva eletta;
in data 23.12.2022, ex art. 2 comma 1° nr. 3) della legge 441/1982, a cui rinvia l'art. 7 comma 6° della legge nr. 515/1993 e l'art. 4 comma
3° della legge nr. 659/1981, inviava al Controparte_1
istituito presso la Corte di Appello di Firenze, la dichiarazione delle
[...] spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, la dichiarazione di aver percepito a titolo di liberalità per l'intera campagna elettorale la somma complessiva di euro 2.880,00 (di cui euro 100 ricevuto dalla società
[...]
e il rendiconto relativo ai contributi e ai servizi ricevuti, facendo Controparte_3 presente di aver aperto il conto corrente dedicato alle spese della campagna elettorale presso la filiale di Livorno;
il rendiconto veniva Controparte_4 sottoscritto e controfirmato dal mandatario, a certificazione della veridicità in relazione all'ammontare delle somme percepite.
Nel febbraio 2023, il CO.RE.GE., richiamato l'art. 7 comma 6° della legge nr.
515/1993 e ravvisate dele irregolarità, invitava l'Avv. a produrre Pt_1
“l'estratto conto completo con apertura e chiusura nonché la delibera dell'assemblea
con la relativa attestazione dell'estrazione dalla rispettiva pagina del libro sociale vidimato e la scheda contabile e la pagina del libro giornale nella quale è stata annotata la relativa scrittura per i contributi erogati dalla società Bagni del Tirreno S.a.s….non risultando prodotta la relativa delibera assembleare, neppure a ratifica, delibera invece necessaria, anche per le società di persone, facendosi questione di determinazioni estranee all'oggetto sociale”.
L'Avv. inviava il 27.02.2023 memoria “difensiva” nella quale Pt_1 specificava, relativamente alla società che il relativo statuto Controparte_3 non prevedeva alcun organo societario e che, come ricavabile dalla visura statutaria, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione erano in capo al socio accomandatario e che, pertanto, non esisteva alcun Controparte_5 verbale collegiale autorizzativo dell'elargizione; aggiungeva che tale adempimento documentale non era espressamente previsto dalla normativa indicata e dal contesto normativo complessivo;
ad ogni modo allegava anche la pagina libro giornale, la scheda contabile della società, l'apertura e la chiusura del conto corrente.
Il CO.RE.GE., ritenendo la documentazione integrativa inviata ancora
“irregolare”, ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 4 della legge nr. 515/1993, applicava la sanzione di euro 5.200 (a mezzo di un'ordinanza ingiunzione) per gli effetti dell'art. 15 comma 11° della legge nr. 515/1993 (Importo minimo di legge in considerazione dell'oggettiva complessità della normativa vigente), che notificava
2 in data 27.07.2023 all'avv. in particolare, ritenendo la violazione dell'art. Pt_1
7 della legge 2.5.1974 nr. 1951 e dell'art. 4 comma 1° della legge 659/19812, il
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Regione applicava la detta CP_1 sanzione amministrativa pecuniaria sulla scorta del fatto che l'art. 7 della legge nr.
195/1974 richiede che la spesa (nel quale ambito va inscritto il contributo elettorale) debba essere “deliberata” [difatti l'unico organo sociale atto a deliberare
è l'assemblea dei soci - salvo il caso in cui la società sia unipersonale e l'unico socio sia anche amministratore], escludendo che l'amministratore della società possa gestire operazioni ed esercitare poteri gestori per operazioni che non sono finalizzate ad attuare l'oggetto sociale ex art. 2380 bis c.c., poiché, in questo caso il ritiene che l'erogazione di un contributo economico ad un candidato CP_2 politico non sia finalizzata ad attuare l'oggetto sociale di una società commerciale.
Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Livorno, l'Avv. mpugnava detto provvedimento confutando le argomentazioni sostenute Pt_1 dal sia sotto il profilo del difetto di motivazione dell'O.I., che ritenendo CP_2 regolare la contribuzione ricevuta, in quanto disposta dall'Accomandatario della Con
titolare dei più ampi poteri di gestione e disposizione, che, infine, sostenendo la propria buona fede;
infine ravvisando un “eccesso di potere per disparità di trattamento” rispetto a quanto accaduto ad un altro candidato politico - dott.
– che, sebbene avesse ricevuto come l'avv. lo stesso Persona_1 Pt_1 importo di euro 100 a titolo di contributo elettorale, non era stato sanzionato dal
CO.RE.GE..
Si costituiva l'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di FIRENZE nel procedimento rubricato al N° di R.G. 2564/2023 e contestava ogni profilo di illegittimità sollevato dalla ricorrente, non senza eccepire il difetto di competenza territoriale del giudice adito, valendo a tal fine il TRIBUNALE di FIRENZE ove ha sede il CO.RE.GE., coincidendo con il locus commissi delicti.
Con ordinanza del 9.1.2024 il Tribunale di Livorno rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'O.I. ma riteneva fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, per cui, aderendo la ricorrente all'eccezione, veniva emessa in data 11.4.2024, ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo con concessione di gg 90 per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale competente.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.5.2024 presso l'intestato
TRIBUNALE, l'avv. ripropone i medesimi vizi già rilevati, chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni, come sopra riportate.
Con decreto inaudita altera parte del 31.5.2024 veniva respinta la (reiterata) istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e fissata l'udienza del 20.11.2024 per la trattazione della causa.
In data 6.6.2024 si costituiva l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, riportando alle difese già sviluppate dinanzi al giudice a quo.
Rispetto all'udienza “cartolare” del 20.11.2024 parte opponente non depositava alcuna nota sostitutiva, per cui veniva disposto un rinvio all'udienza
“cartolare” del 22.11.2024, ove la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata per l'udienza cartolare del 27.03.2025 per la lettura della sentenza.
0o0o0
La ratio sottesa alle norme in esame (art. 7 della legge n. 195 del 1974 e art. 4 legge n. 659 del 19813) è di impedire che vengano effettuati - a partiti o a soggetti politici - finanziamenti economici quando gli stessi non sono trasparenti, condivisi e, soprattutto, approvati da parte dell'organo più rappresentativo della persona giuridica che, in quanto tale può slegare il contributo “politico” – da qualificare come atto di “liberalità” ex art. 809 c.c. - dall'obiettivo di attuare l'oggetto sociale, al quale invece, inderogabilmente, sono connessi funzionalmente i poteri dell'amministratore: ciò proprio perché è l'assemblea l'organo sociale deputato a modificare l'oggetto sociale della compagine societaria e ad adottare decisioni
“straordinarie”.
3La gravissima crisi che investì la classe politica agli inizi degli anni '90 contribuì all'iniziativa referendaria che nel 1993 abrogò, con voto plebiscitario, una parte consistente della legge del 1974 che però sopravvisse proprio nella parte relativa alla disciplina delle contribuzioni erogate a titolo di rimborso delle spese elettorali;
si pervenne così all'approvazione della legge 10.12.1993 nr. 515, che ridefinì la disciplina del finanziamento pubblico nell'ambito di una più ampia normativa regolativa delle campagne elettorali;
si optò di mantenere il
4 Più nello specifico: il legislatore esclude che l'erogazione di un contributo elettorale debba avere una contropartita né tramite essa può essere raggiunto od ottenuto un qualche vantaggio, nemmeno indiretto, da parte della società commerciale che lo dispone (del resto è una liberalità); perché ciò si realizzi, occorre, quindi, che l'elargizione venga esaminata ed approvata dall'assemblea dei soci ed iscritta nella contabilità della società erogante (proprio al fine di evitare i c.d. finanziamenti occulti).
L'art. 7 citato considera, dunque, illecito il finanziamento, diretto o indiretto, posto in essere da società private in assenza dei due diversi requisiti sopra indicati, entrambi necessari ed imprescindibili, ovvero l'approvazione da parte dell'assemblea della disposizione economica e l'iscrizione della stessa elargizione nei registri contabili (tant'è che Cass. sent. n. 47856/2001 e Cass. sent. n.
14791/2000 hanno qualificato come illecito un finanziamento erogato da una società ed iscritto nel bilancio ma non preceduto da una dalla delibera dell'organo societario competente).
Tale norma deve coordinarsi necessariamente con le finalità di cui al D.L. n.
149/2013, convertito in legge nr. 13 del 2014, il quale - con l'intento di aumentare la trasparenza e ridurre il rischio di interferenza esterna ai partiti - ha previsto: a)
l'abolizione del finanziamento pubblico in tutte le sue forme e la sua sostituzione con il finanziamento privato volontario secondo cui ciascun contribuente può destinare in favore di un partito politico il 2 per mille della propria Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); b) le detrazioni fiscali e un limite massimo (di
100.000 euro) in relazione alle erogazioni liberali a favore dei partiti;
c) il divieto, per gli organi della P.A., degli enti pubblici e delle società con partecipazione pubblica superiore al 20% di finanziare i titolari di cariche elettive, i partiti e i gruppi parlamentari.
E' lo stesso Giudice di legittimità a ricordarci, poi, che “Con la fattispecie di finanziamento societario occulto il legislatore …ha inteso tutelare la trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici a garanzia di un corretto esercizio del potere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale;
la ratio della fattispecie è ravvisabile nell'interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e i partiti o i singoli membri del Parlamento” (da ultimo Cass. sent. 223/2022; v, anche Cassazione II^ Penale 21.3.2000 nr. 14791,
meccanismo del rimborso delle spese elettorali, stabilendo i limiti delle spese effettuabili, l'obbligo di rendicontazione e l'intervento di organi di controllo presso le Corti di Appello. CP_2
5 per cui occorre garantire la trasparenza dei rapporti tra detentori del potere economico e partiti o membri del Parlamento o membri del Consiglio regionale).
Da tale assetto normativo, si giunge agevolmente ad affermare che le erogazioni liberali effettuate da una società privata a favore di un movimento politico e/o di un candidato esulano in quanto tali dall'oggetto sociale, normalmente consistente in un'attività lucrativa che l'impresa si propone di svolgere e che deve essere determinata, lecita e possibile.
Lo scopo sociale rappresenta l'obiettivo cui la società tende e che può essere raggiunto solo attraverso la specifica attività che i soci, stipulando il contratto di società, decidono di esercitare in comune e che la società si propone di svolgere
(attraverso l'organo di amministrazione) per la realizzazione di un risultato economico a vantaggio esclusivo di questi attraverso il compimento di una o più attività preordinate al suo conseguimento e rientranti nell'oggetto sociale.
Il codice civile non prevede che la società in accomandita semplice sia dotata di organi sociali: non c'è, infatti, un'assemblea in cui si formi la volontà sociale, né esiste un consiglio di amministrazione;
esiste solo una pluralità di soci, normalmente tutti amministratori, i quali adottano ogni decisione liberamente, senza l'osservanza di formalità, a seconda dei casi all'unanimità o a maggioranza
(Cass., 6 marzo 1953, n. 536).
Si ritiene che laddove la legge usa alcuni termini tipici del procedimento assembleare (ad esempio: consenso, volontà, decisione, deliberazione, maggioranza), in realtà non occorre istituire un organo assembleare (anche perché la società di persone è dominata dall'esigenza di elasticità e rapidità nelle decisioni incompatibile con un organo assembleare) purchè venga comunque acquisito il consenso dei soci (al fine di consentire l'adozione di decisioni più ponderate, attraverso il confronto delle diverse opinioni e il concorso di tutti i soci nella valutazione dell'interesse comune).
Naturalmente l'atto costitutivo può espressamente prevedere il metodo collegiale e, quindi, disciplinare un'assemblea sociale in cui tutti i soci esprimono il loro consenso, precisando quali questioni mettere alla sua competenza e determinando, se del caso, le forme e le modalità di convocazione: riunione, discussione e deliberazione.
In tal caso la formazione della volontà sociale per il tramite di una decisione diventerebbe vincolante per i soci e l'inosservanza delle regole statutarie costituirebbe causa di invalidità della decisione, sempre che non risulti
6 dall'interpretazione dell'atto costitutivo che l'assemblea sia prevista solo come eventuale o che costituisca semplicemente una forma di manifestazione della volontà sociale (Cass., 6 marzo 1953, n. 536).
Ciò premesso, laddove non vi sia come nel caso di specie un'assemblea, il consenso può essere acquisito e può formarsi in qualsiasi modo (anche tacitamente) purché vi sia la prova che i soci (gli accomandanti erano PE
, e l'accomandataria
[...] Persona_3 Persona_4 CP_5
v. visura del 23.2.2023) abbiano espresso il loro parere (personalmente o
[...] direttamente, o attraverso un rappresentante volontario, autorizzato per procura, o mediante un legale rappresentante) e trascrivano in un atto la loro volontà
(comune).
La giurisprudenza ha costantemente affermato che nelle società di persone la volontà sociale si può formare in qualunque modo, potendosi desumere da atti o comportamenti concludenti (Cass., 10 maggio 1984, n. 2860; Trib. Monza, 10 aprile
1990; Trib. Como, 12 marzo 1987).
È sufficiente che attorno ad una proposta si raccolgano anche separatamente i consensi di tanti soci quanti bastano per formare l'unanimità o la maggioranza e la sola raccolta di tutti i consensi necessari determina l'adozione della decisione.
Non è, pertanto, necessaria né la convocazione di una riunione, né la preventiva determinazione degli argomenti da esaminare in un ordine del giorno.
E' pur vero che l'art. 2086 c.c., secondo comma, chiarisce come la gestione dell'impresa spetti agli amministratori, ma questi debbono compiere solo le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale [vedi artt. 2257 c.c. (in materia di società di persone), gli artt. 2380-bis e 2409-novies c.c. (in materia di
S.p.A.) e l'art. 2475 c.c. (in materia di S.r.l.)] ponendo quindi in essere quegli atti necessari alla realizzazione dello scopo sociale.
Di tal modo l'oggetto sociale è il limite che l'amministratore non può valicare
( “i quali non possono perseguire l'interesse della società (lo scopo di lucro) operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta fatta nell'atto costitutivo dai soci, che hanno indicato una specifica attività (o più specifiche attività), nella quale soltanto hanno inteso rischiare il capitale investito ed ai quali rimane attribuita la competenza alla sua determinazione non essendo delegabile - né esplicitamente, né implicitamente - all'organo amministrativo (ex plurimis Cass. civ.,
Sez. I, 21 novembre 2002, n. 16416).
7 Ciò consente di desumere l'esistenza, nel sistema, di un generale divieto per gli amministratori di compiere operazioni straordinarie che vadano oltre l'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o che comportino la dazione di denaro a terzi senza un beneficio per l'attività commerciale espletata. CP_6
Ecco allora che, dal momento in cui la società deve rendere conto ai propri soci delle attività che pone in essere attraverso i propri amministratori, laddove queste esulino dall'oggetto sociale - come nel caso della decisione di corrispondere un contributo ad un soggetto politico (candidato persona fisica o gruppo politico che sia) - dovrà essere verificata la convergenza della volontà dei soci sul punto ed a deliberare nel merito.
Infatti, solo la volontà dei soci - che sono in fondo i veri proprietari della persona giuridica – può consentire l'elargizione di denaro in favore di soggetti dai quali, direttamente ed immediatamente, non si percepiscono vantaggi.
La stessa natura del contributo elettorale, quale atto di liberalità, giustifica tale interpretazione in quanto lo stesso determina l'impoverimento della società che lo compie ed il correlativo arricchimento del partito politico e/o candidato che lo riceve, senza che ciò derivi dall'adempimento di un'obbligazione, neanche naturale, ma semplicemente da una condivisione di idee e prospettive.
Non si ritiene che un contributo elettorale sia atto coerente al fine di raggiungere lo scopo sociale perché non assimilabile agli atti di liberalità che la società pone in essere a fini di ritorno di immagine o di pubblicità, come le sponsorizzazioni, in quanto le erogazioni elettorali devono essere scevre da qualsiasi finalità latu sensu sinallgmatica, diretta o indiretta.
Non si ritiene ricorra un caso di buona fede della ricorrente per escludere la responsabilità amministrativa, sia per la peculiare natura delle leggi in rilievo
(attinenti alla materia elettorale) che richiede, di per sé, una particolare attenzione nell'osservanza della normativa, sia perché il Co.Re.Ge. aveva inviato alla ricorrente una “diffida” per consentirle una “regolarizzazione”, sia, infine, per la qualifica professionale della candidata (avvocato) per la quale è ragionevole attendersi una diligenza particolare.
0o0
Relativamente alle spese processuali, deve darsi atto che nel vademecum leggibile sul sito massa.ms.it http://storico.comune.massa.ms.it>default>files per le elezioni comunali del 2023 si legge:
8 “I contributi provenienti dalle società commerciali devono essere deliberati dagli organi sociali competenti e regolarmente iscritti in bilancio. L'organo sociale competente alla deliberazione è l'assemblea dei soci, salvo che la società da cui il contributo proviene abbia un unico socio che sia anche amministratore. Al fine di documentare la regolare attribuzione del contributo (deliberazione dell'assemblea e iscrizione a bilancio) devono essere obbligatoriamente prodotti per tutti i contributi provenienti da società quale che sia l'importo: • la delibera dell'organo societario competente (l'assemblea, salvo che per le società a socio unico che sia anche amministratore) riportata sulla rispettiva pagina del libro sociale • la scheda contabile
e la pagina del libro giornale nella quale è annotata la relativa scrittura contabile.
Della pagina del libro giornale può essere prodotta anche una stampa provvisoria ove non sia scaduto il termine (di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) previsto dalla legge per la stampa del libro giornale”.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Stante l'agevole attività difensiva espletata dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, si ritiene di liquidare nel minimo le fasi di studio ed introduttiva di cui al DM
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 relativamente alle cause di valore fino ad euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda, rigetta l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione nr. prot.
27.07.2023.0008066.U emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Firenze del 27.07.2023.
Pone le spese di lite di parte convenuta a carico di parte ricorrente e le liquida in euro 426 per compenso professionale, oltre spese accessorie di legge.
Firenze, 9 aprile 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l'art. 7 dispone "1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al comma 2, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge"; 2 la norma ha esteso il divieto previsto per il partito o la sua articolazione politica organizzativa o gruppo parlamentare, anche ai candidati delle Elezioni Regionali.
3
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione seconda civile
nella persona della giudice on. Liliana Anselmo pronunzia ex artt. 127 ter e 429 c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 28 maggio 2024 al N° di R.G.A.C. 6227/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANEDDA Francesca del Parte_1
Foro di Livorno e VANNOZZI Irene del Foro di Pisa
-Opponente- contro
Controparte_1 presso la Corte di Appello di Firenze, in persona del Presidente p.t. – rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Firenze
-Opposto-
Oggetto: opposizione O.I. prot. 27.7.2023.0008066.U notificata il 27.7.2023
Conclusioni
Per l'opponente: Voglia il Tribunale di Firenze accogliere il ricorso e annullare
l'ordinanza ingiunzione, con vittoria di compensi e di spese di lite con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
Per l'opposto: Voglia il Tribunale adito respingere l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Esposizione delle ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
L'avv. candidatasi alle elezioni politiche del 25.09.2022 nel Parte_1
Collegio plurinominale di Livorno, Siena, Arezzo e Grosseto per la Camera dei
Deputati, non veniva eletta;
in data 23.12.2022, ex art. 2 comma 1° nr. 3) della legge 441/1982, a cui rinvia l'art. 7 comma 6° della legge nr. 515/1993 e l'art. 4 comma
3° della legge nr. 659/1981, inviava al Controparte_1
istituito presso la Corte di Appello di Firenze, la dichiarazione delle
[...] spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, la dichiarazione di aver percepito a titolo di liberalità per l'intera campagna elettorale la somma complessiva di euro 2.880,00 (di cui euro 100 ricevuto dalla società
[...]
e il rendiconto relativo ai contributi e ai servizi ricevuti, facendo Controparte_3 presente di aver aperto il conto corrente dedicato alle spese della campagna elettorale presso la filiale di Livorno;
il rendiconto veniva Controparte_4 sottoscritto e controfirmato dal mandatario, a certificazione della veridicità in relazione all'ammontare delle somme percepite.
Nel febbraio 2023, il CO.RE.GE., richiamato l'art. 7 comma 6° della legge nr.
515/1993 e ravvisate dele irregolarità, invitava l'Avv. a produrre Pt_1
“l'estratto conto completo con apertura e chiusura nonché la delibera dell'assemblea
L'Avv. inviava il 27.02.2023 memoria “difensiva” nella quale Pt_1 specificava, relativamente alla società che il relativo statuto Controparte_3 non prevedeva alcun organo societario e che, come ricavabile dalla visura statutaria, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione erano in capo al socio accomandatario e che, pertanto, non esisteva alcun Controparte_5 verbale collegiale autorizzativo dell'elargizione; aggiungeva che tale adempimento documentale non era espressamente previsto dalla normativa indicata e dal contesto normativo complessivo;
ad ogni modo allegava anche la pagina libro giornale, la scheda contabile della società, l'apertura e la chiusura del conto corrente.
Il CO.RE.GE., ritenendo la documentazione integrativa inviata ancora
“irregolare”, ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 4 della legge nr. 515/1993, applicava la sanzione di euro 5.200 (a mezzo di un'ordinanza ingiunzione) per gli effetti dell'art. 15 comma 11° della legge nr. 515/1993 (Importo minimo di legge in considerazione dell'oggettiva complessità della normativa vigente), che notificava
2 in data 27.07.2023 all'avv. in particolare, ritenendo la violazione dell'art. Pt_1
7 della legge 2.5.1974 nr. 1951 e dell'art. 4 comma 1° della legge 659/19812, il
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Regione applicava la detta CP_1 sanzione amministrativa pecuniaria sulla scorta del fatto che l'art. 7 della legge nr.
195/1974 richiede che la spesa (nel quale ambito va inscritto il contributo elettorale) debba essere “deliberata” [difatti l'unico organo sociale atto a deliberare
è l'assemblea dei soci - salvo il caso in cui la società sia unipersonale e l'unico socio sia anche amministratore], escludendo che l'amministratore della società possa gestire operazioni ed esercitare poteri gestori per operazioni che non sono finalizzate ad attuare l'oggetto sociale ex art. 2380 bis c.c., poiché, in questo caso il ritiene che l'erogazione di un contributo economico ad un candidato CP_2 politico non sia finalizzata ad attuare l'oggetto sociale di una società commerciale.
Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Livorno, l'Avv. mpugnava detto provvedimento confutando le argomentazioni sostenute Pt_1 dal sia sotto il profilo del difetto di motivazione dell'O.I., che ritenendo CP_2 regolare la contribuzione ricevuta, in quanto disposta dall'Accomandatario della Con
titolare dei più ampi poteri di gestione e disposizione, che, infine, sostenendo la propria buona fede;
infine ravvisando un “eccesso di potere per disparità di trattamento” rispetto a quanto accaduto ad un altro candidato politico - dott.
– che, sebbene avesse ricevuto come l'avv. lo stesso Persona_1 Pt_1 importo di euro 100 a titolo di contributo elettorale, non era stato sanzionato dal
CO.RE.GE..
Si costituiva l'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di FIRENZE nel procedimento rubricato al N° di R.G. 2564/2023 e contestava ogni profilo di illegittimità sollevato dalla ricorrente, non senza eccepire il difetto di competenza territoriale del giudice adito, valendo a tal fine il TRIBUNALE di FIRENZE ove ha sede il CO.RE.GE., coincidendo con il locus commissi delicti.
Con ordinanza del 9.1.2024 il Tribunale di Livorno rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'O.I. ma riteneva fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, per cui, aderendo la ricorrente all'eccezione, veniva emessa in data 11.4.2024, ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo con concessione di gg 90 per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale competente.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.5.2024 presso l'intestato
TRIBUNALE, l'avv. ripropone i medesimi vizi già rilevati, chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni, come sopra riportate.
Con decreto inaudita altera parte del 31.5.2024 veniva respinta la (reiterata) istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e fissata l'udienza del 20.11.2024 per la trattazione della causa.
In data 6.6.2024 si costituiva l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, riportando alle difese già sviluppate dinanzi al giudice a quo.
Rispetto all'udienza “cartolare” del 20.11.2024 parte opponente non depositava alcuna nota sostitutiva, per cui veniva disposto un rinvio all'udienza
“cartolare” del 22.11.2024, ove la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata per l'udienza cartolare del 27.03.2025 per la lettura della sentenza.
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La ratio sottesa alle norme in esame (art. 7 della legge n. 195 del 1974 e art. 4 legge n. 659 del 19813) è di impedire che vengano effettuati - a partiti o a soggetti politici - finanziamenti economici quando gli stessi non sono trasparenti, condivisi e, soprattutto, approvati da parte dell'organo più rappresentativo della persona giuridica che, in quanto tale può slegare il contributo “politico” – da qualificare come atto di “liberalità” ex art. 809 c.c. - dall'obiettivo di attuare l'oggetto sociale, al quale invece, inderogabilmente, sono connessi funzionalmente i poteri dell'amministratore: ciò proprio perché è l'assemblea l'organo sociale deputato a modificare l'oggetto sociale della compagine societaria e ad adottare decisioni
“straordinarie”.
3La gravissima crisi che investì la classe politica agli inizi degli anni '90 contribuì all'iniziativa referendaria che nel 1993 abrogò, con voto plebiscitario, una parte consistente della legge del 1974 che però sopravvisse proprio nella parte relativa alla disciplina delle contribuzioni erogate a titolo di rimborso delle spese elettorali;
si pervenne così all'approvazione della legge 10.12.1993 nr. 515, che ridefinì la disciplina del finanziamento pubblico nell'ambito di una più ampia normativa regolativa delle campagne elettorali;
si optò di mantenere il
4 Più nello specifico: il legislatore esclude che l'erogazione di un contributo elettorale debba avere una contropartita né tramite essa può essere raggiunto od ottenuto un qualche vantaggio, nemmeno indiretto, da parte della società commerciale che lo dispone (del resto è una liberalità); perché ciò si realizzi, occorre, quindi, che l'elargizione venga esaminata ed approvata dall'assemblea dei soci ed iscritta nella contabilità della società erogante (proprio al fine di evitare i c.d. finanziamenti occulti).
L'art. 7 citato considera, dunque, illecito il finanziamento, diretto o indiretto, posto in essere da società private in assenza dei due diversi requisiti sopra indicati, entrambi necessari ed imprescindibili, ovvero l'approvazione da parte dell'assemblea della disposizione economica e l'iscrizione della stessa elargizione nei registri contabili (tant'è che Cass. sent. n. 47856/2001 e Cass. sent. n.
14791/2000 hanno qualificato come illecito un finanziamento erogato da una società ed iscritto nel bilancio ma non preceduto da una dalla delibera dell'organo societario competente).
Tale norma deve coordinarsi necessariamente con le finalità di cui al D.L. n.
149/2013, convertito in legge nr. 13 del 2014, il quale - con l'intento di aumentare la trasparenza e ridurre il rischio di interferenza esterna ai partiti - ha previsto: a)
l'abolizione del finanziamento pubblico in tutte le sue forme e la sua sostituzione con il finanziamento privato volontario secondo cui ciascun contribuente può destinare in favore di un partito politico il 2 per mille della propria Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); b) le detrazioni fiscali e un limite massimo (di
100.000 euro) in relazione alle erogazioni liberali a favore dei partiti;
c) il divieto, per gli organi della P.A., degli enti pubblici e delle società con partecipazione pubblica superiore al 20% di finanziare i titolari di cariche elettive, i partiti e i gruppi parlamentari.
E' lo stesso Giudice di legittimità a ricordarci, poi, che “Con la fattispecie di finanziamento societario occulto il legislatore …ha inteso tutelare la trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici a garanzia di un corretto esercizio del potere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale;
la ratio della fattispecie è ravvisabile nell'interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e i partiti o i singoli membri del Parlamento” (da ultimo Cass. sent. 223/2022; v, anche Cassazione II^ Penale 21.3.2000 nr. 14791,
meccanismo del rimborso delle spese elettorali, stabilendo i limiti delle spese effettuabili, l'obbligo di rendicontazione e l'intervento di organi di controllo presso le Corti di Appello. CP_2
5 per cui occorre garantire la trasparenza dei rapporti tra detentori del potere economico e partiti o membri del Parlamento o membri del Consiglio regionale).
Da tale assetto normativo, si giunge agevolmente ad affermare che le erogazioni liberali effettuate da una società privata a favore di un movimento politico e/o di un candidato esulano in quanto tali dall'oggetto sociale, normalmente consistente in un'attività lucrativa che l'impresa si propone di svolgere e che deve essere determinata, lecita e possibile.
Lo scopo sociale rappresenta l'obiettivo cui la società tende e che può essere raggiunto solo attraverso la specifica attività che i soci, stipulando il contratto di società, decidono di esercitare in comune e che la società si propone di svolgere
(attraverso l'organo di amministrazione) per la realizzazione di un risultato economico a vantaggio esclusivo di questi attraverso il compimento di una o più attività preordinate al suo conseguimento e rientranti nell'oggetto sociale.
Il codice civile non prevede che la società in accomandita semplice sia dotata di organi sociali: non c'è, infatti, un'assemblea in cui si formi la volontà sociale, né esiste un consiglio di amministrazione;
esiste solo una pluralità di soci, normalmente tutti amministratori, i quali adottano ogni decisione liberamente, senza l'osservanza di formalità, a seconda dei casi all'unanimità o a maggioranza
(Cass., 6 marzo 1953, n. 536).
Si ritiene che laddove la legge usa alcuni termini tipici del procedimento assembleare (ad esempio: consenso, volontà, decisione, deliberazione, maggioranza), in realtà non occorre istituire un organo assembleare (anche perché la società di persone è dominata dall'esigenza di elasticità e rapidità nelle decisioni incompatibile con un organo assembleare) purchè venga comunque acquisito il consenso dei soci (al fine di consentire l'adozione di decisioni più ponderate, attraverso il confronto delle diverse opinioni e il concorso di tutti i soci nella valutazione dell'interesse comune).
Naturalmente l'atto costitutivo può espressamente prevedere il metodo collegiale e, quindi, disciplinare un'assemblea sociale in cui tutti i soci esprimono il loro consenso, precisando quali questioni mettere alla sua competenza e determinando, se del caso, le forme e le modalità di convocazione: riunione, discussione e deliberazione.
In tal caso la formazione della volontà sociale per il tramite di una decisione diventerebbe vincolante per i soci e l'inosservanza delle regole statutarie costituirebbe causa di invalidità della decisione, sempre che non risulti
6 dall'interpretazione dell'atto costitutivo che l'assemblea sia prevista solo come eventuale o che costituisca semplicemente una forma di manifestazione della volontà sociale (Cass., 6 marzo 1953, n. 536).
Ciò premesso, laddove non vi sia come nel caso di specie un'assemblea, il consenso può essere acquisito e può formarsi in qualsiasi modo (anche tacitamente) purché vi sia la prova che i soci (gli accomandanti erano PE
, e l'accomandataria
[...] Persona_3 Persona_4 CP_5
v. visura del 23.2.2023) abbiano espresso il loro parere (personalmente o
[...] direttamente, o attraverso un rappresentante volontario, autorizzato per procura, o mediante un legale rappresentante) e trascrivano in un atto la loro volontà
(comune).
La giurisprudenza ha costantemente affermato che nelle società di persone la volontà sociale si può formare in qualunque modo, potendosi desumere da atti o comportamenti concludenti (Cass., 10 maggio 1984, n. 2860; Trib. Monza, 10 aprile
1990; Trib. Como, 12 marzo 1987).
È sufficiente che attorno ad una proposta si raccolgano anche separatamente i consensi di tanti soci quanti bastano per formare l'unanimità o la maggioranza e la sola raccolta di tutti i consensi necessari determina l'adozione della decisione.
Non è, pertanto, necessaria né la convocazione di una riunione, né la preventiva determinazione degli argomenti da esaminare in un ordine del giorno.
E' pur vero che l'art. 2086 c.c., secondo comma, chiarisce come la gestione dell'impresa spetti agli amministratori, ma questi debbono compiere solo le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale [vedi artt. 2257 c.c. (in materia di società di persone), gli artt. 2380-bis e 2409-novies c.c. (in materia di
S.p.A.) e l'art. 2475 c.c. (in materia di S.r.l.)] ponendo quindi in essere quegli atti necessari alla realizzazione dello scopo sociale.
Di tal modo l'oggetto sociale è il limite che l'amministratore non può valicare
( “i quali non possono perseguire l'interesse della società (lo scopo di lucro) operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta fatta nell'atto costitutivo dai soci, che hanno indicato una specifica attività (o più specifiche attività), nella quale soltanto hanno inteso rischiare il capitale investito ed ai quali rimane attribuita la competenza alla sua determinazione non essendo delegabile - né esplicitamente, né implicitamente - all'organo amministrativo (ex plurimis Cass. civ.,
Sez. I, 21 novembre 2002, n. 16416).
7 Ciò consente di desumere l'esistenza, nel sistema, di un generale divieto per gli amministratori di compiere operazioni straordinarie che vadano oltre l'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o che comportino la dazione di denaro a terzi senza un beneficio per l'attività commerciale espletata. CP_6
Ecco allora che, dal momento in cui la società deve rendere conto ai propri soci delle attività che pone in essere attraverso i propri amministratori, laddove queste esulino dall'oggetto sociale - come nel caso della decisione di corrispondere un contributo ad un soggetto politico (candidato persona fisica o gruppo politico che sia) - dovrà essere verificata la convergenza della volontà dei soci sul punto ed a deliberare nel merito.
Infatti, solo la volontà dei soci - che sono in fondo i veri proprietari della persona giuridica – può consentire l'elargizione di denaro in favore di soggetti dai quali, direttamente ed immediatamente, non si percepiscono vantaggi.
La stessa natura del contributo elettorale, quale atto di liberalità, giustifica tale interpretazione in quanto lo stesso determina l'impoverimento della società che lo compie ed il correlativo arricchimento del partito politico e/o candidato che lo riceve, senza che ciò derivi dall'adempimento di un'obbligazione, neanche naturale, ma semplicemente da una condivisione di idee e prospettive.
Non si ritiene che un contributo elettorale sia atto coerente al fine di raggiungere lo scopo sociale perché non assimilabile agli atti di liberalità che la società pone in essere a fini di ritorno di immagine o di pubblicità, come le sponsorizzazioni, in quanto le erogazioni elettorali devono essere scevre da qualsiasi finalità latu sensu sinallgmatica, diretta o indiretta.
Non si ritiene ricorra un caso di buona fede della ricorrente per escludere la responsabilità amministrativa, sia per la peculiare natura delle leggi in rilievo
(attinenti alla materia elettorale) che richiede, di per sé, una particolare attenzione nell'osservanza della normativa, sia perché il Co.Re.Ge. aveva inviato alla ricorrente una “diffida” per consentirle una “regolarizzazione”, sia, infine, per la qualifica professionale della candidata (avvocato) per la quale è ragionevole attendersi una diligenza particolare.
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Relativamente alle spese processuali, deve darsi atto che nel vademecum leggibile sul sito massa.ms.it http://storico.comune.massa.ms.it>default>files per le elezioni comunali del 2023 si legge:
8 “I contributi provenienti dalle società commerciali devono essere deliberati dagli organi sociali competenti e regolarmente iscritti in bilancio. L'organo sociale competente alla deliberazione è l'assemblea dei soci, salvo che la società da cui il contributo proviene abbia un unico socio che sia anche amministratore. Al fine di documentare la regolare attribuzione del contributo (deliberazione dell'assemblea e iscrizione a bilancio) devono essere obbligatoriamente prodotti per tutti i contributi provenienti da società quale che sia l'importo: • la delibera dell'organo societario competente (l'assemblea, salvo che per le società a socio unico che sia anche amministratore) riportata sulla rispettiva pagina del libro sociale • la scheda contabile
e la pagina del libro giornale nella quale è annotata la relativa scrittura contabile.
Della pagina del libro giornale può essere prodotta anche una stampa provvisoria ove non sia scaduto il termine (di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) previsto dalla legge per la stampa del libro giornale”.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Stante l'agevole attività difensiva espletata dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, si ritiene di liquidare nel minimo le fasi di studio ed introduttiva di cui al DM
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 relativamente alle cause di valore fino ad euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda, rigetta l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione nr. prot.
27.07.2023.0008066.U emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Firenze del 27.07.2023.
Pone le spese di lite di parte convenuta a carico di parte ricorrente e le liquida in euro 426 per compenso professionale, oltre spese accessorie di legge.
Firenze, 9 aprile 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l'art. 7 dispone "1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al comma 2, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge"; 2 la norma ha esteso il divieto previsto per il partito o la sua articolazione politica organizzativa o gruppo parlamentare, anche ai candidati delle Elezioni Regionali.
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