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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2158 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
elett.me dom.ti in Roma, Circonvallazione Clodia n. 5, Parte_10
. Giuseppe Pio Torcicollo che li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTI E elett.me dom.ta in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, CP_1 presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rizzo giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2007/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 28.02.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e , unitamente ad altri colleghi non appellanti, Parte_9 Parte_10 er po indeterminato di e di aver CP_1 partecipato ad un Avviso di selezione, pubblicato in data 30.07.2020 e avente ad oggetto “Indizione della procedura selettiva per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) nella categoria di appartenenza e di non essere risultati vincitori e ciò in ragione della limitazione adottata dall'Ente con determina del 16/12/2020 a seguito di accordo sindacale del 25/11/2020 di cui lamentavano sotto vari profili l'illegittimità; precisato, inoltre, che con riguardo a e (oltre ad altri colleghi non Parte_3 Parte_7 appellanti) era errato anche il punteggio attribuito per la voce “esperienza professionale”, hanno convenuto in giudizio rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione del punteggio per il fattore esperienza professionale nonché alla rideterminazione del punteggio totale e, per l'effetto, a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020, per i seguenti ricorrenti:
…….. , esperienza professionale punti 30, punteggio totale Parte_3
90/100;….. esperienza professionale punti 22,50, Parte_7 punteggio to rdine, accertare un diverso punteggio per il fattore esperienza professionale rispetto a quello attribuito e comunque superiore allo stesso;
per l'effetto……. condannare a liquidare CP_1 le differenze retributive fra il livello posseduto ante come appresso indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino all'attualità, oltre interessi legali, per i ricorrenti Pt_3
(C6)…… e (C4).
[...] Parte_7 dentemen della domanda sub 1 per i ricorrenti ivi indicati, accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'accordo del 25.11.2020 in quanto contrastante con la disciplina legislativa e contrattuale di rango superiore, compreso il DI del 18.10.2019, il diritto a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020 per i ricorrenti…… (D3),…. CRETA Parte_1
SS (D3)…..,…….. DETTORI I fetto, condannare a liquidare a ciascuno dei suindicati ricorrenti le differenze CP_1 vello posseduto e il livello spettante, come sopra indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino al31.12.2020, oltre interessi legali;
accertare e dichiarare il diritto a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020 per i ricorrenti (C6)….. Parte_3 [...]
(D3), Parte_5 Parte_6 Parte_7
(C4),…….. (C3) e D' (D4); per l'effetto, Parte_9 Parte_10 condannare a liquidare a ciascuno dei suindicati ricorrenti le CP_1 differenze retributive fra il livello posseduto e il livello spettante, come sopra indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino all'attualità, oltre interessi legali;
condannare CP_1 alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre spese gen rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma, con riguardo agli CP_1 odierni appellanti, ha int pinto il ricorso, compensando le spese di lite.
1.2. Il primo giudice, per quanto qui rileva limitatamente alle posizioni degli appellanti: i) ha disatteso l'eccezione di improcedibilità del ricorso in forma cumulativa per disomogeneità delle posizioni dei lavoratori e potenziale conflitto di interessi posto che per tutti i ricorrenti era comunque individuabile il medesimo, ma distinto interesse;
ii) quanto alla posizione di ha Parte_9 disatteso l'eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in diem, osservando che i fatti oggetto dei precedenti giudizi erano anteriori all'indizione dell'avviso di selezione in discussione, ritenendo quindi la pretesa oggetto del presente giudizio non deducibile in quelli precedenti;
iii) nel merito e con riguardo a tutti gli appellanti, richiamate le disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e integrativa per il personale del comparto, nonché i pareri del MEF e del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha osservato che la a tal fine nominata terminati i lavori di CP_2 verifica delle istruttorie predisposte dagli uffici del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, formava le graduatorie finali dei candidati, una per ogni categoria di inquadramento (B, C, D), e quantificava il numero limitato di dipendenti a cui riconoscere la progressione economica ai sensi delle sopra citate disposizioni normative e contrattuali, pari al 50% dei potenziali beneficiari, comprendendo i valori ex aequo rientranti in tale limite> e che In base alle suddette graduatorie “conseguivano la PEO 2020 i dipendenti idonei entro il limite percentuale del 50% della platea degli interessati che avessero conseguito: per la categoria D, il punteggio di almeno 90/100 (oltre ex aequo), per la categoria C il punteggio di almeno 80/100” come affermato da
[...]
nella memoria pag 3>, ritenendo <corretto l'o cp_1 dell'amministrazione capitolina< i>>; ha ulteriormente precisato che l'art 23 Dlgs 150/09 in conformità a quanto disposto dall'art 52 Dlgs 165/01 prevede che le amministrazione debbano riconoscere le procedure selettive volte al conseguimento delle PEO indette sulla base del CN e DI e nei limiti delle risorse, ma le PEO devono essere attribuite tramite selezione ad una quota limitata di dipendenti da scegliere in virtù di competenze professionali e risultati individuali Pertanto è vero che le progressioni devono essere per così dire stabilite dai CN e DI , ma la legge pone oltre ai limiti delle risorse e della selezione l'ulteriore limite della quota limitata di dipendenti cui attribuire la PEO. Lo stesso art 16 proprio del CN prevede l'attribuzione della PEO ad una quota limitata di dipendenti e lo stesso art 10 DI prevede che il passaggio alla PEO superiore è riservato ad una quota percentuale di personale nei limiti delle risorse stanziate nel fondo a tale scopo . La percentuale quindi è prevista anche dal DI ed appare chiaro che nessuna norma potrebbe indicare la percentuale Part di dipendenti cui attribuire la , in quanto si dovrà di volta in volta fare i conti con le domande presentate , con la platea di potenziali beneficiari, individuati in base alla selezione, e con le risorse a disposizione. Lo dice proprio l'art 10 della contrattazione integrativa. Per cui non esiste una discrepanza tra quanto affermato dalla legge e quanto affermato dal CN e dal DI , essendo le variabili sopra indicate gli elementi da considerare , tra cui il cui ruolo primario è dettato dalle, avendo presente il carattere premiale dell'istituto . Sono poi le parti sociali che in sede di accordo hanno aderito al riconoscimento della PEO al 50% del personale in possesso dei requisiti di partecipazione , aderendo se pur dopo una discussione, alla proposta della delegazione di parte pubblica che aveva ritenuto vincolante il parere della Funzione Pubblica in merito a tale quota di percentuale . Detto parere, reso proprio su interpello della resistente per le PEO in esame, ha ritenuto di aderire alla circolare del MEF 15/19 che ha interpretato la locuzione “quota limitata” contenuta nell'art 23 Dlgs 150/09 come quota di personale interessato dalla procedura selettiva non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari , in quanto, se si riconoscessero le PEO a più della metà del personale non sarebbe la PEO un istituto premiale . Inoltre l'articolo 16 del contratto collettivo nazionale commi due e sei non fa che ribadire quello che è indicato nell'articolo 23 citato dalla legge, in quanto afferma che nel limite delle risorse disponibili la progressione va riconosciuta, in base ad una selezione, ad una quota limitata, da individuare anche sulla base del criterio della permanenza biennale nella posizione di partenza , pertanto tale articolo vuole significare che la quota deve essere determinata tra coloro che hanno i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, ossia punteggio e permanenza biennale . Lo stesso bando di concorso all'art. 1, all'art.4 commi 9 e 10 precisa che il numero delle persone al quale sarà attribuita la progressione non è prestabilito ma sarà determinato al termine della procedura , pertanto, conformemente alla disposizione del bando ,il numero è stato determinato con l'accordo del 25 novembre 2020.Non vi sono elementi per ritenere che tale accordo sia illegittimo nell'individuazione della quota del 50% alla luce sia del quadro normativo indicato e sia della finalità premiale nell'istituto della PEO che consente di scremare tra personale che è in possesso dei requisiti previsti dalla selezione( punteggio pari o superiore a 60/100 e permanenza nel biennio) nella misura del 50%. Una volta poi conosciuto il numero di tali potenziali il beneficiari, Part la scrematura del 50% si è fatta ritenendo di attribuire la a chi nella categoria D avesse un punteggio pari o superiore al 90/100 e categoria C un punteggio pari o superiore a 80, 5/100. Sulla base di questa interpretazione le norme contrattuali e le norme legislative vanno in un unico senso per cui perde di rilievo la censura secondo cui sarebbe demandata alla contrattazione la regolamentazione delle progressioni. In assenza di determinazioni sul numero sia da parte della legge che da parte della contrattazione, numero che non può essere determinato aprioristicamente in quanto dipende dalle variabili sopra menzionate, prima fra tutte le risorse disponibili ,il criterio indicato dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica è quello che appare più in armonia con il sistema premiale della PEO, non ritenendosi sufficiente il mero criterio selettivo del punteggio base, ma essendo la selezione un criterio che debba aggiungersi all'altro criterio scriminante che è quello della limitazione della quota. Appare superata quindi anche la censura secondo cui l'accordo del 25 novembre 2020 sarebbe un accordo annuale che si inserisce in una contrattazione che invece ha valenza triennale essendo l'accordo annuale un necessario completamento delle disposizioni dei contratti collettivi. Laddove invece non si considerasse corretto il criterio del 50% in relazione alle finalità dell'istituto, si deve ricordare che il Dipartimento della Funzione pubblica è l'organo deputato all'interpretazione delle norme di legge in materia di pubblico impiego ed in presenza di incertezze è sicuramente l' organo più autorevole ad indirizzare scelte della PA >; iv) quanto ai ricorrenti che avevano lamentato anche l'errato calcolo del punteggio sotto il profilo dell'esperienza professionale, ha precisato che il bando, con riferimento all'esperienza professionale, prevedeva che i candidati avrebbero dovuto presentare, con la domanda, un'autocertificazione indicando il totale dei giorni di servizio maturati alle dipendenze di e di altre pubbliche CP_1 amministrazioni dalla stipula di ciascun contratto di lavoro subordinato fino al 30.06.2020; ha premesso che la discrepanza nasce in relazione al numero di giorni lavorati come dichiarati dai ricorrenti e come risultanti alla amministrazione [..]> e che nella graduatoria della PEO del 2017 con la maggiorazione degli ulteriori anni passati da detta selezione , in quanto l'avviso del 2017 non faceva riferimento al confronto dei dati tra quanto dichiarato dal candidato e quanto presente nel sistema informativo, novità introdotta dall'art 5 dell'avviso di cui alla PEO 2020, pertanto in quella sede non procedendosi a tale confronto l'oggetto della valutazione era disancorato da tale dato ,oggi presente, con conseguente rilievo della difformità tra quanto dichiarato e quanto presente nei sistemi informatici>; con specifico riguardo alla posizione di ha osservato che non ha Parte_3
indicato nella domanda il periodo la pilando il riquadro . La mancata compilazione del predetto campo della domanda preclude di valutare l'esperienza professionale del candidato, in quanto ha errato nella partecipazione alla procedura concorsuale. Ne si può richiamare l'articolo 5 del bando che prevede il compito della Commissione di verificare la correttezza dei report recanti i risultati delle istruttorie, elaborati mediante il raffronto tra quanto dichiarato dai candidati e le informazioni e i dati che risiedono nel sistema informativo integrato del personale dell'ente, non essendo possibile alcun raffronto tra i dati possesso dell'ente e quelli dichiarati o meglio non dichiarati dal candidato>, pertanto il candidato non aveva raggiunto il punteggio per il Part conseguimento della , dovendosi confermare il punteggio dato dalla Commissione;
con rigu alla concorrente ha osservato che Parte_7
la stessa chiede il riconoscimento del punteggio di 18 punti per gli anni svolti sotto il contratto a tempo indeterminato decorrente da dicembre 2008 e per quanto riguarda i contratti a termine intercorsi dal 1998 al dicembre 2008, data di decorrenza del contratto a tempo indeterminato, assume come lavorati 1180 giorni, ma non documenta tali periodi, non essendo sufficiente la busta paga
,ove è indicata la data dell' 1/4/98 come data di immissione fuori ruolo senza alcuna indicazione sulla durata dei giorni lavorati fuori ruolo;
ne deriva che le andranno riconosciuti solo i periodi che l'amministrazione le ha attribuito in base ad i dati in suo possesso>
2. Contro detta decisione hanno proposto tempestivo appello Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_12 Parte_9 Pt_10
lamentando in sintesi: I) l'erroneità della decisione nella parte in cui
[...] ato la “legittimità” dell'accordo del 25.11.2020, raggiunto a procedura
“già avviata”, consistente nel limitare solo al 50% (dei ”potenziali partecipanti”) il numero degli “idonei” da “promuovere” al livello superiore;
II) l'erroneità della decisione, limitatamente a e i quali a Parte_3 Parte_7 differenza degli altri ricorren isti a volta alla
“rideterminazione del punteggio” per il fattore “esperienza professionale”, rideterminazione che, viceversa, li avrebbe collocati nella quota del “50%” che ha ottenuto la promozione.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Va osservato preliminarmente che sono coperte da giudicato interno, per omessa impugnazione, le statuizioni con le quali il Tribunale ha respinto l'eccezione di improcedibilità e, con riguardo a , quella di ne bis Parte_9 in idem.
4. Per il resto l'appello è infondato e deve essere respinto.
5. Prima di passare all'esame delle censure mosse alla gravata sentenza, è utile richiamare in sintesi i passaggi rilevanti della procedura selettiva in discussione, per come allegati dalle parti e in atti documentati, ma non adeguatamente tenuti in conto dagli appellanti.
5.1. Con determinazione dirigenziale n. 1269 del 30.07.2020, il Dipartimento Risorse Umane di ha indetto una procedura di Progressione CP_1
Economica Orizzontale (PEO) nella categoria di appartenenza, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato ascritti alle categorie A, B, C e D, in possesso, al 30.06.2020, di un'anzianità di servizio nella posizione economica in godimento non inferiore a due anni e che non avessero ricevuto, nel biennio precedente, la sanzione disciplinare definitiva della sospensione dal servizio superiore a dieci giorni.
5.2 Il bando premetteva che la procedura era indetta “In conformità alle disposizioni del Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, di cui all'art. 16, ed in applicazione del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente di , di cui agli artt. 10, 11 CP_1
e 12” e che “La progressione economica è riconosciuta sulla base di criteri selettivi volti a valorizzare la professionalità acquisita dai dipendenti, grazie all'esperienza e al percorso di qualificazione professionale, nonché all'impegno profuso per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati rilevanti per l'Amministrazione”.
5.3. Lo stesso bando, regolate le modalità di presentazione della domanda entro il 14/9/2020 e il contenuto delle stesse, all'art. 4 fissava i criteri di selezione per la redazione della graduatoria, e, per quanto qui rileva, agli ultimi commi prevedeva espressamente: che “Nella graduatoria sono considerati idonei i candidati che, dalla somma dei punteggi conseguiti nei tre fattori selettivi, al netto delle decurtazioni di cui al precedente comma 8, avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60/100” (comma 9); che “L'effettivo numero di candidati idonei che conseguiranno la progressione economica sarà quantificato al termine della procedura in forza del combinato disposto degli artt. 23 del D.Lgs 150/2009, 16 del CN funzioni Locali 2016-2018 e 11 DI 2019
” (comma 10). CP_1 colare prot GB20200055331 del 3/8/2020 è stato ribadito, per quanto qui rileva, che “Le progressioni sono disciplinate dall'art. 23 del D.Lgs 150/200 e dall'art. 16 del CN Funzioni Locali del 2018, e, ai sensi di tali disposizioni, sono attribuite ad una quota limitata dei dipendenti dell'ente da individuare tramite criteri selettivi. Per questo motivo, il numero esatto dei soggetti che la conseguiranno potrà essere quantificato solo in base agli esiti della procedura selettiva, in ragione del numero di domande presentate e tenuto conto del numero di dipendenti che, sulla base dei criteri di selezione, avranno conseguito il punteggio minimo di idoneità al conseguimento fissato dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Roma Capitale in misura pari a 60/100”.
5.5. Prima ancora che l'avviso di selezione fosse indetto, , con CP_1 nota del 2/7/2020, ha interpellato il Dipartimento della blica chiedendo un parere in merito alla portata dell'art. 23 comma 2 d.lgs 150/2009, anche alla luce dell'art. 16 CN 2016-2018, e più esattamente nella parte in cui stabilisce che “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti…”.
5.6. La richiesta di parere conseguiva alla Circolare n. 15/2019 della Ragioneria Generale dello Stato, relativa al Conto annuale 2018, che in sede di controllo esterno sui contratti integrativi decentrati di ed EE.LL, aveva stabilito CP_3 che per “quota limitata” di dipendenti cui attri modalità selettiva le PEO, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 150/2009, doveva intendersi una quota non superiore al 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura;
l'interpretazione era confermata dal parere reso il 4.07.2019 al MIT dal Dipartimento della Funzione Pubblica in cui era stato evidenziato che “la quota di personale interessato dalla procedura selettiva deve essere limitata ad una quota limitata e quindi non maggioritaria (non superiore al 50%) della platea dei potenziali beneficiari” nonché dalla Circolare del Conto Annuale 2020 in cui il MEF aveva ribadito che per “quota limitata” di dipendenti cui attribuire con modalità selettiva le P.E.O., ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 150/2009, deve intendersi una quota non superiore al 50% dei potenziali beneficiari.
5.7. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito a il CP_1 richiesto parere solo con nota del 23/9/2020, nella quale, disattendendo le critiche mosse dall'Ente alla posizione della Ragioneria dello Stato e la proposta del medesimo di riconoscere la PEO all'80% del personale, ha ribadito: che l'istituto delle PEO ha finalità selettive e carattere premiale, con intenti incentivanti della performance individuale;
che, coerentemente con la suddetta ratio, il dettato dell'art. 23 del D. Lgs.vo 150/2009 è finalizzato ad attribuire il beneficio della PEO esclusivamente ad un numero ristretto di unità di personale, appartenenti alla medesima categoria;
che la “quota limitata”, quale prescrizione normativa, costituisce elemento ineludibile e comunque ulteriore rispetto ai criteri di selettività e di contenimento della spesa pubblica, senza potersi ritenere da essi assorbito;
che pertanto la misura del 50% della platea dei beneficiari rispondeva al dettato normativo, mentre percentuali superiori (quale quella proposta da dell'80%) finiscono per coincidere con la quasi CP_1 totalità del personale in contrasto con la ratio della norma.
5.8. Ricevuto il richiesto parere, ha incontrato le OO.SS CP_1 illustrando le ragioni che l'avevano indotta a chiedere il parere in questione e il contenuto della risposta fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ritenuta vincolante dall'Amministrazione e contestata dalle rappresentanze sindacali;
all'esito, è stato stipulato l'accordo del 25/11/2020, con il quale tutte le parti hanno concordemente stabilito che: Sulla scorta del riferimento ai potenziali beneficiari della progressione nell'ultimo capoverso del parere FP, la procedura di Progressione Economica Orizzontale per l'anno 2020 sarà conseguita da un numero di dipendenti pari al 50% del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ivi compreso il biennio nel livello retributivo, alla data di progressione (1/7/2020) che corrisponde alla citata platea dei potenziali beneficiari, indipendentemente dall'istanza di partecipazione. Nella graduatoria finale, ai fini del raggiungimento di tale percentuale, in caso di ex equo, effettueranno la progressione tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio. Per l'anno 2021, utilizzando le risorse rese disponibili dalla sopra citata limitazione, sarà effettuata una nuova procedura di Progressione Economica Orizzontale finanziata con decorrenza economica e giuridica fissata al 1.1.2021, previa pubblicazione del bando di selezione entro il mese di febbraio 2021.
5.9. Con Determinazione Dirigenziale n. 2221 del 16 dicembre 2020 sono state approvate le graduatorie per le singole categorie di inquadramento (B, C e D), successivamente rettificate con determinazione dirigenziale dell'1/4/2021, con le quali la PEO 2020, in applicazione della quota limite del 50%, è stata riconosciuta ai concorrenti che avevano raggiunto almeno il punteggio di 80,50/100 per la categoria C e di 90/100 per la categoria D, rimanendo così esclusi gli attuali appellanti che avevano conseguito un punteggio inferiore (in particolare, per la categoria C: Cusieri 60, 79,5 e Parte_7 Pt_9
79,5; per la categoria D: 89,25, 88, De Pt_1 Pt_2 Parte_4 Pt_5
79, 82,5, 88 e 80). Parte_6 Pt_8 Pt_10
6. Così puntualmente ricostruita la vicenda in esame e passando all'esame del gravame, con il primo motivo gli appellanti, nell'impugnare la statuizione con cui è stato ritenuto legittimo l'accordo sindacale del 25/11/2020, intervenuto a procedura già avviata con limitazione dei vincitori alla percentuale del 50% rispetto all'intera platea dei concorrenti che avevano raggiunto e superato il punteggio di 60/100, lamentano l'erroneità della decisione perché a loro parere: violerebbe “l'autonomia contrattuale” e la “competenza normativa esclusiva” che sia la legge sia il CN rimettono alla “negoziazione decentrata”, al fine appunto di “determinare” la “quota limitata” di dipendenti a cui far conseguire la
“promozione di livello”; fornirebbe una “errata interpretazione” dello stesso
“contratto collettivo decentrato integrativo”, laddove lo interpreta nel senso che esso prevede che la “quota percentuale” (più limitata) sarà determinata in un momento successivo allo stesso avvio del procedimento;
violerebbe la “par condicio” e il “legittimo affidamento” dei partecipanti alla selezione, laddove consente al “bando” di non indicare la suddetta “percentuale”, permettendo che essa venga determinata in un “momento successivo”.
6.1 Il motivo, in tutte le sue articolazioni è infondato e deve essere respinto.
6.2. Le contestazioni degli appellanti, già disattese dal Tribunale, si fondano essenzialmente sul presupposto che in materia di PEO sussisterebbe un'assoluta riserva di competenza e un'inderogabile vincolatività della contrattazione collettiva integrativa, che, però, nei termini formulati e con riguardo al caso in esame, non può essere affatto condivisa. A supporto della tesi per cui tutti i partecipanti alla procedura selettiva in oggetto con punteggio minimo di 60/100 Part avrebbero avuto diritto alla , gli appellanti invocano il DI del 18/10/2019 (triennio 2019-2021) e in specie l'art. 10 che al comma 1 prevede che “La partecipazione alla procedura di progressione economica orizzontale nella categoria è consentita al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con alla data di scadenza dell'avviso di selezione. CP_1
Il passaggio alla omica superiore è riservato ad una quota percentuale del personale, individuato con apposita procedura selettiva, nel limite delle risorse stanziate nel fondo a tale scopo” e al comma 5 prevede che
“Per accedere alla progressione economica, è necessario raggiungere il punteggio previsto dal successivo art. 12, comma 4…”; nonché l'art 12 che al comma 4 stabilisce che “Ai fini del conseguimento della posizione economica superiore, è richiesto il raggiungimento del punteggio finale minimo di 60/100”. Gli appellanti deducono che mentre il DI del 2018 (triennio 2016-2018) aveva espressamente previsto che la PEO 2017 andasse riconosciuta solo al 70% dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria e quella del 2018 al restante 30% (art. 13) e il DI del 2014 aveva limitato la progressione al 60% per la categoria B, al 50% per la categoria C e al 40% per la categoria D, il DI del 2019 non aveva fissato per l'anno 2020 alcuna limitazione percentuale, stabilendo di contro che < progressione, fosse la risultante esclusivamente dei predetti fattori: “risorse stanziate nel fondo a tale scopo”; “necessità di conseguire una idoneità pari a 60/100”>>; aggiungono che la percentuale del 50% non essendo prevista né dalla legge né dalla contrattazione collettiva nazionale sarebbe arbitraria e quindi illegittima e tale dovrebbe essere ritenuto l'accordo del 25/11/2020, che mai avrebbe potuto derogare alla contrattazione decentrata.
6.3. La tesi degli appellanti si pone in contrasto con le norme di legge e non può essere condivisa.
6.4. Giova, infatti, ricordare che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali” (art 40 comma 3 bis d.lgs n. 165/2001) e che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (art. 40 comma 3 quinques d.lgs cit).
6.5. Il d.lgs n. 165/2001 esclude automatismi nelle progressioni all'interno della stessa area (art 52 comma 1 bis) e la materia delle progressioni economiche orizzontali è regolata dalla legge n. 150/2009, per come modificato dal d.lgs n. 74/2017, che, all'art. 23, dopo avere affermato al comma 1 che “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili”, al comma 2 prevede espressamente, e significativamente, che “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
6.6. Il CN comparto Funzioni Locali 2016-2018 (applicabile ratione temporis) all'art. 16 dispone, conformemente al dettato normativo, che “All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica” (comma 1) e che tale progressione “nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6” (comma 2); inoltre, la contrattazione nazionale riserva a quella integrativa esclusivamente “i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche” (art. 7 comma 4 lett c).
6.7. Appare evidente come il DI del 2019, se interpretato come perorato dagli appellanti, cioè volto al riconoscimento indistinto e affatto limitato, attribuito a un'ampia platea di dipendenti essenzialmente in possesso del requisito dell'anzianità di servizio di cui al comma 6 dell'art 16 CN comparto e di un punteggio di mera sufficienza (60/100 equivale a 6/10), si ponga in contrasto con il richiamato quadro normativo, laddove il punteggio minimo sufficiente deve solo servire a individuare a monte la platea dei potenziali beneficiari.
6.8. E' indiscusso e indiscutibile come il legislatore del 2009, confermato da quello del 2017, abbia inteso attribuire alle progressioni economiche un valore premiale, che per essere tale necessariamente deve essere selettivo e non può ridursi a una generosa, perché indifferenziata, elargizione;
i criteri selettivi (“esperienza professionale”, “qualificazione professionale” e “performance individuale”) devono servire e sono finalizzati non solo a selezionare tra tutti i dipendenti in possesso del requisito base dell'anzianità di permanenza alla categoria di appartenenza quelli che abbiano raggiunto un minimo sufficiente di sviluppo delle competenze professionali e di positivi risultati individuali e collettivi, ma anche, e soprattutto, a individuare tra questi i migliori e non tradursi nel riconoscimento alla totalità o alla quasi totalità dei potenziali beneficiari, come sostengono gli appellanti, altrimenti si finirebbe per eludere oltre a quelli richiamati, anche il principio di non automatismo sancito dall'art. 52 comma 1bis.
6.9 La selezione prevista dalla legge e dalla conforme disciplina collettiva nazionale non è fondata solo sulla disponibilità di risorse economiche, che ha funzione di limite inderogabile di spesa, né sulla sola permanenza nella categoria di appartenenza, che ne è il necessario presupposto, ma sulla individuazione tra tutti gli appartenenti alla categoria professionale e attraverso criteri concordati, di quelli che hanno raggiunto i migliori risultati.
6.10 Lo stesso DI del 2019 non nega, ma anzi riconosce espressamente, che il passaggio alla posizione economica superiore è esclusivamente “riservato ad una quota percentuale del personale” (art. 10 comma 1 secondo periodo), ma omette, a differenza degli anni precedenti, di indicarla specificamente, sicché qualora volesse ritenersi equiparata la mancata esplicitazione alla volontà di escludere la quantificazione sussisterebbe un contrasto con la disciplina legale e collettiva nazionale, che di contro impongono la necessaria limitazione del passaggio all'interno della categoria al solo personale più meritevole tra i potenziali beneficiari.
6.11 A una tale omissione ovvero a una tale incompletezza ha posto rimedio l'accordo del 25/11/2020 sottoscritto dalle stesse parti del contratto decentrato, con evidente funzione integrativa di quest'ultimo, tant'è che significativamente sono state contestualmente disciplinate anche le PEO del 2021, sulle quali l'accordo del 2019 nulla aveva previsto. Contrariamente a quanto assume il gravame, non si tratta di un “semplice accordo”, bensì di un intervento correttivo-integrativo del DI del 2019 nella parte in cui regola le PEO e significativamente le OOSS, pur esplicitando il dissenso dalle note richiamate dall'Amministrazione, hanno tutte convenuto nella sottoscrizione della limitazione al 50% dei potenziali beneficiari, ben consapevoli delle criticità sul punto della generica pattuizione del 2019, che si poneva in evidente contrasto anche con gli accordi degli anni precedenti, che, come ricordato dagli stessi appellanti, fissavano tutti una limitata quota di accesso alla progressione economica in conformità che le fonte superiori.
6.12 Come già evidenziato, alla contrattazione integrativa sono delegati esclusivamente i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche e non certo il potere di estendere indifferenziatamente il trattamento normativo ed economico in oggetto oltre le previsioni legali e collettive.
6.13. La quantificazione della “quota limitata” di cui all'art. 23 d.lgs 150/2009 e di cui all'art. 16 del CN 2016-2018 può essere concordata a livello decentrato nel rispetto della ratio dell'istituto in commento, ma non è possibile riconoscere alla contrattazione integrativa di ignorare il dettato normativo e decidere di non fissarla, come invece pretende il gravame.
6.14. Nel descritto contesto perdono di rilievo le altre argomentazioni degli appellanti tese a contestare la violazione del bando ovvero la lesione dei princìpi di “par condicio” e di “legittimo affidamento”.
6.15 Come già sopra ricordato lo stesso avviso di avvio della procedura selettiva prevedeva espressamente che “L'effettivo numero di candidati idonei che conseguiranno la progressione economica sarà quantificato al termine della procedura in forza del combinato disposto degli artt. 23 del D.Lgs 150/2009, 16 del CN funzioni Locali 2016-2018 e 11 DI 2019 ” (art 4 CP_1 comma 10) e tale riserva era ribadita e ulteriormente esplicitata nella circolare prot GB20200055331 del 3/8/2020. 6.16 La richiamata previsione si comprende alla luce delle vicende già sopra ricostruite e più esattamente della circostanza che, all'epoca di emissione del bando, era in attesa della risposta allo specifico quesito sollevato CP_1 sul punto al Dipartimento della Funzione Pubblica, risposta intervenuta nel settembre 2020, ancor prima della nomina della commissione di valutazione deputata alla redazione delle graduatorie (nomina che dalla delibera di approvazione delle graduatorie risulta effettuata il 17/11/2020), alla quale è seguito, prima della conclusione dei lavori della commissione e della redazione delle graduatorie (16/12/2020), l'accordo sindacale del 25/11/2020. 6.17 Quindi, nessuna lesione dei princìpi invocati perché era ben chiaro, sin dall'emissione del bando, che le PEO 2020 sarebbero state riconosciute non a tutti i concorrenti potenzialmente beneficiari, in possesso del requisito minimo di anzianità e del punteggio minimo di idoneità, bensì solo a un limitato numero di essi, che, per accordo delle stesse parti sociali che avevano stipulato il DI, è stato successivamente, ma prima dell'approvazione delle graduatorie, fissato nella quota del 50%.
6.18 Quanto esposto è sufficiente a disattendere il primo motivo di gravame, rimanendo assorbita ogni altra osservazione sulle argomentazioni svolte dagli appellanti, meramente ripetitive e in contrasto con i princìpi sopra richiamati.
7. Parimenti infondato è il secondo motivo con cui la gravata sentenza viene censurata nella parte in cui ha respinto le autonome richieste dei dipendenti e di revisione del punteggio loro attribuito Parte_3 Parte_7 nelle graduatorie approvate, revisione che a loro parere determinerebbe il riconoscimento delle PEO in discussione anche a prescindere dalla censura sopra disattesa.
7.1. Con riguardo all'appellante il Tribunale ha accertato che nella Pt_3 domanda da questi presentata non era stato indicato “il periodo lavorato”, essendo stata omessa la compilazione dell'apposito quadro.
7.1.1. La circostanza, non smentita dal gravame, trova piena conferma nella lettura della domanda telematica prodotta dallo stesso appellante, in cui, a differenza delle domande presentate dagli altri canditati (cfr quelle di tutti gli originari ricorrenti, compresi gli attuali appellanti), manca il quadro A rubricato
“Esperienza professionale”.
7.1.2. Si tratta di un'omissione rilevante, sia perché la “esperienza professionale” era uno dei criteri selettivi che concorrevano alla valutazione complessiva sia perché il bando, conformemente, prevedeva espressamente: che “ La domanda deve essere compilata direttamente on line in ogni parte d'interesse e secondo le indicazioni ivi previste, con l'inserimento di tutti i dati richiesti e le dichiarazioni utili per l'attribuzione dei punteggi. Ai fini della validità della dichiarazione, deve essere apposto un segno di spunta - flag -su tutti i campi in cui sono stati dichiarati dati e/o informazioni” (art 2 comma 5); che
“L'omissione totale o parziale delle informazioni e dei dati e delle dichiarazioni obbligatorie è causa di esclusione dalla procedura” (art 2 comma 6); che “Non è ammessa alcuna richiesta di proroga del termine di presentazione, ovvero, di riesame dell'esclusione per errori materiali nelle istanze, compreso il mancato completamento della procedura per qualsiasi motivazione” (comma 7), essendo invece consentito “Entro il termine fissato per la presentazione…. apportare rettifiche ed integrazioni alle domande già inviate” (comma 8), rettifica nella specie non intervenuta;
che con la domanda dovevano essere rese “ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in caso di false dichiarazioni” alcune dichiarazioni, tra le quali quella relativa alla “esperienza professionale, quantificata in giorni, maturata presso e/o altri Enti locali CP_1
(Comuni, Unione di Comuni, Città Metropolitane, Province) alla data di pubblicazione dell'Avviso, ovvero presso altre Amministrazioni pubbliche diverse dagli Enti locali, da inserire negli appositi campi. Sono, infine, dichiarati anche i periodi non computabili come anzianità di servizio, in quanto non retribuiti e non validi a fini contributivi (es. aspettativa per motivi personali, oppure per ricongiungimento con il coniuge all'estero, ovvero per avviare un'attività professionale o imprenditoriale, i congedi non retribuiti per gravi ragioni familiari)” (art. 3 comma 2 lett d); che “Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli auto-certificati in conformità a quanto previsto nel modello di domanda ed acquisiti entro i termini indicati nel precedente art. 2, comma 7. Non saranno ammesse autocertificazioni parziali o tardive” (art. 4 comma 1) 7.1.3. Coerentemente con le richiamate previsioni, alla Commissione esaminatrice, così come pure messo in rilievo dal Tribunale, era affidato esclusivamente “il compito di verificare la correttezza dei report recanti i risultati delle istruttorie, elaborati mediante il raffronto tra quanto dichiarato dai candidati e le informazioni e i dati che risiedono nel sistema informativo integrato del personale dell'Ente, ovvero acquisiti da altre pubbliche amministrazioni” nonché, nel caso di rilevate “incongruenze, tra le autocertificazioni dei candidati e le risultanze in possesso dell'Amministrazione”, la facoltà, se ritenuti necessari, di chiedere integrazioni o chiarimenti, ovvero disporre ulteriori controlli (art. 5 comma 1).
7.1.4. A fronte delle richiamate inequivoche previsioni, non hanno rilievo le argomentazioni del gravame che si limitano a invocare l'art. 18 legge n. 241/1990 e una pronuncia dei giudici amministrativi (C.d.S. n. 1608/2008), richiami all'evidenza inconferenti perché ciò che viene qui in rilievo è la violazione dei requisiti obbligatori imposti dal bando e che vanno a incidere direttamente sulla procedura selettiva.
7.1.5. Infine, non vale neppure invocare l'istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, come fatto in sede di discussione orale dal procuratore dell'appellante, perché, a prescindere da ogni altra considerazione superflua ai fini della decisione, detto istituto, per come anche affermato dalla pronuncia del TAR Lazio prodotta in causa (n. 15901/2024), che accede a un'interpretazione estensiva in dichiarato dissenso con gli orientamenti più restrittivi del Consiglio di Stato, “il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio”.
7.1.6. L'appellante assume che la Commissione esaminatrice si sarebbe dovuta attivare per sanare un suo errore sostanziale, cercando così di ottenere un indebito vantaggio con contestuale lesione dell'imparzialità della selezione, dell'integrità e trasparenza della stessa e della parità di trattamento tra tutti i partecipanti, pretesa che non ha giuridico fondamento.
7.1.7. La non completezza della domanda e l'assenza delle indicazioni necessarie richieste in sede di bando nonché della pure richiesta dichiarazione sostitutiva artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. precludono, all'evidenza, l'accertamento ex post, in giudizio, dei periodi di servizio prestati, restando così confermata la valutazione della Commissione esaminatrice.
7.2. Con riguardo alla posizione di educatrice di asilo nido, Parte_7 questa in sede di domanda di partecipazione, al già citato quadro A “esperienza professionale”, ha dichiarato: dall'1/4/1998 al 28/12/2008 n. 1180 giornate di lavoro a tempo determinato con e dal 29/12/2008 al 30/6/2020 CP_1
n. 4156 giornate a tempo inde un totale di n. 5336 giorni di contratto maturati presso nella categoria di appartenenza e n. 0 CP_1 giorni di contratto presso n altra categoria.
7.2.1. In sede di verifica, la Commissione esaminatrice ha rilevato che dal sistema informatico del personale risultavano solo n. 4620 giorni di contratto maturati presso l'Amministrazione capitolina nella categoria di godimento e n. 0 giorni di contratto maturati sempre presso questa Amministrazione in altre categorie, conseguentemente alla predetta è stato attribuito, per il fattore relativo all'esperienza professionale, il punteggio di 19,5 di cui: n. 19,5 punti per l'esperienza maturata presso e n. 0 punti per l'esperienza (cfr CP_1 relazione istruttoria prodotta dall'Ente sub doc. 32). Entrambe le istanze di riesame dell'appellante, di identico contenuto, sono state respinte dalla in sede istruttoria perché sprovviste della documentazione CP_2 aggior servizio dichiarato (cfr citata relazione istruttoria).
7.2.2. L'appellante, così come evidenziato dal Tribunale, neppure in giudizio ha dato prova di avere lavorato un numero di giornate superiore a quello accertato dalla Commissione e si pone in evidente contrasto con il principio di distribuzione dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c. la tesi del gravame per cui sarebbe stato onere di dimostrare “al giudice che il dato fornito CP_1 dalla ricorrente non era veritiero, e ciò non sulla base del solo dato presente nel
“sistema informativo integrato del personale”….. ma attraverso la produzione in giudizio dei “contratti a tempo determinato”, che dimostrassero che il “numero dei giorni lavorati” con rapporti a tempo determinato era “inferiore” a quello
“autocertificato” dalla ricorrente”.
7.2.3. Era invece quest'ultima a dover dimostrare in giudizio, vista l'avanzata pretesa, di avere lavorato un numero maggiore di giornate rispetto alle n. 4620 pacificamente riconosciute dalla Commissione esaminatrice, onere affatto assolto perché, come affermato nella gravata sentenza, senza smentita alcuna, non è sufficiente la busta paga ,ove è indicata la data dell' 1/4/98 come data di immissione fuori ruolo senza alcuna indicazione sulla durata dei giorni lavorati fuori ruolo>.
7.2.4 Indimostrato, tardivo e insufficiente è il richiamo del gravame ad un
“certificato di servizio”, “ottenuto successivamente al deposito del ricorso in primo grado”: i) indimostrato, perché agli atti del gravame non risulta depositato detto certificato, che non si rinviene neppure tra gli atti di primo grado, dove è solo presente una pagina di quaderno a quadretti compilata a mano dalla stessa appellante con la sintetica e insufficiente dichiarazione “sotto la mia responsabilità”; ii) tardivo perché si tratterebbe di un documento prodotto in violazione dell'art. 437 c.p.c., e quindi inammissibile, tenuto conto che il ricorso introduttivo (e neppure il gravame) indicano analiticamente le singole giornate in cui sarebbe stato prestato il servizio pre-ruolo, onde consentirne la puntuale verifica;
iii) insufficiente, perché nel computo della Commissione sono state con evidenza inserite anche le giornate in pre-ruolo (pacificamente il servizio di ruolo è di n. 4156 giornate a fronte delle n. 4620 giornate riconosciute in totale), sicché sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare di avere prestato un servizio in pre ruolo superiore a quello riconosciuto e i dati indicati nell'ultima pagina di gravame non sono documentati, non sono di facile lettura, accorpano il dato per anno scolastico (2002-2003, 2003-2004, 2007-2008) e non lo distinguono per singolo anno solare, per come invece necessario, e infine non consentono in alcun modo di ritenere che i giorni indicati siano diversi e ulteriori rispetto a quelli già computati dall'Amministrazione.
7.3. Infine, con riguardo a entrambi gli appellanti, non vale invocare dati presunti di precedenti domande, attesa l'autonomia di ogni procedura selettiva e la necessità di verifica all'interno di ciascuna secondo le previsioni dei singoli bandi, soprattutto se, come nella specie, non vi sia alcun rinvio alle selezioni precedenti.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
8.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna gli appellanti a rifondere a le spese del grado liquidate CP_1 in € 8.470,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a.; in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 30.1.2025 LA PRESIDENTE rel dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2158 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
elett.me dom.ti in Roma, Circonvallazione Clodia n. 5, Parte_10
. Giuseppe Pio Torcicollo che li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTI E elett.me dom.ta in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, CP_1 presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rizzo giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2007/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 28.02.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e , unitamente ad altri colleghi non appellanti, Parte_9 Parte_10 er po indeterminato di e di aver CP_1 partecipato ad un Avviso di selezione, pubblicato in data 30.07.2020 e avente ad oggetto “Indizione della procedura selettiva per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) nella categoria di appartenenza e di non essere risultati vincitori e ciò in ragione della limitazione adottata dall'Ente con determina del 16/12/2020 a seguito di accordo sindacale del 25/11/2020 di cui lamentavano sotto vari profili l'illegittimità; precisato, inoltre, che con riguardo a e (oltre ad altri colleghi non Parte_3 Parte_7 appellanti) era errato anche il punteggio attribuito per la voce “esperienza professionale”, hanno convenuto in giudizio rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione del punteggio per il fattore esperienza professionale nonché alla rideterminazione del punteggio totale e, per l'effetto, a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020, per i seguenti ricorrenti:
…….. , esperienza professionale punti 30, punteggio totale Parte_3
90/100;….. esperienza professionale punti 22,50, Parte_7 punteggio to rdine, accertare un diverso punteggio per il fattore esperienza professionale rispetto a quello attribuito e comunque superiore allo stesso;
per l'effetto……. condannare a liquidare CP_1 le differenze retributive fra il livello posseduto ante come appresso indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino all'attualità, oltre interessi legali, per i ricorrenti Pt_3
(C6)…… e (C4).
[...] Parte_7 dentemen della domanda sub 1 per i ricorrenti ivi indicati, accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'accordo del 25.11.2020 in quanto contrastante con la disciplina legislativa e contrattuale di rango superiore, compreso il DI del 18.10.2019, il diritto a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020 per i ricorrenti…… (D3),…. CRETA Parte_1
SS (D3)…..,…….. DETTORI I fetto, condannare a liquidare a ciascuno dei suindicati ricorrenti le differenze CP_1 vello posseduto e il livello spettante, come sopra indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino al31.12.2020, oltre interessi legali;
accertare e dichiarare il diritto a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020 per i ricorrenti (C6)….. Parte_3 [...]
(D3), Parte_5 Parte_6 Parte_7
(C4),…….. (C3) e D' (D4); per l'effetto, Parte_9 Parte_10 condannare a liquidare a ciascuno dei suindicati ricorrenti le CP_1 differenze retributive fra il livello posseduto e il livello spettante, come sopra indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino all'attualità, oltre interessi legali;
condannare CP_1 alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre spese gen rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma, con riguardo agli CP_1 odierni appellanti, ha int pinto il ricorso, compensando le spese di lite.
1.2. Il primo giudice, per quanto qui rileva limitatamente alle posizioni degli appellanti: i) ha disatteso l'eccezione di improcedibilità del ricorso in forma cumulativa per disomogeneità delle posizioni dei lavoratori e potenziale conflitto di interessi posto che per tutti i ricorrenti era comunque individuabile il medesimo, ma distinto interesse;
ii) quanto alla posizione di ha Parte_9 disatteso l'eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in diem, osservando che i fatti oggetto dei precedenti giudizi erano anteriori all'indizione dell'avviso di selezione in discussione, ritenendo quindi la pretesa oggetto del presente giudizio non deducibile in quelli precedenti;
iii) nel merito e con riguardo a tutti gli appellanti, richiamate le disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e integrativa per il personale del comparto, nonché i pareri del MEF e del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha osservato che la a tal fine nominata terminati i lavori di CP_2 verifica delle istruttorie predisposte dagli uffici del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, formava le graduatorie finali dei candidati, una per ogni categoria di inquadramento (B, C, D), e quantificava il numero limitato di dipendenti a cui riconoscere la progressione economica ai sensi delle sopra citate disposizioni normative e contrattuali, pari al 50% dei potenziali beneficiari, comprendendo i valori ex aequo rientranti in tale limite> e che In base alle suddette graduatorie “conseguivano la PEO 2020 i dipendenti idonei entro il limite percentuale del 50% della platea degli interessati che avessero conseguito: per la categoria D, il punteggio di almeno 90/100 (oltre ex aequo), per la categoria C il punteggio di almeno 80/100” come affermato da
[...]
nella memoria pag 3>, ritenendo <corretto l'o cp_1 dell'amministrazione capitolina< i>>; ha ulteriormente precisato che l'art 23 Dlgs 150/09 in conformità a quanto disposto dall'art 52 Dlgs 165/01 prevede che le amministrazione debbano riconoscere le procedure selettive volte al conseguimento delle PEO indette sulla base del CN e DI e nei limiti delle risorse, ma le PEO devono essere attribuite tramite selezione ad una quota limitata di dipendenti da scegliere in virtù di competenze professionali e risultati individuali Pertanto è vero che le progressioni devono essere per così dire stabilite dai CN e DI , ma la legge pone oltre ai limiti delle risorse e della selezione l'ulteriore limite della quota limitata di dipendenti cui attribuire la PEO. Lo stesso art 16 proprio del CN prevede l'attribuzione della PEO ad una quota limitata di dipendenti e lo stesso art 10 DI prevede che il passaggio alla PEO superiore è riservato ad una quota percentuale di personale nei limiti delle risorse stanziate nel fondo a tale scopo . La percentuale quindi è prevista anche dal DI ed appare chiaro che nessuna norma potrebbe indicare la percentuale Part di dipendenti cui attribuire la , in quanto si dovrà di volta in volta fare i conti con le domande presentate , con la platea di potenziali beneficiari, individuati in base alla selezione, e con le risorse a disposizione. Lo dice proprio l'art 10 della contrattazione integrativa. Per cui non esiste una discrepanza tra quanto affermato dalla legge e quanto affermato dal CN e dal DI , essendo le variabili sopra indicate gli elementi da considerare , tra cui il cui ruolo primario è dettato dalle, avendo presente il carattere premiale dell'istituto . Sono poi le parti sociali che in sede di accordo hanno aderito al riconoscimento della PEO al 50% del personale in possesso dei requisiti di partecipazione , aderendo se pur dopo una discussione, alla proposta della delegazione di parte pubblica che aveva ritenuto vincolante il parere della Funzione Pubblica in merito a tale quota di percentuale . Detto parere, reso proprio su interpello della resistente per le PEO in esame, ha ritenuto di aderire alla circolare del MEF 15/19 che ha interpretato la locuzione “quota limitata” contenuta nell'art 23 Dlgs 150/09 come quota di personale interessato dalla procedura selettiva non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari , in quanto, se si riconoscessero le PEO a più della metà del personale non sarebbe la PEO un istituto premiale . Inoltre l'articolo 16 del contratto collettivo nazionale commi due e sei non fa che ribadire quello che è indicato nell'articolo 23 citato dalla legge, in quanto afferma che nel limite delle risorse disponibili la progressione va riconosciuta, in base ad una selezione, ad una quota limitata, da individuare anche sulla base del criterio della permanenza biennale nella posizione di partenza , pertanto tale articolo vuole significare che la quota deve essere determinata tra coloro che hanno i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, ossia punteggio e permanenza biennale . Lo stesso bando di concorso all'art. 1, all'art.4 commi 9 e 10 precisa che il numero delle persone al quale sarà attribuita la progressione non è prestabilito ma sarà determinato al termine della procedura , pertanto, conformemente alla disposizione del bando ,il numero è stato determinato con l'accordo del 25 novembre 2020.Non vi sono elementi per ritenere che tale accordo sia illegittimo nell'individuazione della quota del 50% alla luce sia del quadro normativo indicato e sia della finalità premiale nell'istituto della PEO che consente di scremare tra personale che è in possesso dei requisiti previsti dalla selezione( punteggio pari o superiore a 60/100 e permanenza nel biennio) nella misura del 50%. Una volta poi conosciuto il numero di tali potenziali il beneficiari, Part la scrematura del 50% si è fatta ritenendo di attribuire la a chi nella categoria D avesse un punteggio pari o superiore al 90/100 e categoria C un punteggio pari o superiore a 80, 5/100. Sulla base di questa interpretazione le norme contrattuali e le norme legislative vanno in un unico senso per cui perde di rilievo la censura secondo cui sarebbe demandata alla contrattazione la regolamentazione delle progressioni. In assenza di determinazioni sul numero sia da parte della legge che da parte della contrattazione, numero che non può essere determinato aprioristicamente in quanto dipende dalle variabili sopra menzionate, prima fra tutte le risorse disponibili ,il criterio indicato dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica è quello che appare più in armonia con il sistema premiale della PEO, non ritenendosi sufficiente il mero criterio selettivo del punteggio base, ma essendo la selezione un criterio che debba aggiungersi all'altro criterio scriminante che è quello della limitazione della quota. Appare superata quindi anche la censura secondo cui l'accordo del 25 novembre 2020 sarebbe un accordo annuale che si inserisce in una contrattazione che invece ha valenza triennale essendo l'accordo annuale un necessario completamento delle disposizioni dei contratti collettivi. Laddove invece non si considerasse corretto il criterio del 50% in relazione alle finalità dell'istituto, si deve ricordare che il Dipartimento della Funzione pubblica è l'organo deputato all'interpretazione delle norme di legge in materia di pubblico impiego ed in presenza di incertezze è sicuramente l' organo più autorevole ad indirizzare scelte della PA >; iv) quanto ai ricorrenti che avevano lamentato anche l'errato calcolo del punteggio sotto il profilo dell'esperienza professionale, ha precisato che il bando, con riferimento all'esperienza professionale, prevedeva che i candidati avrebbero dovuto presentare, con la domanda, un'autocertificazione indicando il totale dei giorni di servizio maturati alle dipendenze di e di altre pubbliche CP_1 amministrazioni dalla stipula di ciascun contratto di lavoro subordinato fino al 30.06.2020; ha premesso che la discrepanza nasce in relazione al numero di giorni lavorati come dichiarati dai ricorrenti e come risultanti alla amministrazione [..]> e che nella graduatoria della PEO del 2017 con la maggiorazione degli ulteriori anni passati da detta selezione , in quanto l'avviso del 2017 non faceva riferimento al confronto dei dati tra quanto dichiarato dal candidato e quanto presente nel sistema informativo, novità introdotta dall'art 5 dell'avviso di cui alla PEO 2020, pertanto in quella sede non procedendosi a tale confronto l'oggetto della valutazione era disancorato da tale dato ,oggi presente, con conseguente rilievo della difformità tra quanto dichiarato e quanto presente nei sistemi informatici>; con specifico riguardo alla posizione di ha osservato che non ha Parte_3
indicato nella domanda il periodo la pilando il riquadro . La mancata compilazione del predetto campo della domanda preclude di valutare l'esperienza professionale del candidato, in quanto ha errato nella partecipazione alla procedura concorsuale. Ne si può richiamare l'articolo 5 del bando che prevede il compito della Commissione di verificare la correttezza dei report recanti i risultati delle istruttorie, elaborati mediante il raffronto tra quanto dichiarato dai candidati e le informazioni e i dati che risiedono nel sistema informativo integrato del personale dell'ente, non essendo possibile alcun raffronto tra i dati possesso dell'ente e quelli dichiarati o meglio non dichiarati dal candidato>, pertanto il candidato non aveva raggiunto il punteggio per il Part conseguimento della , dovendosi confermare il punteggio dato dalla Commissione;
con rigu alla concorrente ha osservato che Parte_7
la stessa chiede il riconoscimento del punteggio di 18 punti per gli anni svolti sotto il contratto a tempo indeterminato decorrente da dicembre 2008 e per quanto riguarda i contratti a termine intercorsi dal 1998 al dicembre 2008, data di decorrenza del contratto a tempo indeterminato, assume come lavorati 1180 giorni, ma non documenta tali periodi, non essendo sufficiente la busta paga
,ove è indicata la data dell' 1/4/98 come data di immissione fuori ruolo senza alcuna indicazione sulla durata dei giorni lavorati fuori ruolo;
ne deriva che le andranno riconosciuti solo i periodi che l'amministrazione le ha attribuito in base ad i dati in suo possesso>
2. Contro detta decisione hanno proposto tempestivo appello Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_12 Parte_9 Pt_10
lamentando in sintesi: I) l'erroneità della decisione nella parte in cui
[...] ato la “legittimità” dell'accordo del 25.11.2020, raggiunto a procedura
“già avviata”, consistente nel limitare solo al 50% (dei ”potenziali partecipanti”) il numero degli “idonei” da “promuovere” al livello superiore;
II) l'erroneità della decisione, limitatamente a e i quali a Parte_3 Parte_7 differenza degli altri ricorren isti a volta alla
“rideterminazione del punteggio” per il fattore “esperienza professionale”, rideterminazione che, viceversa, li avrebbe collocati nella quota del “50%” che ha ottenuto la promozione.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Va osservato preliminarmente che sono coperte da giudicato interno, per omessa impugnazione, le statuizioni con le quali il Tribunale ha respinto l'eccezione di improcedibilità e, con riguardo a , quella di ne bis Parte_9 in idem.
4. Per il resto l'appello è infondato e deve essere respinto.
5. Prima di passare all'esame delle censure mosse alla gravata sentenza, è utile richiamare in sintesi i passaggi rilevanti della procedura selettiva in discussione, per come allegati dalle parti e in atti documentati, ma non adeguatamente tenuti in conto dagli appellanti.
5.1. Con determinazione dirigenziale n. 1269 del 30.07.2020, il Dipartimento Risorse Umane di ha indetto una procedura di Progressione CP_1
Economica Orizzontale (PEO) nella categoria di appartenenza, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato ascritti alle categorie A, B, C e D, in possesso, al 30.06.2020, di un'anzianità di servizio nella posizione economica in godimento non inferiore a due anni e che non avessero ricevuto, nel biennio precedente, la sanzione disciplinare definitiva della sospensione dal servizio superiore a dieci giorni.
5.2 Il bando premetteva che la procedura era indetta “In conformità alle disposizioni del Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, di cui all'art. 16, ed in applicazione del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente di , di cui agli artt. 10, 11 CP_1
e 12” e che “La progressione economica è riconosciuta sulla base di criteri selettivi volti a valorizzare la professionalità acquisita dai dipendenti, grazie all'esperienza e al percorso di qualificazione professionale, nonché all'impegno profuso per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati rilevanti per l'Amministrazione”.
5.3. Lo stesso bando, regolate le modalità di presentazione della domanda entro il 14/9/2020 e il contenuto delle stesse, all'art. 4 fissava i criteri di selezione per la redazione della graduatoria, e, per quanto qui rileva, agli ultimi commi prevedeva espressamente: che “Nella graduatoria sono considerati idonei i candidati che, dalla somma dei punteggi conseguiti nei tre fattori selettivi, al netto delle decurtazioni di cui al precedente comma 8, avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60/100” (comma 9); che “L'effettivo numero di candidati idonei che conseguiranno la progressione economica sarà quantificato al termine della procedura in forza del combinato disposto degli artt. 23 del D.Lgs 150/2009, 16 del CN funzioni Locali 2016-2018 e 11 DI 2019
” (comma 10). CP_1 colare prot GB20200055331 del 3/8/2020 è stato ribadito, per quanto qui rileva, che “Le progressioni sono disciplinate dall'art. 23 del D.Lgs 150/200 e dall'art. 16 del CN Funzioni Locali del 2018, e, ai sensi di tali disposizioni, sono attribuite ad una quota limitata dei dipendenti dell'ente da individuare tramite criteri selettivi. Per questo motivo, il numero esatto dei soggetti che la conseguiranno potrà essere quantificato solo in base agli esiti della procedura selettiva, in ragione del numero di domande presentate e tenuto conto del numero di dipendenti che, sulla base dei criteri di selezione, avranno conseguito il punteggio minimo di idoneità al conseguimento fissato dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Roma Capitale in misura pari a 60/100”.
5.5. Prima ancora che l'avviso di selezione fosse indetto, , con CP_1 nota del 2/7/2020, ha interpellato il Dipartimento della blica chiedendo un parere in merito alla portata dell'art. 23 comma 2 d.lgs 150/2009, anche alla luce dell'art. 16 CN 2016-2018, e più esattamente nella parte in cui stabilisce che “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti…”.
5.6. La richiesta di parere conseguiva alla Circolare n. 15/2019 della Ragioneria Generale dello Stato, relativa al Conto annuale 2018, che in sede di controllo esterno sui contratti integrativi decentrati di ed EE.LL, aveva stabilito CP_3 che per “quota limitata” di dipendenti cui attri modalità selettiva le PEO, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 150/2009, doveva intendersi una quota non superiore al 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura;
l'interpretazione era confermata dal parere reso il 4.07.2019 al MIT dal Dipartimento della Funzione Pubblica in cui era stato evidenziato che “la quota di personale interessato dalla procedura selettiva deve essere limitata ad una quota limitata e quindi non maggioritaria (non superiore al 50%) della platea dei potenziali beneficiari” nonché dalla Circolare del Conto Annuale 2020 in cui il MEF aveva ribadito che per “quota limitata” di dipendenti cui attribuire con modalità selettiva le P.E.O., ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 150/2009, deve intendersi una quota non superiore al 50% dei potenziali beneficiari.
5.7. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito a il CP_1 richiesto parere solo con nota del 23/9/2020, nella quale, disattendendo le critiche mosse dall'Ente alla posizione della Ragioneria dello Stato e la proposta del medesimo di riconoscere la PEO all'80% del personale, ha ribadito: che l'istituto delle PEO ha finalità selettive e carattere premiale, con intenti incentivanti della performance individuale;
che, coerentemente con la suddetta ratio, il dettato dell'art. 23 del D. Lgs.vo 150/2009 è finalizzato ad attribuire il beneficio della PEO esclusivamente ad un numero ristretto di unità di personale, appartenenti alla medesima categoria;
che la “quota limitata”, quale prescrizione normativa, costituisce elemento ineludibile e comunque ulteriore rispetto ai criteri di selettività e di contenimento della spesa pubblica, senza potersi ritenere da essi assorbito;
che pertanto la misura del 50% della platea dei beneficiari rispondeva al dettato normativo, mentre percentuali superiori (quale quella proposta da dell'80%) finiscono per coincidere con la quasi CP_1 totalità del personale in contrasto con la ratio della norma.
5.8. Ricevuto il richiesto parere, ha incontrato le OO.SS CP_1 illustrando le ragioni che l'avevano indotta a chiedere il parere in questione e il contenuto della risposta fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ritenuta vincolante dall'Amministrazione e contestata dalle rappresentanze sindacali;
all'esito, è stato stipulato l'accordo del 25/11/2020, con il quale tutte le parti hanno concordemente stabilito che: Sulla scorta del riferimento ai potenziali beneficiari della progressione nell'ultimo capoverso del parere FP, la procedura di Progressione Economica Orizzontale per l'anno 2020 sarà conseguita da un numero di dipendenti pari al 50% del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ivi compreso il biennio nel livello retributivo, alla data di progressione (1/7/2020) che corrisponde alla citata platea dei potenziali beneficiari, indipendentemente dall'istanza di partecipazione. Nella graduatoria finale, ai fini del raggiungimento di tale percentuale, in caso di ex equo, effettueranno la progressione tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio. Per l'anno 2021, utilizzando le risorse rese disponibili dalla sopra citata limitazione, sarà effettuata una nuova procedura di Progressione Economica Orizzontale finanziata con decorrenza economica e giuridica fissata al 1.1.2021, previa pubblicazione del bando di selezione entro il mese di febbraio 2021.
5.9. Con Determinazione Dirigenziale n. 2221 del 16 dicembre 2020 sono state approvate le graduatorie per le singole categorie di inquadramento (B, C e D), successivamente rettificate con determinazione dirigenziale dell'1/4/2021, con le quali la PEO 2020, in applicazione della quota limite del 50%, è stata riconosciuta ai concorrenti che avevano raggiunto almeno il punteggio di 80,50/100 per la categoria C e di 90/100 per la categoria D, rimanendo così esclusi gli attuali appellanti che avevano conseguito un punteggio inferiore (in particolare, per la categoria C: Cusieri 60, 79,5 e Parte_7 Pt_9
79,5; per la categoria D: 89,25, 88, De Pt_1 Pt_2 Parte_4 Pt_5
79, 82,5, 88 e 80). Parte_6 Pt_8 Pt_10
6. Così puntualmente ricostruita la vicenda in esame e passando all'esame del gravame, con il primo motivo gli appellanti, nell'impugnare la statuizione con cui è stato ritenuto legittimo l'accordo sindacale del 25/11/2020, intervenuto a procedura già avviata con limitazione dei vincitori alla percentuale del 50% rispetto all'intera platea dei concorrenti che avevano raggiunto e superato il punteggio di 60/100, lamentano l'erroneità della decisione perché a loro parere: violerebbe “l'autonomia contrattuale” e la “competenza normativa esclusiva” che sia la legge sia il CN rimettono alla “negoziazione decentrata”, al fine appunto di “determinare” la “quota limitata” di dipendenti a cui far conseguire la
“promozione di livello”; fornirebbe una “errata interpretazione” dello stesso
“contratto collettivo decentrato integrativo”, laddove lo interpreta nel senso che esso prevede che la “quota percentuale” (più limitata) sarà determinata in un momento successivo allo stesso avvio del procedimento;
violerebbe la “par condicio” e il “legittimo affidamento” dei partecipanti alla selezione, laddove consente al “bando” di non indicare la suddetta “percentuale”, permettendo che essa venga determinata in un “momento successivo”.
6.1 Il motivo, in tutte le sue articolazioni è infondato e deve essere respinto.
6.2. Le contestazioni degli appellanti, già disattese dal Tribunale, si fondano essenzialmente sul presupposto che in materia di PEO sussisterebbe un'assoluta riserva di competenza e un'inderogabile vincolatività della contrattazione collettiva integrativa, che, però, nei termini formulati e con riguardo al caso in esame, non può essere affatto condivisa. A supporto della tesi per cui tutti i partecipanti alla procedura selettiva in oggetto con punteggio minimo di 60/100 Part avrebbero avuto diritto alla , gli appellanti invocano il DI del 18/10/2019 (triennio 2019-2021) e in specie l'art. 10 che al comma 1 prevede che “La partecipazione alla procedura di progressione economica orizzontale nella categoria è consentita al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con alla data di scadenza dell'avviso di selezione. CP_1
Il passaggio alla omica superiore è riservato ad una quota percentuale del personale, individuato con apposita procedura selettiva, nel limite delle risorse stanziate nel fondo a tale scopo” e al comma 5 prevede che
“Per accedere alla progressione economica, è necessario raggiungere il punteggio previsto dal successivo art. 12, comma 4…”; nonché l'art 12 che al comma 4 stabilisce che “Ai fini del conseguimento della posizione economica superiore, è richiesto il raggiungimento del punteggio finale minimo di 60/100”. Gli appellanti deducono che mentre il DI del 2018 (triennio 2016-2018) aveva espressamente previsto che la PEO 2017 andasse riconosciuta solo al 70% dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria e quella del 2018 al restante 30% (art. 13) e il DI del 2014 aveva limitato la progressione al 60% per la categoria B, al 50% per la categoria C e al 40% per la categoria D, il DI del 2019 non aveva fissato per l'anno 2020 alcuna limitazione percentuale, stabilendo di contro che < progressione, fosse la risultante esclusivamente dei predetti fattori: “risorse stanziate nel fondo a tale scopo”; “necessità di conseguire una idoneità pari a 60/100”>>; aggiungono che la percentuale del 50% non essendo prevista né dalla legge né dalla contrattazione collettiva nazionale sarebbe arbitraria e quindi illegittima e tale dovrebbe essere ritenuto l'accordo del 25/11/2020, che mai avrebbe potuto derogare alla contrattazione decentrata.
6.3. La tesi degli appellanti si pone in contrasto con le norme di legge e non può essere condivisa.
6.4. Giova, infatti, ricordare che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali” (art 40 comma 3 bis d.lgs n. 165/2001) e che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (art. 40 comma 3 quinques d.lgs cit).
6.5. Il d.lgs n. 165/2001 esclude automatismi nelle progressioni all'interno della stessa area (art 52 comma 1 bis) e la materia delle progressioni economiche orizzontali è regolata dalla legge n. 150/2009, per come modificato dal d.lgs n. 74/2017, che, all'art. 23, dopo avere affermato al comma 1 che “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili”, al comma 2 prevede espressamente, e significativamente, che “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
6.6. Il CN comparto Funzioni Locali 2016-2018 (applicabile ratione temporis) all'art. 16 dispone, conformemente al dettato normativo, che “All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica” (comma 1) e che tale progressione “nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6” (comma 2); inoltre, la contrattazione nazionale riserva a quella integrativa esclusivamente “i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche” (art. 7 comma 4 lett c).
6.7. Appare evidente come il DI del 2019, se interpretato come perorato dagli appellanti, cioè volto al riconoscimento indistinto e affatto limitato, attribuito a un'ampia platea di dipendenti essenzialmente in possesso del requisito dell'anzianità di servizio di cui al comma 6 dell'art 16 CN comparto e di un punteggio di mera sufficienza (60/100 equivale a 6/10), si ponga in contrasto con il richiamato quadro normativo, laddove il punteggio minimo sufficiente deve solo servire a individuare a monte la platea dei potenziali beneficiari.
6.8. E' indiscusso e indiscutibile come il legislatore del 2009, confermato da quello del 2017, abbia inteso attribuire alle progressioni economiche un valore premiale, che per essere tale necessariamente deve essere selettivo e non può ridursi a una generosa, perché indifferenziata, elargizione;
i criteri selettivi (“esperienza professionale”, “qualificazione professionale” e “performance individuale”) devono servire e sono finalizzati non solo a selezionare tra tutti i dipendenti in possesso del requisito base dell'anzianità di permanenza alla categoria di appartenenza quelli che abbiano raggiunto un minimo sufficiente di sviluppo delle competenze professionali e di positivi risultati individuali e collettivi, ma anche, e soprattutto, a individuare tra questi i migliori e non tradursi nel riconoscimento alla totalità o alla quasi totalità dei potenziali beneficiari, come sostengono gli appellanti, altrimenti si finirebbe per eludere oltre a quelli richiamati, anche il principio di non automatismo sancito dall'art. 52 comma 1bis.
6.9 La selezione prevista dalla legge e dalla conforme disciplina collettiva nazionale non è fondata solo sulla disponibilità di risorse economiche, che ha funzione di limite inderogabile di spesa, né sulla sola permanenza nella categoria di appartenenza, che ne è il necessario presupposto, ma sulla individuazione tra tutti gli appartenenti alla categoria professionale e attraverso criteri concordati, di quelli che hanno raggiunto i migliori risultati.
6.10 Lo stesso DI del 2019 non nega, ma anzi riconosce espressamente, che il passaggio alla posizione economica superiore è esclusivamente “riservato ad una quota percentuale del personale” (art. 10 comma 1 secondo periodo), ma omette, a differenza degli anni precedenti, di indicarla specificamente, sicché qualora volesse ritenersi equiparata la mancata esplicitazione alla volontà di escludere la quantificazione sussisterebbe un contrasto con la disciplina legale e collettiva nazionale, che di contro impongono la necessaria limitazione del passaggio all'interno della categoria al solo personale più meritevole tra i potenziali beneficiari.
6.11 A una tale omissione ovvero a una tale incompletezza ha posto rimedio l'accordo del 25/11/2020 sottoscritto dalle stesse parti del contratto decentrato, con evidente funzione integrativa di quest'ultimo, tant'è che significativamente sono state contestualmente disciplinate anche le PEO del 2021, sulle quali l'accordo del 2019 nulla aveva previsto. Contrariamente a quanto assume il gravame, non si tratta di un “semplice accordo”, bensì di un intervento correttivo-integrativo del DI del 2019 nella parte in cui regola le PEO e significativamente le OOSS, pur esplicitando il dissenso dalle note richiamate dall'Amministrazione, hanno tutte convenuto nella sottoscrizione della limitazione al 50% dei potenziali beneficiari, ben consapevoli delle criticità sul punto della generica pattuizione del 2019, che si poneva in evidente contrasto anche con gli accordi degli anni precedenti, che, come ricordato dagli stessi appellanti, fissavano tutti una limitata quota di accesso alla progressione economica in conformità che le fonte superiori.
6.12 Come già evidenziato, alla contrattazione integrativa sono delegati esclusivamente i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche e non certo il potere di estendere indifferenziatamente il trattamento normativo ed economico in oggetto oltre le previsioni legali e collettive.
6.13. La quantificazione della “quota limitata” di cui all'art. 23 d.lgs 150/2009 e di cui all'art. 16 del CN 2016-2018 può essere concordata a livello decentrato nel rispetto della ratio dell'istituto in commento, ma non è possibile riconoscere alla contrattazione integrativa di ignorare il dettato normativo e decidere di non fissarla, come invece pretende il gravame.
6.14. Nel descritto contesto perdono di rilievo le altre argomentazioni degli appellanti tese a contestare la violazione del bando ovvero la lesione dei princìpi di “par condicio” e di “legittimo affidamento”.
6.15 Come già sopra ricordato lo stesso avviso di avvio della procedura selettiva prevedeva espressamente che “L'effettivo numero di candidati idonei che conseguiranno la progressione economica sarà quantificato al termine della procedura in forza del combinato disposto degli artt. 23 del D.Lgs 150/2009, 16 del CN funzioni Locali 2016-2018 e 11 DI 2019 ” (art 4 CP_1 comma 10) e tale riserva era ribadita e ulteriormente esplicitata nella circolare prot GB20200055331 del 3/8/2020. 6.16 La richiamata previsione si comprende alla luce delle vicende già sopra ricostruite e più esattamente della circostanza che, all'epoca di emissione del bando, era in attesa della risposta allo specifico quesito sollevato CP_1 sul punto al Dipartimento della Funzione Pubblica, risposta intervenuta nel settembre 2020, ancor prima della nomina della commissione di valutazione deputata alla redazione delle graduatorie (nomina che dalla delibera di approvazione delle graduatorie risulta effettuata il 17/11/2020), alla quale è seguito, prima della conclusione dei lavori della commissione e della redazione delle graduatorie (16/12/2020), l'accordo sindacale del 25/11/2020. 6.17 Quindi, nessuna lesione dei princìpi invocati perché era ben chiaro, sin dall'emissione del bando, che le PEO 2020 sarebbero state riconosciute non a tutti i concorrenti potenzialmente beneficiari, in possesso del requisito minimo di anzianità e del punteggio minimo di idoneità, bensì solo a un limitato numero di essi, che, per accordo delle stesse parti sociali che avevano stipulato il DI, è stato successivamente, ma prima dell'approvazione delle graduatorie, fissato nella quota del 50%.
6.18 Quanto esposto è sufficiente a disattendere il primo motivo di gravame, rimanendo assorbita ogni altra osservazione sulle argomentazioni svolte dagli appellanti, meramente ripetitive e in contrasto con i princìpi sopra richiamati.
7. Parimenti infondato è il secondo motivo con cui la gravata sentenza viene censurata nella parte in cui ha respinto le autonome richieste dei dipendenti e di revisione del punteggio loro attribuito Parte_3 Parte_7 nelle graduatorie approvate, revisione che a loro parere determinerebbe il riconoscimento delle PEO in discussione anche a prescindere dalla censura sopra disattesa.
7.1. Con riguardo all'appellante il Tribunale ha accertato che nella Pt_3 domanda da questi presentata non era stato indicato “il periodo lavorato”, essendo stata omessa la compilazione dell'apposito quadro.
7.1.1. La circostanza, non smentita dal gravame, trova piena conferma nella lettura della domanda telematica prodotta dallo stesso appellante, in cui, a differenza delle domande presentate dagli altri canditati (cfr quelle di tutti gli originari ricorrenti, compresi gli attuali appellanti), manca il quadro A rubricato
“Esperienza professionale”.
7.1.2. Si tratta di un'omissione rilevante, sia perché la “esperienza professionale” era uno dei criteri selettivi che concorrevano alla valutazione complessiva sia perché il bando, conformemente, prevedeva espressamente: che “ La domanda deve essere compilata direttamente on line in ogni parte d'interesse e secondo le indicazioni ivi previste, con l'inserimento di tutti i dati richiesti e le dichiarazioni utili per l'attribuzione dei punteggi. Ai fini della validità della dichiarazione, deve essere apposto un segno di spunta - flag -su tutti i campi in cui sono stati dichiarati dati e/o informazioni” (art 2 comma 5); che
“L'omissione totale o parziale delle informazioni e dei dati e delle dichiarazioni obbligatorie è causa di esclusione dalla procedura” (art 2 comma 6); che “Non è ammessa alcuna richiesta di proroga del termine di presentazione, ovvero, di riesame dell'esclusione per errori materiali nelle istanze, compreso il mancato completamento della procedura per qualsiasi motivazione” (comma 7), essendo invece consentito “Entro il termine fissato per la presentazione…. apportare rettifiche ed integrazioni alle domande già inviate” (comma 8), rettifica nella specie non intervenuta;
che con la domanda dovevano essere rese “ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in caso di false dichiarazioni” alcune dichiarazioni, tra le quali quella relativa alla “esperienza professionale, quantificata in giorni, maturata presso e/o altri Enti locali CP_1
(Comuni, Unione di Comuni, Città Metropolitane, Province) alla data di pubblicazione dell'Avviso, ovvero presso altre Amministrazioni pubbliche diverse dagli Enti locali, da inserire negli appositi campi. Sono, infine, dichiarati anche i periodi non computabili come anzianità di servizio, in quanto non retribuiti e non validi a fini contributivi (es. aspettativa per motivi personali, oppure per ricongiungimento con il coniuge all'estero, ovvero per avviare un'attività professionale o imprenditoriale, i congedi non retribuiti per gravi ragioni familiari)” (art. 3 comma 2 lett d); che “Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli auto-certificati in conformità a quanto previsto nel modello di domanda ed acquisiti entro i termini indicati nel precedente art. 2, comma 7. Non saranno ammesse autocertificazioni parziali o tardive” (art. 4 comma 1) 7.1.3. Coerentemente con le richiamate previsioni, alla Commissione esaminatrice, così come pure messo in rilievo dal Tribunale, era affidato esclusivamente “il compito di verificare la correttezza dei report recanti i risultati delle istruttorie, elaborati mediante il raffronto tra quanto dichiarato dai candidati e le informazioni e i dati che risiedono nel sistema informativo integrato del personale dell'Ente, ovvero acquisiti da altre pubbliche amministrazioni” nonché, nel caso di rilevate “incongruenze, tra le autocertificazioni dei candidati e le risultanze in possesso dell'Amministrazione”, la facoltà, se ritenuti necessari, di chiedere integrazioni o chiarimenti, ovvero disporre ulteriori controlli (art. 5 comma 1).
7.1.4. A fronte delle richiamate inequivoche previsioni, non hanno rilievo le argomentazioni del gravame che si limitano a invocare l'art. 18 legge n. 241/1990 e una pronuncia dei giudici amministrativi (C.d.S. n. 1608/2008), richiami all'evidenza inconferenti perché ciò che viene qui in rilievo è la violazione dei requisiti obbligatori imposti dal bando e che vanno a incidere direttamente sulla procedura selettiva.
7.1.5. Infine, non vale neppure invocare l'istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, come fatto in sede di discussione orale dal procuratore dell'appellante, perché, a prescindere da ogni altra considerazione superflua ai fini della decisione, detto istituto, per come anche affermato dalla pronuncia del TAR Lazio prodotta in causa (n. 15901/2024), che accede a un'interpretazione estensiva in dichiarato dissenso con gli orientamenti più restrittivi del Consiglio di Stato, “il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio”.
7.1.6. L'appellante assume che la Commissione esaminatrice si sarebbe dovuta attivare per sanare un suo errore sostanziale, cercando così di ottenere un indebito vantaggio con contestuale lesione dell'imparzialità della selezione, dell'integrità e trasparenza della stessa e della parità di trattamento tra tutti i partecipanti, pretesa che non ha giuridico fondamento.
7.1.7. La non completezza della domanda e l'assenza delle indicazioni necessarie richieste in sede di bando nonché della pure richiesta dichiarazione sostitutiva artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. precludono, all'evidenza, l'accertamento ex post, in giudizio, dei periodi di servizio prestati, restando così confermata la valutazione della Commissione esaminatrice.
7.2. Con riguardo alla posizione di educatrice di asilo nido, Parte_7 questa in sede di domanda di partecipazione, al già citato quadro A “esperienza professionale”, ha dichiarato: dall'1/4/1998 al 28/12/2008 n. 1180 giornate di lavoro a tempo determinato con e dal 29/12/2008 al 30/6/2020 CP_1
n. 4156 giornate a tempo inde un totale di n. 5336 giorni di contratto maturati presso nella categoria di appartenenza e n. 0 CP_1 giorni di contratto presso n altra categoria.
7.2.1. In sede di verifica, la Commissione esaminatrice ha rilevato che dal sistema informatico del personale risultavano solo n. 4620 giorni di contratto maturati presso l'Amministrazione capitolina nella categoria di godimento e n. 0 giorni di contratto maturati sempre presso questa Amministrazione in altre categorie, conseguentemente alla predetta è stato attribuito, per il fattore relativo all'esperienza professionale, il punteggio di 19,5 di cui: n. 19,5 punti per l'esperienza maturata presso e n. 0 punti per l'esperienza (cfr CP_1 relazione istruttoria prodotta dall'Ente sub doc. 32). Entrambe le istanze di riesame dell'appellante, di identico contenuto, sono state respinte dalla in sede istruttoria perché sprovviste della documentazione CP_2 aggior servizio dichiarato (cfr citata relazione istruttoria).
7.2.2. L'appellante, così come evidenziato dal Tribunale, neppure in giudizio ha dato prova di avere lavorato un numero di giornate superiore a quello accertato dalla Commissione e si pone in evidente contrasto con il principio di distribuzione dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c. la tesi del gravame per cui sarebbe stato onere di dimostrare “al giudice che il dato fornito CP_1 dalla ricorrente non era veritiero, e ciò non sulla base del solo dato presente nel
“sistema informativo integrato del personale”….. ma attraverso la produzione in giudizio dei “contratti a tempo determinato”, che dimostrassero che il “numero dei giorni lavorati” con rapporti a tempo determinato era “inferiore” a quello
“autocertificato” dalla ricorrente”.
7.2.3. Era invece quest'ultima a dover dimostrare in giudizio, vista l'avanzata pretesa, di avere lavorato un numero maggiore di giornate rispetto alle n. 4620 pacificamente riconosciute dalla Commissione esaminatrice, onere affatto assolto perché, come affermato nella gravata sentenza, senza smentita alcuna, non è sufficiente la busta paga ,ove è indicata la data dell' 1/4/98 come data di immissione fuori ruolo senza alcuna indicazione sulla durata dei giorni lavorati fuori ruolo>.
7.2.4 Indimostrato, tardivo e insufficiente è il richiamo del gravame ad un
“certificato di servizio”, “ottenuto successivamente al deposito del ricorso in primo grado”: i) indimostrato, perché agli atti del gravame non risulta depositato detto certificato, che non si rinviene neppure tra gli atti di primo grado, dove è solo presente una pagina di quaderno a quadretti compilata a mano dalla stessa appellante con la sintetica e insufficiente dichiarazione “sotto la mia responsabilità”; ii) tardivo perché si tratterebbe di un documento prodotto in violazione dell'art. 437 c.p.c., e quindi inammissibile, tenuto conto che il ricorso introduttivo (e neppure il gravame) indicano analiticamente le singole giornate in cui sarebbe stato prestato il servizio pre-ruolo, onde consentirne la puntuale verifica;
iii) insufficiente, perché nel computo della Commissione sono state con evidenza inserite anche le giornate in pre-ruolo (pacificamente il servizio di ruolo è di n. 4156 giornate a fronte delle n. 4620 giornate riconosciute in totale), sicché sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare di avere prestato un servizio in pre ruolo superiore a quello riconosciuto e i dati indicati nell'ultima pagina di gravame non sono documentati, non sono di facile lettura, accorpano il dato per anno scolastico (2002-2003, 2003-2004, 2007-2008) e non lo distinguono per singolo anno solare, per come invece necessario, e infine non consentono in alcun modo di ritenere che i giorni indicati siano diversi e ulteriori rispetto a quelli già computati dall'Amministrazione.
7.3. Infine, con riguardo a entrambi gli appellanti, non vale invocare dati presunti di precedenti domande, attesa l'autonomia di ogni procedura selettiva e la necessità di verifica all'interno di ciascuna secondo le previsioni dei singoli bandi, soprattutto se, come nella specie, non vi sia alcun rinvio alle selezioni precedenti.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
8.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna gli appellanti a rifondere a le spese del grado liquidate CP_1 in € 8.470,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a.; in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 30.1.2025 LA PRESIDENTE rel dott.ssa Vittoria Di Sario