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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/11/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. 3612/2022 R.G., avverso la sentenza n.
1299/2022 del Giudice di Pace di Reggio Calabria;
causa riservata per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 20 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma;
promossa da
(C.F. ), con sede in Roma, viale Europa n. Parte_1 P.IVA_1
190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
RE DE LUCA;
(appellante)
contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Calabria il 24.08.1944, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Barbaro e
NA SACCA';
(appellata)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1299/2022 del Giudice di Pace di Reggio
Calabria, depositata il 12.10.2022, con la quale il Giudice di prime cure accoglieva la domanda avanzata da e condannava l'odierna appellante al Controparte_1
Pag. 1 di 6 rimborso della somma portata dal buono postale fruttifero, oltre interessi, rigettando, invece, la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali;
condannava, inoltre, l'odierna appellante al pagamento delle spese di giudizio.
A fondamento dell'appello proposto, deduceva l'erroneità della Parte_1 sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto non maturata la prescrizione decennale del diritto al rimborso, sostenendo che il termine doveva considerarsi decorso alla data del 18.07.2018, in quanto il buono fruttifero, appartenente alla categoria AA2, disciplinato dal D.M. n. 29.3.2001, aveva una durata massima di sette anni a decorrere dall'anno di emissione, e che la richiesta di rimborso era stata presentata quando era già maturato il termine di prescrizione. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza poichè, al fine di determinare la data di scadenza dei buoni fruttiferi postali, si deve tenere conto di quanto statuito, dall'art. 23 del D.P. R 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico) a mente del quale: “Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile”; di conseguenza, applicando l'art. 2935
c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ed il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato con la scadenza del settimo anno successivo al giorno dell'emissione. deduceva, Parte_1 inoltre, l'inefficacia della richiesta di rimborso del buono postale trasmessa a mezzo
PEC in data 06.09.2018, affermando che la stessa non poteva, comunque, considerarsi idonea ad interrompere validamente il termine prescrizionale, non risultando conforme ai requisiti di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.05.2023, si costituiva in giudizio l'appellato, resistendo al gravame avversario e chiedendone il rigetto e, per l'effetto, la conferma della sentenza n. 1299/2022.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 20 ottobre
2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova rammentare che l'art. 342 c.p.c., con riferimento al giudizio di gravame, prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano state
Pag. 2 di 6 fatte oggetto di specifici motivi di gravame, oltre che di quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscano l'antecedente logico. La specificità dei motivi di appello impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
Tanto premesso con riferimento alle indagini devolute al giudice del gravame,
l'appello in esame è fondato per quanto di seguito esposto.
Il buono fruttifero postale oggetto della causa, appartenente alla serie AA2, è stato sottoscritto in data 18.07.2001, ed è disciplinato dal D.M. n. 29.03.2001, il cui art. 8 stabilisce che: “I buoni fruttiferi postali […] possono essere liquidati […] al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”. Il Giudice di Pace ha ritenuto che per "settimo anno successivo a quello di emissione" debba intendersi il termine dell'anno c.d. civile in cui era scaduto il settimo anno solare. In tal modo, ha collocato la scadenza del buono alla data del 31.12.2008, con conseguente maturazione del termine decennale di prescrizione al 31.12.2018.
Tale interpretazione non è condivisibile alla luce dei principi dettati dai giudici di legittimità e dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte (Cass., n. 23006/2023; Cass.,
n. 16459/2024; Cass., n. 19243/2023), il dies a quo del termine prescrizionale non coincide con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, bensì coincide con la data di scadenza del titolo.
In primo luogo, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore” (Cass., n. 23006/2023).
Nel ricostruire la disciplina dei buoni postali si è poi affermato, nella pronuncia n.
33631/2024, che “La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte
Pag. 3 di 6 di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, «la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico Pt_1 economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari offerti dal Parte_1 sistema bancario». Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n.
26/2020). Ragione questa per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. E' orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez.
U., n. 3963/2019). Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass.,
n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass.,
n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024)”.
Da ultimo, i giudici di legittimità hanno ribadito che “in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma
1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo
(e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)” (Cass. n. 29662/2024).
Pag. 4 di 6 Non valgono, ad oggi, a superare e/o a confutare i principi innanzi richiamati le pronunce di legittimità n. 21076/2025 e n. 21779/2025 (nelle quali, peraltro, è prospettata l'ulteriore questione del mancato adempimento dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo), menzionate nelle note conclusive dalla parte appellata, poiché in esse la Corte di Cassazione si è limitata a disporre il rinvio della decisione a nuovo ruolo, in un caso, in attesa di altra decisione in fattispecie analoga e, nell'altro, disponendo la trattazione in pubblica udienza.
In forza delle considerazioni svolte e dei principi di diritto enunciati, deve concludersi che, a fronte della scadenza del buono postale fruttifero per cui è causa
(serie AA2) in data 18.07.2008, il termine di prescrizione è maturato il 18.07.2018 e, dunque, antecedentemente alla data di ricezione (06.09.2018) della richiesta di rimborso, trasmessa a mezzo PEC dal difensore dell'appellato.
La sentenza n. 1299/2022 emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria va, dunque, riformata e non può trovare accoglimento la domanda di pagamento proposta da poiché il credito è estinto per prescrizione. Controparte_1
2. Per come richiesto dalla parte appellante, deve essere ordinata a CP_1
la restituzione di quanto a lui corrisposto dalla società
[...] Controparte_2 in esecuzione della sentenza riformata.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, relative al doppio grado di giudizio, si rammenta che: “in materia di procedimento civile, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (ex multis, cfr. Corte di Cassazione n. 9064/2018,
Cass. 01/06/2016, n. 11423; 11/06/2008, n. 15483; 17/01/2007, n. 974; 07/07/2006, n.
15557).
Pag. 5 di 6 Nella presente controversia, le spese del doppio grado di giudizio si compensano integralmente in ragione della particolare controvertibilità della questione trattata e della sopravvenuta affermazione dei principi di diritto applicati alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando in funzione di Giudice d'Appello nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) in riforma della sentenza n. 1299/2022, emessa dal giudice di pace di Reggio
Calabria, rigetta la domanda di pagamento proposta da ed Controparte_1 ordina a quest'ultimo la restituzione di quanto a lui corrisposto dalla società in esecuzione della sentenza riformata;
Controparte_2
b) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Reggio Calabria, 6 novembre 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Lucia Delfino)
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