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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/10/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1343/2023 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 25.9.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv.to M. Tacconi Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dagli CP_1
Avv.ti A. Lucchetti e M. Luchetti
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli in data 24/09/2024, deducendo l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 2087 c.c., sproporzione della sanzione espulsiva e tardività della contestazione disciplinare.
La resistente ha contestato integralmente le allegazioni avversarie, evidenziando la reiterata insubordinazione del lavoratore, consistita nel rifiuto ingiustificato di eseguire ordini di servizio, condotte minacciose e ingiuriose, riprese video non autorizzate in area aziendale e assenze ingiustificate.
Va preliminarmente osservato che le condotte ritenute nei provvedimenti disciplinari e poste a base del provvedimento di licenziamento oggetto dell'odierna impugnazione non sono state contestate dal ricorrente nella loro materialità e pertanto possono essere ritenute circostanze pacifiche e incontroverse tra le parti.
Tale conclusione rende del tutto superflua la prova testimoniale volta a ricostruire la materialità dei fatti contestati all' . Pt_1
Lo stesso ricorrente infatti evidenzia che la sua contestazione – e quindi il rifiuto di obbedire agli ordini a lui impartiti, non era stata dettata da una presa di posizione ingiustificata, ma dalla necessità di preservare il proprio stato di salute (come si legge nella missiva di giustificazioni inviata a seguito della contestazione disciplinare del 5.9.2024).
2 Le contestazioni disciplinari peraltro risultano essere state tutte regolarmente inviate e comunicate al ricorrente (contestazione del
27.8.2024 consegnata il 30.8.2024; contestazione del 28.8.2024 compiuta giacenza;
contestazione del 30.8.2024 consegnata il 6.9.2024; contestazione del 5.9.2024, consegnata il 10.9.2024).
I provvedimenti disciplinari successivamente inflitti non risultano impugnati dal ricorrente ed anche in questa sede non vengono negate nella loro materialità le condotte di insubordinazione, ma solo i toni minacciosi o gli atteggiamenti intimidatori.
E' del tutto evidente che tali condotte, valutate nel loro complesso e nella loro reiterazione, hanno determinato una lesione irreparabile del vincolo fiduciario, elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, integrando la giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. e delle previsioni del
CCNL Metalmeccanici Industria.
Quanto all'idoneità lavorativa ed all'ambiente di lavoro, si rileva innanzitutto che non sussistono elementi incontrovertibili in base ai quali ritenere che il ricorrente sia stato effettivamente adibito alle operazioni di verniciatura.
Dalle schermate del cellulare prodotte dal ricorrente stesso si evince al più che lo stesso era stato destinato a lavorare a bordo di un'imbarcazione anziché nella c.d. “capannetta” dove era solito svolgere le proprie mansioni ed in nessun messaggio tra quelli prodotti si ordina al ricorrente di procedere a verniciare alcunché.
3 Alla medesima conclusione si giunge ascoltando gli audio prodotti dal ricorrente ai documenti nn. 6 e 7. In nessuno dei documenti prodotti dal ricorrente si rinvengono specifici ordini di verniciare impartiti da parte dei superiori del ricorrente.
Ma la questione dell'adibizione del ricorrente ad operazioni di verniciatura è in realtà scarsamente rilevante.
Infatti, innanzitutto è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost., e potendo egli invocare l'art. 1460 cod. civ. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, a meno che l'inadempimento di quest'ultimo sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 12696 del 20/07/2012 - Rv. 623285 - 01)
Ma anche a voler valutare la lamentata incompatibilità delle condizioni di salute con l'attività di verniciatura ed a voler ritenere che all' fosse stato concretamente ordinato di procedere alla verniciatura Pt_1 della nave, si rileva che il ricorrente è stato regolarmente sottoposto alle visite mediche aziendali, come si evince dalla documentazione prodotta dal resistente, che hanno attestato l'idoneità piena del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, senza alcuna limitazione per esposizione a rischio chimico.
4 Il ricorrente, inoltre, non ha prodotto al datore di lavoro certificazioni mediche idonee a dimostrare una condizione di salute incompatibile con l'attività lavorativa richiesta, fosse anche stata quella di verniciatura.
Il datore di lavoro, dunque, non è stato mai formalmente informato di alcuna condizione fisica incompatibile con le mansioni.
Negli audio prodotti dal ricorrente, lo stesso si è imitato genericamente ad affermare che la vernice gli dava “fastidio”, ma al di là di tale soggettiva valutazione, nessun certificato medico è stato mai prodotto dall' dal quale si potesse desumere l'esistenza di una Pt_1 qualsivoglia patologia legata alle sostanze chimiche.
Né peraltro avrebbe potuto.
Infatti, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, non sono stati prodotti documenti dai quali si possa evincere una incontrovertibile diagnosi, atteso che nel certificato prodotto dal ricorrente il sanitario si limita ad attestare una “sospetta” sensibilità.
Né risulta, infine, che eventuali incompatibilità o sensibilità siano state specificamente rilevate nel corso delle visite mediche, regolarmente effettuate nel corso del rapporto di lavoro.
Con particolare riferimento alla documentazione medica, venuta in essere in tempi successivi al licenziamento, si ritiene – come sopra accennato
– che nessuna efficacia probatoria, in relazione ai fatti di causa, possa avere la stessa (certificazione del dott. , allegata agli atti dal ricorrente, di Per_1
5 una “sospetta sensibilità chimica multipla”), atteso che la patologia non appare accertata, ma appunto “sospetta”, ed anche in considerazione della certificata integrità dell'apparato respiratorio, dalla quale certo non può desumersi l'esistenza di alcuna patologia.
Inoltre la visita medica, in seguito alla quale poi è stato emesso il certificato sopra menzionato, è stata effettuata dopo il licenziamento del ricorrente e, dunque, non conosciuta – né conoscibile – dal resistente all'atto dell'adozione della sanzione espulsiva.
La variazione del luogo di lavoro dalla “capannetta”, all'interno della nave in allestimento, non ha comportato un mutamento sostanziale delle mansioni, né una modifica peggiorativa delle condizioni lavorative, risultando pertanto legittima ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Quanto all'eccepita violazione dell'art. 2087 c.c., si rileva che non vi sono elementi fattuali, di alcun tipo, dai quali evincere eventuali condotte omissive o negligenti del datore di lavoro in materia di sicurezza.
Quanto all'eccepita tardività della sanzione espulsiva, si rileva che il ricorrente sostiene di aver ricevuto comunicazione della contestazione disciplinare in data 5.9.2024 “brevi manu”.
Pur essendo onere del ricorrente provare la circostanza, si rileva che lo stesso né produce alcuna prova documentale della ricezione brevi manu di tale comunicazione nella data del 5.09.2024, né chiede di provarlo in alcun modo.
6 Ne consegue che il licenziamento non può essere considerato tardivo.
Quanto infine alla proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alle condotte del lavoratore, si rileva che il ricorrente ha posto in essere una serie di condotte gravemente insubordinate.
La società ha previamente adottato sanzioni conservative
(sospensioni disciplinari), che si sono rivelate inefficaci nel dissuadere il lavoratore dal reiterare comportamenti contrari ai doveri contrattuali.
La sanzione espulsiva è stata adottata quindi come extrema ratio, in modo proporzionato alla gravità e reiterazione delle condotte, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali;
Ancona, il 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1343/2023 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 25.9.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv.to M. Tacconi Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dagli CP_1
Avv.ti A. Lucchetti e M. Luchetti
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli in data 24/09/2024, deducendo l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 2087 c.c., sproporzione della sanzione espulsiva e tardività della contestazione disciplinare.
La resistente ha contestato integralmente le allegazioni avversarie, evidenziando la reiterata insubordinazione del lavoratore, consistita nel rifiuto ingiustificato di eseguire ordini di servizio, condotte minacciose e ingiuriose, riprese video non autorizzate in area aziendale e assenze ingiustificate.
Va preliminarmente osservato che le condotte ritenute nei provvedimenti disciplinari e poste a base del provvedimento di licenziamento oggetto dell'odierna impugnazione non sono state contestate dal ricorrente nella loro materialità e pertanto possono essere ritenute circostanze pacifiche e incontroverse tra le parti.
Tale conclusione rende del tutto superflua la prova testimoniale volta a ricostruire la materialità dei fatti contestati all' . Pt_1
Lo stesso ricorrente infatti evidenzia che la sua contestazione – e quindi il rifiuto di obbedire agli ordini a lui impartiti, non era stata dettata da una presa di posizione ingiustificata, ma dalla necessità di preservare il proprio stato di salute (come si legge nella missiva di giustificazioni inviata a seguito della contestazione disciplinare del 5.9.2024).
2 Le contestazioni disciplinari peraltro risultano essere state tutte regolarmente inviate e comunicate al ricorrente (contestazione del
27.8.2024 consegnata il 30.8.2024; contestazione del 28.8.2024 compiuta giacenza;
contestazione del 30.8.2024 consegnata il 6.9.2024; contestazione del 5.9.2024, consegnata il 10.9.2024).
I provvedimenti disciplinari successivamente inflitti non risultano impugnati dal ricorrente ed anche in questa sede non vengono negate nella loro materialità le condotte di insubordinazione, ma solo i toni minacciosi o gli atteggiamenti intimidatori.
E' del tutto evidente che tali condotte, valutate nel loro complesso e nella loro reiterazione, hanno determinato una lesione irreparabile del vincolo fiduciario, elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, integrando la giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. e delle previsioni del
CCNL Metalmeccanici Industria.
Quanto all'idoneità lavorativa ed all'ambiente di lavoro, si rileva innanzitutto che non sussistono elementi incontrovertibili in base ai quali ritenere che il ricorrente sia stato effettivamente adibito alle operazioni di verniciatura.
Dalle schermate del cellulare prodotte dal ricorrente stesso si evince al più che lo stesso era stato destinato a lavorare a bordo di un'imbarcazione anziché nella c.d. “capannetta” dove era solito svolgere le proprie mansioni ed in nessun messaggio tra quelli prodotti si ordina al ricorrente di procedere a verniciare alcunché.
3 Alla medesima conclusione si giunge ascoltando gli audio prodotti dal ricorrente ai documenti nn. 6 e 7. In nessuno dei documenti prodotti dal ricorrente si rinvengono specifici ordini di verniciare impartiti da parte dei superiori del ricorrente.
Ma la questione dell'adibizione del ricorrente ad operazioni di verniciatura è in realtà scarsamente rilevante.
Infatti, innanzitutto è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost., e potendo egli invocare l'art. 1460 cod. civ. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, a meno che l'inadempimento di quest'ultimo sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 12696 del 20/07/2012 - Rv. 623285 - 01)
Ma anche a voler valutare la lamentata incompatibilità delle condizioni di salute con l'attività di verniciatura ed a voler ritenere che all' fosse stato concretamente ordinato di procedere alla verniciatura Pt_1 della nave, si rileva che il ricorrente è stato regolarmente sottoposto alle visite mediche aziendali, come si evince dalla documentazione prodotta dal resistente, che hanno attestato l'idoneità piena del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, senza alcuna limitazione per esposizione a rischio chimico.
4 Il ricorrente, inoltre, non ha prodotto al datore di lavoro certificazioni mediche idonee a dimostrare una condizione di salute incompatibile con l'attività lavorativa richiesta, fosse anche stata quella di verniciatura.
Il datore di lavoro, dunque, non è stato mai formalmente informato di alcuna condizione fisica incompatibile con le mansioni.
Negli audio prodotti dal ricorrente, lo stesso si è imitato genericamente ad affermare che la vernice gli dava “fastidio”, ma al di là di tale soggettiva valutazione, nessun certificato medico è stato mai prodotto dall' dal quale si potesse desumere l'esistenza di una Pt_1 qualsivoglia patologia legata alle sostanze chimiche.
Né peraltro avrebbe potuto.
Infatti, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, non sono stati prodotti documenti dai quali si possa evincere una incontrovertibile diagnosi, atteso che nel certificato prodotto dal ricorrente il sanitario si limita ad attestare una “sospetta” sensibilità.
Né risulta, infine, che eventuali incompatibilità o sensibilità siano state specificamente rilevate nel corso delle visite mediche, regolarmente effettuate nel corso del rapporto di lavoro.
Con particolare riferimento alla documentazione medica, venuta in essere in tempi successivi al licenziamento, si ritiene – come sopra accennato
– che nessuna efficacia probatoria, in relazione ai fatti di causa, possa avere la stessa (certificazione del dott. , allegata agli atti dal ricorrente, di Per_1
5 una “sospetta sensibilità chimica multipla”), atteso che la patologia non appare accertata, ma appunto “sospetta”, ed anche in considerazione della certificata integrità dell'apparato respiratorio, dalla quale certo non può desumersi l'esistenza di alcuna patologia.
Inoltre la visita medica, in seguito alla quale poi è stato emesso il certificato sopra menzionato, è stata effettuata dopo il licenziamento del ricorrente e, dunque, non conosciuta – né conoscibile – dal resistente all'atto dell'adozione della sanzione espulsiva.
La variazione del luogo di lavoro dalla “capannetta”, all'interno della nave in allestimento, non ha comportato un mutamento sostanziale delle mansioni, né una modifica peggiorativa delle condizioni lavorative, risultando pertanto legittima ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Quanto all'eccepita violazione dell'art. 2087 c.c., si rileva che non vi sono elementi fattuali, di alcun tipo, dai quali evincere eventuali condotte omissive o negligenti del datore di lavoro in materia di sicurezza.
Quanto all'eccepita tardività della sanzione espulsiva, si rileva che il ricorrente sostiene di aver ricevuto comunicazione della contestazione disciplinare in data 5.9.2024 “brevi manu”.
Pur essendo onere del ricorrente provare la circostanza, si rileva che lo stesso né produce alcuna prova documentale della ricezione brevi manu di tale comunicazione nella data del 5.09.2024, né chiede di provarlo in alcun modo.
6 Ne consegue che il licenziamento non può essere considerato tardivo.
Quanto infine alla proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alle condotte del lavoratore, si rileva che il ricorrente ha posto in essere una serie di condotte gravemente insubordinate.
La società ha previamente adottato sanzioni conservative
(sospensioni disciplinari), che si sono rivelate inefficaci nel dissuadere il lavoratore dal reiterare comportamenti contrari ai doveri contrattuali.
La sanzione espulsiva è stata adottata quindi come extrema ratio, in modo proporzionato alla gravità e reiterazione delle condotte, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali;
Ancona, il 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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