Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 11643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11643 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11643/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03405/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3405 del 2022, proposto da
NI fratelli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Vitali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della delibera assunta, relativamente al caso DS/2982_8, nel verbale di riunione del 21 dicembre 2021, con la quale è stata archiviata la segnalazione proposta dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – operante nel settore delle onoranze funebri – impugna il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha archiviato la denuncia sporta dalla società per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti (art. 5, comma 1, lett. c) del. Agcm 1° aprile 2015, n. 25411 – regolamento sulle procedure istruttorie). In particolare, con l’esposto la ricorrente ha rappresentato come digitando IF» nella barra di ricerca di Google, i primi risultati restituiti sarebbero quelli «sponsorizzati» riferibili ad imprese concorrenti dell’esponente: ciò sarebbe qualificabile come atto di pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta.
2. Resiste in giudizio l’Autorità.
3. Le parti hanno depositato memorie in vista della pubblica udienza del 16 aprile 2025, all’esito della quale il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
4. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’esame delle doglianze formulate.
5. Con il primo motivo (identificato dal numero romano II) si denuncia la mancanza di motivazione della decisione di archiviazione, risolvendosi essa nel mero richiamo alla regolamentazione rilevante.
6. A mezzo della seconda censura (III), invece, si lamenta il mancato esame della documentazione sottoposta con la propria segnalazione.
7. Infine, con l’ultimo motivo (IV) viene lamentata la disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi assimilabili in relazioni alle quali l’Agcm avrebbe avviato l’istruttoria.
8. I tre motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere scrutinati congiuntamente.
9. Preliminarmente, però, vanno affrontate le eccezioni di inammissibilità (per carenza di una posizione legittimante al ricorso) e improcedibilità (per sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto) sollevate dalla difesa erariale.
10. Ambedue debbono essere respinte.
11. Invero, quanto alla prima va osservato come chi propone istanza di intervento ai sensi dell’art. 4 del. 25411/2015 è sicuramente legittimato ad impugnare la decisione di archiviazione dell’Agcm: difatti, la sua situazione giuridica soggettiva, rispetto al provvedimento, è di interesse legittimo pretensivo , aspirando ad ottenere – per il tramite dell’esercizio del potere pubblico – il riequilibrio del mercato, con l’eliminazione delle pratiche commerciali sleali.
12. A tal proposito, va precisato come la resistente offra una lettura non condivisibile dei principî enunciati nella precedente pronuncia di questo Tribunale (Tar Lazio, sez. I, 20 febbraio 2024, n. 3391): segnatamente, quella vicenda ineriva ad una segnalazione cui non era seguita alcuna comunicazione nel termine di centottanta giorni previsto dall’art. 5, comma 2 del. 25411/2015. Il provvedimento negativo formatosi per silentium era stato quindi gravato dinanzi a questa Sezione: nondimeno, l’Autorità eccepiva di aver adottato un distinto provvedimento di archiviazione della segnalazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d) del. 25411/2015. La mancata impugnazione di quest’ultimo atto « che, in astratto, avrebbe potuto ledere gli interessi dell’associazione » ricorrente determinava la carenza di interesse all’annullamento. In aggiunta, quel giudizio si caratterizzava per essere la gran parte delle doglianze rivolte avverso il regolamento delle procedure istruttorie: queste ultime venivano respinte con argomentazioni che questo Collegio fa proprie e che costituiscono un’idonea base argomentativa anche per l’odierna decisione (v. infra ).
13. Passando all’eccepita sopravvenuta carenza d’interesse, va rilevato come la difesa erariale abbia depositato una serie di schermate di ricerca che dimostrerebbero il venir meno della condotta segnalata con l’esposto della ricorrente. Tuttavia, parte ricorrente produceva a sua volta analoghe schermate che dimostrano come le ricerche effettuate tramite Google restituiscano ancora in principalità risultati sponsorizzati relative ad imprese concorrenti.
14. Pertanto, si reputa persistente l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sulla propria domanda di annullamento.
15. Muovendo ora verso l’esame del merito dell’impugnazione, va rilevato come essa non possa essere positivamente apprezzata.
16. Nel dettaglio, prendendo le mosse proprio dalla citata sentenza di questa Sezione (3391/2024), va osservato come la segnalazione non costituisca l’atto di avvio del procedimento istruttorio, bensí una notizia che, giungendo all’Autorità, impone di pronunciarsi sulla stessa: in altre parole, essa non può decidere di ignorare alcuna segnalazione. Nondimeno, per rendere meno gravoso il compito dell’Autorità vi è una sorta di «valvola di sfogo» che compensa il rischio di ingolfamento dell’Agcm per via del gran numero di istanze di intervento che possono essere presentate: il riferimento è alla disposizione di cui all’art. 5, comma 2 del. 25411/2015 che permette di semplificare le decisioni di archiviazione.
17. Orbene, nel caso in esame, l’Agcm, dopo aver ricevuto la segnalazione, ha compiuto alcune verifiche (c.d. preistruttorie ) decidendo indi di archiviare la segnalazione con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del. 25411/2015. Tale decisione, a differenza di quella di accertamento dell’illecito, è caratterizzata da un minore onere motivazionale, atteso che esso non statuisce sulla correttezza di una certa pratica, bensí si limita ad enunciare le ragioni per le quali l’Autorità ha deciso di non avviare l’istruttoria: sul punto, infatti, va rammentato che l’Agcm, a differenza del pubblico ministero che è tenuto all’esercizio dell’azione penale (v. art. 112 Cost.), gode di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione circa l’avvio dell’istruttoria. Tuttavia, la menzionata discrezionalità, non essendo arbitrio, rende sindacabile dinanzi al giudice amministrativo anche il provvedimento con cui viene disposta l’archiviazione di un esposto.
18. Ciò chiarito, va rilevato come la motivazione enunciata, sebbene assai contenuta, è sufficiente per rendere edotto il privato delle ragioni della decisione. Difatti, dalla piana lettura dell’atto è chiaro che l’Autorità abbia valutato la segnalazione come inidonea a costituire la base per ulteriori approfondimenti: tale giudizio, come detto, ampiamente discrezionale, non appare viziato da travisamento dei presupposti, marchiana illogicità ovvero manifesta contraddittorietà (cfr. Tar Lazio, sez. I, 7 novembre 2022, n. 14425).
19. Invero, gli elementi allegati alla segnalazione evidenziano unicamente come effettuando una ricerca tramite Google al sintagma IF Roma» siano associati i nominativi di altre imprese concorrenti: tali risultati sono i c.d. «sponsorizzati» ossia conseguenza di un contratto tra il motore di ricerca e le altre aziende che operano nel medesimo campo della ricorrente, in forza del quale il primo aumenta la visibilità delle pagine web relative alle seconde mediante una migliore collocazione nell’esposizione dei risultati.
20. Ne consegue che, secondo la tesi della ricorrente, i consumatori sarebbero indotti in errore atteso che cercando l’impresa ricorrente si troverebbero risultati di altri concorrenti. Nondimeno, tale ragionamento non è condivisibile: difatti, il consumatore medio a fronte di una ricerca su Google è ben consapevole che i risultati «sponsorizzati» sono quelli caratterizzati da un accordo col motore di ricerca e che possono non coincidere con quelli effettivamente ricercati. Similmente, è di immediata evidenza che chi cerca IF Roma» non desidera una qualsiasi impresa di onoranze funebri, bensí quella della ricorrente: sicché l’eventuale proposta di altre aziende del medesimo settore non può considerarsi decettiva, anzi può al piú essere considerato strumento di favor concorrenziale, mettendo a disposizione del cliente finale una serie di opzioni.
21. A tal proposito, proprio la tesi di parte ricorrente conferma l’assunto: invero, se NI è considerato sinonimo di funerale, allora correttamente Google rende disponibili agli interessati tutti i risultati delle imprese che offrono tali servizî.
22. Infine, fuori fuoco è la dedotta disparità di trattamento: sul punto, va rammentato come la sussistenza di tale vizio postuli l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, circostanza quest’ultima non inferibile dalle allegazioni della parte ricorrente (v. Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723). Invero, appare evidente come sia impossibile procedere ad un effettivo raffronto con i casi indagati in precedenza dall’Autorità, atteso che quelle vicende inerivano ad ipotesi nelle quali un concorrente impiegava un’altrui denominazione commerciale. In altre parole, se tra i risultati della ricerca qualcuno dei concorrenti avesse utilizzato IF» per indurre in errore i consumatori allora sarebbe stato palese l’assimilazione con i precedenti casi: viceversa, considerato che tutte le aziende hanno sponsorizzato la propria ragione sociale, risulta chiaro come non sia possibile assimilare le due ipotesi.
23. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso va respinto.
24. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO