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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2024, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4069/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso, giusta TE C.F._1 procura in atti, dall'avv. Formica Debora, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P_ C.F._2 dall'avv. Stocco Damiana elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Rovigo (Ro), in data 26/10/2013, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo (Ro), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici che prenda atto dell'accordo intervenuto tra le parti che prevede le seguenti CONDIZIONI 1) al fine di regolare definitivamente ogni rapporto tra gli stessi, il OR , si obbliga a cedere e a TE trasferire alla GN , che accetta, mediante rogito notarile, la quota indivisa di ½ (un P_ mezzo) della piena proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Rovigo (Ro), Via Bruno
Migliorini n.41, con annesse pertinenze ed area di sedime e più precisamente: - porzione di fabbricato a
1 schiera, di testa, costituita da abitazione ad uso civile, disposta su tre piani, terra, primo e secondo, collegati tra loro da scala interna, con garage pertinenziale al piano terra ed area cortiliva esclusiva, sita nel Comune di Rovigo (Ro), Località Buso Sarzano, Via Migliorini n.41, e più precisamente: 1) abitazione ad uso civile disposta su tre piani, terra, primo e secondo, collegati tra loro da scala interna, con area cortiliva esclusiva al piano terra, della consistenza di vani 8 (otto), riportata presso l'Agenzia del Territorio, COMUNE DI ROVIGO, Catasto Fabbricati, sotto le seguenti indicazioni: Sezione urbana
BU, foglio 9, particella 991 sub.10, Zona Censuaria 2, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 8, superficie catastale totale 190 mq., totale escluse aree scoperte 173 mq., rendita euro 619,75, Via Bruno
Migliorini n.41, piano T-1-2 (D.M. 701/94); 2) garage pertinenziale posto al piano terra, della consistenza di mq.14 (quattordici), riportato presso l'Agenzia del Territorio, COMUNE DI ROVIGO,
Catasto Fabbricati, sotto le seguenti indicazioni: Sezione urbana BU, foglio 9, particella 991 sub.9, Zona
Censuaria 2, categoria C/6, classe 3, consistenza MQ.14, superficie catastale 16 mq., rendita euro 38,32,
Via Bruno Migliorini n.41, piano T. Con la precisazione che la predetta particella 991 sub.10, del Catasto
Fabbricati, deriva dalla precedente identificata con il numero 991 subalterno 8, in virtù di Denuncia di
Variazione (per ampliamento – diversa distribuzione degli spazi interni) protocollo N. RO0000001 del
02 gennaio 2020, già agli atti del Catasto Fabbricati;
3) con il diritto di comproprietà sulle parti comune dell'intero fabbricato a schiera, ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile, in particolare sull'ente comune riportato presso l'Agenzia del Territorio, COMUNE DI ROVIGO, Catasto Fabbricati, sotto le seguenti indicazioni: Sezione urbana BU, foglio 9, particella 991 sub.1, B.C.N.C. (spazio di manovra – passaggio carraio) ai sub.2-3-4-5-6-7-9-10, Via Migliorini piano T, ivi compresa l'area coperta e scoperta sulla quale insiste l'intero fabbricato, riportata al catasto Terreni, COMUNE DI
ROVIGO Sezione di Buso Sarzano, Foglio 9 particella 991 di are 09.98 ente urbano;
con le seguenti precisazioni: che la predetta particella 991 di are 09.98 del Catasto Terreni era identificata precedentemente con la particella numero 886 di are 09.98 in virtù di Tipo mappale del 15 gennaio 2006,
Protocollo N. RO0011520; che a sua volta la particella 886 deriva dall'ex 835/parte in virtù di frazionamento del 15 gennaio 2002, Protocollo N.498; il tutto in unico corpo confinante con: per un lato
Via Migliorini, per un secondo lato particella 1042, per un terzo lato altra unità similare e per un quarto lato subalterno 1, salvo altri più precisi e attuali. Quanto in oggetto risulta meglio identificato nelle planimetrie depositate presso l'Agenzia del Territorio di Rovigo, Comune di Rovigo, Sezione BU, catasto
Fabbricati, con dichiarazioni Protocolli N.RO0000001 del 02 gennaio 2020 e del RO0036482 del 17 maggio 2006, nonché nell'elaborato planimetrico con relativa dimostrazione grafica dei subalterni e l'elenco subalterni che si trovano depositati presso l'Agenzia del Territorio di Rovigo, Comune di Rovigo,
Sezione di Buso Sarzano. Catasto fabbricati, con dichiarazione Protocollo N.RO0000001 del 02 gennaio
2020, ai quali le parti hanno fatto espresso riferimento, per l'individuazione delle parti comuni. I diritti
2 immobiliari in oggetto sono pervenuti al OR , per Notaio Dr. TE Per_1 Per_2 in data 22 giugno 2020, repertorio n.517, Racc. n.439, registrato in Rovigo in data 20/07/2020 al n. 3020 serie 1T e trascritto a Rovigo il 21/07/2020 Reg. Gen.4538 Reg. Part. 3089 (Doc.sub.11). La cessione è fatta a corpo e non a misura, con tutti gli annessi e connessi accessioni e pertinenze, usi, diritti inerenti, azioni e ragioni, infissi e seminfissi, servitù attive e passive, se e come esistenti ed aventi titolo legale ad esistere;
il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova;
stato ben noto alla GN . Il OR , presterà alla GN tutte le P_ TE P_ garanzie di legge e sin d'ora dichiara e garantisce che la quota indivisa del bene ceduto, gli spetta e gli appartiene in piena proprietà e disponibilità per giusti e legittimi titoli e che il medesimo bene verrà trasferito libero da pesi, debiti, liti, vincoli, privilegi anche tributari e fiscali, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche volendo la GN essere tenuta, in caso contrario, all'evizione come per legge, P_ ad eccezione per: -l'ipoteca volontaria iscritta sul predetto immobile, ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D.LGS N.385 del 01.09.1993, in quanto per l'acquisto di detta unità immobiliare, adibita a casa coniugale, i ORi e , all'epoca coniugati in regime di separazione TE P_ dei beni, accendevano con , con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n.4, Parte_2 iscritta al Registro delle Imprese di Milano – Rappresentante del Gruppo IVA P.IVA_1 Parte_2
– P.IVA - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di P.IVA_2
Garanzia, Capogruppo del Gruppo CA , Iscritto all'Albo delle Banche della Banca Parte_2
d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari che interviene al presente atto in rappresentanza della Banca stessa a ciò autorizzata in virtù di procura rilasciata dal Notaio di Verona in data 13/02/2018 Persona_3
Rep.20025; Racc. N.10875, reg.ta a Verona il 13.02.2018 al n.2713 serie 1T, allegata sotto la lettera A all'atto autenticato dal Notaio in data 26.07.2019 rep.54152/7338 reg.to ad Adria il Persona_4
23.08.2019 al n.1811 ed annotato a Ferrara il 27 agosto 2019 ai n.ri 14740/1795, un mutuo fondiario di
30 (trenta) anni, garantito, come detto pocanzi, da ipoteca sugli immobili sopradescritti, per l'importo di euro 119.110,07#, per contratto Notaio , in data 22.06.2020 (Doc. sub.12). Ai sensi Persona_4 dell'articolo 29 comma 1 bis della legge 52/1985, come modificato dal D.L. 78/2010, convertito in
L.122/2010, il OR fa espresso riferimento alle planimetrie e all'elaborato TE grafico, depositati in catasto che raffigurano l'immobile in oggetto;
il medesimo dichiara, inoltre, prendendone atto la GN , la conformità, sulla base delle disposizioni vigenti in materia P_ catastale, dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto e che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria catastale. Si dà atto, inoltre, della corrispondenza tra parte cedente ed attuali intestatari catastali nonché della loro conformità alle risultanze dei registri immobiliari. In relazione al combinato disposto della normativa nazionale, contenuta nell'art. 6 del D.Lgs 192/2005, come modificato dalla L.
3 90/2013, il OR si obbliga a consegnare il giorno della notarile stipulazione, TE alla GN , in originale, l'attestato di certificazione energetica. Con riferimento agli P_ impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, la parte cedente ne garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento, nonché la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati. La parte cedente consegnerà alla parte cessionaria la relativa documentazione tecnica ed amministrativa, comprese le dichiarazioni di conformità degli impianti, il giorno della notarile stipulazione. Benefici ed oneri decorrono rispettivamente a profitto e a carico della parte cessionaria, che, già proprietaria di metà dell'immobile, in virtù del sopra citato atto notaio Dr. diverrà, a seguito dell'indicato atto notarile, piena Per_1 Per_2 proprietaria dell'intero. Il OR , si obbliga a cedere e a trasferire alla GN TE
, che accetta, mediante rogito notarile, la quota indivisa di ½ (un mezzo) della piena P_ proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, al prezzo di euro 35.000,00 (trentacinquemila//00) – già dedotto l'importo delle rate di mutuo pari al 50% di spettanza del OR e TE pagate dalla GN - la quale si accollerà, contestualmente, l'importo del mutuo residuo, P_ contratto come detto pocanzi con ammontante alla data del 31/08/2024 ad Parte_2 euro105.180,24#, previa autorizzazione della Banca con delibera che l'accollo dovrà essere liberatorio per il OR . Pertanto, la GN , si obbliga al versamento delle TE P_ rate residue del mutuo ed a tenere indenne il Signor da qualsivoglia eventuale TE pretesa che l'Istituto di credito dovesse avanzare in futuro nei suoi confronti in relazione al detto contratto o a qualsivoglia ulteriore titolo. L'atto di trasferimento sarà effettuato davanti il notaio designato dall'acquirente, entro e non oltre (termine essenziale) il 31.12.2025 a condizione che P_ ottenga da l'autorizzazione ad intestarsi il mutuo residuo dell'immobile di cui al Parte_2 punto precedente con effetto liberatorio rispetto a ed. altresì, che ottenga, dallo TE stesso Istituto di Credito o da altro, in mutuo la somma di euro 35.000,00# o altra minore somma necessaria all'acquisto della quota intestata a . La GN si TE P_ obbliga a pagare il suindicato prezzo di euro 35.000,00#, al momento del rogito notarile che come detto pocanzi dovrà essere effettuato al 31/12/2025. Il predetto trasferimento avverrà con le esenzioni di imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale di imposta ex art. 19 l. 74/1987, così come anche richiamato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.154/199. La scelta del Notaio spetterà alla parte acquirente che ne sosterrà interamente le spese. A seguito della stipulazione del rogito notarile le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione all'immobile oggetto di trasferimento, che diventerà di esclusiva proprietà della GN . 2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA P_
CONIUGALE E COLLOCAZIONE GENITORIALE: a fronte di quanto statuito al punto precedente, la GN continuerà ad abitare e a risiedere nella casa coniugale, sita in Rovigo (Ro), Via P_
4 Migliorini n.41, assieme ai due figli minori e , ove gli stessi Persona_5 Persona_6 manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei ragazzi all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno. Il OR
[...]
, invece, risiede, come detto in Copparo (Fe), Via G. Amendola n.27, in un TE CP_2 immobile concesso in comodato d'uso gratuito, di proprietà della GN . 3) Parte_3
AFFIDAMENTO FIGLI MINORI: i figli minori e verranno affidati Persona_5 Persona_6 ad entrambi i genitori che ne cureranno congiuntamente il mantenimento, l'educazione e l'istruzione - con collocazione prevalente presso la residenza della madre. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla religione verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale secondo le modalità e i tempi graditi ai figli. 4) FREQUENTAZIONE
DEL PADRE CON I FIGLI MINORI: Il OR , avrà la facoltà di tenere con sé i TE figli minori, A. a fine settimana alternati, di lavoro dalle ore 06:00 alle ore 14:00 I-nel periodo Per_7 scolastico ed estivo Il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 19,30 .Turno di lavoro dalle ore 14:00 alle ore 22:00 I-nel periodo scolastico ed estivo dal sabato mattina dalle ore 9:00 sino alle ore
19:30 della domenica successiva, ora in cui il padre li riaccompagnerà di nuovo presso la residenza della madre, con cui ceneranno, salvo diversi accordi tra i genitori;
Turno di lavoro dalle ore 22:00 alle ore
06:00 I-nel periodo scolastico ed estivo dal sabato sera dalle ore 18:00, sino alle ore 19:30 della domenica successiva, ora in cui il padre li riaccompagnerà di nuovo presso la residenza della madre, con cui ceneranno, salvo diversi accordi tra i genitori;
B. visite infrasettimanali, a seconda dei turni di lavoro del OR , di lavoro dalle ore 06:00 alle ore 14:00. I-nel periodo TE Per_7 scolastico ed estivo due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 15:30 alle ore 19:30, ora in cui il padre li riaccompagnerà di nuovo presso la residenza della madre, con cui ceneranno;
Turno di lavoro dalle ore 22:00 alle ore 06:00 I-nel periodo scolastico ed estivo due pomeriggi infrasettimanali
(martedì e giovedì) dalle ore 15:30 alle ore 19:30, ora in cui il padre li riaccompagnerà di nuovo presso la residenza della madre. Resta inteso che potranno essere concordate anche ulteriori pernottamenti, visite e frequentazioni, del padre con i figli minori, allorché i medesimi lo TE
5 desiderino, nel rispetto degli impegni scolastici o di altro genere dei minori e previo accordo con la madre. E ciò tenuto conto anche dell'attività lavorativa svolta dal padre che lo vede impegnato in turni i cui orari variano ogni settimana. Inoltre i genitori si impegnano a collaborare affinché i figli partecipino agli allenamenti e/o a qualsivoglia attività sportiva e ricreativa di suo interesse, anche accompagnandoli dalla residenza della madre a quella del padre e viceversa, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e personali. I minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni del compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del bambino con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
Durante le ferie estive, ciascun coniuge potrà tenere con sé i figli, per un periodo di due settimane anche non consecutive, ovvero per periodi maggiori da concordare previamente con l'altro coniuge entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, qualora ciò sia possibile in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi. Durante le vacanze Natalizie, i figli trascorreranno la vigilia e il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano e di Capodanno con l'altro in forma alternata. Per le giornate rimanenti i genitori si accorderanno di volta in volta. Durante le vacanze Pasquali, I figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro in forma alternata;
così dicasi per ogni altra festività, ferma restando l'alternanza annuale, con equa e paritaria suddivisione del periodo.
La restante parte del periodo estivo i minori lo trascorreranno con ciascun genitore come da calendario indicato, salvo che i genitori congiuntamente e nell'interesse esclusivo dei minori decidano diversamente.
Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore. Qualora il genitore, con cui ciascun figlio in un determinato momento, sia impossibilitato ad accompagnare lo stesso ad un determinato incombente (visita medica, festa di compleanno, sport, etc) dovrà contattare preliminarmente l'altro genitore chiedendogli la disponibilità a provvedere all'incombente prima di rivolgersi a persone terze.
5) MANTENIMENTO FIGLI MINORI: il OR si obbliga a versare mensilmente TE alla GN quale contributo per il mantenimento dei due figli minori P_ Persona_5
e , la somma indicizzata di € 488,70 (quattrocentoquarantotto//70) € 244,35 per ogni Persona_6 figlio rivalutabile, annualmente, secondo gli indici ISTAT. Detto versamento, dovrà avvenire il giorno 20
(venti) di ogni mese di riferimento e dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, direttamente sul conto corrente intestato alla GN . 6) ASSGNO UNICO: l'assegno unico dei due figli P_ verrà suddiviso al 50% tra i coniugi su accordo degli stessi;
7) SPESE STRAORDINARIE: secondo quanto stabilito dal protocollo elaborato dall'intestato Tribunale, i coniugi, si obbligano a contribuire al pagamento, in favore dei due figli minori e , nella misura del 50% Persona_5 Persona_6 ciascuno, delle spese straordinarie che a titolo esemplificativo si indicano come segue: le spese mediche
6 da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Le spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche con e/o senza pernottamento con tetto massimo di euro 180,00# per ciascun genitore;
e) trasporto pubblico o scuolabus;
Le spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sede universitaria. Le spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive ludiche ed artistiche sino al tetto massimo complessivo di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Le spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: baby sitter;
campi estivi. I genitori alla fine di ogni mese potranno comunicarsi reciprocamente le spese sostenute personalmente, o tramite e-mail o altro mezzo equipollente, con allegazione della relativa documentazione, al fine di conformare le rispettive posizioni. Il rimborso del 50% delle spese sostenute da un genitore dovrà essere effettuato dall'altro entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, con rilascio di relativa quietanza. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 10 (dieci) dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
8) MANTENIMENTO CONIUGI: i coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, in relazione alle proprie capacità, impegnandosi, sulla scorta delle attuali condizioni economiche e patrimoniali, a nulla richiedere, reciprocamente, a titolo di assegno divorzile;
9) ALTRE DISPOSIZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE: L'autovettura tipo FORD FOCUS targata EG800HW di proprietà di entrambi i coniugi, è rimasta ancora oggi nella disponibilità esclusiva del OR che continuerà ad obbligarsi al pagamento dell'imposta di TE bollo, dell'assicurazione e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
le spese legali del
7 presente atto e dell'intero procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, verranno compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/10/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
I ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli in data 14.6.2010 e Per_5
in data 12.8.2015; hanno precisato che con decreto del 29/03/2021, il Tribunale di Rovigo ha Per_6
pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza presidenziale del 26.3.2021.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto.
Depositate le note sostitutive dell'udienza, e avute le indicate dichiarazioni documentali indicate, il giudice ha anticipato l'udienza di comparizione delle parti al 3.12.2024 e qui ha assegnato la causa al collegio per la decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 26.3.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione n. 251/2021
RG definito con decreto di omologa del 29.3.2021 di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
8 I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere lo scioglimento del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
Le ulteriori condizioni pattuite tra le parti sono conformi alla legge e all'interesse della prole non economicamente autosufficiente.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Rovigo in data 26/10/2013 tra
, trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio TE P_ del Comune di Rovigo Atto N. 62 parte I - anno 2013 - Ufficio 1;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.12.2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
9