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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3603/2023
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Rossano, al Villaggio Frassa n. 66, cod. fisc. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Giuseppe Turano;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Francesco Patti, ed elettivamente domiciliata in Catania, alla Via
Vincenzo Giuffrida, n. 2/B, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.10.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034202290074853 61 notificata il 5.9.2023, in forza dei seguenti avvisi di addebito:
1)-Avviso di addebito n. 3342016000508233000, presumibilmente notificata in data
15.12.2016, anni di riferimento 2015 per € 2.544,79;
2)-Avviso di addebito n. 33420170002839289000, presumibilmente notificata in data
21.12.2017, anni di riferimento 2016 per € 2.472,75;
3)-Avviso di addebito n. 3342018000688416000, presumibilmente notificata in data
13.2.2019, anni di riferimento 2017 per € 1.226,71; 4)-Avviso di addebito n. 33420190006403781000, presumibilmente notificata in data
21.12.2019, anni di riferimento 2018 per € 2.302,72.
Il tutto per l'ammontare complessivo di € 8.546,97.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Si costituiva in giudizio parte resistente , evidenziando la corretta notifica dell'avviso di CP_3
addebito e la debenza delle somme con esso richieste.
Si costituiva in giudizio anche l' sostenendo la correttezza del proprio operato e la CP_4
notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento con le limitazioni e per le ragioni di seguito evidenziate.
Preliminarmente, il Giudicante osserva che del tutto infondata è l'eccezione di nullità della notifica degli atti poiché effettuata a mezzo posta, trattandosi di modalità del tutto conforme al dettato legislativo e pertanto da ritenersi corretta, poiché effettuata mediante il servizio postale o, come previsto, a mezzo pec.
Ulteriormente nel merito, osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2
e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617
c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro, giova precisare che la doglianza secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso addebito (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a tale termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di asserita notificazione dell'avviso di addebito e cartella indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che
«Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo il principio secondo cui:
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge come i crediti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento risultino parzialmente prescritti così dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione atteso che i resistenti – sotto il profilo probatorio – non hanno indicato alcun fatto/atto impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito (per uno degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione opposta).
Ed invero, l' ha correttamente prodotto la prova della notifica di tutti gli avvisi di CP_3 addebito oggetto dell'intimazione opposta.
Per quanto attiene l' quest'ultima non ha prodotto atti interruttivi del termine CP_4
prescrizionale quinquennale.
Successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, allora, vi è stata direttamente la notifica dell'intimazione oggetto dell'odierno ricorso, notificata in data 5.9.2023.
L' eccepisce anche l'applicazione della sospensione dei termini prescrizionali dovuta CP_2 all'emergenza covid.
A tal uopo, anche alla luce di quanto chiarito dall' mediante le proprie circolari, osserva CP_3 il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Applicando i predetti periodi di sospensione risulta comunque maturato il termine prescrizionale quinquennale, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito n.
3342016000508233000, notificato in data 15.12.2016.
Per gli altri avvisi di addebito, invece, l'applicazione dei periodi di sospensione comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata, non essendo decorso il termine quinquennale dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito alla data di notifica dell'intimazione opposta.
In ragione di ciò il ricorso va accolto solo parzialmente.
Le spese, in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della conseguente soccombenza reciproca, vengono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione ogni così provvede:
1. Dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti nell'avviso di addebito recante il numero n. 3342016000508233000, notificato in data 15.12.2016, portato dall'intimazione di pagamento 034202290074853 61 notificata il 5.9.2023;
2. Rigetta nel resto il ricorso;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 29 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3603/2023
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Rossano, al Villaggio Frassa n. 66, cod. fisc. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Giuseppe Turano;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Francesco Patti, ed elettivamente domiciliata in Catania, alla Via
Vincenzo Giuffrida, n. 2/B, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.10.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034202290074853 61 notificata il 5.9.2023, in forza dei seguenti avvisi di addebito:
1)-Avviso di addebito n. 3342016000508233000, presumibilmente notificata in data
15.12.2016, anni di riferimento 2015 per € 2.544,79;
2)-Avviso di addebito n. 33420170002839289000, presumibilmente notificata in data
21.12.2017, anni di riferimento 2016 per € 2.472,75;
3)-Avviso di addebito n. 3342018000688416000, presumibilmente notificata in data
13.2.2019, anni di riferimento 2017 per € 1.226,71; 4)-Avviso di addebito n. 33420190006403781000, presumibilmente notificata in data
21.12.2019, anni di riferimento 2018 per € 2.302,72.
Il tutto per l'ammontare complessivo di € 8.546,97.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Si costituiva in giudizio parte resistente , evidenziando la corretta notifica dell'avviso di CP_3
addebito e la debenza delle somme con esso richieste.
Si costituiva in giudizio anche l' sostenendo la correttezza del proprio operato e la CP_4
notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento con le limitazioni e per le ragioni di seguito evidenziate.
Preliminarmente, il Giudicante osserva che del tutto infondata è l'eccezione di nullità della notifica degli atti poiché effettuata a mezzo posta, trattandosi di modalità del tutto conforme al dettato legislativo e pertanto da ritenersi corretta, poiché effettuata mediante il servizio postale o, come previsto, a mezzo pec.
Ulteriormente nel merito, osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2
e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617
c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro, giova precisare che la doglianza secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso addebito (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a tale termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di asserita notificazione dell'avviso di addebito e cartella indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che
«Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo il principio secondo cui:
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge come i crediti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento risultino parzialmente prescritti così dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione atteso che i resistenti – sotto il profilo probatorio – non hanno indicato alcun fatto/atto impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito (per uno degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione opposta).
Ed invero, l' ha correttamente prodotto la prova della notifica di tutti gli avvisi di CP_3 addebito oggetto dell'intimazione opposta.
Per quanto attiene l' quest'ultima non ha prodotto atti interruttivi del termine CP_4
prescrizionale quinquennale.
Successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, allora, vi è stata direttamente la notifica dell'intimazione oggetto dell'odierno ricorso, notificata in data 5.9.2023.
L' eccepisce anche l'applicazione della sospensione dei termini prescrizionali dovuta CP_2 all'emergenza covid.
A tal uopo, anche alla luce di quanto chiarito dall' mediante le proprie circolari, osserva CP_3 il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Applicando i predetti periodi di sospensione risulta comunque maturato il termine prescrizionale quinquennale, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito n.
3342016000508233000, notificato in data 15.12.2016.
Per gli altri avvisi di addebito, invece, l'applicazione dei periodi di sospensione comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata, non essendo decorso il termine quinquennale dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito alla data di notifica dell'intimazione opposta.
In ragione di ciò il ricorso va accolto solo parzialmente.
Le spese, in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della conseguente soccombenza reciproca, vengono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione ogni così provvede:
1. Dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti nell'avviso di addebito recante il numero n. 3342016000508233000, notificato in data 15.12.2016, portato dall'intimazione di pagamento 034202290074853 61 notificata il 5.9.2023;
2. Rigetta nel resto il ricorso;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 29 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone