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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/08/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3748/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 3748 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “contratto di appalto”
Tra
(P.I ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore Dott.ssa rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_2
Moriconi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Fratelli
Pellas n. 93, come da procura a margine dell'atto di citazione
Attore
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., _1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Ciampelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG), Viale Parini n. 23, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale,
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 procuratore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi, CP_3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia (PG), Via Pievaiola n.
pagina 1 di 33 164, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenute
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_4 P.IVA_4 CP_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi, digitalmente domiciliata
[...] presso l'indirizzo pec del difensore Email_1 come da procura speciale rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_6 CP_2 per ottenere, previo accertamento della sussistenza della _1 giurisdizione del giurisdizione del giudice ordinario in ragione della nullità della clausola arbitrale di cui all'art. 15 del contratto di appalto, la condanna delle convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 262.661,84, a titolo di corrispettivo delle lavorazioni eseguite in forza del contratto di appalto del
06/10/2010, ovvero, in via subordinata, la risoluzione del contratto di appalto, con condanna delle convenute al pagamento della somma di euro 262.661,84 a titolo di restituzione del valore delle opere realizzate, ovvero a titolo di risarcimento del danno ovvero a titolo di indebito arricchimento.
A fondamento della domanda, il fallimento attore ha dedotto che Parte_1 in bonis, in data 06/10/2010, stipulava con la committente
[...] _1 un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili, aventi ad oggetto la
[...] costruzione di un opificio industriale nella fraz. di Pierantonio, Umbertide (PG).
Ha aggiunto che proprietaria del terreno era UR Leasing S.p.a., la quale lo aveva acquistato allo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'utilizzatrice obbligandosi al contempo al pagamento degli stati di avanzamento _1
pagina 2 di 33 lavori e dei saldi finali, senza liberazione da parte di di Controparte_7 dagli impegni contrattuali assunti. _1
Ha poi dedotto che, in data 17/05/2011, consegnava Parte_1
l'opificio e le relative pertinenze alla committente, che dichiarava di riceverle “in perfetto stato di realizzazione senza riscontrare vizi apparenti”.
Una volta intervenuto il con Controparte_8 comunicazione del 23/11/2012, la Curatela, ravvisando un credito residuo complessivo di euro 241.646,34 verso UR Leasing S.p.a. in relazione al predetto contratto di appalto, ne domandava il pagamento sia ad UR Leasing
S.p.a. che ad _1
Quest'ultima, per il tramite del proprio legale Avv. Marcello Pecorari – indicato nel contratto di appalto quale arbitro unico designato dalle parti in caso di controversia – contestava la debenza della predetta somma, sull'assunto della mancata consegna del DURC e della presenza di vizi nell'immobile.
Fatte queste premesse in punto di fatto, il ha Parte_1 sostenuto, in via preliminare, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario adito in ragione della nullità o comunque dell'inefficacia della clausola arbitrale pattuita, stante l'incompatibilità dell'arbitro unico nominato nel contratto di appalto, l'Avv. Marcello Pecorari, per aver questi ricoperto anche l'incarico di legale di _1
Ha poi domandato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte delle convenute, in solido tra loro, contestando la sussistenza dei pretesi vizi lamentati dalla committente per aver la committenza dichiarato di ricevere l'immobile in perfetto stato di realizzazione senza riscontrare vizi apparenti.
Quanto alla mancata consegna del DURC, ha sostenuto l'insussistenza del diritto della società convenuta di eccepire l'inadempimento della società attrice in bonis per sottrarsi al pagamento del dovuto, sull'assunto che, in caso di fallimento, è fatto divieto ai creditori di esercitare le proprie ragioni sul patrimonio del fallito sia direttamente che indirettamente.
In via subordinata, in caso di rigetto della predetta domanda, ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento delle convenute, con relativa condanna al pagamento della somma di euro 262.661,84
pagina 3 di 33 a titolo di restituzione del valore delle prestazioni rese, ovvero di risarcimento del danno ovvero di indebito arricchimento.
Con comparsa depositata in data 21/01/2019, si è tempestivamente costituita in giudizio la quale ha innanzitutto eccepito il difetto di giurisdizione _1 del giudice ordinario adito, sull'assunto che l'incompatibilità dell'Avv. Marcello
Pecorari imporrebbe, invece, la sua ricusazione e sostituzione, senza determinare alcuna invalidità o inefficacia della clausola arbitrale pattuita.
Ha poi eccepito il proprio difetto di titolarità passiva per essere obbligata al pagamento esclusivamente la società concedente Ubi Banca S.p.a., già UR
Leasing S.p.a. in forza del mandato di pagamento conferitogli da _1 nel contratto di locazione finanziaria.
In ogni caso, ha contestato gli assunti di parte attrice, sostenendo che l'accettazione dell'opera aveva riguardato solo una porzione dell'opificio e le pertinenze esterne, mentre la restante parte era affetta da vizi riconosciuti dalla stessa società in bonis e consistenti nella realizzazione della Controparte_9 pavimentazione in maniera difforme rispetto a quanto concordato (finitura in quarzo a spolvero superficiale, anziché in pastina di spessore di 8 mm) e in un'anormale varietà della sua colorazione.
Ha aggiunto che la società attrice in bonis aveva, altresì, cagionato gravi danni all'impianto geotermico, avendo danneggiato, nell'esecuzione dell'appalto, i pali energetici del richiamato impianto.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, i suddetti danni, così come i vizi e le difformità riscontrate nella pavimentazione, venivano riconosciuti dall'appaltatrice in data 25/07/2011.
A ciò faceva seguito l'annullamento dei S.A.L. nn. 6, 7, 8, 9 da parte della direzione lavori, accettato dalla – F.lli in data 19/12/2011, la Pt_1 Parte_1 quale esprimeva il proprio consenso all'emissione di un nuovo certificato di pagamento riferito alla contabilizzazione dei lavori non soggetti a contestazioni.
La direzione lavori – ha proseguito la convenuta - quantificava i lavori oggetto di contestazione in euro 119.425,06, oltre al danno per il mancato godimento dell'immobile pari ad euro 80.000,00.
pagina 4 di 33 Sulla scorta di quanto dedotto, la società convenuta ha, quindi, eccepito l'inadempimento della società in bonis, chiedendo di Controparte_10 accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'attore in forza del contratto di appalto per cui è causa e, in subordine, ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti del fallimento da eventualmente compensare con il credito vantato da quest'ultimo nei suoi confronti.
Nel caso di rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità passiva e di accertamento di un credito della nei confronti del fallimento, ha chiesto di essere _1 manlevata da Ubi Banca S.p.a., già UR Leasing S.p.a., da quanto tenuta a corrispondere in favore dell'attore, in ragione del contratto di leasing stipulato.
Si è costituita in giudizio anche UBI Banca S.p.a., la quale ha innanzitutto eccepito il proprio difetto di titolarità passiva, rappresentando, in primo luogo,
l'intervenuta cessione del contratto di leasing e di tutti i relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla con atto pubblico del 28/08/2017, come Controparte_4 da avviso in G.U. di cui all'art. 58 T.U.B. n. 106, II° parte, pubblicato il
09/09/2017.
In secondo luogo, ha sostenuto di non essere debitrice di alcunché nei confronti del fallimento attore per non aver mai assunto alcuna diretta obbligazione nei confronti della società in bonis, essendo l'appalto stato Controparte_11 stipulato dalla a cui l'allora UR Leasing S.p.A. aveva conferito _1 mandato senza rappresentanza alla conclusione del contratto, con la conseguenza che alcun rapporto diretto si era mai instaurato tra la concedente- mandante e l'appaltatore.
Ha, poi, nel merito, contestato la domanda di pagamento attorea, evidenziando il difetto di prova del credito, sull'assunto che la domanda attorea non potrebbe dirsi fondata sul contratto di appalto, atteso che questo prevede un corrispettivo di appena euro 65.700,00 a fronte di una richiesta di pagamento ben più cospicua di euro 262.661,84 e che, in ogni caso, l'allora UR Leasing S.p.A. aveva versato all'appaltatrice la somma complessiva di euro 269.358,75, pienamente satisfattiva delle pretese attoree fondate sul predetto contratto di appalto per appena euro 65.700,00.
pagina 5 di 33 Ha anche proposto eccezione di inadempimento, lamentando la mancata consegna del DURC nonché la sussistenza dei vizi e delle difformità nell'esecuzione dell'appalto, oltre che dei danni arrecati e contestati dalla _1
[...]
Inoltre, ha sostenuto l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento nei confronti dell'attore anche sul presupposto che, ai sensi dell'art. 2 del contratto di leasing, i pagamenti della concedente direttamente all'appaltatore avrebbero dovuto essere preceduti da fatture controfirmate dal direttore dei lavori e dal committente – utilizzatore ( ), circostanza non verificatasi in relazione alle fatture di cui _1 alla presente azione giudiziaria.
Infine, ha sostenuto che il fallimento attore non sarebbe neppure titolare del presunto credito portato con la fattura n. 753 emessa in data 13/07/2011 per averlo ceduto all'impresa SEP S.r.l., come risulta dalla scrittura del 18/07/2011.
Quanto alle domande subordinate di surrogazione e di indebito arricchimento, la
Ubi Banca S.p.a. ne ha contestato i presupposti, asserendo, quanto all'azione surrogatoria, che il credito oggetto di surrogazione non può dirsi liquido, certo ed esigibile, che difetterebbe anche l'inerzia del presunto creditore per _1 aver questa contestato l'asserito credito che il fallimento assume avere nei confronti di e nei confronti di Ubi Banca S.p.a., nonché la prova _1 _1 del pericolo di insolvenza di _1
Ha poi aggiunto che, in ogni caso, difetterebbe il lamentato credito di _1 nei confronti della concedente per aver questa consegnato l'immobile oggetto
[...] di leasing, mentre l'utilizzatrice sarebbe rimasta inadempiente al pagamento dei canoni di locazione.
Quanto all'azione di indebito arricchimento, ha assunto l'insussistenza di alcun vantaggio o utilità dalla stessa conseguito
In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree nei suoi confronti, ha chiesto la condanna di al rimborso di qualsivoglia _1 somma che la convenuta dovesse essere chiamata a corrispondere in dipendenza del contratto di leasing, ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto di leasing finanziario secondo cui la concedente ha diritto di essere manlevata “da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale o amministrativa cui UR stessa
pagina 6 di 33 fosse chiamata a rispondere”, e dell'art. 2, lett. c), e lett. d), secondo cui la si è accollata gli “eventuali maggiori oneri dell'appalto, a qualsiasi _1 titolo dovuti… a tal proposito il cliente si impegna a rimborsare ad UR, a semplice richiesta di quest'ultima, di quanto fosse eventualmente tenuta a versare in conseguenza di sentenze, arbitrati od altri provvedimenti decisori” e, ancora, si è accollata “con totale e completa liberazione di UR, ogni rischio e conseguenza derivanti dalla ritardata o mancata disponibilità dell'immobile in seguito a sospensione dei lavori, dipendenti da qualunque causa, allontanamento delle imprese dal cantiere e risoluzione del contratto di appalto”.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 12/02/2018, il Fallimento attore, stante l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata da
UBI Banca S.p.a., ha chiesto di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_4
Il precedente Giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in causa di
[...]
CP_4
Si è costituita in giudizio la terza chiamata la quale ha Controparte_4 sostenuto la propria titolarità passiva in relazione alle domande spiegate dall'attore a seguito della cessione del 28/08/2017 del contratto di leasing e ha, poi, fatto proprie tutte le difese spiegate da Ubi Banca S.p.a.
Scambiate le rispettive memorie ex art. 183, comma 6 n. 1), 2), 3) c.p.c., la causa
è stata istruita in via documentale.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 18/12/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
- Il come da memoria ex art. 183, VI Parte_1 comma n. 1) c.p.c., ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento delle domande avanzate dalla Curatela attrice, previa ammissione di ogni prova dedotta e deducenda per le causali di cui alle premesse, In via preliminare: _
Accertare e dichiarare che la controversia de quo è soggetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario considerato che la clausola arbitrale di cui all'art.15 del contratto di appalto 06.10.2010 è nulla/invalida e comunque inefficace per effetto della sopravvenuta assenza dell'imparzialità
pagina 7 di 33 del nominando arbitro – individuato inderogabilmente dalle parti nella persona dell'Avv. Marcello Pecorari – che ha assunto e ricopre l'incarico di legale di e si è già chiaramente espresso sui fatti oggetto di _1 causa, assumendo una posizione incompatibile con la terzietà di arbitro. In via principale: _ Accertare e dichiarare la responsabilità di UBI Banca Spa,
ed in solido tra loro, per la causale dei crediti Controparte_4 _1 insorti per l'esecuzione delle opere descritte nella premessa del presente atto
e così condannare le parti convenute in solido tra loro, per le causali giuridiche addotte al punto B del presente atto, al pagamento in favore del di complessivi Euro 262.661,84, oltre Parte_1 interessi al saldo, pari agli importi oggetto di fatturazione/contabilizzazione per i lavori eseguiti dalla in esecuzione del contratto di Parte_1 appalto per l'esecuzione di lavori edili privati 06.10.2010. In via subordinata: _ Pronunciare la risoluzione del contratto di appalto per
l'esecuzione di lavori edili privati 06.10.2010 per inadempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo e, per effetto della risoluzione, condannare UBI
Banca Spa, ed in solido tra loro per le causali Controparte_4 _1 giuridiche addotte al punto C del presente atto, al pagamento per il titolo dell'esecuzione delle opere, e comunque a titolo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e anche per l'indebito arricchimento, della somma di Euro 262.661,84 in favore dell'attore o della maggior somma che sarà accertata in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre C.I, IVA come per legge, rimborso forfettario. In via istruttoria si chiede: _ Disporre, ex art. 191 e ss.
c.p.c., CTU che, presa visione di ogni documentazione necessaria ai fini dell'evasione dell'incarico anche con incarico accertativo percipiente, accertato lo stato dei luoghi, relazioni, accerti, descriva, quantifichi 1) il corrispettivo delle opere eseguite dalla sulla base del Parte_1 contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili privati 06.10.2010; 2) il valore delle opere eseguite dalla sulla base del Parte_1 prezziario regione Umbria applicabile al contratto di appalto per l'esecuzione
pagina 8 di 33 di lavori edili privati 06.10.2010. _ Con riserva di articolare/precisare ulteriori mezzi di prova nei termini di legge ex art.183, sesto comma, c.p.c.”;
- come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero _12
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via pregiudiziale principale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della convenzione d'arbitrato irrituale stipulata tra ed in via pregiudiziale CP_9 _1 subordinata: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di
per essere invece legittimata al giudizio UBI BANCA s.p.a., _1 già ETRURIA LEASING, e per l'effetto, ordinarsi l'estromissione della stessa dal procedimento n. R.G. 3748/18; nel merito: accertare e _1 _1 dichiarare che nulla è dovuto al per le ragioni già esposte in Parte_1 narrativa;
in via riconvenzionale subordinata gradatim: - In accoglimento della domanda riconvenzionale, anche a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte convenuta, ritenere e dichiarare l'inadempimento della CP_9 in bonis e per l'effetto, compensare il maggior credito vantato da
[...] con quello eventualmente vantato da parte attrice, sino alla _1 concorrenza del minor credito vantato dal - nella denegata e non _14 creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice, dichiarare UBI BANCA, in persona del presidente, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne, la convenuta da ogni eventuale _1 sfavorevole decisione, a seguito dell'accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannare UBI BANCA al pagamento diretto di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in favore del Controparte_15
;
[...]
- Ubi Banca S.p.a., come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, per tutte le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla UBI Banca S.p.A. in relazione alle domande attoree;
- in subordine e nel merito, previe le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, rigettare ogni avversa domanda, in quanto inammissibile, generica ed infondata, per tutti i motivi sopra richiamati;
- in
pagina 9 di 33 ogni caso ed in estremo subordine, condannare la in caso di _1 accoglimento delle domande attoree, a manlevare e garantire la UBI Banca
S.p.A. da ogni eventuale responsabilità nei confronti della Curatela F.V. -
S.r.l. e, per l'effetto, condannare la a rimborsare Parte_1 _1 alla UBI Banca S.p.A. quanto quest'ultima fosse chiamata a corrispondere alla procedura fallimentare all'esito del presente giudizio, per tutto quanto sopra argomentato e rilevato. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
- La terza chiamata come da comparsa di costituzione e Controparte_4 risposta, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, per tutte le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla in ordine Controparte_4 alle domande avversarie;
- in subordine e nel merito, previe le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, rigettare ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, in quanto inammissibili, generiche e prive di fondamento, per tutti i motivi sopra descritti;
- in ogni caso ed in estremo subordine, condannare la in caso di accoglimento delle domande attoree, _1
a manlevare e garantire la da ogni eventuale Controparte_4 responsabilità nei confronti della Curatela F.V. - e, per Parte_1
l'effetto, condannare la a rimborsare a _1 Controparte_4 quanto quest'ultima fosse chiamata a corrispondere alla procedura fallimentare all'esito del presente giudizio, per tutto quanto sopra argomentato e motivato. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., soltanto il fallimento attore e _1 hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e le memorie di
[...] replica.
****
1. Sull'eccezione di difetto di giurisdizione
ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in forza della _1 clausola arbitrale di cui all'art. 15 del contratto di appalto che prevede che qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione, attuazione ed esecuzione del pagina 10 di 33 predetto appalto è devoluta ad un arbitro unico individuato inderogabilmente dalle parti nella persona dell'Avv. Marcello Pecorari.
Ha sostenuto, a tal proposito, che la circostanza allegata da parte attrice circa l'incompatibilità dell'Avv. Pecorari a ricoprire il ruolo di arbitro per aver egli assistito in fase stragiudiziale non determinerebbe la nullità della _1 clausola arbitrale o la sua sopravvenuta inefficacia, dovendosi ricorrere alla sostituzione dell'arbitro, previa ricusazione.
L'eccezione non merita di essere accolta.
Prima di illustrare le ragioni del rigetto, va innanzitutto qualificata la clausola arbitrale richiamata dal convenuto a fondamento dell'eccezione al fine di stabilire se rinvii ad un arbitrato rituale o irrituale.
L'interpretazione che il Tribunale ritiene più corretta alla luce dell'orientamento espresso in proposito dalla giurisprudenza di legittimità è quella che depone per la qualificazione dell'arbitrato come rituale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.
Sicché, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo
pagina 11 di 33 che le espressioni presenti nella clausola compromissoria: "giudizio arbitrale",
"giudizio inappellabile", decisione da assumere "senza formalità di rito e secondo equità", non potessero essere interpretate con sicurezza come espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale)” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 07/08/2019, n. 21059,
Rv. 655293; negli stessi termini, Cass. Civ.,
Sez. II, Ordinanza n. 11313 del 10/05/2018).
Nel caso in cui permanga il dubbio sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato scelto, occorre propendere per la natura rituale, tenuto conto che l'art. 808 ter
c.p.c. ha stabilito la necessità di una apposita previsione di arbitrato irrituale, a fronte della regola applicabile normalmente, in caso di devoluzione della controversia in arbitri, di chiaro ed opposto tenore (cfr. Cass. Civ. sez. I,
05/07/2023, n.18973 che richiama Cass. Civ. n. 6909 del 2015).
Nella specie, l'art. 15 del contratto di appalto sancisce che “qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, attuazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta ad un arbitro unico che le parti individueranno inderogabilmente nella persona dell'Avv. Marcello Pecorari”.
Il dato letterale, quindi, non fornisce sufficienti indicazioni in ordine alla natura della clausola compromissoria.
Neppure il comportamento delle parti risulta essere particolarmente significativo a tal proposito, né d'altra parte una qualificazione in termini di arbitrato rituale o irrituale è stata offerta negli scritti difensivi delle parti.
Tuttavia, a fronte dell'insussistenza di elementi univoci che possano far propendere per la natura irrituale dell'arbitrato, il dubbio interpretativo – come ci insegna la giurisprudenza di legittimità – deve essere sciolto nel senso di ritenere pattuita una clausola compromissoria che rinvia alla disciplina dell'arbitrato rituale.
Siffatta corretta interpretazione della clausola impone, poi, di riqualificare anche l'eccezione di giurisdizione proposta come eccezione di incompetenza.
Ed infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito che “l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura
pagina 12 di 33 giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione”.
Fatte queste necessarie premesse, va osservato che l'art. 811 c.p.c. stabilisce che, se per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto stabilito nella convenzione di arbitrato o, altrimenti, si procederà a norma dell'art. 809 c.p.c. mediante ricorso alla nomina del Presidente del Tribunale.
La disposizione di cui all'art. 811 c.p.c., stante l'ampia formulazione (“per qualsiasi motivo”) opera anche nel caso – come quello di specie – di incompatibilità dell'arbitro designato (cfr. Cass. Civ. n. 4893/1993).
Tuttavia, è nella facoltà delle parti derogare al meccanismo di sostituzione, così come sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di impedimento o incompatibilità di uno o più arbitri indicati nella clausola compromissoria, si provvede alla sostituzione nei modi previsti dagli art. 810-811
c.p.c., ove non sia diversamente stabilito dalla clausola predetta (cfr. Cass. Civ. n.
4893/1993 cit.).
Ebbene, nel caso di specie, l'utilizzo dell'avverbio inderogabilmente nell'individuazione dell'arbitro nella persona dell'Avv. Marcello Pecorari impone di interpretare la volontà delle parti come indirizzata ad escludere che le controversie inerenti al contratto di appalto potessero essere decise da un arbitro diverso da quello designato.
Se ne deve trarre la conseguenza che la volontà delle parti fosse, quindi, quella di escludere qualsiasi meccanismo di sostituzione dell'arbitro designato.
Pertanto, la sopravvenuta incompatibilità dell'Avv. Marcello Pecorari – non contestata dalla – depone per l'inoperatività della clausola _1 compromissoria e, stante la volontà espressa delle parti di non prevedere alcun meccanismo di sua sostituzione, per la competenza del Tribunale adito a decidere la presente controversia.
pagina 13 di 33
2. Sull'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata da _1 in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo
[...] dell'appalto.
Tanto chiarito in punto di competenza, va disattesa anche l'eccezione formulata da di difetto di titolarità passiva in ordine alle pretese di _1 pagamento del fallimento attore per essere destinatario di predette richieste soltanto Ubi Banca S.p.a. in forza del contratto di leasing intercorso tra le parti e, in particolare, della previsione contrattuale con la quale aveva _1 conferito alla concedente il mandato di pagamento in favore di – Pt_1 _10 in bonis.
[...]
All'allegato B del contratto di leasing è previsto che UR Leasing S.r.l. ora Ubi
Banca S.p.a. era esonerata da ogni onere relativo all'esecuzione dei contratti di appalto per la stipula dei quali la stessa aveva conferito mandato senza rappresentanza alla cliente fatta eccezione per gli obblighi di _1 pagamento agli appaltatori degli stati avanzamento dei lavori e dei saldi finali.
pertanto, si impegnava ad autorizzare la concedente ad effettuare i _1 pagamenti, alle ditte appaltatrici e alle scadenze indicate, delle fatture debitamente controfirmate dal direttore dei lavori e dalla stessa per _1 accettazione delle opere realizzate.
Ebbene, dalla lettura della predetta previsione contrattuale emerge chiaramente come UR Leasing S.r.l. avesse conferito mandato senza rappresentanza all'utilizzatrice alla stipula e alla gestione della fase esecutiva del _1 contratto di appalto per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 1705 c.c., il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi, come sancito dal comma 2 del predetto articolo, non hanno alcun rapporto con il mandante, il quale, ai sensi dell'art. 1719 c.c., ha l'obbligo – salvo patto contrario – di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del pagina 14 di 33 mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome.
Nel caso in esame, quindi, risulta che la mandante – concedente UR Leasing
S.r.l. e la mandataria – utilizzatrice hanno convenuto che l'obbligo _1 di pagamento dei S.A.L. e del saldo finale del contratto di appalto gravasse sulla mandante, la quale non era tenuta a fornire la provvista alla mandataria ma, dietro autorizzazione della mandataria – contraente dell'appalto, doveva corrispondere il dovuto direttamente agli appaltatori.
Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto da l'UR Leasing _1
S.r.l., in quanto mandante che ha conferito mandato senza rappresentanza alla in relazione al contratto di appalto, non ha instaurato alcun _1 rapporto con la in bonis, non risultando che la società di Controparte_10 leasing si sia direttamente obbligata nei confronti dell'appaltatrice creditrice e che vi sia stata la contestuale liberazione della dalle obbligazioni _1 nascenti dal predetto contratto di appalto.
Controparte contrattuale dell'appalto era ed è sempre rimasta _1 ancorché in qualità di mandataria di UR Leasing, sicché obbligata al pagamento del corrispettivo dell'appalto nei confronti della società appaltatrice è senza dubbio a nulla rilevando rispetto al terzo contraente _1 [...] in bonis gli accordi interni sulla ripartizione delle spese dell'appalto tra CP_9 mandante e mandataria, essendo la società appaltatrice totalmente estranea al contratto di leasing intercorso tra e UR Leasing. _1 _1
Per le ragioni espresse, quindi, l'eccezione non potrà che essere rigettata.
3. Sulla domanda di pagamento proposta nei confronti di e _1 sulla riconvenzionale di compensazione.
3.1. ha contestato, nel merito, la domanda di pagamento attorea, _1 sostenendo come le somme richieste non siano dovute per aver la società appaltatrice cagionato danni all'impianto geotermico e realizzato la pavimentazione in modo difforme rispetto a quanto concordato dalle parti, oltre che per aver cagionato danni da mancato guadagno.
pagina 15 di 33 Ha, in altri termini, chiesto che le somme necessarie al ripristino dei vizi e delle difformità riscontrate vengano scomputate dall'ammontare del corrispettivo richiesto e che le somme alla stessa dovute per i danni all'impianto geotermico e per i danni da lucro cessante siano compensate con gli importi richiesti dal fallimento attore.
Solo con la comparsa conclusionale, facendo proprie le difese di Ubi Banca S.p.a., la società convenuta ha anche eccepito l'inadempimento dell'appaltatrice alla consegna del Durc e l'intervenuta cessione del credito portato dalla fattura n. 573 del 2011.
Queste ultime contestazioni si appalesano tardivamente proposte, essendo state per la prima volta formulate da solo con la comparsa _1 conclusionale, quando ormai il thema decidendum ac probandum si era consolidato.
Ad ogni modo, anche prescindendo dal rilievo di tardività e volendo valorizzare la circostanza che si tratta comunque di eccezioni che – in quanto proposte dall'altra convenuta Ubi Banca S.p.a. – sono entrate a far parte del thema decidendum ac probandum, non può comunque non ravvisarsene l'infondatezza.
3.1.1. Per quanto attiene alla mancata consegna del Durc, si osserva, infatti, che la ratio della disposizione contrattuale secondo cui l'appaltatore deve provvedere alla consegna del Durc è da individuare nel fatto che sul committente grava, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, l'obbligo di corrispondere, in solido con l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di appalto di servizi, ma con principio estensibile anche all'appalto di opere, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), “il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art.
pagina 16 di 33 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276” (Cass. Civ., Sez. II, 09/02/2022, n. 4079,
Rv. 663824).
Come, però, chiaramente si evince dal principio di diritto espresso dalla Suprema
Corte, l'eccezione di inadempimento è finalizzata a paralizzare l'altrui pretesa di pagamento nel caso di rischio per il committente di vedersi richiedere dai lavoratori dell'appaltatore il versamento degli oneri previdenziali e contributivi.
Se, però, tale rischio, anche nell'ipotesi di mancata consegna del Durc, non sussiste, non vi è ragione per considerare fondata l'eccezione di inadempimento.
Nel caso di specie, erano trascorsi, già alla data dell'introduzione del giudizio, più di due anni dalla cessazione dell'appalto entro cui il committente è chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore.
Si tratta, infatti, di appalto risalente all'anno 2011.
Non solo.
I relativi crediti dei lavoratori impiegati nell'appalto risultano anche prescritti già alla data dell'introduzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla normativa.
È chiaro, allora, come l'eccezione di inadempimento non possa trovare accoglimento essendo finalizzata a paralizzare una richiesta di pagamento senza che sussista il concreto rischio per il committente, stante l'omessa consegna del
Durc, di rispondere delle richieste previdenziali e contributive dei lavoratori impiegati nell'appalto.
3.1.2. Quanto, invece, all'eccepita cessione del credito portato dalla fattura n. 753 del 2011, va innanzitutto chiarito che risulta dimostrata l'esecuzione da parte della delle opere di cui è richiesto il pagamento mediante Controparte_10
l'esibizione delle fatture relative ai S.A.L. n. 6, 7, 8 e 9 in atti, avendo parte attrice prodotto i certificati di pagamento timbrati e sottoscritti dal direttore dei lavori
(cfr. doc. 13 di parte attrice).
Non solo.
Risulta agli atti come lo stesso direttore dei lavori abbia successivamente annullato detti stati di avanzamento lavori e i relativi certificati di pagamento per i vizi riscontrati dopo l'emissione di questi ultimi (cfr. doc. 10 prodotto da pagina 17 di 33 , ciò confermando come le lavorazioni di cui è stato chiesto il _1 pagamento, ancorché viziate, sono state effettivamente realizzate dalla ditta appaltatrice.
Pertanto, è pur vero che i certificati di pagamento su cui parte attrice fonda la propria pretesa creditoria sono stati annullati dalla direzione-lavori, ma – come detto – ciò è avvenuto solo ed esclusivamente per ragioni attinenti ai vizi lamentati e non per il riscontro della mancata realizzazione delle opere di cui è chiesto il pagamento.
Ciò posto, – come detto – assume che il fallimento non sia titolare _1 del credito portato dalla fattura n. 753 del 2011 per averlo ceduto a S.E.P. Società
Eugubina Petroli, come risulta dal doc. 13 prodotto da Ubi Banca S.p.a.).
Il fallimento attore sostiene, invece, l'inopponibilità dell'atto di cessione nei suoi confronti, essendo la comunicazione al ceduto priva di data certa;
ne ha, poi, disconosciuto la conformità all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c.
In punto di diritto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2), cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente” (Cass. Civ., Sez. I, 07/05/2014, n. 9831,
Rv. 631123).
La data della scrittura privata si considera certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., quando ne è autenticata la sottoscrizione, ovvero dal giorno in cui la stessa è stata registrata, ovvero dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore, ovvero dal giorno in cui è riprodotta in atti pubblici e, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
Ebbene, in atti risulta prodotta la comunicazione ad UR Leasing S.p.a. di cessione del credito, unitamente al contratto di cessione, senza che, però,
pagina 18 di 33 ricorrano i presupposti indicati all'art. 2704 c.c. al fine di conferire certezza alla data indicata.
Non risulta infatti che il documento rechi una sottoscrizione autenticata, non vi è prova che sia stato registrato, non risulta riprodotto in atti pubblici e, in ogni caso, non vi sono elementi – né sul punto si è spesa la difesa dei convenuti - da cui poter desumere in modo certo l'anteriorità della cessione rispetto all'intervenuto fallimento.
Ne discende, allora, che la cessione del credito è da considerarsi inopponibile al fallimento della società cedente.
3.2. fa valere anche la garanzia per vizi nell'appalto, lamentando _1
l'esecuzione in difformità degli accordi contrattuali della pavimentazione realizzata dalla società appaltatrice, per aver la stessa realizzato la finitura in quarzo mediante spolvero superficiale in luogo della prevista “pastina” di 8 mm di spessore per traffico pesante;
ha lamentato anche una varietà nella colorazione della pavimentazione che lascerebbe supporre una non perfetta aderenza del quarzo alla struttura sottostante in calcestruzzo (cfr. doc. 5 prodotto da _1
.
[...]
Di contro, il fallimento attore assume che l'opera è stata accettata dalla _1 con atto del 17/05/2011, sicché la stessa sarebbe decaduta dalla predetta
[...] garanzia per vizi.
Non risulta, però, oggetto di contestazione alcuna la circostanza, allegata da che la pavimentazione viziata è stata realizzata successivamente _1 alla sottoscrizione del richiamato atto di accettazione dell'opera, attenendo questo solo alla realizzazione di una parte dell'appalto a cui ha fatto seguito la prosecuzione dell'attività di cantiere mediante posa in opera di altre lavorazioni, tra cui – appunto – tra l'8 e il 10 giugno 2011 la pavimentazione de quo (cfr. in proposito anche doc. 5 prodotto da . _1
Ne discende che l'atto di accettazione, riferendosi a lavorazioni diverse da quelle oggetto di contestazione, non è idoneo a paralizzare l'attivazione da parte del committente della garanzia per vizi.
Tanto chiarito, l'esecuzione non a regola d'arte della pavimentazione oltre che in difformità dalle pattuizioni contrattuali risulta dimostrata da quanto accertato e pagina 19 di 33 verificato dal direttore dei lavori, così come contestato alla Controparte_10
(cfr. il richiamato doc. 5 prodotto da e dalla medesima appaltatrice _1 riconosciuto con missiva di risposta dell'11/07/2011 (cfr. doc. 6 di parte _1
.
[...]
In tale lettera, infatti, si legge che la in bonis, si impegnava a Controparte_10
“ripristinare le difformità da Voi riscontrate entro otto giorni dal ricevimento della presente e di valutare una soluzione per il trattamento della superficie della pavimentazione”.
L'impegno all'eliminazione dei vizi costituisce implicito riconoscimento degli stessi.
Nonostante detto impegno, però, non risulta che la società appaltatrice abbia provveduto all'eliminazione dei suddetti vizi, tanto che il direttore dei lavori, in data 21/12/2011, provvedeva alla loro quantificazione, indicando la necessità di stralciare la predetta somma dalla contabilità generale dei lavori, né d'altra parte, il fallimento attore ha mai sostenuto nei suoi scritti che la società in bonis avesse dato seguito all'impegno assunto e che avesse provveduto, quindi, all'eliminazione dei vizi alla pavimentazione denunciati e, come detto, riconosciuti.
Ne discende che l'importo complessivo da detrarre da quanto ancora dovuto alla società appaltatrice ora in fallimento è quello indicato nella predetta missiva del
21/12/2011 (cfr. doc. 12 di parte ). _1
Non sussistono, infatti, ragioni idonee per discostarsi dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori, anche tenuto conto che non sono state formulate contestazioni alla quantificazione delle opere necessarie al ripristino effettuata dal direttore dei lavori-
L'ammontare delle opere necessarie all'emenda dei vizi riscontrati nella pavimentazione – unitamente alle spese per ripristino delle tubazioni danneggiate
– è quindi pari ad euro 119.425,06.
L'importo anzidetto dovrà, allora, essere scomputato dall'ammontare del corrispettivo ancora dovuto alla società appaltatrice che ammonta ad euro
262.661,84, sicché il fallimento attore risulta oggi creditore dell'importo di euro
143.236,78.
pagina 20 di 33 Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma
4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Sul punto, è appena il caso di precisare che, a fronte di una generica richiesta di condanna al pagamento degli interessi, secondo la giurisprudenza prevalente “in tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono "interessi legali" non soltanto quelli stabiliti dall'art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge” (Cass., civ. Sez. II, sent. n. 11187 del 2012).
Ne consegue che, stante l'ambito di operatività e la natura speciale della normativa in questione (applicabile ogni qualvolta sia proposta domanda giudiziale e per tutta la durata del procedimento), il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie.
Si tratta di un'operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell'autorità giudicante, da orientare secondo il parametro lex specialis derogat lex generali.
Ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali (senza ulteriori specificazioni) gli interessi applicabili saranno quelli “maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284 IV co. c.c. e D. lgs. n. 231/02.
In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile,
a fronte di istanza generica degli “interessi legali”, senza ulteriore specificazione
(si veda ex multis Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187).
3.3. Anche il danneggiamento delle tubazioni dell'impianto geotermico risulta riconosciuto dalla stessa società appaltatrice in bonis.
Ed infatti, è la stessa in bonis, in risposta alle missive trasmesse in data CP_9
12 e 22 luglio 2011, ad affermare che “quanto alla prima questione [ovvero la rottura di alcuni tubi dell'impianto geotermico..NDR] l'evento è stato denunciato alla nostra compagnia di assicurazione, che ha già svolto i necessari accertamenti.
pagina 21 di 33 Si può pertanto dare corso alle opere di ripristino, i cui costi saranno rimborsati dalla ferma la nostra responsabilità” (cfr. doc. 9 prodotto Controparte_16 da . _1
In altre parole, la rottura delle tubazioni e l'imputabilità del fatto dannoso alla società in bonis sono circostanze ammesse dalla stessa danneggiante, CP_9 sicché esse risultano dimostrate, senza necessità di ulteriore approfondimento sul punto.
In proposito, va osservato come non si ravvisano ostacoli – a differenza di quanto sostenuto dal fallimento attore – a procedere alla compensazione del credito vantato dalla società fallita con il controcredito vantato dalla debitrice della fallita.
Sul punto, è chiara la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto)” (Cass. Civ., Sez. III,
14/05/2024, n. 13345, Rv. 671151).
Come detto, l'ammontare delle opere necessarie al ripristino dei danni all'impianto è stato quantificato, unitamente al costo di emenda dei vizi, dal direttore dei lavori, pertanto, in questa sede è sufficiente richiamare quanto già dedotto nel punto che precede.
pagina 22 di 33 3.4. Non può, invece, essere scomputato dal dovuto l'importo di euro 80.000,00 indicato dal direttore lavori come pari all'ammontare del danno da mancato guadagno asseritamente sofferto dalla committente _1
In proposito, va osservato come il predetto danno è stato individuato dalla direzione dei lavori soltanto sulla scorta di quanto rappresentato dalla committente.
Non sussistono, però, elementi idonei da cui poter desumere tanto l'esistenza del danno da mancato lamentato e in cosa esso sia effettivamente consistito, quanto il suo effettivo ammontare.
In difetto di prove sull'esistenza e l'entità del danno che era onere della committente dimostrare, alcun danno a titolo di lucro cessante può essere riconosciuto in capo ad _1
4. Sulla domanda di pagamento proposta nei confronti di Ubi Banca
S.p.a. e sull'eccezione di difetto di titolarità passiva.
Anche Ubi Banca S.p.a. ha sollevato l'eccezione di difetto di titolarità passiva in ordine alle pretese avanzate dal fallimento attore, sostenendo da un lato di aver ceduto il contratto di leasing stipulato con a e, _1 Controparte_4 dall'altro, di non aver comunque assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti della società appaltatrice in bonis.
L'eccezione è fondata.
Risulta dagli atti che, in data 28/08/2017, e del Controparte_17 _18
poi fusa per incorporazione in Ubi Banca S.p.a., ha conferito a
[...] CP_4 il proprio ramo d'azienda denominato “leasing” avente ad oggetto “tutti i
[...] contratti di locazione finanziaria (leasing), attivi e non, con saldo contabile differente da zero ed i relativi beni sottostanti oggetto dei contratti di locazione finanziaria medesimi, fatta eccezione per il contratto n. 504192” (cfr. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di Ubi Banca S.p.a.).
L'intervenuta cessione del contratto di leasing n. 510339 è, peraltro, confermata dalla stessa cessionaria che, nel costituirsi in giudizio a Controparte_4 seguito della chiamata del terzo ad opera del fallimento attore, ha dato atto di pagina 23 di 33 essere subentrata, per effetto della cessione del ramo di azienda denominato leasing da parte di e del anche nel predetto Controparte_17 _18 contratto di leasing stipulato con _1
Non è condivisibile la tesi sostenuta dal fallimento attore per cui l'eccezione andrebbe rigettata in ragione del fatto che, nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale dell'intervenuta cessione, non è espressamente indicato che la cessione del ramo di azienda ha interessato anche il contratto di leasing n. 510339.
La pubblicazione dell'intervenuta cessione in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario che rispetto ai debitori ceduti produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c. ovvero rende efficace la cessione nei loro confronti, mentre rispetto ai creditori fa decorrere il termine di tre mesi per esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni e rispetto ai contraenti ceduti fa decorrere il termine di tre mesi per esercitare il diritto di recesso.
Ne discende, quindi, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ancorché non indichi il numero di contratto ceduto, non costituisce un elemento costitutivo della cessione, la quale deve dirsi perfezionata con l'intervenuto accordo tra cedente e cessionario, non essendo richiesto – a differenza di quanto previsto all'art. 1406
c.c. – il consenso del contraente ceduto, né l'effettiva esecuzione dell'adempimento pubblicitario.
5. Sulla domanda di pagamento del corrispettivo dell'appalto proposta nei confronti di Controparte_4
ha eccepito la propria carenza di titolarità passiva in relazione Controparte_4 alla domanda di pagamento avanzata nei suoi confronti dal fallimento attore in forza del contratto di appalto sull'assunto che: 1) non vi è alcun titolo posto a fondamento della richiesta di pagamento, essendo il contratto di appalto tra e la stato stipulato per la realizzazione di alcune _1 Controparte_10 opere di scavi e formazione di piazzali, per un valore di euro 65.700,00 oltre Iva, mentre l'avversa richiesta di pagamento ha ad oggetto la maggior somma di euro
262.661,84 senza che vi siano elementi per poter affermare che le fatture riguardano le opere di realizzazione dell'opificio; 2) anche a ritenere che la pagina 24 di 33 richiesta di pagamento sia riferibile al corrispettivo dell'appalto tra _1
e la non vi è prova che il contratto di appalto sia da ricollegare Controparte_10 all'operazione di leasing che ha coinvolto la cedente UR Leasing S.p.a. incorporata in;
3) anche a ritenere che il Controparte_19 predetto contratto di appalto è connesso con l'operazione di leasing anzidetta, la società appaltatrice oggi fallita non ha alcuna azione diretta nei confronti della concedente, avendo questa conferito all'utilizzatrice-committente un mandato senza rappresentanza a stipulare il contratto di appalto.
L'eccezione è fondata.
Come si legge nel contratto di leasing in atti stipulato tra e UR _1
Leasing S.r.l., la società concedente ha conferito all'utilizzatrice mandato senza rappresentanza alla stipula dei contratti di appalto per la realizzazione dell'opificio.
Come detto, però, ai sensi dell'art. 1705 c.c., il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi e questi non hanno alcun rapporto con il mandante, il quale, ai sensi dell'art. 1719 c.c., ha l'obbligo – salvo patto contrario – di fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il mandatario ha contratto in proprio nome.
Ciò significa, evidentemente, che non può chiedere il Controparte_20 pagamento del corrispettivo alla mandante con la quale non ha instaurato alcun rapporto contrattuale, nemmeno in forza della previsione contrattuale – peraltro contenuta in un contratto a cui la è rimasta del tutto estranea – Controparte_10 che dispone il pagamento diretto da parte della UR Leasing all'appaltatore degli stati avanzamento lavori e del conto finale dietro espressa autorizzazione della mandataria _1
Ne discende, allora, che non avendo parte attrice alcun titolo per richiedere direttamente il pagamento a UR Leasing S.p.a. e, per effetto della cessione del contratto di leasing, alla cessionaria l'eccezione da Controparte_4 quest'ultima sollevata non può che essere accolta.
pagina 25 di 33
6. Sulle domande subordinate di surrogatoria e di indebito arricchimento proposte nei confronti di Ubi Banca S.p.a. e Controparte_21
[...]
. Parte attrice ha proposto, in subordine, nel caso di mancato accoglimento
[...] della domanda di pagamento del corrispettivo dell'appalto nei confronti di Ubi
Banca S.p.a. e domanda surrogatoria nei diritti vantati da Controparte_4 nei confronti di UR Leasing S.p.a. e, per effetto della cessione _1 del contratto di leasing, nei confronti della cessionaria Ubi Banca S.p.a. ovvero
Ubi al fine di ottenere la condanna di Ubi Banca S.p.a. ovvero CP_4 [...] al pagamento dell'importo indicato nelle fatture. CP_4
Innanzitutto, va osservato come le domande proposte nei confronti di Ubi Banca meritino di essere respinte già in ragione del fatto che Ubi Banca S.p.a. non è mai divenuta cessionaria del contratto di leasing su cui le predette domande si fondano.
5.2. Quanto, invece, alla posizione di giova premettere, in Controparte_4 punto di diritto, che l'azione surrogatoria è uno degli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione del creditore per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., ovvero per evitare che il debitore vanifichi l'iniziativa esecutiva spogliandosi dei propri beni.
La funzione dell'azione è, in particolare, quella di tutelare il creditore contro l'inerzia del debitore, che ometta di far valere le proprie ragioni nei confronti dei terzi, così impedendo l'incremento o il mantenimento del proprio patrimonio.
Si consente, quindi, al creditore, in presenza dell'inerzia del debitore, di sostituirsi a quest'ultimo nell'esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti verso i terzi, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, possano essere esercitati solo dal loro titolare.
L'azione surrogatoria ha, pertanto, natura conservativa e cautelare in quanto ha come effetto l'incremento del patrimonio del debitore con conseguente vantaggio di tutti i creditori e non solo di quello che ha agito in surroga.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, trattandosi di legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, l'azione surrogatoria ha carattere pagina 26 di 33 necessariamente eccezionale e può essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge (Cass. n. 5805/2012).
Primo presupposto per l'esercizio dell'azione è l'esistenza di un credito, che deve essere certo, pur se sottoposto a termine o condizione.
Si esclude, quindi, che sia legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale
(Cass. n. 10428/1998).
Secondo presupposto è, poi, l'inerzia del debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti verso i terzi.
Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo (Cass. n. 5805/2012).
Nel caso di specie, il credito per cui si agisce in surrogatoria è il credito che la vanterebbe nei confronti della in forza del _1 Controparte_4 contratto di leasing a seguito del riconoscimento della pretesa creditoria vantata dal fallimento attore nei confronti di per il pagamento del saldo del _1 corrispettivo.
In altre parole, il credito oggetto di surrogatoria non è altro che il credito che in qualità di mandataria, vanterebbe nei confronti della mandante _1
cessionaria del contratto di leasing, ove fosse riconosciuto in Controparte_4 questo giudizio il diritto della società in bonis al Controparte_10 corrispettivo dell'appalto stipulato con la mandataria _1
Ciò posto, non risultano sussistere i presupposti per l'utile esperimento dell'azione surrogatoria.
pagina 27 di 33 Il credito oggetto di surrogatoria – come detto – deve essere certo e, quindi, se contestato, non può dar luogo ad alcun diritto di surroga fino a che non intervenga una sentenza che ne accerti l'esistenza.
Nella specie, è sub iudice e, quindi, oggetto del presente accertamento giudiziale il credito vantato dalla società appaltatrice in bonis nei confronti di _1 da cui si vuole far discendere un credito della stessa nei confronti _1 di per la fornitura della provvista necessaria al pagamento del Controparte_4 corrispettivo della società appaltatrice.
È, quindi, evidente come – anche ad ammettere che il credito diventi certo al momento della decisione del presente giudizio che, accertando il diritto del fallimento della società al pagamento del corrispettivo nei Controparte_10 confronti di accerti anche il diritto di ad ottenere la _1 _1 provvista necessaria da in forza del contratto di mandato – Controparte_4 difetta, in ogni caso, l'inerzia di all'esercizio del proprio diritto nei _1 confronti di Controparte_4
Con maggiore sforzo esplicativo, si vuole evidenziare come l'esistenza della posizione debitoria di nei confronti di in forza Controparte_4 _1 del mandato a quest'ultima conferito per la stipula del contratto di appalto passa necessariamente per l'accertamento dell'esistenza del credito – invero contestato – della società appaltatrice oggi fallita nei confronti della committente _1
[...]
È evidente, allora, come fino a che non si concretizza la condanna di _1 al pagamento del corrispettivo nei confronti del fallimento attore non si può
[...] certo parlare di inerzia di all'esercizio del credito che questa vanta _1 nei confronti della propria mandante per la fornitura dei mezzi economici necessari all'adempimento del mandato e, quindi, nello specifico all'esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stipula per conto della mandante del contratto di appalto.
Alla proprio perché essa non si ritiene debitrice di alcunché nei _1 confronti della società appaltatrice in forza del contratto di appalto stipulato per conto di UR Leasing e per l'effetto della cessionaria non Controparte_4
pagina 28 di 33 può di certo imputarsi di essere finora stata inerte nel coltivare le proprie pretese nei confronti della mandante per l'adempimento del mandato.
Solo a partire dal momento in cui è giudizialmente accertato il credito della società appaltatrice oggi fallita nei confronti di si potrà valutare il _1 comportamento di quest'ultima in termini di inerzia verso la mandante.
Per i motivi esposti, allora, la domanda subordinata di surrogatoria va respinta.
5.2. Non può trovare accoglimento nemmeno la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal fallimento attore.
Difetta, infatti, il requisito della residualità dell'azione, avendo il fallimento attore azione nei confronti del committente _1
Sul punto, si richiama l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito”
(Cass. Civ., Sez. I, 20/11/2018, n. 29988, Rv. 651892).
7. Sulla domanda di manleva proposta da Controparte_1
[...] ha chiesto, in caso di condanna al pagamento, di essere manlevata
[...] da Ubi Banca S.p.a. di quanto tenuta a versare in favore dell'attore e, per effetto di quanto previsto nel contratto di leasing, di condannare Ubi Banca S.p.a. al pagamento diretto nei confronti del fallimento attore.
La domanda proposta è fondata sulle previsioni contrattuali contenute nel contratto di leasing secondo cui la mandante si era fatta carico del pagamento del corrispettivo dell'appalto direttamente nei confronti dell'appaltatore – creditore, come previsto dall'allegato b del contratto di leasing.
Secondo tale disposizione, infatti, l'allora mandante UR Leasing S.p.a. era tenuta al pagamento degli stati avanzamento lavori e dei saldi finali in relazione ai contratti di appalto stipulati o ancora da stipulare, dietro autorizzazione della
_1
pagina 29 di 33 Ancorché, quindi, la domanda appaia fondata nella misura in cui la mandataria chiede che la mandante venga condannata al pagamento diretto _1 nei confronti dell'appaltatore del corrispettivo dell'appalto, essendo tale obbligo nei confronti della mandataria stato cristallizzato nelle previsioni _1 contrattuali allegate al contratto di leasing, non si può fare a meno di rilevare come la domanda è stata rivolta solo nei confronti di Ubi Banca S.p.a.
Il presente giudizio, però, ha consentito di verificare come Ubi Banca S.p.a. non sia succeduta all'originaria contraente UR Leasing S.p.a. nel contratto di leasing, atteso che lo stesso è stato invece ceduto da Controparte_19
– che aveva incorporato UR Leasing S.p.a. – a
[...] Controparte_4
(cfr. doc. 3 prodotto da Ubi Banca S.p.a.) già prima della fusione per _1 incorporazione di e del poi divenuta Controparte_17
[...] in Ubi Banca S.p.a. (cfr. doc. 19 prodotto da Ubi Banca S.p.a.). Controparte_22
In altri termini, Ubi Banca S.p.a. non è cessionaria del contratto di leasing, sicché la domanda proposta nei suoi confronti da non può essere accolta. _1
A onor del vero, con la comparsa conclusionale, ha provveduto a _1 modificare la domanda di manleva, chiedendo la condanna anche di CP_4 in aggiunta o in alternativa a Ubi Banca S.p.a.
[...]
Tuttavia, tale domanda proposta nei confronti di si appalesa Controparte_4 nuova in quanto proposta oltre le scadenze processuali previste.
Ed infatti, la domanda non solo non è stata formulata nel primo atto difensivo successivo alla costituzione in giudizio della terza chiamata, ma addirittura è stata proposta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, sicché è da considerarsi inammissibile.
8. Sulle domande di manleva proposte da Ubi Banca S.p.a. e CP_4 nei confronti di
[...] _1
Tanto Ubi Banca S.p.a. quanto hanno chiesto di essere Controparte_4 manlevate da nel caso di accoglimento della domanda attorea nei _1 loro confronti.
pagina 30 di 33 Le predette domande devono considerarsi assorbite, tenuto conto che alcuna condanna di Ubi Banca S.p.a. e di nei confronti di Controparte_4 _12
è comminata nei loro confronti.
[...]
9. Sulle spese di lite
L'esito del giudizio vede la condanna di al pagamento del _1 corrispettivo, ancorché in misura inferiore all'importo richiesto in ragione dei danni e dei vizi dell'appalto riscontrati.
Facendo applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063), ritiene il Tribunale di dover condannare al pagamento delle spese _1 di lite nei confronti del fallimento attore.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa determinato sulla base del decisum e dell'attività difensiva svolta (causa di natura documentale).
Quanto al rapporto processuale tra il fallimento attore da un lato e Ubi Banca
S.p.a. e dall'altro, si osserva come la convenuta e la terza chiamata CP_4 abbiano assunto nella causa la medesima posizione processuale, spendendo di fatto analoghe difese, e siano assistite dal medesimo difensore.
Si ritiene, quindi, in applicazione dell'art. 4 comma 2 del d.m. 55/2014, di dover condannare il fallimento attore al pagamento delle spese di lite nei loro confronti ai sensi dell'art. 91 c.p.c., prevendendo un aumento pari al 30% come stabilito dalla norma in questione, avendo comunque l'avvocato dovuto costituirsi con pagina 31 di 33 separato atto anche per la terza chiamata dopo la citazione in giudizio e spendere difese, nel corso del giudizio, anche per questa.
Le spese di lite – come detto – sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa determinato sulla base del decisum e dell'attività difensiva svolta (causa di natura documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna al _1 pagamento del corrispettivo dell'appalto in misura di euro 143.236,78, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- Rigetta le domande attoree proposte nei confronti di Ubi Banca S.p.a.;
- Rigetta le domande attoree proposte nei confronti di Controparte_4
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Ubi Banca _1
S.p.a.;
- Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei _1 confronti di Ubi CP_4
- Dichiara assorbite le domande proposte da Ubi Banca e Controparte_4 nei confronti di _1
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di _1 che liquida in euro 11.268,00 oltre Controparte_23 rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed in euro per esborsi;
- Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_23 nei confronti di Ubi Banca S.p.a. e che liquida in euro Controparte_4
14.648,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 19 agosto 2025
pagina 32 di 33 Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 3748 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “contratto di appalto”
Tra
(P.I ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore Dott.ssa rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_2
Moriconi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Fratelli
Pellas n. 93, come da procura a margine dell'atto di citazione
Attore
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., _1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Ciampelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG), Viale Parini n. 23, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale,
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 procuratore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi, CP_3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia (PG), Via Pievaiola n.
pagina 1 di 33 164, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenute
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_4 P.IVA_4 CP_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi, digitalmente domiciliata
[...] presso l'indirizzo pec del difensore Email_1 come da procura speciale rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_6 CP_2 per ottenere, previo accertamento della sussistenza della _1 giurisdizione del giurisdizione del giudice ordinario in ragione della nullità della clausola arbitrale di cui all'art. 15 del contratto di appalto, la condanna delle convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 262.661,84, a titolo di corrispettivo delle lavorazioni eseguite in forza del contratto di appalto del
06/10/2010, ovvero, in via subordinata, la risoluzione del contratto di appalto, con condanna delle convenute al pagamento della somma di euro 262.661,84 a titolo di restituzione del valore delle opere realizzate, ovvero a titolo di risarcimento del danno ovvero a titolo di indebito arricchimento.
A fondamento della domanda, il fallimento attore ha dedotto che Parte_1 in bonis, in data 06/10/2010, stipulava con la committente
[...] _1 un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili, aventi ad oggetto la
[...] costruzione di un opificio industriale nella fraz. di Pierantonio, Umbertide (PG).
Ha aggiunto che proprietaria del terreno era UR Leasing S.p.a., la quale lo aveva acquistato allo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'utilizzatrice obbligandosi al contempo al pagamento degli stati di avanzamento _1
pagina 2 di 33 lavori e dei saldi finali, senza liberazione da parte di di Controparte_7 dagli impegni contrattuali assunti. _1
Ha poi dedotto che, in data 17/05/2011, consegnava Parte_1
l'opificio e le relative pertinenze alla committente, che dichiarava di riceverle “in perfetto stato di realizzazione senza riscontrare vizi apparenti”.
Una volta intervenuto il con Controparte_8 comunicazione del 23/11/2012, la Curatela, ravvisando un credito residuo complessivo di euro 241.646,34 verso UR Leasing S.p.a. in relazione al predetto contratto di appalto, ne domandava il pagamento sia ad UR Leasing
S.p.a. che ad _1
Quest'ultima, per il tramite del proprio legale Avv. Marcello Pecorari – indicato nel contratto di appalto quale arbitro unico designato dalle parti in caso di controversia – contestava la debenza della predetta somma, sull'assunto della mancata consegna del DURC e della presenza di vizi nell'immobile.
Fatte queste premesse in punto di fatto, il ha Parte_1 sostenuto, in via preliminare, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario adito in ragione della nullità o comunque dell'inefficacia della clausola arbitrale pattuita, stante l'incompatibilità dell'arbitro unico nominato nel contratto di appalto, l'Avv. Marcello Pecorari, per aver questi ricoperto anche l'incarico di legale di _1
Ha poi domandato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte delle convenute, in solido tra loro, contestando la sussistenza dei pretesi vizi lamentati dalla committente per aver la committenza dichiarato di ricevere l'immobile in perfetto stato di realizzazione senza riscontrare vizi apparenti.
Quanto alla mancata consegna del DURC, ha sostenuto l'insussistenza del diritto della società convenuta di eccepire l'inadempimento della società attrice in bonis per sottrarsi al pagamento del dovuto, sull'assunto che, in caso di fallimento, è fatto divieto ai creditori di esercitare le proprie ragioni sul patrimonio del fallito sia direttamente che indirettamente.
In via subordinata, in caso di rigetto della predetta domanda, ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento delle convenute, con relativa condanna al pagamento della somma di euro 262.661,84
pagina 3 di 33 a titolo di restituzione del valore delle prestazioni rese, ovvero di risarcimento del danno ovvero di indebito arricchimento.
Con comparsa depositata in data 21/01/2019, si è tempestivamente costituita in giudizio la quale ha innanzitutto eccepito il difetto di giurisdizione _1 del giudice ordinario adito, sull'assunto che l'incompatibilità dell'Avv. Marcello
Pecorari imporrebbe, invece, la sua ricusazione e sostituzione, senza determinare alcuna invalidità o inefficacia della clausola arbitrale pattuita.
Ha poi eccepito il proprio difetto di titolarità passiva per essere obbligata al pagamento esclusivamente la società concedente Ubi Banca S.p.a., già UR
Leasing S.p.a. in forza del mandato di pagamento conferitogli da _1 nel contratto di locazione finanziaria.
In ogni caso, ha contestato gli assunti di parte attrice, sostenendo che l'accettazione dell'opera aveva riguardato solo una porzione dell'opificio e le pertinenze esterne, mentre la restante parte era affetta da vizi riconosciuti dalla stessa società in bonis e consistenti nella realizzazione della Controparte_9 pavimentazione in maniera difforme rispetto a quanto concordato (finitura in quarzo a spolvero superficiale, anziché in pastina di spessore di 8 mm) e in un'anormale varietà della sua colorazione.
Ha aggiunto che la società attrice in bonis aveva, altresì, cagionato gravi danni all'impianto geotermico, avendo danneggiato, nell'esecuzione dell'appalto, i pali energetici del richiamato impianto.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, i suddetti danni, così come i vizi e le difformità riscontrate nella pavimentazione, venivano riconosciuti dall'appaltatrice in data 25/07/2011.
A ciò faceva seguito l'annullamento dei S.A.L. nn. 6, 7, 8, 9 da parte della direzione lavori, accettato dalla – F.lli in data 19/12/2011, la Pt_1 Parte_1 quale esprimeva il proprio consenso all'emissione di un nuovo certificato di pagamento riferito alla contabilizzazione dei lavori non soggetti a contestazioni.
La direzione lavori – ha proseguito la convenuta - quantificava i lavori oggetto di contestazione in euro 119.425,06, oltre al danno per il mancato godimento dell'immobile pari ad euro 80.000,00.
pagina 4 di 33 Sulla scorta di quanto dedotto, la società convenuta ha, quindi, eccepito l'inadempimento della società in bonis, chiedendo di Controparte_10 accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'attore in forza del contratto di appalto per cui è causa e, in subordine, ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti del fallimento da eventualmente compensare con il credito vantato da quest'ultimo nei suoi confronti.
Nel caso di rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità passiva e di accertamento di un credito della nei confronti del fallimento, ha chiesto di essere _1 manlevata da Ubi Banca S.p.a., già UR Leasing S.p.a., da quanto tenuta a corrispondere in favore dell'attore, in ragione del contratto di leasing stipulato.
Si è costituita in giudizio anche UBI Banca S.p.a., la quale ha innanzitutto eccepito il proprio difetto di titolarità passiva, rappresentando, in primo luogo,
l'intervenuta cessione del contratto di leasing e di tutti i relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla con atto pubblico del 28/08/2017, come Controparte_4 da avviso in G.U. di cui all'art. 58 T.U.B. n. 106, II° parte, pubblicato il
09/09/2017.
In secondo luogo, ha sostenuto di non essere debitrice di alcunché nei confronti del fallimento attore per non aver mai assunto alcuna diretta obbligazione nei confronti della società in bonis, essendo l'appalto stato Controparte_11 stipulato dalla a cui l'allora UR Leasing S.p.A. aveva conferito _1 mandato senza rappresentanza alla conclusione del contratto, con la conseguenza che alcun rapporto diretto si era mai instaurato tra la concedente- mandante e l'appaltatore.
Ha, poi, nel merito, contestato la domanda di pagamento attorea, evidenziando il difetto di prova del credito, sull'assunto che la domanda attorea non potrebbe dirsi fondata sul contratto di appalto, atteso che questo prevede un corrispettivo di appena euro 65.700,00 a fronte di una richiesta di pagamento ben più cospicua di euro 262.661,84 e che, in ogni caso, l'allora UR Leasing S.p.A. aveva versato all'appaltatrice la somma complessiva di euro 269.358,75, pienamente satisfattiva delle pretese attoree fondate sul predetto contratto di appalto per appena euro 65.700,00.
pagina 5 di 33 Ha anche proposto eccezione di inadempimento, lamentando la mancata consegna del DURC nonché la sussistenza dei vizi e delle difformità nell'esecuzione dell'appalto, oltre che dei danni arrecati e contestati dalla _1
[...]
Inoltre, ha sostenuto l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento nei confronti dell'attore anche sul presupposto che, ai sensi dell'art. 2 del contratto di leasing, i pagamenti della concedente direttamente all'appaltatore avrebbero dovuto essere preceduti da fatture controfirmate dal direttore dei lavori e dal committente – utilizzatore ( ), circostanza non verificatasi in relazione alle fatture di cui _1 alla presente azione giudiziaria.
Infine, ha sostenuto che il fallimento attore non sarebbe neppure titolare del presunto credito portato con la fattura n. 753 emessa in data 13/07/2011 per averlo ceduto all'impresa SEP S.r.l., come risulta dalla scrittura del 18/07/2011.
Quanto alle domande subordinate di surrogazione e di indebito arricchimento, la
Ubi Banca S.p.a. ne ha contestato i presupposti, asserendo, quanto all'azione surrogatoria, che il credito oggetto di surrogazione non può dirsi liquido, certo ed esigibile, che difetterebbe anche l'inerzia del presunto creditore per _1 aver questa contestato l'asserito credito che il fallimento assume avere nei confronti di e nei confronti di Ubi Banca S.p.a., nonché la prova _1 _1 del pericolo di insolvenza di _1
Ha poi aggiunto che, in ogni caso, difetterebbe il lamentato credito di _1 nei confronti della concedente per aver questa consegnato l'immobile oggetto
[...] di leasing, mentre l'utilizzatrice sarebbe rimasta inadempiente al pagamento dei canoni di locazione.
Quanto all'azione di indebito arricchimento, ha assunto l'insussistenza di alcun vantaggio o utilità dalla stessa conseguito
In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree nei suoi confronti, ha chiesto la condanna di al rimborso di qualsivoglia _1 somma che la convenuta dovesse essere chiamata a corrispondere in dipendenza del contratto di leasing, ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto di leasing finanziario secondo cui la concedente ha diritto di essere manlevata “da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale o amministrativa cui UR stessa
pagina 6 di 33 fosse chiamata a rispondere”, e dell'art. 2, lett. c), e lett. d), secondo cui la si è accollata gli “eventuali maggiori oneri dell'appalto, a qualsiasi _1 titolo dovuti… a tal proposito il cliente si impegna a rimborsare ad UR, a semplice richiesta di quest'ultima, di quanto fosse eventualmente tenuta a versare in conseguenza di sentenze, arbitrati od altri provvedimenti decisori” e, ancora, si è accollata “con totale e completa liberazione di UR, ogni rischio e conseguenza derivanti dalla ritardata o mancata disponibilità dell'immobile in seguito a sospensione dei lavori, dipendenti da qualunque causa, allontanamento delle imprese dal cantiere e risoluzione del contratto di appalto”.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 12/02/2018, il Fallimento attore, stante l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata da
UBI Banca S.p.a., ha chiesto di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_4
Il precedente Giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in causa di
[...]
CP_4
Si è costituita in giudizio la terza chiamata la quale ha Controparte_4 sostenuto la propria titolarità passiva in relazione alle domande spiegate dall'attore a seguito della cessione del 28/08/2017 del contratto di leasing e ha, poi, fatto proprie tutte le difese spiegate da Ubi Banca S.p.a.
Scambiate le rispettive memorie ex art. 183, comma 6 n. 1), 2), 3) c.p.c., la causa
è stata istruita in via documentale.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 18/12/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
- Il come da memoria ex art. 183, VI Parte_1 comma n. 1) c.p.c., ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento delle domande avanzate dalla Curatela attrice, previa ammissione di ogni prova dedotta e deducenda per le causali di cui alle premesse, In via preliminare: _
Accertare e dichiarare che la controversia de quo è soggetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario considerato che la clausola arbitrale di cui all'art.15 del contratto di appalto 06.10.2010 è nulla/invalida e comunque inefficace per effetto della sopravvenuta assenza dell'imparzialità
pagina 7 di 33 del nominando arbitro – individuato inderogabilmente dalle parti nella persona dell'Avv. Marcello Pecorari – che ha assunto e ricopre l'incarico di legale di e si è già chiaramente espresso sui fatti oggetto di _1 causa, assumendo una posizione incompatibile con la terzietà di arbitro. In via principale: _ Accertare e dichiarare la responsabilità di UBI Banca Spa,
ed in solido tra loro, per la causale dei crediti Controparte_4 _1 insorti per l'esecuzione delle opere descritte nella premessa del presente atto
e così condannare le parti convenute in solido tra loro, per le causali giuridiche addotte al punto B del presente atto, al pagamento in favore del di complessivi Euro 262.661,84, oltre Parte_1 interessi al saldo, pari agli importi oggetto di fatturazione/contabilizzazione per i lavori eseguiti dalla in esecuzione del contratto di Parte_1 appalto per l'esecuzione di lavori edili privati 06.10.2010. In via subordinata: _ Pronunciare la risoluzione del contratto di appalto per
l'esecuzione di lavori edili privati 06.10.2010 per inadempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo e, per effetto della risoluzione, condannare UBI
Banca Spa, ed in solido tra loro per le causali Controparte_4 _1 giuridiche addotte al punto C del presente atto, al pagamento per il titolo dell'esecuzione delle opere, e comunque a titolo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e anche per l'indebito arricchimento, della somma di Euro 262.661,84 in favore dell'attore o della maggior somma che sarà accertata in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre C.I, IVA come per legge, rimborso forfettario. In via istruttoria si chiede: _ Disporre, ex art. 191 e ss.
c.p.c., CTU che, presa visione di ogni documentazione necessaria ai fini dell'evasione dell'incarico anche con incarico accertativo percipiente, accertato lo stato dei luoghi, relazioni, accerti, descriva, quantifichi 1) il corrispettivo delle opere eseguite dalla sulla base del Parte_1 contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili privati 06.10.2010; 2) il valore delle opere eseguite dalla sulla base del Parte_1 prezziario regione Umbria applicabile al contratto di appalto per l'esecuzione
pagina 8 di 33 di lavori edili privati 06.10.2010. _ Con riserva di articolare/precisare ulteriori mezzi di prova nei termini di legge ex art.183, sesto comma, c.p.c.”;
- come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero _12
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via pregiudiziale principale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della convenzione d'arbitrato irrituale stipulata tra ed in via pregiudiziale CP_9 _1 subordinata: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di
per essere invece legittimata al giudizio UBI BANCA s.p.a., _1 già ETRURIA LEASING, e per l'effetto, ordinarsi l'estromissione della stessa dal procedimento n. R.G. 3748/18; nel merito: accertare e _1 _1 dichiarare che nulla è dovuto al per le ragioni già esposte in Parte_1 narrativa;
in via riconvenzionale subordinata gradatim: - In accoglimento della domanda riconvenzionale, anche a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte convenuta, ritenere e dichiarare l'inadempimento della CP_9 in bonis e per l'effetto, compensare il maggior credito vantato da
[...] con quello eventualmente vantato da parte attrice, sino alla _1 concorrenza del minor credito vantato dal - nella denegata e non _14 creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice, dichiarare UBI BANCA, in persona del presidente, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne, la convenuta da ogni eventuale _1 sfavorevole decisione, a seguito dell'accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannare UBI BANCA al pagamento diretto di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in favore del Controparte_15
;
[...]
- Ubi Banca S.p.a., come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, per tutte le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla UBI Banca S.p.A. in relazione alle domande attoree;
- in subordine e nel merito, previe le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, rigettare ogni avversa domanda, in quanto inammissibile, generica ed infondata, per tutti i motivi sopra richiamati;
- in
pagina 9 di 33 ogni caso ed in estremo subordine, condannare la in caso di _1 accoglimento delle domande attoree, a manlevare e garantire la UBI Banca
S.p.A. da ogni eventuale responsabilità nei confronti della Curatela F.V. -
S.r.l. e, per l'effetto, condannare la a rimborsare Parte_1 _1 alla UBI Banca S.p.A. quanto quest'ultima fosse chiamata a corrispondere alla procedura fallimentare all'esito del presente giudizio, per tutto quanto sopra argomentato e rilevato. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
- La terza chiamata come da comparsa di costituzione e Controparte_4 risposta, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, per tutte le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla in ordine Controparte_4 alle domande avversarie;
- in subordine e nel merito, previe le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, rigettare ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, in quanto inammissibili, generiche e prive di fondamento, per tutti i motivi sopra descritti;
- in ogni caso ed in estremo subordine, condannare la in caso di accoglimento delle domande attoree, _1
a manlevare e garantire la da ogni eventuale Controparte_4 responsabilità nei confronti della Curatela F.V. - e, per Parte_1
l'effetto, condannare la a rimborsare a _1 Controparte_4 quanto quest'ultima fosse chiamata a corrispondere alla procedura fallimentare all'esito del presente giudizio, per tutto quanto sopra argomentato e motivato. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., soltanto il fallimento attore e _1 hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e le memorie di
[...] replica.
****
1. Sull'eccezione di difetto di giurisdizione
ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in forza della _1 clausola arbitrale di cui all'art. 15 del contratto di appalto che prevede che qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione, attuazione ed esecuzione del pagina 10 di 33 predetto appalto è devoluta ad un arbitro unico individuato inderogabilmente dalle parti nella persona dell'Avv. Marcello Pecorari.
Ha sostenuto, a tal proposito, che la circostanza allegata da parte attrice circa l'incompatibilità dell'Avv. Pecorari a ricoprire il ruolo di arbitro per aver egli assistito in fase stragiudiziale non determinerebbe la nullità della _1 clausola arbitrale o la sua sopravvenuta inefficacia, dovendosi ricorrere alla sostituzione dell'arbitro, previa ricusazione.
L'eccezione non merita di essere accolta.
Prima di illustrare le ragioni del rigetto, va innanzitutto qualificata la clausola arbitrale richiamata dal convenuto a fondamento dell'eccezione al fine di stabilire se rinvii ad un arbitrato rituale o irrituale.
L'interpretazione che il Tribunale ritiene più corretta alla luce dell'orientamento espresso in proposito dalla giurisprudenza di legittimità è quella che depone per la qualificazione dell'arbitrato come rituale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.
Sicché, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo
pagina 11 di 33 che le espressioni presenti nella clausola compromissoria: "giudizio arbitrale",
"giudizio inappellabile", decisione da assumere "senza formalità di rito e secondo equità", non potessero essere interpretate con sicurezza come espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale)” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 07/08/2019, n. 21059,
Rv. 655293; negli stessi termini, Cass. Civ.,
Sez. II, Ordinanza n. 11313 del 10/05/2018).
Nel caso in cui permanga il dubbio sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato scelto, occorre propendere per la natura rituale, tenuto conto che l'art. 808 ter
c.p.c. ha stabilito la necessità di una apposita previsione di arbitrato irrituale, a fronte della regola applicabile normalmente, in caso di devoluzione della controversia in arbitri, di chiaro ed opposto tenore (cfr. Cass. Civ. sez. I,
05/07/2023, n.18973 che richiama Cass. Civ. n. 6909 del 2015).
Nella specie, l'art. 15 del contratto di appalto sancisce che “qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, attuazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta ad un arbitro unico che le parti individueranno inderogabilmente nella persona dell'Avv. Marcello Pecorari”.
Il dato letterale, quindi, non fornisce sufficienti indicazioni in ordine alla natura della clausola compromissoria.
Neppure il comportamento delle parti risulta essere particolarmente significativo a tal proposito, né d'altra parte una qualificazione in termini di arbitrato rituale o irrituale è stata offerta negli scritti difensivi delle parti.
Tuttavia, a fronte dell'insussistenza di elementi univoci che possano far propendere per la natura irrituale dell'arbitrato, il dubbio interpretativo – come ci insegna la giurisprudenza di legittimità – deve essere sciolto nel senso di ritenere pattuita una clausola compromissoria che rinvia alla disciplina dell'arbitrato rituale.
Siffatta corretta interpretazione della clausola impone, poi, di riqualificare anche l'eccezione di giurisdizione proposta come eccezione di incompetenza.
Ed infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito che “l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura
pagina 12 di 33 giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione”.
Fatte queste necessarie premesse, va osservato che l'art. 811 c.p.c. stabilisce che, se per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto stabilito nella convenzione di arbitrato o, altrimenti, si procederà a norma dell'art. 809 c.p.c. mediante ricorso alla nomina del Presidente del Tribunale.
La disposizione di cui all'art. 811 c.p.c., stante l'ampia formulazione (“per qualsiasi motivo”) opera anche nel caso – come quello di specie – di incompatibilità dell'arbitro designato (cfr. Cass. Civ. n. 4893/1993).
Tuttavia, è nella facoltà delle parti derogare al meccanismo di sostituzione, così come sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di impedimento o incompatibilità di uno o più arbitri indicati nella clausola compromissoria, si provvede alla sostituzione nei modi previsti dagli art. 810-811
c.p.c., ove non sia diversamente stabilito dalla clausola predetta (cfr. Cass. Civ. n.
4893/1993 cit.).
Ebbene, nel caso di specie, l'utilizzo dell'avverbio inderogabilmente nell'individuazione dell'arbitro nella persona dell'Avv. Marcello Pecorari impone di interpretare la volontà delle parti come indirizzata ad escludere che le controversie inerenti al contratto di appalto potessero essere decise da un arbitro diverso da quello designato.
Se ne deve trarre la conseguenza che la volontà delle parti fosse, quindi, quella di escludere qualsiasi meccanismo di sostituzione dell'arbitro designato.
Pertanto, la sopravvenuta incompatibilità dell'Avv. Marcello Pecorari – non contestata dalla – depone per l'inoperatività della clausola _1 compromissoria e, stante la volontà espressa delle parti di non prevedere alcun meccanismo di sua sostituzione, per la competenza del Tribunale adito a decidere la presente controversia.
pagina 13 di 33
2. Sull'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata da _1 in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo
[...] dell'appalto.
Tanto chiarito in punto di competenza, va disattesa anche l'eccezione formulata da di difetto di titolarità passiva in ordine alle pretese di _1 pagamento del fallimento attore per essere destinatario di predette richieste soltanto Ubi Banca S.p.a. in forza del contratto di leasing intercorso tra le parti e, in particolare, della previsione contrattuale con la quale aveva _1 conferito alla concedente il mandato di pagamento in favore di – Pt_1 _10 in bonis.
[...]
All'allegato B del contratto di leasing è previsto che UR Leasing S.r.l. ora Ubi
Banca S.p.a. era esonerata da ogni onere relativo all'esecuzione dei contratti di appalto per la stipula dei quali la stessa aveva conferito mandato senza rappresentanza alla cliente fatta eccezione per gli obblighi di _1 pagamento agli appaltatori degli stati avanzamento dei lavori e dei saldi finali.
pertanto, si impegnava ad autorizzare la concedente ad effettuare i _1 pagamenti, alle ditte appaltatrici e alle scadenze indicate, delle fatture debitamente controfirmate dal direttore dei lavori e dalla stessa per _1 accettazione delle opere realizzate.
Ebbene, dalla lettura della predetta previsione contrattuale emerge chiaramente come UR Leasing S.r.l. avesse conferito mandato senza rappresentanza all'utilizzatrice alla stipula e alla gestione della fase esecutiva del _1 contratto di appalto per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 1705 c.c., il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi, come sancito dal comma 2 del predetto articolo, non hanno alcun rapporto con il mandante, il quale, ai sensi dell'art. 1719 c.c., ha l'obbligo – salvo patto contrario – di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del pagina 14 di 33 mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome.
Nel caso in esame, quindi, risulta che la mandante – concedente UR Leasing
S.r.l. e la mandataria – utilizzatrice hanno convenuto che l'obbligo _1 di pagamento dei S.A.L. e del saldo finale del contratto di appalto gravasse sulla mandante, la quale non era tenuta a fornire la provvista alla mandataria ma, dietro autorizzazione della mandataria – contraente dell'appalto, doveva corrispondere il dovuto direttamente agli appaltatori.
Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto da l'UR Leasing _1
S.r.l., in quanto mandante che ha conferito mandato senza rappresentanza alla in relazione al contratto di appalto, non ha instaurato alcun _1 rapporto con la in bonis, non risultando che la società di Controparte_10 leasing si sia direttamente obbligata nei confronti dell'appaltatrice creditrice e che vi sia stata la contestuale liberazione della dalle obbligazioni _1 nascenti dal predetto contratto di appalto.
Controparte contrattuale dell'appalto era ed è sempre rimasta _1 ancorché in qualità di mandataria di UR Leasing, sicché obbligata al pagamento del corrispettivo dell'appalto nei confronti della società appaltatrice è senza dubbio a nulla rilevando rispetto al terzo contraente _1 [...] in bonis gli accordi interni sulla ripartizione delle spese dell'appalto tra CP_9 mandante e mandataria, essendo la società appaltatrice totalmente estranea al contratto di leasing intercorso tra e UR Leasing. _1 _1
Per le ragioni espresse, quindi, l'eccezione non potrà che essere rigettata.
3. Sulla domanda di pagamento proposta nei confronti di e _1 sulla riconvenzionale di compensazione.
3.1. ha contestato, nel merito, la domanda di pagamento attorea, _1 sostenendo come le somme richieste non siano dovute per aver la società appaltatrice cagionato danni all'impianto geotermico e realizzato la pavimentazione in modo difforme rispetto a quanto concordato dalle parti, oltre che per aver cagionato danni da mancato guadagno.
pagina 15 di 33 Ha, in altri termini, chiesto che le somme necessarie al ripristino dei vizi e delle difformità riscontrate vengano scomputate dall'ammontare del corrispettivo richiesto e che le somme alla stessa dovute per i danni all'impianto geotermico e per i danni da lucro cessante siano compensate con gli importi richiesti dal fallimento attore.
Solo con la comparsa conclusionale, facendo proprie le difese di Ubi Banca S.p.a., la società convenuta ha anche eccepito l'inadempimento dell'appaltatrice alla consegna del Durc e l'intervenuta cessione del credito portato dalla fattura n. 573 del 2011.
Queste ultime contestazioni si appalesano tardivamente proposte, essendo state per la prima volta formulate da solo con la comparsa _1 conclusionale, quando ormai il thema decidendum ac probandum si era consolidato.
Ad ogni modo, anche prescindendo dal rilievo di tardività e volendo valorizzare la circostanza che si tratta comunque di eccezioni che – in quanto proposte dall'altra convenuta Ubi Banca S.p.a. – sono entrate a far parte del thema decidendum ac probandum, non può comunque non ravvisarsene l'infondatezza.
3.1.1. Per quanto attiene alla mancata consegna del Durc, si osserva, infatti, che la ratio della disposizione contrattuale secondo cui l'appaltatore deve provvedere alla consegna del Durc è da individuare nel fatto che sul committente grava, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, l'obbligo di corrispondere, in solido con l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di appalto di servizi, ma con principio estensibile anche all'appalto di opere, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), “il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art.
pagina 16 di 33 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276” (Cass. Civ., Sez. II, 09/02/2022, n. 4079,
Rv. 663824).
Come, però, chiaramente si evince dal principio di diritto espresso dalla Suprema
Corte, l'eccezione di inadempimento è finalizzata a paralizzare l'altrui pretesa di pagamento nel caso di rischio per il committente di vedersi richiedere dai lavoratori dell'appaltatore il versamento degli oneri previdenziali e contributivi.
Se, però, tale rischio, anche nell'ipotesi di mancata consegna del Durc, non sussiste, non vi è ragione per considerare fondata l'eccezione di inadempimento.
Nel caso di specie, erano trascorsi, già alla data dell'introduzione del giudizio, più di due anni dalla cessazione dell'appalto entro cui il committente è chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore.
Si tratta, infatti, di appalto risalente all'anno 2011.
Non solo.
I relativi crediti dei lavoratori impiegati nell'appalto risultano anche prescritti già alla data dell'introduzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla normativa.
È chiaro, allora, come l'eccezione di inadempimento non possa trovare accoglimento essendo finalizzata a paralizzare una richiesta di pagamento senza che sussista il concreto rischio per il committente, stante l'omessa consegna del
Durc, di rispondere delle richieste previdenziali e contributive dei lavoratori impiegati nell'appalto.
3.1.2. Quanto, invece, all'eccepita cessione del credito portato dalla fattura n. 753 del 2011, va innanzitutto chiarito che risulta dimostrata l'esecuzione da parte della delle opere di cui è richiesto il pagamento mediante Controparte_10
l'esibizione delle fatture relative ai S.A.L. n. 6, 7, 8 e 9 in atti, avendo parte attrice prodotto i certificati di pagamento timbrati e sottoscritti dal direttore dei lavori
(cfr. doc. 13 di parte attrice).
Non solo.
Risulta agli atti come lo stesso direttore dei lavori abbia successivamente annullato detti stati di avanzamento lavori e i relativi certificati di pagamento per i vizi riscontrati dopo l'emissione di questi ultimi (cfr. doc. 10 prodotto da pagina 17 di 33 , ciò confermando come le lavorazioni di cui è stato chiesto il _1 pagamento, ancorché viziate, sono state effettivamente realizzate dalla ditta appaltatrice.
Pertanto, è pur vero che i certificati di pagamento su cui parte attrice fonda la propria pretesa creditoria sono stati annullati dalla direzione-lavori, ma – come detto – ciò è avvenuto solo ed esclusivamente per ragioni attinenti ai vizi lamentati e non per il riscontro della mancata realizzazione delle opere di cui è chiesto il pagamento.
Ciò posto, – come detto – assume che il fallimento non sia titolare _1 del credito portato dalla fattura n. 753 del 2011 per averlo ceduto a S.E.P. Società
Eugubina Petroli, come risulta dal doc. 13 prodotto da Ubi Banca S.p.a.).
Il fallimento attore sostiene, invece, l'inopponibilità dell'atto di cessione nei suoi confronti, essendo la comunicazione al ceduto priva di data certa;
ne ha, poi, disconosciuto la conformità all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c.
In punto di diritto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2), cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente” (Cass. Civ., Sez. I, 07/05/2014, n. 9831,
Rv. 631123).
La data della scrittura privata si considera certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., quando ne è autenticata la sottoscrizione, ovvero dal giorno in cui la stessa è stata registrata, ovvero dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore, ovvero dal giorno in cui è riprodotta in atti pubblici e, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
Ebbene, in atti risulta prodotta la comunicazione ad UR Leasing S.p.a. di cessione del credito, unitamente al contratto di cessione, senza che, però,
pagina 18 di 33 ricorrano i presupposti indicati all'art. 2704 c.c. al fine di conferire certezza alla data indicata.
Non risulta infatti che il documento rechi una sottoscrizione autenticata, non vi è prova che sia stato registrato, non risulta riprodotto in atti pubblici e, in ogni caso, non vi sono elementi – né sul punto si è spesa la difesa dei convenuti - da cui poter desumere in modo certo l'anteriorità della cessione rispetto all'intervenuto fallimento.
Ne discende, allora, che la cessione del credito è da considerarsi inopponibile al fallimento della società cedente.
3.2. fa valere anche la garanzia per vizi nell'appalto, lamentando _1
l'esecuzione in difformità degli accordi contrattuali della pavimentazione realizzata dalla società appaltatrice, per aver la stessa realizzato la finitura in quarzo mediante spolvero superficiale in luogo della prevista “pastina” di 8 mm di spessore per traffico pesante;
ha lamentato anche una varietà nella colorazione della pavimentazione che lascerebbe supporre una non perfetta aderenza del quarzo alla struttura sottostante in calcestruzzo (cfr. doc. 5 prodotto da _1
.
[...]
Di contro, il fallimento attore assume che l'opera è stata accettata dalla _1 con atto del 17/05/2011, sicché la stessa sarebbe decaduta dalla predetta
[...] garanzia per vizi.
Non risulta, però, oggetto di contestazione alcuna la circostanza, allegata da che la pavimentazione viziata è stata realizzata successivamente _1 alla sottoscrizione del richiamato atto di accettazione dell'opera, attenendo questo solo alla realizzazione di una parte dell'appalto a cui ha fatto seguito la prosecuzione dell'attività di cantiere mediante posa in opera di altre lavorazioni, tra cui – appunto – tra l'8 e il 10 giugno 2011 la pavimentazione de quo (cfr. in proposito anche doc. 5 prodotto da . _1
Ne discende che l'atto di accettazione, riferendosi a lavorazioni diverse da quelle oggetto di contestazione, non è idoneo a paralizzare l'attivazione da parte del committente della garanzia per vizi.
Tanto chiarito, l'esecuzione non a regola d'arte della pavimentazione oltre che in difformità dalle pattuizioni contrattuali risulta dimostrata da quanto accertato e pagina 19 di 33 verificato dal direttore dei lavori, così come contestato alla Controparte_10
(cfr. il richiamato doc. 5 prodotto da e dalla medesima appaltatrice _1 riconosciuto con missiva di risposta dell'11/07/2011 (cfr. doc. 6 di parte _1
.
[...]
In tale lettera, infatti, si legge che la in bonis, si impegnava a Controparte_10
“ripristinare le difformità da Voi riscontrate entro otto giorni dal ricevimento della presente e di valutare una soluzione per il trattamento della superficie della pavimentazione”.
L'impegno all'eliminazione dei vizi costituisce implicito riconoscimento degli stessi.
Nonostante detto impegno, però, non risulta che la società appaltatrice abbia provveduto all'eliminazione dei suddetti vizi, tanto che il direttore dei lavori, in data 21/12/2011, provvedeva alla loro quantificazione, indicando la necessità di stralciare la predetta somma dalla contabilità generale dei lavori, né d'altra parte, il fallimento attore ha mai sostenuto nei suoi scritti che la società in bonis avesse dato seguito all'impegno assunto e che avesse provveduto, quindi, all'eliminazione dei vizi alla pavimentazione denunciati e, come detto, riconosciuti.
Ne discende che l'importo complessivo da detrarre da quanto ancora dovuto alla società appaltatrice ora in fallimento è quello indicato nella predetta missiva del
21/12/2011 (cfr. doc. 12 di parte ). _1
Non sussistono, infatti, ragioni idonee per discostarsi dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori, anche tenuto conto che non sono state formulate contestazioni alla quantificazione delle opere necessarie al ripristino effettuata dal direttore dei lavori-
L'ammontare delle opere necessarie all'emenda dei vizi riscontrati nella pavimentazione – unitamente alle spese per ripristino delle tubazioni danneggiate
– è quindi pari ad euro 119.425,06.
L'importo anzidetto dovrà, allora, essere scomputato dall'ammontare del corrispettivo ancora dovuto alla società appaltatrice che ammonta ad euro
262.661,84, sicché il fallimento attore risulta oggi creditore dell'importo di euro
143.236,78.
pagina 20 di 33 Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma
4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Sul punto, è appena il caso di precisare che, a fronte di una generica richiesta di condanna al pagamento degli interessi, secondo la giurisprudenza prevalente “in tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono "interessi legali" non soltanto quelli stabiliti dall'art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge” (Cass., civ. Sez. II, sent. n. 11187 del 2012).
Ne consegue che, stante l'ambito di operatività e la natura speciale della normativa in questione (applicabile ogni qualvolta sia proposta domanda giudiziale e per tutta la durata del procedimento), il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie.
Si tratta di un'operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell'autorità giudicante, da orientare secondo il parametro lex specialis derogat lex generali.
Ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali (senza ulteriori specificazioni) gli interessi applicabili saranno quelli “maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284 IV co. c.c. e D. lgs. n. 231/02.
In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile,
a fronte di istanza generica degli “interessi legali”, senza ulteriore specificazione
(si veda ex multis Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187).
3.3. Anche il danneggiamento delle tubazioni dell'impianto geotermico risulta riconosciuto dalla stessa società appaltatrice in bonis.
Ed infatti, è la stessa in bonis, in risposta alle missive trasmesse in data CP_9
12 e 22 luglio 2011, ad affermare che “quanto alla prima questione [ovvero la rottura di alcuni tubi dell'impianto geotermico..NDR] l'evento è stato denunciato alla nostra compagnia di assicurazione, che ha già svolto i necessari accertamenti.
pagina 21 di 33 Si può pertanto dare corso alle opere di ripristino, i cui costi saranno rimborsati dalla ferma la nostra responsabilità” (cfr. doc. 9 prodotto Controparte_16 da . _1
In altre parole, la rottura delle tubazioni e l'imputabilità del fatto dannoso alla società in bonis sono circostanze ammesse dalla stessa danneggiante, CP_9 sicché esse risultano dimostrate, senza necessità di ulteriore approfondimento sul punto.
In proposito, va osservato come non si ravvisano ostacoli – a differenza di quanto sostenuto dal fallimento attore – a procedere alla compensazione del credito vantato dalla società fallita con il controcredito vantato dalla debitrice della fallita.
Sul punto, è chiara la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto)” (Cass. Civ., Sez. III,
14/05/2024, n. 13345, Rv. 671151).
Come detto, l'ammontare delle opere necessarie al ripristino dei danni all'impianto è stato quantificato, unitamente al costo di emenda dei vizi, dal direttore dei lavori, pertanto, in questa sede è sufficiente richiamare quanto già dedotto nel punto che precede.
pagina 22 di 33 3.4. Non può, invece, essere scomputato dal dovuto l'importo di euro 80.000,00 indicato dal direttore lavori come pari all'ammontare del danno da mancato guadagno asseritamente sofferto dalla committente _1
In proposito, va osservato come il predetto danno è stato individuato dalla direzione dei lavori soltanto sulla scorta di quanto rappresentato dalla committente.
Non sussistono, però, elementi idonei da cui poter desumere tanto l'esistenza del danno da mancato lamentato e in cosa esso sia effettivamente consistito, quanto il suo effettivo ammontare.
In difetto di prove sull'esistenza e l'entità del danno che era onere della committente dimostrare, alcun danno a titolo di lucro cessante può essere riconosciuto in capo ad _1
4. Sulla domanda di pagamento proposta nei confronti di Ubi Banca
S.p.a. e sull'eccezione di difetto di titolarità passiva.
Anche Ubi Banca S.p.a. ha sollevato l'eccezione di difetto di titolarità passiva in ordine alle pretese avanzate dal fallimento attore, sostenendo da un lato di aver ceduto il contratto di leasing stipulato con a e, _1 Controparte_4 dall'altro, di non aver comunque assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti della società appaltatrice in bonis.
L'eccezione è fondata.
Risulta dagli atti che, in data 28/08/2017, e del Controparte_17 _18
poi fusa per incorporazione in Ubi Banca S.p.a., ha conferito a
[...] CP_4 il proprio ramo d'azienda denominato “leasing” avente ad oggetto “tutti i
[...] contratti di locazione finanziaria (leasing), attivi e non, con saldo contabile differente da zero ed i relativi beni sottostanti oggetto dei contratti di locazione finanziaria medesimi, fatta eccezione per il contratto n. 504192” (cfr. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di Ubi Banca S.p.a.).
L'intervenuta cessione del contratto di leasing n. 510339 è, peraltro, confermata dalla stessa cessionaria che, nel costituirsi in giudizio a Controparte_4 seguito della chiamata del terzo ad opera del fallimento attore, ha dato atto di pagina 23 di 33 essere subentrata, per effetto della cessione del ramo di azienda denominato leasing da parte di e del anche nel predetto Controparte_17 _18 contratto di leasing stipulato con _1
Non è condivisibile la tesi sostenuta dal fallimento attore per cui l'eccezione andrebbe rigettata in ragione del fatto che, nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale dell'intervenuta cessione, non è espressamente indicato che la cessione del ramo di azienda ha interessato anche il contratto di leasing n. 510339.
La pubblicazione dell'intervenuta cessione in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario che rispetto ai debitori ceduti produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c. ovvero rende efficace la cessione nei loro confronti, mentre rispetto ai creditori fa decorrere il termine di tre mesi per esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni e rispetto ai contraenti ceduti fa decorrere il termine di tre mesi per esercitare il diritto di recesso.
Ne discende, quindi, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ancorché non indichi il numero di contratto ceduto, non costituisce un elemento costitutivo della cessione, la quale deve dirsi perfezionata con l'intervenuto accordo tra cedente e cessionario, non essendo richiesto – a differenza di quanto previsto all'art. 1406
c.c. – il consenso del contraente ceduto, né l'effettiva esecuzione dell'adempimento pubblicitario.
5. Sulla domanda di pagamento del corrispettivo dell'appalto proposta nei confronti di Controparte_4
ha eccepito la propria carenza di titolarità passiva in relazione Controparte_4 alla domanda di pagamento avanzata nei suoi confronti dal fallimento attore in forza del contratto di appalto sull'assunto che: 1) non vi è alcun titolo posto a fondamento della richiesta di pagamento, essendo il contratto di appalto tra e la stato stipulato per la realizzazione di alcune _1 Controparte_10 opere di scavi e formazione di piazzali, per un valore di euro 65.700,00 oltre Iva, mentre l'avversa richiesta di pagamento ha ad oggetto la maggior somma di euro
262.661,84 senza che vi siano elementi per poter affermare che le fatture riguardano le opere di realizzazione dell'opificio; 2) anche a ritenere che la pagina 24 di 33 richiesta di pagamento sia riferibile al corrispettivo dell'appalto tra _1
e la non vi è prova che il contratto di appalto sia da ricollegare Controparte_10 all'operazione di leasing che ha coinvolto la cedente UR Leasing S.p.a. incorporata in;
3) anche a ritenere che il Controparte_19 predetto contratto di appalto è connesso con l'operazione di leasing anzidetta, la società appaltatrice oggi fallita non ha alcuna azione diretta nei confronti della concedente, avendo questa conferito all'utilizzatrice-committente un mandato senza rappresentanza a stipulare il contratto di appalto.
L'eccezione è fondata.
Come si legge nel contratto di leasing in atti stipulato tra e UR _1
Leasing S.r.l., la società concedente ha conferito all'utilizzatrice mandato senza rappresentanza alla stipula dei contratti di appalto per la realizzazione dell'opificio.
Come detto, però, ai sensi dell'art. 1705 c.c., il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi e questi non hanno alcun rapporto con il mandante, il quale, ai sensi dell'art. 1719 c.c., ha l'obbligo – salvo patto contrario – di fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il mandatario ha contratto in proprio nome.
Ciò significa, evidentemente, che non può chiedere il Controparte_20 pagamento del corrispettivo alla mandante con la quale non ha instaurato alcun rapporto contrattuale, nemmeno in forza della previsione contrattuale – peraltro contenuta in un contratto a cui la è rimasta del tutto estranea – Controparte_10 che dispone il pagamento diretto da parte della UR Leasing all'appaltatore degli stati avanzamento lavori e del conto finale dietro espressa autorizzazione della mandataria _1
Ne discende, allora, che non avendo parte attrice alcun titolo per richiedere direttamente il pagamento a UR Leasing S.p.a. e, per effetto della cessione del contratto di leasing, alla cessionaria l'eccezione da Controparte_4 quest'ultima sollevata non può che essere accolta.
pagina 25 di 33
6. Sulle domande subordinate di surrogatoria e di indebito arricchimento proposte nei confronti di Ubi Banca S.p.a. e Controparte_21
[...]
. Parte attrice ha proposto, in subordine, nel caso di mancato accoglimento
[...] della domanda di pagamento del corrispettivo dell'appalto nei confronti di Ubi
Banca S.p.a. e domanda surrogatoria nei diritti vantati da Controparte_4 nei confronti di UR Leasing S.p.a. e, per effetto della cessione _1 del contratto di leasing, nei confronti della cessionaria Ubi Banca S.p.a. ovvero
Ubi al fine di ottenere la condanna di Ubi Banca S.p.a. ovvero CP_4 [...] al pagamento dell'importo indicato nelle fatture. CP_4
Innanzitutto, va osservato come le domande proposte nei confronti di Ubi Banca meritino di essere respinte già in ragione del fatto che Ubi Banca S.p.a. non è mai divenuta cessionaria del contratto di leasing su cui le predette domande si fondano.
5.2. Quanto, invece, alla posizione di giova premettere, in Controparte_4 punto di diritto, che l'azione surrogatoria è uno degli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione del creditore per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., ovvero per evitare che il debitore vanifichi l'iniziativa esecutiva spogliandosi dei propri beni.
La funzione dell'azione è, in particolare, quella di tutelare il creditore contro l'inerzia del debitore, che ometta di far valere le proprie ragioni nei confronti dei terzi, così impedendo l'incremento o il mantenimento del proprio patrimonio.
Si consente, quindi, al creditore, in presenza dell'inerzia del debitore, di sostituirsi a quest'ultimo nell'esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti verso i terzi, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, possano essere esercitati solo dal loro titolare.
L'azione surrogatoria ha, pertanto, natura conservativa e cautelare in quanto ha come effetto l'incremento del patrimonio del debitore con conseguente vantaggio di tutti i creditori e non solo di quello che ha agito in surroga.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, trattandosi di legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, l'azione surrogatoria ha carattere pagina 26 di 33 necessariamente eccezionale e può essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge (Cass. n. 5805/2012).
Primo presupposto per l'esercizio dell'azione è l'esistenza di un credito, che deve essere certo, pur se sottoposto a termine o condizione.
Si esclude, quindi, che sia legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale
(Cass. n. 10428/1998).
Secondo presupposto è, poi, l'inerzia del debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti verso i terzi.
Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo (Cass. n. 5805/2012).
Nel caso di specie, il credito per cui si agisce in surrogatoria è il credito che la vanterebbe nei confronti della in forza del _1 Controparte_4 contratto di leasing a seguito del riconoscimento della pretesa creditoria vantata dal fallimento attore nei confronti di per il pagamento del saldo del _1 corrispettivo.
In altre parole, il credito oggetto di surrogatoria non è altro che il credito che in qualità di mandataria, vanterebbe nei confronti della mandante _1
cessionaria del contratto di leasing, ove fosse riconosciuto in Controparte_4 questo giudizio il diritto della società in bonis al Controparte_10 corrispettivo dell'appalto stipulato con la mandataria _1
Ciò posto, non risultano sussistere i presupposti per l'utile esperimento dell'azione surrogatoria.
pagina 27 di 33 Il credito oggetto di surrogatoria – come detto – deve essere certo e, quindi, se contestato, non può dar luogo ad alcun diritto di surroga fino a che non intervenga una sentenza che ne accerti l'esistenza.
Nella specie, è sub iudice e, quindi, oggetto del presente accertamento giudiziale il credito vantato dalla società appaltatrice in bonis nei confronti di _1 da cui si vuole far discendere un credito della stessa nei confronti _1 di per la fornitura della provvista necessaria al pagamento del Controparte_4 corrispettivo della società appaltatrice.
È, quindi, evidente come – anche ad ammettere che il credito diventi certo al momento della decisione del presente giudizio che, accertando il diritto del fallimento della società al pagamento del corrispettivo nei Controparte_10 confronti di accerti anche il diritto di ad ottenere la _1 _1 provvista necessaria da in forza del contratto di mandato – Controparte_4 difetta, in ogni caso, l'inerzia di all'esercizio del proprio diritto nei _1 confronti di Controparte_4
Con maggiore sforzo esplicativo, si vuole evidenziare come l'esistenza della posizione debitoria di nei confronti di in forza Controparte_4 _1 del mandato a quest'ultima conferito per la stipula del contratto di appalto passa necessariamente per l'accertamento dell'esistenza del credito – invero contestato – della società appaltatrice oggi fallita nei confronti della committente _1
[...]
È evidente, allora, come fino a che non si concretizza la condanna di _1 al pagamento del corrispettivo nei confronti del fallimento attore non si può
[...] certo parlare di inerzia di all'esercizio del credito che questa vanta _1 nei confronti della propria mandante per la fornitura dei mezzi economici necessari all'adempimento del mandato e, quindi, nello specifico all'esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stipula per conto della mandante del contratto di appalto.
Alla proprio perché essa non si ritiene debitrice di alcunché nei _1 confronti della società appaltatrice in forza del contratto di appalto stipulato per conto di UR Leasing e per l'effetto della cessionaria non Controparte_4
pagina 28 di 33 può di certo imputarsi di essere finora stata inerte nel coltivare le proprie pretese nei confronti della mandante per l'adempimento del mandato.
Solo a partire dal momento in cui è giudizialmente accertato il credito della società appaltatrice oggi fallita nei confronti di si potrà valutare il _1 comportamento di quest'ultima in termini di inerzia verso la mandante.
Per i motivi esposti, allora, la domanda subordinata di surrogatoria va respinta.
5.2. Non può trovare accoglimento nemmeno la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal fallimento attore.
Difetta, infatti, il requisito della residualità dell'azione, avendo il fallimento attore azione nei confronti del committente _1
Sul punto, si richiama l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito”
(Cass. Civ., Sez. I, 20/11/2018, n. 29988, Rv. 651892).
7. Sulla domanda di manleva proposta da Controparte_1
[...] ha chiesto, in caso di condanna al pagamento, di essere manlevata
[...] da Ubi Banca S.p.a. di quanto tenuta a versare in favore dell'attore e, per effetto di quanto previsto nel contratto di leasing, di condannare Ubi Banca S.p.a. al pagamento diretto nei confronti del fallimento attore.
La domanda proposta è fondata sulle previsioni contrattuali contenute nel contratto di leasing secondo cui la mandante si era fatta carico del pagamento del corrispettivo dell'appalto direttamente nei confronti dell'appaltatore – creditore, come previsto dall'allegato b del contratto di leasing.
Secondo tale disposizione, infatti, l'allora mandante UR Leasing S.p.a. era tenuta al pagamento degli stati avanzamento lavori e dei saldi finali in relazione ai contratti di appalto stipulati o ancora da stipulare, dietro autorizzazione della
_1
pagina 29 di 33 Ancorché, quindi, la domanda appaia fondata nella misura in cui la mandataria chiede che la mandante venga condannata al pagamento diretto _1 nei confronti dell'appaltatore del corrispettivo dell'appalto, essendo tale obbligo nei confronti della mandataria stato cristallizzato nelle previsioni _1 contrattuali allegate al contratto di leasing, non si può fare a meno di rilevare come la domanda è stata rivolta solo nei confronti di Ubi Banca S.p.a.
Il presente giudizio, però, ha consentito di verificare come Ubi Banca S.p.a. non sia succeduta all'originaria contraente UR Leasing S.p.a. nel contratto di leasing, atteso che lo stesso è stato invece ceduto da Controparte_19
– che aveva incorporato UR Leasing S.p.a. – a
[...] Controparte_4
(cfr. doc. 3 prodotto da Ubi Banca S.p.a.) già prima della fusione per _1 incorporazione di e del poi divenuta Controparte_17
[...] in Ubi Banca S.p.a. (cfr. doc. 19 prodotto da Ubi Banca S.p.a.). Controparte_22
In altri termini, Ubi Banca S.p.a. non è cessionaria del contratto di leasing, sicché la domanda proposta nei suoi confronti da non può essere accolta. _1
A onor del vero, con la comparsa conclusionale, ha provveduto a _1 modificare la domanda di manleva, chiedendo la condanna anche di CP_4 in aggiunta o in alternativa a Ubi Banca S.p.a.
[...]
Tuttavia, tale domanda proposta nei confronti di si appalesa Controparte_4 nuova in quanto proposta oltre le scadenze processuali previste.
Ed infatti, la domanda non solo non è stata formulata nel primo atto difensivo successivo alla costituzione in giudizio della terza chiamata, ma addirittura è stata proposta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, sicché è da considerarsi inammissibile.
8. Sulle domande di manleva proposte da Ubi Banca S.p.a. e CP_4 nei confronti di
[...] _1
Tanto Ubi Banca S.p.a. quanto hanno chiesto di essere Controparte_4 manlevate da nel caso di accoglimento della domanda attorea nei _1 loro confronti.
pagina 30 di 33 Le predette domande devono considerarsi assorbite, tenuto conto che alcuna condanna di Ubi Banca S.p.a. e di nei confronti di Controparte_4 _12
è comminata nei loro confronti.
[...]
9. Sulle spese di lite
L'esito del giudizio vede la condanna di al pagamento del _1 corrispettivo, ancorché in misura inferiore all'importo richiesto in ragione dei danni e dei vizi dell'appalto riscontrati.
Facendo applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063), ritiene il Tribunale di dover condannare al pagamento delle spese _1 di lite nei confronti del fallimento attore.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa determinato sulla base del decisum e dell'attività difensiva svolta (causa di natura documentale).
Quanto al rapporto processuale tra il fallimento attore da un lato e Ubi Banca
S.p.a. e dall'altro, si osserva come la convenuta e la terza chiamata CP_4 abbiano assunto nella causa la medesima posizione processuale, spendendo di fatto analoghe difese, e siano assistite dal medesimo difensore.
Si ritiene, quindi, in applicazione dell'art. 4 comma 2 del d.m. 55/2014, di dover condannare il fallimento attore al pagamento delle spese di lite nei loro confronti ai sensi dell'art. 91 c.p.c., prevendendo un aumento pari al 30% come stabilito dalla norma in questione, avendo comunque l'avvocato dovuto costituirsi con pagina 31 di 33 separato atto anche per la terza chiamata dopo la citazione in giudizio e spendere difese, nel corso del giudizio, anche per questa.
Le spese di lite – come detto – sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa determinato sulla base del decisum e dell'attività difensiva svolta (causa di natura documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna al _1 pagamento del corrispettivo dell'appalto in misura di euro 143.236,78, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- Rigetta le domande attoree proposte nei confronti di Ubi Banca S.p.a.;
- Rigetta le domande attoree proposte nei confronti di Controparte_4
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Ubi Banca _1
S.p.a.;
- Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei _1 confronti di Ubi CP_4
- Dichiara assorbite le domande proposte da Ubi Banca e Controparte_4 nei confronti di _1
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di _1 che liquida in euro 11.268,00 oltre Controparte_23 rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed in euro per esborsi;
- Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_23 nei confronti di Ubi Banca S.p.a. e che liquida in euro Controparte_4
14.648,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 19 agosto 2025
pagina 32 di 33 Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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