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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/09/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1516/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 04.07.2025
promossa da:
con l'avvocato MILANI SANDRO con domicilio eletto in Parte_1
STRADA XXII LUGLIO 22 43121 PARMA
- appellante –
contro con l'avvocato GAETANI ALESSANDRO e con domicilio eletto in CP_1
BORGO GIACOMO TOMMASINI 18 43121 PARMA
- appellata –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 1100/2023 del
14/08/2023
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
1
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio chiedendone la condanna CP_1 Parte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali, da quantificarsi in via equitativa, subiti a causa dello scritto pubblicato sul locale quotidiano Gazzetta di Parma in data 24/03/2016, in quanto lesivo del proprio onore, decoro e reputazione.
La questione prende le mosse dalla pubblicazione nello spazio dedicato alle “Lettere al direttore” sul quotidiano la “Gazzetta di Parma” del 24.03.2016, di un “Intervento” a firma del Sig. , ex collega poliziotto di presso la Parte_1 CP_1
Questura di Parma, in risposta allo scritto indirizzato all'allora Sindaco di Parma,
denominata “In difesa di polizia e carabinieri”. Persona_1
aveva rivolto una critica civile al primo cittadino per il fatto di aver CP_1 pubblicamente lamentato l'assenza di forze dell'ordine in Piazza Garibaldi durante una manifestazione del precedente 20/12/2015 per il riconoscimento Unesco di Parma quale città creativa della gastronomia.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda, chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa sulla documentazione prodotta in atti.
Con sentenza n. 1100/2023 del 14/08/2023, il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo:
- Ha condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti Parte_1 dall'attore liquidata in via equitativa nella somma attualizzata di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- Ha condanna altresì il convento a rimborsare all'attore le spese di giudizio.
La sentenza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e il rigetto Parte_1
della domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 - Violazione ed erronea applicazione degli articoli 2043, 2059 c.c., 2 Cost., 185 c.p., 595
c.p. Erroneo presupposto di fatto. Erroneità della motivazione;
2 - Violazione ed erronea applicazione degli articoli 111 comma 6 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1226, 2043, 2059, 2729 c.c. Erroneo presupposto di fatto. Erroneità, contraddittorietà e/o omessa motivazione.
2 Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 03.06.2025 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione ed erronea applicazione degli articoli
2043, 2059 c.c., 2 Cost., 185 c.p., 595 c.p. Erroneo presupposto di fatto. Erroneità della motivazione.
Si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto che lo scritto di “sia Pt_2
comunque connotato nel suo complesso da attitudine denigratoria nei confronti di CP_1 ed è idoneo ad attingere, ledendola, all'immagine personale e professionale del
[...] medesimo, con particolare riguardo al profilo dell'onore e della reputazione”.
In particolare l'appellante evidenzia che né il termine “pensionato” con riferimento al né la metafora del mito di abbiano travalicato i limiti della continenza e CP_1 Per_2
della satira.
Si richiama l'orientamento della giurisprudenza secondo cui in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, non siano meramente gratuiti, ma pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere, ovvero verificare se i requisiti di continenza e proporzionalità dell'espressione utilizzata, siano circostanziati nel contesto dialettico del caso di specie
(Cass. Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 27913/2023).
L'attore dello scritto, ex collega dell'odierno appellato, ricorrendo all'appellativo
“pensionato , omettendone la carica rivestita dal medesimo al momento del CP_1
congedo, attribuisce al vocabolo un valore semantico ulteriore rispetto a quello suo proprio, che assume nella fattispecie un connotato quantomeno svilente.
Nella percezione comune, il pensionato viene visto come un soggetto che, raggiunta l'anzianità lavorativa, è esentato dal relativo obbligo, con disponibilità di tempo per svolgere le attività che più gli si confanno.
L'associazione di tale condizione di esenzione da obblighi lavorativi e disponibilità temporale al mito di , evoca un'immagine dell'attore denigratoria che travalica Per_2
l'orizzonte della satira.
3 A ciò si aggiunga che lo scritto sotto esame non proviene dal destinatario della missiva, né da altro soggetto a cui vi si riferisce.
Tale circostanza rende i riferimenti personali all'attore operati dal convenuto nella propria pubblicazione del tutto estranei al contesto che ha occasionato la pubblicazione, tanto da risultare un attacco gratuito ed ingiustificato nei confronti del medesimo.
Alla luce di dette considerazioni si deve ritenere che, condivisibilmente, il Tribunale abbia ritenuto la condotta del convenuto integranti i requisiti della lesione del suo interesse all'onore e alla reputazione, configurando un illecito causa di danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va rigettato.
Con il secondo motivo l'appellante censurala violazione ed erronea applicazione degli articoli 111 comma 6 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1226, 2043, 2059, 2729 c.c.
Erroneo presupposto di fatto. Erroneità, contraddittorietà e/o omessa motivazione.
In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale
(Cass. Ord. n. 34635 del 27/12/2024)
Le allegazioni di parte attrice assumono valore probatorio in punto di lesività dello scritto per ciò che riguarda la qualifica del soggetto offeso, “ex Commissario della Polizia di Stato che ha ricoperto funzioni di vertice all'interno del corpo”, la diffusione dello scritto
“avvenuta nei confronti di un numero elevatissimo di soggetti” “col mezzo della stampa mediante pubblicazione sul principale giornale cittadino, la Gazzetta di Parma, che viene stampato e venduto a livello provinciale, regionale ed anche Interregionale”, “il discredito subito dall'attore, particolarmente grave, in quanto egli è stato falsamente rappresentato come un ex poliziotto in età senile smanioso di notorietà, e neanche tanto capace e meritevole” (così in atto di citazione).
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi assolto l'onere di allegazione incombente al danneggiato in punto di danno non patrimoniale subito, consentendo al giudicante di procedere alla valutazione del danno sulla base dei criteri succitati.
Di conseguenza, con riguardo all'iter motivazionale del primo giudice, il provvedimento sul punto non risulta meritevole di riconsiderazione, e pertanto va confermato.
Il motivo è infondato e va rigettato.
4 In merito alla quantificazione del danno, la liquidzione in prime cure è avvenuta secondo i
"Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa" varati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano,
Edizione 2018.
Giova evidenziare che l'Osservatorio individua cinque differenti tipologie, graduate su una scala di gravità crescente (tenue, modesta, media, elevata, eccezionale) e modulate tenendo conto dei parametri adoperati dalla giurisprudenza prevalente, quali la notorietà del diffamante, lo strumento utilizzato per perpetrare l'illecito, l'eventuale carica pubblica rivestita dal soggetto passivo, la sussistenza o meno della successiva rettifica.
L'ipotesi meno grave, per la quale è previsto un risarcimento che va da € 1.000,00 a €
10.000,00, si configura qualora il diffamante non sia un soggetto noto, l'offesa non abbia alcuna risonanza mediatica ed il convenuto ponga in essere un intervento volto a riparare il danno subito.
In caso di modesta notorietà del diffamante e della notizia diffamatoria, nonché di assenza di risonanza mediatica dell'offesa, il risarcimento andrà invece da € 11.000,00 a €
20.000,00.
Detto questo, le argomentazioni svolte da parte appellante risultano inidonee a confutare e contrastare le ragioni del primo giudice sul punto, e pertanto non potranno trovare accoglimento.
Il motivo non è fondato e va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione è respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Parma n. 1100/202 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
5 Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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