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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 87 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. CAPPELLI ANDREA e dall'avv. ASTOLFI VALERIA con ricorso depositato in data 14/01/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler modificare di comune accordo la disciplina i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata il [...] in [...] Persona_1
(FC), di cui al Provvedimento nr. 1781 reso nel proc nr. 3262/21 Rg. Del Tribunale di Forlì. Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: 1) La residenza anagrafica della figlia viene trasferita presso la madre, in Per_1
Bertinoro (FC) Via Bologna nr. 251; 2) Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore CP_1
attraverso il versamento mensile della somma di euro 220,00 Per_1
(duecentoventi/00 euro).
3) Ferme, nel resto, tutte le altre condizioni facenti parte dell'accordo reso esecutivo dal Tribunale di Forlì in data 30.03.22 con provvedimento nr. 1781/22 reso nel procedimento nr. 3262/21 RG.
4) Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese dei rispettivi legali. Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Trattasi di modifiche relativamente marginali che non alterano l'impianto delle condizioni già positivamente valutato dal Tribunale di Forlì.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 14/01/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 11/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono
1
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. CAPPELLI ANDREA e dall'avv. ASTOLFI VALERIA con ricorso depositato in data 14/01/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler modificare di comune accordo la disciplina i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata il [...] in [...] Persona_1
(FC), di cui al Provvedimento nr. 1781 reso nel proc nr. 3262/21 Rg. Del Tribunale di Forlì. Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: 1) La residenza anagrafica della figlia viene trasferita presso la madre, in Per_1
Bertinoro (FC) Via Bologna nr. 251; 2) Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore CP_1
attraverso il versamento mensile della somma di euro 220,00 Per_1
(duecentoventi/00 euro).
3) Ferme, nel resto, tutte le altre condizioni facenti parte dell'accordo reso esecutivo dal Tribunale di Forlì in data 30.03.22 con provvedimento nr. 1781/22 reso nel procedimento nr. 3262/21 RG.
4) Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese dei rispettivi legali. Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Trattasi di modifiche relativamente marginali che non alterano l'impianto delle condizioni già positivamente valutato dal Tribunale di Forlì.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 14/01/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 11/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono
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