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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 893/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 893/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PIERFELICE VALENTINA
e
, nata ad [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. ROTOLONE LUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2025, e Parte_1
esponevano che in data 27/06/2021 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in BUCCHIANICO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
382/2024 pubbl. il 12/09/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in BUCCHIANICO il
27/06/2021, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di BUCCHIANICO, nell'anno 2021 atto numero 9 parte II, serie C, Ufficio
1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 27/05/2025:
pagina 2 di 3 1) i ricorrenti continueranno a vivere separati, il Signor Parte_1
in Udine (UD) alla Via Brazzacco n. 12, presso l'abitazione del proprio fratello
[...]
, e la Signora in Montesilvano (PE) alla Via Stresa n. 9, Per_1 Controparte_1 presso l'abitazione in comproprietà con la propria madre Signora Parte_2
, ove già ha trasferito la propria residenza;
[...]
2) i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, per cui nessuno di essi verserà in favore dell'altro alcunché a titolo di assegno di mantenimento personale;
3) i ricorrenti si danno reciprocamente atto che ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale
è stato fra loro già definito;
4) i ricorrenti confermano che, come già dichiarato in sede di separazione personale, ogni e qualsiasi somma di denaro da ciascuno di essi depositata presso istituti bancari e/o altri enti, sotto qualunque forma e/o titolo, si considera propria, rinunciando espressamente e reciprocamente ad ogni relativo diritto, anche per il futuro, e rinunciando, altresì, reciprocamente e in via definitiva, ad ogni e qualsiasi diritto e/o pretesa sul T.F.R., che sarà corrisposto a ciascuno di essi all'atto del rispettivo collocamento a riposo, nonché a qualsiasi altro emolumento singolarmente percepito dalla data di separazione in poi e/o che sarà in futuro percepito da ciascuno di essi a qualsiasi titolo e/o ragione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUCCHIANICO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 893/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PIERFELICE VALENTINA
e
, nata ad [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. ROTOLONE LUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2025, e Parte_1
esponevano che in data 27/06/2021 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in BUCCHIANICO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
382/2024 pubbl. il 12/09/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in BUCCHIANICO il
27/06/2021, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di BUCCHIANICO, nell'anno 2021 atto numero 9 parte II, serie C, Ufficio
1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 27/05/2025:
pagina 2 di 3 1) i ricorrenti continueranno a vivere separati, il Signor Parte_1
in Udine (UD) alla Via Brazzacco n. 12, presso l'abitazione del proprio fratello
[...]
, e la Signora in Montesilvano (PE) alla Via Stresa n. 9, Per_1 Controparte_1 presso l'abitazione in comproprietà con la propria madre Signora Parte_2
, ove già ha trasferito la propria residenza;
[...]
2) i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, per cui nessuno di essi verserà in favore dell'altro alcunché a titolo di assegno di mantenimento personale;
3) i ricorrenti si danno reciprocamente atto che ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale
è stato fra loro già definito;
4) i ricorrenti confermano che, come già dichiarato in sede di separazione personale, ogni e qualsiasi somma di denaro da ciascuno di essi depositata presso istituti bancari e/o altri enti, sotto qualunque forma e/o titolo, si considera propria, rinunciando espressamente e reciprocamente ad ogni relativo diritto, anche per il futuro, e rinunciando, altresì, reciprocamente e in via definitiva, ad ogni e qualsiasi diritto e/o pretesa sul T.F.R., che sarà corrisposto a ciascuno di essi all'atto del rispettivo collocamento a riposo, nonché a qualsiasi altro emolumento singolarmente percepito dalla data di separazione in poi e/o che sarà in futuro percepito da ciascuno di essi a qualsiasi titolo e/o ragione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUCCHIANICO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3