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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.642 / 2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 642 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022, posta in decisione in data 11 febbraio 2025, e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...], il [...] e residente in [...], Comune Parte_1
di Vallefoglia (PU), Via Della Libertà n. 25/XI, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Nadia Blasi
Ricorrente
E il Sig. , nato a [...] il [...], residente in [...]
n.25., Bottega di Vallefoglia (PU),
Resistente- Contumace
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04 novembre 2022 e ritualmente notificato, la sig.ra Pt_1
esponeva:
[...] “La ricorrente ha contratto matrimonio con il sig. , in Urbino (PU), il Controparte_1
14/09/1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1997, numero 52, parte II, serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli, il primogenito , nato a [...]_1
(PU), il 24/04/1999 e , nata a Urbino (PU), il [...], ad [...] entrambi Persona_2
maggiorenni.
In data 28/10/2009, con atto a rogito Notaio veniva costituito un fondo Persona_3
patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia.
Dopo un iniziale ed ininterrotto periodo di serenità per circa 25 anni dalla data del matrimonio, nel mese di gennaio 2022, la sig.ra insospettita per l'assenza del Pt_1
marito, da questi giustificata come viaggio di lavoro, prendeva contezza che lo stesso aveva intrapreso, ormai da tempo, una stabile e duratura relazione extraconiugale, trovando in casa numerose distinte di bonifici in favore di tale , oltre che di tale Persona_4
una carta “western union”, attiva dal 07/01/2008, nonché ricevute di Controparte_2
pagamento e di prenotazione di biglietti aerei ed hotels a nome e Controparte_1 Per_4
, e, infine, il contratto di attivazione di un'ulteriore sim card telefonica.
[...]
Ciò posto, si evidenzia come, allo stato attuale e benché il sig. sin dalle prime P_
richieste di spiegazione da parte della moglie non abbia mai negato, ammettendo, senza remora, il tradimento, i coniugi continuano a vivere nella casa coniugale sita in Vallefoglia,
Via Della Libertà, n. 25/XI, unitamente ai figli, che, seppur maggiorenni, non sono ad oggi indipendenti sul piano economico, in quanto entrambi studenti universitari presso l'Ateneo di Urbino.
Sotto il profilo economico – patrimoniale, si evidenzia che la sig.ra dapprima Pt_1
dipendente presso la ditta del EL, dal 2016 lavora come insegnante con contratto a tempo indeterminato dal quale percepisce un reddito annuo complessivo lordo di circa €
20.000,00, mentre il sig. è lavoratore autonomo nell'ambito del commercio, dalla P_
cui attività imprenditoriale percepisce guadagni ben superiori rispetto al reddito da lavoratrice dipendente della moglie, come, del resto, dimostrano i continui bonifici eseguiti in favore dell'amante
Non può sottacersi, peraltro, che la sig.ra è da poco venuta a conoscenza di un Pt_1
ulteriore viaggio in programma da parte del marito, per il periodo dal 18 gennaio al 18 febbraio 2023 a Cuba. Va poi detto che l'attività imprenditoriale del sig. ha fatto sì P_ che la famiglia godesse di un tenore di vita più che dignitoso, con possibilità, ad esempio, di fare numerosi viaggi: dalle vacanze in Sardegna nel mese di settembre ai soggiorni all'estero, come Londra, Malta, Cipro, Tunisia, Senegal ed un Natale in Tailandia. A ciò si aggiunga che il sig. oltre ad essere unico proprietario dell'immobile costituente la P_
casa familiare, ove attualmente risiede l'intero nucleo familiare, è proprietario di ulteriori immobili, oltre che di entrambe le autovetture in uso alla famiglia e di un furgone. Pertanto, alla luce di quanto esposto, la sig.ra intende agire al fine di ottenere sentenza Parte_1
di separazione personale dei coniugi, proponendo il presente ricorso giudiziale.”.
Ciò posto, previa richiesta di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) sia pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito al sig.
, onerando l'ufficiale dello Stato Civile delle necessarie trascrizioni;
Controparte_1
2) la casa familiare, sita in Vallefoglia (PU), Via Della Libertà, n. 25/XI, sia assegnata alla madre, tenuto conto del prevalente interesse dei figli, e Parte_1 Persona_1
, maggiorenni non ancora economicamente indipendenti ed autosufficienti, Persona_2
bensì conviventi con entrambi i genitori, in quanto studenti universitari, con conseguente obbligo per il sig. di trasferire altrove la propria residenza;
Controparte_1
3) sia posto a carico del padre, , un contributo a titolo di mantenimento in Controparte_1
favore dei figli, e , pari ad € 600,00 ciascuno e rivalutabili Persona_1 Persona_2
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla madre, , entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
4) entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese di natura straordinaria, necessarie ai figli, così come individuate nel protocollo adottato dal Tribunale di Ancona in misura pari al 50% ciascuno, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
5) sia posto a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
moglie, pari ad € 300,00 e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla stessa entra il giorno 15 di ogni mese, ovvero nella Parte_1
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
All'esito dell'udienza del 13.02.2023 fissata per la comparizione delle parti e nella quale la conciliazione non aveva esito positivo, anche per la mancata comparizione del convenuto, venivano adottati i provvedimenti urgenti e necessari e fissata udienza del 21.06.2023 per il prosieguo.
A tale udienza veniva dichiarata la contumacia del convenuto e disposta l'audizione dei figli maggiorenni e che, comparsi all'udienza del 4 ottobre 2023, i quali _1 Per_2
confermavano di vivere ancora con la madre, di essere studenti non ancora economicamente autosufficienti e di vedere/sentire raramente il padre.
In particolare dichiarava: “sono nato ad [...] il [...]; vivo a Bottega di _1
Vallefoglia; vivo con mamma e mai sorella;
la casa è di proprietà di papà; nella vita faccio
l'università (chimica e tecnologia) ad Urbino;
prossima settimana mi laureo (si tratta di laurea a ciclo unico di 5 anni); dopo la laurea devo scegliere se fare un dottorato o andare
a lavorare ma ancora ci sto pensando;
attualmente studio e basta e non faccio nessun lavoro;
da quello che so io mamma fa l'insegnante alle elementari a Tavullia ed è di ruolo;
mamma dice che papà vive a Cervia;
se va bene lo vedo ogni 2/3 settimane e ci sentiamo poco;
da quello che so io lui fa il venditore ambulante nei mercati e vende creme per il corpo che produce il EL;
non so se ha ancor ala compagna romena ma penso di sì” .
dichiarava che : “sono nata il 1° agosto 2001 a Urbino;
vivo a Bottega di Vallefoglia;
Per_2
vivo con mamma e mio EL;
frequento l'università ad Urbino, sono al terzo anno, adesso devo prendere la laurea triennale e poi mi iscrivo a quella specialistica;
come specialistica vorrei fare psicologia clinica in ambito giuridico sociale;
dopo la laurea mi piacerebbe lavorare in ambito scolastico o giuridico;
ogni tanto faccio l'hostess agli eventi ma è saltuario (un fine settimana sì e due no); mamma è insegnante di scuola primaria a
Tavullia; non so papà dove vive;
l'ultima volta l'ho visto ieri ma non ci vedevamo da un mesetto;
se lo chiamo non risponde spesso e non si fa sentire molto;
lui ha la sua vita e non sappiamo con chi;
noi siamo grandi e anche noi ci facciamo la nostra vita;
lui è sempre stato un po' così, non è mai stato molto presente;
ma io e mio EL non è che lo odiamo, ci va solo bene questo rapporto così; credo che lavori come venditore in uno stand alle fiere
e vende creme per il corpo;
non so con chi viva;
se tu glielo chiedi lui comunque non te lo dice;
da quello che so io lui non ci aiuta economicamente;
se io gli chiedo i soldi direttamente e apertamente magari me li dà ogni tanto;
però so che alla mamma non dà proprio nulla”. Nel prosieguo dell'istruttoria, con ordinanza del 04.07.2024, veniva disposta l'acquisizione a mezzo del competente Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, di informazioni sulla situazione patrimoniale di . Persona_5
Alla successiva udienza dell'11.02.2025, previa discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione.
***
1. Sulla domanda di pronuncia di separazione dei coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalla sig.ra con il ricorso Parte_1
introduttivo deve essere accolta posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione
(manifestata in via implicita dal resistente che è rimasto contumace pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso), per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
2. Sulla domanda di addebito della separazione al sig. Controparte_1
Nel presente procedimento la ricorrente ha chiesto al Tribunale di addebitare la separazione al marito sul presupposto della violazione da parte di quest'ultimo del dovere di fedeltà; in particolare la ricorrente ha dedotto che : “…nel mese di gennaio 2022, la sig.ra Pt_1
insospettita per l'assenza del marito, da questi giustificata come viaggio di lavoro, prendeva contezza che lo stesso aveva intrapreso, ormai da tempo, una stabile e duratura relazione extraconiugale, trovando in casa numerose distinte di bonifici in favore di tale
, oltre che di tale una carta “western union”, Persona_4 Controparte_2
attiva dal 07/01/2008, nonché ricevute di pagamento e di prenotazione di biglietti aerei ed hotels a nome ”. Controparte_1
Per quanto riguarda l'addebito della separazione, è appena il caso di ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione “implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 25843 del 2013); gravando “sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (così Cass. civ., sez. I, ord. n. 16691 del 2020). Inoltre, va pure precisato che la contumacia può influire sulla valutazione del comportamento delle parti e pertanto la mancata comparizione del coniuge può essere interpretata come disinteresse alla prosecuzione della convivenza, confermando l'intollerabilità della stessa. Tuttavia, la contumacia non comporta automaticamente
l'addebito della separazione, che richiede la prova di specifiche violazioni dei doveri coniugali.
Ebbene, la domanda di addebito proposta dalla parte deve essere rigettata.
Infatti, prive di adeguato riscontro sono rimaste tanto le tesi sostenute da parte ricorrente a sostegno delle proprie domande in quanto i documenti prodotti non dimostrano direttamente il tradimento, potendo al più, farlo presumere. Nel caso di specie la ricorrente, ha inoltre dato atto di aver proseguito la convivenza con il marito nonostante la scoperta dei tradimenti, non allegando nemmeno in maniera sufficientemente dettagliata le cause della intollerabilità della convivenza.
3. Sull'assegno di mantenimento per la moglie.
Rappresentando una sperequazione reddituale tra la sua situazione e quella del marito, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di porre a carico del resistente contumace un assegno Pt_1
mensile per il suo mantenimento, dalla stessa quantificato in € 300,00.
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, come noto, l'art. 156 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Trattasi di strumento avente funzione assistenziale e perequativa, essendo lo stesso finalizzato non tanto alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Cfr.
Cass., Ord. n 56032 del 2020).
In altri termini, insegnano le ultime pronunce della Suprema Corte come i presupposti di tale strumento, tendente a riequilibrare la situazione economica tra le parti al momento della separazione al fine di permettere alla parte “debole” del rapporto di percepire un supporto economico per il proprio sostentamento, risiedano nella mancanza di redditi propri adeguati da parte del richiedente e nella capacità economica di provvedere al pagamento da parte dell'obbligato; dovendo a tal fine il Giudice valutare comparativamente i redditi delle parti e l'adeguatezza del reddito del richiedente sulla base di elementi quali la sua età, le sue potenzialità reddituali e la durata del matrimonio.
Preliminare alla decisione sul punto, pertanto, risulta la corretta quantificazione dei redditi a disposizione delle parti e la valutazione dell'apporto dalle stesse fornite alla conduzione della vita matrimoniale e alla formazione del patrimonio familiare.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla ricorrente risulta che quest'ultima, nell'anno
2023 ha percepito un reddito annuo da lavoro dipendente di € 24.152,00.
Per quanto riguarda il resistente, dalla documentazione prodotta dalla Guardia di finanza emerso che il sig. è proprietario di n.4 fabbricati, di n.3 terreni, di n.3 autovetture P_
(Suzuki Swift, Kia Carnival, Renault Cangoo) ed un furgone (Nissan Primastar 27) ma non si evince il reddito dichiarato.
I figli hanno confermato che il padre è un lavoratore autonomo e si occupa della vendita di creme per il corpo.
Nel conto corrente acceso presso Riviera NC risulta un saldo negativo (€ - 4640,00); inoltre il resistente ha dei rapporti aperti con . Controparte_3
Alla luce dei dati economico-reddituali sopra analizzati, la domanda di parte ricorrente può trovare accoglimento ma il quantum di assegno di mantenimento da disporre in suo favore deve essere ridotto.
Pertanto, anche alla luce della lunga durata del matrimonio (25 anni circa), del contributo fornito da entrambi i coniugi alla conduzione della vita familiare, alla crescita ed educazione dei figli e considerati i loro redditi e patrimoni, si stima congruo fissare in € 250,00 il contributo dovuto dal per il mantenimento della moglie. P_
Tale somma, che dovranno essere rivalutate annualmente sulla base degli indici ISTA, dovranno essere dal versate, entro il 5 di ogni mese, su di un conto corrente intestato Pt_2
alla ricorrente.
4. Sull' assegnazione della casa familiare.
Nel corso del giudizio è emerso, anche dalle stesse dichiarazioni rese dai figli e _1
, che questi ultimi, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti vivono nella Per_2
casa familiare con la madre.
Alla luce di tali dichiarazioni, di conseguenza, deve essere confermata l'assegnazione della casa di residenza familiare alla ricorrente in qualità di genitore convivente con i figli _1
e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti. Per_2 Come noto, infatti, l'istituto dell'assegnazione della casa di residenza familiare, in base al dettato normativo e giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018), ha quale unica finalità quella di tutelare i figli minori o maggiorenni ma non indipendenti, garantendo loro di rimanere a vivere nell'ambiente domestico nel quale sono sempre cresciuti e assieme al genitore collocatario o convivente.
Considerato pertanto come, nel caso di specie, i figli, benché maggiorenni, devono ancora terminare il percorso di studi e rilevato come gli stessi abbiano dichiarato di vivere con la madre, l'abitazione familiare deve essere assegnata alla ricorrente.
5. Sul mantenimento dei figli e . _1 Per_2
Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, occorre ricordare che il dovere di mantenimento, ex artt. 30 Cost. e 147 c.c., impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendosi alcuna cessazione automatica di tale obbligo per via del raggiungimento della maggiore età.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica che i figli non hanno raggiunto l'indipendenza economica, dovendo ancora terminare gli studi universitari.
Pertanto, alla luce dei dati reddituali ed economici delle parti sopra analizzati, tenuto conto dei compiti di assistenza e cura che gravano sulla madre quale genitore presso cui i figli permangono prevalentemente, deve ritenersi congruo imporre al padre un Controparte_1
contributo complessivo al mantenimento dei figli e di Euro 800,00 mensili _1 Per_2
(Euro 400,00 per ciascun figlio), da corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pesaro.
6. Sulle spese processuali
La natura del presente giudizio e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Urbino in data 14.09.1997, trascritto nel registro degli atti civili del suddetto comune al n. 52, parte II, serie A;
ACCOGLIE la domanda di addebito della separazione formulata da per la ragioni di cui Parte_3 in parte motiva
- ASSEGNA la casa familiare sita in Vallefoglia, Via Della Libertà n. 25/XI alla moglie che vi risiederà stabilmente unitamente ai figli maggiorenni non Parte_1
economicamente indipendenti e;
_1 Per_2
- PONE a carico di un contributo complessivo al mantenimento dei figli Controparte_1
e di Euro 800,00 mensili (Euro 400,00 per ciascun figlio), indicizzati secondo _1 Per_2
ISTAT, da corrispondere a entro il 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese Parte_1
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pesaro;
- PONE a carico di n contributo di Euro 250,00 mensili, indicizzati Controparte_1
secondo ISTAT, in favore della moglie da corrispondere a quest'ultima entro Parte_1
il 15 di ogni mese.-
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Urbino (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 9.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 642 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022, posta in decisione in data 11 febbraio 2025, e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...], il [...] e residente in [...], Comune Parte_1
di Vallefoglia (PU), Via Della Libertà n. 25/XI, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Nadia Blasi
Ricorrente
E il Sig. , nato a [...] il [...], residente in [...]
n.25., Bottega di Vallefoglia (PU),
Resistente- Contumace
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04 novembre 2022 e ritualmente notificato, la sig.ra Pt_1
esponeva:
[...] “La ricorrente ha contratto matrimonio con il sig. , in Urbino (PU), il Controparte_1
14/09/1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1997, numero 52, parte II, serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli, il primogenito , nato a [...]_1
(PU), il 24/04/1999 e , nata a Urbino (PU), il [...], ad [...] entrambi Persona_2
maggiorenni.
In data 28/10/2009, con atto a rogito Notaio veniva costituito un fondo Persona_3
patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia.
Dopo un iniziale ed ininterrotto periodo di serenità per circa 25 anni dalla data del matrimonio, nel mese di gennaio 2022, la sig.ra insospettita per l'assenza del Pt_1
marito, da questi giustificata come viaggio di lavoro, prendeva contezza che lo stesso aveva intrapreso, ormai da tempo, una stabile e duratura relazione extraconiugale, trovando in casa numerose distinte di bonifici in favore di tale , oltre che di tale Persona_4
una carta “western union”, attiva dal 07/01/2008, nonché ricevute di Controparte_2
pagamento e di prenotazione di biglietti aerei ed hotels a nome e Controparte_1 Per_4
, e, infine, il contratto di attivazione di un'ulteriore sim card telefonica.
[...]
Ciò posto, si evidenzia come, allo stato attuale e benché il sig. sin dalle prime P_
richieste di spiegazione da parte della moglie non abbia mai negato, ammettendo, senza remora, il tradimento, i coniugi continuano a vivere nella casa coniugale sita in Vallefoglia,
Via Della Libertà, n. 25/XI, unitamente ai figli, che, seppur maggiorenni, non sono ad oggi indipendenti sul piano economico, in quanto entrambi studenti universitari presso l'Ateneo di Urbino.
Sotto il profilo economico – patrimoniale, si evidenzia che la sig.ra dapprima Pt_1
dipendente presso la ditta del EL, dal 2016 lavora come insegnante con contratto a tempo indeterminato dal quale percepisce un reddito annuo complessivo lordo di circa €
20.000,00, mentre il sig. è lavoratore autonomo nell'ambito del commercio, dalla P_
cui attività imprenditoriale percepisce guadagni ben superiori rispetto al reddito da lavoratrice dipendente della moglie, come, del resto, dimostrano i continui bonifici eseguiti in favore dell'amante
Non può sottacersi, peraltro, che la sig.ra è da poco venuta a conoscenza di un Pt_1
ulteriore viaggio in programma da parte del marito, per il periodo dal 18 gennaio al 18 febbraio 2023 a Cuba. Va poi detto che l'attività imprenditoriale del sig. ha fatto sì P_ che la famiglia godesse di un tenore di vita più che dignitoso, con possibilità, ad esempio, di fare numerosi viaggi: dalle vacanze in Sardegna nel mese di settembre ai soggiorni all'estero, come Londra, Malta, Cipro, Tunisia, Senegal ed un Natale in Tailandia. A ciò si aggiunga che il sig. oltre ad essere unico proprietario dell'immobile costituente la P_
casa familiare, ove attualmente risiede l'intero nucleo familiare, è proprietario di ulteriori immobili, oltre che di entrambe le autovetture in uso alla famiglia e di un furgone. Pertanto, alla luce di quanto esposto, la sig.ra intende agire al fine di ottenere sentenza Parte_1
di separazione personale dei coniugi, proponendo il presente ricorso giudiziale.”.
Ciò posto, previa richiesta di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) sia pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito al sig.
, onerando l'ufficiale dello Stato Civile delle necessarie trascrizioni;
Controparte_1
2) la casa familiare, sita in Vallefoglia (PU), Via Della Libertà, n. 25/XI, sia assegnata alla madre, tenuto conto del prevalente interesse dei figli, e Parte_1 Persona_1
, maggiorenni non ancora economicamente indipendenti ed autosufficienti, Persona_2
bensì conviventi con entrambi i genitori, in quanto studenti universitari, con conseguente obbligo per il sig. di trasferire altrove la propria residenza;
Controparte_1
3) sia posto a carico del padre, , un contributo a titolo di mantenimento in Controparte_1
favore dei figli, e , pari ad € 600,00 ciascuno e rivalutabili Persona_1 Persona_2
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla madre, , entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
4) entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese di natura straordinaria, necessarie ai figli, così come individuate nel protocollo adottato dal Tribunale di Ancona in misura pari al 50% ciascuno, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
5) sia posto a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
moglie, pari ad € 300,00 e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla stessa entra il giorno 15 di ogni mese, ovvero nella Parte_1
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
All'esito dell'udienza del 13.02.2023 fissata per la comparizione delle parti e nella quale la conciliazione non aveva esito positivo, anche per la mancata comparizione del convenuto, venivano adottati i provvedimenti urgenti e necessari e fissata udienza del 21.06.2023 per il prosieguo.
A tale udienza veniva dichiarata la contumacia del convenuto e disposta l'audizione dei figli maggiorenni e che, comparsi all'udienza del 4 ottobre 2023, i quali _1 Per_2
confermavano di vivere ancora con la madre, di essere studenti non ancora economicamente autosufficienti e di vedere/sentire raramente il padre.
In particolare dichiarava: “sono nato ad [...] il [...]; vivo a Bottega di _1
Vallefoglia; vivo con mamma e mai sorella;
la casa è di proprietà di papà; nella vita faccio
l'università (chimica e tecnologia) ad Urbino;
prossima settimana mi laureo (si tratta di laurea a ciclo unico di 5 anni); dopo la laurea devo scegliere se fare un dottorato o andare
a lavorare ma ancora ci sto pensando;
attualmente studio e basta e non faccio nessun lavoro;
da quello che so io mamma fa l'insegnante alle elementari a Tavullia ed è di ruolo;
mamma dice che papà vive a Cervia;
se va bene lo vedo ogni 2/3 settimane e ci sentiamo poco;
da quello che so io lui fa il venditore ambulante nei mercati e vende creme per il corpo che produce il EL;
non so se ha ancor ala compagna romena ma penso di sì” .
dichiarava che : “sono nata il 1° agosto 2001 a Urbino;
vivo a Bottega di Vallefoglia;
Per_2
vivo con mamma e mio EL;
frequento l'università ad Urbino, sono al terzo anno, adesso devo prendere la laurea triennale e poi mi iscrivo a quella specialistica;
come specialistica vorrei fare psicologia clinica in ambito giuridico sociale;
dopo la laurea mi piacerebbe lavorare in ambito scolastico o giuridico;
ogni tanto faccio l'hostess agli eventi ma è saltuario (un fine settimana sì e due no); mamma è insegnante di scuola primaria a
Tavullia; non so papà dove vive;
l'ultima volta l'ho visto ieri ma non ci vedevamo da un mesetto;
se lo chiamo non risponde spesso e non si fa sentire molto;
lui ha la sua vita e non sappiamo con chi;
noi siamo grandi e anche noi ci facciamo la nostra vita;
lui è sempre stato un po' così, non è mai stato molto presente;
ma io e mio EL non è che lo odiamo, ci va solo bene questo rapporto così; credo che lavori come venditore in uno stand alle fiere
e vende creme per il corpo;
non so con chi viva;
se tu glielo chiedi lui comunque non te lo dice;
da quello che so io lui non ci aiuta economicamente;
se io gli chiedo i soldi direttamente e apertamente magari me li dà ogni tanto;
però so che alla mamma non dà proprio nulla”. Nel prosieguo dell'istruttoria, con ordinanza del 04.07.2024, veniva disposta l'acquisizione a mezzo del competente Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, di informazioni sulla situazione patrimoniale di . Persona_5
Alla successiva udienza dell'11.02.2025, previa discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione.
***
1. Sulla domanda di pronuncia di separazione dei coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalla sig.ra con il ricorso Parte_1
introduttivo deve essere accolta posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione
(manifestata in via implicita dal resistente che è rimasto contumace pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso), per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
2. Sulla domanda di addebito della separazione al sig. Controparte_1
Nel presente procedimento la ricorrente ha chiesto al Tribunale di addebitare la separazione al marito sul presupposto della violazione da parte di quest'ultimo del dovere di fedeltà; in particolare la ricorrente ha dedotto che : “…nel mese di gennaio 2022, la sig.ra Pt_1
insospettita per l'assenza del marito, da questi giustificata come viaggio di lavoro, prendeva contezza che lo stesso aveva intrapreso, ormai da tempo, una stabile e duratura relazione extraconiugale, trovando in casa numerose distinte di bonifici in favore di tale
, oltre che di tale una carta “western union”, Persona_4 Controparte_2
attiva dal 07/01/2008, nonché ricevute di pagamento e di prenotazione di biglietti aerei ed hotels a nome ”. Controparte_1
Per quanto riguarda l'addebito della separazione, è appena il caso di ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione “implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 25843 del 2013); gravando “sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (così Cass. civ., sez. I, ord. n. 16691 del 2020). Inoltre, va pure precisato che la contumacia può influire sulla valutazione del comportamento delle parti e pertanto la mancata comparizione del coniuge può essere interpretata come disinteresse alla prosecuzione della convivenza, confermando l'intollerabilità della stessa. Tuttavia, la contumacia non comporta automaticamente
l'addebito della separazione, che richiede la prova di specifiche violazioni dei doveri coniugali.
Ebbene, la domanda di addebito proposta dalla parte deve essere rigettata.
Infatti, prive di adeguato riscontro sono rimaste tanto le tesi sostenute da parte ricorrente a sostegno delle proprie domande in quanto i documenti prodotti non dimostrano direttamente il tradimento, potendo al più, farlo presumere. Nel caso di specie la ricorrente, ha inoltre dato atto di aver proseguito la convivenza con il marito nonostante la scoperta dei tradimenti, non allegando nemmeno in maniera sufficientemente dettagliata le cause della intollerabilità della convivenza.
3. Sull'assegno di mantenimento per la moglie.
Rappresentando una sperequazione reddituale tra la sua situazione e quella del marito, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di porre a carico del resistente contumace un assegno Pt_1
mensile per il suo mantenimento, dalla stessa quantificato in € 300,00.
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, come noto, l'art. 156 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Trattasi di strumento avente funzione assistenziale e perequativa, essendo lo stesso finalizzato non tanto alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Cfr.
Cass., Ord. n 56032 del 2020).
In altri termini, insegnano le ultime pronunce della Suprema Corte come i presupposti di tale strumento, tendente a riequilibrare la situazione economica tra le parti al momento della separazione al fine di permettere alla parte “debole” del rapporto di percepire un supporto economico per il proprio sostentamento, risiedano nella mancanza di redditi propri adeguati da parte del richiedente e nella capacità economica di provvedere al pagamento da parte dell'obbligato; dovendo a tal fine il Giudice valutare comparativamente i redditi delle parti e l'adeguatezza del reddito del richiedente sulla base di elementi quali la sua età, le sue potenzialità reddituali e la durata del matrimonio.
Preliminare alla decisione sul punto, pertanto, risulta la corretta quantificazione dei redditi a disposizione delle parti e la valutazione dell'apporto dalle stesse fornite alla conduzione della vita matrimoniale e alla formazione del patrimonio familiare.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla ricorrente risulta che quest'ultima, nell'anno
2023 ha percepito un reddito annuo da lavoro dipendente di € 24.152,00.
Per quanto riguarda il resistente, dalla documentazione prodotta dalla Guardia di finanza emerso che il sig. è proprietario di n.4 fabbricati, di n.3 terreni, di n.3 autovetture P_
(Suzuki Swift, Kia Carnival, Renault Cangoo) ed un furgone (Nissan Primastar 27) ma non si evince il reddito dichiarato.
I figli hanno confermato che il padre è un lavoratore autonomo e si occupa della vendita di creme per il corpo.
Nel conto corrente acceso presso Riviera NC risulta un saldo negativo (€ - 4640,00); inoltre il resistente ha dei rapporti aperti con . Controparte_3
Alla luce dei dati economico-reddituali sopra analizzati, la domanda di parte ricorrente può trovare accoglimento ma il quantum di assegno di mantenimento da disporre in suo favore deve essere ridotto.
Pertanto, anche alla luce della lunga durata del matrimonio (25 anni circa), del contributo fornito da entrambi i coniugi alla conduzione della vita familiare, alla crescita ed educazione dei figli e considerati i loro redditi e patrimoni, si stima congruo fissare in € 250,00 il contributo dovuto dal per il mantenimento della moglie. P_
Tale somma, che dovranno essere rivalutate annualmente sulla base degli indici ISTA, dovranno essere dal versate, entro il 5 di ogni mese, su di un conto corrente intestato Pt_2
alla ricorrente.
4. Sull' assegnazione della casa familiare.
Nel corso del giudizio è emerso, anche dalle stesse dichiarazioni rese dai figli e _1
, che questi ultimi, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti vivono nella Per_2
casa familiare con la madre.
Alla luce di tali dichiarazioni, di conseguenza, deve essere confermata l'assegnazione della casa di residenza familiare alla ricorrente in qualità di genitore convivente con i figli _1
e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti. Per_2 Come noto, infatti, l'istituto dell'assegnazione della casa di residenza familiare, in base al dettato normativo e giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018), ha quale unica finalità quella di tutelare i figli minori o maggiorenni ma non indipendenti, garantendo loro di rimanere a vivere nell'ambiente domestico nel quale sono sempre cresciuti e assieme al genitore collocatario o convivente.
Considerato pertanto come, nel caso di specie, i figli, benché maggiorenni, devono ancora terminare il percorso di studi e rilevato come gli stessi abbiano dichiarato di vivere con la madre, l'abitazione familiare deve essere assegnata alla ricorrente.
5. Sul mantenimento dei figli e . _1 Per_2
Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, occorre ricordare che il dovere di mantenimento, ex artt. 30 Cost. e 147 c.c., impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendosi alcuna cessazione automatica di tale obbligo per via del raggiungimento della maggiore età.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica che i figli non hanno raggiunto l'indipendenza economica, dovendo ancora terminare gli studi universitari.
Pertanto, alla luce dei dati reddituali ed economici delle parti sopra analizzati, tenuto conto dei compiti di assistenza e cura che gravano sulla madre quale genitore presso cui i figli permangono prevalentemente, deve ritenersi congruo imporre al padre un Controparte_1
contributo complessivo al mantenimento dei figli e di Euro 800,00 mensili _1 Per_2
(Euro 400,00 per ciascun figlio), da corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pesaro.
6. Sulle spese processuali
La natura del presente giudizio e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Urbino in data 14.09.1997, trascritto nel registro degli atti civili del suddetto comune al n. 52, parte II, serie A;
ACCOGLIE la domanda di addebito della separazione formulata da per la ragioni di cui Parte_3 in parte motiva
- ASSEGNA la casa familiare sita in Vallefoglia, Via Della Libertà n. 25/XI alla moglie che vi risiederà stabilmente unitamente ai figli maggiorenni non Parte_1
economicamente indipendenti e;
_1 Per_2
- PONE a carico di un contributo complessivo al mantenimento dei figli Controparte_1
e di Euro 800,00 mensili (Euro 400,00 per ciascun figlio), indicizzati secondo _1 Per_2
ISTAT, da corrispondere a entro il 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese Parte_1
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pesaro;
- PONE a carico di n contributo di Euro 250,00 mensili, indicizzati Controparte_1
secondo ISTAT, in favore della moglie da corrispondere a quest'ultima entro Parte_1
il 15 di ogni mese.-
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Urbino (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 9.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone