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Sentenza 27 agosto 2024
Sentenza 27 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/08/2024, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2024 |
Testo completo
R.G. 802/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 802/2019 R.G. e vertente tra
(C.F.-P.IV.A. ) e Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
(C.F. , in persona del l.r.p.t. e del Prefetto p.t. e qui di seguito
[...] P.IVA_2 anche solo “ ” e ”, Parte_1 Parte_3 rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI Pt_2
(CF. Pt_3 PartitaIVA_3 Email_1
-appellanti- nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._1
GRAZIELLA SCIONTI (C.F. e ANTONIO NAPOLI (CF. C.F._2
) C.F._3
-appellato-
Pagina 1 di 10 R.G. 802/2019.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 387/2019 del Tribunale di Palmi, depositata l'11/04/2019, emesso a definizione del procedimento n. 1753/2016 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.05.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 23.05.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il CP_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 1753/2016 R.G.) e ivi proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
09420169004222647000, notificatogli in data 12.03.2016 dalla Società Concessionaria per la
Riscossione per la Provincia di Reggio Calabria (già , oggi CP_2 [...]
) in relazione al mancato pagamento, ex aliis e con specifico riferimento alla Parte_1
competenza del giudice ordinario, di n. 2 cartelle esattoriali [i.e. la cartella n.
09420070020723749000 – Ruolo n. 2007/3115, per l'importo di Euro 30.785,38 - in relazione a sanzioni amministrative d.l. n. 507/99 – depenalizzazione reati minori, riferibili all'anno
2006, e la cartella n. 09420070041412916000 – Ruolo n. 2007/4451 per l'importo di Euro
87.911,50, in relazione a sanzioni amministrative d.l. n. 507/99 – depenalizzazione reati minori, riferibili all'anno 2006], eccependo in particolare:
(1) l'illegittimità della pretesa creditoria per omessa e/o inesistente notifica delle pregresse cartelle esattoriali;
(2) l'intervenuta prescrizione del credito;
(3) la mancata indicazione della base di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
I.1.2.- Alla prima udienza (celebratasi in data 10.02.2017) il giudice di prime cure, ravvisata la sussistenza dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora e nella contumacia
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(all'epoca) delle parti opposte, ha poi sospeso l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate.
I.1.3.- Con comparsa del 14.03.2011 si è costituita in tale grado di giudizio la
[...]
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare Parte_3
rappresentando:
(1) il proprio corretto operato;
(2) la non imputabilità, in ogni caso, a sé, ma all'ente concessionario, dell'eventuale decorso del termine prescrizionale, con conseguente ingiustizia di ogni eventuale condanna alle spese di lite.
I.1.4.- Con comparsa del 24.11.2017 si è costituita in tale grado di giudizio l'
[...]
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: Parte_1
(1) l'inammissibilità dell'azione per violazione dei termini di cui all'art. 617 c.p.c.;
(2) l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), agendosi al solo fine di far valere la prescrizione;
(3) la carenza assoluta di legittimazione passiva dell' in merito alle Controparte_3 contestazioni sollevate da parte attrice con l'atto introduttivo;
(4) l'infondatezza altresì delle doglianze relative alla regolarità della notifica in quanto avvenuta con lo strumento della raccomandata a.r. spedita direttamente dall'Agente.
I.1.5.- All'esito di giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti, è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 387/2019, pubblicata l'11/04/2019), nella quale il primo giudicante ha provveduto a:
(1) dichiarare prescritte le pretese portate dalle cartelle di pagamento opposte e conseguentemente illegittime tali cartelle;
(2) regolare le spese di lite, condannando l' alla loro refusione nei Parte_1 confronti dell'opponente e compensandole, invece, nei confronti della CP_1
. Parte_3
I.2.1.- Avverso tale sentenza hanno poi proposto appello, instaurando l'odierno giudizio di gravame, l' e la , Parte_1 Parte_3 chiedendone la riforma, in particolare, per l'operatività in questa sede della prescrizione non già quinquennale, ma decennale, come applicabile all'attività di riscossione ex art. 20, comma
6, del d.lgs. 112/1999.
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I.2.2.- Con comparsa del 9.10.2020 si è poi costituito in questo grado di giudizio l'appellato contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: CP_1
(1) la non utile invocabilità, nel caso di specie, dell'art. 20, comma 6, del d.lgs. 112/1999, riguardando esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore, non con il contribuente;
(2) la temerarietà del gravame, con conseguente spettanza del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
I.2.3.- Il presente giudizio di gravame, già rinviato per la precisazione delle conclusioni (con provvedimento del 27.-28.10.2020), dopo alcuni rinvii e mutamento del relatore, è stato poi definitivamente assegnato a sentenza, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento del 23.05.2024 (comunicato alle parti in pari data).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(1) l'odierno thema decidendum è pacificamente perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, occorrendo rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017
e Cass. n. 7940 del 2019), risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
(2) i termini ex art. 190 c.p.c. qui concessi il 23.05.2024 (v. supra, sub I.2.3.) sono spirati in data 12.08.2024, vertendosi in procedimento (opposizione ex art. 615 c.p.c.) pacificamente non soggetto, in ogni fase e grado, alla c.d. sospensione feriale dei termini processuali (ex artt.
3 L. n. 742/1969 e 92 ord. giud., nonché, da ultimo, Cass. civ., 13/07/2021, n. 19993 e Cass. civ., 26/08/2020, n. 17826).
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IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello proposto è poi da disattendere, a ciò conseguendo, come in dispositivo, l'integrale conferma della sentenza gravata.
V.- Oggetto del gravame risulta, come detto, l'exceptio praescriptionis accolta in prime cure, contestando le parti appellanti, in specie, che il termine prescrizionale qui applicabile risulterebbe quello decennale e non già quello quinquennale - proprio del credito portato dalle cartelle oggetto di causa, trattandosi di sanzioni amministrative [con conseguente applicabilità, ex art. 28 della Legge n. 689/1981, del “termine di cinque anni”] – e che pertanto il credito non risulterebbe spirato, essendo decorso un termine ultra-quinquennale, ma infra-decennale, fra la notifica delle cartelle (n. 09420070020723749000 e n.
09420070041412916000 nelle date, rispettivamente, del 28.08.2007 e del 16.12.2010) e la successiva intimazione di pagamento (12.03.2016).
V.1.- A fondamento dell'operatività del termine più esteso tali parti hanno in particolare invocato, come innanzi sottolineato [v. supra, sub I.2.1.], il riferimento, contenuto nell'art. 20, comma 6, D. Lgs. 112/1999, come modificato dall'art. 1 comma 683, L. n. 190/2014 (“l'ente creditore … può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale … riaffidare in riscossione le somme”), al “termine di prescrizione decennale”, sostenendo l'applicabilità di tale norma con riguardo a entrambe le cartelle [sia alla n.
09420070041412916000 - non risultando il credito ancora prescritto alla data della sua entrata in vigore (1.01.2015) -, sia alla n. 09420070020723749000 – operando il predetto art. 20, comma 6, per tutti i crediti posti in riscossione, e non solo per le entrate tributarie dello Stato, alla luce dell'art. 17 D. Lgs. 46/199917 D. Lgs. 46/1999].
V.2.- E tuttavia, in senso contrario a ciò e in continuità con quanto già affermato in prime cure
(cfr. spec. pag. 8, 3° cpv., della sentenza appellata), è del tutto pacifico, come affermato da consolidata giurisprudenza, anche a Sezioni unite [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un.,
17/11/2016, n. 23397; Cass. civ., 16/01/2020, n. 840; Cass. civ., 18/06/2020, n. 11814; Cass. civ., 31/08/2023, n. 25487], che:
(1) “il riferimento”, con “una espressione ellittica”, “al temine di prescrizione decennale”, contenuto nell'art. 20, comma 6, D. Lgs. 112/1999, è evidentemente inidoneo a mutare la generale disciplina della prescrizione e, in particolare, a modificare, nei confronti del contribuente, il termine di prescrizione proprio e specifico del credito sotteso (qui pari, ex art. 28 della Legge n. 689/1981, al termine quinquennale), atteso che: (a) tale disposizione è “una
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norma che non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente e Ente impositore”, essendo
“dedicat[a]” solo “ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione”, afferendo alla
“procedura di discarico per inesigibilità” di cui agli art. 19 e ss. del predetto D. Lgs.
112/1999, la quale, pacificamente, è procedura che “ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso
(vedi: Cass. SU 29 ottobre 2014, n. 22951; Corte Conti Calabria Sez. giurisdiz. 7 marzo
2011, n. 150; Corte Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 4 ottobre 2010, n. 2041)”; (b) “nell'ambito di una considerazione appunto unitaria del procedimento di riscossione, il riferimento al termine decennale di prescrizione si pone necessariamente in correlazione con quella che si pone come la disciplina ordinaria”, lasciando tuttavia evidentemente “ferme … le disposizioni sostanziali che possano stabilire termini più brevi” (come appunto, nel caso di specie, l'art. 28 della L. n. 689/1981), risultando l'art. 20, comma 6, D.Lgs. 112/1999, norma che evidentemente “non interferisce con lo specifico termine di prescrizione previsto per azionare il credito” e inidonea a dar luogo ad alcun fenomeno modificativo del termine prescrizionale (trattandosi invero di disposizione pacificamente priva di “alcun … riferimento all'art. 2953 c.c.”); (c) una diversa interpretazione, oltre che confliggente con il dato letterale e con quello sistematico, risulterebbe altresì afflitta da “un chiaro profilo
d'illegittimità costituzionale”, atteso che il D.Lgs. recante la norma qui in esame (i.e. il D.lgs.
112/1999) costituisce “attuazione della L. 28 settembre 1998, n. 337”, tra i cui vari “principi e criteri direttivi” e, in particolare, nel cui art. 1, comma 1, lett. m), si prevedeva esclusivamente la “revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute”, “con effetto, dunque, limitato alla sola revisione dei procedimenti in oggetto” e
“senza … alcun riferimento, quanto all'ambito della delega, alla disciplina sostanziale della prescrizione” e in particolare all'“introduzione di una [ipotetica] generalizzata previsione della prescrizione decennale del diritto alla riscossione, quali che fossero le causali dei crediti oggetto del relativo procedimento” – con la conseguenza che, a voler seguire una tale interpretazione, la norma risulterebbe evidentemente incostituzionale “per difetto di delega, in relazione al disposto dell'art. 77 Cost.”, dovendosi dunque “privilegiare” l'interpretazione qui seguita anche perché, in definitiva, costituente l'unica idonea a far “salva la legittimità costituzionale della norma”;
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(2) da ciò evidentemente discende che tale disposizione “non interferisce con lo specifico termine di prescrizione previsto per azionare il credito” e che pertanto occorre in ogni caso, a prescindere da essa, “farsi riferimento alla disciplina sostanziale, in tema di prescrizione, propria di ciascun tributo” – termine proprio del tributo qui coincidente con quello quinquennale (trattandosi di sanzioni amministrative, con conseguente applicazione dell'art. 28 della Legge n. 689/1981), qui pertanto del tutto correttamente applicato dal Tribunale di prime cure.
V.3.- Applicazione del tutto corretta e conforme al diritto vivente, giova poi evidenziare, evidentemente insuscettibile di essere sovvertita sulla scorta delle argomentazioni sviluppate in sede di gravame, atteso che:
(1) i principi nomofilattici appena menzionati [v. supra, sub V.2.] non risultano ivi oggetto di alcun elaborazione o revisione critica, non risultando, al contrario, neanche menzionati - pur trattandosi di principi ormai da tempo consolidati ed espressi, come detto, da plurime e recenti sentenze della S. Corte, anche a Sezioni unite [al cui insegnamento occorre, come noto e in difetto di gravi e consistenti ragioni (qui tuttavia insussistenti), fisiologicamente conformarsi, costituendo tale dictum “oggettivazione convenzionale di significato” della norma da applicare e da cui “non” può “prescindersi tutte le volte che venga in discussione il contenuto” della stessa (cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/05/2019, n. 11747)];
(2) esse affrontano, poi, profili evidentemente irrilevanti rispetto alla quaestio iuris qui in esame, non derivando invero la pacifica non invocabilità al caso di specie dell'art. 20, comma
6, D.Lgs. 112/1999 da considerazioni afferenti la tipologia di credito oggetto di riscossione
(entrata tributaria o non tributaria) ovvero dalla disciplina ratione temporis vigente
(anteriorità o meno del credito all'1.01.2015, data di entrata in vigore della predetta norma nella sua versione novellata) – profili su cui pure si sviluppano le argomentazioni delle parti impugnanti [cfr. pagg. 5 e ss. atto di appello] -, ma, più radicalmente, dall'integrale ininfluenza di una tale disposizione, relativa alla sola procedura amministrativa di discarico per inesigibilità [così come, del tutto specularmente l'ulteriore norma, pur qui invocata – v.,
e.g., pag. 5 dell'atto di appello -, dell'art. 1 comma 197 della legge n. 145/2018, per la quale evidentemente valgono tutte le medesime osservazioni già compendiate, spec. supra, sub
V.2., punto (1)], rispetto ai rapporti con il contribuente e alla disciplina prescrizionale prevista per lo specifico credito nei suoi confronti azionato.
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Pacifica estraneità sancita, come detto, dalla S. Corte anche a Sezioni unite e derivante, come detto, da insuperabili ragioni testuali, sistematiche e di interpretazione costituzionalmente conforme (v. ancora supra, sub V.2.), con la conseguenza, già evidenziata e qui ribadirsi, che la norma invocata evidentemente “non interferisce con lo specifico termine di prescrizione previsto per azionare il credito” (v. ancora Cass. n. 11814/2020, cit., e Cass. n. 25487/2023, cit.) e dunque è inidonea a determinare alcuna “conversione” ex art. 2953 c.c. del termine prescrizionale, che rimane invece quello “proprio di ciascun tributo” (v. ancora Cass. n.
11814/2020, cit.) e dunque, nel caso di specie, il termine quinquennale ex art. 28 della Legge
n. 689/1981.
V.4.- Alla luce di quanto precede, pertanto, avendo il Tribunale di prime cure correttamente applicato il termine prescrizionale proprio del credito azionato (5 anni) e dichiarato, conseguentemente, l'intervenuto spirare di quest'ultimo [in difetto di atti interruttivi fra la notifica delle cartelle (28.08.2007 e del 16.12.2010) e la successiva intimazione di pagamento
(12.03.2016), con decorrenza, in entrambi i casi, di uno spatium temporis ultra-quinquennale
(2016-2007 e 2016-2010)], ciò avendo evidente efficacia assorbente di ogni ulteriore questione e non sussistendo, in ogni caso, ulteriori motivi di gravame e profili da vagliarsi [in quanto ormai passati in giudicato – v. supra, sub III., punto (1)], occorre ribadire, come detto
[v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza appellata.
VI.- Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico motivo di gravame, anche incidentale, a tal riguardo - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass., 14/10/2013, n. 23226], esse seguono la soccombenza delle appellanti e sono liquidate come in dispositivo:
(A) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) con compenso unico, a carico delle parti soccombenti (in solido fra loro, ex art. 97 c.p.c.), per i due difensori dell'appellato (ex art. 8, comma I, D.M. 55/2014) - altresì distrattari ex art. 93 c.p.c. - e senza maggiorazione ex art. 4, comma II, ult. periodo, ult. ipotesi, D.M. 55/2014
[considerando la limitata modifica ad esso apportata ad opera del D.M. 147/2022 (con soppressione dell'espressione “di regola”, ma permanenza della forma verbale “può”, ciò
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inducendo a ritenere tuttora applicabili le indicazioni nomofilattiche di Cass. civ., 10/01/2017,
n. 269 e Cass. civ., 8/07/2010, n. 16153) e il difetto, a fronte dell'unitarietà delle posizioni delle controparti appellanti, di motivi giustificanti l'applicazione del relativo quid pluris];
(C) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n. 37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n. 14483;
Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n. 21743; Cass. 31559/2019 non massimate)” – cfr.
Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857] e alla necessità di procedere agli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere strettamente documentale della vertenza e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate (vertendo l'intero gravame su singola quaestio iuris – v. supra), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VI.1.- Va poi disattesa la richiesta dell'appellato di condanna della parte appellante ex art. 96
c.p.c., non ricorrendo nel caso di specie né prova dello specifico pregiudizio economico cagionato [ulteriore a quello dal processo in cui si è resistito (già “ristorato” dalle spese di lite) e non essendo in tal caso sufficiente una mera richiesta generica di condanna, occorrendo adempiere al relativo onus con riguardo all'asserito danno lamentato - cfr. Cass. civ.,
27/10/2015, n. 21798 e Cass. civ., Sez. un., 20/04/2004, n. 7583], né estremi tali da giustificare la comminatoria della “sanzione” di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. [in difetto di un utilizzo distorsivo dello “strumento” processuale (cfr. Cass. civ., 18/11/2019, n. 29812) e di una condotta processuale peculiarmente connotata da mala fede o colpa grave, non essendo a tal riguardo sufficiente la mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dalla Corte
(v. Cass. civ., 30/06/2010, n. 15629) ovvero la sola conferma della sentenza di primo grado
(anche considerando la natura della quaestio iuris sottoposta al vaglio della Corte e gli approfondimenti anche qui sviluppati – v. supra, sub V.-V.4. -, ciò ex se escludendo il carattere meramente pretestuoso e dilatorio del gravame proposto)].
VI.2.- Alcuna statuizione, infine, è da assumersi con riferimento all'art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, considerando la qualità delle parti impugnanti, difese dall'Avvocatura
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Distrettuale [v. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315, spec. par. 7.5, ult. cpv., delle
“Ragioni della decisione” – “il giudice può astenersi dalla detta attestazione” nei casi in cui risulti “evidente ed indiscutibile che il raddoppio del contributo è precluso” “in modo assoluto e definitivo” dalle “qualità soggettiva delle parti (come le Amministrazioni dello
Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito)” -, nonché, spec. con riferimento alla posizione di
, il Provvedimento del Ministero della Giustizia del 9 febbraio Parte_1
2024 di “Risposta a quesito relativo a regime fiscale dei procedimenti instaurati da
[...]
”, ove si è evidenziato che tale Agenzia, in virtù dell'art. 48 d.P.R. n. Controparte_4
602/1973, è “esplicitamente esonerato dal recupero”].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 802/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 387/2019 del Tribunale di Palmi, depositata l'11/04/2019, emesso a definizione del procedimento n. 1753/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza gravata;
2) CONDANNA le parti appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, spese che si liquidano in complessivi € 7.160,00, oltre
R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con pagamento da eseguirsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari;
3) RIGETTA la richiesta ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 23 agosto 2024.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 802/2019 R.G. e vertente tra
(C.F.-P.IV.A. ) e Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
(C.F. , in persona del l.r.p.t. e del Prefetto p.t. e qui di seguito
[...] P.IVA_2 anche solo “ ” e ”, Parte_1 Parte_3 rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI Pt_2
(CF. Pt_3 PartitaIVA_3 Email_1
-appellanti- nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._1
GRAZIELLA SCIONTI (C.F. e ANTONIO NAPOLI (CF. C.F._2
) C.F._3
-appellato-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 387/2019 del Tribunale di Palmi, depositata l'11/04/2019, emesso a definizione del procedimento n. 1753/2016 R.G..
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.05.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 23.05.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il CP_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 1753/2016 R.G.) e ivi proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
09420169004222647000, notificatogli in data 12.03.2016 dalla Società Concessionaria per la
Riscossione per la Provincia di Reggio Calabria (già , oggi CP_2 [...]
) in relazione al mancato pagamento, ex aliis e con specifico riferimento alla Parte_1
competenza del giudice ordinario, di n. 2 cartelle esattoriali [i.e. la cartella n.
09420070020723749000 – Ruolo n. 2007/3115, per l'importo di Euro 30.785,38 - in relazione a sanzioni amministrative d.l. n. 507/99 – depenalizzazione reati minori, riferibili all'anno
2006, e la cartella n. 09420070041412916000 – Ruolo n. 2007/4451 per l'importo di Euro
87.911,50, in relazione a sanzioni amministrative d.l. n. 507/99 – depenalizzazione reati minori, riferibili all'anno 2006], eccependo in particolare:
(1) l'illegittimità della pretesa creditoria per omessa e/o inesistente notifica delle pregresse cartelle esattoriali;
(2) l'intervenuta prescrizione del credito;
(3) la mancata indicazione della base di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
I.1.2.- Alla prima udienza (celebratasi in data 10.02.2017) il giudice di prime cure, ravvisata la sussistenza dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora e nella contumacia
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(all'epoca) delle parti opposte, ha poi sospeso l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate.
I.1.3.- Con comparsa del 14.03.2011 si è costituita in tale grado di giudizio la
[...]
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare Parte_3
rappresentando:
(1) il proprio corretto operato;
(2) la non imputabilità, in ogni caso, a sé, ma all'ente concessionario, dell'eventuale decorso del termine prescrizionale, con conseguente ingiustizia di ogni eventuale condanna alle spese di lite.
I.1.4.- Con comparsa del 24.11.2017 si è costituita in tale grado di giudizio l'
[...]
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: Parte_1
(1) l'inammissibilità dell'azione per violazione dei termini di cui all'art. 617 c.p.c.;
(2) l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), agendosi al solo fine di far valere la prescrizione;
(3) la carenza assoluta di legittimazione passiva dell' in merito alle Controparte_3 contestazioni sollevate da parte attrice con l'atto introduttivo;
(4) l'infondatezza altresì delle doglianze relative alla regolarità della notifica in quanto avvenuta con lo strumento della raccomandata a.r. spedita direttamente dall'Agente.
I.1.5.- All'esito di giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti, è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 387/2019, pubblicata l'11/04/2019), nella quale il primo giudicante ha provveduto a:
(1) dichiarare prescritte le pretese portate dalle cartelle di pagamento opposte e conseguentemente illegittime tali cartelle;
(2) regolare le spese di lite, condannando l' alla loro refusione nei Parte_1 confronti dell'opponente e compensandole, invece, nei confronti della CP_1
. Parte_3
I.2.1.- Avverso tale sentenza hanno poi proposto appello, instaurando l'odierno giudizio di gravame, l' e la , Parte_1 Parte_3 chiedendone la riforma, in particolare, per l'operatività in questa sede della prescrizione non già quinquennale, ma decennale, come applicabile all'attività di riscossione ex art. 20, comma
6, del d.lgs. 112/1999.
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I.2.2.- Con comparsa del 9.10.2020 si è poi costituito in questo grado di giudizio l'appellato contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: CP_1
(1) la non utile invocabilità, nel caso di specie, dell'art. 20, comma 6, del d.lgs. 112/1999, riguardando esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore, non con il contribuente;
(2) la temerarietà del gravame, con conseguente spettanza del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
I.2.3.- Il presente giudizio di gravame, già rinviato per la precisazione delle conclusioni (con provvedimento del 27.-28.10.2020), dopo alcuni rinvii e mutamento del relatore, è stato poi definitivamente assegnato a sentenza, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento del 23.05.2024 (comunicato alle parti in pari data).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(1) l'odierno thema decidendum è pacificamente perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, occorrendo rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017
e Cass. n. 7940 del 2019), risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
(2) i termini ex art. 190 c.p.c. qui concessi il 23.05.2024 (v. supra, sub I.2.3.) sono spirati in data 12.08.2024, vertendosi in procedimento (opposizione ex art. 615 c.p.c.) pacificamente non soggetto, in ogni fase e grado, alla c.d. sospensione feriale dei termini processuali (ex artt.
3 L. n. 742/1969 e 92 ord. giud., nonché, da ultimo, Cass. civ., 13/07/2021, n. 19993 e Cass. civ., 26/08/2020, n. 17826).
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IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello proposto è poi da disattendere, a ciò conseguendo, come in dispositivo, l'integrale conferma della sentenza gravata.
V.- Oggetto del gravame risulta, come detto, l'exceptio praescriptionis accolta in prime cure, contestando le parti appellanti, in specie, che il termine prescrizionale qui applicabile risulterebbe quello decennale e non già quello quinquennale - proprio del credito portato dalle cartelle oggetto di causa, trattandosi di sanzioni amministrative [con conseguente applicabilità, ex art. 28 della Legge n. 689/1981, del “termine di cinque anni”] – e che pertanto il credito non risulterebbe spirato, essendo decorso un termine ultra-quinquennale, ma infra-decennale, fra la notifica delle cartelle (n. 09420070020723749000 e n.
09420070041412916000 nelle date, rispettivamente, del 28.08.2007 e del 16.12.2010) e la successiva intimazione di pagamento (12.03.2016).
V.1.- A fondamento dell'operatività del termine più esteso tali parti hanno in particolare invocato, come innanzi sottolineato [v. supra, sub I.2.1.], il riferimento, contenuto nell'art. 20, comma 6, D. Lgs. 112/1999, come modificato dall'art. 1 comma 683, L. n. 190/2014 (“l'ente creditore … può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale … riaffidare in riscossione le somme”), al “termine di prescrizione decennale”, sostenendo l'applicabilità di tale norma con riguardo a entrambe le cartelle [sia alla n.
09420070041412916000 - non risultando il credito ancora prescritto alla data della sua entrata in vigore (1.01.2015) -, sia alla n. 09420070020723749000 – operando il predetto art. 20, comma 6, per tutti i crediti posti in riscossione, e non solo per le entrate tributarie dello Stato, alla luce dell'art. 17 D. Lgs. 46/199917 D. Lgs. 46/1999].
V.2.- E tuttavia, in senso contrario a ciò e in continuità con quanto già affermato in prime cure
(cfr. spec. pag. 8, 3° cpv., della sentenza appellata), è del tutto pacifico, come affermato da consolidata giurisprudenza, anche a Sezioni unite [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un.,
17/11/2016, n. 23397; Cass. civ., 16/01/2020, n. 840; Cass. civ., 18/06/2020, n. 11814; Cass. civ., 31/08/2023, n. 25487], che:
(1) “il riferimento”, con “una espressione ellittica”, “al temine di prescrizione decennale”, contenuto nell'art. 20, comma 6, D. Lgs. 112/1999, è evidentemente inidoneo a mutare la generale disciplina della prescrizione e, in particolare, a modificare, nei confronti del contribuente, il termine di prescrizione proprio e specifico del credito sotteso (qui pari, ex art. 28 della Legge n. 689/1981, al termine quinquennale), atteso che: (a) tale disposizione è “una
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norma che non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente e Ente impositore”, essendo
“dedicat[a]” solo “ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione”, afferendo alla
“procedura di discarico per inesigibilità” di cui agli art. 19 e ss. del predetto D. Lgs.
112/1999, la quale, pacificamente, è procedura che “ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso
(vedi: Cass. SU 29 ottobre 2014, n. 22951; Corte Conti Calabria Sez. giurisdiz. 7 marzo
2011, n. 150; Corte Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 4 ottobre 2010, n. 2041)”; (b) “nell'ambito di una considerazione appunto unitaria del procedimento di riscossione, il riferimento al termine decennale di prescrizione si pone necessariamente in correlazione con quella che si pone come la disciplina ordinaria”, lasciando tuttavia evidentemente “ferme … le disposizioni sostanziali che possano stabilire termini più brevi” (come appunto, nel caso di specie, l'art. 28 della L. n. 689/1981), risultando l'art. 20, comma 6, D.Lgs. 112/1999, norma che evidentemente “non interferisce con lo specifico termine di prescrizione previsto per azionare il credito” e inidonea a dar luogo ad alcun fenomeno modificativo del termine prescrizionale (trattandosi invero di disposizione pacificamente priva di “alcun … riferimento all'art. 2953 c.c.”); (c) una diversa interpretazione, oltre che confliggente con il dato letterale e con quello sistematico, risulterebbe altresì afflitta da “un chiaro profilo
d'illegittimità costituzionale”, atteso che il D.Lgs. recante la norma qui in esame (i.e. il D.lgs.
112/1999) costituisce “attuazione della L. 28 settembre 1998, n. 337”, tra i cui vari “principi e criteri direttivi” e, in particolare, nel cui art. 1, comma 1, lett. m), si prevedeva esclusivamente la “revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute”, “con effetto, dunque, limitato alla sola revisione dei procedimenti in oggetto” e
“senza … alcun riferimento, quanto all'ambito della delega, alla disciplina sostanziale della prescrizione” e in particolare all'“introduzione di una [ipotetica] generalizzata previsione della prescrizione decennale del diritto alla riscossione, quali che fossero le causali dei crediti oggetto del relativo procedimento” – con la conseguenza che, a voler seguire una tale interpretazione, la norma risulterebbe evidentemente incostituzionale “per difetto di delega, in relazione al disposto dell'art. 77 Cost.”, dovendosi dunque “privilegiare” l'interpretazione qui seguita anche perché, in definitiva, costituente l'unica idonea a far “salva la legittimità costituzionale della norma”;
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(2) da ciò evidentemente discende che tale disposizione “non interferisce con lo specifico termine di prescrizione previsto per azionare il credito” e che pertanto occorre in ogni caso, a prescindere da essa, “farsi riferimento alla disciplina sostanziale, in tema di prescrizione, propria di ciascun tributo” – termine proprio del tributo qui coincidente con quello quinquennale (trattandosi di sanzioni amministrative, con conseguente applicazione dell'art. 28 della Legge n. 689/1981), qui pertanto del tutto correttamente applicato dal Tribunale di prime cure.
V.3.- Applicazione del tutto corretta e conforme al diritto vivente, giova poi evidenziare, evidentemente insuscettibile di essere sovvertita sulla scorta delle argomentazioni sviluppate in sede di gravame, atteso che:
(1) i principi nomofilattici appena menzionati [v. supra, sub V.2.] non risultano ivi oggetto di alcun elaborazione o revisione critica, non risultando, al contrario, neanche menzionati - pur trattandosi di principi ormai da tempo consolidati ed espressi, come detto, da plurime e recenti sentenze della S. Corte, anche a Sezioni unite [al cui insegnamento occorre, come noto e in difetto di gravi e consistenti ragioni (qui tuttavia insussistenti), fisiologicamente conformarsi, costituendo tale dictum “oggettivazione convenzionale di significato” della norma da applicare e da cui “non” può “prescindersi tutte le volte che venga in discussione il contenuto” della stessa (cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/05/2019, n. 11747)];
(2) esse affrontano, poi, profili evidentemente irrilevanti rispetto alla quaestio iuris qui in esame, non derivando invero la pacifica non invocabilità al caso di specie dell'art. 20, comma
6, D.Lgs. 112/1999 da considerazioni afferenti la tipologia di credito oggetto di riscossione
(entrata tributaria o non tributaria) ovvero dalla disciplina ratione temporis vigente
(anteriorità o meno del credito all'1.01.2015, data di entrata in vigore della predetta norma nella sua versione novellata) – profili su cui pure si sviluppano le argomentazioni delle parti impugnanti [cfr. pagg. 5 e ss. atto di appello] -, ma, più radicalmente, dall'integrale ininfluenza di una tale disposizione, relativa alla sola procedura amministrativa di discarico per inesigibilità [così come, del tutto specularmente l'ulteriore norma, pur qui invocata – v.,
e.g., pag. 5 dell'atto di appello -, dell'art. 1 comma 197 della legge n. 145/2018, per la quale evidentemente valgono tutte le medesime osservazioni già compendiate, spec. supra, sub
V.2., punto (1)], rispetto ai rapporti con il contribuente e alla disciplina prescrizionale prevista per lo specifico credito nei suoi confronti azionato.
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Pacifica estraneità sancita, come detto, dalla S. Corte anche a Sezioni unite e derivante, come detto, da insuperabili ragioni testuali, sistematiche e di interpretazione costituzionalmente conforme (v. ancora supra, sub V.2.), con la conseguenza, già evidenziata e qui ribadirsi, che la norma invocata evidentemente “non interferisce con lo specifico termine di prescrizione previsto per azionare il credito” (v. ancora Cass. n. 11814/2020, cit., e Cass. n. 25487/2023, cit.) e dunque è inidonea a determinare alcuna “conversione” ex art. 2953 c.c. del termine prescrizionale, che rimane invece quello “proprio di ciascun tributo” (v. ancora Cass. n.
11814/2020, cit.) e dunque, nel caso di specie, il termine quinquennale ex art. 28 della Legge
n. 689/1981.
V.4.- Alla luce di quanto precede, pertanto, avendo il Tribunale di prime cure correttamente applicato il termine prescrizionale proprio del credito azionato (5 anni) e dichiarato, conseguentemente, l'intervenuto spirare di quest'ultimo [in difetto di atti interruttivi fra la notifica delle cartelle (28.08.2007 e del 16.12.2010) e la successiva intimazione di pagamento
(12.03.2016), con decorrenza, in entrambi i casi, di uno spatium temporis ultra-quinquennale
(2016-2007 e 2016-2010)], ciò avendo evidente efficacia assorbente di ogni ulteriore questione e non sussistendo, in ogni caso, ulteriori motivi di gravame e profili da vagliarsi [in quanto ormai passati in giudicato – v. supra, sub III., punto (1)], occorre ribadire, come detto
[v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza appellata.
VI.- Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico motivo di gravame, anche incidentale, a tal riguardo - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass., 14/10/2013, n. 23226], esse seguono la soccombenza delle appellanti e sono liquidate come in dispositivo:
(A) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) con compenso unico, a carico delle parti soccombenti (in solido fra loro, ex art. 97 c.p.c.), per i due difensori dell'appellato (ex art. 8, comma I, D.M. 55/2014) - altresì distrattari ex art. 93 c.p.c. - e senza maggiorazione ex art. 4, comma II, ult. periodo, ult. ipotesi, D.M. 55/2014
[considerando la limitata modifica ad esso apportata ad opera del D.M. 147/2022 (con soppressione dell'espressione “di regola”, ma permanenza della forma verbale “può”, ciò
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inducendo a ritenere tuttora applicabili le indicazioni nomofilattiche di Cass. civ., 10/01/2017,
n. 269 e Cass. civ., 8/07/2010, n. 16153) e il difetto, a fronte dell'unitarietà delle posizioni delle controparti appellanti, di motivi giustificanti l'applicazione del relativo quid pluris];
(C) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n. 37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n. 14483;
Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n. 21743; Cass. 31559/2019 non massimate)” – cfr.
Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857] e alla necessità di procedere agli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere strettamente documentale della vertenza e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate (vertendo l'intero gravame su singola quaestio iuris – v. supra), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VI.1.- Va poi disattesa la richiesta dell'appellato di condanna della parte appellante ex art. 96
c.p.c., non ricorrendo nel caso di specie né prova dello specifico pregiudizio economico cagionato [ulteriore a quello dal processo in cui si è resistito (già “ristorato” dalle spese di lite) e non essendo in tal caso sufficiente una mera richiesta generica di condanna, occorrendo adempiere al relativo onus con riguardo all'asserito danno lamentato - cfr. Cass. civ.,
27/10/2015, n. 21798 e Cass. civ., Sez. un., 20/04/2004, n. 7583], né estremi tali da giustificare la comminatoria della “sanzione” di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. [in difetto di un utilizzo distorsivo dello “strumento” processuale (cfr. Cass. civ., 18/11/2019, n. 29812) e di una condotta processuale peculiarmente connotata da mala fede o colpa grave, non essendo a tal riguardo sufficiente la mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dalla Corte
(v. Cass. civ., 30/06/2010, n. 15629) ovvero la sola conferma della sentenza di primo grado
(anche considerando la natura della quaestio iuris sottoposta al vaglio della Corte e gli approfondimenti anche qui sviluppati – v. supra, sub V.-V.4. -, ciò ex se escludendo il carattere meramente pretestuoso e dilatorio del gravame proposto)].
VI.2.- Alcuna statuizione, infine, è da assumersi con riferimento all'art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, considerando la qualità delle parti impugnanti, difese dall'Avvocatura
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Distrettuale [v. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315, spec. par. 7.5, ult. cpv., delle
“Ragioni della decisione” – “il giudice può astenersi dalla detta attestazione” nei casi in cui risulti “evidente ed indiscutibile che il raddoppio del contributo è precluso” “in modo assoluto e definitivo” dalle “qualità soggettiva delle parti (come le Amministrazioni dello
Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito)” -, nonché, spec. con riferimento alla posizione di
, il Provvedimento del Ministero della Giustizia del 9 febbraio Parte_1
2024 di “Risposta a quesito relativo a regime fiscale dei procedimenti instaurati da
[...]
”, ove si è evidenziato che tale Agenzia, in virtù dell'art. 48 d.P.R. n. Controparte_4
602/1973, è “esplicitamente esonerato dal recupero”].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 802/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 387/2019 del Tribunale di Palmi, depositata l'11/04/2019, emesso a definizione del procedimento n. 1753/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza gravata;
2) CONDANNA le parti appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, spese che si liquidano in complessivi € 7.160,00, oltre
R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con pagamento da eseguirsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari;
3) RIGETTA la richiesta ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 23 agosto 2024.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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