Sentenza 31 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 31/01/2023, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2023
N. 00712/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01400/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2020, proposto da Family S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Lentini e dall’Avv. Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege;
avverso e per l’annullamento – previa sospensione
a – del provvedimento del Prefetto della Provincia di Caserta prot. n. 30069 del 25.03.2020, con il quale si è disposta la esclusione della Società Family S.r.l. dalla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza con capacità ricettiva compresa tra 51 e 100 posti nell’ambito della Provincia di Caserta;
b – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria depositata il 14 gennaio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 28 aprile 2020 e depositato il 07 maggio 2020, la società ricorrente – attiva nel settore dell’accoglienza degli immigrati e richiedenti asilo, impugnava il provvedimento (prot. n. 30069 del 25.03.2020) con cui il Prefetto della Provincia di Caserta l’aveva esclusa dalla procedura di gara di cui alla Determina prot. n. 50932/2019 per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza (capacità ricettiva compresa tra 51 e 100 posti) e ciò in ragione della sanzione interdittiva di 30 giorni (con decorrenza dal 7 febbraio 2020) adottata dall’ ANAC con Delibera del Consiglio di Autorità n. 97 del 2020.
1.1. – Premesso di aver impugnato, con separato ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio, la presupposta sanzione (reg. ric. n. 2895/2020), a sostegno del ricorso deduceva una serie di censure.
2. – Con un primo motivo (“violazione di legge (art. 7 l. 241/90) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto del presupposto – di istruttoria e di motivazione”) lamentava la violazione del contradittorio procedimentale, sub specie di omesso invio di avviso di avvio del procedimento.
3. – Con un secondo motivo (“violazione di legge (art. 80 co. 5 e 12 d.lgs. 50/2016) – eccesso di potere (difetto del presupposto – arbitrarietà – illogicità”) sosteneva invece l’illegittimità dell’esclusione, in ragione della non definitività della sanzione al momento dell’adozione del provvedimento lesivo (il termine per l’impugnazione sarebbe infatti scaduto il 16 aprile 2020) nonché la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Sotto altro profilo, contestava la rilevanza dell’omessa comunicazione alla Stazione Appaltante della iscrizione nel relativo casellario ANAC, stante l’assenza di un obbligo informativo in tal senso.
4. – Con un terzo motivo deduceva quindi l’illegittimità derivata del provvedimento prefettizio stante l’illegittimità della sanzione di cui alla presupposta delibera dell’ANAC.
5. – Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, con atto di mero stile (08 maggio 2020).
6. – Il 22 maggio 2020, la ricorrente depositava istanza di rinvio, in ragione della pendenza dell’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza di rigetto della domanda di tutela interinale pronunciata dal Tar Lazio nel giudizio relativo alla delibera dell’ANAC.
7. – Il 26 maggio 2020 il Ministero dell’Interno depositava documenti.
8.- All’udienza del 27 maggio 2020, vista l’istanza di rinvio presentata dalla ricorrente, la causa era cancellata dal ruolo.
9. – Il 14 gennaio 2023, la ricorrente depositava memoria con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Chiedeva pertanto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di causa.
10. – All’udienza straordinaria del 19 gennaio 2023, il ricorso era trattenuto in decisione.
11.- Preso atto di quanto dedotto dalla ricorrente con la memoria del 14 gennaio 2023 ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a.
11.1. - La natura formale della presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, con espressa statuizione di irrepetibilità del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO