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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1742/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16291/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100202500188401500000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 467/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - Riscossione, una cartella di pagamento notificatagli il 24/07/2025 per la somma complessiva di € 260,08, relativa ad un avviso di accertamento n.064217074795 che sarebbe stato notificato in data 07 agosto 2023 ma del quale il ricorrente afferma di non essere conoscenza, in materia di tassa auto dell'anno 2020 riguardante il veicolo Tg. Targa_1
Eccepiva omessa notifica dell'atto presupposto e prescrizione.
Si costituiva l'Ade-r che, con depositate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato.
All'udienza del 21/10/2026, fissata per la sospensione, il giudice rigettava la richiesta e rinviava a nuovo ruolo.
All'odierna udienza camerale, il giudice monocratico decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in ordine al rilievo preliminare di nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico.
Ed invero, non essendosi costituito l'ufficio impositore, non è stata prodotta la notifica dell'avviso di accertamento e quella degli eventuali atti interruttivi successivamente intervenuti. Pertanto, mancando l'atto impositivo che costituisce il presupposto di legittimità del procedimento esecutivo, la cartella di pagamento deve essere annullata.
Per l'effetto, il ricorso deve essere accolto e le spese seguono la soccombenza, nel senso che sono a carico dell'ufficio impositore in favore della parte ricorrente, e sono liquidate in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio impositore (Regione Campania) alle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €150,00 oltre IVA, CPA e CUT.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16291/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100202500188401500000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 467/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - Riscossione, una cartella di pagamento notificatagli il 24/07/2025 per la somma complessiva di € 260,08, relativa ad un avviso di accertamento n.064217074795 che sarebbe stato notificato in data 07 agosto 2023 ma del quale il ricorrente afferma di non essere conoscenza, in materia di tassa auto dell'anno 2020 riguardante il veicolo Tg. Targa_1
Eccepiva omessa notifica dell'atto presupposto e prescrizione.
Si costituiva l'Ade-r che, con depositate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato.
All'udienza del 21/10/2026, fissata per la sospensione, il giudice rigettava la richiesta e rinviava a nuovo ruolo.
All'odierna udienza camerale, il giudice monocratico decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in ordine al rilievo preliminare di nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico.
Ed invero, non essendosi costituito l'ufficio impositore, non è stata prodotta la notifica dell'avviso di accertamento e quella degli eventuali atti interruttivi successivamente intervenuti. Pertanto, mancando l'atto impositivo che costituisce il presupposto di legittimità del procedimento esecutivo, la cartella di pagamento deve essere annullata.
Per l'effetto, il ricorso deve essere accolto e le spese seguono la soccombenza, nel senso che sono a carico dell'ufficio impositore in favore della parte ricorrente, e sono liquidate in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio impositore (Regione Campania) alle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €150,00 oltre IVA, CPA e CUT.