TRIB
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/11/2024, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3297/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3297/2024, promossa con ricorso depositato il 31/07/2024 da:
1) Parte_1
Nato a Cittiglio (VA) il 12 dicembre 1983
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Davide Ribecco
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 2 luglio 1983
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Davide Ribecco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Leggiuno (VA), in data 8 giugno 2013 (anno 2013 atto n. 2 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 21 dicembre 2016
omologato con decreto del 25 gennaio 2017 depositato il 31 gennaio 2017
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] [...]. Persona_1
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in regime condiviso, ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé, in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, l'esercizio sarà condiviso e le stesse dovranno essere prese di comune accordo.
La minore sarà collocata presso la madre ove trasferirà la Per_1 Parte_2
propria residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2024.
Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri e comunque previo accordo con la madre, in via prevalente e compatibilmente con i propri turni di lavoro e, sempre compatibilmente con l'attività lavorativa i fine settimana alternati.
Il mantenimento della minore, per quanto riguarda le spese ordinarie (ossia, tra l'altro: vestiario, parrucchiere, quaderni e materiale scolastico di cancelleria, buoni pasto, abbigliamento per attività sportive scolastiche, baby sitter, uscite didattiche organizzate dalla scuola in giornata, quota di iscrizione alle gite scolastiche, tasse scolastiche, medicinali da banco comprensivi di antibiotici, medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e stagionali, visite pediatriche e/o di routine, ricarica cellulare), avverrà in via diretta da parte dei genitori con un contributo mensile da parte del Sig. di Parte_1 euro 300,00 senza previsione di alcun contributo da versare da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
Ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie contratte nell' interesse del figlio come segue: spese mediche (da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c ) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati da l SN;
d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l' accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d ' attesa, pagina2 di 4 per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l' accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da indicare e, solo in difetto d'accordo , prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
e) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal SN;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici , fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
d ) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica ( come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessari a al programma di studio personalizzato predisposto dall ' istituto scolastico;
t) assicurazione e fondo cassa richiesti d alla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
OSA o BES o equiparabili.:.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre - scuola e dopo - scuola, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica come trasferte o allri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei) ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
( baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall 'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente pagina3 di 4 di guida ( corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio ( motocicli e autovetture).
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 8 giugno 2013, in Leggiuno (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Sangiano (anno 2013, atto n. 2, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 7.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3297/2024, promossa con ricorso depositato il 31/07/2024 da:
1) Parte_1
Nato a Cittiglio (VA) il 12 dicembre 1983
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Davide Ribecco
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 2 luglio 1983
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Davide Ribecco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Leggiuno (VA), in data 8 giugno 2013 (anno 2013 atto n. 2 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 21 dicembre 2016
omologato con decreto del 25 gennaio 2017 depositato il 31 gennaio 2017
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] [...]. Persona_1
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in regime condiviso, ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé, in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, l'esercizio sarà condiviso e le stesse dovranno essere prese di comune accordo.
La minore sarà collocata presso la madre ove trasferirà la Per_1 Parte_2
propria residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2024.
Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri e comunque previo accordo con la madre, in via prevalente e compatibilmente con i propri turni di lavoro e, sempre compatibilmente con l'attività lavorativa i fine settimana alternati.
Il mantenimento della minore, per quanto riguarda le spese ordinarie (ossia, tra l'altro: vestiario, parrucchiere, quaderni e materiale scolastico di cancelleria, buoni pasto, abbigliamento per attività sportive scolastiche, baby sitter, uscite didattiche organizzate dalla scuola in giornata, quota di iscrizione alle gite scolastiche, tasse scolastiche, medicinali da banco comprensivi di antibiotici, medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e stagionali, visite pediatriche e/o di routine, ricarica cellulare), avverrà in via diretta da parte dei genitori con un contributo mensile da parte del Sig. di Parte_1 euro 300,00 senza previsione di alcun contributo da versare da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
Ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie contratte nell' interesse del figlio come segue: spese mediche (da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c ) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati da l SN;
d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l' accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d ' attesa, pagina2 di 4 per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l' accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da indicare e, solo in difetto d'accordo , prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
e) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal SN;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici , fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
d ) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica ( come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessari a al programma di studio personalizzato predisposto dall ' istituto scolastico;
t) assicurazione e fondo cassa richiesti d alla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
OSA o BES o equiparabili.:.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre - scuola e dopo - scuola, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica come trasferte o allri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei) ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
( baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall 'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente pagina3 di 4 di guida ( corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio ( motocicli e autovetture).
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 8 giugno 2013, in Leggiuno (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Sangiano (anno 2013, atto n. 2, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 7.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4