Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 25 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 28/2023 promossa da in persona del legale rappresentante legale pro tempore, , P.I. Parte_1 Parte_2
, con sede legale in Belpasso (CT), zona industriale contrada Perniciaro s.n.c., P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Guidotto e Salvatore Agnello, giusta procura in atti;
-ricorrente-
C.F. – PARTITA Parte_3 P.IVA_2
IVA , con sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania, Piazza della
Repubblica, 26 sede provinciale – presso il procuratore avv. Maria Rosaria Battiato (c.f. Pt_3
che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio C.F._1 Per_1
in Roma rep. n. 37590/7131 del 23/01/2023;
[...]
, con sede in Roma, via G. Grezar 14, C.F. e P. Parte_4
IVA , in persona del Responsabile Contenzioso LI , rappresentata e P.IVA_4 Parte_5 difesa dall'avv. Monica Bottino, giusta procura in atti;
Parte_6
C.F. n. , in persona del Direttore regionale pro tempore per la LI,
[...] P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maccarrone, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, Contumace;
CP_1
-resistenti-
1
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 marzo 2025 dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da atti depositati nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2022, la società ricorrente in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Catania in funzione di giudice unico del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
- in via principale, accogliere il presente ricorso
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nonché degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento impugnati;
- condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della propria domanda, la società ricorrente adduceva di aver ricevuto, in data 12.12.2022,
l'intimazione di pagamento n. 293202229018797717/000 del 25.11.2022, con cui l'Agente della
Riscossione le intimava di pagare € 402.622,80 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, considerati i crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito sottostanti.
Asseriva di essere venuta a conoscenza delle cartelle di pagamento oggetto di causa, solo dopo la notifica della predetta intimazione, lamentando pertanto l'inesistenza giuridica e l'inefficacia delle stesse - per violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 137
c.p.c.- nonché il contrasto con il comma 4 dell'art. 30 D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 1122/2010, disciplinante le modalità di notifica dell'avviso di addebito.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva dell' e Pt_3 dell' ex art. 3, comma 9, L. 335/1995:“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale Parte_6
obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.
9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i
2 casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Al riguardo, precisava che - anche qualora fosse stata provata l'avvenuta notifica degli atti oggetto di opposizione – l'obbligazione contributiva, in assenza di tempestivi atti interruttivi, sarebbe risultata in ogni caso prescritta alla data di conoscenza dell'intimazione di pagamento ora opposta.
Eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative oggetto dell'intimazione de quo, per decorso dei termini di cui all'art. 2948 c.c. e all'art. 28 L. n.
689/81.
1.2. Con comparsa di costituzione depositata in data 20.04.2023, si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo, in primis, il difetto di legittimazione passiva, Controparte_2
precisando che l'opposizione concernente il merito della pretesa, l'omessa notifica degli avvisi di addebito - antecedenti l'intimazione di pagamento - e la prescrizione, l'Ente impositore era il vero soggetto legittimato passivo al quale spetta - in virtù del D.P.R. 602/73 - la formazione dei ruoli.
Invero, si dichiarava estranea alla pretesa contributiva e, pertanto, non legittimata a contraddire, spettandole la sola titolarità dell'azione esecutiva e non anche quella del credito, da imputare piuttosto ai titolari dei crediti.
Deduceva di svolgere per conto di questi l'attività di riscossione, anche coattiva, dei tributi insoluti, limitandosi a notificare – una volta ricevuti i ruoli vistati e resi esecutivi, senza entrare nel merito - le cartelle ai contribuenti, quale mero destinatario dei pagamenti.
Al riguardo, richiamava le sentenze n. 3242/2007 e n. 11667/2001 della Suprema Corte: “la giurisprudenza anche di legittimità e la dottrina successive hanno affermato che il concessionario del servizio di riscossione è parte del processo tributario (non ogni volta che sia impugnato un atto da lui formato, ma solo) quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori
a lui direttamente imputabili”.
Ed ancora, sollevava l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda, ritenendo che il ricorso introduttivo del giudizio fosse tardivo, in quanto proposto oltre il termine di quaranta giorni, ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Infine, eccepiva la presunta infondatezza ed illegittimità delle pretese dell'Ente Impositore, nonché
l'eventuale prescrizione delle stesse per omessa notifica degli atti interruttivi, ribadendo di non essere tenuta ad accertare né l'esistenza del credito né l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, non essendo contitolare del diritto di credito o garante della regolarità del procedimento volto alla formazione del ruolo;
adducendo che, nella fattispecie esaminata, l'intimazione di pagamento opposta era stata correttamente preceduta dalla notificazione degli avvisi di addebito, delle prodromiche intimazioni di pagamento, nonché degli atti interruttivi della prescrizione.
3 Pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “a) Preliminarmente, rigettare e/o con qualsiasi altra forma revocare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli impugnati formulata da parte ricorrente, non sussistendone i presupposti e requisiti di legge per la concessione della stessa.
b) Sempre preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
relativamente alle lagnanze riguardanti il merito della pretesa, la mancata notifica degli atti
[...]
prodromici alla intimazione impugnata ed una eventuale intervenuta prescrizione.
Indi nel merito:
c) Rigettare le domande attrici proposte contro la , siccome Controparte_2
infondate in fatto e diritto, tardive e comunque non supportate da elementi probatori;
d) In via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la piena, puntuale e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla , per il recupero CP_2
coattivo del credito de quo e, coerentemente, dichiarare, con qualsiasi formula, che essa non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una eventuale condanna alle spese, che andrà, in caso di esito negativo, posta esclusivamente a carico dell'Ente impositore, oggi pure convenuto;
e) Condannare, in conseguenza, parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, in subordine con la compensazione delle stesse.
f) In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea per ragioni imputabili all'Ente
Impositore, esentare la da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, tenendola CP_2
conseguentemente indenne dalle conseguenze di lite.
g) Sempre in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea per ragioni imputabili all'Ente impositore, condannare quest'ultimo alla rifusione delle spese di giudizio in favore della , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per Controparte_2
legge.
Salvi altri diritti”.
1.3. Con memoria di costituzione depositata in data 06.10.2023, si costituiva in giudizio l'
[...]
deducendo di aver correttamente notificato gli atti oggetto Parte_3 di causa ed eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine di cui all'art. 24
D.Lgs. n. 46/99, in quanto tardiva a fronte della data di notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento.
Richiamava al riguardo la sentenza n. 14692/2007 della Sezione Lavoro della Suprema Corte: “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso
d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio,
4 perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n.
389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Precisava che, nel caso in cui il ruolo fosse divenuto definitivo per omessa opposizione nei termini di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, non sarebbe stato più possibile proporre tutti i pretesi motivi di merito, fatta eccezione per quelli (ad es. la prescrizione successiva alla notifica dei ruoli) formatisi successivamente alla definitività del ruolo.
Rilevava inoltre l'eventuale carenza di interesse ad agire della società ricorrente, riportando quanto affermato - nella sentenza n. 22946/2016 - dalla Suprema Corte: “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela
(il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento. A ciò si aggiunga una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui. Nel caso sottoposto al nostro esame, il debitore intendeva poi far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione). Lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto,
l'opposizione all'esecuzione. Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione”.
Rilevava ancora a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'eccepita asserita prescrizione successiva alla notifica delle cartelle o degli avvisi di addebito, imputandola invece al concessionario della Riscossione (cfr. Corte di Appello di Catania n. 405/2017).
In materia di prescrizione dei contributi, richiamava l'art. 3, comma 9, L. 335/1995, secondo cui “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
5 a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo
1991, n. 103, art.
9-bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Asseriva inoltre che, nel caso di specie, non era maturata alcuna prescrizione tenuto altresì conto della sospensione disposta dal legislatore a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (D.L. n. 18/2020).
Da ultimo, formulava le seguenti conclusioni: “- in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del D.Lgs. n. 46/99 o per carenza di interesse ad agire nonché per il difetto di legittimazione passiva dell' Pt_3
- in subordine e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, confermando
l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito ivi contenuti;
- in estremo subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa e, in caso di soccombenza per prescrizione dei crediti dovuta all'omessa notifica da parte dell' , tenere CP_2 indenne l' dal pagamento delle spese processuali;
Pt_3
Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione”.
1.4. Infine, mediante comparsa di risposta depositata in data 09.11.2023, si costituiva in giudizio l' deducendo - in Parte_6 Parte_6 primis – che le irregolarità formali o l'omessa notifica degli atti impugnati sono imputabili solo all' , in quanto la riscossione dei crediti previdenziali spetta – in via Controparte_2
esclusiva – all'esattoria ai sensi del D.Lgs. n. 46/99.
Ed ancora, a fronte dell'eventuale esibizione della documentazione comprovante l'avvenuta notifica, sollevava l'eccezione di decadenza, essendo ormai decorso il termine di quaranta giorni per proporre opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/99.
Asseriva altresì di aver tempestivamente iscritto a ruolo tutti i debiti, spettando pertanto all'
[...]
l'onere di provare la mancata maturazione della prescrizione. Controparte_2
Concludeva demandando: “Contrariis verbis reiectis, nel merito rigettare la domanda del ricorrente,
l'eccezione di prescrizione e considerare valido il credito condannando Parte_6 conseguentemente, il ricorrente al pagamento di quanto richiesto nell'atto opposto. Ci si oppone alla chiesta sospensione in quanto il ricorso è infondato in fatto ed in diritto. Condannare la controparte alle spese, compensi ed onorari del presente giudizio”.
6 1.5. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Accolta in via preliminare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37, 38, 39, 40 e 41 dell'elenco redatto in ricorso;
rigettata, quanto ai restanti titoli, l'istanza; autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della atteso che oggetto dell'opposizione, tra gli altri CP_1
titoli, è anche il ruolo portato dalla cartella di pagamento numero 29320090053111122000 formato dall' per la riscossione di contributi da modello DM/10 relativi all'anno 2008 e relative somme Pt_3
aggiuntive; nella contumacia della suddetta società; sostituita l'udienza di discussione del 25 marzo
2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2.1. Qualificazione della domanda
Ciò posto, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an
e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo;
e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, etc...).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del
7 lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 D.Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione il comma 1 dell'art. 617 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”
(il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c..
Tanto premesso, nel caso di specie, la società ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che, in mancanza di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, il termine quinquennale - tenuto conto delle annualità richieste - risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento;
ha, altresì, eccepito la prescrizione maturata successivamente alle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito, sì come dedotte in intimazione, e a volerla ritenere andate a buon fine, in assenza di atti interruttivi intermedi rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento ora opposta.
Ebbene, dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, avendo l'opponente contestato che le cartelle e gli avvisi di addebito le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr.
Cass. n. 29294/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa
8 notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto
– segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., Sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
Tanto premesso, in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, deve tuttavia procedersi alla verifica della notifica degli atti in discussione, dalla società opponente negata, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente la prescrizione successiva.
2.2. Sulla posizione processuale di CP_2
In ragione dei motivi di opposizione spesi dalla società ricorrente, si rileva la carenza di legittimazione passiva di , ciò rilevando al fine di dirimere in ordine ai rapporti con l'ente CP_2
impositore.
Va, infatti, rilevato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione - quale adiectus solutionis causa -
l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. Sez. Unite 8.03.2022 n.
7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 ... la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito” Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio... ... ...
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di
9 poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso
Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010) ... " (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto (cfr. punto 2.1), le doglianze mosse dalla ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., “...contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n.
7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte... ... ... Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contraddittore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della Pt_3
Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre
2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé
10 dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento...” (cfr., tra le varie, Tribunale di Catania sez. lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
2.3. Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva
La società ricorrente ha contestato, in primis, l'omessa notifica – entro i termini di legge – delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e dei relativi atti interruttivi della prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. 335/1995; assumendo che, anche a voler ritenere notificati gli atti impugnati, in assenza di validi atti interruttivi, la pretesa contributiva era comunque prescritta alla data di conoscenza dell'intimazione di pagamento ora opposta.
In primo luogo, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore
(e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis, tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Tanto premesso, a fronte della prospettazione della società ricorrente che ha assunto l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, nonché degli atti interruttivi del termine di prescrizione successivi alla notifica dei titoli esecutivi de quo, le parti convenute hanno versato in atti documentazione che assumono essere idonea a contrastare la predetta prospettazione.
Giova rilevare che nonostante debba ritenersi la carenza di legittimazione passiva di , gli CP_2 allegati prodotti dalla stessa vanno ritenuti definitivamente acquisiti agli atti, ai sensi dell'art. 421
c.p.c., in quanto essenziali ai fini della decisione.
Preliminarmente, dunque, è opportuno verificare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito oggetto di opposizione.
Dalla documentazione in atti risultano correttamente notificati i seguenti titoli esecutivi:
➢ cartella di pagamento n. 29320090053111122000 (“Modello DM/10” e “Somme aggiuntive” relativamente al periodo dal 06/2008 all'01/2009), notificata a mezzo raccomandata in data
18.11.2009 a (qualificatosi come addetto all'azienda); Parte_7
➢ cartella di pagamento n. 29320090137319584000 (“Modello DM/10 Contributi periodo dal
05/2009”, “Somme aggiuntive periodo 05/2009”, rate premio 2008”, “ sanzioni Parte_6 Parte_6 civili rate premio 2009”), notificata a mezzo raccomandata in data 24.02.2010 a Parte_7
11 ➢ cartella di pagamento n. 29320110020509934000 (“Modello DM/10” e “Somme aggiuntive” dal
04/2010 al 07/2010, “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” dal 03/2008 al 04/2009), notificata a mezzo raccomandata il 16.06.2011 a Parte_7
➢ la cartella di pagamento n. 29320110029631012000 – vertente su “Modello DM/10” per il periodo
08/2010 e 09/2010, “Somme aggiuntive 08/2010 e 09/2010”, “ Controparte_4
” e “ lavoratori parasubordinati” per l'anno 2010, 10/2007 e
[...] Controparte_5
11/2007, interessi di mora lavoratori parasubordinati” (10/2007 e 11/2007) – notificata a Pt_3
mezzo raccomandata in data 16.06.2011 a Parte_7
➢ cartella di pagamento n. 29320140006160177000 (“ premio IV rata 2012”, “ Pt_6 Parte_6
interessi L. 449/97 e L. 144/99 IV rata 2012”, “ sanzioni civili rate premio 2013”), notificata Parte_6
a mezzo raccomandata in data 21.03.2014 ad (qualificatosi come addetto all'azienda); Parte_8
➢ cartella di pagamento n. 29320140031295451000 (“ Premio I/II/III/IV rata”, “ Parte_6 Parte_6
interessi L. 449/97 e L. 144/99 II/III/IV rata”, “ sanzioni civili regolazioni premio” e Parte_6
“ sanzioni civili rate premio” inerenti agli anni 2012, 2013, 2014), notificata a mezzo Parte_6
raccomandata ad in data 18.09.2014; Parte_8
➢ cartella di pagamento n. 29320150036970656000 (“Premio I e II rata 2014”, “ Premio Parte_6
III/IV rata 2014”, “ interessi L. 449/97 e L. 144/99 III/IV rata 2014”, “ sanzioni Parte_6 Parte_6
civili rate premio 2015”), notificata a mezzo pec in data 21.07.2015;
➢ cartella di pagamento n. 29320160060619529000 (“ Premio II/III/IV 2014”, “ Parte_6 Parte_6
Premio II/III/IV 2015”, “ interessi L. 449/97 e L. 144/99 II/III/IV rata 2015”, “ Parte_6 Parte_6 sanzioni civili regolazioni premio 2016” e “ sanzioni civili rate premio 2016”), notificata a Parte_6
mezzo pec in data 06.09.2016;
➢ cartella di pagamento n. 29320170038958188000 (“ Premio I rata 2016”, “ Parte_6 Parte_6
Premio I rata 2017”, “ sanzioni civili regolazioni premio 2017” e “ sanzioni civili Parte_6 Parte_6 rate premio 2017”), notificata a mezzo pec in data 20.12.2017;
➢ avviso di addebito n. 59320130002319689000 (“Modello DM/10 2012” e “Somme aggiuntive
2012”), notificato a mezzo raccomandata in data 09.05.2013;
➢ avviso di addebito n. 59320130002658133000 (“Modello DM/10 rettificativo 2011” e “Somme aggiuntive 2011”), notificato a mezzo raccomandata in data 22.07.2013;
➢ avviso di addebito n. 59320130006504992000 (“Modello DM/10 2012” e “Somme aggiuntive
2012”), notificato a mezzo raccomandata in data 05.02.2014;
12 ➢ avviso di addebito n. 59320140000192303000 (“Modello DM/10 2013” e “Somme aggiuntive
2013”), notificato a mezzo raccomandata in data 09.04.2014;
➢ avviso di addebito n. 59320140005909371000 (“Modello DM/10 2013” e “Somme aggiuntive
2013”), notificato a mezzo raccomandata in data 05.11.2014;
➢ avviso di addebito n. 59320170001782746000 (“ – spese di notifica 2017”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2017”), notificato tramite pec in data 25.07.2017;
➢ avviso di addebito n. 59320170002554646000 (“ – spese di notifica 2017”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2017”), notificato a mezzo pec in data 21.09.2017;
➢ avviso di addebito n. 59320170006406159000 (“ – spese di notifica 2017”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2017”), notificato mediante pec in data 08.11.2017;
➢ avviso di addebito n. 59320170006770879000 (“ – spese di notifica 2017”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2017”), notificato a mezzo pec in data 24.11.2017;
➢ avviso di addebito n. 59320170006780078000 (“ – spese di notifica 2017”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2017”), notificato a mezzo pec in data 24.11.2017;
➢ avviso di addebito n. 59320170007923271000 (“ – spese di notifica 2017”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2017”), notificato tramite pec in data 07.01.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180000450910000 (“ - spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2017”), notificato a mezzo pec in data 30.03.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180001212391000 (“ – spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2018”), notificato mediante pec in data 11.05.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180001388485000 (“ – spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), notificato a mezzo pec in data 29.05.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180003100291000 (“ – spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), notificato a mezzo pec in data 09.07.2018;
➢ avviso di addebito n. 593201800005846627000 (“ – spese di notifica 2018”, “Modello Pt_3
DM/10 2018”, “Somme aggiuntive 2018”), notificato tramite pec in data 28.08.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180006503182000 (“ – spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), notificato a mezzo pec in data 11.10.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180007330276000 (“ – spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), notificato a mezzo pec il 04.12.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180008639152000 (“ – spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), notificato mediante pec in data 20.12.2018; 13 ➢ avviso di addebito n. 59320190000282778000 (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), notificato tramite pec il 30.01.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190000827034000 (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), notificato a mezzo pec il 27.02.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190001056302000 (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), notificato tramite pec in data 13.03.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190001605002000 (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), notificato a mezzo pec il 27.04.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190002262466000 (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), notificato mediante pec in data 29.05.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190002952484000 (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), notificato a mezzo pec in data 04.07.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190004821683000 (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), notificato a mezzo pec in data 22.07.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190006767411000 (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), notificato tramite pec in data 02.10.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190007458237000 (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), notificato a mezzo pec in data 29.10.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190007913533000 (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), notificato mediante pec in data 24.11.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190011973989000 (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), notificato a mezzo pec in data 01.01.2020;
➢ avviso di addebito n. 5932020 0000426410000 (“ – spese di notifica 2020”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), notificato mediante pec in data 29.01.2020.
Di contro, in ordine alla notifica dell'avviso di addebito n. 59320160007708479000, si rileva la mancata produzione in giudizio della PEC completa, nonché di qualsivoglia documento da cui si possa desumere che con la PEC in questione sia stato notificato l'avviso di addebito de quo, non essendo possibile verificare – tramite file xml – il contenuto effettivo e la natura degli atti notificati.
Ciò posto - partendo dall'assunto dell'effettiva notifica degli atti di competenza del giudice adito sottostanti all'intimazione di pagamento opposta, ad eccezione dell'ultimo indicato - si procede, ai fini dell'accertamento della prescrizione successiva alla notifica dei titoli opposti, all'esame dei singoli atti interruttivi posti in essere dalle parti convenute.
14 Occorre analizzare in primis la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320219001324852000
(recante la data di spedizione avvenuta in data 10.09.2021 e quella indicata nel bollo del 15.09.2021), la cui irregolarità viene eccepita dalla società ricorrente nelle note scritte sostitutive di udienza depositate in data 08.11.2023, per la mancanza di valida firma da parte del destinatario sull'A.R., essendo irrilevante la sola firma dell'incaricato al recapito.
In ragione della omessa valida notifica del suddetto atto, sì come da parte ricorrente rilevato e non diversamente confutato dalle parti convenute, e non potendo il suddetto atto avere l'effetto interruttivo del termine, risultano prescritti i contributi relativi all'avviso di addebito n.
59320130002658133000, notificato a mezzo raccomandata in data 22.07.2013, sì come i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320090137319584000 notificata in data 24.02.2010 e i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29320090053111122000 formato dall' per la riscossione di Pt_3 contributi da “Modello DM/10” relativi al periodo dal 06/2008 all'01/2009 e delle relative somme aggiuntive – pur considerata l'intimazione di pagamento n. 29320149017425206000 notificata a mezzo raccomandata in data 04.09.2014 – tenuto conto che l'intimazione di pagamento n.
29320219001324852000 non costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione per le ragioni sopra esposte (fermo restando in ogni caso che sarebbe intervenuta a termine maturato).
In merito alla cartella di pagamento n. 29320110020509934000 (“Modello DM/10” e “Somme aggiuntive” dal 04/2010 al 07/2010, “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” dal
03/2008 al 04/2009), si dà atto piuttosto dell'avvenuto sgravio - essendo state interamente azzerate le somme ivi portate – essendo dunque cessata la materia del contendere (cfr. doc. “estratti ruolo e relate notifica cartelle” allegato alla memoria costitutiva dell' depositata in data Parte_4
20.04.2023).
Ugualmente, quanto alle cartelle di pagamento nn. 29320110029631012000,
29320140006160177000, 29320140031295451000, 293201500036970656000,
29320160060619529000 e agli avvisi di addebito nn. 59320130002319689000,
59320130006504992000, 59320140000192303000, 59320140005909371000 e
59320160007708479000, gli importi dovuti risultano essere totalmente azzerati, essendo anche in tal caso venuto meno l'oggetto del contendere.
Tanto si evince dai relativi estratti di ruolo allegati alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
29320231460000015000 - notificata a mezzo pec il 14.09.2023 dall' – e Parte_4
afferente il residuo debito non adempiuto (cfr. documentazione allegata alle note scritte sostitutive di udienza depositate dall' in data 27.10.2023). Pt_3
15 Di contro, il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229002592160000, avvenuta a mezzo pec in data 16.02.2022, relativamente ai seguenti titoli esecutivi:
➢ cartella di pagamento n. 29320170038958188000 (“ Premio I rata 2016”, “ Parte_6 Parte_6
Premio I rata 2017”, “ sanzioni civili regolazioni premio 2017” e “ sanzioni civili Parte_6 Parte_6 rate premio 2017”), notificata a mezzo pec in data 20.12.2017 ed in virtù della quale risultano dovuti solo € 5,88 a titolo di “Diritti di notifica” (cfr. comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
29320231460000015000 allegata alle note scritte sostitutive di udienza depositate dall' in data Pt_3
27.10.2023);
➢ avviso di addebito n. 59320170001782746000 – atto riguardante i contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2017”, “Modello Pt_3
DM/10 2017”, “Somme aggiuntive 2017”), per l'importo totale di € 12.644,74 - notificato tramite pec in data 25.07.2017;
➢ avviso di addebito n. 59320170002554646000 – attinente ai contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2017”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2017”), per l'importo totale di € 3.983,19 – notificato a mezzo pec in data
21.09.2017;
➢ avviso di addebito n. 59320170006406159000 – vertente sui contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2017”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2017”), per l'importo totale di € 3.918,39 – notificato mediante pec in data 08.11.2017;
➢ avviso di addebito n. 59320170006770879000 – atto concernente i contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2017”, “Modello Pt_3
DM/10 2017”, “Somme aggiuntive 2017”), per l'importo totale di € 4.137,78 – notificato a mezzo pec in data 24.11.2017;
➢ avviso di addebito n. 59320170006780078000 – afferente i contributi accertati e dovuti a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2017”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2017”), per l'importo totale di € 3.932,77 – notificato a mezzo pec in data
24.11.2017.
Ed ancora, il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229018797717000, notificata a mezzo pec in data 12.12.2022, in ordine ai seguenti avvisi di addebito:
16 ➢ avviso di addebito n. 59320170007923271000 – relativo ai contributi accertati e dovuti a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2017”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2017”), per l'importo totale di € 3.471,85 – notificato tramite pec in data
07.01.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180000450910000 – concernente i contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ - spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2017”), per l'importo totale di € 8.471,71 – notificato a mezzo pec in data
30.03.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180001212391000 – riguardante i contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2017”, “Somme aggiuntive 2018”), per l'importo totale di € 12.805,39 – notificato mediante pec in data 11.05.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180001388485000 – in ordine ai contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), per l'importo totale di € 4.363,85 – notificato a mezzo pec in data
29.05.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180003100291000 – in merito ai contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), per l'importo totale di € 4.439,69 – notificato a mezzo pec in data
09.07.2018;
➢ avviso di addebito n. 593201800005846627000 – sui contributi accertati e dovuti a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), per l'importo totale di € 8.256,21 – notificato tramite pec in data
28.08.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180006503182000 – afferente i contributi accertati e dovuti a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), per l'importo totale di € 4.135,14 – notificato a mezzo pec in data
11.10.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320180007330276000 – relativo ai contributi accertati e dovuti a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), per l'importo totale di € 8.764,14 – notificato a mezzo pec il
04.12.2018;
17 ➢ avviso di addebito n. 59320180008639152000 – sui contributi accertati e dovuti a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2018”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), per l'importo totale di € 4.007,89 – notificato mediante pec in data 20.12.2018;
➢ avviso di addebito n. 59320190000282778000 – circa i contributi accertati e dovuti a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), per l'importo totale di € 4.198,67 – notificato tramite pec il
30.01.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190000827034000 – concernente i contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), per l'importo totale di € 3.822,91 – notificato a mezzo pec il
27.02.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190001056302000 – riguardante i contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2018”, “Somme aggiuntive 2018”), per l'importo totale di € 9.140,00 – notificato tramite pec in data
13.03.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190001605002000 – in merito ai contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), per l'importo totale di € 4.181,30 – notificato a mezzo pec il
27.04.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190002262466000 – in ordine ai contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), per l'importo totale di € 4.493,61 – notificato mediante pec in data 29.05.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190002952484000 – relativo ai contributi accertati e dovuti a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), per l'importo totale di € 4.228,37 – notificato a mezzo pec in data
04.07.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190004821683000 – circa i contributi accertati e dovuti a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), per l'importo totale di € 3.654,34 – notificato a mezzo pec in data
22.07.2019;
18 ➢ avviso di addebito n. 59320190006767411000 – con riferimento ai contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2019”, “Modello Pt_3
DM/10 2019”, “Somme aggiuntive 2019”), per l'importo totale di € 3.981,59 – notificato tramite pec in data 02.10.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190007458237000 – attinente ai contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), per l'importo totale di € 8.697,86 – notificato a mezzo pec in data
29.10.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190007913533000 – concernente i contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), per l'importo totale di € 3.835,88 – notificato mediante pec in data 24.11.2019;
➢ avviso di addebito n. 59320190011973989000 – in merito ai contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2019”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), per l'importo totale di € 5.232,29 – notificato a mezzo pec in data
01.01.2020;
➢ avviso di addebito n. 5932020 0000426410000 – relativo ai contributi accertati e dovuti a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” (“ – spese di notifica 2020”, “Modello DM/10 Pt_3
2019”, “Somme aggiuntive 2019”), per l'importo totale di € 7.320,63 – notificato mediante pec in data 29.01.2020.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto, prescritti i crediti nei termini in dettaglio sopra esposti, cessata la materia d'altro verso quanto ai crediti sgravati, residuando il complessivo importo di euro 150.126,07 oltre ulteriori accessori come per legge per le ragioni anzidette.
3. Le spese di lite in ragione della peculiarità del caso e dell'esito della lite, vanno compensate in ragione di 1/3; la restante parte, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., va liquidata come in dispositivo a carico della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti nonché cessata la materia del contendere con riferimento ai titoli e per le ragioni di cui in motivazione;
19 condanna la società opponente a pagare in favore dell' la somma residua somma complessiva Pt_3 di € 150.126,07, oltre accessori come per legge per le causali precisate;
compensa per un terzo le spese di lite, che per il residuo pone a carico della società opponente, liquidandole in favore di ciascuna parte opposta in € 2.800,33 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Catania, 31 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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