Sentenza 5 marzo 2001
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di Silvia Casilli Sommario: 1. Premessa: i fatti di causa e il ricorso al Consiglio di Stato – 2. La soluzione della Sezione Terza – 3. Interessi diffusi e collettivi: approdi in tema di legittimazione (soggettiva) ad agire delle associazioni (Ad. Plen. n. 6/2020). La funzione tutoria dell'interesse collettivo come interesse proprio dell'associazione di consumatori – 4. Sulla legittimazione (oggettiva) delle associazioni: azioni di accertamento e annullamento. 1. Premessa: i fatti di causa e il ricorso al Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 4116 del 2021, la Terza Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in tema di legittimazione a ricorrere in capo alle associazioni …
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di Silvia Casilli Sommario: 1. Premessa: i fatti di causa e il ricorso al Consiglio di Stato – 2. La soluzione della Sezione Terza – 3. Interessi diffusi e collettivi: approdi in tema di legittimazione (soggettiva) ad agire delle associazioni (Ad. Plen. n. 6/2020). La funzione tutoria dell'interesse collettivo come interesse proprio dell'associazione di consumatori – 4. Sulla legittimazione (oggettiva) delle associazioni: azioni di accertamento e annullamento. 1. Premessa: i fatti di causa e il ricorso al Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 4116 del 2021, la Terza Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in tema di legittimazione a ricorrere in capo alle associazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2001, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
ADI CASSAZIONE031 34 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN LA CORTE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N. 13341/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Cron. 6540 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 1013 Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 23/10/00 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S EN T ENZA - 5 MAR. 2001 per diritti sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE PUNTA VOLPE SpA in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Commissari Liquidatori, elettivamente 13000 CANCELLERIA 155 domiciliata in ROMA VIA LIVIO TEMPESTA 36, presso l'avvocato DELLE ROSE M. M., rappresentata e difesa dagli avvocati BOEM FABIO e BETTINELLI EZIO, giusta D0678502 delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
00678503
contro
FALLIMENTO LEASING CENTER, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 88, 2000 presso l'avvocato MASSIMO DE BONIS, che lo rappresenta 1910 e difende unitamente all'avvocato FAUSTO CADEO, giusta -1- procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 130/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 19/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato De Bonis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 19.7.1989 il Fallimento della s.p.a. Leasing Center conveniva avanti al Tribunale di Brescia il Fallimento della Girelli Industriale s.r.l. e la Punta Volpe Gardens s.p.a., chiedendo che venissero dichiarati inefficaci nei confronti della massa dei creditori e revocati ai sensi dell'art. 67 L.F. i due atti a rogito Notaio Staffieri di Brescia del 15.6.1988 (Rep. nn.67594 e 67595) con i quali era stata venduta una porzione del "complesso residenziale case vacanze", sito nel Comune di Olbia, rispettivamente dalla s.p.a. Leasing Center alla Girelli Industriale s.r.l. per l'importo di £ 900.000.000 e da quest'ultima alla Punta Volpe Gardens s.p.a. per lo stesso importo, atti peraltro da considerarsi а titolo gratuito in difetto di prova sull'effettivo pagamento e come tali inefficaci anche ai sensi dell'art. 64 L.F.. Nel precisare che la Leasing Center era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia in data 3.3.1989 e la Girelli Industriale dallo stesso Tribunale in data 29.5.1989, deduceva che il proprio stato d'insolvenza era notorio nell'ambito del gruppo cui apparteneva, facente capo alla 3 Coinvest s.p.a. anch'essa fallita lo stesso giorno, e di cui facevano parte anche le società convenute. Si costituiva la Punta Volpe Gardens s.p.a. la quale deduceva di essere stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata ai sensi seguito dello statodella Legge 430/86 a d'insolvenza dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza del 20.10.1989 e chiedeva pertanto che venisse disposta l'interruzione del processo ai sensi dell'art.300 C.P.C., dichiarata la improcedibilità della domanda ed in ogni caso ordinata la cancellazione della trascrizione della citazione perché pregiudizievole per la procedura. Dichiarato interrotto all'udienza del 4.12.1989, il processo veniva riassunto dal Fallimento della leasing Center con ricorso del 5.3.1990. Si costituiva la Liquidazione Coatta Amministrativa di Punta Volpe s.p.a., che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto estranea ai rapporti fra il Fallimento attore ed il Fallimento della Girelli Industriale s.p.a. nonchè l'improcedibilità dell'azione, stante la sua natura costitutiva, incompatibile con la procedura concorsuale. Nel merito chiedeva il 4 rigetto della domanda in difetto di elementi utili in ordine alla conoscenza da parte sua dello stato d'insolvenza della società attrice. Con sentenza del 6.3.1992 il Tribunale accoglieva la revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F., dichiarando l'inefficacia degli atti di compravendita nei confronti del Fallimento attore. Proponeva impugnazione la L.C.A. di Punta Volpe Gardens s.p.a. ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva solo il Fallimento della s.p.a. Leasing Center, la Corte d'Appello di Brescia con rigettava ilsentenza del 16.12.1998-19.2.1999 condannando l'appellante alle spese del gravame, grado. Premesso in linea di principio che la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria non è opponibile alla massa dei creditori del fallimento dell'acquirente nel caso in cui la domanda non sia stata trascritta in data antecedente alla dichiarazione del fallimento medesimo ma che l'inopponibilità della sentenza non può essere confusa con la proponibilità della domanda che non resta esclusa per il fatto che la sua trascrizione sia successiva all'apertura della procedura 5 rilevava la Corte d'Appello, concorsuale, relativamente alle questioni che sarebbero state oggetto di ricorso per cassazione, l'infondatezza dell'eccezione preliminare dell'appellante, secondo cui, per il fatto che la domanda revocatoria nei confronti della Girelli Industriale sia stata proposta in epoca successiva alla dichiarazione del fallimento di quest'ultima, conseguirebbe l'irrevocabilità del relativo atto dispositivo e, correlativamente, del successivo atto di acquisto per la posizione derivata rispetto al primo, osservando che ai fini della revocabilità ciò che rileva è la circostanza che nei confronti della Punta Volpe Gardens la domanda giudiziale sia stata trascritta in ероса anteriore alla sua messa in liquidazione in quanto, con riferimento al Fallimento della Girelli Industriale, l'azione per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di acquisto dalla Leasing Center assume rilevanza solo quale presupposto logico indispensabile per l'esperimento della revocatoria fallimentare nei confronti del subacquirente. Per quanto riguarda la censura relativa alla conoscenza dello stato d'insolvenza, premesso che in ordine alla sussistenza di tale stato opera una 6 presunzione assoluta che può venir meno solo all'esito positivo del giudizio di opposizione alla sentenza che detto stato ha formalmente accertato, riteneva la Corte di merito che le circostanze di fatto considerate dal Tribunale erano pienamente idonee ad integrare la prova presuntiva di tale conoscenza da parte della Punta Volpe Gardens circa lo stato d'insolvenza della Leasing Center e che ciò era sufficiente ad escludere la sua buona fede nell'acquisto contestualmente effettuato. Al riguardo evidenziava l'appartenenza della Girelli e della Punta Volpe Gardens al medesimo gruppo (Coinvest) cui apparteneva la Leasing Center, le modalità delle due vendite effettuate nello stesso giorno, avanti al medesimo notaio ed allo stesso prezzo, in concomitanza peraltro all'alienazione di altri immobili facenti parte dell'ingente patrimonio immobiliare fino ad allora detenuto dalla società in esecuzione di un programma liqudatorio deciso con delibera del consiglio di amministrazione del 18.5.1988 la quale, in quanto allegata all'atto di acquisto della Girelli, era perfettamente conoscibile anche dalla Punta Volpe Gardens. Riteneva infine, circa la sussistenza 7 dell'"eventus damni", la cui questione peraltro era stata sollevata per la prima volta in appello nella memoria di replica alla comparsa conclusionale, che tale presupposto era da considerarsi in "re ipsa", avuto riguardo alla natura dell'atto oggetto di revoca ed alla accertata incapienza del patrimonio della fallita a far fronte alle ragioni della massa dei creditori. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Punta Volpe Gardens s.p.a. in L.C.A., deducendo due motivi di censura, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso solo il Fallimento della s.p.a. Leasing Center. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Punta Volpe Gardens in L.C.A. denuncia violazione degli artt. 43, 45 e 51 L.F.; 2901 e 2902 C.C. anche in relazione agli artt. 2652, 2653 e 2915 C.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto che l'inopponibilità della sentenza ai creditori del Fallimento Girelli per l'anteriorità del fallimento medesimo rispetto alla trascrizione dell'azione revocatoria non escluda la proponibilità dell'azione medesima allorchè i suoi effetti si 8 riverbino sul terzo acquirente, senza considerare che, essendo da rigettare la domanda proposta nei confronti del Fallimento Girelli in relazione alla prima compravendita in quanto trascritta alla dichiarazione di fallimento, successivamente viene a mancare il presupposto indispensabile per ottenere la revoca del successivo trasferimento, costituito dalla effettiva revoca della prima compravendita e non già dalla sua astratta revocabilità. La censura è fondata. Il presente motivo di ricorso ripropone all'attenzione di questa Corte il problema dell'esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti dell'avente causa dall'acquirente del fallito, della natura dell'azione eventualmente proponibile e delle condizioni necessarie perché sia ad esso opponibile. precedenti decisioni (Cass. Al riguardo le 2423/96; Cass. 9271/99), nell'identificare tale azione nella revocatoria ordinaria per l'espresso richiamo ai terzi acquirenti contenuto nell'art. 2901 comma 4 C.C., la cui disciplina sostanzialmente riportata anche dall'art. 66 comma 2 L.F., e nel ritenere inapplicabile quindi in tal 9 caso l'art. 67 L.F. in quanto riguardante unicamente i rapporti diretti intervenuti fra il fallito ed il suo avente causa, hanno sottolineato come l'atto del terzo subacquirente incorra nella sanzione dell'inefficacia solo se inefficace sia il precedente atto compiuto dal fallito e quindi come conseguenza riflessa in quanto subordinata dell'originario attoall'inefficacia intrinseca compiuto dal fallito. в Un tale orientamento va certamente condiviso e riaffermato. Né potrebbe essere diversamente se si consideri che l'art. 66 comma 2 L.F. consente espressamente la proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria da parte del curatore anche nei confronti degli aventi causa dal contraente immediato del fallito e se si tenga conto, argomentando 'a contrariis", che l'art. 2901 comma 4 C.C. subordina chiaramente l'inefficacia acquirenti dell'atto dei terzi all'inefficacia dell'atto precedente nel prevedere che essi ne subiscono le conseguenze se in mala fede. Merita quindi senz'altro censura secondo cuil'affermazione della Corte d'Appello 1'inefficacia del primo atto di acquisto "rileva unicamente quale presupposto logico indispensabile 10 per l'utile esperimento dell'azione revocatoria nei confronti del subacquirente", vale a dire ai soli proponibilità dellafini "della domanda" costituendo invece l'inefficacia dell'atto originario la condizione giuridica indispensabile, anche se non sufficiente, per dichiarare inefficace l'atto del terzo. In tale diversa prospettiva assume rilievo quindi l'esame in ordine all'effettiva revocabilità del primo atto di acquisto intervenuto fra la Leasing Center s.p.a. e la Girelli Industriale ве s.r.l. ed a tal fine, essendo poco dopo fallita anche tale seconda società, la soluzione non può prescindere in primo luogo dal principio contenuto nell'art. 45 L.F. il quale, considerando prive di effetto rispetto ai creditori "le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data di dichiarazione di fallimento", rende sostanzialmente opponibili gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori del fallito solo se la relativa azione sia trascritta in data anteriore alla sentenza di fallimento. Trattasi del resto di un principio comune all'analoga ipotesi di pignoramento, prevedendo anche l'art. 2915 comma 2 C.C. l'inefficacia, nei 11 confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, degli atti e delle domande per la cui efficacia rispetto ai richiesta la trascrizione, se tale terzi trascrizione sia avvenuta successivamente a quella del pignoramento. Avrebbe dovuto quindi la Corte d'Appello operare un tale raffronto ed escludere la le revocabilità dell'atto di vendita, con conseguenze riflesse sul terzo subacquirente di cui sopra si è detto, qualora fosse risultata alla l'anteriorità della trascrizione del fallimento della Girelli Industriale s.r.l. rispetto trascrizione della domanda revocatoria in esame. Ancor prima peraltro avrebbe dovuto prendere atto che solo la revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. era stata proposta anche nei confronti della subacquirente Punta Volpe Gardens s.p.a. in amministrazione controllata, rispetto alla quale, per i motivi sopra esposti, era esercitabile invece solo la revocatoria ordinaria che ha certamente una sua autonomia giuridica, indipendentemente dalla soluzione che si voglia adottare sulla configurabilità (in tal senso Cass. 544/84) ○ meno di una domanda nuova nel caso di passaggio dall'una 12 all'altra nel corso dello stesso procedimento. l'attenzione sul Ad ogni modo, fermando relativa alla priorità problema della verifica temporale tra l'esercizio dell'azione revocatoria in esame e la dichiarazione di fallimento della società acquirente avente causa direttamente dalla fallita Leasing Center s.p.a. che tale azione ha proposto, risulta dalla stessa impugnata sentenza che la dichiarazione di fallimento della società acquirente (la Girelli Industriale s.r.l.) risale 29.5.1989 ed è quindi anteriore alla al atto notificato solo il в trascrizione dell'azione revocatoria proposta nel presente giudizio con 19.7.1989. Trattasi di verifica che questa Corte può certamente operare ai fini di una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C. in quanto, risultando gli elementi necessari dalla stessa decisione della Corte d'Appello, non sono richiesti ulteriori accertamenti di fatto. In un tale contesto pertanto, caratterizzato dall'anteriorità del fallimento della società acquirente (la Girelli Industriale s.r.l.) rispetto alla presente domanda, nessun effetto pregiudizievole può da questa scaturire nei 13 confronti del fallimento medesimo er conseguentemente, quale effetto riflesso, nessun pregiudizio può derivare alla società subacquirente. l'accoglimento del primo motivo, che Con esclude in radice 1'opponibilità al terzo della proposta azione revocatoria, rimane assorbita ogni altra considerazione ed in particolare ogni valutazione sui requisiti dell'"eventus damni" e della "scientia decoctionis" che costituiscono oggetto di censura nel secondo motivo di ricorso, ber anche se non sembra inutile rilevare che la Corte d'Appello non ha tenuto conto che l'elemento soggettivo del terzo avrebbe dovuto essere valutato sotto un diverso profilo, identificandosi esso in tal caso nella consapevolezza, non già dello stato d'insolvenza del proprio dante causa, ma della revocabilità dell'atto originario e cioè nella consapevolezza da parte del terzo che il proprio dante causa fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza del primo. L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, potendosi provvedere nel merito ai sensi del richiamato art. 384 comma 1 C.P.C., va rigettata la domanda di 14 revocazione. Ricorrono giusti motivi per una totale compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE p. Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, provvedendo nel merito ex art. 384 C.P.C., rigetta la domanda di M $300 R O UVN revocazione. Compensa le spese dell'intero processo. Roma, 23.10.2000 Il Presidente Il Consigliere est. Mps Riccardo s tronyugo IL CANCELLE Sezione C Luisa Passinetti #1 122 FEB 2018 26 FEB. 2003) Deputato in Car JA421) CAM"Тополись Julie Oggl. - 5 MAR. 200 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Juline o n 89000 Luisa Passinalti 330000 15