Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di AR , Prim a S ezione ci vil e, riuni to in Cam era di consi glio in persona dei si gnori magist rati:
Dott. Gi us eppe Dis abat o - President e
Dott.ss a Rosella Nocera - Giudi ce
Dott.ss a Tizi ana Di Gioi a - Giudi ce relatore ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 4209, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del mat rim onio, pendente
TRA
, nat a a Alt am ura i l 26.11.1953, rappresent ato e di feso Parte_1 dall'Avv. Giovanna Calia,
- ricorrent e -
E
, nat a a Gravi na in Pugl ia il 10.6.1968, CP_1
- resist ent e contum ace -
NONCHÉ
P.M. press o il Tribunal e di B ari.
All a udienza del 14 febbraio 2025 fissat a per la comparizione delle parti ex art. 473 -bi s 21 cpc, il Gi udi ce del egat o ha dispost o l a di scussione oral e e l a caus a è stata ri m ess a al Coll egi o per l a decisi one.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ri corso depos itato il 9.4.2024 , prem esso che: Parte_1
- aveva cont ratto mat MO in Gravi na i n Pugli a il 22.9.2000 con
(R egistro atti m at MO Comune di Gravi na i n CP_1
Pugli a – anno 2000, atto n. 7, part e 1),
- la nel 202 2 adiva il Tri bunal e di AR chiedendo l a CP_1 separazi one personal e dei coniugi;
- che il Tribunale di AR, con decreto del 14.2.2023 om ologava l a separazione, recependo l'accordo raggiunto dai coniugi;
tutto ci ò prem esso, chi edeva di chi ararsi la cessazione deg li effetti civili del mat rim onio (id est s cioglim ento) senza ulteriori condi zi oni .
1
Gli atti erano trasm essi al Pm per la sua part eci pazi one in gi udizi o.
All a dett a udienza, la caus a era rinvi at a al 14.2.2025 con ordi ne al ricorrent e di rinnovare l a notifica del ricorso all a cont ropart e.
Nonost ant e l a rit ual e evocazione, non si costitui va in CP_1 giudi zio e ne va, pertant o, dichi arat a l a contum aci a.
All'udienza del 14.2.2025, il si ri port ava al ricorso, precisando Parte_1 che dall'unione dei coniugi erano nati due figli ormai maggiorenni ed economicam ent e indi pendenti.
Il Giudi ce del egat o si ri servava, pert ant o, di ri feri re al Coll egi o per l a decisi one.
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La domanda di ces sazione degl i effetti civili del m at MO (i d est scioglim ent o del m atMO, t rattandosi di mat rim oni o civil e) tra ricorrent e e resist ent e è fondata e m erit a, pert anto, accoglim ento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudic e di pronunciare lo scioglimento del matMO allorquando sia accertato “che la comunione spiri tuale e m at eriale tra i coni ugi non può essere m ant enuta o ri costit uit a per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso i n es am e ri corrono l e condi zioni di cui all 'art . 3, n. 2), l ett . b) dell a l . n. 898/ 1970 e s s.mm., ossi a:
- inizi o dell a s eparazi one dall e concordi dichi arazi oni del le parti e dall a document azi one esibit a (cfr. convenzione di separazi one e decret o di omol oga emesso il 9.10.2018 e deposit at o il 13.10.2018 dal Tribunale di B ari );
- durat a i nint errott a dell a separazi one per il t empo ri chi est o dall a legge a far dat a dal la avvenut a separazione personale;
- mancanza di eccezi oni di int erruzi one.
Tal e obi etti va sit uazione, l e dichi arazi oni e l e al legazi oni della parte ricorrent e, l a contumacia del resist ent e, e dunque il suo disint eresse rispett o all a dom anda di cess azione degli effetti civili (sciogl iment o) del matMO avanzata dal ricorrente, l'inutilità del tentativo di concili azione dei coniugi esperit o nel present e giudizi o dal Giudi ce delegato e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostit uzione dell a com unione m at eri al e e spirit uale t ra i coniugi , sull a quale il m at MO è fondato, per cui va di chi ara t o lo scioglimento del mat MO contratt o tra i coniugi de qui bus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio a seguito del m at MO.
Copi a aut enti ca dell a pres ent e sent enza va trasm essa, dopo i l passaggio i n
2 giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 dell a m edesima l egge.
Non vi sono residue questioni da definire essendo i figli nati dall'unione dell e parti orm ai m aggiorenni ed econom icam ent e indi pendenti e non essendovi richiest e di as segno di vorzil e.
Le spese di lit e devono porsi a cari co dell a resist ent e. Tali spese si liquidano com e in disposi tivo, appli cando i valori m edi st abi liti dal dm
147/2022 per l e controversi e di val ore da €26.000,00 a €52.000,00 con riduzi one del 30% per le fasi di studio e i ntrodutti va e del 75% per l a fase decisionale, in ragione dell'attività in concreto svolta e delle questioni em erse (null a è dovuto per l a fase ist rutt oria perché di fatto non t enutasi) .
P.Q.M.
Defini tivam ent e pronunci ando nel gi udi zio n. 4209 R .G. pendente t ra e con l'intervento del P.M. in sede, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. di chiara l a contum acia di CP_1
2. dichiara l o s ci ogl iment o del m atMO con cordatario t ra i coni ugi anzidetti cel ebrato i n Gravina i n Pugli a il 22.9.2000 e trascri tto nel
Registro atti di m at MO del predett o Comune (anno 2000, att o n. 7, part e 1);
3. di chi ara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunt o al proprio a seguit o del mat rim onio;
4. ordina al Cancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per l e annotazioni e gli ul teriori adempi menti di cu i all 'art . 69, lett. d) del d.P .R. n. 396/2000;
5. condanna all a refusi one dell e spese di lit e sostenut e dal CP_1 ricorrente che si liquidano nella misura di €2.759,75 oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge, con pagam ento d a esegui rsi i n favore dello Stato ex art . 133 d.P .R. n. 115/ 2002 i n ragi one dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
6. di chiara l a pres ent e s ent enza provvi soriam ent e esecuti va per l egge.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 1^ april e 2025.
IL GI U D I C E ES T E N S O R E
DO T T.S S A TI Z I A N A DI GI O I A
IL PR E S I D E N T E
D O T T. GI U S E P P E DI S A B A T O
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