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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5027 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 3765/2020, assunta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Rosaria Manselli c.f. Parte_2 [...]
, presso il cui studio in Napoli, alla Piazza Amedeo n. 8 elettivamente C.F._1
domicilia, giusta procura su foglio separato che forma un unicum con l'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Stefano Controparte_1 CodiceFiscale_2
Esposito c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla via Posillipo n. 66/21 CodiceFiscale_3 elettivamente domicilia, giusta procura conferita a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale:
Email_2
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5934/2020, pubblicata in data
18 settembre 2020, notificata in data 25 settembre 2020, in materia di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 26 ottobre 2020 e iscritto a ruolo il 3 novembre 2020 la ha impugnato la sentenza n. 5934/2020, pubblicata in data 18 Parte_1
settembre 2020, notificata in data 25 settembre 2020, con cui il Tribunale di Napoli ne ha rigettato la domanda proposta nei confronti di , volta ad ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dall'immobile condotto in locazione sito in Napoli, alla Piazza
Amedeo n. 8, adibito ad uso ufficio, a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento del piano superiore di proprietà del convenuto. La prefata sentenza ha anche condannato l'attrice al pagamento in favore di controparte delle spese del giudizio liquidate in €.50,00 per esborsi e € 1.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
1.1. L'appellante ha protestato errori logico-giuridici compiuti a suo dire nell'indicazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio, nell'accertamento dei fatti e nella disconosciuta responsabilità del convenuto. Ha ribadito la richiesta risarcitoria proposta in primo grado e ivi immotivatamente respinta concludendo perché la Corte territoriale, in riforma del primo pronunciamento, accertati i fatti e individuatane la responsabilità in capo al , lo condanni al ristoro come chiesto o da quantificare secondo eligenda CP_1
consulenza tecnica. Ha premesso l'utilizzabilità della sua produzione di parte di primo grado nonostante il suo omesso deposito con le conclusionali di primo grado, respingendo la tesi avversaria della verifica, per tale dimenticanza, di una carenza probatoria insuperabile.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via istruttoria ammettere la C.T.U. finalizzata a stabilire l'identificazione dei danni subiti dall'appartamento condotto in locazione dall'appellante; nel merito accertare e dichiarare la responsabilità dell'appellato nella produzione dell'evento dannoso e del nesso di causalità con l'evento medesimo;
accertare e dichiarare la produzione dei relativi danni elencati specificamente in atti;
condannare al risarcimento tramite il pagamento della somma di € Controparte_1
20.000,00 o di quella ritenuta di giustizia, oltre ai danni economici e morali da liquidare in via equitativa, con il favorevole regolamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale depositata in data 20 gennaio 2021 ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'impugnazione avversaria e la sua infondatezza proponendo autonome censure alla misura della liquidazione delle spese, deplorandone il conteggio sotto i minimi inderogabili.
Ha quindi concluso per la conferma del rigetto dell'altrui domanda risarcitoria e per la nuova liquidazione del compenso professionale a lui dovuto nei termini di legge.
3. In appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e verificata la consultabilità di quello telematico.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2013 la premesso Parte_1 di essere conduttrice di un immobile per uso ufficio sito in Napoli, alla Piazza Amedeo n. 8, piano terra, scala B, int. 8, ha riferito d'avere in data 22 agosto 2012 patito danni dalle copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore di proprietà di . Ha Controparte_1
precisato che una stanza dell'immobile condotto in locazione si è completamente allagata, con notevoli danni al mobilio di arredamento, alla strumentazione informatica, al parquet, agli incartamenti custoditi al suo interno oltre che alle pareti. Ha dunque chiesto il risarcimento previo accertamento della responsabilità del con la condanna di CP_1
questi ad eliminare definitivamente le infiltrazioni con le opere occorrenti dal punto di vista tecnico e a corrisponderle l'importo di € 20.000,00 o quello di giustizia.
4.2. , costituendosi, ha obiettato genericità del petitum e della causa petendi Controparte_1
e conseguente nullità della citazione. Ha negato la propria legittimazione passiva, non essendo responsabile dell'occorso, ascritto alla rottura accidentale del contatore dell' , CP_2
prontamente riparato dall'azienda. Ha anche eccepito la carenza di legittimazione attiva per i danni all'immobile in titolarità d'altri che non la società conduttrice.
4.3. Escussi i testimoni ammessi, ritenuta superflua la consulenza tecnica richiesta da parte attrice, la causa è stata assunta in decisione.
5. Con la sentenza n. 5934/2020, pubblicata in data 18 settembre 2020 il Tribunale di Napoli, ha respinto la domanda dell'attrice che ha condannato al pagamento in favore del
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda convenuto delle spese del giudizio liquidate in €.50,00 per spese vive e € 1.500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
A parere del primo giudice parte attrice non avrebbe dimostrato la causa dei danni subiti dall'appartamento terraneo in locazione nonostante gravi su di essa la prova del nesso eziologico tra le lamentate infiltrazioni di acqua e gli impianti del convenuto, oltre che la consistenza dei danni subiti. Secondo il Tribunale la perizia di parte prodotta dalla società sarebbe generica ed imprecisa sia nella loro descrizione sia nella quantificazione e silente quanto all'indicazione delle cause. Neppure i testimoni escussi su indicazione dell'attrice avrebbero dimostrato l'ascrivibilità dei danni patiti dall'attrice al difettoso funzionamento degli impianti di proprietà del convenuto.
Al rigetto della domanda è conseguita la condanna alle spese di lite.
6. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'appello principale e di quello incidentale, nonché l'ammissibilità di entrambi perché declinati in motivi specifici che censurano altrettante statuizioni con una parte critica ed altra volitiva tale da permettere la difesa avversaria e la decisione giudiziale.
È dunque possibile accedere al merito secondo l'ordine delle questioni addotte, non senza premettere che nessun novum consta introdotto in appello e di nessuna attività istruttoria occorre la ripetizione o l'ingresso avendo il Tribunale istruito adeguatamente il giudizio in maniera che possa essere deciso.
7. Nel suo primo motivo di gravame, la è insorta contro il rigetto della Parte_1
sua domanda sul contestato presupposto di non avere dimostrato il nesso di causalità tra il bene in proprietà del convenuto e le infiltrazioni nonostante la presunzione di colpa del custode e sebbene sia ampiamente risultata la provenienza delle infiltrazioni d'acqua che hanno deteriorato gli arredi, le suppellettili e le strutture della stanza dell'appartamento sottostante.
8. Con il secondo motivo di gravame, la ha deplorato il vizio di Parte_1
motivazione della sentenza impugnata quanto alle ragioni del rigetto.
9. In un terzo paragrafo dell'appello la prefata società ha preso posizione sull'utilizzabilità del fascicolo di parte di primo grado rimesso all'Ufficio oltre il termine dell'art. 169 c.p.c., replicando alle osservazioni avversarie scritte nella memoria di replica quanto alla equivalenza di tale tardività ad una insuperabile carenza probatoria.
10. I motivi, passibili di essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ad essi va nondimeno premessa l'utilizzabilità per la decisione della produzione di parte di primo grado ancorché non riprodotta in atti nei tempi del deposito della comparsa conclusionale, avendo la Cassazione chiarito che l'art. 169 c.p.c. non ripercuote conseguenze nel grado successivo del giudizio per le produzioni curate tempestivamente nel grado precedente.
Il Tribunale, all'esito della raccolta della prova, indicato il titolo della responsabilità in quello extracontrattuale, senza migliore specificazione, ha escluso che parte attrice, onerata di farlo, abbia dimostrato da una parte la riferibilità dei danni patiti a condotta o comportamento del convenuto, e dall'altra la riferibilità a sé di tutta o parte del pregiudizio per cui ha agito in ristoro.
Si tratta, nel primo caso, di prova che grava su chi agisce anche nella migliore ipotesi dell'art. 2051 c.c. in cui l'alleggerimento del carico riguarda piuttosto l'elemento soggettivo della colpa del custode e che insiste certamente in ipotesi di applicazione dell'art. 2043 c.c..
Nessun malgoverno nella distribuzione dei carichi probatori è dunque configurabile.
Tanto premesso, va osservato che la condotta imputata al riguarda infiltrazioni CP_1
provenienti dalla sua proprietà risentite nell'unità immobiliare sottostante e destinata ad uffici la cui scoperta immediatamente dopo le ferie agostane è avvenuta dalla collaboratrice di studio che ne ha riferito come testimone all'udienza del 18 giugno 2015. Testimone_1
OS ha confermato che entrata nell'appartamento, trovatolo allagato, con il mobilio e gli apparecchi elettrici imbibiti d'acqua, temendo conseguenze per la sua stessa incolumità da corti circuito o scariche d'elettricità, ha immediatamente sollecitato il portiere dello stabile.
Questi, a nome , udito come altro teste all'udienza del 14 luglio 2016, ha Testimone_2 confermato la cosa e ricordato l'immediato interessamento del proprietario dell'appartamento sovrastante, abitato dall'anziana madre di costui e dalla badante. Ha precisato di avere appreso da quest'ultima dell'assenza di perdite idriche dai servizi di casa e della personale constatazione della cosa (“non apparivano evidenti segni di perdita d'acqua né nel bagno né nella cucina”), con conseguente ricerca del problema fino alla scoperta del guasto del contatore, risultato spaccato e con fuoriuscita d'acqua da più parti. La collocazione di questo è stata dichiarata esterna all'abitazione, in una nicchia vicino alla finestra.
Il guasto del contatore è stato da tutti, incluso dipendente della Persona_1 CP_3 gestrice del servizio per il comune di Napoli, indicato come causa della copiosa perdita che non è dunque originata dall'interno della abitazione del né dalle sue condotte. CP_1
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Su vicenda analoga alla presente e sul titolo della responsabilità da indagare è intervenuta in tempi alquanto recenti la Corte di Cassazione con la sentenza nr 7527 del 27 marzo 2018 il cui principio di diritto può compendiarsi nell'affermazione per la quale ciò che rileva ai fini dell'articolo 2051 codice civile è che il custode possa esercitare sulla cosa i poteri di vigilanza che gli competono e gli conferiscono la suddetta qualità.
Pertanto, nell'ipotesi di danni cagionati a terzi dalla rottura di un contatore posto a servizio di un'abitazione ma collocato all'esterno di essa, il titolare dell'abitazione ma non della proprietà del contatore – che sullo stesso quindi non può intervenire come invece può e deve il gestore della fornitura ovvero il diverso proprietario del contatore – può essere responsabile solo in base alle previsioni di cui all'articolo 2043 codice civile.
Responsabilità, quest'ultima, ipotizzabile dovendo egli approntare misure idonee a evitare o ridurre il danno, sebbene provvisorie in attesa dell'intervento del gestore o proprietario, come quelle, ad esempio, connesse all'attività di informazione per il mal funzionamento o a quello della richiesta di sospensione cautelativa della fornitura.
Si tratta, però, non della responsabilità oggettiva derivante dalla custodia della cosa rispetto alla quale sussiste il nesso eziologico, ma della responsabilità colposa per il venir meno agli obblighi generali di diligenza.
Sulla base di tali presupposti, la Corte regolatrice ha impartito al giudice del rinvio l'insegnamento per cui il regime giuridico tra l'articolo 2043 codice civile (responsabilità extracontrattuale) e quello posto dall'articolo 2051 codice civile (responsabilità per cose in custodia) è agli antipodi, nel senso che affermare una o l'altra responsabilità vuol dire fare i conti con un diverso regime probatorio. Ciò in quanto “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi
d'indagine, trattandosi di accertare, nel caso di responsabilità per fatto illecito, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito”.
È esattamente il tema d'indagine sollecitato dal primo motivo di gravame.
Ebbene, dall'esito della prova raccolta e applicando i dicta della terza sezione civile della
Corte di legittimità nella citata statuizione n. 7527/2018 per la quale la fruizione di un
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda servizio reso attraverso il contatore nella disponibilità giuridica e materiale altrui non implica la custodia del bene, la decisione del primo giudice merita d'essere confermata.
L'ipotesi concreta sub iudice attiene proprio ad infiltrazioni causate dalla rottura di un contatore idrico posto a servizio di un'abitazione ma collocato all'esterno di essa;
il proprietario dell'abitazione (ma non del contatore) in quanto privo della disponibilità giuridica e materiale della cosa non si è avveduto della rottura. Il teste , Tes_2
particolarmente attendibile e qualificato a riferire perché primo intervenuto dopo la scoperta e portiere dello stabile indifferente ed equidistante alle parti, ha confermato la mancanza di percolazioni e perdite d'acqua nell'appartamento del convenuto in cui è entrato per constatarne lo stato ed individuare la provenienza della perdita. Ha anche aggiunto di avere impiegato del tempo a cercare l'origine, fino a scoprirla dal contatore posizionato in una nicchia esterna all'appartamento stesso e posta (verosimilmente sul ballatoio) al di sotto di una finestra. Da ciò discende che non può essere CP_1
considerato custode dell'altrui contatore e, quindi, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Per profilare a suo carico una sua responsabilità ex art. 2043 c.c. sarebbe però occorsa la prova della violazione da parte sua degli obblighi generali di diligenza, ossia dell'avere scientemente omesso di approntare misure idonee a evitare o ridurre il danno in attesa dell'intervento riparatore del gestore o del proprietario.
La prova ha dimostrato il contrario, essendo costui immediatamente intervenuto per ottenere il medesimo giorno la sostituzione del contatore che ha coinciso con il termine delle infiltrazioni stesse.
Il fatto che la persona intervenuta ad eseguire l'intervento, ossia il teste possa avere Per_1 confusamente riferito del suo accesso nell'appartamento è poco significativo dell'esistenza del contatore all'interno di esso, avendo costui premesso d'avere un ricorso comprensivamente poco nitido dell'episodio che ha richiamato alla memoria, per quanto ivi annotato, consultando la relazione di servizio.
In finale, poiché nessun'altra informazione su questo specifico e dirimente aspetto si trae dalle restanti prove orali, deve concludersi che, mancando la dimostrazione della natura privata del contattore e della sua presenza in casa;
acquisita a contrario altra contraria di assenza di infiltrazioni nell'appartamento del convenuto, stante il suo corretto agire per sollecitare l'intervento riparatore dal gestore proprietario del contatore, non sussiste
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda responsabilità né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né ai sensi dell'art, 2043 c.c., per cui il rigetto della domanda giudiziale va confermato.
In ciò si assorbe ogni altra considerazione sulla mancanza di titolarità del credito risarcitorio per i danni strutturali al bene (pareti e parquet) che non appartengono al conduttore e che non constano da costui riparati per conto e nell'interesse del titolare delle mura. Altrettanto dicasi della verifica dei danni a mobili e arredi, per la quale si divisa palesemente ultronea anche l'indagine – di carattere eminentemente esplorativo – tramite la pur richiesta consulenza tecnica d'Ufficio.
11. Con l'unico motivo di appello incidentale ha evidenziato che la Controparte_1
statuizione di condanna resa dal Tribunale in suo favore non è conforme a quanto previsto dalla legge perché sotto i minimi inderogabili.
Si tratta dei compensi che il Tribunale, per una domanda giudiziale formulata per ottenere il pagamento di € 20.000,00, ha liquidato in € 1.500,00.
È evidente come si tratti di misura che non risponde al III scaglione (cause di valore da
5.200,01 a € 26.000,00) e, per tale motivo, necessita di essere riformata. Invero il parametro minimo, francamente applicabile in ragione del fatto che la decisione è stata possibile senza soluzione di alcuna questione complessa e all'esito della sola assunzione della prova testimoniale, è pari ad € 2.540,00 (fase di studio della controversia, valore minimo € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 840,00; fase decisionale, valore minimo € 851,00) e in tale importo va, in riforma del primo pronunciamento, corretto.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante principale e si liquidano in dispositivo, applicando il III scaglione senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che è mancata e graduando al minimo per la sostanziale riedizione nel grado dei medesimi profili fattuali e giuridici già esaminati che hanno sicuramente agevolato lo sforzo difensivo.
13. Si evidenzia invece che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto all'appellante principale e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e incidentale proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 5934/2020, pubblicata in data 18 settembre 2020, notificata in data 25 settembre
2020:
− rigetta l'appello principale;
− accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e liquida i compensi professionali del primo grado del giudizio in favore di in € 2.738,00; Controparte_1
− conferma nel resto la sentenza;
− condanna la alle spese del grado in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 1.950,00 per compensi professionali oltre indennizzo forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
− dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a dell'art. 13 Parte_1 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 3765/2020, assunta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Rosaria Manselli c.f. Parte_2 [...]
, presso il cui studio in Napoli, alla Piazza Amedeo n. 8 elettivamente C.F._1
domicilia, giusta procura su foglio separato che forma un unicum con l'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Stefano Controparte_1 CodiceFiscale_2
Esposito c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla via Posillipo n. 66/21 CodiceFiscale_3 elettivamente domicilia, giusta procura conferita a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale:
Email_2
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5934/2020, pubblicata in data
18 settembre 2020, notificata in data 25 settembre 2020, in materia di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 26 ottobre 2020 e iscritto a ruolo il 3 novembre 2020 la ha impugnato la sentenza n. 5934/2020, pubblicata in data 18 Parte_1
settembre 2020, notificata in data 25 settembre 2020, con cui il Tribunale di Napoli ne ha rigettato la domanda proposta nei confronti di , volta ad ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dall'immobile condotto in locazione sito in Napoli, alla Piazza
Amedeo n. 8, adibito ad uso ufficio, a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento del piano superiore di proprietà del convenuto. La prefata sentenza ha anche condannato l'attrice al pagamento in favore di controparte delle spese del giudizio liquidate in €.50,00 per esborsi e € 1.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
1.1. L'appellante ha protestato errori logico-giuridici compiuti a suo dire nell'indicazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio, nell'accertamento dei fatti e nella disconosciuta responsabilità del convenuto. Ha ribadito la richiesta risarcitoria proposta in primo grado e ivi immotivatamente respinta concludendo perché la Corte territoriale, in riforma del primo pronunciamento, accertati i fatti e individuatane la responsabilità in capo al , lo condanni al ristoro come chiesto o da quantificare secondo eligenda CP_1
consulenza tecnica. Ha premesso l'utilizzabilità della sua produzione di parte di primo grado nonostante il suo omesso deposito con le conclusionali di primo grado, respingendo la tesi avversaria della verifica, per tale dimenticanza, di una carenza probatoria insuperabile.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via istruttoria ammettere la C.T.U. finalizzata a stabilire l'identificazione dei danni subiti dall'appartamento condotto in locazione dall'appellante; nel merito accertare e dichiarare la responsabilità dell'appellato nella produzione dell'evento dannoso e del nesso di causalità con l'evento medesimo;
accertare e dichiarare la produzione dei relativi danni elencati specificamente in atti;
condannare al risarcimento tramite il pagamento della somma di € Controparte_1
20.000,00 o di quella ritenuta di giustizia, oltre ai danni economici e morali da liquidare in via equitativa, con il favorevole regolamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale depositata in data 20 gennaio 2021 ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'impugnazione avversaria e la sua infondatezza proponendo autonome censure alla misura della liquidazione delle spese, deplorandone il conteggio sotto i minimi inderogabili.
Ha quindi concluso per la conferma del rigetto dell'altrui domanda risarcitoria e per la nuova liquidazione del compenso professionale a lui dovuto nei termini di legge.
3. In appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e verificata la consultabilità di quello telematico.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2013 la premesso Parte_1 di essere conduttrice di un immobile per uso ufficio sito in Napoli, alla Piazza Amedeo n. 8, piano terra, scala B, int. 8, ha riferito d'avere in data 22 agosto 2012 patito danni dalle copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore di proprietà di . Ha Controparte_1
precisato che una stanza dell'immobile condotto in locazione si è completamente allagata, con notevoli danni al mobilio di arredamento, alla strumentazione informatica, al parquet, agli incartamenti custoditi al suo interno oltre che alle pareti. Ha dunque chiesto il risarcimento previo accertamento della responsabilità del con la condanna di CP_1
questi ad eliminare definitivamente le infiltrazioni con le opere occorrenti dal punto di vista tecnico e a corrisponderle l'importo di € 20.000,00 o quello di giustizia.
4.2. , costituendosi, ha obiettato genericità del petitum e della causa petendi Controparte_1
e conseguente nullità della citazione. Ha negato la propria legittimazione passiva, non essendo responsabile dell'occorso, ascritto alla rottura accidentale del contatore dell' , CP_2
prontamente riparato dall'azienda. Ha anche eccepito la carenza di legittimazione attiva per i danni all'immobile in titolarità d'altri che non la società conduttrice.
4.3. Escussi i testimoni ammessi, ritenuta superflua la consulenza tecnica richiesta da parte attrice, la causa è stata assunta in decisione.
5. Con la sentenza n. 5934/2020, pubblicata in data 18 settembre 2020 il Tribunale di Napoli, ha respinto la domanda dell'attrice che ha condannato al pagamento in favore del
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda convenuto delle spese del giudizio liquidate in €.50,00 per spese vive e € 1.500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
A parere del primo giudice parte attrice non avrebbe dimostrato la causa dei danni subiti dall'appartamento terraneo in locazione nonostante gravi su di essa la prova del nesso eziologico tra le lamentate infiltrazioni di acqua e gli impianti del convenuto, oltre che la consistenza dei danni subiti. Secondo il Tribunale la perizia di parte prodotta dalla società sarebbe generica ed imprecisa sia nella loro descrizione sia nella quantificazione e silente quanto all'indicazione delle cause. Neppure i testimoni escussi su indicazione dell'attrice avrebbero dimostrato l'ascrivibilità dei danni patiti dall'attrice al difettoso funzionamento degli impianti di proprietà del convenuto.
Al rigetto della domanda è conseguita la condanna alle spese di lite.
6. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'appello principale e di quello incidentale, nonché l'ammissibilità di entrambi perché declinati in motivi specifici che censurano altrettante statuizioni con una parte critica ed altra volitiva tale da permettere la difesa avversaria e la decisione giudiziale.
È dunque possibile accedere al merito secondo l'ordine delle questioni addotte, non senza premettere che nessun novum consta introdotto in appello e di nessuna attività istruttoria occorre la ripetizione o l'ingresso avendo il Tribunale istruito adeguatamente il giudizio in maniera che possa essere deciso.
7. Nel suo primo motivo di gravame, la è insorta contro il rigetto della Parte_1
sua domanda sul contestato presupposto di non avere dimostrato il nesso di causalità tra il bene in proprietà del convenuto e le infiltrazioni nonostante la presunzione di colpa del custode e sebbene sia ampiamente risultata la provenienza delle infiltrazioni d'acqua che hanno deteriorato gli arredi, le suppellettili e le strutture della stanza dell'appartamento sottostante.
8. Con il secondo motivo di gravame, la ha deplorato il vizio di Parte_1
motivazione della sentenza impugnata quanto alle ragioni del rigetto.
9. In un terzo paragrafo dell'appello la prefata società ha preso posizione sull'utilizzabilità del fascicolo di parte di primo grado rimesso all'Ufficio oltre il termine dell'art. 169 c.p.c., replicando alle osservazioni avversarie scritte nella memoria di replica quanto alla equivalenza di tale tardività ad una insuperabile carenza probatoria.
10. I motivi, passibili di essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ad essi va nondimeno premessa l'utilizzabilità per la decisione della produzione di parte di primo grado ancorché non riprodotta in atti nei tempi del deposito della comparsa conclusionale, avendo la Cassazione chiarito che l'art. 169 c.p.c. non ripercuote conseguenze nel grado successivo del giudizio per le produzioni curate tempestivamente nel grado precedente.
Il Tribunale, all'esito della raccolta della prova, indicato il titolo della responsabilità in quello extracontrattuale, senza migliore specificazione, ha escluso che parte attrice, onerata di farlo, abbia dimostrato da una parte la riferibilità dei danni patiti a condotta o comportamento del convenuto, e dall'altra la riferibilità a sé di tutta o parte del pregiudizio per cui ha agito in ristoro.
Si tratta, nel primo caso, di prova che grava su chi agisce anche nella migliore ipotesi dell'art. 2051 c.c. in cui l'alleggerimento del carico riguarda piuttosto l'elemento soggettivo della colpa del custode e che insiste certamente in ipotesi di applicazione dell'art. 2043 c.c..
Nessun malgoverno nella distribuzione dei carichi probatori è dunque configurabile.
Tanto premesso, va osservato che la condotta imputata al riguarda infiltrazioni CP_1
provenienti dalla sua proprietà risentite nell'unità immobiliare sottostante e destinata ad uffici la cui scoperta immediatamente dopo le ferie agostane è avvenuta dalla collaboratrice di studio che ne ha riferito come testimone all'udienza del 18 giugno 2015. Testimone_1
OS ha confermato che entrata nell'appartamento, trovatolo allagato, con il mobilio e gli apparecchi elettrici imbibiti d'acqua, temendo conseguenze per la sua stessa incolumità da corti circuito o scariche d'elettricità, ha immediatamente sollecitato il portiere dello stabile.
Questi, a nome , udito come altro teste all'udienza del 14 luglio 2016, ha Testimone_2 confermato la cosa e ricordato l'immediato interessamento del proprietario dell'appartamento sovrastante, abitato dall'anziana madre di costui e dalla badante. Ha precisato di avere appreso da quest'ultima dell'assenza di perdite idriche dai servizi di casa e della personale constatazione della cosa (“non apparivano evidenti segni di perdita d'acqua né nel bagno né nella cucina”), con conseguente ricerca del problema fino alla scoperta del guasto del contatore, risultato spaccato e con fuoriuscita d'acqua da più parti. La collocazione di questo è stata dichiarata esterna all'abitazione, in una nicchia vicino alla finestra.
Il guasto del contatore è stato da tutti, incluso dipendente della Persona_1 CP_3 gestrice del servizio per il comune di Napoli, indicato come causa della copiosa perdita che non è dunque originata dall'interno della abitazione del né dalle sue condotte. CP_1
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Su vicenda analoga alla presente e sul titolo della responsabilità da indagare è intervenuta in tempi alquanto recenti la Corte di Cassazione con la sentenza nr 7527 del 27 marzo 2018 il cui principio di diritto può compendiarsi nell'affermazione per la quale ciò che rileva ai fini dell'articolo 2051 codice civile è che il custode possa esercitare sulla cosa i poteri di vigilanza che gli competono e gli conferiscono la suddetta qualità.
Pertanto, nell'ipotesi di danni cagionati a terzi dalla rottura di un contatore posto a servizio di un'abitazione ma collocato all'esterno di essa, il titolare dell'abitazione ma non della proprietà del contatore – che sullo stesso quindi non può intervenire come invece può e deve il gestore della fornitura ovvero il diverso proprietario del contatore – può essere responsabile solo in base alle previsioni di cui all'articolo 2043 codice civile.
Responsabilità, quest'ultima, ipotizzabile dovendo egli approntare misure idonee a evitare o ridurre il danno, sebbene provvisorie in attesa dell'intervento del gestore o proprietario, come quelle, ad esempio, connesse all'attività di informazione per il mal funzionamento o a quello della richiesta di sospensione cautelativa della fornitura.
Si tratta, però, non della responsabilità oggettiva derivante dalla custodia della cosa rispetto alla quale sussiste il nesso eziologico, ma della responsabilità colposa per il venir meno agli obblighi generali di diligenza.
Sulla base di tali presupposti, la Corte regolatrice ha impartito al giudice del rinvio l'insegnamento per cui il regime giuridico tra l'articolo 2043 codice civile (responsabilità extracontrattuale) e quello posto dall'articolo 2051 codice civile (responsabilità per cose in custodia) è agli antipodi, nel senso che affermare una o l'altra responsabilità vuol dire fare i conti con un diverso regime probatorio. Ciò in quanto “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi
d'indagine, trattandosi di accertare, nel caso di responsabilità per fatto illecito, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito”.
È esattamente il tema d'indagine sollecitato dal primo motivo di gravame.
Ebbene, dall'esito della prova raccolta e applicando i dicta della terza sezione civile della
Corte di legittimità nella citata statuizione n. 7527/2018 per la quale la fruizione di un
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda servizio reso attraverso il contatore nella disponibilità giuridica e materiale altrui non implica la custodia del bene, la decisione del primo giudice merita d'essere confermata.
L'ipotesi concreta sub iudice attiene proprio ad infiltrazioni causate dalla rottura di un contatore idrico posto a servizio di un'abitazione ma collocato all'esterno di essa;
il proprietario dell'abitazione (ma non del contatore) in quanto privo della disponibilità giuridica e materiale della cosa non si è avveduto della rottura. Il teste , Tes_2
particolarmente attendibile e qualificato a riferire perché primo intervenuto dopo la scoperta e portiere dello stabile indifferente ed equidistante alle parti, ha confermato la mancanza di percolazioni e perdite d'acqua nell'appartamento del convenuto in cui è entrato per constatarne lo stato ed individuare la provenienza della perdita. Ha anche aggiunto di avere impiegato del tempo a cercare l'origine, fino a scoprirla dal contatore posizionato in una nicchia esterna all'appartamento stesso e posta (verosimilmente sul ballatoio) al di sotto di una finestra. Da ciò discende che non può essere CP_1
considerato custode dell'altrui contatore e, quindi, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Per profilare a suo carico una sua responsabilità ex art. 2043 c.c. sarebbe però occorsa la prova della violazione da parte sua degli obblighi generali di diligenza, ossia dell'avere scientemente omesso di approntare misure idonee a evitare o ridurre il danno in attesa dell'intervento riparatore del gestore o del proprietario.
La prova ha dimostrato il contrario, essendo costui immediatamente intervenuto per ottenere il medesimo giorno la sostituzione del contatore che ha coinciso con il termine delle infiltrazioni stesse.
Il fatto che la persona intervenuta ad eseguire l'intervento, ossia il teste possa avere Per_1 confusamente riferito del suo accesso nell'appartamento è poco significativo dell'esistenza del contatore all'interno di esso, avendo costui premesso d'avere un ricorso comprensivamente poco nitido dell'episodio che ha richiamato alla memoria, per quanto ivi annotato, consultando la relazione di servizio.
In finale, poiché nessun'altra informazione su questo specifico e dirimente aspetto si trae dalle restanti prove orali, deve concludersi che, mancando la dimostrazione della natura privata del contattore e della sua presenza in casa;
acquisita a contrario altra contraria di assenza di infiltrazioni nell'appartamento del convenuto, stante il suo corretto agire per sollecitare l'intervento riparatore dal gestore proprietario del contatore, non sussiste
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda responsabilità né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né ai sensi dell'art, 2043 c.c., per cui il rigetto della domanda giudiziale va confermato.
In ciò si assorbe ogni altra considerazione sulla mancanza di titolarità del credito risarcitorio per i danni strutturali al bene (pareti e parquet) che non appartengono al conduttore e che non constano da costui riparati per conto e nell'interesse del titolare delle mura. Altrettanto dicasi della verifica dei danni a mobili e arredi, per la quale si divisa palesemente ultronea anche l'indagine – di carattere eminentemente esplorativo – tramite la pur richiesta consulenza tecnica d'Ufficio.
11. Con l'unico motivo di appello incidentale ha evidenziato che la Controparte_1
statuizione di condanna resa dal Tribunale in suo favore non è conforme a quanto previsto dalla legge perché sotto i minimi inderogabili.
Si tratta dei compensi che il Tribunale, per una domanda giudiziale formulata per ottenere il pagamento di € 20.000,00, ha liquidato in € 1.500,00.
È evidente come si tratti di misura che non risponde al III scaglione (cause di valore da
5.200,01 a € 26.000,00) e, per tale motivo, necessita di essere riformata. Invero il parametro minimo, francamente applicabile in ragione del fatto che la decisione è stata possibile senza soluzione di alcuna questione complessa e all'esito della sola assunzione della prova testimoniale, è pari ad € 2.540,00 (fase di studio della controversia, valore minimo € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 840,00; fase decisionale, valore minimo € 851,00) e in tale importo va, in riforma del primo pronunciamento, corretto.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante principale e si liquidano in dispositivo, applicando il III scaglione senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che è mancata e graduando al minimo per la sostanziale riedizione nel grado dei medesimi profili fattuali e giuridici già esaminati che hanno sicuramente agevolato lo sforzo difensivo.
13. Si evidenzia invece che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
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Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto all'appellante principale e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e incidentale proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 5934/2020, pubblicata in data 18 settembre 2020, notificata in data 25 settembre
2020:
− rigetta l'appello principale;
− accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e liquida i compensi professionali del primo grado del giudizio in favore di in € 2.738,00; Controparte_1
− conferma nel resto la sentenza;
− condanna la alle spese del grado in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 1.950,00 per compensi professionali oltre indennizzo forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
− dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a dell'art. 13 Parte_1 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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