Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 06/03/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00764/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01278/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2021, proposto da
Home & House s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Hoepli, 3;
contro
Comune di Basiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Enzo Robaldo, con studio in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;
per l'annullamento
delle deliberazioni del Consiglio comunale di Basiano n. 17 del 31 marzo 2021 e n. 32 del 19 ottobre 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Basiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 27 febbraio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 16 dicembre 2019 il comune di Basiano, ha avviato un procedimento per variare il proprio PGT, che è stato approvato con la delibera del consiglio Comunale numero 32 del 19 novembre 2020.
2. Con ricorso notificato il 12 luglio 2021 e depositato il successivo 28 luglio la ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo perché, a suo dire, esso le avrebbe imposto di cedere alla proprietà pubblica una quota di superfice irragionevolmente eccessiva.
In particolare, la ricorrente censura la violazione del DM 1444/68 e l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
3. Il 28 settembre 2021 si è costituita l’amministrazione procedente con una comparsa di mera forma e, con memoria, depositata il 27 gennaio 2025, essa ha compendiato le proprie difese eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Il Collegio reputa fondata, e dirimente la cesura di inammissibilità per difetto di interesse sollevata dall’amministrazione resistente. A suo dire, infatti, il nuovo assetto pianificatorio sarebbe addirittura migliorativo rispetto a quello precedente, che invece non era mai stato contestato.
Come noto, la giurisprudenza maggioritaria, anche di questo Tribunale, ritiene che « in ragione dell'annullamento giurisdizionale delle previsioni e dell'efficacia ex tunc della pronuncia, si determina il meccanismo della reviviscenza delle precedenti previsioni urbanistiche contenute all'interno del P.R.G. del 1987. Infatti, secondo parte della giurisprudenza, "l'eventuale annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di approvazione [della] variante implicherebbe la reviviscenza della disciplina introdotta da quella precedente" (T.A.R. per la Lombardia - sede di Milano - Sez. II, ordinanze 9.10.2019, n. 2115 e n. 2116; T.A.R. per la Liguria - sez. I, 30.8.2018, n. 683; T.A.R. per la Puglia - sede di Bari, Sez. II, 20.3.2012, n. 580; T.A.R. per il Veneto, sez. I, 8.2.1996, n. 156; T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, sez. II, 02.11.2000, n. 8874). Dello stesso avviso si mostra parte della giurisprudenza del Giudice d'Appello a partire dalla decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2 aprile 1984 secondo cui "l'annullamento di una previsione contenuta in una variante ad un piano regolatore generale comporta la reviviscenza della destinazione preesistente" (cfr., nella giurisprudenza successiva, Consiglio di Stato, sez. IV, 20.2.1998, n. 312; Id., sez. IV, 6.5.2004, n. 2800, con ivi ulteriori citazioni; Consiglio di Stato, Sez. V, 22.12.2007, n. 954). In sostanza, dopo l'annullamento dello strumento rivivono le precedenti previsioni urbanistiche con conseguente impossibilità di prendere in considerazione il regime impresso da regole travolte dalla pronuncia giudiziale. Né la conclusione finale esposta muta ove si aderisca al diverso orientamento secondo cui l'annullamento comporterebbe la qualificazione dell'area come zona bianca atteso che, anche in tal caso, il regime dell'area non potrebbe, comunque, individuarsi nelle regole annullate (T.A.R. per la Lombardia, Sez. II, 20.6.2017, n. 1375) » ( ex multis T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 12 gennaio 2022, n. 62)
Ebbene, nel caso di specie, poiché le previsioni censurate sono analoghe e, forse, addirittura migliorative rispetto a quelle contenute nella pianificazione previgente, che rivivrebbero in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio da un eventuale accoglimento del ricorso.
Del resto, essa stessa si è mostrata consapevole di ciò affermando, nella propria memoria di replica, che « la previsione contestata prevede l’obbligo di cessione di aree per standard urbanistici in misura uguale allo strumento urbanistico del 2016 » e che « la determinazione comunale non è affatto meramente confermativa del PGT previgente, bensì esprime la rinnovata volontà di addossare sul proprietario ricorrente un onere di cessione, che è stata appunto espressamente rivalutata e manifestata ex novo ».
Inoltre, essa ha evidenziato che per « quanto concerne l’affermazione per cui le aree a standard in cessione “...corrispondono alla medesima quota già prevista nella variante del 2016...” preme ricordare che la Società H&H è divenuta proprietaria delle aree solo in data 02/07/2020, con atto a rogito Notaio Gavino Posadinu Rep. n. 11.211 e Racc. n. 3.592, e che quindi solo grazie alla variante parziale e specifica, riferita proprio al solo ATU4, la Società ricorrente ha potuto presentare le necessarie osservazioni a tutela dei propri diritti. Comunque, che vi sia una palese, imponente, ingiustificata disparità di trattamento è più che evidente e la memoria comunale, sul punto (pag. 8) non riesce a dimostrare il contrario ».
6. Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
7. Alla luce delle peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Compensa le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Tito Aru |
IL SEGRETARIO